Sentenza 26 giugno 2000
Massime • 1
Allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2000, n. 8868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8868 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 26/06/2000
1. Dott. SANTACROCE Giorgio Consigliere SENTENZA
2. " DE AR SE " N. 720
3. " VANCHERI NG " REGISTRO GENERALE
4. " CANZIO NN " relatore N. 45290/99
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) OR ET nato il [...]
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo in data 31.05.1999, che confermava quella 6.2.1998 della Corte d'assise di Palermo di condanna dell'imputato alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio premeditato in danno di AL IG. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. NN Canzio;
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen., Dott. NN Galati, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza delle dedotte questioni di legittimità costituzionale e per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dell'imputato, avv. prof. Carlo Taormina e avv. ON Agnello;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d'assise d'appello di Palermo con sentenza del 31.5.1999 confermava quella 6.2.1998 della locale corte d'assise, che aveva dichiarato ET OR colpevole del delitto di omicidio premeditato commesso in danno di IG AL alle ore 22,30 del 17.9.1992, nel piazzale antistante la sua villa in Santa Flavia contrada Maggiacomo, e dei connessi reati di detenzione e porto illegale di armi da sparo e di ricettazione di un'autovettura, condannandolo alla pena dell'ergastolo oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili US PU, AR e UI AL.
L'omicidio di stampo mafioso, inquadrabile nell'ambito della sanguinosa reazione di OS RA contro tutti i referenti dell'organizzazione che come IG AL avrebbero "tradito", negando l'aiuto promesso per una soluzione favorevole del c.d. "maxiprocesso", era ascrivibile a LE BA, NN US e ON IO - esecutori materiali -, unitamente ai quali avevano svolto funzioni di supporto logistico AC La BA, NN AD e ET OR, che avrebbero contribuito all'organizzazione dell'agguato, procurando le armi e stando alla guida dei veicoli utilizzati: IO s'era suicidato in carcere, BA, US e AD erano stati giudicati separatamente e condannati, così come La BA e Di TT, nei confronti dei quali s'era proceduto col rito abbreviato.
Le corti del merito, ai fini della ricostruzione della vicenda omicidiaria e dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, hanno valorizzato innanzi tutto le dettagliate e sostanzialmente omogenee dichiarazioni, auto- ed etero-accusatorie, dei rei confessi e collaboratori di giustizia NN US e IO La BA, entrambi in posizione di rilevante responsabilità all'interno dell'organizzazione mafiosa, perciò a conoscenza diretta delle vicende narrate e delle persone coinvolte, e il primo in rapporto privilegiato con SA RI, mandante dell'omicidio. Siffatte dichiarazioni, oltre che intrinsecamente attendibili e reciprocamente convergenti, erano caratterizzate da numerosi riscontri positivi, quali:
a) il rilevamento di un'impronta digitale su uno dei due sacchetti di plastica rinvenuti a bordo dell'autovettura rubata, che, confrontata con le impronte del OR, è risultata coincidente con quella del dito mignolo della sua mano destra;
b) le risultanze dell'attività investigativa della DIA sui rapporti esistenti fra i coimputati prima e dopo l'omicidio, documentati dalle conversazioni telefoniche effettuate e dall'analisi dei relativi tabulati, sugli incontri fra IO, La BA, AD e OR rilevati nei servizi di appostamento e pedinamento e con intercettazioni ambientali nei mesi immediatamente successivi al delitto;
c) le risultanze delle immediate indagini di p.g. sullo stato dei luoghi, sulle lesioni mortali inferte alla vittima con colpi di fucile e di pistola, sul tipo di armi e di veicoli utilizzati, con particolare riferimento al rinvenimento all'interno dell'autovettura rubata di un bossolo cal. 12 TE esploso contro la vittima, di tavolette accendifuoco e del menzionato sacchetto di plastica;
d) la deposizione del teste ZA, genero di NO AL, circa la partita di otto orologi ER in acciaio e oro acquistati a Palermo dalla ditta EN per conto del OR nel periodo natalizio del 1992 mediante pagamento di una somma di lire 48.600.000, compensata nei rapporti di dare e avere inerenti ai comuni proventi di aziende agricole delle famiglie AL, e dal OR poi regalati a tutti i protagonisti dell'episodio criminoso nel corso di un incontro avvenuto nella stessa villa di Porticello, circostanza confermata dalla bolletta di vendita e dall'obiettivo rinvenimento da parte della DIA di orologi siffatti in possesso di IO, suicidatosi in carcere, La BA e della moglie di SA RI, mandante dell'omicidio;
e) le dichiarazioni dei collaboranti MA TO Di TT, nella cui casa in Altofonte aveva sentito parlare della fase preparatoria dell'omicidio AL dai protagonisti dell'episodio con notizie frammentarie e di marginale rilievo, e di SE ON, vicino ai fratelli US di cui aveva agevolato la latitanza, circa l'episodio della consegna degli orologi ER da parte del OR in una villa di Bagheria a BA, La BA, IO e US NN;
f) il fallimento dell'alibi difensivo dell'imputato circa la sua presenza la sera del delitto nell'abitazione di Palermo, ove verso le ore 22,30-23 avrebbe ricevuto la telefonata di un tale TR (che sentito come teste ha confermato la circostanza) leggendo nel frattempo in sovrimpressione durante un programma televisivo la notizia dell'uccisione di IG AL, in quanto le indagini della DIA avevano escluso che alcuna emittente nazionale o locale avesse diffuso la notizia mediante la sovrimpressione dei titoli, notizia pervenuta all'agenzia Ansa solo alle ore 23,54 del 17.9.1992 e diffusa in viva voce dai telegiornali dopo la mezzanotte. 2. - Avverso detta sentenza - e le connesse ordinanze reiettive di richieste probatorie - hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori dell'imputato, articolando plurimi e sostanzialmente coerenti motivi di gravame per i seguenti profili di violazione di legge e di mancanza o illogicità della motivazione:
