Sentenza 18 aprile 2008
Massime • 1
In tema di delitti associativi, la permanenza del reato cessa con la pronuncia di primo grado, in quanto, a seguito dell'istruttoria dibattimentale espletata in tale fase, si accerta compiutamente il fatto da giudicare e si cristallizza l'imputazione, non più modificabile nei gradi di giudizio successivi; tale regola non muta nel caso di condanna in appello che segua una pronuncia assolutoria di primo grado nella quale, comunque, si definisce l'accertamento del fatto in contestazione. Ne deriva che, in tale ipotesi, la condotta che si protragga successivamente alla pronuncia assolutoria intervenuta in primo grado integra un nuovo reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2008, n. 36928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36928 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/04/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 511
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 007146/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO LI, N. IL 14/04/1972;
avverso ORDINANZA del 10/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A DO IL è stata applicata dal GIP presso il Tribunale di Catania, con provvedimento del 22 ottobre 2007, la misura cautelare della custodia in carcere perché indagato per i reati di partecipazione, con ruolo dirigente, alla associazione per delinquere di stampo mafioso denominata clan Bottaro-Attanasio operante in Siracusa dal dicembre 2005 al febbraio 2007, nonché per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 (diversi episodi di spaccio), in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RE AS, LO NN e IU IL ed agli esiti di appostamenti di polizia giudiziaria e di intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Va detto che il DO, insieme ad altri, era stato tratto a giudizio per il delitto associativo - si trattava della stessa associazione mafiosa - a partire dal 1998 con contestazione ed aperta, ovvero senza indicazione della data di cessazione della permanenza del reato.
Con sentenza in data 1 dicembre 2005 del GUP presso il Tribunale di Catania il DO era stato assolto da tale reato e scarcerato, mentre con sentenza della Corte di Appello della stessa Città del 7 giugno 2007 DO veniva condannato per il delitto associativo e la Corte di merito il 20 giugno 2007 emetteva nei suoi confronti una nuova ordinanza custodiale.
Il Tribunale del riesame di Catania, dopo avere rigettato una eccezione di violazione del principio di ne bis in idem sul presupposto che la permanenza del delitto associativo doveva ritenersi cessata con la pronuncia di primo grado ancorché assolutoria, ed avere escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del DO in relazione ad un reato di detenzione di arma, confermava la misura cautelare indicata per tutti gli altri reati.
Con il ricorso per cassazione IL DO deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) la violazione degli artt. 273, 274, 275 e 649 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p. e la violazione del divieto di ne bis in idem in quanto deve ritenersi cessata la permanenza del delitto associativo alla data della sentenza di secondo grado, che era stata emessa a seguito di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel corso della quale erano stati sentiti i tre collaboranti già indicati, le cui dichiarazioni vennero poste a fondamento sia del ripristino della custodia cautelare nel processo considerato, sia della emissione della misura oggi in discussione;
2) la violazione degli art. 273, 274 e 275 c.p.p. ed il vizio di motivazione dal momento che le dichiarazioni dei tre collaboranti sono contraddittorie e la video ripresa e le intercettazioni sono equivoche, anche perché in alcuni casi il DO viene considerato stipendiato dalla organizzazione ed in altri viene indicato come il capo della stessa;
3) la violazione degli art. 273, 274 e 275 c.p.p. in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 perché in effetti gli stessi elementi posti a fondamento dell'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa sono stati utilizzati per l'accusa concernente la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74;
4) la violazione di legge con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 mancando i gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 2A, 2B, 2L, 2M e B della richiesta del Pubblico Ministero del 27 aprile 2007.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da DO IL non sono fondati.
La tesi del ricorrente che vi sarebbe stata una violazione del principio del ne bis in idem non può, invero, essere accolta. In effetti nei reati permanenti accade spesso che, come è avvenuto nel caso di specie, nel capo di imputazione venga indicata soltanto la data iniziale del commesso reato, ma non anche quella finale, essendo il reato ancora in atto al momento della contestazione. Ciò evidentemente si verifica spesso per i delitti associativi. Orbene in casi siffatti si deve ritenere che la permanenza del reato venga a cessare con la pronuncia di primo grado, perché proprio a seguito della istruttoria dibattimentale in tale fase espletata si accerta compiutamente il fatto da giudicare e, per così dire, si cristallizza la imputazione, che non è più modificabile nei gradi di giudizio successivi.
