Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio, non rientrante tra quelle assolute ed insanabili previste dall'art. 178 cod. proc. pen., in quanto non attinente all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore quando ne sia obbligatoria la presenza; la relativa eccezione va, pertanto, proposta "immediatamente dopo" la contestazione del fatto nuovo, come previsto dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui "la parte vi assiste".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2008, n. 9171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9171 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
9 1 7 1 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/01/2008
SENTENZA
N.83 08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MORELLI FRANCESCO PRESIDENTE
1. Dott. CARMENINI SECONDO LIBERO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. PAGANO FILIBERTO IT N. 036811/2007
3.Dott.NUZZO LAURENZA 判
4.Dott.AMBROSIO ANNAMARIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 30/10/1976 1) DE EF GIOVANNI
del 11/04/2007 avverso SENTENZA
di REGGIO CALABRIA CORTE APPELLO 4
4
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso.
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
NUZZO LAURENZA
che ha concluso per mullements on einhvis dilk S. imfuguate puerto at
-
- Кідето тя чесно- Reato di favorisfiamento
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor;
Avv. Morelle Manlio e TOMMASi Ni Emidio.
4 IMPUTATO
De TE NI (in concorso con De TE PP - NT FR - De AR
-M NE NC - MP AN - CI AN MA - ME NT - De
TE RM - AR NT, per i quali si procede separatamente):
1. delitto p. e p. dall'art. 416 bis commi 1-2-3 - 4 e 5 CP per avere, con ruoli diversificati,
2 comunque tutti ponendosi in osmosi operativa con gli affiliati alla c.d. cosca De TE (di cui gran parte già individuati, processati e molti poi condannati nell'ambito del processo c.d.
"Olimpia" 1, 2-3, 4 Valanidi e Segugio"), dei quali dunque sono gli epigoni, partecipato all'associazione per delinquere di stampo mafioso già menzionata e cioè la c.d. cosca DE
TE ", operante nel centro cittadino di Reggio Calabria e finalizzata, valendosi della condizione di assoggettamento e di omertà derivante dalla forza intimidatrice del vincolo associativo, alla commissione di più delitti tra i quali danneggiamenti aggravati, estorsioni e traffico illegale di armi e materie esplodenti, nonché all'acquisizione di attività commerciali ed economiche ed in sostanza al controllo capillare del territorio, riconquistando così la posizione egemone all'interno della 'ndrangheta reggina che già era appartenuta al defunto
AO De TE.
a. Nell'ambito associativo, De TE PP De TE NI - De TE
RM hanno svolto compiti di direzione ed organizzazione delle attività criminali, rapportandosi con i vertici delle altre cosche cittadine, quindi impartendo ordini e stabilendo le strategie criminali.
b. Tutti gli altri associati hanno partecipato al sodalizio con ruoli di primo piano, operando in stretto collegamento con i vertici della cosca, le direttive dei quali realizzavano nel contesto delle azioni criminali di cui alle imputazioni che seguono.
Con le aggravanti per tutti, della disponibilità di armi ed esplosivi.
In Reggio Calabria, da epoca imprecisata collocabile comunque nella seconda metà degli anni novanta sino ad oggi. Condotta ancora in atto.
De TE NI (in concorso con De TE PP - ME NT, per i quali si procede separatamente), unitamente ad NO MA, deceduto - De AR RI - NE
NC NT FR, nei cui confronti viene inoltrata richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 125 disp. att. CPP):
2. delitto p. e p. dagli artt. 110 - 629, 628 u.c. n. 3 CP e 7 L. n. 203/91 perché, in concorso tra loro, in qualità di appartenenti ad una associazione di tipo mafioso, i DE EF
-2- NI, DE EF PP, NO MA, quali mandanti, DE CA,
NE, GI e FI quali esecutori materiali, procuravano alla famiglia DE
EF l'ingiusto profitto consistente nella stipula con MA SQ, titolare dell'esercizio commerciale denominato Cordon Bleu situato sul Corso Garibaldi di Reggio
Calabria, di un nuovo contratto di locazione commerciale,con anticipo di 23 mesi sulla scadenza naturale, con aumento di circa sei milioni di lire mensili del canone, costringendo
-
il MA ad addivenire alla stipula del suddetto contratto anche mediante minaccia consistita nell'esplosione, nella notte tra il 25 ed il 26/04/2001, di colpi di pistola all'indirizzo della serranda del locale predetto, il tutto con correlativo danno per il
MA stimabile in somma non inferiore a £. 138.000.000+IVA.