a) mancata assunzione di prove decisive ex artt. 190.1, 495.2, 507, 603, 606.1 lett. d) c.p.p. nonostante l'assoluta necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale in appello per dare ingresso al diritto alla controprova, pertinente e rilevante, in tema di ispezione dei luoghi e di esame del consulente tecnico della difesa e dei testimoni indicati e non assunti (in particolare, il meccanico EL Lo BU che effettuò operazioni di manutenzione della Ferrari e della Jaguar del OR nel settembre del 1992, circa l'assenza nel garage della villa di Porticciolo della Fiat RA pochi giorni prima dell'omicidio), tutte mirate al fine di evidenziare l'inconciliabilità dell'effettivo stato dei luoghi con la descrizione offerta dai collaboratori di giustizia;
b) mancata assunzione di documenti decisivi, quali l'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di EN US - al fine di provare il mendacio del ON e di NN US -, il carteggio del MP e del GR e le spontanee dichiarazioni rese dal OR avanti alla corte d'assise di Perugia nel processo a carico dell'on. AN;
c) mancata ammissione dell'esame di testimoni, già assunti nel corso del separato procedimento a carico dei coimputati, secondo le disposizioni degli artt. 190-bis e 238 c.p.p. in tema di acquisizione di verbali di dichiarazioni rese in altri procedimenti per delitti di criminalità organizzata, di guisa che non si sarebbe realizzato in riferimento ad esse il diritto dell'accusato al confronto sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 Conv. eur. dir. uomo, ancora per dimostrare l'inattendibilità delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia in ordine a specifiche circostanze e dati cronologici e spaziali, riguardanti lo stato dei luoghi, i rapporti interfamiliari e le vicende occorse al OR quand'era detenuto in Francia, decisivi per l'accertamento della verità;
d) illegittima acquisizione ed utilizzazione ex art. 191 c.p.p. della prova dattiloscopica per la contraddittorietà dei dati relativi ai reperti, per la sopravvenuta irripetibilità e non rinnovabilità degli accertamenti tecnici a seguito della scomparsa del sacchetto di plastica sequestrato, sì che la pur sicura falsità dell'impronta del solo dito mignolo, in violazione dei diritti della difesa, non sarebbe più dimostrabile con tecniche procedurali scientificamente più adeguate di quelle del C.I.S. di Messina, come l'esame del DNA mediante perizia;
e) inosservanza della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p., contestandosi dalla difesa l'attendibilità intrinseca, la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia US e La BA nella ricostruzione delle diverse fasi dell'episodio omicidiario, l'esistenza di riscontri individualizzanti per le chiamate in correità dei medesimi, nonché l'attendibilità e la rilevanza delle dichiarazioni degli altri collaboranti Di TT e ON, a fronte altresì dell'equivocità della causale e della prova d'alibi offerta dall'imputato;
f) illegittimo diniego della sussistenza dello stato di necessità in cui versava il OR avuto riguardo allo stato di terrore in cui versava l'intera famiglia AL;
g) eccessività della pena irrogata in considerazione della caratura delinquenziale, della modesta partecipazione al fatto omicidiario e dell'incensuratezza dell'imputato, che lo rendevano meritevole sia della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. che delle attenuanti generiche, da ritenere prevalenti sulle contestate aggravanti.
L'imputato ha fatto pervenire con missiva del 7.3.2000, nelle more del giudizio di cassazione, la richiesta "di essere giudicato con giudizio abbreviato".
Entrambi i difensori hanno altresì tempestivamente presentato memorie con motivi nuovi, deducendo: l'illegittimità costituzionale degli artt. 190-bis e 238.5 c.p.p. in materia di circolazione, ammissione e valutazione della prova nei processi di criminalità organizzata e dell'art.
1.4 d.l.
7.1.2000 n. 2 conv. in l. 25.2.2000 n. 35, limitativo delle regole sul giusto processo nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, in relazione al principio del contraddittorio nella formazione della prova garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.- l'illegittimità costituzionale dell'art. 442.2 c.p.p., come novellato dalla l. n. 479/99, in relazione agli artt. 3 e 27 comma 3 Cost., nella parte in cui non è consentita la rimessione in termini per la richiesta del giudizio abbreviato da parte dell'imputato di delitto astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo; la mancanza di prova certa della corrispondenza della fotografia in atti riproducente l'impronta papillare, asseritamente coincidente con quella digitale dell'imputato, con l'originaria impronta effettivamente rilevata sul sacchetto di plastica;
la violazione del diritto alla controprova - mediante accertamenti bancari e testimonianze della madre e sorelle della moglie del OR - rispetto alla prova a carico costituita dalle dichiarazioni del teste ZA, circa la pretesa compensazione della somma da lui anticipata per conto del OR per l'acquisto degli orologi ER nei rapporti di dare-avere fra la moglie del OR e la famiglia AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'imputato ha fatto pervenire con missiva del 7.3.2000, nelle more del giudizio di cassazione, la richiesta "di essere giudicato con giudizio abbreviato" ed entrambi i difensori hanno, con motivi nuovi, dedotto altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 442.2 c.p.p., come novellato dall'art. 30 l. n. 479 del 1999, in relazione agli artt. 3 e 27 comma 3 Cost., nella parte in cui non è consentita la rimessione in termini per la richiesta del giudizio abbreviato da parte dell'imputato di delitto astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo.
Deve rilevarsi in proposito che la norma transitoria di cui all'art.
