Sentenza 22 marzo 2012
Massime • 1
In tema di divieto di un secondo giudizio riguardante un reato permanente, nell'ipotesi in cui la contestazione indichi soltanto il momento iniziale della condotta, senza specificare il momento della sua eventuale cessazione, quest'ultima deve ritenersi intervenuta alla data della sentenza di primo grado, a nulla rilevando la data del conclusivo giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2012, n. 23695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23695 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente - del 22/03/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 594
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 43682/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria;
avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in data 2 agosto del Gup del tribunale di Reggio Calabria nei confronti di:
Foti Saverio;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per la declaratoria di annullamento con rinvio;
sentiti gli l'avv.ti Nisi Loris e Punturieri Marino Maurizio del foro di Reggio Calabria per l'imputato Foti;
RITENUTO IN FATTO
1. Il P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in data 6 luglio 2011 del Gup del tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Foti Saverio.
2. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). Inosservanza ed errata applicazione della legge penale;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta l'errore operato dal giudicante nell'individuazione del momento di cessazione della permanenza del reato associativo oggetto della precedente contestazione. Nel caso in esame, infatti, il GUP presso il tribunale di Reggio Calabria, in sede di udienza preliminare, ha ravvisato una violazione del principio del "ne bis in idem", e, ritenendo che una precedente assoluzione del Foti per il reato associativo di stampo mafioso non consentisse di considerare, perché coperti dal giudicato, tutti gli elementi raccolti a carico del Foti medesimo fino alla data del 17 aprile 2008, epoca in cui secondo il gup, sarebbe cessata la permanenza del reato associativo in relazione alla prima contestazione, ha pronunciato il proscioglimento dell'imputato, ritenendo insufficienti gli elementi acquisiti dopo tale data. Il GUP ha dunque ritenuto di individuare il momento della cessazione della permanenza del reato associativo oggetto della precedente contestazione non già nella data della prima pronuncia di assoluzione, intervenuta in data 2 febbraio 2004, bensì nella data della successiva pronuncia di assoluzione emessa nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento della Suprema Corte, intervenuta in data 17 aprile 2008. Secondo il ricorrente tale soluzione contrasta apertamente con il dettato normativo che con consolidati arresti giurisprudenziali sul punto, che individuano, invece, il momento interruttivo della permanenza nel momento della prima pronuncia assolutoria (v. Cass. sez. 5, 18 aprile 2008, n. 36928, CED cass., n. 241579; Cass., sez. 6, 4 ottobre 2000, n. 12302, CED cass., n. 217950), a prescindere se la stessa sia divenuta irrevocabile o meno, anche perché la prima contestazione associativa, sotto il profilo temporale, fissava il limite "fino alla data odierna", circostanza che avrebbe potuto portare ad individuare la cessazione della permanenza alla data del rinvio a giudizio (Cass., sez. 6, 24 settembre 2003, n. 49525, CED Cass., 229504). In ogni caso vi sarebbe stato un errore in ordine alla sussistenza del presupposto della medesimezza del fatto, in quanto il fatto associativo relativo all'odierno procedimento sarebbe del tutto diverso per struttura e dimensione della compagine associativa già oggetto d'indagine, sia per composizione soggettiva della stessa, per ambito territoriale di complessiva operatività, per ambito temporale della contestazione.
Il ricorrente censura poi l'errore di diritto nella valutazione degli elementi acquisiti successivamente al 17 aprile 2008, in quanto per quanto riguarda il segmento temporale coperto dal giudicato, quest'ultima circostanza non impedirebbe di considerare i dati fattuali ricadenti anche nel periodo della precedente contestazione al fine di ricostruire il percorso logico argomentativo che avrebbe potuto condurre al rinvio a giudizio del Foti anche solo sulla base delle conversazioni intercorse in epoca successiva al 17 aprile 2008, se lette insieme alle precedenti risultanze.
La difesa del Foti ha depositato una memoria difensiva in cui ha richiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sottolineando la correttezza della ritenuta violazione del ne bis in idem, dovendosi individuare come sentenza di primo grado, cui ancorare la cessazione dell'arco temporale di riferimento quella dell'aprile 2008, pronunciata all'esito del giudizio di rinvio e non quella cassata dalla Corte di cassazione in sede di giudizio rescindente del 21 febbraio 2004, che in quanto tale, dovrebbe considerarsi espunta dal presente giudizio. In ogni caso anche con riferimento al fatto attualmente contestato esso configurerebbe lo stesso fatto già giudicato , non rinvenendosi elementi essenziali di differenziazione nella sua struttura, rispetto a quello già giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Osserva la Corte che il GUP ha ritenuto che non possa farsi utilmente riferimento alla prima sentenza di primo grado , cioè quella del 21 febbraio 2004, della Corte di assise di Reggio Calabria, in quanto si tratta di pronuncia annullata in toto dalla Corte di cassazione, con conseguente inevitabile espunzione dall'ordinamento processuale, tanto da aver reso indispensabile un secondo giudizio di primo grado, nel quale il nuovo giudice è stato investito di pieni poteri di cognizione, potendo, salvi i limiti del giudicato interno, rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio. Per questo, ai fini che qui interessano, occorrerebbe fare necessariamente riferimento alla sentenza dell'aprile 2008, e tale data dovrebbe essere presa come parametro di riferimento per l'accertamento processuale relativo alla mancata commissione del fatto reato contestato, da parte del Foti.