In Reggio Calabria, reato consumato nel novembre 2001. (capo d'imputazione così
modificato all'udienza del 10/10/2005)
3. delitto p. e p. dagli artt. 110 - 635 cpv CP e 7 L. n. 203/91 perché, nelle suesposte qualità ed in occasione della commissione del reato di cui al precedente capo, danneggiavano le serrande del predetto esercizio commerciale attingendole con sei colpi di arma da fuoco;
4. delitto p. e p. dagli artt. 110 CP, 10 - 12 e 14 L. n. 497/1967 e 7 L. n. 203/91 perché, nelle suesposte qualità ed in occasione della commissione dei reati di cui ai due precedenti capi,
-
detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico una pistola cal. 7,65. Con
l'aggravante di avere commesso i fatti di cui sopra avvalendosi della condizione di assoggettamento e di omertà derivante dal vincolo dell'associazione per delinquere di stampo mafioso di cui fanno parte, nonché al fine di agevolare l'attività di detta.
associazione.
In Reggio Calabria il 26/04/2001.
5. delitto p. e p. dagli artt.56 - 110 - 629 e 628 u.c. n. 3 CP e 7 L. n. 203/91 perché, in concorso tra loro, in qualità di appartenenti ad una associazione di tipo mafioso, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto consistente nell'imporre una compartecipazione nelle iniziative commerciali e finanziarie dei fratelli
FO SQ e NI, mediante minaccia consistita nel collocare, ad opera del
GI, una lettera dattiloscritta (recante la frase PO DO prepara 200.000.000 o questa sarà la fine che farà quella troia di tua FI GI), una bambola di pezza ed una testa di OV ZZ (quest'ultima materialmente fornita dal MALARA), nell'androne di
-3- ingresso del palazzo di abitazione del FO SQ. Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di assoggettamento e di omertà derivante dal vincolo dell'associazione per delinquere di stampo mafioso di cui fanno parte, nonché al fine di agevolare l'attività di detta associazione.
In Reggio Calabria il 26/05/1999.
De TE NI (in concorso con NT FR De Carlo Maurizio NE
-
+NC MP AN AN NC - Laganà Fausto CI AN MA
-
-
ME NT, per i quali si procede separatamente), (nonché LL NA, già separatamente giudicata):
9. delitto p. e p. dagli artt. 110 - 378 commi I e II CP perché, in concorso tra loro, ponendo in essere una serie di attività quali la fornitura di appoggio logistico, l'ausilio negli spostamenti e negli incontri con i familiari, la messa a disposizione di autovetture, immobili, mezzi di comunicazione, ed altro, aiutavano DE EF RM, latitante colpito da OCC tra l'altro per il delitto di cui all'art. 416 bis CP, a sottrarsi alle ricerche.
In Reggio Calabria fino al 08/12/2001.
-4- Svolgimento del processo
De TE NI, tramite il difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avversO la sentenza, in data ג
11.4.2007, con cui la Corte di Appello di Reggio Cala- bria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria in data 10.10.05, previa applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato, ride-
terminava la pena in anni 7 di reclusione ed € 3.000,00
di multa;
confermava nel resto la sentenza impugnata.
Quest'ultima aveva dichiarato il De TE colpevole dei seguenti reati: 1) delitto p. e p. dall'art. 416 bis commi 1-2-3-4 e 5 c.p.
2) delitto p. e p. dagli artt. 110, 629,628 u.co. n. 3 c.p. e
7 L. n. 203/91;
3) delitto p.e p. dagli artt. 110, 635 cpv. c.p. e 7 L.
203/91;
4) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 10-12 e14 L.
497/1967 e 7 L. n. 203/91;
5) delitto p. e p. dagli artt. 56-110-629 e 628 u.co. n. 3
c.p. e 7 L. n. 203/91;
6) delitto p. e p. dagli artt. 110- 378 commi 1 e 2 c.p.
e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 628 u.co. n. 3 ritenuta
,
la continuazione tra i reati, aveva condannato il De
TE alla pena di anni tredici e mesi sei di re-
1 clusione ed € 5.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia cautela-
re, dichiarando l'imputato stesso interdetto dai pub-
-
blici uffici e legalmente interdetto per la durata della pena.
