Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2012, n. 1153
CASS
Sentenza 7 novembre 2012

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Nel reato elettorale previsto dall'art. 95 legge 30 marzo 1957, n. 361, per "ordinarie erogazioni di istituto", che ne escludono la configurabilità, si intendono le sole dazioni riconducibili all'ordinaria attività dell'ente pubblico, rientrando tutte le altre nel concetto di elargizione, penalmente rilevante. (Nella specie, in applicazione del principio, è stata riconosciuta la sussistenza del reato nella condotta di un sindaco di un comune e dei componenti della giunta comunale i quali, essendo candidati per le successive elezioni amministrative, nell'imminenza dell'appuntamento elettorale avevano deliberato elargizioni a favore dei dipendenti comunali con il pretesto di risarcirli di ipotetici danni da essi subiti e la cui valutazione era rimessa ad un giudizio in corso).

È configurabile il danno morale derivante da perdita di "chances" elettorali ed esso ha natura di danno futuro la cui sussistenza va accertata tramite una valutazione "ex ante" da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso sulla potenzialità della vittima di risultare vincitore nella competizione. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto il danno al candidato vistosi superato dai componenti in carica della giunta comunale i quali, essendo pure essi candidati, nell'imminenza dell'appuntamento elettorale avevano deliberato elargizioni a favore dei dipendenti comunali con il pretesto di risarcirli di ipotetici danni da essi subiti e la cui valutazione era rimessa ad un giudizio in corso, così commettendo il reato previsto dall'art. 95 legge 30 marzo 1957, n. 361).

In tema di reati elettorali, il termine biennale decorrente "dalla data del verbale ultimo delle elezioni", entro cui si prescrive l'azione penale per i reati elettorali previsti dal T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (art. 100, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), non si applica, in deroga al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 157 cod. pen., al reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 361 del 1957, sia perché tale regime speciale è riferibile ai soli reati previsti dal medesimo testo normativo del 1960, sia perché esso fa riferimento soltanto al tempo entro cui ogni elettore può promuovere l'azione penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2012, n. 1153
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1153
    Data del deposito : 7 novembre 2012

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