Sentenza 5 luglio 2004
Massime • 2
Il divieto di utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari non si estende alla ulteriore attività eventualmente svolta dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio, nemmeno quando i nuovi atti di indagine siano ripetitivi di altri, affetti da inutilizzabilità per essere stati assunti dopo la scadenza dell'anzidetto termine e prima dell'esercizio della azione penale. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva prodotto, nel procedimento di riesame in sede di rinvio, l'interrogatorio di un coindagato effettuato, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, mediante la conferma "per relationem" di interrogatorio precedentemente reso e dichiarato inutilizzabile).
Al giudice di rinvio non è interdetta l'acquisizione di nuovi elementi processuali, perchè decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato; allo stesso modo le parti assumono i medesimi oneri e facoltà che avevano nella stessa fase del precedente giudizio, per cui il Pubblico Ministero conserva la facoltà di produrre gli stessi atti che avrebbe potuto presentare nel primo giudizio di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2004, n. 33626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33626 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 05/07/2004
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - N. 1049
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 19204/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC EN nato il [...] in [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo in data 2.4.04 che, giudicando in sede di rinvio della Corte di Cassazione sez. 6^ del 10.2.04 n. 288, in parziale accoglimento della istanza di riesame proposta dalla difesa, ha riformato l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Palermo del 24.6.03 che ha applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., escludendo la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e b) c.p.p., confermando nel resto l'ordinanza e lo stato di detenzione dell'indagato;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. IANNELLI Mario il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori avv. Carlo Fabbri e Antonino Reina del foro di Palermo i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
letta l'ordinanza in epigrafe ed i motivi di ricorso, gli ulteriori motivi del 15.6.04 e la memoria del 28.6.04, la Corte;
OSSERVA
IC EN, esponente politico del CDU e dopo le elezioni comunali di Palermo dell'autunno 2001, assessore alla sanità ed ai servizi al personale, presidente della società regionale a capitale misto "Multiservizi" operante nel settore della sanità, secondo l'ipotesi accusatoria, attualmente in fase di rinvio a giudizio, deve rispondere di concorso esterno ad associazione mafiosa "Cosa Nostra" per avere contribuito al rafforzamento di quella struttura criminale ed in particolare alla articolazione facente capo a UT PE, capo del mandamento di BR, mettendo a disposizione il proprio ruolo e la propria attività politica al fine di contribuire alla realizzazione del programma criminoso della associazione tendente ad acquisire poteri di influenza e di controllo sull'operato di organismi politici ed amministrativi. Secondo la ricostruzione dell'ordinanza impositiva confermata dai giudici della cautela, IC ha assecondato le richieste di UT EL ed ON TO, anch'esso condannato ex art. 416 bis c.p. ed indagato nello stesso procedimento ed in particolare ha: 1) svolto il ruolo di intermediario tra UT e CU TO, esponente di vertice del CDU e candidato alla presidenza della Regione Sicilia, carica che conseguiva, sostenendo presso CU le richieste di UT aventi ad oggetto l'inserimento nella lista dei candidati alle elezioni regionali del 2001 dell'avv. TO LA;
2) ha accettato, anche su insistenza di UT la candidatura offertagli da CU in quelle elezioni regionali e si è avvalso durante la campagna elettorale del sostegno e dell'appoggio dell'associazione mafiosa in cambio della promessa di un concreto impegno in favore delle esigenze dell'organizzazione; 3) si è attivato, su richiesta di UT, facendo pressioni su CU, al fine di garantire l'inserimento nella graduatoria relativa ad un concorso per assistente medico svoltosi nell'estate del 2001 del doti CE CA, nonché per fare conseguire la nomina di primari presso gli ospedali Civico e di Partinico ai Dottori CO e CC;
4) si è adoperato presso i competenti uffici amministrativi al fine di ottenere l'approvazione di una variante al piano regolatore di Palermo nell'interesse di UT ed altri esponenti mafiosi, interessati alla vendita di numerosi appezzamenti di terreno di loro proprietà alla multinazionale "Carrefour Centri Commerciali s.p.a." che intende creare un grosso centro commerciale in zona BR;
5) ha, secondo le dichiarazioni del coindagato ON, informato il UT dell'esistenza di una microspia posta nella casa di costui dagli inquirenti, notizia che aveva appreso da "fonti qualificate", microspia scoperta da UT il 15.6.01.