Il ricorrente chiedeva annullarsi la sentenza impu-
gnata, con riguardo al capo 2) dell'imputazione e, per effetto della connessione essenziale con detto capo dei capi 3) e 4) nonché della connessione eventuale tra il capo 2) ed il capo 1), chiedeva, inoltre, di- sporsi la trasmissione degli atti al P.M. della Pro- cura di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 521 co. 2
c.p.p., con annullamento della sentenza medesima ri-
guardo agli altri capi. Nei motivi di ricorso deduce-
Z
va:
1) con riferimento ai capi 2, 3 e 4 della rubrica, violazione e falsa applicazione degli artt. 181,182 co.2, 518 co.1 e 2 519 co.1, 522 c.p.p.; erronea di- '
sapplicazione degli artt. 178 lett. b) e c), 180 c.p.p., in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.; illogi-
cità intratestuale della motivazione.
In particolare la Corte territoriale, pur avendo dato atto della novità del fatto contestato dal P.M. al De
TE, nel corso dell'udienza del 10.10.2005, aveva rigettato l'eccezione relativa alla violazione degli
2 artt. 118 e segg. c.p.p. e la nullità sul punto della sentenza di prime cure, adducendo, contraddittoria-
mente, che il De TE, presente in udienza, aveva avuto modo di interloquire sul fatto nuovo conte-
statogli tanto che era stato autorizzato a rendere di-
chiarazioni spontanee subito dopo la contestazione stessa, con la possibilità di usufruire del termine di cui all'art. 519 c.p.p., “non utilizzato, per scelta, dalla difesa".
La Corte di Appello, con tale statuizione, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 518 e 519 c.p.p. in assenza: di un assenso espresso (e non tacito)
dell'imputato sulla contestazione immediata del nuovo addebito;
di una richiesta del P.M. al Presi- dente del Tribunale per poter procedere alla conte- stazione del fatto nuovo e dell'interpello, da parte del Presidente sullamedesimo, disponibilità
हू
dell'imputato ad assentire alla nuova contestazione e richiedere un termine a difesa ex art. 519 c.p.p.; di una preventiva delibazione del Presidente in or-
dine all'incidenza della iniziativa del P.M. sulla speditezza del giudizio.
L'annullamento della statuizione sul capo 2)
dell'imputazione, a seguito di dette violazioni nor-
mative, comporterebbe l'annullamento della sentenza
3 impugnata, anche per i capi 3),4) ed 1) ai sensi stante il vincolo di connessionedell'art. 522 c.p.p.,
del capo 2) con detti ulteriori capi di imputazione;
2) con ulteriore riferimento ai capi 2),3) e 4) della rubrica, violazione e falsa applicazione degli artt.
191,195 co. 4, 192 co. 1 e 3, 598 e 546 lett. e) c.p.p.,
629, 628 co. 3 c.p., in relazione all'art. 606 lett.c),
b) ed e) c.p.p.- Illogicità intratestuale ed extrate- stuale della motivazione con riguardo:
a) alla informazione contenuta nella testimonianza resa dal Dr. Silipo, dirigente di P.S. sulla conversa-
zione telefonica intercettata il 3.5.01, intercorsa tra
il ricorrente e PP De TE;
b) al dichiarato del pentito ME AN, negli in-
terrogatori del 28.2.02 e del 5.3.02;
c) alla deposizione del MA riportata nel ver-
로
으
bale di udienza 21.4.05; d) alle dichiarazioni spon-
tanee del ricorrente di cui al verbale 10.10.05;
e)alla lettera anonima, a firma "Mano Nera";
3) con riferimento al capo 1 ( associazione per de- linquere), al capo 5( tentata estorsione Foti) ed al ca- po 9( favoreggiamento personale), violazione e falsa applicazione degli artt. 192 c.1 e
3, 546 lett. e) nonché dell'art. 416 bis commi
: 1,2,3,4 e 5, 378 c.p., in relazione all'art. 606 lett. e) e b) c.p.p. Illogicità della motivazione per con-
traddittorietà infratestuale, tenuto conto, in partico-
lare, della non credibilità soggettiva ed oggettiva e della assenza di riscontri esterni quanto alle chia- mate in correità e reità da parte dei collaboratori di giustizia, ME AN, CA NI Batti-
sta e NÒ AO;
4) con riferimento al capo 1) dell'imputazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 192 co. 1
e 3, 598 e 546 lett. e), nonché dell'art. 416 bis co.
