Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 4
Qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, ai sensi dell'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., non è necessaria l'adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata.
Per integrare l'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta non occorre il dolo specifico, cioè la consapevolezza da parte dell'agente dello stato di dissesto in cui si trova l'impresa, ma è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori, anche quando l'agente, pur non perseguendo direttamente tale risultato, tuttavia lo preveda e, ciò nonostante, agisca, consentendo la sua realizzazione.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nell'ipotesi di concorso ex art. 40 cpv. cod. pen. (omissione di impedimento dello evento in dipendenza dall'obbligo di vigilanza) dell'amministratore di diritto negli illeciti commessi dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nell'art. 216 comma 1 n. 1 l. fall., senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi.
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste anche nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti di disposizione patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di una società del medesimo gruppo, poiché il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2002, n. 29896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29896 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente - del 01/07/2002
Dott. LATTANZI GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI - Consigliere - N. 839
Dott. MARASCA GENNARO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI ANIELLO - Consigliere - N. 004496/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IE ZO N. IL 23/02/1953
2) IE IE N. IL 04/11/1957
3) IE BI N. IL 27/09/1954
4) IE RT N. IL 12/09/1963
avverso SENTENZA del 04/06/2001 CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO
Udito il Procuratore generale nella persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
Udito il difensore degli imputati, avv.to Achille Melchionda, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi
Ritenuto in fatto e in diritto
ZO RI, GA RI, FA RI e TA RI hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 4 giugno 2001 con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata nei confronti dei ricorrenti dal Tribunale di Ravenna per il reato di bancarotta fraudolenta.
ZO RI era procuratore e amministratore di fatto della società AV s.r.l., dichiarata fallita il 4 dicembre 1987, mentre GA RI e TA RI erano rispettivamente presidente e membro del consiglio di amministrazione della stessa società. La società AV svolgeva lavori di cantieristica navale nel porto di Ravenna, dove aveva assunto una posizione dominante fino al 13 marzo 1987, giorno in cui in un infortunio sul lavoro trovarono la morte tredici presone che per conto della società stavano effettuando lavori di manutenzione su una nave.
Secondo la sentenza impugnata in seguito a questa vicenda "il dissesto fù istantaneo, in coincidenza con il venir meno dei contributi" e con il blocco dei lavori. Per fare fronte alla nuova situazione la AV aveva effettuato alcune operazioni dirette a far proseguire l'attività cantieristica da parte di una società controllata, la M. S.A. Ship Yard s.r.l.; a questo scopo, con atti del 30 maggio 1987, aveva rinunciato a due crediti nei confronti della M.S.A., rispettivamente per lire 612.226.820 e per lire 853.469.573, poi aveva venduto la M.S.A. a OS NA (amministratore della AV) e a FA RI, i quali avevano poi a loro volta rivenduto la società.
Nei due atti di rinuncia dei crediti e nell'atto di vendita della società sono state ravvisate dai giudici di merito le distrazioni che hanno dato luogo alla condanna dei ricorrenti. ZO RI, oltre alla sentenza, ha impugnato l'ordinanza del 4 giugno 2001 con la quale la corte di appello ha rigettato una sua richiesta a norma dell'art. 599 comma 4 c.p.p. di applicazione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena, concordata con il pubblico ministero rinunciando agli altri motivi di impugnazione. Oltre all'applicazione delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena, ZO RI aveva chiesto l'applicazione dell'indulto e la corte di appello aveva rigettato la richiesta ritenendo che l'imputato non potesse "beneficiare del condono ex d.P.R. n. 394/90 avendone già beneficiato per l'intero". Secondo il ricorrente le due richieste erano indipendenti e quindi il giudice di appello non poteva rigettare la prima perché riteneva inaccoglibile la seconda, ma "doveva e poteva semplicemente accogliere o respingere, per incongruità della pena o per altra motivata ragione, la richiesta principale avanzata dall'appellante". L'impugnazione dell'ordinanza è inammissibile per difetto di interesse. Non rileva il fatto che l'ordinanza non ha preso posizione sul motivo relativo alle attenuanti generiche e alla pena;
quel che rileva è che sul motivo la corte di appello si è poi pronunciata negativamente don la sentenza e in questa sede (essendoci un motivo di ricorso sul punto) occorre stabilire se la decisione negativa contenuta nella sentenza sia o meno viziata, indipendentemente dall'ordinanza che ha rigettato la richiesta ex art. 599 comma 4 c.p.p. Infatti il c.d. patteggiamento in appello è un procedimento semplificato che non modifica in nulla la funzione del giudice, il quale è tenuto ad accogliere la richiesta solo se ritiene fondato il motivo di appello che ne forma oggetto e a dare conto nella sentenza delle ragioni della decisione. Se non ritiene di accogliere la richiesta il giudice, a norma dell'art. 602 comma 2 c.p.p., "dispone per la prosecuzione del dibattimento" e alla fine emette la decisione sul motivo oggetto dell'accordo ed eventualmente sugli altri ai quali l'imputato aveva rinunciato, dato che secondo l'art. 602 comma 2^ c.p.p. la rinuncia non ha "effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo".
