Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
La pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio. (Fattispecie relativa a lamentata duplice condanna per il medesimo fatto associativo, oggetto di contestazione cosiddetta "aperta" nell'ambito di un primo procedimento e "chiusa" nell'ambito di un secondo, definito in primo grado con sentenza deliberata sei mesi dopo quella intervenuta nel primo processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2008, n. 17265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17265 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/04/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1051
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 036495/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA AL, N. IL 26/11/1975;
avverso ORDINANZA del 19/09/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. CEDRANGOLO O., Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 19 settembre 2007 e depositata il 27 settembre 2007, la Corte di appello di Messina ha respinto l'incidente di esecuzione proposto ai sensi dell'art. 669 c.p.p. da TT VA ON il quale aveva dedotto di essere stato condannato per il medesimo fatto associativo:
a) alla pena della reclusione in anni sei dal Tribunale di Reggio di Calabria, con sentenza del 26 ottobre 2002 (riformata dalla Corte di appello con sentenza 4 maggio 2004), quale partecipante alla associazione di tipo mafioso dal febbraio 1998;
b) alla pena della reclusione in anni tre dalla Corte di assise di Reggio di Calabria, con sentenza del 22 aprile 2002 (riformata dalla Corte di assise di appello con sentenza 12 maggio 2004), quale capo e promotore della medesima associazione dal 1992 "ad oggi", da intendersi riferito detto dies ad quem al 3 maggio 2000, data del decreto dispositivo del giudizio.
La Corte territoriale ha motivato: la permanenza del delitto, oggetto della sentenza del Tribunale è cessata il 26 ottobre 2002 (data della sentenza di primo grado, trattandosi di contestazione cd. aperta); quella del delitto giudicato dalla Corte di assise è cessata il 3 maggio 2000, essendo stato indicato nella imputazione, cd. chiusa, il dies ad quem della permanenza;
lo scarto temporale - tra il 3 maggio 2000 e il 26 ottobre 2002 - non ostante la parziale coincidenza dal febbraio 1998 al 3 maggio 2000, rende, tuttavia, diversi i due reati associativi, escludendo l'assorbimento della imputazione sub a) in quella sub b), pur in carenza, nell'arco temporale compreso tra il 3 maggio 2000 e il 26 ottobre 2002, di "ulteriori manifestazioni dell'attività delittuosa"; infatti la rottura del vicolo associativo deve formare oggetto di positivo accertamento e non può essere presunta dalla mancanza di prova circa "ulteriori comportamenti degli associati omogenei alle finalità del sodalizio"; inoltre, sotto altro profilo, la condanna del Tribunale è relativa a condotta di mera partecipazione, mentre quella della Corte di assise concerne la differente condotta di direzione della associazione di tipo mafioso;
ciò comporta che trattasi di fatto diverso, tanto è vero che, contestata la condotta di mera partecipazione, il giudice non può ritenere alcuna di quelle previste dal capoverso dell'art. 416 bis c.p. in difetto della formale modificazione della imputazione ovvero di contestazione suppletiva.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Annaisa Garcea, mediante atto recante la data del 16 ottobre 2007, depositato il 22 ottobre 2007, col quale sviluppa due motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, con entrambi, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 669 c.p.p. (primo motivo) e all'art. 649 c.p.p. (secondo motivo) nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo della formale violazione dell'art. 546 c.p.p. e art.3 Cost.. 2.1 - Con il primo il ricorrente contesta innanzi tutto, sulla base di pertinenti arresti di legittimità, che la differente qualificazione giuridica della condotta associativa - ai sensi del primo piuttosto che del secondo comma nei giudizi rispettivamente definiti dalla Corte di appello e dalla Corte di assise di appello - abbia alcun rilievo ai fini della negazione della identità del fatto, come erroneamente ritenuto dal giudice a quo. Postula, quindi, l'identità delle condotte associative oggetto delle due condanne e, in relazione all'elemento temporale controverso, sostiene che la permanenza dei reati sarebbe cessata nello stesso istante.
In proposito, con alternativa prospettazione, argomenta:
1) il dies ad quem della permanenza è costituito, per entrambe le imputazioni, dall'arresto del condannato avvenuto nel 1999 e seguito da ininterrotta detenzione, nella assoluta carenza di prova alcuna di attività associativa in epoca successiva;
2) ovvero la permanenza deve considerarsi cessata per tutte e due le imputazioni il 12 maggio 2004, data della sentenza della Corte di assise di appello, alla stregua della valutazione operata da quella Corte in ordine all'"orientamento dell'appellante... a discostarsi dall'ambiente malavitoso", sicché l'ordinanza impugnata sarebbe "in netta antitesi con la suddetta sentenza, collegando la prima la cessazione della permanenza alla data della emissione del decreto dispositivo del giudizio (3 maggio 2000).
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente censura che la Corte territoriale ha trascurato di considerare quanto prospettato nell'incidente di esecuzione circa il proscioglimento dei correi, ON ME e RO ER, imputati in concorso in entrambi i processi, ma separatamente giudicati: nei confronti dei suddetti imputati la Corte di assise di appello di Reggio di Calabria, con sentenza n. 23/2004, dichiarò, infatti, non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p.p., avendo accertato trattarsi del medesimo fatto associativo.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 28 novembre 2007, oppone che i motivi di ricorso costiuiscono censura in punto di fatto della decisione impugnata in ordine alla data di cessazione della permanenza del reato associativo.
4. - Replica il difensore del ricorrente, con memoria recante la data dell'11 marzo 2008, depositata il 12 marzo 2008, contestando le conclusioni del Procuratore generale e ribadendo le proprie deduzioni.
5. - Il ricorso è infondato.
Non ricorrono le violazioni di legge e i vizi di motivazione denunziati dal ricorrente.
