Sentenza 29 ottobre 2014
Massime • 2
La condanna irrevocabile per il reato di appropriazione indebita di determinati beni aziendali non preclude nei confronti dell'imputato, dopo l'intervento della dichiarazione di fallimento della società, l'esercizio dell'azione penale per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione degli stessi beni, in quanto, pur trattandosi di fattispecie tra loro strutturalmente diverse, i rispettivi elementi costitutivi danno luogo ad un reato complesso ex art. 84 cod. pen., che determina l'assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello di bancarotta.
In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa sul regime della prescrizione più favorevole al reo, non si può procedere a una combinazione delle norme previgenti con quelle successive introdotte dalla legge n. 251 del 2005, dovendo in ogni caso farsi riferimento anche alle disposizioni in tema di continuazione tra reati e di modalità di computo del termine da cui far decorrere la prescrizione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta più favorevole la precedente formulazione dell'art. 158 cod. pen., che prevedeva la decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione della continuazione).
Commentario • 1
- 1. Art. 646 - Appropriazione indebitahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2014, n. 48743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48743 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 29/10/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 3157
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE ON - Consigliere - N. 4801/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI AU ES, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 07/10/2013 della Corte d'Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZAZA Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. DE NARDO Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Torino del 27/10/2003 e del 15/07/2005, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di HI AU ES per il reato continuato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 e art. 321 c.p., commesso quale amministratore di fatto della Kappa Service s.coop.r.l., dichiarata fallita in Torino il 10/09/2003, distraendo utili conseguiti negli anni dal 1997 al 1999 per complessive L. 186.000.000, sottraendo le scritture contabili o comunque tenendole in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società e consegnando a MO GI, presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Donina, la complessiva somma di L. 27.650.000 per conseguire il subentro della Kappa Service nell'appalto per lavori presso l'istituto. La sentenza di primo grado veniva riformata con l'assorbimento del reato di bancarotta del reato di appropriazione indebita già contestato all'imputato, il riconoscimento della continuazione e la rideterminazione della pena in anni quattro di reclusione. L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla procedibilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il ricorrente deduce violazione di legge nel mancato riconoscimento del giudicato formato dalla sentenza di primo grado del 27/10/2003 con la condanna per il reato di appropriazione indebita delle stesse somme oggetto dell'imputazione del reato di bancarotta di cui alla successiva sentenza del 15/07/2005, fatto diverso dal precedente per la sola circostanza della dichiarazione di fallimento, che non costituisce evento del reato e, comunque, già realizzato allorché l'imputato veniva giudicato in primo grado per il reato di appropriazione indebita, il che rendeva irrilevante il riferimento della Corte territoriale alla riunione dei procedimenti in appello.
2. Sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto dell'imputato, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta, il ricorrente deduce violazione di legge nel riferimento alle dichiarazioni della coimputata SA TI, in quanto provenienti da persona che incolpava l'imputato difendendosi dall'accusa di appropriazione indebita, ed illogicità rispetto alle dichiarazioni dei testi D'ON e ST, che escludevano l'estraneità della SA ai fatti;
travisamento delle dichiarazioni del HI sulle ritenute ammissioni di aver provveduto con continuità al pagamento degli stipendi, di essere stato presente alla riscossione dei mandati di pagamento e di aver suggerito la divisione degli utili fra i coimputati;
mancanza di motivazione sulle dichiarazioni dei testi a difesa;
ed illogicità degli elementi indicati a sostegno della tesi accusatoria. Lamenta comunque violazione di legge del riconoscimento di rilevanza, ai fini dell'attribuzione all'imputato della posizione di amministratore di fatto, a circostanze al più indicative di una collocazione gerarchicamente superiore rispetto agli operatori.
3. Sulla ritenuta natura pubblica dell'Istituto Donina e sulla qualifica di pubblico ufficiale dell'amministratore dello stesso MO, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di corruzione, il ricorrente deduce violazione di legge nel riferimento ad elementi tratti dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990, costituente mera circolare di contenuto interpretativo, e comunque non significativi, quali la nomina pubblica di parte dei componenti del consiglio di amministrazione o la cura di soggetti non autosufficienti.
4. Sulla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di corruzione, il ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta decorrenza del termine prescrizionale di quindici anni dall'ultima dazione dell'ottobre del 1998 e non alla prima del settembre del 1997, e contraddittorietà dell'affermazione, per la quale il compenso corruttivo sarebbe stato determinato solo mese per mese quale percentuale sugli utili, con quanto osservato nella stessa sentenza in ordine all'erogazione di una cifra fissa di L.