1,2,3,4 e 5 c.p., in relazione all'art. 606 lett. e) e
,
b) c.p.p. Illogicità della motivazione per contrad- dittorietà infratestuale ed extratestuale, con riguardo alla delazione di ME AN ed alle propalazioni del CA e dello NÒ; si osservava, in partico- lare che benché, secondo la sentenza S.U. n. 10 del 28.3.2001, fosse consentito desumere la prova sul reato associativo dalla prova dei reati fine, come ritenuto nella sentenza impugnata, occorreva, tut-
tavia, che gli stessi rientrassero in un programma comune degli associati, al contrario di quanto si evinceva dalla vicenda in esame;
5) in relazione ai capi 1( associazione per delinque- re) 5( tentata estorsione) 9 (favoreggiamento perso- nale), violazione e falsa applicazione degli artt. 192
5 co. 1 e 3 , 598 e 546 lett. e), 117 disp. att. c.p.p., nonché degli artt. 348,359 e 360 c.p.p.- Illogicità per contraddittorietà infratestuale ed extratestuale con riguardo alla informativa di reato della Questura di
Reggio Calabria dell'anno 1999-2000 ed agli accer-
tamenti tecnici della Polizia scientifica di Roma
conclusi il 26.5.2000; si rilevava, fra l'altro, che la perizia acquisita nel giudizio di appello sarebbe stata effettuata sulla base di una comparazione tra l'impronta del De TE tratta dal cartellino datti-
loscopico e quella fotografica acquisita dalla Polizia
scientifica in assenza di contraddittorio, nel corso della consulenza espletata su incarico del P.M.; il mancato inserimento del cartellino dattiloscopico,
sia nel fascicolo del P.M. che in quello del dibatti- но mento comportava la eccepita inutilizzabilità di detta consulenza della Polizia Scientifica, eccezio-
ne respinta con motivazione insufficiente ed illogi-
ca;
6) in relazione al capo 9) della rubrica, violazione e falsa applicazione degli artt. 378 c.p. e
190, 192 co. 1 e 3, 598, 546 lett. e), in relazione agli artt. 606 lett.c) ed e)- Illogicità della motivazione di matura intratestuale ed extratestuale, con riguar- do alla informazione processuale contenuta nella te- stimonianza di ME AN;
mancata applicazione della L. n. 241/06 (indulto), in relazione all'art. 606
lett. b) ed e)- omessa motivazione.
Si rilevava, fra l'altro, che considerato il concorso di NI De TE nel reato di cui all'art. 416
bis c.p., in fase di consumazione all'epoca in cui il ricorrente avrebbe posto in essere la condotta anti-
giuridica addebitatagli, non poteva configurarsi il reato di favoreggiamento personale;
7) in relazione ai capi 3, 4 e 9 della rubrica, erronea applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. nonché dell'art 533 co. 2 c.p.p., in relazione all'art. 606
lett. c) ed e)- omessa e insufficiente motivazione;
in particolare, si deduceva che l'art. 533 co. 2
c.p.p., non consentiva la determinazione forfettaria della pena come avvenuto nella specie) ma richiede- va la individuazione della stessa per ciascun reato
و
پ
ش
rientrante nella continuazione.
Con memoria ex art. 585 co.4 c.p. i ricorrenti, con due nuovi motivi, evidenziavano:
1) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in re- lazione all'art. 192 commi 2,3,4 c.p.p., per omesso esame delle censure svolte in sede di appello in ordi- ne alle dichiarazioni de relato di ME AN
sulla estorsione in danno del MA e sulla tentata
7 2) violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e)
c.p.p. in relazione all'art. 192, co.1 e 2,3,4 c.p.p.,
546 co. 1 lett. e) c.p.p., per avere la sentenza impu- gnata, con motivazione apparente ed illogica e con travisamento della prova, confermato la responsabili- tà del ricorrente per l'estorsione in danno di MA
SQ senza considerare che il tenore della conver-
sazione intercettata fra NI e PP De Ste- fano non avrebbe consentito di identificare nel Ma-
cheda, tramite le espressioni ingiuriose adoperate, la persona menzionata;
quanto al contratto di locazione, il Giudice di Appello non aveva tenuto conto che il vantaggio maturato negli anni dal conduttore per ef- fetto del mancato adeguamento del canone agli indici
Istat, ben poteva giustificare l'esigenza della parte bbb locatrice di una modificazione degli originari termini contrattuali. Con memoria difensiva 24.1.2008 veni-
vano illustrati ulteriormente detti motivi di ricorso.
