Sentenza 22 febbraio 2005
Massime • 2
In sede di legittimità, allorchè con il ricorso per cassazione sia eccepita l'illegale assunzione di una prova (nella specie: l'acquisizione come prova documentale della relazione di una consulenza tecnica espletata in altro procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari), è consentito procedere alla cosiddetta "prova di resistenza", ossia valutare se tali elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa, anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/2005, n. 10094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10094 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 22/02/2005
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 295
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 6479/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IC LV;
2. GU ON;
avverso la sentenza in data 25.11.2003 della Corte di appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udito l'avv. MOLICA Giuseppe, difensore dei ricorrenti che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
Udito l'avv. TRIMBOLI Santi difensore della parte civile Francesco Papa che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO
1. LV IC e ON IN ricorrono per Cassazione avverso la sentenza in data 25.11.2003 della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 27.4.1999 che li aveva condannati alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art. 372 c.p. per aver falsamente dichiarato, in un giudizio civile dinanzi al Pretore di Patti, che LO IV aveva coltivato per oltre trenta anni un appezzamento di terreno sito in località Galbato del Comune di Gioiosa Marea (particelle 683-554 foglio di mappa 8) provvedendo alla sua aratura ed alla coltivazione di ortaggi.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 192, comma 1, c.p.p.).
Al riguardo si pone in rilievo che nella prima parte decisione impugnata è stata ritenuta "inconducente" la circostanza evidenziata dal consulente di parte ing. NI della presenza sul terreno di ventuno alberi da frutta (in quanto gli imputati avrebbero dichiarato che l'IV avrebbe coltivato sul terreno piselli, fave e avena) mentre nella seconda parte della decisione è stata ritenuta raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati sulla base del fatto che le dichiarazioni dei testi che avevano affermato che il terreno in contestazione era un bosco erano state confermate dalla perizia RD che aveva individuato sul terreno due o tre alberi.
3. Con il secondo motivo la difesa dei ricorrenti deduce la violazione dell'art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 234- 238 c.p.p. ed all'art. 603 c.p.p.. Si sostiene in particolare che i giudici della Corte territoriale hanno errato nel consentire l'acquisizione ai sensi dell'art. 234 c.p.p. di una consulenza tecnica (la relazione IE) emessa in un altro procedimento penale ancora in fase istruttoria. I giudici, infatti, non hanno considerato che: a) l'acquisizione, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., di una perizia resa in un procedimento civile è consentita in quanto in sede civile la CTU non appartiene alla categoria dei mezzi di prova;
b) l'acquisizione di una CTU resa in un altro procedimento penale deve invece avvenire secondo le regole poste per l'assunzione della prova documentale;
c) la relazione del Dott. IE - acquisita nonostante l'opposizione della difesa - non faceva parte di un giudizio definito con sentenza divenuta irrevocabile.
La relazione di perizia del Dott. IE, ritenuta determinate dai giudici di appello ai fini dell'accertamento della responsabilità degli imputati, non poteva perciò essere usata quale documento probatorio.
Ai giudici dell'appello si addebita inoltre di aver errato nel rigettare l'acquisizione della documentazione prodotta dagli imputati, tra cui la sentenza civile del Tribunale di Patti che ha riconosciuto il diritto di proprietà per usucapione a LO IV.
4. Con il terzo motivo di ricorso ci si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. in relazione agli artt. 603 e 495, comma 2^, c.p.p. nonché della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.. Ad avviso della difesa la Corte ha errato nel non disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale riesaminando i testi escussi, mettendo a confronto i testi ingegneri NI e RD ed ascoltando il teste UT, reperito successivamente alla sentenza di primo grado.
5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 530, comma 2, c.p.p. perché le discordanze tra i periti NI e RD
avrebbero dovuto indurre a pronunciare assoluzione degli imputati ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. 6. Nel quinto ed ultimo motivo di ricorso - relativo alla posizione dell'imputato LV IC - si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 522 c.p.p. sul rilievo che il IC è stato condannato per un fatto mai commesso in quanto egli, sentito come testimone nella causa civile, non ha mai dichiarato che l'IV destinava il terreno alla coltivazione di ortaggi come si legge nel capo di imputazione. DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 192, comma 1, c.p.p.)
evidenziando le interne contraddizioni in cui a loro avviso è incorsa la sentenza impugnata.
Il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la motivazione della decisione impugnata si sottrae alla censura che le è stata mossa perché il giudice di appello - con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere a ritenere la falsità delle dichiarazioni rese dai due testi, sottolineando in particolare l'irrilevanza o comunque la marginalità dei dati relativi agli alberi presenti nel fondo in contestazione in quanto gli imputati, nelle loro deposizioni, non hanno fatto riferimento alla coltivazione di alberi ma solo alla piantagione di piselli, fave ed alla semina di avena mentre le complessive risultanze processuali hanno smentito proprio l'esistenza di queste ultime coltivazioni.