La pronuncia della sentenza di primo grado - giova premettere - segna in ogni caso il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato - tanto anche nella ipotesi della sentenza di proscioglimento, ovviamente riformata dal giudice di appello, v. Cass., Sez. 6, 4 ottobre 2000, n. 12302, Drago Ferrante, massima n. 217950 - in quanto la condotta futura del giudicabile trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (v. Cass., Sez. 1, 21 aprile 1986, n. 1799, Benigno, massima n. 172824 e, più recente, Cass., Sez. 6, 24 settembre 2003, n. 49525, Tasca, massima n. 229504). Ciò posto, nella specie, al di là di ogni rilievo circa la formulazione cd. chiusa della contestazione nel giudizio davanti la Corte di assise e la individuazione del dies ad quem (collegato dalla Corte territoriale alla data del decreto che dispose il giudizio, piuttosto che alla redazione della richiesta di rinvio a giudizio, v. in tal senso: Cass., Sez. 3, 23 febbraio 2005, n. 13168, Stoia, massima n. 231226), la permanenza non può, comunque, essersi protratta oltre il 22 aprile 2002 (data della sentenza della Corte di assise di Reggio di Calabria) in relazione al reato associativo oggetto di quel processo, poi definito con la sentenza irrevocabile 12 maggio 2004 della Corte di assise di appello di Reggio di Calabria.
La permanenza del delitto associativo, oggetto del giudizio davanti al Tribunale - contestato e accertato a far tempo dal 1998 senza indicazione alcuna del dies ad quem - ha, invece, avuto ulteriore durata: è, infatti, cessata, circa sei mesi dopo, il 26 ottobre 2002, data della sentenza di primo grado.
Errati sono, al riguardo, entrambi gli assunti del ricorrente: circa la cessazione della permanenza per effetto della instaurazione della custodia intramuraria (nel 1999) e circa la esclusione della protrazione della permanenza in difetto (della prova) della commissione, da parte di TT, di reati fine ovvero di atti rivelatori della persistenza del vincolo associativo. Sotto il primo profilo questa Corte ha, infatti, fissato il principio di diritto, secondo il quale "in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento" (Sez. 1, 23 novembre 2000, n. 12907, Boscolo, massima n. 218440).
Quanto, poi, al problema dell'accertamento della permanenza del delitto associativo, riguardo al singolo compartecipe, è decisiva la considerazione dell'elemento strutturale della fattispecie associativa e dell'oggetto giuridico del reato.
Il delitto è tipizzato in funzione del requisito essenziale e caratterizzante della proiezione indeterminata, verso il futuro e senza alcuna limitazione temporale, della progettualità delittuosa dei compartecipi. In ciò risiede, peraltro, il discrimen della associazione rispetto alla ipotesi della compartecipazione organizzata di più soggetti nel delitto continuato. L'oggetto giuridico peculiare del reato associativo non risiede, poi, nella repressione dei reati fine, ne' di particolari, positive condotte degli associati, costituenti espressione della societas sceleris;
è, invece, costituito dalla esigenza di tutelare l'ordine pubblico in relazione alla situazione di mero pericolo che insorge per il solo fatto del pactum sceleris e della pura e semplice disponibilità degli associati alla perpetrazione delle concorsuali attività delittuose.
Da tali premesse discende la conclusione che la permanenza è perfettamente compatibile con la inattività degli associati, nella perpetrazione dei reati fine e, pure, con lo stato silente della associazione;
sicché ha termine solo nel caso (oggettivo) della cessazione della consorteria criminale (scioglimento, incorporazione o debellatio della compagine) ovvero nei casi (soggettivi), concernenti i singoli associati, (oltre che della morte) del recesso o della esclusione del compartecipe, positivamente acclarati. E nulla, pertanto, rileva la carenza "di ulteriori comportamenti omogenei alle finalità del sodalizio" da parte dell'associato (Cass., Sez. 3, 15 ottobre 2004, Andreotti, pp. 129 - 131 e 154 - 155, cui adde: Sez. 5, 27 aprile 2001, n. 22897, Riina, massima n. 219436; Sez. 6, 21 maggio 1998, n. 3089, Caruana, massima n. 213570;
Sez. 5, 10 ottobre 1997, n. 4380, Latella, massima n. 208825; Sez. 1, 5 luglio 1994, n. 3319, Contempo, massima n. 199274 e Sez. 1, 13 giugno 1987, n. 1896, Abbate, massima n. 177584). Orbene, nel caso in esame, in carenza di circostanze o eventi rivelatori della cessazione medio tempore della associazione di TT alla associazione mafiosa, lo scarto temporale, in ordine alla protrazione della permanenza, tra i reati associatavi dei processi davanti al Tribunale e alla Corte di assise, esclude, in relazione alla previsione dell'art. 669 c.p.p., sia la (totale) identità dei fatti oggetto della condanne, che l'assorbimento della condotta giudicata dal Tribunale in quella giudicata dalla Corte di assise.
Nessun rilevo assume, infine, la considerazione delle condotte dei correi ME e ER, separatamente giudicati.
Si tratta di persone diverse;
è tutt'altro che dimostrata la analogia delle condotte associative;
difetta il tertium comparationis;
la sentenza pronunciata della Corte di assise di appello di Reggio di Calabria nei confronti dei suddetti imputati e le valutazioni operate (peraltro in relazione al trattamento sanzionatorio)) non fanno, comunque, stato nei confronti di TT.
Resta assorbita la censura del ricorrente in ordine all'ulteriore assunto, erroneo e affatto superfluo (epperò vitiatur sed non vitiat), della Corte territoriale, fondato sulla diversa qualificazione giuridica delle condotte associative ritenute a carico dello TT.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008