Sentenza 22 settembre 2009
Massime • 1
In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 cod. proc. pen. ben possono essere effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari.
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Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2009, n. 44980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44980 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/09/2009
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1482
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 16178/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NASSO NELLO N. IL 05/07/1946;
avverso la sentenza n. 717/2007 CORTE APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. CIPOLLONE G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alle ulteriori spese;
Udito per il ricorrente, l'Avv. SANPIERI V., che si è riportato ai motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 - Nello Nasso, con sentenza 26/6/2006 del Tribunale di Roma, veniva condannato a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituita parte civile, perché dichiarato colpevole dei reati di truffa e calunnia, unificati dal vincolo della continuazione, per avere consegnato ad DO NO, in pagamento di prestiti dal medesimo ricevuti, sei assegni bancari di vario importo a firma apparente della moglie EP TI, titoli non andati a buon fine e protestati, perché oggetto di falsa denunzia di smarrimento e con firma apocrifa, procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno e incolpando implicitamente il NO, che sapeva innocente, di essersi illecitamente procurato detti titoli di credito (reati commessi tra il 26 aprile e il 31 maggio 2001).
2 - A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 19/11/2008, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Nasso in ordine ai reati ascrittigli, perché estinti per prescrizione, ma confermava il giudizio di responsabilità per i riflessi risarcitoli ad esso connessi.
Il Giudice distrettuale, dopo avere disatteso alcune questioni di rito in ordine alla regolarità della contestazione e all'ammissibilità della costituzione di parte civile, riteneva che la prova a carico dell'imputato era integrata dai seguenti elementi, emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale espletata in primo grado: a) acquisizione della falsa denunzia di smarrimento degli assegni, che, invece, il denunciamo aveva consapevolmente consegnato al NO per la causale indicata nel capo d'imputazione e che, per effetto della denunzia, erano stati protestati;
b) testimonianza, assolutamente attendibile e precisa, di DO NO, riscontrata da quelle di SA TI e BI NO.
3 - Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato: 1) erronea applicazione degli art. 516 e 517 c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento alla già dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio e della contestazione suppletiva;
2) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 640 e 368 c.p., e vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità, non supportato da prove affidabili, e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
3) violazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile e all'entità del danno liquidato.
4 - Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
4a - La doglianza circa l'asserita nullità del decreto di citazione a giudizio è generica e rende imperscrutabili le ragioni su cui si fonderebbe. Sembra che si evochi, in termini evasivi, la "violazione dei diritti di difesa", per "mancata riunione dei giudizi pendenti in sede di indagini preliminari". Pur a voler dare una qualche dignità a tale motivo, rileva la Corte che, a norma degli artt. 17 e 19 c.p.p., la riunione in senso tecnico può avere ad oggetto solo
"processi" e non "procedimenti" e può essere disposta dal giudice e non dal pubblico ministero. Quest'ultimo ben può esperire indagini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti e, all'esito della stesse, esercitare l'azione penale facendo confluire in un'unica richiesta di giudizio i fatti-reato per i quali intende procedere, situazione questa che non determina alcuna nullità per asserita violazione del diritto di difesa. L'unica norma che disciplina la scelta tra unità e pluralità dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è l'art. 130 disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che, se gli atti delle indagini preliminari riguardano più imputazioni relative alla medesima persona, il P.M. forma il fascicolo previsto dall'art. 416 c.p.p., comma 2, inserendovi gli atti che si riferiscono alle imputazioni per cui esercita l'azione penale, il che significa che al P.M. è riconosciuto il potere di agire separatamente in ordine a tali diverse imputazioni senza adottare alcun provvedimento specifico, salva la facoltà, ove ricorra una delle ipotesi previste dall'art.17 c.p.p., di esercitare contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, determinando così l'instaurarsi di un unico processo.
