Sentenza 4 marzo 2014
Massime • 1
E abnorme l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M. di svolgere l'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, ma uno strumento di garanzia e di difesa.
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- 1. GIP non accoglie la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, anche se afferente ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona rigettava una richiesta di …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la determinazione dei poteri del controllo del g.i.p. in materia di indagini coatteGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 ottobre 2021
Cass., sez. II, 28 settembre 2021 (dep. 7 ottobre 2021), n. 36417, Diotallevi, Presidente, Minutillo Turtur, Relatore, Perelli, P.m. (concl. diff.) 1. Il caso. La pronuncia in esame prende le mosse da una decisione del g.i.p. del Tribunale di Ancona che rigettava la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. e, contestualmente, disponeva l'interrogatorio degli indagati per assumere, sulla scorta delle loro dichiarazioni, ulteriori elementi atti a chiarire la vicenda anche in rapporto ad un reato diverso da quello oggetto di contestazione. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il p.m. che lamentava l'abnormità dell'ordinanza impugnata, posto che il g.i.p. – nel rigettare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2014, n. 13892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13892 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/03/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 448
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 27759/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ON AL, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 18/04/2013 del Gip del Tribunale di Rovigo;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Rovigo con ordinanza del 18/04/2013, a seguito della richiesta di archiviazione della notizia di reato sollecitata dall'accusa, ha indicato al P.m. la necessità di assumere l'interrogatorio dell'indagato ON AL, di fatto individuando l'atto da compiere quale strumento per svolgere le ulteriori indagini, ritenute necessarie, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 4. 2. Ha proposto ricorso la difesa di ON con il quale si deduce abnormità del provvedimento nella parte in cui, in esito all'udienza camerale disposta per la discussione dell'opposizione all'archiviazione, è stata disposta l'esecuzione di indagini tramite l'assunzione dell'interrogatorio, che è atto di garanzia. L'acquisizione dell'atto si assume necessaria nel provvedimento al fine di accertare l'elemento psicologico del reato, malgrado questa Corte si sia più volte espressa nel senso di escludere la praticabilità di tale incombente al fine di ricercare elementi costitutivi della fattispecie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In conformità a quanto più volte affermato da questa Corte deve ribadirsi che, a fronte della formulazione da parte dell'accusa di una istanza di archiviazione, risulta affetta da abnormità l'ordinanza con cui il Giudice, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M., tra le ulteriori indagini necessarie, l'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo d'indagine, ma uno strumento di garanzia e di difesa (Sez. 3, n. 23930 del 27/05/2010 - dep. 22/06/2010, B., Rv. 247875 e da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 1052 del 14/11/2012, dep. 09/01/2013, imp. Argenio, Rv. 253650).
La decisione del giudice in argomento non può che essere circoscritta allo svolgimento di ulteriori indagini, nelle quali non può annoverarsi l'interrogatorio dell'indagato, in quanto tale adempimento non è un atto di indagine, ed il suo svolgimento presuppone la già intervenuta acquisizione di elementi astrattamente integranti una ipotesi di reato, ed è funzionale ad offrire all'interessato la possibilità di difendersi rispetto ad essi;
conseguentemente tale attività non può essere utilizzata per ricercare elementi utili ad indagini attinenti ad una fattispecie di reato, in relazione alla quale la richiesta di archiviazione, e la contestuale mancata individuazione di ulteriori accertamenti integrativi da parte del Gip, risulti dimostrativa della mancanza di dati di sostegno dell'ipotesi di accusa.
3. Per l'effetto deve ritenersi integrata la c.d. abnormità strutturale a seguito della disposta regressione del procedimento (in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 15299 del 21/12/2012, dep. 03/04/2013, imp. Trisolino, Rv. 256480), in quanto l'emissione del provvedimento impugnato, pur astrattamente prevista nel nostro ordinamento, si è verificata in situazione del tutto estranea rispetto ai suoi presupposti giustificativi, ed ha prodotto una stasi processuale, superabile solo con il compimento a cura del P.m. di un'attività non prevista dalla legge e non rientrante nei suoi poteri, poiché gli impone lo svolgimento di un atto processuale che manca dei requisiti minimi di validità, ciò che realizza un'alterazione della struttura logica del processo penale, ed un'implicita ed ingiustificabile stasi dello stesso. Conseguentemente, deve annullarsi il provvedimento impugnato, rimuovendo l'ostacolo alla prosecuzione del giudizio, con trasmissione atti al Gip del Tribunale di Rovigo, affinché proceda all'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rovigo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014