4-ter comma 3 l. 5 giugno 2000 n. 144 di conversione del d.l. 7 aprile 2000 n. 82 - recante modificazioni alla disciplina del giudizio abbreviato -, concernente specificamente i processi penali in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo per i quali il soggetto non aveva potuto prima avvalersi della più favorevole disposizione del novellato art. 442 comma 2 c.p.p., limita la possibilità dell'imputato di proporre la richiesta di giudizio abbreviato "prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale" alle sole fasi di merito, di primo grado, d'appello o di rinvio, mentre un analogo meccanismo recuperatorio dell'attenuazione di pena non è previsto per i processi ormai pervenuti alla fase del giudizio di cassazione. Di talché, la correttezza della decisione oggetto del ricorso e delle forme procedimentali che l'hanno preceduta dev'essere verificata in sede di legittimità alla stregua della legge processuale dell'epoca e non di quella sopravvenuta. La coerenza costituzionale di siffatta disciplina transitoria è stata ripetutamente scrutinata con recenti decisioni della Corte di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. I, 5.6.2000, Hasani;
Sez. II, 13.6.2000, Genco ed altri;
Sez. VI, 20.6.2000, Occhipinti e Savi), che questo Collegio condivide anche in considerazione delle ragioni esplicitate per un analogo fenomeno di diritto intertemporale dalla Corte costituzionale, la quale, con le sentenze n. 277 e n. 320 del 1990, si pronunziò a favore della costituzionalità della limitazione ex art. 247 n. att. c.p.p. di ammissibilità del giudizio abbreviato - relativamente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice di rito - ai soli procedimenti per i quali non fossero state ancora compiute le formalità di apertura del dibattimento, facendo leva sulla "inscindibile unità finalistica" tra il "diritto" dell'imputato ad ottenere la riduzione di pena e la "utilità per il generale sistema processuale" rappresentata dalla rapida definizione dei processi mediante l'esclusione dell'istruzione dibattimentale.
2. - I difensori del ricorrente censurano innanzitutto in rito (con motivi di gravame ampiamente argomentati, pur se logicamente incompatibili con la richiesta dell'imputato di essere giudicato - "allo stato degli atti" - con il rito abbreviato):
a) la mancata ammissione dell'esame di testimoni, già assunti nel corso del separato procedimento a carico dei coimputati, secondo le disposizioni degli artt. 190-bis e 238 c.p.p. in tema di acquisizione di verbali di dichiarazioni rese in altri procedimenti per delitti di criminalità organizzata, di guisa che non si sarebbe realizzato in riferimento ad esse il diritto dell'accusato al confronto sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 Conv. eur. dir. uomo, per dimostrare l'inattendibilità delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia in ordine a specifiche circostanze e dati cronologici e spaziali, riguardanti lo stato dei luoghi, i rapporti interfamiliari e le vicende occorse al OR quand'era detenuto in Francia, decisivi per l'accertamento della verità (deducendo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale degli artt. 190-bis e 238.5 c.p.p. in materia di circolazione, ammissione e valutazione della prova nei processi di criminalità organizzata e dell'art.
1.4 d.l.
7.1.2000 n. 2 conv. in l. 25.2.2000 n. 35, limitativo delle regole sul giusto processo nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, in relazione al principio del contraddittorio nella formazione della prova garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.);
b) la mancata assunzione di prove decisive ex artt. 190.1, 495.2, 507, 603, 606.1 lett. d) c.p.p. nonostante l'assoluta necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale in appello per dare ingresso al diritto alla controprova, pertinente e rilevante, in tema di ispezione dei luoghi e di esame del consulente tecnico della difesa e dei testimoni indicati e non assunti (in particolare, il meccanico EL Lo BU che effettuò operazioni di manutenzione della Ferrari e della Jaguar del OR nel settembre del 1992, circa l'assenza nel garage della villa di Porticciolo della Fiat RA pochi giorni prima dell'omicidio), tutte mirate al fine di evidenziare l'inconciliabilità dell'effettivo stato dei luoghi con la descrizione offerta dai collaboratori di giustizia, nonché la mancata acquisizione di documenti decisivi, quali l'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di EN US - al fine di provare il mendacio del ON e di NN US -, il carteggio del MP e del GR e le spontanee dichiarazioni rese dal OR avanti alla corte d'assise di Perugia nel processo a carico dell'on. AN.
Mette conto di precisare, per una più chiara comprensione delle ragioni di gravame in rito prospettate dai difensori dell'imputato sotto il profilo della compressione del diritto alla prova, che la corte d'assise d'appello, sebbene espressamente sollecitata dalle relative richieste difensive, ha tuttavia negato, come da ordinanze dibattimentali in atti, il riesame di alcuni testi e delle persone offese, sentiti nel separato procedimento a carico dei coimputati, le cui dichiarazioni erano state acquisite ex artt. 238 e 190-bis c.p.p. ed ha altresì negato l'ingresso nel giudizio d'appello ad alcune nuove prove (ispezione dei luoghi, perizia dattiloscopica, esame di nuovi testi e del consulente tecnico della difesa, documenti). 2.1. - Quanto al primo profilo di gravame, osserva il Collegio che il giudice di merito, lungi dall'apprezzare in termini di stretta necessità l'ammissione probatoria dibattimentale di alcuni testimoni già assunti nel corso del separato procedimento a carico dei coimputati, secondo le disposizioni degli artt. 190-bis e 238 c.p.p. in tema di acquisizione di verbali di dichiarazioni rese in altri procedimenti per delitti di criminalità organizzata, ha espresso altresì un giudizio puntualmente e logicamente motivato - perciò incensurabile in sede di legittimità - di non rilevanza o "inconducenza" del mezzo di prova proposto, cioè d'inidoneità dello stesso, per genericità e difetto di specificità dell'articolato, ad apportare elementi da cui inferire la dimostrazione d'inattendibilità delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia in ordine a specifiche circostanze e dati cronologici e spaziali: con palese riferimento dunque all'ordinario criterio restrittivo di valutazione stabilito, anche per il diritto alla prova contraria, dagli artt. 190 comma 1 e 495 commi 1 e 2 c.p.p. Rilevava infatti la corte distrettuale che gli articolati di prova formulati per il rinnovato esame di alcuni testimoni e parti offese, già sentiti nel separato procedimento a carico dei coimputati, i cui verbali erano stati acquisiti ai sensi degli artt. 238.5 e 190-bis c.p.p., erano "del tutto generici" e non decisivi ai fini del giudizio, a prescindere dal difetto dell'assoluta necessità di ammissione della prova la "generica richiesta" di sentire gli ufficiali di p.g. che avevano eseguito il sopralluogo e le indagini sugli orologi ER e sui contatti tra i coimputati, i funzionari di polizia che avevano avuto colloqui investigativi col OR dopo l'arresto, la comproprietaria dell'autovettura rubata, i prossimi congiunti della vittima, "non consente nemmeno di individuare i requisiti meno restrittivi della rilevanza e della conducenza", non essendo state indicate dalla difesa "circostanze specifiche".