1.000.000 nei mesi di settembre e ottobre del 1998. Il ricorrente osserva che il reato era in ogni caso prescritto al 01/10/2013, dovendosi far decorrere il termine, nell'ambito imprecisato del mese di ottobre del 1998, dalla per l'imputato più favorevole data del 01/10/1998. 5. Sull'aggravante del danno di rilevante gravità per il reato di bancarotta, il ricorrente deduce violazione di legge nel riferimento all'entità delle distrazioni e non a quella, inferiore, del passivo accertato in Euro 30.000.
6. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione relativamente al reato di corruzione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto sulla procedibilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è infondato.
A prescindere dalla questione della rilevanza dell'argomento della Corte territoriale sull'avvenuta riunione in appello dei procedimenti relativi ai reati di appropriazione indebita e di bancarotta per distrazione, contestata dal ricorrente in base alla dedotta formazione già a quel punto del giudicato sul primo reato, è determinante la considerazione per la quale l'irrevocabilità della decisione sull'imputazione di appropriazione indebita di determinati beni non produce alcun effetto preclusivo in ordine al giudizio sull'imputazione di bancarotta per distrazione degli stessi beni. Si tratta invero di due fattispecie strutturalmente diverse, la realizzazione dei cui elementi costitutivi da luogo ad un reato complesso, con l'unica conseguenza, nel caso di specie puntualmente rilevata, dell'assorbimento del reato di appropriazione indebite in quello di bancarotta (Sez. 5^, n. 4404 del 18/11/2008 (dep. 02/02/2009), Ricci, Rv. 241887; Sez. 5^, n. 37567 del 04/04/2003, Sivieri, Rv. 228297).
E se è vero che, come rilevato dal ricorrente, l'elemento che strutturalmente differenzia il secondo reato dal primo, ossia l'intervenuta declaratoria di fallimento, non integra un evento del reato di bancarotta, è vero altresì che lo stesso qualifica la fattispecie nella sua specifica offensività, modificandola sostanzialmente da quella limitata al patrimonio sociale, propria del reato di appropriazione indebita, alla lesività della garanzia che il patrimonio dell'imprenditore, secondo la previsione dell'art. 2740 cod. civ., offre ai creditori (Sez. 5^, n. 36629 del 05/06/2003,
Longo, Rv. 227148), messa in pericolo dalla destinazione di componenti del patrimonio a finalità diverse da quelle inerenti all'attività imprenditoriale (Sez. 5^, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879); lesività concretamente attualizzata con l'effettiva apertura della procedura concorsuale (Sez. 5^, n. 1354 del 07/05/2014, Daccò).
2. I motivi proposti sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta sono infondati.
Sono in primo luogo infondate le censure di violazione di legge ed illogicità nell'asserita attribuzione di centralità, nella motivazione della sentenza impugnata in ordine alla posizione amministrativa di fatto dell'imputato, all'apporto dichiarativo della coimputata SA TI, avente ad oggetto un'indicazione di reità proveniente da persona interessata ad affermare una propria estraneità alla gestione della fallita, peraltro esclusa dai testi D'ON e ST. Contrariamente all'assunto del ricorrente, nella sentenza impugnata, dandosi atto di tali connotazioni delle dichiarazioni della SA, le stesse venivano espressamente ritenute non essenziali ai fini di una prova già integralmente ricavabile da altri elementi testimoniali, documentali e derivanti dalle stesse ammissioni dell'imputato. Indicati, i primi, nelle dichiarazioni del presidente del collegio sindacale Garelli sull'avergli il HI proposto di entrare nella società, del commercialista Prati sulla funzione fondamentale svolta dal HI nella società e sull'essersi lo stesso presentato nel suo studio con il coimputato LO, della teste OR sull'indicazione del HI come una delle figure di riferimento della società, della teste Casto sull'aver l'imputato regolarizzato la di lei posizione contributiva, del teste Leone sull'essersi l'imputato occupato della gestione e della conduzione operativa, della teste Palmieri sul coinvolgimento del HI, insieme alla SA, nell'erogazione degli stipendi, nell'organizzazione del lavoro e nella distribuzione degli incarichi ai dipendenti, e della teste Guglielmino sull'aver la stessa ricevuto disposizioni anche dal HI;
i secondi nell'incasso di mandati di pagamento da parte dell'imputato; e gli ultimi nelle ammissioni dell'imputato in ordine all'aver assunto dipendenti, consegnato stipendi agli stessi, riscosso mandati di pagamento e tenuto la prima nota e l'agenda informale in cui veniva riportata la contabilità effettiva della società.
È insussistente, in relazione a tali ammissioni, il travisamento dedotto dal ricorrente. Quanto in particolare al pagamento degli stipendi ed all'incasso dei mandati di pagamento, nello stesso ricorso si da atto che il HI ammetteva di aver talvolta consegnato gli stipendi, quando il LO e la SA non erano presenti, ed accompagnato la SA quando ciò gli veniva chiesto;
e non diversi erano i contenuti di fatto riportati nella sentenza impugnata, ove le ammissioni dell'imputato non erano riferite alla totalità delle consegne degli stipendi e si dava conto che il HI aveva dichiarato di aver riscosso i mandati quando il LO e la SA erano a ciò impossibilitati, affermando tuttavia di essere stato presente alle riscossioni effettuate dalla SA.