3. L'argomentazione non può essere condivisa. È stata infatti dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato, ritenendo "quantum non esset" la sentenza di assoluzione in primo grado annullata dalla corte di cassazione per vizio di motivazione. Questa valutazione non si giustifica sui piano logico e contrasta, inoltre, con il chiaro dettato dell'art. 649 c.p.p. che, nel sancire il divieto di un secondo giudizio, fa espresso riferimento al "fatto", inteso nella accezione comune del termine, ossia in senso naturalistico e quindi di accadimento ben individuato e definito nello spazio e nel tempo. L'individuazione del "fatto", ai fini e per gli effetti di cui all'art. 649 c.p.p., non può, pertanto, non essere compiuta secondo un criterio unitario che in tema di reato permanente, per finzione giuridica, è quello della pronuncia della sentenza di primo grado, nell'ipotesi in cui manchi l'indicazione in ordine alla sua durata, come più volte affermato da questa Corte, non solo con riferimento alle sentenze di condanna (v. fin da Cass., sez. 1, 23 novembre 1992, P.M. c/Egizio, CED cass.,n. 192647; Cass., sez. 1, 10 febbraio 1993, P.G. c/Sepe, CED cass 193335; Cass., sez. 5 - 8 aprile 1998, Di Caro, CED cass 211809), ma anche per le sentenze di assoluzione (v. Cass., Sez. 6, 4 ottobre 2000 n. 12302, CED cass., n. 217950), considerato che in tema di associazione per delinquere, la permanenza nel reato non è di per sè interrotta ne' dall'arresto ne' dallo stato di detenzione, occorrendo invece la prova dell'estromissione della persona dall'associazione criminosa o il suo recesso da questa. Al contrario è del tutto indifferente, ai fini che qui interessano, r affermazione o meno della penale responsabilità dell'imputato; in entrambi i casi, infatti, tale decisione consegue pur sempre all'accertamento del "fatto" che nel reato permanente non può in alcun modo prescindere dalla durata di esso per soffermarsi invece solo sul suo momento di inizio. Conforta questa conclusione anche la giurisprudenza delle S.U., che proprio in tema di reato permanente ha precisato che quando il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si limiti ad indicare soltanto la data di inizio del fatto o quella della denuncia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che l'imputato sia conseguentemente chiamato a difendersi, fin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva perdurante fino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado (S.U. - 11.11.94, P.M. c/Polizzi, rv 199169). Ed ha puntualizzato altresì che nell'ipotesi in cui il capo d'imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio indichi esclusivamente la data di accertamento di un reato permanente, senza nessun riferimento a quella di cessazione della permanenza, il giudice del dibattimento deve appurare, attraverso l'interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso, se esso riguardi una fattispecie concreta la quale, così come descritta, si sia già esaurita prima o contestualmente all'accertamento medesimo, ovvero sia una condotta ancora in atto;
in tal caso, poiché il capo di imputazione ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è ancora perdurante alla data in essa indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale protrazione della permanenza, di cui pertanto può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero (S.U. - 11.11.94, P.M. c/Polizzi, rv 199170). Tale giurisprudenza è rimasta assolutamente costante negli anni e ribadita nei più recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali in tema di delitti associativi, la permanenza del reato cessa con la pronuncia di primo grado, in quanto, a seguito dell'istruttoria dibattimentale espletata in tale fase, si accerta compiutamente il fatto da giudicare e si cristallizza l'imputazione, non più modificabile nei gradi di giudizio successivi;
e tale regola non muta nel caso di condanna in appello che segua una pronuncia assolutoria di primo grado nella quale, comunque, si definisce l'accertamento del fatto in contestazione. Ne deriva che, in tale ipotesi, la condotta che si protragga successivamente alla pronuncia assolutoria intervenuta in primo grado integra un nuovo reato (Cass., sez. 5, 18 aprile 2008 n. 36928, CED cass., n. 241579). Principio affermato, ovviamente anche in caso di sentenza di condanna per un reato associativo, che interrompe giuridicamente la protrazione del delitto di partecipazione a quella stessa associazione criminosa, con la conseguenza che il successivo tratto di condotta partecipativa è autonomamente apprezzabile e può essere valutato in continuazione con quella oggetto della sentenza di condanna già intervenuta (Cass., Sez. 1, 3 marzo 2009 n. 15133, CED Cass., n. 243789).
4. Ne consegue, pertanto, che in tema di reato permanente, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 649 c.p.p., il fatto-reato che forma oggetto di giudicato, nell'ipotesi in cui il decreto che dispone il giudizio ne indica soltanto il momento iniziale, senza specificare la sua durata nel tempo, resta circoscritto tra la data d'inizio della condotta criminosa specificata nel capo d'imputazione e quella della pronuncia della sentenza di prime cure, a nulla rilevando l'esito del giudizio.
5. Peraltro appare coerente sotto il profilo logico giuridico, in base all'esame del testo del provvedimento impugnato e ai motivi di ricorso, l'affermazione del ricorrente secondo la quale il fatto associativo contestato nel procedimento "de quo" è del tutto diverso per struttura e dimensione della compagine associativa indagata, per composizione soggettiva della stessa, per ambito territoriale di complessiva operatività, per ambito temporale della contestazione che arriva sino al luglio del 2 010, per cui non può assolutamente operare il principio del "ne bis in idem", trattandosi di fatti ontologicamente diversi. La circostanza, ovviamente, rende possibile riconsiderare anche i fatti storici, ricompresi nel periodo oggetto della precedente contestazione, la cui valutazione va correttamente inserita nel complessivo quadro della vicenda in contestazione, secondo l'arresto della sezioni Unite della Corte di cassazione, in base al quale ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 2, del 28 giugno 2005, n. 34655, Ced Cass., n. 231799).
5. Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, deve essere annullata la sentenza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012