Sentenza 15 ottobre 2010
Massime • 1
È abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al P.M., inibendogli l'esercizio dell'azione penale attraverso la facoltà di modificare o integrare l'imputazione, a norma degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024
In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2010, n. 37577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37577 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 15/10/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1536
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 5101/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso;
avverso l'ordinanza 4.12.2009 emessa dal Tribunale monocratico di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto;
nel giudizio dibattimentale a carico di:
IN LI;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dr. Tito Garribba;
Udita la requisitoria del P.M., in persona del Sost.Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel giudizio
contro
AR LI imputato del delitto previsto dall'art. 388 c.p., comma 2, (per avere eluso la sentenza che prescriveva misure cautelari a difesa del possesso di una fascia di terreno appartenente a \Gazzola Silla\, chiudendone l'accesso), il giudice, interrotta l'istruzione dibattimentale, ritenuto che era emerso un "fatto diverso" da quello contestato (ossia un fatto inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 610 c.p.), negata la facoltà al pubblico ministero di udienza - che ne faceva esplicita richiesta - di modificare il capo d'imputazione, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede. Avverso detta ordinanza ricorre il procuratore della Repubblica denunciandone l'abnormità, per avere il giudice, in violazione dell'art. 516 c.p.p., precluso al pubblico ministero l'esercizio del potere-dovere di integrare o modificare l'imputazione in corso di udienza, disponendo l'illegittima regressione del processo alla fase delle indagini preliminari.
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 516 c.p.p., e segg., inseriti sotto la rubrica "Nuove contestazioni", disciplinano l'esercizio dell'azione penale nel corso del dibattimento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Il pubblico ministero interviene sull'imputazione enunciata nell'atto che instaura il giudizio, per adeguarla a quanto emerge dalle prove raccolte, in modo che il dibattimento possa proseguire e la decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e/o ampliata. Infatti sarebbe di scarsa utilità regredire alle indagini preliminari, dato che la retrocessione del procedimento si ridurrebbe a una mera formalità con il solo scopo di riproporre l'accusa debitamente corretta, restando comunque irretrattabile l'azione esercitata. Sarebbe inoltre scarsamente utile anche per la difesa, che, nel corso del dibattimento, può avvalersi del diritto di far ammettere le prove a discarico.
Orbene effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo del pubblico ministero, inerente all'esercizio dell'azione penale, la cui obbligatorietà è prescritta dall'art. 112 Cost.. Inoltre, nell'ipotesi - ricorrente nella fattispecie in esame - di fatto diverso (art. 516 c.p.p.) o di reato concorrente connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a), (art. 517 c.p.p.), non è richiesto ne' il consenso dell'imputato ne' l'autorizzazione del giudice.
Pertanto la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al pubblico ministero il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio qual è la contestazione del fatto diverso o del reato connesso e dispone l'indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, si pone al di fuori dell'ordinamento processuale così da integrare un'ipotesi di atto abnorme in senso funzionale. Tale infatti è l'atto che "pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite...e determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore" (Sez.Unite,20.12.2000 7 n. 5307, Battistella, CED 238240).
Per concludere è abnorme, e quindi ricorribile per Cassazione, il provvedimento con cui il giudice, nelle ipotesi previste dagli artt.516 e 517 c.p.p., ossia quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulti diverso o emerga un reato connesso, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero inibendogli l'esercizio dell'azione penale mediante la modificazione o l'integrazione dell'imputazione (v. Cass., Sez. 1, 2.6.1999 n. 2673, Ravelli, CED 213970).
Il provvedimento impugnato, palesandosi incompatibile con le linee fondanti del sistema e avendo sconvolto l'ordo processus, deve dunque essere annullato per abnormità, con trasmissione degli atti al tribunale, avanti al quale il pubblico ministero, una volta riaperto il dibattimento, potrà esercitare la facoltà di modificare o integrare l'imputazione in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2010