Con il ricorso redatto dall'avv. Antonino Reina si deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 407 c. 3^; 419 c. 3^; 430 c.p.p. per essere stati inseriti tra gli atti utilizzabili dieci interrogatori resi da ON dopo la data del 6.6.03, termine biennale dall'iscrizione del IC nel registro degli indagati. Deduce che l'inutilizzabilità di detti atti non può essere superata dall'interrogatorio reso da ON il 27.2.04 successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio in data 8.2.04, non potendo il P.M. superare il divieto di cui all'art. 407 c. 3^ c.p.p. mediante il compimento di indagini suppletive che possono riguardare ulteriori temi di indagine e non la semplice conferma per "relationem" di interrogatori precedentemente resi e dichiarati inutilizzabili. Osserva che il disposto di cui all'art. 430 c.p.p. mira ad assicurare la necessaria continuità investigativa e non l'aggiramento di nullità procedurali ovvero accertamenti volti a corroborare istanze cautelari.
Con un secondo motivo deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 110, 416 bis c.p. e 273 c.p.p. per essere i fatti addebitati inidonei ad ipotizzare la contestata fattispecie criminosa atteso che nella concreta fattispecie manca l'effettiva rilevanza causale del contributo prestato dall'indagato ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione. L'eventuale mera dichiarazione di disponibilità resa dall'indagato non ha avuto seguito, non avendo IC in concreto fornito contributi per quanto richiestogli dal UT. L'attività di intercettazione e l'intero compendio delle indagini svolte non hanno consentito di individuare elementi sui quali fondare la consapevolezza del IC che le richieste del UT fossero non già nel personale interesse del collega medico, ma in quelle della associazione mafiosa;
non è stato accertato quali siano state in concreto le condotte del IC in attuazione e in esecuzione dei colloqui con il TA, non avendo l'indagato, ad esclusione del caso del Dott. CA, riportato a CU le richieste del medesimo UT. Il Tribunale del Riesame ha erroneamente individuato il dolo diretto previsto dalla norma incriminatrice, dolo che deve avere per contenuto la volontà di rafforzare o agevolare il sodalizio criminale, nella mera consapevolezza che IC aveva della caratura criminale di UT PE. Rileva l'illogicità della decisione di avere accertato che l'indagato chiese a CU di inserire tra le candidature regionali l'avv. LA, pur essendo direttamente interessato ad una propria candidatura e pur parlando lo stesso UT di altro suo candidato originario, mentre il Tribunale ha erroneamente interpretato il significato dei colloqui intercettati attribuendo alla espressione "il gioco è fatto" l'assunzione dell'impegno e non la definitiva scelta dei candidati, con grave alterazione del dato processuale. Lamenta che i giudici della cautela, nell'affermare che IC si sarebbe effettivamente e concretamente adoperato per sostenere presso CU l'inserimento di LA nelle liste regionali elettorali ha omesso di indicare da quali brani delle conversazioni ricavò tale assunto;
non hanno considerato che LA era stato candidato nelle liste di Forza Italia alle comunali e che lo stesso non è persona di dubbia reputazione ed è stato indicato da UT perché suo legale. Eccepisce che i giudizi del rinvio, ignorando i motivi di annullamento di cui alla sentenza di legittimità del 10.2.04, non hanno indicato gli elementi evidenzianti che le sollecitazioni del UT fossero nell'interesse di Cosa Nostra, interesse intelligibile da parte di IC. Al riguardo rileva che i discorsi sull'ergastolo sono inconferenti nell'ambito di programmi politici regionali e non nazionali;
