Sentenza 5 ottobre 1999
Massime • 1
Il principio di correlazione fra accusa e sentenza è funzionale al diritto di difesa ed esso risulta vulnerato quando l'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali venga mutato. In tal modo, viene meno la possibilità per l'imputato di difendersi in relazione alla diversa ipotesi ritenuta in sentenza e non previamente contestata, per cui il soggetto viene condannato per un fatto diverso da quello per il quale è stato rinviato a giudizio. Trattasi di una nullità non rientrante fra quelle assolute ed insanabili, ma a regime intermedio, sicché tale vizio non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/1999, n. 14101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14101 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 5/10/1999
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N.1654
3. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aniello Nappi Consigliere N.14038/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: OD UI, nato a [...] il 3\2\1954. Avverso la sentenza in data 25/1/1999 della Corte di Appello di CATANIA. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. GIUSEPPE SICA
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. G. Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 12/6/1996, OD UI veniva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 1, legge n. 386/90 (capo a) e 2, stessa legge (capo b) e, unificati i reati con il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi tre e giorni quindici di reclusione. Spese. Divieto di emettere assegni per anni due e pubblicazione.
Con la sentenza impugnata del 25/1/1999, la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione pretorile, qualificava il fatto di cui al capo a) della rubrica, quale violazione dell'art. 2, legge n. 386/90 e determinava la pena complessiva in mesi uno di reclusione. Conferma nel resto.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo la violazione dell'art. 606, lett. c) in relazione agli artt. 521 e 522 cpp., poiché l'emissione di assegno senza autorizzazione e quella senza provvista, sono ipotesi eterogenee e ove si ritenga sussistere tale ipotesi, il diverso fatto va contestato ex artt. 516 e 521.2 cpp. CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Corte di merito, avendo accertato che mancava la prova che il DO avesse ricevuto dalla banca trattaria l'avviso di avvenuta chiusura del conto, "essendo pacifico che l'assegno relativo (capo a) era privo di copertura" ha qualificato il fatto contestato come emissione di assegno senza copertura, condannando l'imputato per il reato di cui all'art. 2, legge n. 386/90. Si osserva.
La Corte, erroneamente, ha ritenuto che gli elementi del reato di emissione di assegno senza provvista siano contenuti in quelli di emissione di assegno senza autorizzazione del trattario. Infatti, si tratta di fattispecie distinte, sia per la diversità della struttura che per la diversità del contenuto essenziale delle due fattispecie, tanto che la mancanza di autorizzazione ad emettere assegni, prescinde dall'esistenza dei relativi fondi e, conseguentemente, in tale ipotesi, sussiste la violazione dell'art.521 cpp., risultando mutato il fatto contestato.
Va, inoltre, precisato che il principio di correlazione tra accusa e sentenza è funzionale alla tutela del diritto di difesa ed esso risulta vulnerato quando l'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali venga mutato. In tal modo, viene meno la possibilità per l'imputato di difendersi in relazione alla diversa ipotesi ritenuta in sentenza e non previamente contestata, per cui il soggetto viene condannato per un fatto diverso da quello per il quale è stato rinviato a giudizio.
Trattasi di una nullità non rientrante tra quelle assolute e insanabili, ma a regime intermedio che non può essere più rilevata dal giudice ne' dedotta dall'interessato - essendosi verificata nel giudizio di primo grado - dopo la deliberazione della sentenza nel grado successivo. Pertanto, ne consegue la indeducibilità di tale vizio per la prima volta in sede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello Cass, sez VI., 26/8/1997, Egidi).
Tuttavia, nella specie, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto lo stesso imputato, con i motivi di impugnazione in appello, preso atto che mancava la prova del ricevimento della comunicazione da parte della banca trattaria, della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, ha espressamente fatto presente che il fatto contestatogli andava derubricato in quello di cui all'art. 2, legge n. 386/90, in tal modo confermando che l'assegno era privo di copertura, che egli ne era ben consapevole e che, quindi, era stato messo in condizione di svolgere le sue difese in proposito.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 1999