Sentenza 17 maggio 2006
Massime • 1
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, non riguardando l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del difensore quando ne è obbligatoria la presenza, integra una nullità a regime intermedio: ne consegue che, qualora l'imputato in appello rinunzi al relativo motivo e concordi la pena con il pubblico ministero, è precluso sul punto il ricorso per cassazione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2006, n. 19585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19585 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 17/05/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 578
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 009330/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UC RE N. IL 21/03/1977;
2) RD ED N. IL 29/04/1979;
3) PA OL N. IL 27/11/1981;
4) IA IM N. IL 18/08/1974;
5) DI OT IA N. IL 20/12/1981;
6) EA RA N. IL 01/10/1958;
avverso SENTENZA del 05/05/2005 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MORGIGNI ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di ON, DO, ON e Di TO;
il rigetto dei ricorsi di PA e OR.
Uditi i difensori avv. Cicchetti Rossella del foro di Roma per PA, (Ndr: testo originale non comprensibile) Maria Teresa del foro di Roma per OR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 6 aprile 2004 il Tribunale di Gela ha dichiarato:
1) UC RE colpevole dei reati di cui ai capi C), D) - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - con le contestate aggravanti, esclusa quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 nonché quella prevista dall'art. 112 c.p., n. 2, e, ritenuta la continuazione, considerato più grave il reato di cui al capo C), lo condannava alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa;
2) RD ED colpevole dei medesimi reati e lo condannava alla stessa pena;
3) PA OL colpevole del solo reato di cui al capo C), innanzi menzionato, e lo condannava alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa;
4) EA RA colpevole del reato di cui al capo E) - art.416 bis c.p., commi 1 e 4 - e, esclusa la circostanza aggravante del comma 6, lo condannava alla pena di quattro anni di reclusione;
5) IA IM colpevole del reato di cui al capo B) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito dalla L. n. 203 del 1991 e lo condannava alla pena di cinque anni di reclusione e 10.000,00 Euro di multa;
6) DI OT IA colpevole dei reati di cui ai capi E) - art. 416 bis c.p., commi 1 e 4, - F) - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 citato e D.L. n. 152 del 1991, art.
7 - e G) - art. 73, comma 5 - e, considerato più grave il reato di cui al capo E), lo condannava alla pena di dodici anni di reclusione.
Il 5 maggio 2005 la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della suddetta sentenza, ha adottato le seguenti pronunzie, accogliendo le istanze di concordato sulla pena avanzate dagli imputati di seguito elencati, che hanno altresì rinunziato agli altri motivi di ricorso:
1) UC RE ha ritenuto la continuazione tra i vari reati oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 10 ottobre 2002 ed ha fissato l'aumento di pena in due anni di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
2) RD ED stessa decisione di ON;
3) IA IM ha ritenuto la continuazione con la sentenza 5 aprile 2001 della Corte d'Appello di Caltanissetta ed ha inflitto il medesimo aumento di pena;
4) DI OT IA ha ridotto la pena a sette anni di reclusione. La Corte ha pronunziato con rito ordinario le seguenti decisioni per:
5) PA OL, ha ridotto la pena a quattro anni di reclusione ed Euro 8.800,00 di multa;
6) EA RA ha confermato la precedente pronunzia. Ricorrono gli imputati.
1^ - 2^).
UC e RD che, in appello, hanno concordato l'applicazione della pena con il Pubblico Ministero - con distinti atti d'impugnazione - deducono violazione di legge e difetto di motivazione.
Assumono che dovevano essere assolti, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., per insussistenza del fatto, essendo assente un idoneo quadro indiziario;
in ogni caso mancherebbe un argomentare critico alle numerose censure sollevate con i motivi d'appello.
