Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2004, n. 43464
CASS
Sentenza 1 ottobre 2004

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Massime1

In tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza di riesame contenga una motivazione per relationem che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame; in tal caso, infatti, si vanifica la garanzia del doppio grado di giurisdizione e viene meno lo stesso oggetto del procedimento di riesame, costituito dalla revisione critica della precedente statuizione, alla luce dei rilievi svolti dall'imputato.

Commentario1

  • 1Il corteggiamento serrato è stalking (Cass. 45453/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 agosto 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2004, n. 43464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43464
Data del deposito : 1 ottobre 2004

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