Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà contenga una motivazione "per relationem" che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame. (Nella specie, il tribunale del riesame, nel richiamare e condividere le considerazioni svolte dal g.i.p., si era limitato - dinanzi a censure sulla credibilità dei dichiaranti, basate su una sentenza irrevocabile che ne aveva sancito l'inattendibilità - ad invocare i principi di autonomia della propria valutazione, e di scindibilità del dichiarato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2014, n. 9752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9752 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO NI - Presidente - del 29/01/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 209
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 42500/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE EP N. IL 17/03/1983;
avverso l'ordinanza n. 733/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 09/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Udito il difensore Avv. MAMMA Marcello che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 9.7.2013 il Tribunale del riesame di Catanzaro - a seguito di ricorso nell'interesse di FE IU avverso l'ordinanza nei suoi confronti emessa il 12.6.2013 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro - ha confermato detta ordinanza che ha riconosciuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1), al delitto di tentato omicidio di MA AN e correlati delitti in materia di armi (capi 2, 2 bis, 2 ter) nonché delitti di detenzione illegale di armi e droga (capi 22 e 23) aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo:
2.1.Violazione ex art. 606, comma 1 lett. c) ed e) in relazione all'art. 414 c.p.p., ed alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in relazione alla vicenda del tentato omicidio di MA AN, in quanto dopo la sua archiviazione, manca il necessario decreto di riapertura delle indagini.
2.2.violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e), con riferimento agli artt. 125, 309 e 546 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis, per omessa valutazione delle censure mosse dalla difesa in ordine:
- all'assenza di riscontri oltre le contraddittorie dichiarazioni dei collaboratori, -alla mancata assegnazione al ricorrente di un ruolo specifico all'interno dell'associazione; - all'assenza di riferimenti all'indagato nel capitolo dei nuovi assetti dopo le catture di RI NI e LU OR;
- all'inattendibilità di tutti i collaboratori le cui dichiarazioni sono contraddittorie e palesemente incongrue;
- all'assenza di sequestri di stupefacente a carico del FE successivamente al 2003;
- alla risalenza dei fatti sub 20) e 21) al luglio 2003 e non nel 2007;
-alla già intervenuta condanna definitiva del FE per partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti operante in Rossano fino al 2003 che escluderebbe che lo stesso debba ora rispondere dei medesimi fatti nello stesso periodo temporale oramai sensi dell'art. 416 bis c.p. in violazione del "bis in idem".
2.3. violazione ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 273 c.p.p., commi 1 e 2. Ribadite le contraddizioni delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, con riferimento al ruolo del FE nella vicenda del tentato omicidio del MA non si sarebbe considerato che esso non trova conforto nel "dictum" di tutti i collaboratori di giustizia, evidenziandosi che solo uno di essi, SO, ha dichiarato che il FE aveva sparato, mentre altri due, CA e RA, gli attribuiscono la guida della moto a bordo della quale avrebbe sparato il LL. Le due dichiarazioni del NA in ordine alla consegna della pistola cal. 38 sarebbero difformi e sono "de relato" e prive di riscontri, non essendo considerata la necessità di verificare la attendibilità della fonte (BR).
Le dichiarazioni del CA non sarebbero congrue dal punto di vista della collocazione temporale dell'attentato; sono difformi rispetto all'indicazione dello sparatore (una volta indicato in tale Annibale ed un'altra nel LL) e non sono corrispondenti al vero in ordine alla sollecitazione ricevuta da RI NI di uccidere il MA ed alla giustificazione di non aver portato a termine l'agguato perché nel frattempo l'RI aveva chiarito la situazione, posto che, quando era stato scarcerato il MA, l'RI era già detenuto dal 2001.