Questi due ricorsi sono inammissibili, perché, dopo avere concordato con il Pubblico Ministero l'applicazione della pena, non è consentito proporre ricorsi completamente privi di specificità: non è sufficiente, infatti, affermare l'inesistenza del quadro probatorio ma occorre svolgere una critica puntuale, carente nella specie. Va, Inoltre, evidenziato che i due ricorrenti hanno rinunziato proprio a quei motivi d'appello di cui attualmente lamentano il mancato esame.
3^) 4^).
IA, che ha del pari concordato la pena in appello, ha esposto due motivi.
3^.1).
Con il primo assume violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 530 c.p.p., in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto assolverlo dai reati contestati.
Aggiunge che la sentenza impugnata sarebbe affetta da mancanza e manifesta illogicità della motivazione, poiché non sarebbero stati esaminati tutti gli elementi di fatto a loro disposizione;
gli elementi probatori sarebbero stati interpretati arbitrariamente, poiché tra le diverse soluzioni possibili sarebbe stata effettuata una scelta priva di un corretto ragionamento.
Sarebbe carente anche la motivazione sulla determinazione della pena, non essendo stato considerato che egli è soggetto di giovane età, lavoratore in cerca di reinserimento e che ha dato piena collaborazione alla polizia.
3^.2).
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p.. Precisa che l'iniziale contestazione era la seguente: "reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3, 4 con l'aggravante di cui al D.L. n.152 del 1991, art. 7 perché, unitamente ad altri soggetti non identificati, si associavano allo scopo di commettere più delitti di quelli previsti dall'art. 73, consistenti nel trasporto, nella detenzione al fine di spaccio, nella vendita di sostanze stupefacenti in particolare del tipo marijuana, con le aggravanti di essersi associati anche con tossicodipendenti e di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., consistenti nell'appartenenza o comunque nel ricevere appoggio logistico dall'associazione di stampo mafioso operante in Gela e denominata Stidda, in Gela dagli inizi sino al maggio 2000". Evidenzia che il Tribunale di Gela lo ha condannato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991 citata, art. 7: ne deriverebbe una radicale modifica dell'imputazione in relazione al fatto tipico, al nesso di causalità ed all'elemento soggettivo. In tal modo non sarebbe stato posto in condizione di svolgere ogni più opportuna difesa. Nella specie sarebbe, quindi, configurabile una nullità a regime intermedio.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo non è deducibile, perché non è consentito. Infatti, come hanno precisato le Sezioni Unite con l'ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 (ric. Gallo rv. 226715), "nel cd. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione". In relazione al secondo motivo, il preteso difetto di correlazione tra reato contestato e ritenuto non può essere dedotto in questa sede, poiché l'asserita nullità è a carattere intermedio, In quanto non riguarda l'omessa citazione o l'assenza del difensore quando ne è obbligatoria la presenza. Ne consegue che, qualora l'imputato in appello rinunzi al relativo motivo e concordi la pena con il pubblico ministero, non può, successivamente, dedurre il medesimo motivo con il ricorso.
4^).
DI OT - che ha parimenti concordato la pena con il Pubblico Ministero, rinunziando agli altri motivi di ricorso - rappresenta, con motivo unico, la violazione dell'art. 133 c.p., poiché la pena avrebbe dovuto essere determinata in misura inferiore per l'assenza di precedenti penali e giudiziari e la sua giovane età. A questi elementi la Corte non avrebbe compiuto alcun riferimento. Aggiunge, poi, che la motivazione sulla responsabilità sarebbe in contrasto con la realtà processuale.
Il ricorso è inammissibile.
Va qui richiamata la motivazione adottata con riferimento al primo motivo di ricorso prospettato da IA, essendo identico il tema trattato.
5^).
PA ha evidenziato due motivi.
5^.1).
