Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 2
Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato. (Conf. S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 150, Correnti; S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1151, Petito ed altri; S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1152, Petito ed altri, tutte non massimate sul punto).
I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi.
Commentari • 7
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1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti, mentre nel resto va rigettato. 2. Il primo motivo principale e il motivo aggiunto sono nel complesso infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con i decreti rit. nn. 3619 e 3620 del 2024 (primo motivo principale e motivo aggiunto) e con i decreti rit. nn. 2872 e 3123 del 2022 (motivo aggiunto), facendo leva essenzialmente sul mancato rispetto dei contenuti minimi dei decreti e dei relativi obblighi motivazionali ex art. 266 e 267 cod. proc. pen., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/09/2008, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Dott. Vincenzo Carbone Presidente
1. Dott. Ernesto Lupo Componente
2. Dott. Giorgio Lattanzi Componente
3. Dott. NI Agrò Componente
4. Dott. Emilio Giovanni Gironi Componente
5. Dott. Gennaro Marasca Componente relatore
6. Dott. Ruggero Galbiati Componente
7. Dott. Amedeo Franco Componente
8. Dott. Alberto Macchia Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da : RI EM , nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza emessa il 15 ottobre 2007 dal Tribunale del riesame di RI;
Visti gli atti , la ordinanza denunciata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere dottor Gennaro Marasca , che ha illustrato lo svolgimento del procedimento ed i motivi del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dottor Gianfranco Ciani , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione osserva :
A) Svolgimento del procedimento
1) I provvedimenti di merito
A RI EM è stata applicata il 10 settembre 2007 dal GIP presso il Tribunale di RI la misura della custodia cautelare in carcere perché indagato per i reati di cui agli articoli 416 bis c.p. e 74 del DPR 309/90 per avere partecipato alla associazione di stampo mafioso denominata clan TA operante in Orta Nova e zone limitrofe nel settore delle estorsioni , rapine e , principalmente , nel traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish , eroina e cocaina. Il Tribunale del riesame di RI , con ordinanza del 15 ottobre ? 28 novembre 2007 , dopo avere ricostruito analiticamente i fatti , osservava che a carico dell'indagato erano emersi gravi elementi di responsabilità in ordine ai due reati indicati , alla luce , principalmente , delle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia , NI RC e NI DE IL , confortate dal riscontro reciproco oltre che dagli elementi emersi nell'ambito di altri procedimenti penali e dai controlli sul territorio operati dagli organi investigativi e rigettava l'istanza dell'indagato . Precisava il Tribunale , in via generale , che le dichiarazioni dei due collaboratori, organici alla organizzazione criminale , dovevano ritenersi pienamente attendibili intrinsecamente per la precisione del racconto ed estrinsecamente perché confortate da seri riscontri . Quanto alla specifica posizione del RI il Tribunale chiariva che si trattava di persona dedita allo spaccio di stupefacenti , raggiunto dalle chiamate in correità effettuate da entrambi i collaboratori di giustizia , dichiarazioni che avevano trovato un preciso riscontro nella aggressione subita dal ricorrente . 2) I motivi di ricorso
Con il ricorso per cassazione il RI deduceva :
1) la violazione di legge in relazione agli articoli 273 comma 1 bis e 192 commi 3 e 4c.p.p. nonché 416 bis c.p. , essendo del tutto insufficienti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia , peraltro de relato , ai fini della emissione della misura custodiale in quanto mancherebbero i necessari riscontri esterni individualizzanti . Inoltre il ricorrente deduceva che nel caso di specie non vi erano elementi per ritenere il concorso tra le due fattispecie associative contestate ? violazione degli articoli 416 bis c.p. e 74 del DPR 309/90 - , non essendo stati peraltro attribuiti all'indagato episodi di spaccio di sostanze stupefacenti;
2) la inosservanza delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità ex articolo 191c.p.p. . In particolare il ricorrente deduceva che il RC avrebbe iniziato il suo percorso collaborativo in data 8 luglio 2002 ed avrebbe reso dichiarazioni utilizzate ai fini della emissione della misura cautelare soltanto in data 3 maggio 2006 . Ugualmente il DE IL avrebbe iniziato a collaborare in data 20 aprile 2004 mentre avrebbe reso dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità del ricorrente soltanto in data 12 maggio 2006 . Ciò avrebbe comportato la violazione dell'articolo 16 quater comma 9 del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8 , convertito in legge 15 marzo 1991 n. 82 , introdotto dall'articolo 14 della legge n. 45 del 2001 , che configura uno specifico divieto di utilizzabilità contra alios delle dichiarazioni rese dal collaboratore tardivamente , ovvero dopo centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare , divieto operante anche nella fase cautelare;
3) la omessa ed apparente motivazione ? violazione dell'articolo 606 comma I lettera e) c.p.p. , così come modificato dalla legge n. 46 del 2006 - , in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza , anche perché il Tribunale non aveva tenuto in alcun conto l'esito delle indagini difensive favorevoli all'indagato . 4) L'ordinanza di rimessione e la questione controversa La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione , con ordinanza in data 8 maggio 2008 , rimetteva il ricorso che le era stato assegnato alle Sezioni Unite Penali ravvisando un contrasto di giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla interpretazione dell'articolo 16 quater della legge n. 82 del 1991 , introdotto dall'articolo 14 della legge n. 45 del 2001 , ovvero in ordine alla utilizzabilità o meno nel procedimento cautelare delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia oltre i centottanta giorni dalla manifestata volontà di collaborare , problema la cui soluzione appariva preliminare nel presente procedimento .