sono di contenuto generico e legati ad un tema di attualità politica di quel momento;
non vi era stato poi alcun discorso tra IC e UT relativo al regime di detenzione differenziata di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Deduce che non è stata valutato il contenuto del rapporto dei ROS dei Carabinieri del 23.9.02 che, a commento del contenuto di quanto intercettato, rilevava che IC dava impressione di non comprendere ne' "i profili afferenti Cosa Nostra" nè il linguaggio mafioso. Rileva che la raccomandazione in favore del CA non andò a buon fine ed era conseguente a rapporto meramente amicale, non essendovi elementi che giustifichino la qualifica di "soggetto fidato" dell'associazione del Dott. CA. Osserva che parimenti non vi solo elementi per affermare che l'indagato svolse interventi a favore dei dottori CC e CO per la nomina a primari, non avendo tra l'altro i due presentato la relativa domanda in sede concorsuale. Deduce vizi logici dell'ordinanza relativamente alla vicenda del centro commerciale considerando che al momento in cui si svolgono le conversazioni, i fratelli GR e molti altri proprietari avevano già stipulato con la Carrefour s.p.a., a mezzo di società sua delegata, i preliminari di vendita relativi ai terreni di loro proprietà e che i venditori non erano più interessati al cambiamento di destinazione di quella zona da agricola a commerciale. Rileva che il documento riservato consegnato da IC al coindagato GR non può essere considerato come tale, essendo invece un mero comunicato stampa del Presidente della Commissione Urbanistica Consiliare di Palermo, D'Arrigo, che sarebbe stata resa pubblica il giorno successivo;
l'ordinanza ha poi ipotizzato senza elementi indizianti di riferimento un coinvolgimento di IC in presunti interessi del UT all'assegnazione dei lavori di costruzione e la gestione di attività commerciali per imprese di sua fiducia. Nega valenza indiziante alla intercettazione del 12.6.01, anteriore alla scoperta della cimice del 15.6.01, intercettazione in cui ON, dopo essersi recato presso la segreteria di IC, riferisce a UT del probabile svolgimento di una attività di intercettazione che lo riguardava, rilevando che ON ha riferito solo delle successive preoccupazioni di IC nell'avere successivamente appreso il 24.6.01 del rinvenimento della cimice. Deduce che il giudice di rinvio ha omesso di considerare, contrariamente al disposto della sesta sezione della Cassazione, le titubanze del IC ad accettare una candidatura e il fatto che UT parli più volte di altra persona come suo candidato originario.
Con un ultimo motivo eccepisce la sussistenza di esigenze cautelari conseguenti a pericolo di reiterazione della condotta, considerato che IC ha dato le dimissioni dalle cariche pubbliche ricoperte mentre il giudizio prognostico di pericolosità va rapportato non con i possibili contatti con i politici conosciuti nei vari anni di attività, ma con esponenti di Cosa Nostra.
Con nuovi motivi del 15.6.04 eccepisce la violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p. essendo le intercettazioni state disposte per agevolare le ricerche di un latitante, mentre le stesse si sono protratte a seguito di decreti di proroga "fondati su fatti e tipi di reato in realtà non più ravvisati dal pubblico ministero" e "motivati con riferimento ad elementi non più esistenti". Deduce inoltre che nei decreti di autorizzazione alle intercettazioni non è stata indicata l'insufficienza e l'inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura, ne' le ragioni di urgenza. Con memoria in data 28.6.04 illustra diffusamente quanto già prospettato.
Il ricorso è infondato.