Ne consegue che non può dirsi leso il diritto al contraddittorio e che anche le dedotte questioni di legittimità costituzionale sia dello speciale regime previsto dagli artt. 190-bis e 238 comma 5 c.p.p. in materia di circolazione, ammissione e valutazione della prova nei processi di criminalità organizzata, indubbiamente derogatorio rispetto al principio fondamentale del contraddittorio nella formazione della prova garantito dagli artt. 24 e 111 Cost., sia dell'art. 1 comma 4 d.l.
7.1.2000 n. 2 conv. in l.25.2.2000 n. 35 - disposizione transitoria urgente, applicabile fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione prevista dall'art. 2 1. cost. n. 2 del 1999 (sulla quale v. Cass., Sez. VI, 17.4.2000, Francica) -, pure esso limitativo delle regole sul giusto processo nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, risultano tuttavia non rilevanti nel caso in esame.
2.2. - Quanto al secondo profilo di gravame concernente la mancata assunzione di prove orali o documentali asseritamente decisive, in tema di ispezione dei luoghi e di esame del consulente tecnico della difesa e dei testimoni indicati e non assunti, nonché la mancata acquisizione di documenti decisivi, rilevava per contro la corte territoriale, con motivazione diffusa e analitica, che trattavasi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello affatto "inutile" e "superflua".
Sullo stato dei luoghi erano già stati acquisiti gli obiettivi e irripetibili rilievi descrittivi, fotografici e planimetrici eseguiti nell'immediatezza del fatto omicidiario sulla villa di proprietà della vittima e su quelle adiacenti di proprietà della moglie e della madre del OR, le deposizioni testimoniali degli ufficiali di p.g. verbalizzanti, una cassetta audiovisiva, la relazione del consulente tecnico della difesa con allegata videocassetta;
per i nuovi testimoni circa le persone estranee e le autovetture presenti nella villa che li ospitava, non erano state indicate dalla difesa "circostanze specifiche tali da incidere in modo sostanziale sulla credibilità del racconto dei collaboratori", nè "formulati temi di prova in grado di escludere la presenza di estranei - o l'allocazione della Fiat RA nel garage - al momento del delitto o nei momenti immediatamente precedenti", sì che "i generici capitoli di prova" non consentivano di raggiungere la soglia della rilevanza e della decisività; la richiesta di escussione del MP e del giornalista GR mirava a una non consentita "indagine meramente esplorativa" circa il tipo di "pressioni" esercitate sul OR dagli investigatori per collaborare con la giustizia, refluenti sul presunto "complotto" ordito mediante l'artificiosa ricostruzione dell'impronta digitale;
parimenti di tipo "esplorativo" erano le ulteriori indagini richieste per verificare l'attendibilità della testimonianza del ZA circa il sistema di compensazione del credito vantato nei confronti del OR per l'acquisto della partita di orologi ER;
la richiesta di escussione dei testi CA EO, AR e TR AL, tesa ad escludere la riconducibilità del delitto al movente patrimoniale, era incompatibile con la causale di tipo mafioso prospettata dal giudice di merito;
la richiesta d'identificazione e di escussione dei dipendenti delle televisioni private Tgs e Studio DU in ordine all'ora di trasmissione della notizia dell'omicidio era superata dalla deposizione dibattimentale del magg. RU, al quale il caposervizio e i redattori del Tgs riferirono di non avere dato disposizioni per la sovrimpressione di titoli nel corso dei programmi televisivi e i responsabili di Studio DU che la notizia venne data intorno alle ore 24; la perizia sulle impronte anche mediante identificazione del DNA appariva "del tutto inconducente", alla stregua della descrizione ricostruttiva delle metodiche riguardanti il rilevamento dei frammenti papillari sul sacchetto di plastica e la comparazione di essi con l'impronta digitale dell'imputato (testi m.lli Polimeno e Fenocchio del C.I.S. di Messina), e della sopravvenuta accidentale perdita del sacchetto da parte dei CC. di Bagheria.
Orbene, considerato che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall'altro, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.
Merita peraltro, di essere ribadito il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui tanto la perizia (Cass., Sez. V, 6.4.1999, Mandalà, rv. 214873; Sez. III, 28.10.1998, Patrizi, rv. 212187. Sez. V, 30.4.1997, Ritossa, rv. 208090; Sez. VI, 26.11.1996, Tornabene, rv. 206894; Sez. I, 17.6.1994, Jahrni, rv. 199279; Sez. I, 8.6.1994, Morabito, rv. 199913), quanto l'ispezione dei luoghi soprattutto se tardiva (Cass., Sez. V, 28.11.1997, Angioi, rv. 209991; Sez. VI, 28.4.1993, Ferrovai, rv. 195139; Sez. VI, 19.12.1991, Principato, rv. 189480) sfuggono alla disciplina dettata dagli artt. 495 comma 2 e 606 comma 1 lett. d) c.p.p, sulla c.d. prova contraria negata - e perciò il rifiuto opposto dal giudice di merito di procedere al loro espletamento, se adeguatamente motivato, è insindacabile in cassazione -, perché, da un lato, la perizia è un mezzo di prova per sua natura neutro, non classificabile a carico nè a discarico dell'accusato oltreché sottratto al potere dispositivo delle parti, e, dall'altro, l'ispezione dei luoghi non è una prova ma un mezzo di ricerca della prova.