Rilevava , infatti , che la Quarta Sezione Penale ( Cass. , Sez. IV penale , 15 novembre 2007 ? 4 gennaio 2008 , Scadigna , rv. 238751 ) aveva affermato il principio che ai fini della applicazione della misura cautelare personale possono essere utilizzate le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare , giacché la inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive riguarda esclusivamente il giudizio di merito e non anche la fase cautelare .
Tale affermazione richiamava l'orientamento di una parte della giurisprudenza di legittimità ( Cass. Sez. I penale 15 dicembre 2005 , Cammarata , n. 5241 , rv. 234078 e Cass. , Sez. V penale , 23 settembre 2003 , Dedato , n. 38638 , rv. 2262213 ) , che aveva ricavato il principio dal tenore letterale dell'articolo 16 quater, comma nove , della legge 15 marzo 1991 , n. 82 , osservando , in particolare , che la disposizione in discussione si riferisce espressamente alla prova dei fatti in esse affermati , e , quindi , solo ai fini del giudizio e non , invece , a fini cautelari , per i quali sono richiesti solo indizi , sia pure gravi , e non prove . Viceversa , altro , recente orientamento di questa Corte ( Cass. Sez. I penale , 21 dicembre 2005 , CI , rv. 234079 ; Cass. Sez. I penale , 20 settembre 2006 , n. 35710 , PM in procedimento AR ZZ , rv. 234898 ) aveva affermato l'opposto principio che la sanzione della inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive non poteva essere circoscritta al solo giudizio di merito ma operava anche nel contesto procedimentale e , in particolare , nella fase cautelare trattandosi di regola di esclusione probatoria delle dichiarazioni rese contra alios.
La esistenza dell'indicato contrasto era stata , peraltro , segnalata dall'Ufficio del Massimario con la relazione n. 36 del 2008 . In sintesi la questione controversa demandata al giudizio delle Sezioni Unite Penali è la seguente : se la sanzione della inutilizzabilità della prova , prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare , operi esclusivamente nel giudizio ovvero anche nella fase procedimentale , con particolare riguardo ai fini della applicazione di misure cautelari , personali e reali .
B) I motivi della decisione
5) La infondatezza del secondo motivo di impugnazione e la soluzione della questione controversa
In punto di fatto risulta dalla prospettazione del ricorrente , non contraddetta da alcun elemento processuale , che il collaboratore di giustizia RC avrebbe iniziato il suo percorso collaborativo in data 8 luglio 2002 ed avrebbe poi reso dichiarazioni utilizzate ai fini della adozione della misura cautelare in danno del RI soltanto in data 3 maggio 2006 , mentre il DE IL avrebbe iniziato a collaborare in data 20 aprile 2004 ed avrebbe rilasciato dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità del RI il 12 maggio 2006 . Non vi può essere alcun dubbio , pertanto , in ordine alla rilevanza della questione sollevata ai fini della decisione , sia perché in entrambi i casi le dichiarazioni accusatorie risultano rilasciate oltre i centottanta giorni dalla manifestata volontà di collaborare , sia perché i gravi indizi a carico del RI , che legittimano l'adozione della misura cautelare , sono stati desunti essenzialmente dalle dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori di giustizia . Tanto premesso si osserva che l'articolo 16 quater della legge 15 marzo 1991 n. 82 , introdotto dall'articolo 14 della legge n. 45 del 2001 , prevede , come già osservato , che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere rese entro il termine di centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare ( comma I ) , che le medesime dichiarazioni devono essere documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" ( comma III ) , che in detto verbale la persona che rende le dichiarazioni deve attestare , tra l'altro , di non essere a conoscenza di ulteriori notizie su altri fatti o situazioni concernenti i soggetti o le organizzazioni dei quali si è parlato ( comma IV ) , che , infine , le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 , non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante , salvi i casi di irripetibilità ( comma 9 ) . La finalità della complessa normativa indicata è evidentemente quella di garantire , nella misura massima possibile ed al fine di una corretta valutazione di attendibilità così detta intrinseca del collaboratore di giustizia , la genuinità delle dichiarazioni rese dai collaboratori , evitando che le stesse possano subire , con il passaggio del tempo , negative influenze o possano essere consapevolmente rilasciate in momenti scelti dal collaboratore ( così dette dichiarazioni ad orologeria ) .
Il legislatore ha ritenuto , infatti , che il passaggio di un lungo lasso di tempo tra la manifestazione della volontà di collaborare e le dichiarazioni rese avrebbe potuto accrescere il pericolo di collaborazioni non attendibili rilasciate per scopi diversi da quelli di un accertamento giudiziale .
