Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2003, n. 37567
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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La bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario (artt. 216 comma 1 e 223 comma primo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) è figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile ai sensi dell'art. 646 cod.pen. Ne consegue che, per il caso di identità del bene appropriato e distratto, l'agente non risponde di entrambi i reati, ma solo di quello complesso, come stabilito dall'art. 84 comma primo cod.pen.. Qualora il delitto di appropriazione indebita sia stato oggetto di sentenza di condanna prima della dichiarazione di fallimento, non è preclusa nel successivo procedimento per bancarotta la contestazione del reato fallimentare, ma in tal caso il giudice deve, in sede di eventuale condanna per tale ultimo reato, considerare assorbito quello sanzionato ai sensi dell'art. 646 cod.pen., secondo un principio di equità che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. (In applicazione di tale principio la Corte, preso atto che il giudice di merito aveva posto in continuazione il reato fallimentare perseguito con quello di appropriazione indebita già giudicato in altra sede, ha direttamente eliminato la quota di pena pertinente al reato meno grave).

Commentari2

  • 1Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem: una
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    1. Al di là del caso di specie – una vicenda nella quale a un precedente giudizio assolutorio per una contestazione di appropriazione indebita aveva fatto seguito la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione conseguente all'intervenuto fallimento di una società a responsabilità limitata di cui di cui l'imputato era amministratore di fatto − la Corte di Cassazione con la sentenza qui in commento affronta e risolve in maniera pienamente condivisibile la questione rappresentata dal rapporto fra appropriazione indebita e distrazione (in quanto condotta di bancarotta) alla luce del superiore principio del ne bis in idem. La sicura trama argomentativa della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2003, n. 37567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37567
Data del deposito : 4 aprile 2003

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