Con il primo assume che in ordine al reato di cui al capo c) della rubrica, relativo all'episodio del ritrovamento della droga nella sala giochi di via Recanati, la sua responsabilità era stata ritenuta dal Giudice di primo grado solo perché in quel momento era presente all'interno della sala giochi. Come conferma di tale soluzione è stata indicata "la sua abituale frequentazione con gli altri soggetti ivi identificati". Rileva che nei motivi di appello aveva eccepito il travisamento dei fatti relativi al sopralluogo effettuato il 27/04/00 presso detto locale, gestito dal coimputato ON. Nel corso di questa operazione erano stati rinvenuti 766 grammi di marijuana, già confezionata in dosi, ed altri 170 grammi della sostanza da taglio per droghe pesanti".
Tale conclusione era stata criticata, poiché era illogica, in quanto la sua presenza era stata notata all'esterno del locale e solo brevemente. In ogni caso aveva osservato che non era configurabile l'ipotesi del concorso, tenuto presente che lo stupefacente era ben celato. Sarebbero mancati, quindi, i necessari elementi gravi, precisi e concordanti, che devono suffragare un giudizio di colpevolezza. Osserva che, sebbene il ricorrente non fosse stato notato all'atto del controllo all'interno della sala giochi ove era custodita la droga, la Corte territoriale aveva ritenuto essere la condotta "ugualmente sintomatica del suo coinvolgimento nella detenzione del quantitativo della droga" (pag. 15). Aggiunge che tale affermazione poggiava sul fatto che l'imputato, il quale si trovava all'esterno del locale, in presenza di altre persone, alla vista dell'auto della polizia si era allontanato "repentinamente dandosi sostanzialmente alla fuga", (pag. 15 sentenza).
Asserisce che quest'ultima precisazione sarebbe contraddetta dalla relazione di servizio, redatta quel giorno ed acquisita come atto irripetibile, e dalla deposizione del teste CH riportata a pag. 14 della sentenza;
da questi atti si evincerebbe che gli astanti si erano, dopo che era transitata un'autovettura "civetta" della polizia, semplicemente allontanati dal detto locale. Assume che questo dato, poteva essere, anche alternativamente, spiegato con ragioni di mera convenienza, di "connivenza", ovvero, ancora, con la necessità di evitare di essere "verbalizzato" dagli agenti, mentre era in compagnia di altri soggetti pregiudicati. Rileva una contraddittorietà, poiché a pagina 14 della sentenza, si precisa che l'imputato si era allontanato repentinamente dai luoghi, mentre nella pagina successiva si parifica tale condotta alla fuga. Questo primo motivo è formulato in modo suggestivo, poiché coglie nella sentenza d'appello un profilo particolare, lo amplifica ed, infine, lo presenta come l'argomento decisivo, posto dalla Corte territoriale a fondamento dell'affermazione della responsabilità di esso ricorrente.
Reputa, in contrario, il collegio che coerentemente i giudici siciliani sono pervenuti a quest'ultima conclusione, dopo avere corretto in fatto la ricostruzione dell'episodio relativo al controllo della sala giochi da parte della polizia. Innanzi tutto, la vicenda - cioè il repentino allontanamento dell'imputato nel momento in cui si avvide della presenza degli agenti - è in sè gravemente Indiziaria, poiché il rinvenimento successivo dello stupefacente nel locale è un dato pacifico, mentre le altre prospettazioni del ricorrente, per giustificare tale condotta, sono ipotetiche. Determinante per smentire la tesi difensiva sono, inoltre, gli ulteriori passaggi della motivazione della sentenza impugnata. In particolare la Corte territoriale ha evidenziato che v'è il brano di una conversazione ambientale intercettata in data 11 maggio 2000 tra UC e RD, brano dal quale si desume che il primo, non avendo più disponibilità di "erba", invita il secondo a recarsi da CO (diminutivo di NI) - nome che contraddistingueva l'imputato - per andarla a prendere. Le frequentazioni di PA, infine, sono l'ulteriore conferma del coinvolgimento pieno del medesimo.
Ne deriva che l'elemento posto in rilievo dal ricorrente non deve essere estrapolato dall'intero testo della motivazione, nella quale s'Inserisce perfettamente, componendo un complessivo quadro probatorio d'indiscutibile significato.