Tale finalità è resa manifesta non solo dalla lettera delle disposizioni indicate , ma anche dalle dichiarazioni di vari esponenti politici nel corso dei lavori parlamentari .
È bene chiarire , comunque , che la fisionomia della norma , presentata in data 11 marzo 1997 , dai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno dell'epoca , era radicalmente diversa . La progettata formulazione originaria della norma , infatti , introduceva il nuovo istituto processuale del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione , la cui redazione , da compiere entro centottanta giorni , rappresentava il presupposto per godere delle circostanze attenuanti , delle misure di protezione e dei benefici penitenziari connessi alle condotte di dissociazione attiva . Non era prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti dopo i centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare .
Si riteneva , invero , che il rischio di non conseguire i benefici previsti dalla legge per la collaborazione potesse costituire un forte incentivo alla tempestività delle dichiarazioni .
Nel corso dei lavori parlamentari , però , si ritenne che tale sanzione non fosse sufficiente per raggiungere gli effetti desiderati e , quindi , dopo la presentazione di alcuni emendamenti , si pervenne alla stesura ed approvazione della norma nella forma dinanzi riportata , che prevede anche la sanzione della inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni tardive dei collaboranti , ritenuta , evidentemente, più incisiva , colpendo , oltre che la posizione personale del collaborante , il processo ed in particolare il procedimento di formazione ed acquisizione delle prove . Si tratta di una norma certamente singolare perché sembra non tenere nel debito conto che il ritardo del collaboratore nel rendere alcune dichiarazioni può certo essere fonte di rischi per la genuinità delle dichiarazioni e può essere determinato da finalità che nulla hanno a che vedere con le esigenze di giustizia , ma può anche essere determinato da timore , o meglio paura , dovuto al fatto che chi dovrebbe essere accusato si trovi ancora in stato di libertà e , quindi , in condizione di nuocere anche gravemente , da un non preciso ricordo di alcuni fatti e circostanze , frutto di una ricostruzione degli eventi , spesso assai complessi , non ancora del tutto compiuta e dalla ritenuta , anche se talvolta erronea , irrilevanza o assenza di particolare gravità di alcune circostanze omesse nei primi interrogatori .
Singolarità che , invero , rischia , specialmente se la norma dovesse essere interpretata nella sua massima portata di inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia , di suscitare forti dubbi di costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza , come è stato osservato da autorevole dottrina , perché la disposizione , come si è già messo in evidenza , non si limita a prevedere una sanzione ? sul piano del rapporto sinallagmatico con lo Stato ? nei confronti del collaborante che violi ingiustificatamente un suo obbligo , ma impedisce al giudice di avvalersi del contenuto dimostrativo di dichiarazioni che possono assumere un valore insostituibile ai fini della prova di fatti di grande rilevanza penale .
Tanto premesso in linea generale al fine di una più precisa interpretazione del comma IX del citato articolo 16 quater del decreto ? legge 15 gennaio 1991 n. 8 , così come modificato dalla legge n. 45 del 2001 , va detto che il Collegio ritiene che quella prevista dalla norma citata costituisca una ipotesi di inutilizzabilità relativa , ovvero limitata alla fase dibattimentale , e parziale perché fa salvi i casi di irripetibilità .
La tesi della inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia sostenuta da numerose decisioni della Suprema Corte ( Cass. Sez. I penale , 15 ottobre 2003 , n. 42748 , Abruzzese , rv. 226606 ; Cass. Sez. II penale , 26 giugno 2003 , n. 30451 , La Mantia;
Cass. Sez. I penale , 21 dicembre 2005 , n. 7258 , CI , rv. 234079 ; Cass. , Sez. I penale , 13 novembre 2002 , n. 41028 , Fiore , riv. 222712 ; Cass. , Sez. I penale , 3 dicembre 2002 , ZZ;
Cass. Sez. I penale , 1 aprile 2008 , Pettinato , riv. 239580 ) si fonda essenzialmente sul fatto che la inutilizzabilità di cui al citato comma IX dell'articolo 16 quater debba essere ascritta nel novero delle inutilizzabilità di carattere patologico , cosicché le dichiarazioni tardive debbono essere considerate radicalmente e funzionalmente inidonee sotto l'aspetto probatorio , ex articolo 191c.p.p. , non solo nella fase di valutazione della prova ai fini della deliberazione sulla colpevolezza dell'imputato all'esito del dibattimento o dei riti speciali , ma anche nel contesto procedimentale delle indagini preliminari e , ancor più , nell'ambito del procedimento cautelare , nel quale siffatte dichiarazioni tardive non sembra possano assurgere a dignità di gravi indizi di colpevolezza , sui quali sia lecito fondare un giudizio di consistente e qualificata probabilità di colpevolezza dell'imputato . Il concetto di inutilizzabilità patologica è mutuato da un precedente di queste Sezioni Unite (SS.UU. penali 21 giugno 2000 ? 30 giugno 2000 , n. 16 MA, CED 216246 ; conforme Cass. Sez. V penale , 23 settembre 2004 ? 8 novembre 2004 , n. 43542 , CED 230065 ) che , in relazione ad un procedimento celebrato con il rito abbreviato , rilevava che , trattandosi di un procedimento a prova contratta , fondato su un patteggiamento negoziale sul rito , a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e di quelli la cui acquisizione sia stata condizionalmente richiesta , rinunciando alla acquisizione delle prove nelle forme ordinarie del dibattimento , tale negozio abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati , ma resta privo di negativa incidenza sul potere ?
dovere del giudice di essere garante della legalità del procedimento probatorio .