3. - I difensori del ricorrente hanno altresì denunziato l'illegittima acquisizione ed utilizzazione della prova dattiloscopica - considerata dalla corte distrettuale elemento di decisiva valenza accusatoria a carico dell'imputato - per la contraddittorietà dei dati relativi ai reperti, per la sopravvenuta irripetibilità e non rinnovabilità degli accertamenti tecnici a seguito della scomparsa del sacchetto di plastica sequestrato, sì che la pur sicura falsità dell'impronta del solo dito mignolo, in violazione dei diritti della difesa, non sarebbe più dimostrabile con tecniche procedurali scientificamente più adeguate di quelle del C.I.S. di Messina, come l'esame del DNA mediante perizia. La doglianza è infondata perché i giudici di merito, con spiegazioni diffuse ed estremamente analitiche, hanno precisato e sottoposto a controllo giudiziale le operazioni consecutive di rinvenimento del sacchetto di plastica di colore nero, di fissazione, ritrazione, ingrandimento e comparazione delle impronte. I reperti, rinvenuti il 19.9.1992 a bordo dell'autovettura rubata e usata dai killers per fuggire furono consegnati il giorno successivo dai CC. di Bagheria al C.I.S. di Messina;
il sacchetto di plastica di colore nero contrassegnato con il n. Il venne trattato dal m.llo OL e dal m.llo Fenocchio del C.I.S. (sentiti come testi nel presente procedimento), con un reagente chimico che evidenziò due frammenti papillari di origine digitale entrambi utili per eventuali confronti;
i frammenti vennero ingranditi a sei diametri e fotografati;
i risultati dell'indagine furono comunicati all'autorità giudiziaria, mentre le fotografie delle impronte vennero conservate negli archivi del C.I.S. e i reperti restituiti il 13.11.1992 ai CC. di Bagheria;
su richiesta della D.D.A. della Procura della Repubblica di Palermo del 5.12.1994 il C.I.S. effettuò le comparazioni delle macrofotografie dei due frammenti papillari in archivio con le impronte digitali dei cartellini segnaletici del OR e degli altri indagati;
il C.I.S. con nota 9.1.1995 comunicava che era stata riscontrata identità dattiloscopica fra uno dei frammenti e il dito mignolo della mano destra del OR, essendo stati individuati ben 17 punti caratteristici di coincidenza per forma e posizione;
la ricerca del DNA nelle sostanze organiche lasciate sull'oggetto toccato, postulata dal consulente tecnico di parte dell'imputato, e la pretesa ripetibilità dell'originaria operazione di esaltazione dei frammenti erano negativamente condizionate dalla dispersione di tracce sul sacchetto che di regola si verifica dopo che lo stesso sia stato sottoposto al reagente chimico nell'apposita cabina per fumi, il reperto n. 11 era andato comunque perduto nel corso di lavori di ristrutturazione dei locali della caserma dei CC. di Bagheria ove era depositato. Il preciso controllo giudiziale delle metodiche utilizzate per la rilevazione e la comparazione delle impronte, in linea con le moderne cognizioni scientifiche, è stato effettuato anche mediante le testimonianze degli ufficiali di p.g. incaricati delle operazioni e - si sottolinea in motivazione - "alla presenza del consulente tecnico di parte che non ha sollevato obiezioni di sorta ne' in ordine alla procedura di rilevazione dell'impronta ne' a quella di comparazione della medesima"; l'accertata riconducibilità dell'impronta al dito mignolo dell'imputato ha trovato infine coerente riscontro nelle affermazioni dei collaboranti US e La BA, secondo cui il sacchetto di plastica si trovava all'interno dell'autovettura rubata perché destinato ad avvolgere le armi e OR aveva talvolta spostato la Fiat RA all'interno del garage della villa ove era nascosta, senza la precauzione tenuta dagli uomini del gruppo di usare i guanti.
Appare dunque irrilevante, ai fini dell'apprezzamento di significativa attendibilità dell'identificazione dattiloscopica, la pur deplorevole circostanza della scomparsa del sacchetto di plastica - ciò che la difesa con suggestiva definizione qualifica come "il venir meno dell'in sè della prova reale" per fatto degli investigatori -, perché l'espletamento della descritta operazione tecnica di fissazione dell'impronta con reagenti chimici, effettuata quando non era ancora nota l'identità delle persone indiziate del delitto (individuate solo successivamente) e senza che fossero vulnerati i diritti della difesa, aveva comunque determinato l'inesorabile alterazione del reperto e, con essa, la quasi certa irripetibilità sopravvenuta del medesimo accertamento e della ricerca del DNA nelle sostanze organiche lasciate sull'oggetto toccato.
La non ripetibilità dell'atto, pur prevedibile in tal caso, è conseguente al peculiare tipo di accertamento tecnico da parte degli organi investigativi, in sè astrattamente rinviabile e modificativo dello stato della cosa ma urgente ed essenziale per lo sviluppo successivo delle indagini e per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, per il quale opera, a norma dell'art. 117 disp. att. c.p.p., il medesimo regime di garanzia e di utilizzazione processuale stabilito dall'art. 360 c.p.p. per l'analogo istituto degli accertamenti tecnici stricto sensu non ripetibili (v., sul punto, la Relazione al Progetto definitivo del d.lgs. 28.7.1989 n. 271 recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., sub art. 110-bis).
4. - Con un ulteriore motivo di gravame, attinente stavolta alla valutazione della prova della partecipazione dell'imputato al delitto omicidiario de quo, i difensori denunziano l'inosservanza della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p., contestandosi l'attendibilità intrinseca, la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia US e La BA nella ricostruzione delle diverse fasi della vicenda omicidiaria, l'esistenza di riscontri individualizzanti per le chiamate in correità dei medesimi, nonché l'attendibilità e la rilevanza delle dichiarazioni degli altri collaboranti Di TT e ON, a fronte altresì dell'equivocità della causale e della prova d'alibi offerta dall'imputato.
