Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
La bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario (artt. 216 comma 1 e 223 comma primo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) è figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile ai sensi dell'art. 646 cod.pen. Ne consegue che, per il caso di identità del bene appropriato e distratto, l'agente non risponde di entrambi i reati, ma solo di quello complesso, come stabilito dall'art. 84 comma primo cod.pen.. Qualora il delitto di appropriazione indebita sia stato oggetto di sentenza di condanna prima della dichiarazione di fallimento, non è preclusa nel successivo procedimento per bancarotta la contestazione del reato fallimentare, ma in tal caso il giudice deve, in sede di eventuale condanna per tale ultimo reato, considerare assorbito quello sanzionato ai sensi dell'art. 646 cod.pen., secondo un principio di equità che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. (In applicazione di tale principio la Corte, preso atto che il giudice di merito aveva posto in continuazione il reato fallimentare perseguito con quello di appropriazione indebita già giudicato in altra sede, ha direttamente eliminato la quota di pena pertinente al reato meno grave).
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- 1. Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem: unaFrancesco Mucciarelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Al di là del caso di specie – una vicenda nella quale a un precedente giudizio assolutorio per una contestazione di appropriazione indebita aveva fatto seguito la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione conseguente all'intervenuto fallimento di una società a responsabilità limitata di cui di cui l'imputato era amministratore di fatto − la Corte di Cassazione con la sentenza qui in commento affronta e risolve in maniera pienamente condivisibile la questione rappresentata dal rapporto fra appropriazione indebita e distrazione (in quanto condotta di bancarotta) alla luce del superiore principio del ne bis in idem. La sicura trama argomentativa della …
Leggi di più… - 2. la soluzione dell'atto di penaleRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 dicembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2003, n. 37567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37567 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
AL MASSIMARIO
375 67 /03 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/04/2003
SENTENZA
N. 516/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FERRUA GIULIANA PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. CICCHETTI NUNZIO
2. Dott.SICA GIUSEPPE 11 N. 031285/2002
3.Dott.ROTELLA MARIO "
4.Dott.MARASCA GENNARO Н
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI ha pronunciato la seguente
Richiesta copia studio SENTENZA / ORDINANZA daling NIKE sul ricorso proposto da : per diritti € 1,55 1 6/10/63 N. IL 29/06/1947 1) VI FA
IL CANCELLIERE avverso SENTENZA del 04/06/2002
CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CICCHETTI NUNZIO
che ha concluso per a llamento sensa inte.
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Torino in data 04.06.2002 riformava quella del Gip tribunale di Torino 16.09.1997, che aveva condannato IE NO alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, previa unificazione con vincolo di continuazione dei reati p.e p. dagli articoli
216 co. 1, 223 co. 1 e 2 L.Fall. in relazione all'art. 2621 co. 1 n. 1 CC, 219 co, 2 n.1 L.Fall.
(distrazione di somma incassata da vendita di auto;
esposizione fraudolenta nei bilanci di esercizio
1991 e 1992, allo scopo di occultare la distrazione e la reale situazione patrimoniale della società
Forte srl dichiarata fallita il 09.05.95) nonché dall'art. 2630 co. 2 n. 2 CC. (omessa convocazione di assemblea per gli adempimenti ex artt. 2446 e 2447 CC.) con quelli già giudicati da sentenza Gip
Torino 12.07.95, irrevocabile il 29.07.95, ritenute circostanze generiche prevalenti sulle aggravanti e valutata la diminuente per il rito abbreviato.
Dichiarava prescritto il reato p. e p. dall'art. 2630 CC. (estinzione avvenuta già prima dell'entrata in vigore del D.
1.vo n.61/02) ed escludeva la bancarotta impropria, in conseguenza di prescrizione del reato contravvenzionale risultante dalla nuova formulazione dell' art. 2621 CC.
Riteneva, inoltre, compatibile l'affermazione di responsabilità ex art. 216 – 223 L. Fall, con la precedente condanna a titolo di appropriazione indebita per il medesimo fatto prima del fallimento (appropriazione di danaro riveniente dalla vendita di bene della società) e rideterminava la pena per i due reati in quella di 1 anno e mesi 6 di reclusione, tenendo conto della diminuente del rito.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi.
1) Erronea applicazione dell'art. 223 L.Fall, come modificato dal d.
1.vo n.61/02 in relazione alla contestazione dei fatti di cui all'art. 2621 CC.
