Sentenza 30 settembre 2013
Massime • 1
È ammissibile l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, proposta per la prima volta in sede di legittimità, qualora essa non possa essere dedotta con i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado - trattandosi di sentenza di assoluzione, in quanto tale immune dalla nullità di cui all'art. 522 cod. proc. pen. - e si ponga in relazione al giudizio di appello nel quale l'addebito di responsabilità si fondi anche su circostanze di fatto non comprese nel capo di imputazione e integranti fatto nuovo rispetto a quello originariamente contestato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello di affermazione di responsabilità dell'imputato, ritenendola, sia pure ai soli effetti civili, affetta dalla nullità di cui all'art. 522 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 572 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 6 Num. 572 Anno 2013 Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: DI PALMA SALVATORE SENTENZA sul ricorso 21116-2010 proposto da: IUNGANO VITA MARIA NGNVMR54C56D696N, IUNGANO EMANUELE NGNMNL22C27D696G, IUNGANO GAETANO NGNGTN57B21D696N, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE PROVINCE 114/B/23, presso lo studio dell'avvocato PAOLA D'AMICO, che li rappresenta e difende unitamente 2012 5720 all'avvocato MANFELLOTTO RAFFAELE giusta delega a margine del ricorso; – ricorrenti contro MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persoan del Ministro pro Data pubblicazione: 10/01/2013 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 30/09/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 2398/2013
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 51113/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NI MI ST N. IL 07/07/1946;
TT US N. IL 26/08/1948;
avverso la sentenza n. 654/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 14/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Cesqui, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione SC ON CH AN e RO US avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - in data 14 giugno 2012, con la quale, a seguito di appello della parte civile contro la assoluzione pronunciata, in primo grado, in ordine al reato di diffamazione, è stata riconosciuta la responsabilità civile degli imputati e gli stessi sono stati condannati al risarcimento del danno e al ristoro delle spese.
Il reato di diffamazione era stato contestato con riferimento alla pubblicazione, avvenuta ad opera di RO, nella bacheca dell'azienda sanitaria di Sassari, della delibera adottata da SC il 22 aprile 2004, quale direttore generale dell'azienda, ed avente ad oggetto una serie di addebiti disciplinari mossi al querelante ED - dirigente amministrativo della stessa azienda - addebiti che, come ancora contestato, erano tali da comportare la lesione dell'onore e della reputazione del ED.
Si ricostruiva poi, nella sentenza di primo grado, che, con la detta delibera, SC aveva proposto al Comitato dei Garanti il recesso della Usl dal rapporto di lavoro con lo stesso ED e che mentre la affissione in bacheca aveva riguardato il solo oggetto e il numero della delibera, ossia il frontespizio di essa, la delibera, con il suo integrale contenuto, era stata trasmessa ai responsabili dei vari servizi dell'azienda. Il giudice di prime cure aveva tuttavia sostenuto l'assenza di responsabilità penale con riferimento alla condotta in questione posto che le accuse contenute nella delibera avevano avuto ad oggetto non la persona ma la condotta professionale del querelante ed erano state elevate con gli strumenti tipici del procedimento disciplinare. Quel giudice aveva pertanto assolto gli imputati con la formula perché il fatto non costituisce reato. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che la contestazione disciplinare - atto privo di rilevanza esterna - non potesse divenire oggetto di delibere tantomeno di affissione in bacheca e quindi di divulgazione in ambiti diversi da quelli dei soggetti strettamente interessati. Rilevava, in conclusione,la mancanza del requisito della continenza ossia della rilevanza sociale del comportamento divulgato e concludeva per la responsabilità civile degli imputati. Deducono entrambi:
1) la erronea applicazione della legge penale nonché degli articoli 5 e 55 del decreto legislativo numero 165 del 2001. Tali norme prevedono l'applicazione, al settore pubblico, dei precetti validi per il privato datore di lavoro ed in particolare quello secondo cui le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono adottate con deliberazione del datore di lavoro e, per quanto concerne specificamente le infrazioni disciplinari, con determinazione conclusiva del dirigente generale. Per tali ragioni la difesa sostiene essere errata l'affermazione della Corte secondo cui la proposta disciplinare non avrebbe dovuto assumere la forma di una deliberazione e, conseguentemente, sarebbe assente la rilevanza sociale della comunicazione della stessa all'esterno. Aggiungerla difesa, alcuni esempi di pubblicazione di delibere in materia di licenziamento;
2) la violazione degli artt. 516 e 522 c.p.p.. L'imputato SC è stato condannato sulla base di una contestazione che riguardava esclusivamente il concorso nella affissione in bacheca del frontespizio della delibera, ossia ad un atto che, da solo, era del tutto privo di capacità diffamatoria. Diversamente non è gli stato mai contestato di avere concorso nella divulgazione della delibera agli altri uffici direzionali dell'azienda sanitaria.