5^.2).
Con il secondo motivo adduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e) in relazione agli artt. 81 e 125 c.p.p.. Assume che la Corte ha disatteso la richiesta di applicazione della continuazione con i fatti oggetto del procedimento di cui alla sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 20 dicembre 2002 avente ad oggetto il differente titolo di reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sul presupposto dell'insussistenza di identità tra le diverse contestazioni. Osserva che il medesimo giudice era pervenuto a diversa conclusione (nell'applicare la pena concordata tra le parti) con riferimento ai coimputati ON e DO, avendo ritenuto che per questi era configurabile l'identità del disegno criminoso tra i fatti di reato giudicati nel presente procedimento e quelli già giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 10 ottobre 2002, divenuta irrevocabile il 25 novembre 2002, sussistendo identità dei fatti illeciti ed evidente connessione temporale, poiché gli episodi erano stati tutti commessi nell'anno 2000. Ora, la Corte avrebbe omesso di considerare che non solo l'odierno ricorrente è coimputato nel presente procedimento con ON e DO (capo C della rubrica), ma era stato anche coimputato per i medesimi fatti con costoro nell'ambito dell'altro procedimento penale, conclusosi con sentenza passata in giudicato. In particolare, i delitti contestati a PA, ON e DO nel primo procedimento penale erano identici e ritagliavano il medesimo arco temporale (capi di imputazione sentenza n. 1025/02 a carico di PA NI e Di IA;
sentenza n. 79/02 a carico di ON, MO e DO, acquisiti agli atti). Infatti, dalle sentenze de quibus sarebbe possibile stabilire:
1) che gli imputati erano stati processati in primo grado dal G.U.P. di Caltanissetta e dichiarati colpevoli con sentenza emessa il 28.12.01 per gli stessi titoli di reato (delitto associativo mafioso con estorsione aggravata);
2) il numero del procedimento penale era il medesimo e cioè n. 465/01 R.G.N.R. e n. 455/02 Reg. Gen.; e variava solamente la data di emissione della sentenza di secondo grado per l'avvenuta separazione del giudizio, poi definito per tutti ex art. 599 c.p.p., comma 4. Sarebbe palese la contraddittorietà poiché gli stessi ed identici fatti sarebbero stati valutati in maniera diversa.
Ed infatti, a tutto voler concedere, occorreva spiegare la ragione per la quale l'odierno fatto (capo e della rubrica), commesso in Gela il 27/04/2000, con la contestata aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991, non rientrava nel medesimo iter criminoso della associazione mafiosa, di cui alla sentenza irrevocabile, emessa nei confronti di PA dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, in data 20/12/02, contestata "in Gela dal 1/04/00 sino al 31/12/00".
Mancherebbe anche la motivazione sull'attribuibilità della detenzione dello stupefacente ai soggetti, che, gravitando nell'orbita della associazione mafiosa, si frequentavano ovvero che frequentavano il detto locale.
Questo motivo di ricorso è fondato soltanto sul tema della continuazione, poiché sulla questione dell'attribuibilità già si è argomentato innanzi con riferimento al primo motivo. La sentenza della Corte territoriale non specifica le ragioni del diverso trattamento adottato nei confronti dei coimputati ON e DO e non chiarisce l'affermazione, che risulta essere conseguentemente apodittica, laddove ha asserito che "la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta in data 20 dicembre 2002 avente ad oggetto il differente titolo di reato di partecipazione ad associazione mafiosa, poiché non sussiste analogia o identità tra le diverse contestazioni".
Quel giudice, in conclusione, ha omesso di considerare che il reato ascritto all'imputato è aggravato ai sensi del più volte ricordato art. 7 e che, nell'esaminare la posizione dei menzionati correi (almeno nel presente procedimento) ON e DO, sembra avere svolto un diverso ragionamento (anche qui la motivazione è apodittica nell'accogliere le richieste di pena concordata, ma nessuno si duole di tale carenza).