2)Erronea applicazione di norme processuali ed in particolare del principio "ne bis in idem”, quanto alla ritenuta possibilità di concorso tra appropriazione indebita e bancarotta per distrazione nel caso in cui l'oggetto sia costituito dal medesimo bene.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché tende a sovrapporre una diversa valutazione a quella motivatamente operata dalla corte di merito in punto di esistenza del rapporto causale, tra falso in bilancio e fallimento, nonché di raggiungimento delle percentuali che qualificherebbero la riduzione del patrimonio netto e del risultato economico di esercizio.
Va inoltre rilevata l'assoluta mancanza di interesse dell'imputato ad impugnare l'esclusione della bancarotta impropria, cui la corte torinese perviene -per altro- solo come
2 conseguenza della declaratoria di estinzione del falso in bilancio, che comunque rimaneva un elemento costitutivo del reato complesso ex art. 223 co. 2 n. 1 L. Fall.
La questione di legittimità costituzionale accennata quanto alla nuova formulazione dell'art. 2621 CC risulta, pertanto, del tutto irrilevante prima ancora che manifestamente infondata.
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso.
In punto di fatto va chiarito che nella specie l'amministratore ha commesso una sola attività criminosa, cioè l'appropriazione di danaro spettante alla società siccome riveniente dall'alienazione di un bene ad essa appartenente, considerato prima nella fattispecie ex art. 649 c.p. e dopo la dichiarazione di fallimento come bancarotta patrimoniale ex art. 216 L. Fall.
L'art. 649 c.p.p. prevede che per medesimo fatto debba intendersi l'identità degli elementi costitutivi di un reato (condotta, evento, nesso di causalità) non considerati solo nella dimensione storico - naturalistica, ma anche in quella giuridica. Non si giustificherebbe, altrimenti, il concorso formale di reati nel caso di violazione di più norme mediante una sola azione o omissione (art. 81 co. 1 prma parte c.p.).
Va considerato, tuttavia, che nel reato complesso l'art.84 c.p. esclude che il fatto, costituente di per sé reato, possa essere punito separatamente qualora sia considerato dalla legge come elemento costitutivo (o solo circostanza aggravante) di altro reato.
Ora non si può dubitare che il fatto di appropriazione indebita sia assunto dall'art. 216 L.
Fall. come componente essenziale della bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 646), sicchè non è possibile la contestuale imputazione dei due distinti reati, una volta che sia stato dichiarato il fallimento.
Qualora, invece, il reato ex art. 646 c.p. sia stato contestato e giudicato prima della dichiarazione di fallimento, la successiva imputazione ex art. 216 L.F. non potrebbe essere inibita, ma si porrebbe comunque una questione di compatibilità che, pur non trovando una specifica soluzione nell'art. 649 c.p.p, va risolta nel senso dell'assorbimento del reato meno grave in quello complesso, sulla base dei medesimi principi di sostanziale equità che consentono di superare il giudicato nel caso si debba recuperare ex post l'identità di disegno criminoso per l'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p.
Né, in favore della tesi opposta, può essere citata quella giurisprudenza ancora di recente ribadita (vedi Cass. Sez.2, 19.11.97, n.10472, Diez;
Sez. 5, 19.02.94, n. 2057, Lantieri;
Sez. 5,
17.11.81, n.10407,Malvento; Sez. 5, 09.06.78, n.7294, Genazzano;
Sez. 5, 12.07.75, n.7593,
Longhi;) che propugna il concorso tra appropriazione indebita (o truffa), mediante cui il fallito ha conseguito al patrimonio dell'impresa (ed ai danni di terzi) beni da lui stesso successivamente distratti, ai danni della massa dei creditori, con la bancarotta.
3 Nella specie, infatti, appare chiara la diversità dell'obiettività giuridica a fondamento delle distinte imputazioni, sì da rimanere verificata la tesi opposta qualora la sottrazione attenga unicamente al patrimonio dell'impresa.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza in punto di condanna per appropriazione indebita.
Ne consegue la corrispondente eliminazione di pena (che può essere operata in questa sede ex art. 620 lett. 1, c.p.p.), fissata nell'impugnata sentenza- nell'aumento di mesi 3 di reclusione sulla pena base di anni 2 (bancarotta fraudolenta, più grave), sì da ridurre, per effetto del rito abbreviato, ad 1 anno e mesi 4 (24 mesi – 1/3 = 16 mesi, pari ad 1 anno e 4 mesi) la pena per il
-
solo reato fallimentare.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione ex art. 649 c.p.p. per il reato di bancarotta per distrazione sub A) ed elimina la pena inflitta a titolo di aumento pari a mesi 3 di reclusione.
Roma 04.04.2003.
Il presidente Il consigliere est. ex pin Manteo Ciuhilt
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi -3 01.2003
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
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