Cosicché ? rilevava ancora la sentenza MA ( vedi anche Cass. Sez. III penale , 9 giugno 2005 ? 3 agosto 2005 , n. 29240 , CED 232374 ) ?
mentre non rilevano nel procedimento abbreviato né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova , cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio , in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove , pure assunte secundum legem , ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'articolo 526c.p.p. , né le ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale , va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria della inutilizzabilità cosiddetta patologica , inerente , cioè , agli atti probatori assunti contra legem , la cui utilizzabilità è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento , ma in tutte le fasi del procedimento , comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare , nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito . Orbene , ribadito che la inutilizzabilità patologica concerne esclusivamente gli atti assunti contra legem e precisato che essa , come è stato acutamente osservato ( Cass. Sez. III penale , 24 gennaio 2006 ? 22 febbraio 2006 , n. 6757 , CED 233106 ) , è ravvisabile soltanto con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato , va detto che il quadro delineato dalla sentenza MA a proposito del giudizio abbreviato e del regime delle inutilizzabilità ha una valenza e portata di carattere generale , come è stato ripetutamente osservato .
Cosicché per risolvere il problema posto dal motivo di ricorso in discussione è necessario stabilire a quale categoria appartenga la inutilizzabilità di cui all'articolo 16 quater comma IX , più volte citato .
Essa certamente non rientra nella categoria delle inutilizzabilità cosiddette patologiche .
La assunzione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre i centottanta giorni , infatti , non si può ritenere contra legem perché nella legge processuale non esiste per il Pubblico Ministero e per la Polizia Giudiziaria alcun divieto di raccogliere tali dichiarazioni .
Anzi è lecito ritenere che il Pubblico Ministero abbia il dovere di ascoltare il collaboratore che tardivamente intenda deporre non solo perché le dichiarazioni rese hanno pieno valore contro il collaborante stesso e quando siano ad altri favorevoli , essendo la inutilizzabilità sancita soltanto per le dichiarazioni rese contra alios , ma anche perché non vi è alcun dubbio che esse possano , ed anzi debbano , essere utilizzate come spunto per le indagini da compiere sul grave fatto riferito , dal momento che l'interrogatorio tardivo del collaborante è perfettamente legittimo , come detto , e genera , quindi , il potere ? dovere del Pubblico Ministero di compiere accertamenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni a carico dell'imputato , come esplicitato dalla Suprema Corte (Cass. , Sez. I penale , 20 settembre 2006 , 35710 , PM in procedimento AR ZZ , rv 234898 ) .
DE resto quanto affermato trova conforto nella considerazione che la inutilizzabilità determina la impossibilità per il giudice di servirsi per il suo convincimento della prova di un determinato fatto in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto , ma essa , ovviamente , non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà , ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato;
di conseguenza tale fatto non solo può costituire oggetto delle indagini necessarie per un compiuto accertamento , ma anche oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge ( sul punto vedi Cass. , Sez. I penale , 19 settembre 1997 ? 21 gennaio 1998 , n. 949 ) ; cosicché , con riferimento al caso di specie , non vi è alcun dubbio che le dichiarazioni del collaboratore , non utilizzabili nella fase dibattimentale perché rese tardivamente nel corso delle indagini preliminari , possano costituire oggetto di prova dibattimentale ?
interrogatorio del collaboratore - assunta ritualmente nel contraddittorio delle parti .
D'altra parte ove non si accedesse a tale interpretazione vi sarebbero seri dubbi di costituzionalità della norma per violazione dell'articolo 112 della Costituzione che impone al Pubblico Ministero di esercitare obbligatoriamente l'azione penale.
Neppure è ravvisabile nell'ipotesi di cui al comma IX dell'articolo 16 quater citato una inutilizzabilità assoluta per violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento perché è del tutto lecita , ed anzi doverosa , nel nostro sistema processuale l'assunzione e la utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia , che valgono come prova - anche se questa deve essere valutata secondo i criteri dettati dall'articolo 192 commi III e IV c.p.p. - , né le dichiarazioni tardivamente rese dal collaborante sono in grado di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di difesa , dal momento che si tratta di una assunzione che si svolge secondo i canoni prescritti per siffatti atti nella fase delle indagini preliminari .