Occorre, pertanto, annullare la sentenza in ordine al diniego della continuazione, affinché in sede di rinvio la Corto d'Appello indichi In modo completo (e non apodittico) e preciso le ragioni della decisione che assumerà.
6^) EA deduce due motivi.
6^.1).
Con il primo rappresenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), e) per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione dell'art. 416 bis c.p.. Evidenzia che a pagina 20 della motivazione si legge testualmente:
"....l'analisi delle conversazioni telefoniche intercettate permette di evidenziare come il OR avesse innanzitutto rapporti di frequentazione e confidenza con i consociati tali da manifestare apertamente le proprie lamentele per la sua posizione all'interno dell'organizzazione e delusione per la mancata vendetta dell'uccisione del fratello ...". Da questo elemento la Corte di Appello avrebbe tratto la conclusione secondo cui l'unica spiegazione logica di tale particolare doglianza dovrebbe essere individuata nella partecipazione dell'imputato al gruppo criminale, perché vi sarebbe una regola d'esperienza, per cui se si è estranei ad un contesto criminale non si può lamentare la mancata vendetta per la morte del fratello.
Il ricorrente osserva che la contraddittorietà deriverebbe dall'utilizzazione di una massima di esperienza, che sarebbe frutto di una generalizzazione arbitraria. Asserisce che frequentemente colui che subisce un grave lutto (la morte violenta di un familiare) nutre a lungo rancore verso chiunque abbia praticato l'ambiente in cui è maturata l'azione delittuosa, senza che da tale fatto possa desumersi cointeressenza o comunanza di interessi malavitosi. Evidenzia, poi, carenza di motivazione in ordine alle considerazioni contenute nell'atto d'appello relative alle espressioni da lui usate nella ricordata conversazione intercettata: dalla medesima risulterebbe che egli si doleva per essere persona isolata, priva di contatto, vincolo o relazione anche con malavitosi. Questo tema non sarebbe stato proprio esaminato dalla Corte territoriale. Aggiunge che il vizio logico argomentativo non sarebbe superato dal riferimento, contenuto in sentenza, alle propalazione accusatorie rese da alcuni collaboratori, perché anche queste da un lato sarebbero state travisate e dall'altro, nella loro genericità, sarebbero prive di elementi di conferma dell'attendibilità, non avendo rilievo l'assunta plurima convergenza.
Ancora più evidente sarebbe, secondo il ricorrente, la contraddizione in relazione all'argomento secondo cui egli avrebbe avuto in uso la Volvo su cui sarebbero state trovate tracce di stupefacente. Dopo avere precisato di essere stato assolto sin dal primo grado da ogni contestazione relativa al traffico di stupefacenti, evidenzia che l'accertamento è avvenuto nel corso di indagini sull'attività dell'organizzazione criminale contrapposta a quella cui avrebbe aderito il ricorrente. Ne conseguirebbe che tale dato confermerebbe non la sua appartenenza associativa, ma l'esatto contrario.
Questo motivo è infondato.
Contrariamente all'assunto meramente difensivo, il ragionamento svolto dai giudici territoriali è condivisibile e corretto anche sotto il profilo metodologico.
Il ricorrente censura il "dato di comune esperienza" che sarebbe stato adottato dai magistrati siciliani, ma, in realtà, questi ultimi si sono limitati a fornire un'interpretazione pienamente coerente delle espressioni Intercettate: sentirsi isolato o non gratificato perché la morte del fratello non è stata vendicata non indica per niente estraneità al sodalizio criminoso, ma senso di smarrimento proprio per il mancato rispetto della sua persona da parte degli altri aderenti, i quali non avevano corrisposto alle sue aspettative. Nè vanno sottovalutate le plurime convergenti propalazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno concordemente confermato questa adesione al gruppo criminale. L'ultima osservazione del ricorrente è francamente poco chiara dal punto di vista logico:
è del tutto irrilevante che l'elemento di ulteriore sostegno, il rinvenimento di tracce di stupefacente nella auto Volvo sia avvenuta nel corso di indagini sul gruppo criminale contrapposto. Non ha rilevanza la ragione che ha spinto la polizia giudiziaria ad operare, è importante soltanto il dato oggettivo, che rende inconfutabile la responsabilità del ricorrente.
