Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2004, n. 33626
CASS
Sentenza 5 luglio 2004

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Il divieto di utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari non si estende alla ulteriore attività eventualmente svolta dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio, nemmeno quando i nuovi atti di indagine siano ripetitivi di altri, affetti da inutilizzabilità per essere stati assunti dopo la scadenza dell'anzidetto termine e prima dell'esercizio della azione penale. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva prodotto, nel procedimento di riesame in sede di rinvio, l'interrogatorio di un coindagato effettuato, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, mediante la conferma "per relationem" di interrogatorio precedentemente reso e dichiarato inutilizzabile).

Al giudice di rinvio non è interdetta l'acquisizione di nuovi elementi processuali, perchè decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato; allo stesso modo le parti assumono i medesimi oneri e facoltà che avevano nella stessa fase del precedente giudizio, per cui il Pubblico Ministero conserva la facoltà di produrre gli stessi atti che avrebbe potuto presentare nel primo giudizio di riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2004, n. 33626
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33626
    Data del deposito : 5 luglio 2004

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