Il giudice dell'appello, pronunciandosi anche sul concorso nella divulgazione, aveva violato l'articolo 112 del codice di procedura civile ossia si era espresso ultra petita;
Deduce RO inoltre:
1) la violazione degli artt. 100 e 122 c.p.p., posto che l'appello della parte civile è stato presentato dal difensore non munito di procura speciale ad hoc, dopo che la costituzione di parte civile era avvenuta ad opera della parte personalmente.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
I ricorsi sono fondati.
Prendendo le mosse dall'ultimo dei motivi di ricorso citati - da esaminare per primo, per la natura pregiudiziale della questione in esso posta - vi è da rilevare che si presenta inammissibile dal momento che è formulato come mera ripetizione di un motivo di appello al quale la Corte territoriale ha già fornito esaustiva risposta.
Si legge infatti, nella sentenza impugnata, che nella fase della costituzione di parte civile è stata rilasciata, al difensore, procura speciale dell'interessato, comprensiva di delega per la proposizione di impugnazione di qualsiasi ordine e grado. Risulta d'altra parte, dall'esame del fascicolo, che il mandato rilasciato all'atto della costituzione di parte civile - non avvenuta personalmente e quindi da intendersi, già per quella fase, come procura speciale al difensore - esprime la volontà della persona offesa di essere difesa anche nei gradi di impugnazione, volontà da intendersi dunque comprensiva del mandato alla proposizione dell'atto di gravame, introduttivo del grado.
Al riguardo, la interpretazione della effettiva volontà della parte, come manifestata, è stata correttamente effettuata dal giudice del merito, secondo i criteri dettati dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 44712 del 27 ottobre 2004 rv 229179, andando a valutare la formula assai ampia utilizzata nella procura a margine dell'atto di costituzione di parte civile.
La eccezione di nullità della sentenza per mancanza di correlazione fra la contestazione e l'addebito è, poi, fondata solo in parte. È noto che secondo la giurisprudenza di questa Corte, più volte, la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 9281 del 08/01/2009 Ud. (dep. 02/03/2009) Rv. 243161;
conformi: N. 7957 del 1997 Rv. 209753, N. 8639 del 1999 Rv. 214316, N. 14101 del 1999 Rv. 215797, N. 44008 del 2005 Rv. 232805). Nella specie, tuttavia, essa non avrebbe potuto essere posta nei motivi di appello da parte dell'imputato per la semplice ragione che non avrebbe potuto essere sollevata la questione in relazione ad una sentenza di primo grado che era stata di assoluzione e quindi non poteva avere integrato la nullità di cui all'art. 522 c.p.p.. La questione è dunque ammissibile e fondata in relazione al giudizio di appello nel quale l'addebito di responsabilità si è basato anche sul fatto della divulgazione della delibera ai risposabili dei servizi USL, circostanza di fatto non compresa nel capo di imputazione e integrante fatto nuovo rispetto a quello originariamente contestato e rappresentato dalla sola affissione della delibera nella bacheca della USL.
Sotto tale aspetto e limitatamente ad esso, la affermazione di responsabilità, sia pure ai soli effetti civili, risulta affetta dalla nullità citata.
Quanto all'ulteriore motivo di doglianza, vi è da rilevare che la Corte territoriale ha evocato, convalidando il capo di imputazione, l'art. 4, comma 1, dello statuto AUSL che circoscrive la pubblicazione delle delibere del direttore generale, alle sole dotate di rilevanza esterna, escludendo nel contempo che tale connotato fosse attribuibile alla mera proposta di licenziamento in ambito disciplinare.
Il presupposto di tale constatazione, cui è stata agganciata quella - dipendente dalla prima - della assenza del requisito dell'interesse sociale alla conoscenza del fatto lesivo della altrui reputazione, reso noto ad un numero indeterminato di persone, sta però nella affermazione, appunto, che la divulgazione avesse avuto ad oggetto un atto a contenuto offensivo.
Rileva dunque questa Corte, in accoglimento del motivo di gravame in esame, che il giudice dell'appello non ha esaminato la rilevanza, nella prospettiva appena evidenziata, del fatto che ad essere divulgata, mediante affissione in bacheca, non è stata la delibera integrale, comprensiva cioè dei sette addebiti disciplinari che, alla stregua del capo di imputazione, avrebbero rappresentato esattamente il contenuto dell'atto lesivo della altrui reputazione. Al contrario, emerge dagli accertamenti di cui si da conto nelle sentenze di merito (in particolare v. pag. 1 della motivazione della sentenza di primo grado), che è stato affisso nella bacheca il solo frontespizio della delibera.
Pertanto, il giudizio sulla idoneità della condotta accertata, ad integrare il reato di diffamazione (esclusa la condotta della ulteriore divulgazione agli altri dirigenti, per quanto si è detto) risulta del tutto carente e non calibrato sui fatti oggetto della contestazione, rimanendo del tutto oscuro se l'evento lesivo possa ritenersi prodotto mediante la sola pubblicazione dei dati della delibera e del suo oggetto e se le disquisizioni sulla rilevanza esterna dell'atto possano attagliarsi anche ai soli dati appena citati.
Il giudice del rinvio, in sede civile, dovrà emendare il vizio della motivazione attenendosi ai principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014