6^. 2).
6^.2.1).
Con il secondo motivo evidenzia illogicità e mancanza della motivazione per travisamento delle acquisizioni processuali e per omessa valutazione dei motivi di appello nella parte in cui risultanze ed acquisizioni istruttorie erano state trascritte ovvero indicate attraverso la menzione della pagina e della riga dell'atto processuale.
La formulazione di questa prima parte del secondo motivo è priva di specificità, perché consiste in un'affermazione apodittica e priva di riferimento puntuale ai dati che sarebbero stati dedotti ed ancor più alla loro rilevanza.
6^. 2.2).
Denunzia altresì la violazione dell'art. 192 c.p.p. in ordine alle regole prescritte per vagliare l'attendibilità ai fini probatori delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. 6^.
2.2.a).
Precisa che, riguardo ai presunti specifici elementi di prova elencati nei suoi confronti a pag. 19 terzo periodo ed a pag. 20 secondo periodo della motivazione, la Corte territoriale ha richiamato in modo generico le deposizioni degli esponenti delle forze dell'ordine nelle persone degli ispettori CH e CQ. Evidenzia che nell'atto d'appello aveva specificato che il teste ispettore CQ (pag. 6 dell'impugnazione) aveva dichiarato (ud. 27/01/04 pagina 52) di non avere alcun ricordo in relazione a circostanze specifiche che riguardassero OR ES, se non quelle riferibili (pag. 272 ud. 13/01/04) addirittura all'anno 1992 ed alla persona del defunto OR UR ed alla relazione di parentela tra quest'ultimo e l'imputato. Aggiunge che, sempre nella stessa pagina dell'atto di appello, aveva richiamato (ed in parte riportata) la deposizione dell'ispettore CH (ud. 25/11/03 pag. 113 e soprattutto pag. 69 delle trascrizioni ud. 3/02/04) laddove aveva rappresentato al Tribunale la sua ignoranza riguardo a frequentazioni di esso ricorrente.
Su tali specifici rilievi la Corte non soltanto avrebbe omesso di svolgere osservazioni, ma avrebbe sovvertito il contenuto di quelle testimonianze.
Non ogni mancata risposta alle osservazioni contenute nei motivi d'appello determina l'annullamento della sentenza impugnata;
per pervenire a siffatta conclusione occorre che l'omissione provochi un'assoluta mancanza di motivazione, che, nella specie, non sussiste affatto. La sentenza di primo grado, che, in ordine alla ricostruzione del fatto integra quella d'appello, aveva menzionato, invero incidenter tantum, la sola deposizione di CQ (a pagina 79 ultimi tre righi) per suffragare l'inserimento di OR nel gruppo Rinzivillo, non ha, però, specificato se il teste avesse svolto verifiche personali o si fosse limitato a riferire di esiti di accertamenti di polizia giudiziaria: infatti, in quella sentenza si precisa che OR era stato "notato parecchie volte con NZ (uomo fidato dei Rinzivillo, come evidenziato nel rigo precedente), il quale si occupava di spaccio nella zona di Villa.
Questa puntualizzazione nell'economia argomentativa della pronunzia da un lato non è decisiva, poiché costituisce un modesto elemento di sostegno del quadro probatorio d'assieme, e dall'altro non riproduce l'esisto di conoscenze personali del teste. Ne deriva che la critica svolta è irrilevante.
6^.
2.2.b).