Motivi della decisione
In ordine alla prima doglianza si osserva che effetti- vamente il P.M. nel corso dell'udienza del 10.10.05,
,
contestò a De TE NI un fatto nuovo, mo-
dificando la condotta originariamente addebitatagli al capo 2) dell'imputazione, da tentativo di estorsione.
8 consistente nella minaccia di non rinnovare il contrat-
to di locazione commerciale al fine di ottenere un ca-
none fuori mercato, in estorsione consumata, consi-
stente nell'aver costretto mediante minaccia, (come meglio precisata in detto capo d'imputazione), Ma- cheda SQ a stipulare un nuovo contratto di lo-
cazione commerciale con pagamento di 23 mesi di ca- noni, in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto e per un canone maggiorato di circa £
6.000.000 mensili.
E' pur vero che, ai sensi dell'art. 518 c.p.p., sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Giudice per la nuova contestazione del P.M. nonché il consenso e-
spresso dell'imputato e non solo presuntivamente de- dotto, come erroneamente affermato dalla Corte terri-
toriale, dal fatto che De TE NI aveva avu-
всь to modo "di interloquire sulla novità del fatto a lui addebitato" mediante le dichiarazioni spontanee cui era stato autorizzato.
Detto consenso, secondo la giurisprudenza della Su- prema Corte (Cass. n. 27777/2007; 972/'95; 8931/'94),
andava, infatti, sollecitato e manifestato esplicita-
mente, costituendo una condizione espressa richiesta dalla legge perché il P.M. possa derogare alla conte-
stazione del fatto nuovo nella forme ordinarie.
9 Erroneamente, pertanto, è stato ritenuto sufficiente un consenso presunto dell'imputato, peraltro arbitra- riamente desunto da dette dichiarazioni spontanee,
non necessariamente finalizzate a contraddire sul fat-
to nuovo.
Va, tuttavia, ribadito che la relativa eccezione di nullità, fondata sul disposto degli artt. 518 comma 2 e
522 c.p.p., andava proposta “immediatamente dopo" la contestazione del fatto nuovo, come specificata- mente previsto dal 2° comma dell'art. 182 c.p.p.
nell'ipotesi in cui "la parte vi assiste".
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra, infatti, una nullità a regime inter- medio, non rientrante in quelle assolute ed insanabili di cui all'art. 178 c.p.p. in quanto non attinente al omessa citazione dell'imputato ed all'assenza del suo difensore quando né è obbligatoria la presenza.
Quanto alle censure riguardanti l'attendibilità della chiamata di correo da parte di ME AN nonché delle dichiarazioni degli altri collaboranti CA
e NÒ, occorre rilevare che il sindacato di legittimi-
tà non può investire in modo generico le valutazioni sul punto del giudice di merito né il controllo sul si-
gnificato concreto di ciascuna dichiarazione e su cia-
scun elemento di riscontro in quanto ciò comporte-
10 rebbe un riesame sulla valenza del contenuto delle prove acquisite, riservato alla competenza esclusiva del giudice di merito.
Il sindacato stesso deve, invece, limitarsi, in aderenza alla funzione istituzionale del giudice di legittimità, diretta, essenzialmente, al controllo della motivazione e dell'osservanza della legge, a verificare l'adeguatezza e la logicità delle argomentazioni su cui è stato fondato il giudizio di attendibilità delle propalazioni accusatorie, con riferimento ai requisiti intrinseci ed ai riscontri obiettivi, secondo il dettato dell'art. 192 c.p.p. (Cfr. Cass. n. 1173/2000).
Al riguardo la Corte territoriale ha compiutamente e- saminato le doglianze svolte nei motivi di appello ed ha ribadito l'attendibilità soggettiva ed oggettiva relativa alle dichiarazioni “de relato" del ME, in-
dicando i riscontri esterni sia con riferimento alla bill tentata estorsione in danno dei fratelli Foti, di cui al capo 5) dell'imputazione che alla estorsione consuma-
ta di cui al capo 2), in danno del MA, così as- solvendo al vaglio critico delle propalazioni del Fiu- me correlate a quelle rese dai collaboranti CA
e NÒ.