E neppure vi è travisamento nell'aver attribuito all'imputato l'ammissione di aver partecipato alla divisione degli utili reali della società, indicati nella citata agenda informale. La Corte territoriale si limitava infatti a riferire detta ammissione al coinvolgimento del HI nella tenuta dell'agenda; e dall'esame delle annotazioni registrate nella stessa, con particolare riguardo alla divisione degli utili in tre parti, inferiva che i destinatari di detta divisione fossero il LO, la SA ed il HI, ossia i soggetti che le altre risultanze indicavano quali gestori di fatto della società.
Per il resto, il ricorrente propone censure di merito nell'esame degli elementi di fatto indicati dalla Corte d'Appello a sostegno della tesi accusatoria, che non evidenziano vizi di manifesta illogicità della complessiva motivazione della sentenza impugnata, rilevabili in questa sede;
e solleva generiche doglianze di carenza motivazionale sulle dichiarazioni di testi a difesa, delle quali non viene illustrata l'effettiva incidenza in contrasto con gli elementi di cui sopra. Infondato è da ultimo il rilievo di violazione di legge nell'attribuzione a tali elementi di significatività probatoria in ordine alla qualifica dell'imputato come amministratore di fatto. La pluralità degli aspetti di partecipazione sia pure non esclusiva del HI all'attività della fallita, e l'importanza di tali aspetti rispetto a detta attività, rendono infatti non illogica la conclusione dei giudici di merito sulla configurazione della posizione dell'imputato come non meramente sovraordinata rispetto a quelle dei dipendenti dell'impresa, ma intranea alla gestione della stessa;
intraneità per l'affermazione della quale veniva in particolare coerentemente valorizzato, fra gli altri dati, quello del contributo dell'imputato alla tenuta della contabilità non ufficiale della società.
3. Il motivo proposto sull'affermazione di responsabilità per il reato di corruzione è infondato.
La questione posta dal ricorrente verte sulla natura pubblica o privata dell'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Donina e, conseguentemente, sulla possibilità di qualificare come pubblico ufficiale l'amministratore dello stesso e di ravvisare il contestato reato di corruzione nella dazione di somme al predetto per l'assegnazione dell'appalto alla Kappa Service.
Orbene, secondo i principi affermati da questa Corte sia in sede penale (Sez. 5^, n. 3035 del 18/01/1999, Migotto, Rv. 212942) che in sede civile (Sez. U, n. 1151 del 27/01/2012, Rv. 621552), a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della L. 17 luglio 1890, n. 6972, art. 1, (Corte Cost. n. 396 del 24/3/1988),
nella parte in cui non prevedeva che gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza regionali ed infra regionali potessero continuare ad esistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora ne avessero i requisiti, l'accertamento della natura pubblica o privata di tali enti, in assenza di esito positivo di una formale procedura di privatizzazione, deve essere effettuato in base ai parametri previsti dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990. Tanto esclude, in primo luogo, la sussistenza dell'illegittimità lamentata dal ricorrente nel riferimento della sentenza impugnata al citato testo normativo, che, ben lungi dal costituire una circolare di contenuto meramente interpretativo, è indicato dalla menzionata giurisprudenza come atto ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento in materia.
Ciò posto, nella sentenza impugnata si premetteva che dalle deposizioni dei testi EN, OR e ET era risultato come la pratica di privatizzazione dell'Istituto Donina si trovasse ancora in fase istruttoria, tanto imponendo il ricorso ai criteri previsti nel decreto di cui sopra;
riferiti questi ultimi, a sostegno della natura pubblica dell'ente, all'esistenza di controlli, finanziamenti e nomine di amministratori di origine pubblicistica, ed in senso contrario alla struttura associativa dell'ente ed all'ispirazione religiosa della sua attività. Ed in questo senso la Corte territoriale motivava adeguatamente il riconoscimento della natura pubblica dell'attività dell'Istituto Donina richiamando, oltre alle funzioni di assistenza sanitaria svolte dall'ente anche in favore di persone non autosufficienti, i controlli pubblici sulle delibere del consiglio di amministrazione dell'istituto, di cui riferivano i testi ET e OR, l'applicazione ai dipendenti del contratto di lavoro degli enti locali e la nomina pubblica di sei componenti su sette del consiglio di amministrazione;
ed osservando che di contro non era individuabile nell'ente un'ispirazione religiosa per il solo dato della presenza di un parroco nel summenzionato consiglio, a fronte di uno statuto che prevedeva la pratica religiosa come meramente facoltativa per gli ospiti della struttura.