La doglianza è destituita di fondamento.
Secondo l'impostazione accusatoria, sostanzialmente recepita dai giudici di merito, l'omicidio di stampo mafioso doveva inquadrarsi nell'ambito della sanguinosa e vendicativa reazione di OS RA (iniziata con l'uccisione dell'on. AL IM fino alle stragi di Capaci e via D'Amelio) contro tutti i referenti dell'organizzazione che come IG AL (esponente di primo piano insieme col cugino NO AL della vita economica e politica della regione siciliana, entrambi gestori delle esattorie delle imposte e già condannati in qualità di affiliati alla medesima associazione mafiosa) avrebbero "tradito" e "voltato le spalle", negando l'aiuto promesso per una soluzione favorevole del c.d. "maxiprocesso" palermitano. L'uccisione di IG AL era ascrivibile a LE BA, NN US e ON IO - gli esecutori materiali che avevano sparato -, unitamente al quali avevano svolto funzioni di supporto logistico IO La BA, NN AD e ET OR, che avrebbero contribuito all'organizzazione dell'agguato, procurando le armi occorrenti e stando alla guida dei veicoli utilizzati per raggiungere il luogo del delitto e poi allontanarsi. Le corti del merito (essendo entrambe le decisioni di primo e di secondo grado concordanti nella puntigliosa analisi e nella scrupolosa valutazione degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di colpevolezza, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo: Cass., Sez. Un., 4.2.1992, Musumeci, rv. 191229), ai fini della ricostruzione dell'episodio omicidiario, del movente, della dinamica e dello specifico ruolo svolto dall'imputato, quindi dell'affermazione della sua responsabilità, hanno efficacemente valorizzato il complessivo materiale probatorio costituito, innanzi tutto, dalle dettagliate, particolareggiate e sostanzialmente omogenee dichiarazioni, auto- ed etero-accusatorie, dei rei confessi e collaboratori di giustizia NN US e IO La BA, dei quali il primo organizzatore ed esecutore materiale dell'omicidio insieme con IO e BA, e l'altro avente lo specifico compito di attendere i complici all'ingresso della villa dei AL e guidare la Fiat RA rubata il 30.6.1992 in Monreale che doveva servire per la fuga dopo l'omicidio, entrambi in posizione di rilevante responsabilità all'interno dell'organizzazione mafiosa, perciò a conoscenza diretta delle vicende narrate e delle persone coinvolte, e il primo in rapporto privilegiato con SA RI, mandante dell'omicidio. NN US e IO La BA (delle cui dichiarazioni rese nel separato procedimento, acquisite ai sensi dell'art. 238 c.p.p., è stata data lettura previo rinnovato esame degli stessi come coimputati dello stesso reato, così garantendosi il sostanziale rispetto del diritto dell'imputato a confrontarsi con l'accusatore davanti al giudice), con dovizia di particolari, hanno esplicitamente chiamato in correità il OR - "uomo d'onore" affiliato alla famiglia di Salemi di OS RA e genero del cugino della vittima NO AL -, il quale dietro sollecitazione dei vertici dell'organizzazione mafiosa avrebbe partecipato molto attivamente sia alla fase della preparazione che a quella della realizzazione del progetto omicidiario, mettendo a disposizione del gruppo comandato dal US la villa di Porticello di proprietà materna - prossima a quella della moglie del OR, confinante a sua volta attraverso un cancelletto con quella della vittima - come base logistica per il compimento del crimine, fornendo le notizie indispensabili per l'individuazione dell'occasione più propizia - "la battuta" - per colpire la vittima, aiutando insieme con AD i killers nella fuga mediante il prelievo della borsa con le armi dopo che essi, nell'attesa di essere prelevati, avevano rinunciato all'intento di dare fuoco all'autovettura rubata.
Siffatte dichiarazioni sono state valutate dai giudici di merito, oltre che intrinsecamente attendibili, siccome rese in autonomi contesti spazio-temporali da persone autoaccusatesi di gravi delitti di sangue e non spiegabili con ragioni personali di astio o rancore nei confronti dell'accusato o con interventi manipolatori esterni, coerenti, precise, tra loro significativamente convergenti e omogenee nel nucleo fondamentale del racconto, ricche di particolari descrittivi quanto alle concrete ed obiettive circostanze dell'episodio omicidiario ed alla riferita causale, caratterizzate altresì da numerosi riscontri positivi, quali:
a) il rilevamento di un'impronta digitale su uno dei due sacchetti di plastica del tipo di quelli usati per l'immondizia, rinvenuti a bordo dell'autovettura rubata, che, confrontata con le impronte del OR, è risultata coincidente con quella del dito mignolo della sua mano destra;
b) le risultanze dell'attività investigativa della DIA sui rapporti esistenti fra i coimputati prima e dopo l'omicidio, documentati dalle conversazioni telefoniche effettuate mediante apparecchi cellulari clonati, dall'analisi dei relativi tabulati - che evidenziavano un intenso traffico telefonico fra AD e La BA nelle ore prossime al delitto e nei giorni immediatamente successivi -, sugli incontri fra IO, La BA, AD e OR rilevati nei servizi di appostamento e pedinamento e con intercettazioni ambientali nei mesi immediatamente successivi al delitto;
c) le risultanze delle immediate indagini di p.g. sullo stato dei luoghi, sulle lesioni mortali inferte alla vittima con colpi di fucile e di pistola, sul tipo di armi e di veicoli utilizzati, con particolare riferimento al rinvenimento all'interno dell'autovettura rubata di un bossolo cal. 12 TE esploso contro la vittima (a dire di US e La BA fatto cadere accidentalmente da IO nell'aprire il fucile), di tavolette accendifuoco e del menzionato sacchetto di plastica;