Va in primo luogo premesso che ai sensi dell'art. 627 c. 4^ c.p.p., nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità anche assolute verificatesi nei precedenti giudizi. Nè tali nullità possono essere dedotte quale motivo di nuovo ricorso per Cassazione, ossia come mezzo di annullamento della sentenza del giudice di rinvio, poiché la sentenza della Suprema Corte, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità (Cass. 1^ 7.5.99 n. 5766, ud. 9.4.99, rv. 213235; Cass. 5^ 5.10.92 n. 1419, c.c. 9.7.92, rv. 191868). Conseguentemente ogni eccezione relativa a violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p. è inammissibile per effetto del giudicato della sesta sezione che con la sentenza 288/04 ha, tra l'altro, espressamente accertato la ritualità delle operazioni di intercettazione.
Va inoltre ricordato il principio generale secondo il quale il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Detto principio opera anche nei giudizi di rinvio con la conseguenza che il giudice di rinvio conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi ed è vincolato solo dall'obbligo di motivare logicamente, seguendo i principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema, colmando eventuali vuoti motivazionali ed evitando le incongruenze logiche rilevate nella sentenza annullata, senza essere vincolato da valutazioni di merito eventualmente non rilevate dal giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni (Cass. 1^ 10.3.98 n. 803, c.c. 10.2.98, rv. 210016).
Esaminando il primo motivo di ricorso si osserva che l'eccezione di non utilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza biennale dall'iscrizione nel registro degli indagati è conforme al disposto di cui all'art. 407 c. 3^ c.p.p.. La "ratio" della norma è di non consentire al P.M., oltre i termini di legge, la prosecuzione di indagini senza che lo stesso non abbia conclusivamente esercitato l'azione penale trasmettendo gli atti al G.I.P. con richiesta di archiviazione o di decreto penale, ovvero emettendo decreto di citazione a giudizio. Detta inutilizzabilità peraltro non si estende all'ulteriore attività di indagine eventualmente svolta dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio o dopo l'emissione del relativo decreto. Lo svolgimento di questa attività è infatti espressamente prevista da norme del codice di rito, come l'art. 419 c. 3^ e l'art. 430, che resterebbero prive di concreta applicabilità se il divieto investisse qualsiasi attività di indagine svolta successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio o al decreto di citazione (Cass. 4^ 12.6.03 n. 25404, c.c. 20.3.03, rv. 225726; Cass. 5^ 19.6.98 n. 2687, c.c. 30.4.98, rv. 210935). Non vi è poi dubbio che tra le attività di indagine che l'art. 430 c.p.p. consente di compiere al P.M. devono comprendersi le dichiarazioni di altro indagato relative a fatti ascrivibili a diverso indiziato (Cass. 31.1.97 n. 709, ud. 11.12.96, rv. 206868).
Va poi precisato che al giudice del rinvio, come espressamente disposto dall'art. 627 c. 2^ c.p.p., è consentita l'acquisizione di nuovi elementi processuali, in quanto decide con gli stessi poteri propri del giudice il cui provvedimento è stato annullato. Nel giudizio di rinvio le parti infatti assumono i medesimi poteri e le facoltà che avevano nella stessa fase del precedente giudizio, per cui il Pubblico Ministero può produrre gli atti che avrebbe potuto presentare nel primo giudizio di riesame (Cass. 1^ 6.2.95 n. 6020, c.c. 13.12.94, rv. 200350), come nel caso concreto un interrogatorio di un coindagato, effettuato dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Nè questo ovvio principio può essere contestato con il rilevare che detto atto è ripetitivo di altri non utilizzabili perché assunti dopo la scadenza biennale e prima della richiesta di rinvio a giudizio, in quanto l'atto è compiuto in un periodo di tempo in cui la prosecuzione delle indagini è consentita nel rispetto delle garanzie dell'indagato mentre la coincidenza di contenuto con l'atto temporalmente non utilizzabile è meramente occasionale ed irrilevante.