È chiaro quindi che il ricorrente non può dolersi perché la corte di appello, nel rigettare la richiesta ex art. 599 comma 4 c.p.p., non ha preso posizione sull'accoglibilità o meno del motivo relativo alle attenuanti generiche, dato che poi la corte ha provveduto con la sentenza e che questa non potrebbe certo essere annullata se la decisione negativa sulle attenuanti generiche risultasse immune da vizi.
Tutti i ricorrenti, denunciando erronea applicazione della legge e vizi di motivazione, hanno contestato l'esistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico della bancarotta per distrazione. Il motivo è manifestamente infondato perché, a fronte di una sentenza diffusamente e correttamente motivata, si risolve nella riproposizione di questioni già esaminate dai giudici di merito e non sorrette da adeguate argomentazioni critiche nei confronti della decisione impugnata.
È sufficiente ribadire che i due atti di rinuncia dei crediti nei confronti della M.S.A., prima, e l'alienazione senza reale corrispettivo della M.S.A., poi, sono stati atti di disposizione di beni della AV, che hanno determinato una diminuzione patrimoniale priva di giustificazione e quindi una distrazione, e che il collegamento tra le due società non può certo fare escludere il reato, come prospettano i ricorrenti, perché anzi proprio il fatto che la AV fosse proprietaria della M.S.A. ha fatto ravvisare nell'alienazione di questa una distrazione. È da aggiungere che, come esattamente ha ricordato la corte di appello, è giurisprudenza risalente e costante che "nel caso di imprese sociali collegate tra loro, gli atti di disposizione patrimoniale privi di seria contropartita, eseguiti a favore di una società del medesimo gruppo, realizzano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione poiché il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica" (Cass., sez. 5^, 29 dicembre 1999, n. 14690, in Dir, e prat. soc., 2000, f. 4, 87; ved. anche, in senso conforme, Cass., sez. 5^, 14 dicembre 2000, Tenduti, in Cass. pen., 2001, 661; Riv. trim. dir. pen. economia, 2000, 1087; Cass., sez. 5^, 6 ottobre 1999, n. 12897, Tassan Din e altro, in Riv. pen., 2000, 153; Riv. trim. dir. pen. economia, 2000, 476).