d) la deposizione del teste ZA (nuovamente esaminato nel presente procedimento), genero di NO AL, circa la partita di otto orologi ER in acciaio e oro acquistati a Palermo dalla ditta EN per conto del OR nel periodo natalizio del 1992 mediante pagamento di una somma di lire 48.600.000, compensata nei rapporti di dare e avere inerenti ai comuni proventi di aziende agricole delle famiglie AL, e dal OR poi regalati a tutti i protagonisti dell'episodio criminoso nel corso di un incontro avvenuto nella stessa villa di Porticello, circostanza confermata dalla bolletta di vendita e dall'obiettivo rinvenimento da parte della DIA di orologi siffatti in possesso di IO, sucidatosi in carcere, La BA e della moglie di SA RI, mandante dell'omicidio;
e) le dichiarazioni dei collaboranti - pure riesaminati come imputati di reato connesso - MA TO Di TT, nella cui casa in Altofonte, luogo di ricovero e d'incontro del latitante US NN con altri affiliati, aveva sentito parlare della fase preparatoria dell'omicidio AL dai protagonisti dell'episodio con notizie frammentarie e di marginale rilievo (sul coinvolgimento di US, La BA, IO, AD e BA, sull'utilizzo della Fiat RA rubata e custodita ad Altofonte) e di SE ON, vicino ai fratelli US di cui aveva agevolato la latitanza, circa l'episodio della consegna degli orologi ER da parte del OR in una villa di Bagheria a BA, La BA, IO e US NN;
f) il sostanziale fallimento dell'alibi difensivo dell'imputato circa la sua presenza la sera del delitto nell'abitazione di Palermo, ove verso le ore 22,30-23 avrebbe ricevuto la telefonata di un tale TR (che sentito come teste ha confermato la circostanza) leggendo nel frattempo in sovrimpressione durante un programma televisivo la notizia dell'uccisione di IG AL, in quanto le indagini della DIA disposte ex art. 507 c.p.p. avevano escluso che alcuna emittente nazionale o locale avesse diffuso la notizia mediante la sovrimpressione dei titoli, notizia pervenuta all'agenzia Ansa solo alle ore 23,54 del 17.9.1992 e diffusa in viva voce dai telegiornali dopo la mezzanotte, tempo ampiamente sufficiente questo al OR per tornare a casa dopo l'appuntamento con i killers alla rotonda di Casteldaccia distante solo 20 km. da Palermo. I giudici di merito hanno altresì preso in considerazione la versione difensiva prospettata in sede di esame dall'imputato, il quale ha dichiarato: di non conoscere i coimputati ad eccezione dell'amico NN AD;
di non avere ospitato i killers ne' tantomeno le autovetture del gruppo, poiché era ospite nella villa materna per l'estate del 1992 un'amica, AN AR DI, ed il garage era già occupato da altri tre veicoli;
di essere vittima di un complotto ordito dagli inquirenti nei suoi confronti per essersi rifiutato, sia prima che dopo il suo arresto avvenuto nel gennaio 1994, di collaborare con essi nel procedimento a carico dell'on. LI AN, fornendo notizie sui rapporti fra l'uomo politico e i cugini AL che gli venivano sollecitate da funzionari della D.I.A. e dello S.C.O. - AN, SI, AL, RA -, nonché nel carcere di Aix en Provence anche da un detenuto italiano, tale EN MP, al quale consegnò nel novembre 1994, all'uscita dal carcere, due sacchetti di plastica di colore nero sui quali si sarebbe potuto poi costruire la prova dell'impronta papillare. Hanno replicato i giudici merito che: erano comprovati i numerosi incontri del OR con IO, La BA e AD;
la DI, in rapporti peraltro di amicizia e frequentazione con il coimputato AD, sentita come teste ex art. 507 c.p.p., aveva confermato di essere stata ospite della villa durante l'estate del 1992 ma senza precisare con esattezza il periodo finale - con sicurezza fino ai primi giorni di settembre - e soprattutto senza nulla ricordare dell'evento delittuoso o di quanto avvenuto nei giorni immediatamente successivi all'omicidio AL;
l'avv. Liberti, proprietario della villa frontista, pure sentito come teste ex art.507 c.p.p., ha riferito di avere notato la ragazza ma anche un certo movimento di persone, tra le quali un paio di uomini bassi e tarchiati (figure affini a quelle del US e del BA) e talora un fuoristrada (probabilmente quello con il quale La BA si muoveva a Altofonte); la tesi dell'artificiosa manipolazione della prova dattiloscopica era assolutamente inverosimile perché avrebbe coinvolto, nell'opera di sostituzione del sacchetto di plastica repertato con quello consegnato da OR a MP, numerosi pubblici ufficiali e magistrati - i CC. di Bagheria, quelli del CIS, di Messina, i magistrati della D.D.A. di Palermo, i funzionari della DIA. e dello S.C.O., il MP, i collaboratori di giustizia chiamanti in correità ecc. -, oltre che incompatibile con l'altra tesi difensiva dell'inattendibilità scientifica dei risultati della procedura di rilevamento e di comparazione dell'impronta. Orbene, ritiene il Collegio che le corti di merito, ai fini della ricostruzione delle progressive fasi dell'intera vicenda criminosa e della specifica condotta di partecipazione svolta dall'imputato in ciascuna di esse, abbiano adeguatamente ed efficacemente valorizzato il nucleo accusatorio delle attendibili, convergenti e riscontrate ab externo chiamate in correità, provenienti da collaboratori di giustizia a conoscenza diretta delle vicende narrate per la partecipazione al sodalizio criminoso ed all'esecuzione del delitto, dalle quali hanno desunto, con puntuale apparato argomentativo, che lo stesso svolgesse lo specifico ruolo analiticamente delineato.