4. Il motivo proposto sulla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di corruzione è infondato.
Occorre premettere come neppure il ricorrente contesti l'applicabilità al caso di specie della normativa, in tema di prescrizione, precedente alle modifiche di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge citata, con la conseguente individuazione del termine prescrizionale del reato di corruzione in quindici anni.
A tanto segue altresì, tuttavia, l'operatività della previgente disciplina nella sua interezza, non essendo consentita l'applicazione commista di due normative succedutesi nel tempo (Sez. 3^, n. 23274 del 10/02/2004, Wanderling, Rv. 228728); con l'ulteriore implicazione della necessità di fare riferimento a fini prescrizionali anche alle precedenti disposizioni in tema di continuazione dei reati, in quanto comunque incidenti sulla durata del termine di prescrizione (Sez. 5^, n. 9589 del 20/01/2006, Maggioreli, Rv. 233528), ed in particolare a quelle relative alla decorrenza del termine dalla data di cessazione della continuazione e non, come attualmente previsto, da quelle di consumazione dei singoli reati inclusi nella stessa (Sez. 3^, n. 6097 del 09/01/2014, Bisci, Rv. 259262; Sez. 4^, n. 41811 del 23/01/2007, Dragutinovic, Rv. 237906).
È infondato il rilievo, oggi sollevato dal difensore del ricorrente, per il quale la continuazione fra i reati di bancarotta e corruzione, distintamente trattati nelle due sentenze di primo grado appellate, veniva ritenuta solo con la sentenza impugnata, allorché la prescrizione per il reato di corruzione si sarebbe già realizzata. Anche a non voler considerare che il riconoscimento della continuazione, operato con la sentenza di appello in quanto in quella fase si provvedeva alla riunione dei due procedimenti, individuava il vincolo come già sussistente per l'originaria condizione della riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso, l'assunto del ricorrente sul decorso dello specifico termine prescrizionale del reato di corruzione dalla prima dazione del settembre del 1997 e, comunque, dal 01/10/1998, veniva motivatamente disatteso dai giudici di merito. Le conclusioni della sentenza impugnata, per le quali l'accordo corruttivo sulla determinazione della somma versata al MO veniva stabilito mese per mese, erano coerentemente argomentate in base al dato determinante per cui detta determinazione avveniva con riferimento agli utili per l'appunto mensilmente conseguiti dalla Kappa Service;
ne' sussiste la dedotta contrade ittorietà con quanto esposto nella stessa sentenza in ordine all'erogazione della cifra fissa di L.
1.000.000 nei mesi di settembre ed ottobre del 1998, laddove nel passaggio segnalato dal ricorrente, collocato nel riepilogo delle risultanze processuali e, segnatamente, dei contenuti della contabilità effettiva della fallita, si riportava per i mesi di cui sopra l'indicazione "% MO 1.000.000", chiaramente confermativa dell'essere la cifra, anche in tali casi, percentualmente quantificata.
A questo punto, la rilevata necessità di applicare la normativa previgente, in tema di decorrenza del termine prescrizionale dalla cessazione della continuazione, individua detta decorrenza, per il reato di corruzione isolatamente considerato, alla data dell'ultimo episodio dell'ottobre del 1998; ed il ricorso al principio evocato dal ricorrente, per il quale in assenza di più precise indicazioni tale data dovrebbe essere collocata al primo giorno del mese, veniva nel caso in esame correttamente escluso proprio perché l'individuazione della somma erogata in percentuale sugli utili non poteva che avvenire alla fine del mese, allorché gli utili erano quantificabili.
Per effetto di ciò, la prescrizione del reato di corruzione non si realizzava prima della fine dell'ottobre del 2013, e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. A quella data, la continuazione con il reato di bancarotta era stata comunque dichiarata;
ne segue che il termine prescrizionale decorre per tutti i reati contestati dalla data della declaratoria di fallimento al 10/09/2003, e scade per il reato di corruzione al 10/09/2018, non essendo pertanto a tutt'oggi trascorso.
5. Il motivo proposto sull'aggravante del danno di rilevante gravità per il reato di bancarotta è infondato.
Il criterio valutativo adottato dalla Corte territoriale era infatti correttamente riferito al valore dei beni distratti, costituente il danno arrecato alla procedura concorsuale, e non a quello del passivo (Sez. 5^, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822); Sez. 1^, n. 12087 del 10/10/2000, Di Munì, Rv. 217403). 6. È da ultimo infondato il motivo proposto sul trattamento sanzionatorio. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata era adeguatamente motivata anche con riguardo all'aumento di pena per il reato di corruzione, sia attraverso il richiamo alla contenuta dimensione degli aumenti applicati in primo grado che nel riferimento, valido per tutti i reati contestati, alla particolare gravità dei fatti ed ai precedenti penali dell'imputato. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014