Sentenza 7 ottobre 2008
Massime • 1
La natura permanente del reato autorizza l'esecuzione delle indagini preliminari per tutta la sua durata. (Fattispecie, relativa ad associazione di stampo mafioso, nella quale la Corte ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, secondo il ricorrente compiute dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall'art. 405 cod.proc.pen., perchè al momento del loro svolgimento il reato associativo era ancora in atto).
Commentari • 3
- 1. Il reato permanente: profili processuali ed evoluzione giurisprudenziale. Di Maria Teresa OrlandoMaria Teresa Orlando · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Premessa - 2. Disciplina espressamente dettata dal codice penale e dal codice di procedura penale - 3. Evoluzione giurisprudenziale - 4. Iscrizione nel registro degli indagati del reato permanente e contestazione aperta o chiusa - 5. Termini di scadenza delle indagini preliminari - 6. Art. 414 c.p.p.: Riapertura delle indagini - 7. L'imputazione: art. 407 bis c.p.p. inizio dell'azione penale e art. 516 c.p.p.: modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento - 8. Considerazioni conclusive. 1. Premessa Il reato permanente si caratterizza per il fatto che l'offesa al bene giuridico tutelato dall'ordinamento si protrae nel tempo, in virtù di una condotta persistente e …
Leggi di più… - 2. Tutela del terzo e sequestro preventivoDavide Carannante · https://www.iusinitinere.it/
Il nostro codice di procedura penale prevede, nel titolo II del libro IV le varie misure cautelari reali. Tra queste, di particolare interesse è il sequestro preventivo, disciplinato dall'art. 321 c.p. che prevede espressamente, “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari”. Inoltre, “Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose …
Leggi di più… - 3. Il reato permanente: profili processuali ed evoluzione giurisprudenziale. Di Maria Teresa OrlandoMaria Teresa Orlando · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2008, n. 38865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38865 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 07/10/2008
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2147
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 14431/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR EL MA, NO RI, NO RO, MA ME e LE FA contro l'ordinanza 27 dicembre 2007 del Tribunale di Catania;
Udita la relazione del Consigliere Dott. AGRO Antonio Stefano;
Udito il P.G. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania confermava la custodia cautelare in carcere disposta a carico di NO RO, NO RI, LE FA detto BR, MA ME e GR EL MA, indagati del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, in relazione al clan Santapaola - Ercolano affiliato a "Cosa Nostra".
2. Ricorrono i predetti indagati i quali ripropongono in questa Sede la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali che riguardano ciascuno di loro, specificamente indicate nei singoli ricorsi.
Tale inutilizzabilità discenderebbe in primo luogo dalla violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto il P.M., nel disporre l'esecuzione delle intercettazioni non presso la Procura ma presso una sala appositamente predisposta ubicata all'interno della casa circondariale di Catania - Bicocca, non avrebbe motivato sull'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura, valendosi di prestampati sui quali non è stato nemmeno sbarrato l'ipotesi che nel caso concreto non ricorreva.
Nè sarebbero state motivate le eccezionali ragioni di urgenza, le quali sono state spiegate (non dal p.m., ma dal GIP) a posteriori, nella formulazione della misura cautelare.
A loro volta (e a monte) i decreti autorizzativi del GIP si basano su motivazione apparente, richiamando acriticamente le note di p.g. e le richieste del p.m..
Inoltre sono state effettuate video riprese delle conversazioni che non sono state autorizzate dal GIP, perché una simile autorizzazione non è stata mai richiesta da parte del p.m.;
3. RI NO, in particolare, aggiunge che gli elementi probatori a suo carico sono stati acquisiti dopo la scadenza temporale del termine per condurre le indagini.
EL MA GR ribadisce i motivi di inutilizzabilità sopra ricordati per il decreto di urgenza del p.m. 27 maggio 2003, relativamente al requisito di inidoneità o insufficienza degli impianti.
Viene poi segnalato, da RO NO e da MA ME, che alcuni decreti non erano stati trasmessi dal p.m. ne' al GIP ne' al Tribunale del riesame.
4. A sua Volta FA LE assume non sussistere elementi di gravità indiziaria a suo carico non apparendo egli menzionato nelle ed carte degli stipendi, non essendo presente in nessuna conversazione con RO NO e in genere non partecipando a nessuna delle conversazioni poste a suo carico, conversazioni peraltro di difficile comprensione (e per la confusione dell'ambiente e per l'uso del dialetto) e possibile oggetto di diverse interpretazione. In tal modo non potrebbe annettersi un valore conclusivo (nemmeno a livello indiziario) al fatto che NO RO in un solo colloquio con un terzo manifesti l'intenzione di destinare una somma al LE, mentre le dichiarazioni del LA NA e del IN sarebbero inutilizzabili e comunque riguardanti fatti anteriori alla contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non hanno fondamento.
Muovendo dalle doglianze comuni riguardanti le intercettazioni ambientali in carcere, va detto che il GIP, nell'atto di concedere l'autorizzazione, ben poteva richiamare le richieste del p.m. e con esse le note della p.g., i cui contenuti mostrava di condividere. A sua volta il p.m., col disporre l'esecuzione delle operazioni fuori dagli ambienti della Procura anche attraverso video riprese (ammesse perché, avvenendo nella sala colloqui, riguardavano luoghi non di privato domicilio) mostrava, perciò solo, l'inidoneità delle attrezzature in dotazione nel suo ufficio. A sua volta, l'eccezionale urgenza dell'operazione derivava dalla circostanza che il reato associativo era in atto e che si trattava di reprimere l'organizzazione criminale.
2. In ordine alla doglianze specifiche, il fatto che il reato fosse permanente autorizzava l'esecuzioni di indagini per tutta la durata del crimine, con infondatezza dunque della doglianza di NO RI.
La censura di mancata trasmissione di alcuni decreti al GIP è poi generica perché, come gli stessi ricorrenti NO RO e ME MA ammettono, la sanzione processuale a ciò connessa è quella della temporanea inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. Ma nei ricorsi non si dice se queste conversazioni siano state tenute presenti e quale incidenza abbiano nell'economia complessiva della misura adottata.
3. Di merito è infine la specifica censura avanzato da LE FA, dato che in questa Sede non può avanzarsi questione in ordine all'interpretazione del senso delle conversazioni intercettate e che il percepire uno stipendio da parte del sodalizio criminale, nonostante l'avvenuta carcerazione, (questo è appunto il senso ricavato dall'interpretazione del dialogo) è indice ragionevole di partecipazione attuale all'organizzazione mafiosa.
4. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2008