I ricorrenti inoltre sostengono che la motivazione della sentenza impugnata è illogica nella parte in cui, ai fini dell'elemento psicologico, ha affermato che gli imputati "erano...perfettamente consapevoli dello stato di dissesto in cui versava la AV" e che in realtà la corte di appello ha fatto riferimento a uno stato di "debolezza" anziché a uno stato di dissesto. È vero invece che la sentenza impugnata ha correttamente accertato sia la situazione insostenibile in cui la AV si era venuta a trovare in seguito alla gravissima vicenda infortunistica sia la consapevolezza di tale situazione da parte degli organi sociali, ma anche indipendentemente da ciò il motivo risulta manifestamente infondato. Infatti per integrare l'elemento psicologico del delitto in questione non occorre che l'impresa sia in stato di dissesto e che di tale stato sia consapevole l'agente perché è sufficiente il dolo generico, cioè la "consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori, e questo anche nel caso in cui l'agente, pur non perseguendo direttamente il risultato, tuttavia lo preveda e, ciò nonostante, agisca, consentendo, in tal modo, il suo realizzarsi" (Cass., sez. 5^, 6 ottobre 1999, n. 12897, Tassan Din, Riv. trim. dir. pen. economia, 2000, 477); situazione questa che secondo l'accertamento dei giudici di merito era sicuramente esistente nel caso in esame. GA e TA RI hanno censurato la sentenza impugnata sostenendo che le operazioni nelle quali erano stati configurati i fatti di bancarotta erano state gestite dal fratello ZO, che loro non potevano essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p. e che comunque nei loro confronti non era configurabile il dolo.
Anche questo motivo è manifestamente infondato. GA e TA RI erano rispettivamente presidente e membro del consiglio di amministrazione della AV e i tre atti di distrazione erano formalmente a loro riferibili. Inoltre correttamente la sentenza impugnata, richiamando la decisione di primo grado, ha fatto riferimento anche all'art. 40 comma 2 c.p. Ciò posto, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, "nell'ipotesi di concorso ex art. 40 cpv. c.p. (omissione di impedimento dell'evento in dipendenza dell'obbligo di vigilanza) dell'amministratore di diritto negli illeciti commessi dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo distrae, occulta, ecc." (Cass., sez. 5^, 20 ottobre 1994, De Foscatiis, Cass. pen., 1996, 1976; Riv. trim. dir. pen. economia, 1995, 1432). È da aggiungere che l'accertamento di tale consapevolezza si è basato non gia, come sostengono i ricorrenti, su una generica e apodittica affermazione che essi "non potevano non sapere" ma sulla conoscenza da parte loro della situazione di fatto, testimoniata in particolare della deliberazione del 25 aprile 1987 di vendere la AV "a chiunque ne avesse fatto richiesta per la somma di lire 1.000".
FA RI deduce genericamente "omessa motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità", osservando "che - come è assolutamente pacifico - egli non faceva parte del C. d'A. della fallita AV". Il ricorrente non tiene conto del fatto che egli non è stato ritenuto responsabile della rinuncia ai crediti nei confronti della M.S.A. ma solo della vendita della M.S.A., alla quale ha partecipato come acquirente, insieme con OS NA. E quando ha acquistato la M.S.A. FA RI era ben consapevole delle ragioni della vendita e della situazione della AV dato che con insieme con il fratello ZO era socio della finanziaria s.r.l. Finmec, proprietaria della AV.
ZO, GA e TA RI hanno sostenuto che non sussiste l'aggravante dell'art. 219 comma 2 n. 1 l. fall. perché i diversi fatti loro addebitati facevano parte di un'unica operazione. Anche questo motivo è manifestamente infondato perché, come esattamente ha ritenuto la sentenza impugnata, sono stati realizzati più fatti, costituenti ciascuno una distrazione, e la loro pluralità non può essere esclusa solo perché erano tra loro finalisticamente collegati.
Infine ZO RI ha denunciato vizi di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche criticando la sentenza impugnata perché ha ritenuto insignificanti gli elementi positivi addotti dall'appellante e ha dato rilevanza per negare l'attenuante dell'art. 62 bis c.p. ai precedenti penali e alla condotta di gestione dell'impresa che era stata all'origine del grave infortunio sul lavoro, nonché a "una serie di violazioni al testo unico sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (commesse il 28.5.1998 in Termoli)". Il motivo, com'è agevole rilevare, sotto la prospettazione del vizio di motivazione, si risolve in censure di merito volte a contestare la valutazione dei vari elementi fatta la corte di appello nell'esercizio del proprio potere e non sindacabile da parte della Corte di cassazione.
Deve concludersi che tutti i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti vanno di conseguenza condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2002