Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 572
CASS
Sentenza 30 settembre 2013

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Massime1

È ammissibile l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, proposta per la prima volta in sede di legittimità, qualora essa non possa essere dedotta con i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado - trattandosi di sentenza di assoluzione, in quanto tale immune dalla nullità di cui all'art. 522 cod. proc. pen. - e si ponga in relazione al giudizio di appello nel quale l'addebito di responsabilità si fondi anche su circostanze di fatto non comprese nel capo di imputazione e integranti fatto nuovo rispetto a quello originariamente contestato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello di affermazione di responsabilità dell'imputato, ritenendola, sia pure ai soli effetti civili, affetta dalla nullità di cui all'art. 522 cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 572 del 10
    https://www.laleggepertutti.it/

    Civile Sent. Sez. 6 Num. 572 Anno 2013 Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: DI PALMA SALVATORE SENTENZA sul ricorso 21116-2010 proposto da: IUNGANO VITA MARIA NGNVMR54C56D696N, IUNGANO EMANUELE NGNMNL22C27D696G, IUNGANO GAETANO NGNGTN57B21D696N, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE PROVINCE 114/B/23, presso lo studio dell'avvocato PAOLA D'AMICO, che li rappresenta e difende unitamente 2012 5720 all'avvocato MANFELLOTTO RAFFAELE giusta delega a margine del ricorso; – ricorrenti contro MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persoan del Ministro pro Data pubblicazione: 10/01/2013 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 572
Data del deposito : 30 settembre 2013

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