2. Passando ad esaminare il secondo motivo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione dell'art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 234-238 c.p.p. ed all'art. 603 c.p.p.. sul rilievo che i giudici della Corte territoriale hanno errato nel consentire l'acquisizione ai sensi dell'art. 234 c.p.p. della relazione IE, perizia emessa in un altro procedimento penale ancora in fase istruttoria) il collegio osserva che effettivamente l'acquisizione della suddetta perizia è avvenuta in forme irrituali. Da un lato, infatti, la suindicata relazione peritale non poteva essere considerata alla stregua di un "documento" acquisibile ai sensi dell'art. 234 c.p.p. (ed infatti la possibilità di acquisire nel processo penale, ai sensi dell'art. 234 c.p.p. una consulenza tecnica di ufficio è stata circoscritta da questa Corte, nella sentenza della 3^ Sezione Penale n. 22821 del 25.2.2003, alla consulenza disposta in un giudizio civile non ancora definito, in base all'argomento che tale consulenza, secondo la normativa processualcivilistica dell'istruzione probatoria, non appartiene alla categoria dei mezzi di prova).
Dall'altro lato, l'acquisizione del solo elaborato peritale effettuata dalla Corte territoriale non poteva essere neppure ricondotta alla previsione dell'art. 238 c.p.p. che, nel suo primo comma, fa riferimento a "verbali di prove di altri procedimenti" e nel terzo comma pone comunque precisi limiti all'utilizzazione di tali "verbali di prova" nei confronti dell'imputato. Tanto premesso occorre considerare il fatto che la relazione peritale di cui si discute non assume affatto nell'economia della decisione impugnata il rilievo determinante che i ricorrenti pretendono di attribuirgli ma, al contrario, riveste un ruolo del tutto marginale, di elemento di ulteriore conferma di conclusioni già autonomamente raggiunte dalla Corte di appello sulla scorta dell'analisi delle deposizioni testimoniali e degli accertamenti tecnici effettuati nell'ambito del procedimento per il reato di falsa testimonianza.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta prova di resistenza nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzo di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Cass., 1^, n. 1495 del 2.12.1998). Ora, come si è già accennato, nel caso in esame un siffatto controllo porta alla conclusione che la Corte di appello ha passato in rassegna una serie di deposizioni testimoniali che hanno escluso l'esistenza di coltivazioni sul terreno in contestazione ed ha poi registrato la piena coincidenza tra tali deposizioni e la perizia esperita dal RD nella qualità di direttore tecnico della società di aerofotogrammetria siciliana il quale ha evidenziato che dalle riprese aeree del 2.7.1987, del 2.10.1990 e del 27.2.1994 risultava in maniera inequivocabile che il suddetto terreno appariva completamente incolto e che vi si trovavano macchie di rovi o arbusti mediterranei con la presenza di due o tre alberi presumibilmente querce, carrubo o olivo saraceno.
Ed è appunto su questi elementi di prova - legittimamente acquisiti - che il giudice di appello ha fondato il suo convincimento ed ha incentrato la sua motivazione richiamando nel corpo della motivazione stessa la perizia IE solo in termini aggiuntivi, come dato di ulteriore conferma di una prova già pienamente raggiunta e di una argomentazione già completa.
Sulla base di queste considerazioni il motivo di ricorso dei ricorrenti non può essere accolto nella parte in cui pretende di collegare all'irritualità dell'acquisizione dell'elaborato peritale l'annullamento della sentenza impugnata che non risulta in alcun modo fondata sull'atto irritualmente acquisito.
3. Più sintetiche considerazioni meritano i restanti motivi di ricorso.
Atteso il carattere eccezionale della rinnovazione del dibattimento in appello appare infatti manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso con il quale ci si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale riesaminando i testi escussi, mettendo a confronto i testi ingegneri NI e RD ed ascoltando il teste UT, reperito successivamente alla sentenza di primo grado.
I ricorrenti non hanno dimostrato l'oggettiva necessità e l'indispensabilità della rinnovazione richiesta ne' il semplice reperimento di un nuovo teste può essere considerato, in assenza di più pregnanti spiegazioni, alla stregua di una prova nuova "sopravvenuta o scoperta" dopo il giudizio di primo grado. In ragione di quanto si è sin qui detto sulla congruità e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata è inoltre infondato anche il quarto motivo di ricorso secondo cui le discordanze tra i periti NI e RD avrebbero dovuto indurre a pronunciare assoluzione degli imputati ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. 4. Occorre infine esaminare il quinto ed ultimo motivo di ricorso con il quale il solo imputato LV IC eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 522 c.p.p. sul rilievo che egli è stato condannato per un fatto mai commesso in quanto, sentito come testimone nella causa civile, non ha mai dichiarato che l'IV destinava il terreno alla coltivazione di ortaggi come si legge nel capo di imputazione. Al riguardo il collegio premette che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che ove verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo (e perciò non per la prima volta in sede di legittimità) e rileva che dall'esame dei motivi di appello del IC non risulta che tale violazione sia stata formalmente e specificamente dedotta nel giudizio di appello. Comunque la doglianza è da ritenere manifestamente infondata atteso che nel corso dell'intero giudizio penale è sempre stato evidente che la questione della veridicità o falsità della deposizione del IC concerneva il tema (rilevante ai fini dell'usucapione) della coltivazione o meno del terreno con piantagioni da parte dell'IV e non certo la specifica tipologia delle pianticelle coltivate.
5. I ricorsi vanno pertanto rigettati ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alla costituita parte civile le spese di questa fase liquidate in euro 1800, ivi compresi euro 200 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alla costituita parte civile le spese di questa fase liquidate in euro 1800 ivi compresi euro 200 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005