La verità è che il comma IX dell'articolo 16 quater introduce nel nostro sistema una inutilizzabilità parziale , nel senso di soggettivamente orientata , in quanto caduca gli effetti dell'atto verso alcuni soltanto dei destinatari , di portata debole ( l'espressione è utilizzata da autorevole dottrina ) , nel senso che non interferisce sulla genesi intrinseca dell'atto , poggiando , invece , soltanto sulla violazione di una regola temporale , e , quindi , non riconducibile , anche per tale ragione , al tipo patologico , apparendo più vicina alla inutilizzabilità di tipo fisiologico legata alla separazione funzionale delle fasi processuali, o per essere più precisi alla inutilizzabilità relativa . A tale ultima conclusione si perviene per mezzo di una puntuale interpretazione letterale della norma in discussione , che rende manifesto come la inutilizzabilità di cui si discute sia , oltre che parziale , come si è detto , anche relativa , nel senso di seguito precisato .
Molte pronunce ( Cass. Sez. V penale , 23 settembre 2003 , n. 38638 , Dedato , riv. 226213 ; Cass. , Sez. V penale , 13 maggio 2004 , n. 24244 , Milloni , riv. 228114 ; Cass. , Sez. I penale , 15 dicembre 2005 ? 10 febbraio 2006 , n. 5241 , Cammarata , riv . 234078 ; Cass. Sez. IV penale , 15 novembre 2007 ? 4 gennaio 2008 , Scadigna , Riv. 238751 ; Cass. , Sez. VI penale , 28 gennaio 2008 , n. 15127 , CI ed altri;
Cass. Sez. V penale , 23 aprile 2008 , n. 32960, Bianco ed altri , che ha , peraltro , riconosciuto la utilizzabilità delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia anche in sede di giudizio abbreviato ) hanno sostenuto che la inutilizzabilità sancita dall'articolo 16 quater concernesse soltanto la fase dibattimentale , anche se non sempre con argomenti condivisibili .
Alcune decisioni , infatti , hanno affrontato il tema della differenza tra il concetto di prova e quello di indizio sostenendo che le dichiarazioni tardive del collaboratore non valevano come prova , richiesta per la fase dibattimentale , ma erano utilizzabili quali indizi , sia pure gravi , utili per la fase delle indagini anche ai fini della emissione di una misura cautelare personale . In questo modo il problema non è posto correttamente perché concerne il valore dimostrativo dell'elemento probatorio ? distinzione tra prova rappresentativa e prova logica - , che non è qui in discussione. Si deve , invece , ritenere , ai fini che interessano e per correttamente interpretare la disposizione "non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati" , che nel sistema del codice di rito con il termine prova vengono designati gli elementi utilizzabili dal giudice del dibattimento per la decisione . In questa accezione il termine prova si collega alla distinzione delle fasi processuali , che costituisce il principio posto a base del vigente sistema processuale , ed alla conseguente inutilizzabilità ?
relativa - nel dibattimento , fatte salve alcune eccezioni , degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari . D'altra parte è proprio per tale ragione che il legislatore nel comma 1 bis dell'articolo 273c.p.p. ha avvertito l'esigenza di prescrivere l'applicabilità anche in materia cautelare personale di alcune disposizioni dettate specificamente per le prove .
Particolarmente significativo è il riferimento contenuto in tale comma all'articolo 195 comma VII c.p.p. ? inutilizzabilità della testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la fonte della sua dichiarazione de relato - , che ha il significato di estendere alla materia cautelare un caso di inutilizzabilità della prova che altrimenti potrebbe ritenersi limitato al dibattimento . È necessario , inoltre , considerare che la disposizione dell'articolo 16 quater , comma IX , secondo la quale , come già rilevato , "le dichiarazioni ?rese al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria ?non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati ?salvi i casi di irripetibilità" ha un significato analogo a quello delle disposizioni codicistiche che escludono la utilizzazione nel dibattimento di alcuni elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini dando luogo a casi di inutilizzabilità relativa .
Si pensi alla ipotesi prevista dall'articolo 350 comma VII c.p.p. , che non consente la utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dall'indagato , evidentemente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari , ed a quella di cui all'articolo 360 comma V c.p.p. , che dichiara inutilizzabili in dibattimento gli esiti degli accertamenti tecnici non ripetibili nel caso in cui l'indagato abbia formulato riserva di promuovere incidente probatorio.
Ma , si potrebbe obiettare , nelle norme citate il legislatore ha parlato espressamente di inutilizzabilità delle prove in dibattimento , mentre nel caso in discussione ha omesso la indicazione nel dibattimento parlando soltanto di inutilizzabilità della prova . La scelta del legislatore si comprende se la norma viene letta nella sua interezza con riferimento specifico anche all'ultima disposizione salvo i casi di irripetibilità ; si capisce , infatti , tenuto conto anche del contesto normativo in cui la regola de qua è stata inserita , che il legislatore ha inteso riferirsi alla prova anziché al dibattimento , come ha , invece , fatto nelle altre disposizioni , per circoscrivere ulteriormente la utilizzabilità delle dichiarazioni tardive .
