Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2014, n. 48743
CASS
Sentenza 29 ottobre 2014

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La condanna irrevocabile per il reato di appropriazione indebita di determinati beni aziendali non preclude nei confronti dell'imputato, dopo l'intervento della dichiarazione di fallimento della società, l'esercizio dell'azione penale per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione degli stessi beni, in quanto, pur trattandosi di fattispecie tra loro strutturalmente diverse, i rispettivi elementi costitutivi danno luogo ad un reato complesso ex art. 84 cod. pen., che determina l'assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello di bancarotta.

In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa sul regime della prescrizione più favorevole al reo, non si può procedere a una combinazione delle norme previgenti con quelle successive introdotte dalla legge n. 251 del 2005, dovendo in ogni caso farsi riferimento anche alle disposizioni in tema di continuazione tra reati e di modalità di computo del termine da cui far decorrere la prescrizione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta più favorevole la precedente formulazione dell'art. 158 cod. pen., che prevedeva la decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione della continuazione).

Commentario1

  • 1Art. 646 - Appropriazione indebita
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2014, n. 48743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48743
Data del deposito : 29 ottobre 2014

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