Tale principio si può ritenere pacifico in giurisprudenza, che si è pronunciata più volte proprio in materia di delitti associativi (vedi ad esempio Cass., Sez. 2 penale, 14 marzo 1997 - 16 ottobre 1997, n. 1949, CED 208752 e, più recentemente, Cass., Sez. 6 penale, ordinanza 20 marzo 2006 - 27 aprile 2006, n. 14589, CED 234112). Ma - ha osservato il ricorrente - nel caso di specie il DO è stato assolto in primo grado ed è stato condannato in secondo grado, cosicché la permanenza del reato deve ritenersi cessata al momento della pronuncia di secondo grado, non potendo un effetto tale essere ricondotto ad una sentenza di assoluzione. La tesi è infondata perché la cessazione della permanenza del reato deve essere ricondotta al preciso accertamento del fatto in contestazione, che, come già detto, consegue alla istruttoria dibattimentale espletata in primo grado. Sotto tale profilo non vi è alcuna differenza tra sentenza di condanna e sentenza di assoluzione perché entrambe vengono pronunciate sul fatto compiutamente accertato che, come detto cristallizza la imputazione che non può essere più modificata (nel senso indicato vedi Cass., Sez. 6 penale, 4 ottobre 2000 - 29 novembre 2000, n. 12302). Quando a seguito di assoluzione in primo grado vi sia appello del Pubblico Ministero con conseguente sentenza di condanna in secondo grado non si sposta il momento della cessazione della permanenza del reato, che non può essere ricondotto alla pronuncia di condanna in secondo grado restando fissato tale momento alla pronuncia di assoluzione in primo grado, perché, come già rilevato, l'accertamento del fatto in contestazione è oramai definito con la pronuncia di primo grado e la rivalutazione della vicenda in appello non potrà che intervenire sul fatto compiutamente accertato. Da ciò consegue che ove mai la condotta dell'imputato dovesse protrarsi, come è accaduto nel caso di specie, dopo la pronuncia assolutoria intervenuta con sentenza di primo grado, correttamente tale condotta sarà considerata un nuovo reato e non sarà ravvisabile nessuna violazione del principio del ne bis in idem. Quanto al secondo motivo di impugnazione non vi è alcuna contraddizione tra il sostenere che il DO fosse il capo della cosca e che fosse anche stipendiato dalla stessa, perché evidentemente anche il capo aveva diritto alla corresponsione di uno stipendio fisso mensile;
d'altra parte l'argomento appare del tutto incongruo per ritenere che vi siano contraddizioni rilevanti nelle dichiarazioni dei tre collaboranti.
Di merito e generiche sono le ulteriori osservazioni del ricorrente contenute nel secondo motivo di impugnazione perché i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno logicamente spiegato la importanza della video ripresa, che testimoniava l'incontro del DO con altri associati, ed hanno fornito una convincente chiave interpretativa delle intercettazioni ambientali. È infondato il terzo motivo di impugnazione perché il Tribunale ha chiarito che al clan mafioso O- facevano capo anche alcune strutture dedite al traffico di sostanze stupefacenti;
ebbene tali strutture, che non coinvolgevano tutti i partecipanti alla associazione mafiosa, ma soltanto una parte di essi non possono che essere considerate associazioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che il concorso tra i due reati considerati è ben possibile e che è, pertanto, possibile la contemporanea partecipazione ad entrambe le associazioni. Di merito sono le considerazioni contenute nell'ultimo motivo di impugnazione perché il ricorrente non ha contestato il vizio di motivazione, ma ha censurato la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale, sollecitando in effetti la Corte di Cassazione ad una impossibile rivalutazione delle stesse.
La Corte deve, invero, limitarsi a verificare se la motivazione che sorregge le valutazioni di merito sia o meno immune da vizi logici;
ebbene nel caso di specie, a parte il fatto che non vi è una contestazione specifica sul punto, va detto che la motivazione adottata dal Tribunale è molto analitica e precisa ed è immune da interne contraddizioni.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. La Cancelleria è tenuta ad inviare gli avvisi e le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Manda la Cancelleria per l'invio delle comunicazioni e degli avvisi di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2008