Sentenza 21 dicembre 2012
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M. di svolgere l'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì solo una garanzia difensiva.
Commentari • 2
- 1. GIP non accoglie la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, anche se afferente ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona rigettava una richiesta di …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la determinazione dei poteri del controllo del g.i.p. in materia di indagini coatteGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 ottobre 2021
Cass., sez. II, 28 settembre 2021 (dep. 7 ottobre 2021), n. 36417, Diotallevi, Presidente, Minutillo Turtur, Relatore, Perelli, P.m. (concl. diff.) 1. Il caso. La pronuncia in esame prende le mosse da una decisione del g.i.p. del Tribunale di Ancona che rigettava la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. e, contestualmente, disponeva l'interrogatorio degli indagati per assumere, sulla scorta delle loro dichiarazioni, ulteriori elementi atti a chiarire la vicenda anche in rapporto ad un reato diverso da quello oggetto di contestazione. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il p.m. che lamentava l'abnormità dell'ordinanza impugnata, posto che il g.i.p. – nel rigettare …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2012, n. 15299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15299 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 21/12/2012
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2445
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 34932/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco;
avverso l'ordinanza del 19.3.2012 del GIP del Tribunale di Lecco;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M. B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Lecco, all'esito dell'udienza camerale, respingeva la richiesta di archiviazione del procedimento penale iniziato
contro
LI UI SO per il reato di truffa ritenendo la necessità di svolgere nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato.
1.1 Di ciò si duole il P.M. di Lecco che nel suo ricorso richiama la prevalente giurisprudenza di questa Corte, che ha già deciso che è abnorme il provvedimento del GIP che, respingendo la richiesta di archiviazione, indichi al P.M. l'interrogatorio dell'indagato quale atto di indagine, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì soltanto una garanzia difensiva.
2. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
2.1 Secondo la prevalente e più datata giurisprudenza di questa Corte, che questo collegio condivide, l'ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 4, consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, deve ritenersi abnorme e quindi impugnabile in cassazione, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì soltanto una garanzia difensiva.
2.2 In particolare, nella sentenza n. 1783 del 2005 si è osservato che : "... deve considerarsi abnorme, ponendosi al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nell'ipotesi in cui non accolga la richiesta di archiviazione e ritenga necessarie nuove indagini a seguito di udienza camerale, indichi al Pubblico Ministero, quale atto d'indagine, l'interrogatorio dell'indagato, atteso che l'ordinanza con cui si richiedono nuove indagini ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 4 presuppone che allo stato emergano elementi tali da non poter escludere l'ipotesi di reato a carico dell'imputato ma tuttavia insufficienti per poterlo configurare. In buona sostanza appare contraddittorio che il giudice, da un lato, disponga un supplemento d'indagine perché non è in grado di decidere sulla infondatezza o fondatezza della notizia di reato - ipotesi, quest'ultima, che peraltro avrebbe comportato l'invito al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione -, e, dall'altro, disponga l'espletamento di un atto (l'interrogatorio appunto), che postula la formulazione di un'imputazione, non è un mezzo d'indagine (non avendo l'imputato alcun dovere di accusarsi o di discolparsi o di fornire elementi di riscontro alla tesi avversa) bensì, quale garanzia difensiva, soltanto di contestazione dell'accusa ...".
2.3 Questo collegio non ignora la decisione n. 36936 del 2011, presa da un diverso collegio di questa stessa sezione e rimasta isolata nel panorama relativo al concetto di abnormità ma ritiene di dover osservare che non convince l'operazione ermeneutica che ne costituisce il fondamento e che porta ad identificare l'abnormità con uno stallo della procedura di tipo meccanicistico e non sostanziale tanto da escludere che l'aver imposto al P.M. l'interrogatorio dell'indagato, quando di tale atto mancano tutti i presupposti processuali , configuri quel tipo di abnormità solo perché in astratto, il GIP ha il potere di restituire gli atti al P.M. per effettuare nuovi approfondimenti di indagini.
2.4 Se, come si afferma in quella sentenza, questa Corte ha progressivamente elaborato e circoscritto la nozione di atto abnorme, le cui caratteristiche di identificazione sono costituite dall'essere il provvedimento del tutto avulso dal sistema e dalla sua capacità di determinare la stasi del procedimento, ovvero una indebita regressione della sequenza logico-cronologica del procedimento, incompatibile col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. Cass. sez. un. 26 marzo 2009, n. 25957; Cass. sez. un. 25 marzo 2010, n. 21243; Cass. sez. un. 20 dicembre 2007, n. 5307) è evidente che imbastire un atto processuale che manca dei requisiti minimali di validità (basti pensare che il P.M. non può procedere a contestazioni perché l'accusa è tanto dubbia da averne chiesto l'archiviazione) costituisce una alterazione della struttura logica del processo penale ed una implicita stasi dello stesso assolutamente ingiustificabile.
2.5 Per i motivi che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con restituzione degli atti al Tribunale di Lecco per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecco per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013