Sentenza 1 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza di riesame contenga una motivazione per relationem che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame; in tal caso, infatti, si vanifica la garanzia del doppio grado di giurisdizione e viene meno lo stesso oggetto del procedimento di riesame, costituito dalla revisione critica della precedente statuizione, alla luce dei rilievi svolti dall'imputato.
Commentario • 1
- 1. Il corteggiamento serrato è stalking (Cass. 45453/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 agosto 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2004, n. 43464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43464 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 01/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3676
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017323/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE LE N. IL 25/02/1985;
avverso ORDINANZA del 28/01/2004 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura che ha chiesto l'annullamento c.r. dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 28/1/2004 il Tribunale del riesame di Venezia ha confermato l'ordinanza 15/1/2004 del GIP del Tribunale di Rovigo con la quale era stata applicata nei confronti di LE OL, indagato per i reati di cui agli artt. 423-614 commi 1^ e 4^ C.P., la misura coercitiva degli arresti domiciliari.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il OL deducendo con un primo motivo l'insussistenza degli elementi indiziari attesa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato CO GO, rilasciate in violazione del disposto di cui all'art. 64 comma 3^ lett. c) C.P.P. e di quelle rese dal minore GI TA,
che avrebbe dovuto essere sentito come indiziato di reato, Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'insussistenza del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, attesi la illogicità della motivazione svolta sul punto dal GIP, il diverso trattamento riservato al coindagato, l'inattendibilità peraltro di costui. Con altri motivi il ricorrente ha rilevato la possibilità di poter egli usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha sottolineato l'omessa considerazione degli elementi a suo favore. Il ricorso merita accoglimento, presentando l'ordinanza impugnata vistose lacune motivazionali.
Se la motivazione per relationem è certamente legittima, comportando il puntuale richiamo al contenuto di altri atti - conosciuto dall'interessato o comunque da questi facilmente conoscibile - l'introduzione di argomentazioni che, in quanto positivamente valutate e fatte proprie, vengono a far parte integrante del nuovo provvedimento, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale non può però non tenersi conto della congruenza e completezza della motivazione così svolta. Ed infatti, ove essa si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento sottoposto a riesame senza valutazione alcuna delle doglianze per le quali l'interessato ha sollecitato il riesame del provvedimento adottato nei suoi confronti, l'obbligo di motivazione non può certo considerarsi adempiuto, vanificandosi in siffatta situazione la garanzia della doppia disamina e venendo meno lo stesso oggetto del procedimento di riesame, costituito dalla revisione critica della precedente statuizione alla luce dei rilievi avanzati dall'interessato (cfr. Cass. sent. n. 4557/99). Alla stregua di quanto sopra, avendo il Tribunale del riesame di Venezia rigettato la richiesta di riesame e confermato nei confronti del ricorrente l'ordinanza di arresti domiciliari attraverso - esclusivamente - il richiamo alla motivazione contenuta in tale ordinanza, si impone, in accoglimento del gravame, l'annullamento del provvedimento impugnato;
gli atti devono essere rinviati al Tribunale di Venezia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2004