Come pure non corrisponderebbe al vero la diversa versione della mancata esecuzione dell'agguato a seguito del loro arresto, che invece, non risulta. Anche sul colore della autovettura di cui il FE aveva la disponibilità il Tribunale non avrebbe reso motivazione. Quanto alle dichiarazioni del RA CE, il Tribunale avrebbe omesso di considerare il rilievo difensivo che - nonostante la comune fonte di conoscenza costituita dal BR - divergenti fossero i ruoli attribuiti nell'esecuzione dell'agguato (LL sparatore e FE alla guida, per RA;
FE sparatore per NA).Quanto alle propalazioni del SO non sarebbe stata considerata la allegazione difensiva delle precedenti dichiarazioni totalmente diverse rese dallo stesso SO che il 27.11.2003 aveva indicato altri esecutori materiali dell'agguato indicando la sua fattiva collaborazione allo stesso nonché la reazione del LU alla notizia del suo fallimento;
dichiarazioni tacciate di inattendibilità in ragione dell'accertato stato di detenzione del SO nel giorno della verificazione dell'agguato.
2.4. Quanto ai capi sub 22) e 23), il Tribunale non avrebbe considerato la censura difensiva in ordine alla illogica valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori, nonostante il rilievo della mancata coincidenza temporale relativa alle cessioni di armi che aveva fatto rigettare la richiesta cautelare in ordine al capo 20). Inoltre, sarebbe per via meramente deduttiva utilizzato come riscontro il sequestro del 2003 in un terreno abbandonato di proprietà del nonno di FE IU. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare la deduzione difensiva in ordine al "bis in idem" relativamente al capo 23, la violazione del D.L. n. 8 del 2001, art. 16 quater e quella dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in relazione alla mancanza di riscontri.
Ancora, non avrebbero trovato risposta le deduzioni difensive in ordine alla inattualità delle esigenze cautelari ed alla violazione dell'art. 297 c.p.p. in mancanza di nuovi e diversi episodi rispetto ai fatti del 2003 ed alla conseguente decorrenza dei termini custodiali. Si osserva, infine, che le accuse mosse dai collaboratori non sarebbero idonee ad integrare la gravità indiziaria per la loro riconosciuta inattendibilità con sentenza passata in giudicato (NO, RA NA e CA).
2.5.violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in riferimento agli artt. 192 e 273 c.p.p., art. 416 bis c.p., in relazione alla riconosciuta sussistenza della gravità indiziaria del reato associativo sulla base di dichiarazioni di collaboratori soggettivamente inattendibili e non oggettivamente riscontrate.
2.6.violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in riferimento agli artt. 192 e 274 c.p.p.,in relazione alle ritenute esigenze cautelari per il reato associativo contestato nonostante lo stato ininterrotto di detenzione del FE dal 28.10.2010, l'assenza di riferimenti al predetto in relazione ai nuovi assetti, la risalenza dei fatti al 2003, già oggetto di sentenza definitiva.
2.7.violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in riferimento all'art. 274 c.p.p. e art. 297 c.p.p., comma 3 essendo decorsi i termini in relazione alla pregressa ordinanza cautelare rispetto alla quale non sono stati accertati episodi nuovi e diversi.
3. Il ricorso è in parte fondato.
4. Il primo motivo è inammissibile per genericità risolvendosi in una mera riproposizione della doglianza mossa dinanzi al Tribunale che vi ha risposto -richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità - negando la coincidenza soggettiva tra le indagini che diedero luogo all'archiviazione e quelle che hanno attinto il ricorrente e, quindi, la legittimità delle nuove investigazioni senza che fosse necessario il decreto ex art. 414 c.p.p.. 5. Il secondo motivo è fondato.
5.1. In tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento emesso in sede di riesame deve ritenersi "mancante" non soltanto nell'ipotesi-limite di inesistenza di qualsiasi argomentazione, bensì anche allorché, a fronte di specifici ed articolati motivi di gravame, il giudice del riesame ometta di valutare detti motivi, limitandosi o a riprodurre talune delle argomentazioni del primo giudice ovvero a fare generico riferimento ".... alla motivazione della ordinanza impugnata" (Sez. 2^, Sentenza n. 379 del 25/01/1994 Rv. 196367 Imputato: FR ed altri). Ancora, in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza di riesame contenga una motivazione per relationem che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame;
in tal caso, infatti, si vanifica la garanzia del doppio grado di giurisdizione e viene meno lo stesso oggetto del procedimento di riesame, costituito dalla revisione critica della precedente statuizione, alla luce dei rilievi svolti dall'imputato (Sez. 1^, Sentenza n. 43464 del 01/10/2004 Rv. 231022 Imputato: Perazzolo).