Costituirebbe un travisamento anche il riferimento a presunte conversazioni "telefoniche" intercettate che dimostrerebbero i suoi rapporti di frequentazione: mancherebbe qualsiasi comunicazione telefonica che lo riguardi;
l'unica conversazione intercettata sarebbe quella svoltasi tra presenti e contrassegnata col n. 336 bis nella perizia trascrittiva eseguita in primo grado ed in cui - come più ampiamente risulta dalla sentenza di primo grado, acriticamente richiamata da quella di appello - è contenuta una conversazione assolutamente casuale tra l'imputato e AR, il quale parlava a bordo di un'autovettura con lui a fianco. Nel corso di questa telefonata esso OR si sarebbe lamentato del fatto che una persona cercava di informarsi dei suoi spostamenti e di esser completamente solo come un cane.
Assume che una singola intercettazione (ambientale) non dimostrerebbe un rapporto di frequentazione tra due soggetti;
sarebbe, pertanto, illogico e manifesto travisamento, la motivazione della sentenza della Corte territoriale nella parte in cui conclude in senso contrario.
Le conversazioni registrate, contrariamente all'assunto difensivo, rappresentano un riscontro determinante ai fini dell'affermazione della responsabilità. La Corte territoriale non doveva trascrivere nuovamente tutte le precisissime notazioni della sentenza di primo grado, alle quali ha fatto richiamo espresso. È, infatti, evidente che quando, come nella specie, non vi sono ulteriori considerazioni da svolgere non v'è alcuna necessità di riprodurre le precedenti conclusioni, che si fondano non solo sulla conversazione n. 336 bis (menzionata nel ricorso) ma anche sulla n. 118 e 335 bis (pag. 86 della sentenza di primo grado). Dal loro coacervo e dall'interpretazione del contenuto, insindacabilmente fornito dai giudici siciliani, s'evince l'inserimento dell'imputato nel Clan Rinzivillo. Sulla conversazione con AR già si è motivato innanzi.
6^.
2.2.c).
Afferma che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero state travisate e mancherebbe qualsiasi verifica dell'attendibilità. Questo travisamento emergerebbe nel terzo periodo di pagina 19 della motivazione della sentenza della Corte di Appello, nella parte in cui si sostiene che l'esistenza di un adeguato compendio probatorio della responsabilità, desunto dalle "plurime, attendibili e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia ..." individuate in quelle di LE ON e UI ON, GN, Vara, NI in ordine all'inserimento di esso OR ES nel gruppo criminale "Rinzivillo" ovvero alla perpetrazione di attività criminali insieme con i correi. Sul tema sarebbero state ignorate le contrarie osservazioni formulate nell'atto d'appello. In particolare LE ON in dibattimento avrebbe ammesso di non aver mai direttamente incontrato o parlato con lui e di non sapere se a OR sia mai stato dato un incarico inerente all'attività criminale. Il ricorrente riconosce che ON E. in sede di esame aveva reso dichiarazioni diverse ma si duole che le successive rettifiche non sarebbero state vagliate per apprezzare l'attendibilità del medesimo.
Infine le dichiarazioni del collaboratori sono numerose e tutte convergenti e trovano ampio sostegno nell'esito delle ricordate intercettazioni. Nè era necessario ripercorrere la valutazione compiuta in modo irreprensibile dai giudici di primo grado, che hanno apprezzato la posizione di ogni collaboratore e sono giunti alla conclusione pienamente coerente sotto il profilo logico e giuridico. Consegue la condanna dei ricorrenti (ad esclusione di PA) in solido al pagamento delle spese processuali e di Euro seicento ciascuno per ON, DO, ON, Di TO.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di PA NI limitatamente alla negata applicazione dell'art. 81 c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso del PA.
Rigetta il ricorso del OR, dichiara inammissibili i ricorsi di ON LV, DO TO, ON AS, Di TO ES e condanna tutti i predetti ricorrenti in solido al pagamento in solido delle spese processuali ed inoltre ON, DO, ON e Di TO al versamento di Euro 600,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006