Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2002, n. 29896
CASS
Sentenza 1 luglio 2002

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Massime4

Qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, ai sensi dell'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., non è necessaria l'adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata.

Per integrare l'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta non occorre il dolo specifico, cioè la consapevolezza da parte dell'agente dello stato di dissesto in cui si trova l'impresa, ma è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori, anche quando l'agente, pur non perseguendo direttamente tale risultato, tuttavia lo preveda e, ciò nonostante, agisca, consentendo la sua realizzazione.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nell'ipotesi di concorso ex art. 40 cpv. cod. pen. (omissione di impedimento dello evento in dipendenza dall'obbligo di vigilanza) dell'amministratore di diritto negli illeciti commessi dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nell'art. 216 comma 1 n. 1 l. fall., senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi.

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste anche nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti di disposizione patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di una società del medesimo gruppo, poiché il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2002, n. 29896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29896
Data del deposito : 1 luglio 2002

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