In effetti la legge n. 63 del 2001 , di poco successiva a quella che aveva introdotto il 13 febbraio 2001 l'articolo 16 quater , aveva reso inutilizzabili in via generale , se non nei limiti stabiliti dal novellato articolo 500 commi 2 e 4 c.p.p. , le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari .
Da ciò discende che , al pari di ogni fonte dichiarativa resa nel corso delle indagini , anche le dichiarazioni tardive del collaborante , non avrebbero potuto essere utilizzate come prova dei fatti in esse affermati in dibattimento .
Ed allora il senso della norma in discussione è fornito proprio dal riferimento alle norme sulla irripetibilità dettate dagli articoli 431 , 238 , 512 e 513 comma II c.p.p. non solo perché il riferimento alla irripetibilità , come unica ed esclusiva deroga alla inutilizzabilità della prova , ha senso soltanto se sia in discussione la utilizzazione dibattimentale della prova , ma anche perché la norma disegna un regime probatorio dibattimentale per le dichiarazioni tardive dei collaboratori differente , e più circoscritto , di quello previsto per le dichiarazioni rese al di fuori di un contesto normativo di collaborazione .
La regola di esclusione probatoria prevista dall'articolo 16 quater comma IX , infatti , impedisce la utilizzazione delle dichiarazioni ex articolo 500 comma IV c.p.p. prevista per le altre dichiarazioni , dal momento che l'unica deroga al regime di inutilizzabilità esplicitamente previsto è quello dei casi di irripetibilità della prova .
Da tutto quanto detto finora , pertanto , si desume che la inutilizzabilità in discussione è relativa alla fase dibattimentale ed è parziale perché fa salvi i casi di irripetibilità .
Ciò significa che le dichiarazioni rese dal collaborante oltre i centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare sono certamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e , quindi , anche ai fini della emissione di misure cautelari personali . Le conclusioni raggiunte risultano confermate anche da una lettura della norma sotto un diverso profilo .
Non vi è dubbio , infatti , anche per tutto ciò che si è già detto , che è proprio la disposizione in discussione a non costruire un divieto di utilizzazione della prova in termini di operatività assoluta , dal momento che la sanzione processuale incontra una serie di limiti normativi che ne circoscrivono la operatività sia sul piano oggettivo che soggettivo .
Secondo il disposto dell'articolo 16 quater citato , infatti , la inutilizzabilità probatoria delle dichiarazioni dei collaboranti è normativamente delimitata sul piano oggettivo sotto tre profili perché deve trattarsi di dichiarazioni rese oltre il termine di contottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare con la giustizia , non deve trattarsi di dichiarazioni irripetibili per effetto di eventi successivi ed , infine , perché la valutazione preclusa deve essere finalizzata alla prova dei fatti in esse affermati . Sul piano soggettivo la limitazione alla inutilizzabilità si manifesta sotto due profili .
Deve trattarsi , infatti , di dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria perché quelle rese oltre il termine di centottanta giorni al giudice , in sede di interrogatorio di garanzia a seguito di un provvedimento cautelare , in sede di incidente probatorio , di udienza preliminare , di giudizio abbreviato e di dibattimento , sono perfettamente utilizzabili .
La giurisprudenza di legittimità è , invero , oramai costante nell'affermare che la sanzione di inutilizzabilità di cui all'articolo 16 quater comma IX trova applicazione soltanto per le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non , dunque , per le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento , e ciò anche in considerazione del fatto che , se la collaborazione si manifesta proprio in tale fase processuale , all'interessato possono essere concesse , ai sensi dell'articolo 16 quinquies comma III del decreto legge n. 8 del 1991 , le attenuanti conseguenti alla collaborazione , pur in mancanza del verbale illustrativo , che dovrà essere redatto successivamente ( così Cass. , Sez. V penale , 6 novembre 2007 n. 46328 , Galletta ed altri , rv 237979 ; conformi Cass. , Sez. I penale , 13 giugno 2007 n. 35368 , PG in procedimento D'Arma ed altro , rv 237616 , e Cass. , Sez. V penale , 13 marzo 2002 , n. 18061 , Bagarella L. ed altri , rv 221912).
L'altro limite soggettivo alla inutilizzabilità è costituito , come già detto ripetutamente , dal fatto che la prova non consentita deve valere contro le persone diverse dal dichiarante , essendo le dichiarazioni tardive del collaborante pienamente utilizzabili ai fini della prova contro lo stesso dichiarante ed a favore di altri soggetti.
A ben vedere , quindi , la qualificazione di inutilizzabilità o meno delle dichiarazioni tardive viene a dipendere essenzialmente da una valutazione frazionata , compiuta ex post , e fondata sul risultato probatorio di un atto processuale che resta sicuramente legittimo , e come detto doveroso , per il pubblico ministero .
Infine la legge prevede , come già anticipato , espressamente la possibilità di rimuovere a posteriori la inutilizzabilità delle dichiarazioni per effetto di eventi sopravvenuti che ne impediscano la ripetizione in sede dibattimentale .