5.2. Ebbene, quanto alla attendibilità di quei collaboratori le cui dichiarazioni erano state giudicate inattendibili nell'ambito del processo per l'omicidio Converso, il Tribunale - nel condividere il giudizio di attendibilità già espresso dal G.I.P. - da un lato, ha richiamato il principio di scindibilità dei dichiarati e , dall'altro, ha considerato che, per la pluralità dei collaboranti, la prova indiziaria resisteva anche alla esclusione di alcuni di essi. Così, in relazione al capo 1), la ordinanza valorizza le dichiarazioni del collaboratore NO NE che indica il FE, da lui fotograficamente riconosciuto, quale "tuttofare" dell'organizzazione dfo era costantemente a diposizione, risultando presente in tutti gli spostamenti di RI NI. Ancora, quelle del NA che lo indica quale partecipe di minore spessore e lo coinvolge nell'agguato ai danni di MA AN. Inoltre, quelle di ON IA che lo riconosce quale intraneo al clan;
RA IU che indica il FE quale "uomo di onore" della cosca dedito al traffico al minuto ed all'ingrosso di droga;
DE IO che accusa il FE delle minacce rivoltegli per conto di RI NI al fine di far desistere la ON dalla collaborazione con la giustizia e, infine, SO AN che parla del coinvolgimento del FE nell'agguato ai danni del MA.
5.3. Ritiene la Corte che debba essere censurata, innanzitutto, quella che -rispetto allo specifico motivo difensivo - si rivela una apodittica valutazione della attendibilità dei propalanti. Tale deve riconoscersi quella condotta dal Tribunale che - a fronte delle specifiche deduzioni difensive fondate su una sentenza passata in giudicato che concludeva per la inattendibilità di taluni degli attuali propalanti (in particolare, NO, RA, NA e CA, v. pgg 7 c. 14 della memoria difensiva depositata al Tribunale) - si è limitato ad invocare l'autonomia di valutazione dell'anzidetto profilo e la scindibilità del dichiarato, senza giustificare ne' il discostamento dal dedotto giudizio di inattendibilità, ne' indicare le ragioni per le quali quella parte delle dichiarazioni dovesse superare il vaglio di attendibilità, ne' ancora, declinare in concreto la ed. prova di resistenza e palesare il suo esito.
5.4.Quanto all'assenza di riscontri in ordine al ruolo fiduciario ascrittogli nella provvisoria imputazione - premesso che con riguardo all'ipotesi di partecipazione associativa la convergenza di plurime attendibili dichiarazioni che si limitino ad affermare la generica conoscenza dell'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso non costituiscono un compendio indiziarlo sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale per reato associativo (Sez. 6^, Sentenza n. 40520 del 25/10/2011 Cc. Rv. 251063 Imputato:
Falcone) - deve rilevarsi che alla deduzione difensiva mossa dinanzi al Tribunale in ordine all'assenza del ruolo fiduciario del capo (v. pg. 47 della memoria) nessuna considerazione è rinvenibile nella ordinanza, rispetto ad un propalato che, quando non si risolve in una mera indicazione di intraneità,attribuisce al FE diverse e non omogenee attività in favore del clan.
5.5.È, invece, inammissibile per genericità la dedotta violazione del "bis in idem" relativa alla contestazione in materia di stupefacenti - che, secondo il ricorrente, sarebbe ora riconsiderata per la contestazione associativa ex art. 416 bis c.p.- rispetto alla precedente condanna inflitta allo stesso ricorrente per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, tenuto anche conto della diversa obiettività giuridica della ipotesi ex art. 416 bis c.p.(Sez. 1^, Sentenza n. 17702 del 21/01/2010 Rv. 247059
Imputato: Di Lauro e altri).