E tale conclusione non è sindacabile in questa sede perché sorretta da logica e puntuale motivazione ed inoltre aderente ai principi di diritto enunciati da questa Corte in terna di chiamata in correità. Di tutti i principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, a norma dell'art. 192 comma 3 c.p.p., il giudice del merito ha fatto corretta applicazione, con motivazione adeguata, estesa a tutti gli elementi offerti dal processo, dando ragione delle scelte eseguite e del privilegio accordato a taluni elementi fattuali e concludendo senza contraddizioni o salti logici per la responsabilità dell'imputato; ne' in questa sede può essere censurata, in particolare, la valutazione del giudice di merito sulla portata e sulla valenza dei riscontri individualizzanti. In definitiva, il ricorrente - con il motivo di gravame attinente alla prova della partecipazione all'omicidio -, pur denunziando formalmente anche una violazione di legge, non svolge una critica logico-deduttiva della valutazione degli indizi compiuta con palese inosservanza di regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma piuttosto offre una propria diversa ed alternativa verità processuale che non può essere delibata in sede di controllo di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, alle risultanze del quadro probatorio.
Esula infatti dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (Cass., Sez. Un., 21.6.2000, Tammaro;
Sez. Un., 24.12.1999, Spina;
Sez. Un., 30.4.1997, Dessimone). Le censure mosse dal ricorrente in merito all'affermazione di responsabilità per il delitto omicidiario de quo risultano pertanto infondate.
5. - Il ricorrente censura ancora l'illegittimo diniego della sussistenza dello stato di necessità avuto riguardo allo stato di terrore in cui versava l'intera famiglia dei AL.
La corte territoriale ha affermato per contro che nel comportamento del OR non potevano ravvisarsi gli estremi dello stato di necessità poiché l'adesione al programma criminoso di OS RA comportava la consapevole compartecipazione alle decisioni per il compimento delle singole azioni delittuose e l'accettazione del rischio dell'eventuale rifiuto, risultando anzi che l'imputato aveva fattivamente agevolato la realizzazione del progetto omicidiario mentre avrebbe potuto dissociarsi tempestivamente dall'organizzazione.
La struttura argomentativa della sentenza impugnata appare logicamente corretta e coerente con i principi affermati da questa Corte in tema di conseguenze dell'eventuale "dissenso" dell'affiliato rispetto alle deliberazioni dell'organo di vertice di OS RA. Pur dandosi atto che il "dissenso" costituisce certamente ragione di grave pericolo alla vita del dissenziente, si è infatti osservato (Cass., Sez. II, l. 12.1994, Graviano) che siffatta situazione non può configurare la scriminante di cui all'art. 54 c.p., essendo stata volontariamente causata dalla affiliazione all'associazione e dall'accettazione del ruolo di partecipe, sì che soltanto dopo la concreta "dissociazione" può ritenersi cessata la permanenza dell'adesione ai metodi ed alle finalità essenziali del sodalizio criminoso;
d'altra parte OS RA implica un vincolo assai più pregnante di soggezione integrale alle finalita dell'organizzazione, ancora più ineludibile nell'incombenza di decisioni riguardanti la tutela degli interessi primari dell'associazione mafiosa, quale quella concernente l'esecuzione di un omicidio di un personaggio "eccellente" come IG AL. 6. - Con l'ultimo motivo di gravame i difensori del ricorrente si dolgono dell'eccessività della pena irrogata in considerazione della caratura delinquenziale, della modesta partecipazione al fatto omicidiario e dell'incensuratezza dell'imputato, che lo rendevano meritevole sia della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. che delle attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti.
Entrambe le censure circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine ai punti suindicati risultano prive di pregio, avendo la corte territoriale, nel disattendere le analoghe doglianze mosse con i motivi d'appello, esaurientemente ed incensurabilmente dato conto dei rigorosi criteri che hanno presieduto alla determinazione della pena per il delitto di omicidio e per gli altri reati connessi.
Non era configurabile nel fatto la circostanza attenuante della minima importanza partecipativa di cui all'art. 114 c.p., sia per il divieto di applicazione sancito dal secondo comma della medesima disposizione in riferimento alla contestata aggravante del numero delle persone di cui all'art. 112 n. 1 c.p., che per lo specifico contributo - definito dal giudice di merito, con apprezzamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, di "rilevante entità" - del OR alla realizzazione del crimine: apporto consistito nell'apprestare un'ottimale base logistica, in cui erano ospitati i componenti del gruppo, le autovetture e le armi necessarie, nel dare la "battuta" circa il momento e il luogo più propizio per la fase esecutiva, nel fornire assistenza per il ritiro delle armi durante la fuga degli sparatori.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche esso è stato giustificato dalla corte di merito in considerazione tanto del dolo di particolare intensità che ha accompagnato l'azione delittuosa dalla fase preparatoria a quella diretta a garantire l'impunità ai correi, espressione di un elevato spessore criminale e comunque non inferiore a quello degli altri coimputati anche per la posizione sociale ed economica rivestita, dell'elevato grado culturale posseduto e dei rapporti familiari intrattenuti dall'imputato con la vittima, suo prossimo congiunto, quanto del carattere strategico dell'omicidio mafioso de quo iscrivibile nella strategia militare eversiva di OS RA diretta nel 1992 alla feroce eliminazione di una serie di personaggi "eccellenti": elementi fattuali entrambi di preponderante disvalore, a fronte dei quali il dato formale dell'incensuratezza si palesava comunque minusvalente. Appare pertanto assolutamente corretto e insindacabile in sede di legittimità il duplice rilievo fattuale del giudice di merito circa l'importante ruolo concretamente svolto dall'imputato all'interno dell'organizzazione criminale, l'intensità del dolo e la spiccata pericolosità sociale, da un lato, ed i connotati di straordinaria e allarmante gravità dell'omicidio mafioso, dall'altro, che neutralizzavano lo stato di sostanziale incensuratezza del OR e lo rendevano immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P. Q. M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-ter, comma 3, l. 5 giugno 2000 n. 144, nella parte in cui non consente la richiesta di rito abbreviato nel giudizio di cassazione.
Dichiara non rilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 190-bis comma 1 e 238 comma 5 c.p.p. e dell'art. 11. 25 febbraio 2000 n. 35.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000