Ebbene anche siffatte considerazioni confortano la conclusione raggiunta che la sanzione processuale prevista dalla norma in discussione deve farsi rientrare nell'ambito delle ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale .
Una volta stabilito che la regola della inutilizzabilità si riferisce esclusivamente al dibattimento deve logicamente concludersi che nella fase antecedente vale la regola opposta della utilizzabilità e che questa perciò opera , oltre che nel corso delle indagini preliminari , ed in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali , anche nel corso della udienza preliminare , che costituisce il momento di verifica dei risultati delle indagini svolte.
Da ciò deriva la ulteriore conseguenza della utilizzabilità delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia anche nel giudizio abbreviato .
Ciò perché , come si è precedentemente rilevato , già la sentenza MA , più volte citata , aveva stabilito che le prove patologicamente inutilizzabili non potessero essere utilizzate nel giudizio abbreviato , mentre quelle fisiologicamente inutilizzabili o relative , categoria alla quale appartiene , come detto , la sanzione prevista dall'articolo 16 quater in discussione , potessero , invece , essere pienamente utilizzabili nel rito previsto dall'articolo 442c.p.p. . DE resto non può ragionevolmente pensarsi che nel corso delle indagini possano essere assunte dal GIP delle decisioni particolarmente importanti , come quelle in materia cautelare , sulla base di elementi che poi non possono essere utilizzati per le decisioni da prendere nell'udienza preliminare o nel giudizio abbreviato .
Infatti se così fosse verrebbe ad essere legittimata una misura cautelare anche particolarmente rigorosa , come la custodia in carcere , in procedimenti destinati a concludersi nell'udienza preliminare o nel giudizio abbreviato con il proscioglimento dell'imputato , per la impossibilità di utilizzare in tale sede le dichiarazioni accusatorie che avevano giustificato la misura cautelare .
Infine non appare fuor di luogo ricordare che la previsione di un trattamento differenziato per le dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia non trova il benché minimo riscontro nelle legislazioni di altri Paesi , ed anzi si pone in controtendenza rispetto agli indirizzi seguiti nei sistemi processuali di matrice accusatoria , ai quali si è ispirato il nostro legislatore . In effetti sia nella legislazione inglese che in quella americana il problema della credibilità del contributo probatorio del correo non assume caratteristiche peculiari , ma è considerato strutturalmente simile a quello di testimonianze provenienti da soggetti diversi . Inoltre negli Stati Uniti è ammessa la utilizzazione delle dichiarazioni extradibattimentali del testimone come prova della verità dei fatti in esse riferiti , quando esse sono utilizzate per respingere una accusa , mossa esplicitamente o implicitamente al teste , di essere stato artefice di una recente invenzione o manipolazione ?
recent fabrication ? o di essere rimasto soggetto ad influssi o motivazioni di carattere improprio ? improper iunfluence or motive - . Nei modelli accusatori la contestazione delle precedenti dichiarazioni serve , pertanto , anche a verificare la costanza della deposizione , ovvero la conformità tra quella resa dal testimone in fase di indagine e quella resa in dibattimento .
È appena il caso di notare che nelle legislazioni inglese ed americana nessun limite temporale è previsto per la raccolta delle dichiarazioni extradibattimentali da utilizzare successivamente in giudizio .
In conclusione nei sistemi accusatori di common law la verifica della credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è assicurata non da regole peculiari di valutazione probatoria o da sanzioni processuali di inutilizzabilità , ma da una valorizzazione del contraddittorio , ovvero dell'esame e del controesame del testimone .
Orbene la interpretazione dell'articolo 16 quater comma IX della legge n. 8 del 1991 suggerita dal Collegio rende il modello processuale penale italiano , con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti , meno dissonante rispetto agli altri sistemi processuali di matrice accusatoria .
In conclusione il principio di diritto stabilito dal Collegio sulla questione controversa è il seguente : la sanzione di inutilizzabilità della prova , prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare , opera esclusivamente nel dibattimento . 6)Il primo motivo di ricorso
Infondato , ed anzi ai limiti della ammissibilità , è anche il primo motivo di impugnazione del RI .
In effetti il Tribunale del riesame di RI ha ricostruito con precisione la struttura e le attività del gruppo criminale organizzato denominato clan TA , che aveva certamente quale finalità delittuosa principale il traffico di sostanze stupefacenti , ma estendeva i suoi interessi anche ad altri settori , come le estorsioni ed il contrabbando di tabacchi lavorati esteri , e realizzava , altresì , quale attività di secondo piano , alcune rapine , con operazioni compiute in prevalenza nel Nord Italia ai danni di banche e blindati . Nella motivazione del provvedimento impugnato il Tribunale ha qualificato il RI come persona inserita nell'associazione con il compito di effettuare lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di AR e che forniva il suo apporto quale basista per il compimento di rapine .
Nell'ordinanza sono state riportate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RC NI , che ha riferito sul ruolo dell'indagato in relazione alle rapine commesse a PA , e DE IL NI , il quale ha specificato che il RI dal 1999 al 2003 aveva fatto parte dell'associazione dei TA acquistando cocaina e spacciandola a AR , e nel 1995 aveva fornito informazioni per effettuare una rapina in danno di un delegato della Fiat .