Deve essere poi respinto il ricorso relativo alla violazione dell'ari 416 bis c.p.. La difesa non contesta il principio di diritto che configura il concorso esterno in associazione mafiosa a carico di chi, privo della "affectio societatis" e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, quando detto contributo abbia una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (Cass. S.U. 21.5.03 n. 22327, ud. 30.10.02, rv. 224181). Sostiene che l'azione dell'indagato è rimasta a livello intenzionale, senza che le dichiarazioni di disponibilità abbiano avuto un concreto seguito ai fini della conservazione o del rafforzamento della associazione. In proposito si rileva l'irrilevanza del dato costituito dall'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito, vale a dire l'inserimento del LA nelle liste elettorali, la effettiva elezione del IC alle regionali, la nomina dei vari medici in quelle strutture, essendo comunque sufficiente per integrare il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. il dato costituito dall'avere in concreto il IC effettuato quelle segnalazioni al fine di agevolare il UT, quale capo mandamento di BR. Infatti è sufficiente avere effettuato le segnalazioni perché sia integrato quel contributo che la norma incriminatrice pone come condotta tipica del delitto associativo. Al riguardo il controllo di legittimità operato da questa Corte sull'apparato motivazionale del Tribunale del Riesame non può che rilevare la non manifesta illogicità della decisione che, ottemperando alla decisione della sesta sezione, ha accertato il contributo come direttamente effettuato in esclusivo favore del capo mandamento, persona con cui teneva i contatti con la consapevole necessità di atteggiamenti di prudenza per interventi di polizia avvalendosi come "paravento" del rapporto di colleganza tra medici (vedi pag. 14 dell'ordinanza). Si ripete che anche recentemente le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606 c. 1^ lett. e c.p.p. è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare resistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). È quindi inammissibile un diverso apprezzamento di un fatto valutato non con manifesta illogicità da parte del giudice di merito. I giudici della cautela hanno ricordato le frasi del IC con cui riferisce a UT che si è incontrato con CU prospettandogli la candidatura LA e l'effettività dell'incontro e della segnalazione è stata debitamente accertata per le specifiche difficoltà espresse dal CU per detta candidatura a causa di esigenze della direzione nazionale del partito. Inattaccabile la considerazione che detta segnalazione fu effettuata solo perché richiesta dal UT nella qualità appena ricordata (cose che "servono a me e agli amici miei", dice UT, vedi pag. 19 dell'ordinanza), non avendo il IC alcun rapporto con il LA. Nè a proposito della interpretazione delle conversazioni possono essere prospettate censure valutabili in questa sede. È noto infatti che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. 5^ 3.12.97 n. 5487, ud. 28.1.98, rv. 209566; Cass. 6^ 12.12.95 n. 5301, ud. 4.6.96, rv. 205651). Ed allora avere avuto originariamente il UT un proprio candidato alle elezioni regionali, per poi sostenere il LA e quindi il IC sono dati di fatto debitamente considerati come espressivi di una situazione in evoluzione con gli eventi;
ottenere "un primariato bello sistemato" è una finalità perseguita dalla associazione, come accertato dal Tribunale del Riesame che (vedi pag. 35) ha considerato la valenza dell'inserimento dei vari personaggi nelle specifiche strutture ospedaliere, in cui la domanda concorsuale viene proposta solo quando si ha la certezza della possibilità di conseguimento del posto;
valutare la rilevanza di un documento ottenuto prima della sua ufficializzazione è argomentazione che non esclude l'effettiva operatività dell'intervento prestato in favore dell'associazione; considerare irrilevante ai fini del trasferimento di proprietà il cambiamento del piano regolatore argomentando su contenuti contrattuali di preliminari non noti non è ammissibile;
da ultimo escludere rilevanza a chiamate di correo a proposito della individuazione della "cimice" nei locali del UT si risolve in mera negativa di idonea fonte di accusa.
Anche il ricorso relativo alla insussistenza di esigenze cautelari per essersi il IC dimesso dalle cariche pubbliche è infondato in quanto nella fattispecie opera il disposto di cui all'art. 275 c. 3^ c.p.p. non essendo stati accertati, ma neanche prospettati elementi di positiva cesura di contatti UT o altri esponenti della struttura criminale.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'art. 94 c. 1^ ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1^ bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 c. 1^ ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2004