Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
In tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2010, n. 34209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34209 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
34209 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - SENT Rel. Consigliere -мер Dott. GUIDO DE MAIO
Dott. CLAUDIA SQUASSONI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARIO GENTILE N. 3097/2010
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LA NT N. IL 12/06/1962
avverso la sentenza n. 1501/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 20/05/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
:D'Ambrono VitoUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrone CLAUDIA SQUASSONI che ha concluso per il resguato del ricorso.ходить
Meiner Grova sest proc.лет Udito, per la parte civile, l'Avv
Cucchisi Piero Udit i difensor Avv.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 22 SET, 2010
IL FUNZIONAVO ANCELLERIA
In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di
Appello di Trieste, con sentenza 20 maggio 2009, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati TO ER,
CH IM, DE BE PE perché il reato previsto (PER IL QUALE VI ERA STATA CONDANNA IN I GRADO) 99 dall'art.20 c.1 lett b L.47/1985 era estinto per prescrizione determinando la somma da liquidarsi per danno morale a favore della parte civile, Comune interessato alla edificazione, in euro dodicimila.
Per l'annullamento di questa statuizione, l'imputato TO ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione;
rileva che il reato dichiarato estinto per prescrizione ( un 'altra contravvenzione edilizia era stata ritenuta insussistente dal Tribunale)
non ha avuto una ricaduta negativa sulla immagine del Comune che non ha patito alcun danno sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati né sostenuto spese per il ripristino del prestigio leso.
Di conseguenza, non è giustificata l'entità della somma assegnata al
Comune per i danni patiti.
La parte civile ha fatto pervenire una memoria.
Le censure dell'atto di ricorso non sono fondate.
La liquidazione del danno morale , sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del Giudice di merito;
tali valutazioni sono incensurabili in sede di legittimità -quando contengano l'indicazioni delle ragioni che sono poste alla base del processo logico adottato e della relativa y conclusione se rispettose della esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità del danno ed ammontare dell'indennizzo.
Tale è il caso in esame.
La Corte territoriale ha correttamente giustificato l'esercizio del suo potere discrezionale in materia dando conto dei ragionevoli criteri in base ai quali è pervenuta alla determinazione del quantum dovuto al
Comune per la soddisfazione del nocumento sofferto che si concretizzava in un danno alla immagine e perdita di prestigio tra i consociati.
Il ricorrente non nega queste ricadute negative dell'illecito né
l'adeguatezza dei parametri utilizzati dalla Corte di Appello, ma osserva che la somma liquidata sia eccessiva rispetto alle conseguenze del reato.
In sostanza, il ricorrente censura una valutazione fattuale dei Giudici
di merito che, in quanto equitativa e sorretta da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità.
Per questa ragione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile liquidate come precisato in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in complessivi euro duemilacinquecento oltre accessori di legge.
Roma, 17 giugno 2010 должать Il Presidente
Wold How L'estensore
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