Le censure rapportate a singole affermazioni dei col- laboranti ed a singoli elementi del materiale accusato-
11 rio sono, peraltro, inidonee ad integrare un vizio di motivazione o di violazione di legge, essendo stato comunque salvaguardato, nella sentenza impugnata,
l'iter logico giuridico essenziale delle argomentazioni nel loro complesso. Sui punti investiti da censura si rimanda, quindi, alle osservazioni svolte in proposito dal giudice di appello come integrate per relationem da quelle del primo giudice anche quanto alla non si- gnificativa consistenza dei dedotti contrasti fra le di-
chiarazioni rese dai collaboranti riguardo ai singoli episodi criminosi.
In particolare si osserva che non è dato ravvisare al-
cun evidente vizio di motivazione sulla valenza pro- batoria attribuita alla conversazione del 3.5.2001, in-
tercorsa tra NI e PP De TE, tenuto conto della convergenza e rilevanza delle circostanze evidenziate dalla Corte territoriale, quali il riferimen- to "alla vicinanza temporale della conversazione
all'attentato, all'animosità con cui i due parlano del ь с
MA, ai contatti avuti in precedenza ed al futuro и
л coincidenzaincontro con NI, alla dell'espressione "grande RC o RCne", utilizzata per indicare la vittima dell'estorsione, con la termi- nologia adoperata nella lettera estorsiva ai fratelli
OT, circostanze tutte suffragate dalle dichiarazioni
12 del ME e dal riscontro tra l'arma indicata dal col-
laboratore e quella utilizzata per danneggiare la ser-
dell'esercizio commerciale denominato barranda
Cordon Bleu.
E' del pari sorretta da congrua e logica motivazione la natura estorsiva della pretesa anticipazione dei ca- noni di locazione, rapportata sia al notevole anticipo
(23 mesi) della riscossione dei canoni stessi rispetto alla naturale scadenza dell'originario contratto di lo- cazione, prevista per il 30.9.2003 e sia alla presenza di De TE NI alla trattativa sulle modalità
di rinnovamento del rapporto locativo, presenza sin- tomatica di un plausibile interesse dello stesso alla conclusione dell'affare, tenuto conto delle concatena-
te circostanze probatorie esaminate dai giudici di me- rito. Le diverse valutazioni del ricorrente sulla rico-
struzione dei fatti e sul significato di detta conversa- zione si risolvono, quindi, in censure di merito esu-
h
T
lanti dal sindacato di legittimità.
In ordine alla doglianza sub 4) si osserva che, non sussistendo alcun vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità del De TE in ordine "ai reati fine"
rispetto al reato di cui all'art. 416 bis c.p., coerente- mente ed in conformità all'orientamento giurispru-
denziale in materia (Cass. n. 10/2001) la Corte di me-
13 rito ha dedotto la sussistenza di detto reato associati-
vo anche dalla affermata responsabilità per i reati fi- ne contestati. In ogni caso non può escludersi una lo- gica ed esaustiva motivazione delle risultanze proba- torie laddove, nella sentenza impugnata, si assume che l'accertata responsabilità per i reati fine come
"frutto di un indispensabile concertazione, attuata con l'individuazione dei singoli compartecipi e con la convergenza delle varie attività criminose nella co-
mune struttura, consente di collocare NI De
TE all'interno del gruppo criminale con posizio- ne cruciale". In particolare la partecipazione di quest'ultimo alla cosca mafiosa DE TE", fina-
lizzata alla commissione di più delitti "valendosi del-
la condizione di assoggettamento e di omertà derivan- te dalla forza intimidatrice del vincolo associativo",
risulta adeguatamente motivato con riguardo al teno- re delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei pen- titi, come precisati nella sentenza di primo grado e richiamati in quella di secondo grado. гуль
Priva di pregio è poi l'obiezione del ricorrente in or- dine al difetto di prova sul disegno criminoso sotto- stante alla commissione dei reati fine, considerato che la condotta sanzionata dall'art. 416 bis c.p. con-
siste nell'essere inserito stabilmente, quale partecipe
14 o promotore o capo, in un sodalizio, al fine di contri- alla realizzazione degli scopi buire propri dell'associazione, nell'ambito di una programmazione non rigida e predefinita secondo un prefissato disegno criminoso, posto che non ogni socio realizza i reati fine che man mano vengono posti in essere, richie- dendosi solo che l'associato contribuisca in modo permanente alla scopo dell'associazione a prescindere dalla commissione dei singoli delitti (Cass. n.