4b - Quanto alla contestazione suppletiva che sarebbe stata irritualmente effettuata nel corso dell'udienza dibattimentale del 17/11/004, prima ancora dell'espletamento di una qualsiasi attività istruttoria, osserva la Corte che la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p., ben possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari (cfr. Cass. S.U. 28/10/1998, Barbagallo). 4c - Le doglianze in ordine al formulato giudizio di responsabilità si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, da conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
Il materiale probatorio acquisito, sul quale i giudici di merito fanno leva nei termini innanzi sintetizzati, dimostra, attraverso l'univoca convergenza delle sue componenti, la responsabilità dell'imputato in ordine agli illeciti addebitatigli. La testimonianza di DO NO, la cui attendibilità non è minata dalla contraddittoria versione dei fatti fornita dall'imputato, delinea con precisione e coerenza la natura del rapporto intrattenuto col medesimo imputato, debitore, per prestiti ricevuti, della somma complessiva di cui agli assegni incriminati. Tale testimonianza trova indiretto riscontro in quelle, pur ritenute attendibili, del TI e di BI NO e soprattutto nella documentazione acquisita (assegni consegnati al NO e protestati;
falsa denunzia di smarrimento degli stessi). Il ricorrente si limita a contestare, in maniera assertiva, di avere consegnato gli assegni al NO, che ne sarebbe invece venuto in possesso per altra non meglio precisata via, e lamenta la mancata integrazione istruttoria finalizzata a dimostrare la natura usuraria dei prestiti ricevuti dal NO. Tale motivo di censura, essenzialmente in fatto, è l'espressione di una linea di difesa confusa e contraddittoria, già presa in considerazione e stigmatizzata, con puntuale e logica motivazione, dalle sentenze di merito (cfr., in particolare, sentenza di primo grado), che si sottraggono, nella parte corrispondente, a qualunque rilievo di legittimità.
L'assenza di una esplicita accusa mossa dall'imputato al NO circa l'illegale impossessamento dei titoli di credito non esclude, inoltre, come si sostiene in ricorso, il delitto di calunnia. La falsa denunzia di smarrimento di assegni, consegnati invece in pagamento a un terzo soggetto per un credito dal medesimo vantato, integra la calunnia, in quanto simula, ai danni del prenditore dei titoli, univocamente e agevolmente individuabile, il reato di furto o quello di ricettazione. I fatti, inoltre, per così come ricostruiti, non lasciano spazio a dubbi sull'intenzionalità dell'implicita incolpazione e sulla precisa coscienza dell'innocenza dell'incolpato da parte dell'imputato, nel momento in cui denunzio falsamente lo smarrimento dei titoli di credito.
4d - La sentenza impugnata, pertanto, correttamente, nel dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione, ribadisce la responsabilità dell'imputato in ordine agli illeciti ascrittigli ai soli fini del risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa. È il caso di precisare che non sussiste la prospettata causa d'inammissibilità della costituzione di parte civile, per inosservanza del disposto di cui all'art. 78 c.p.p., comma 1, lett. d). Tale norma, invero, sebbene richieda a pena d'inammissibilità l'indicazione della causa pretendi, non prevede che l'atto di costituzione ne contenga una esposizione analitica, del tipo cioè di quella prescritta per la domanda proposta in sede civile. L'esperimento dell'azione civile nel processo penale, infatti, è necessariamente connessa con la fattispecie concreta descritta nell'imputazione, con la conseguenza che la pretesa risarcitoria non deve essere giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto-reato, specie se il rapporto tra questo e la pretesa azionata sia immediato, come nel caso in esame, in cui si discute di truffa e di calunnia, sicché il mero richiamo al capo d'imputazione, in quanto descrittivo del fatto illecito causativo del danno, deve ritenersi sufficiente alla individuazione della causa pretendi (cfr. Cass. sez. 5^, 27/4/1999 n. 6910; 12/1/2001, De Vivo;
9/7/2007 n. 36079). La quantificazione del danno, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, è puntualmente motivata nella sentenza di primo grado (cfr. pg. 8), alla quale quella impugnata rinvia per relationem.
5 - Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, per il principio della soccombenza, al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile DO NO e liquidate nella misura in dispositivo precisata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile DO NO, liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2009