6. Quanto al tentato omicidio del MA (capi 2, 2 bis e 2 ter) il Tribunale ha ritenuto raggiunta la sua causale in ordine alla riconducibilità di esso alla volontà di RI NI e dei suoi sodali di bloccare le velleità del MA di estendere al territorio di Rossano la sua attività delinquenziale. In relazione alla materialità del fatto, la ordinanza valorizza le dichiarazioni "de relato" del NA, intraneo al clan RI quale manutentore di armi le cui fonti di conoscenza sono BR IU, altro sodale, e lo stesso FE. Il primo gli avrebbe portato una calibro 38 da mantenere rivelandogli che la pistola di li a poco sarebbe servita ad uccidere il MA ed il giorno dopo gli avrebbe riferito che l'azione era stata eseguita dal FE e dal LL a bordo di una moto rubata. E il Tribunale rileva la corrispondenza dell'uso della pistola cal. 38 e della moto nel fallito agguato al MA.
Di poi, valorizza le dichiarazioni del SO, altro sodale del gruppo - ritenuto attendibile rispetto ad una successiva ritrattazione proprio perché collegata ad un insieme di violenze perpetrate a suo danno - che ha come fonte diretta gli esecutori dell'agguato al MA del quale il FE si era vantato di averlo personalmente eseguito. Ancora, si considerano le dichiarazioni del CA che avrebbe avuto sia dallo stesso FE l'ammissione della sua partecipazione all'agguato sia, quale ulteriore fonte, il LU.
6.1.Anche in questo caso deve censurarsi la apodittica valutazione di attendibilità dei collaboratori (in particolare del NA e del CA) a fronte delle medesime censure difensive richiamate.
6.2. Inoltre, carente è la motivazione dell'ordinanza in ordine alla verifica delle dichiarazioni "de relato" ed alle diverse contraddizioni del dichiarato degli stessi collaboratori indicate dalla difesa (v. pg. 15 e ss. della memoria difensiva), nonché rispetto alla versione fornita nel 2003 dal SO che indicava altri esecutori dell'agguato e dichiarata inaffidabile dalla stessa accusa per la detenzione del propalante nel giorno dell'agguato. Nè è stata data risposta alla deduzione difensiva circa la aporia - rispetto al movente omicidiario attribuito all'RI NI - determinata con la esclusione a carico di questi della gravità indiziaria.
7. Quanto alle censure specificamente rivolte ai capi sub 22) e 23),in materia di armi e stupefacenti, la ordinanza impugnata fonda la gravità indiziaria sulle dichiarazioni del CA del 2007 ritenendole riscontrate dal ritrovamento - collocato temporalmente il 14.7.2007 - di armi e droga in un terreno abbandonato ricondotto al ricorrente siccome di proprietà del suo nonno defunto.
7.1. Anche in questo caso è di decisivo rilievo la carenza di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità dell'unico propalante, CA, oltre all'omessa considerazione della deduzione difensiva (v. pg. 39 e ss della memoria difensiva) sia in ordine alla difforme valutazione, basata sulla considerazione delle medesime dichiarazioni, che condusse il GIP a rigettare la richiesta cautelare sull'analoga accusa in materia di armi sub 20), sia in ordine alla deduzione che colloca, invece, tale ritrovamento nel 2003, anni prima delle dichiarazioni del CA che ne avrebbe effettuato il riconoscimento.
7.2.È , invece, inammissibile per genericità la dedotta violazione del "bis in idem" relativa alla contestazione in materia di stupefacenti rispetto alla precedente condanna inflitta allo stesso ricorrente per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, considerata anche l'evidente autonomia delle rispettive condotte.
7.3. Le valutazioni che precedono, relative alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine a tutti i reati contestati al ricorrente assorbono le ulteriori questioni relative alle esigenze cautelari.
8. La censura mossa in ordine alla violazione dell'art. 297 c.p.p. è inammissibile.
8.1.In tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4^, Sentenza n. 1982 del 15/12/1998 Rv. 213230 Imputato: Iannotta A.).
8.2.Tale risultava la deduzione difensiva (v. pg. 52 e 53 della memoria), che faceva leva su una precedente condanna passata in giudicato a carico dello stesso FE, limitandosi genericamente ad asserire la mancanza di episodi nuovi e diversi rispetto ai fatti già oggetto di tale condanna definitiva.
9. Anche per la deduzione circa la violazione del termine dei 180 gg. deve dichiararsene la inammissibilità per genericità rispetto alla motivazione resa dal provvedimento impugnato che ha richiamato il pertinente principio di diritto che esclude la rilevanza del rispetto del predetto termine in materia cautelare.
10. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo esame. 11. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014.