1612/2000).
L'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, contestata ai capi sub 2) 3) 4) 5), è stata poi motivatamente appli- cata, una volta inquadrati gli illeciti ascritti a De Ste- fano NI nell'ambito del contributo alla consor-
teria di tipo mafioso di cui lo stesso era parte inte-
grante.
Deve, peraltro, escludersi la sussistenza del reato di favoreggiamento contestato al capo 9), secondo quan-
Лиль to dedotto nel motivo sub 6), prevedendo l'art. 378
c.p. che l'aiuto sia prestato "dopo che fu commesso un delitto...", ipotesi non ricorrente nel caso in esame tenuto conto che la condotta integrante il favoreggia- mento si riferisce cronologicamente (8.12.2001) all'epoca in cui l'associazione mafiosa era ancora in atto sicché la condotta stessa è priva di un'autonoma
15 rilevanza penale confluendo nel reato associati-
vo(Cass. S.U. n. 29/2002; n. 40375/03).
Consegue che in ordine al reato di favoreggiamento la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Quanto alla censura sulla mancata applicazione dell'indulto è sufficiente osservare che tale questione può essere sollevata nel giudizio di legittimità solo nel caso in cui il giudice di merito la abbia presa in esame e la abbia risolta negativamente e non, invece,
quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione, come verificatosi nella specie( Cass.
n. 536/07; n. 2333/95).
Con il motivo sub 5) si reiterano doglianze già solle- vate nel giudizio di appello e respinte con motivazio- ne immune da vizi logici e di violazione di legge. In particolare va evidenziata e ribadita l'insussistenza delle violazioni di legge lamentate,
posto che le operazioni di fissazione della impronta papillare, rientrando nell'attività di conservazione
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delle tracce pertinenti al reato, ex art. 348 comma 2
lett. a) c.p.p., ben potevano essere compiute dalla po- lizia giudiziaria per il loro carattere irripetibile ed urgente, considerata la natura evaporabile e deterio-
16 rabile dell'impronta.
Né si è verificata alcuna violazione del diritto di di-
fesa tenuto conto che in appello è stata comunque e- spletata una consulenza tecnica sia pure sul campione fotografico dell'impronta, stante la illeggibilità del frammento papillare a seguito del procedimento di e- videnziazione dell'impronta.
Va poi precisato che, al momento di detto accerta- mento da parte della P.G., NI De TE non era ancora formalmente indagato e, pertanto, secondo la sentenza della Suprema Corte, citata dalla Corte territoriale ( S.U., Tammaro), non era configurabile l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento della effettiva iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato.
Alla stregua di quanto osservato deve annullarsi senza rinvio la impugnata sentenza in ordine al reato d ь ч di cui all'art. 378 c.p. perché il fatto non sussiste e
е deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di
Appello di Messina per la determinazione della pena in ordine ai reati di cui ai capi 3) e 4) non essendone possibile la rispettiva individuazione a seguito della loro unificazione agli altri reati sotto il vincolo della continuazione.
Il ricorso va rigettato nel resto, dovendosi dichiarare
17 la irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine al giudizio di responsabilità per tutti i reati, fatta ecce- zione per quello di cui all'art. 378 c.p., nonché in or- dine alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed
€ 3.000,00 di multa, così come individuata a pag. 56 della sentenza impugnata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la impugnata sentenza in ordine al reato di cui all'art. 378 c.p. perché il fatto non sussiste e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
Appello di Messina per la determinazione della pena in ordine ai reati di cui ai capi 3) e 4);
rigetta nel resto il ricorso;
dichiara irrevocabile la sentenza impugnata in ordine al giudizio di responsabilità per tutti i reati, fatta ec- cezione per quello di cui all'art. 378 c.p. nonché in ordine alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed € 3.000,00 di multa così come individuata a pag.
56 della sentenza impugnata.
Roma 29.1.2008
✓ Presidente Il Consigliere est.
Mazay My DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 29 FEB 2008
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