Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2008, n. 4404
CASS
Sentenza 18 novembre 2008

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Massime1

La decisione irrevocabile d'estinzione per prescrizione del delitto d'appropriazione indebita imputato all'amministratore di una società non preclude, dopo l'intervento della dichiarazione di fallimento della società, l'esercizio dell'azione penale nei confronti dello stesso per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dei medesimi beni. La Corte ha precisato che le due fattispecie sono strutturalmente diverse, integrando, se consumate contestualmente, un reato complesso con assorbimento del delitto d'appropriazione indebita in quello di bancarotta fraudolenta, e, se realizzate in tempi diversi, un reato progressivo, con conseguente applicazione, nel caso di specie, dell'art. 170 c.p.).

Commentario1

  • 1Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem: una
    Francesco Mucciarelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Al di là del caso di specie – una vicenda nella quale a un precedente giudizio assolutorio per una contestazione di appropriazione indebita aveva fatto seguito la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione conseguente all'intervenuto fallimento di una società a responsabilità limitata di cui di cui l'imputato era amministratore di fatto − la Corte di Cassazione con la sentenza qui in commento affronta e risolve in maniera pienamente condivisibile la questione rappresentata dal rapporto fra appropriazione indebita e distrazione (in quanto condotta di bancarotta) alla luce del superiore principio del ne bis in idem. La sicura trama argomentativa della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2008, n. 4404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4404
Data del deposito : 18 novembre 2008

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