Anche da alcune intercettazioni telefoniche , puntualmente riportate nell'ordinanza impugnata , si desumeva il coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti del RI , il quale aveva anche rischiato di subire un pestaggio a causa di un affronto commesso nei confronti dei capi dell'organizzazione .
Quelli indicati nel provvedimento impugnato costituiscono indizi certamente gravi della appartenenza del RI all'associazione criminale denominata clan TA , che legittimano senz'altro la emissione di una misura cautelare .
Non vi è alcun dubbio che , a parte i riscontri costituiti dalla aggressione subita e dall'esito delle intercettazioni , le due dichiarazioni si riscontrino reciprocamente, cosa ritenuta possibile dalla giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass. , Sez. V penale , 15 maggio 2000 n. 9001 , Madonia ed altri , rv 217729 ; Cass. , Sez. II penale , 4 marzo 2008 , n. 13473 , Lucchese ed altro , rv239774 ) . Tali pronunce , nel ribadire che i riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti , hanno chiarito che non è affatto necessaria la sovrapponibilità delle dichiarazioni , la quale risulterebbe anzi sospetta , essendo sufficiente la loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere . Ebbene , come si desume dal provvedimento impugnato , sussiste siffatta concordanza in ordine al problema della partecipazione del RI alla associazione denominata clan TA , apparendo , peraltro , del tutto verosimile che un associato potesse essere impiegato in più attività criminose .
Infondato è anche l'altro rilievo del ricorrente contenuto nel presente motivo e concernente la pretesa impossibilità del concorso tra il delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. e quello di cui all'articolo 74 del DPR 309/90 . Secondo la oramai costante giurisprudenza della Suprema Corte , infatti , i reati di associazione per delinquere , generica o di stampo mafioso , concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico degli stupefacenti , anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi . Ciò perché i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi : il primo l'ordine pubblico , l'altro , oltre alla tutela dell'ordine pubblico ? finalità tipica di tutti i delitti associativi - , mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione .
In effetti il delitto di cui all'articolo 74 del DPR 309/90 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'articolo 416c.p. , perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere ? vincolo tendenzialmente permanente , indeterminatezza del programma criminoso , esistenza di una struttura adeguata allo scopo ? aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'articolo 73 del DPR 309/90 ( vedi Cass. , Sez. V penale , 29 novembre 1999 , n. 5791 e
Cass. , Sez. VI penale , 14 giugno 1995 , n. 11413 ) . Cosicché se una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo , ovvero per la violazione dell'articolo 416c.p. e dell'articolo 74 del DPR 309/90 , mentre se l'associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati , è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati .
Ebbene il Tribunale di RI ha fatto corretta applicazione di tali principi ponendo in evidenza che era stata costituita una associazione per delinquere di stampo mafioso , della quale faceva parte il RI , dedita ad estorsioni , rapine e contrabbando di tabacchi lavorati esteri e che all'interno della stessa operava un gruppo più ristretto , di cui pure faceva parte il RI , che godeva di una certa autonomia e che era dedito al traffico di sostanze stupefacenti. In siffatta condizione non vi è alcun dubbio , per le ragioni esposte, che sia ravvisabile concorso tra i due reati associativi contestati 7) Il terzo motivo di impugnazione
È , infine , infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente , oltre ad alcuni rilievi del tutto generici , si è doluto del fatto che il Tribunale non avesse tenuto conto dei rilievi difensivi
Non è così perché il Tribunale ha dato atto di avere tenuto conto e di avere valutato tutte le osservazioni della difesa .
In effetti i rilievi della difesa concernevano principalmente il problema della attendibilità dei dichiaranti e della pretesa assenza di riscontri oggettivi .
Il Tribunale ha con molta precisione , come si desume da tutto quanto detto in precedenza , affrontato tali questioni e con motivazione congrua , e non certo concisa , ed immune da manifeste illogicità , ha rigettato le istanze difensive .
Sul punto non appare opportuno aggiungere ulteriori considerazioni , dovendosi rinviare a quanto già detto nel corso dell'esame dei precedenti motivi di impugnazione .
Per maggiore chiarezza va detto che non è ravvisabile il vizio denunciato anche perché , come stabilito dalla Suprema Corte , l'assolvimento dell'obbligo motivazionale del giudice della misura cautelare personale richiede la concisa indicazione degli elementi indiziari con la conclusiva determinazione che dia conto , in esito ad un percorso motivazionale immune da errori di diritto o da disfunzioni logiche e caratterizzato dalla necessaria sommarietà propria della fase cautelare , della deliberazione di gravità del compendio indiziario ( Cass. , Sez. V penale , 24 gennaio 2007 , n. 12679 , Mercadante , rv235985 ) .
Il Tribunale dovrà , inoltre , tenere conto dei rilievi difensivi ed indicare sinteticamente le ragioni per le quali sono stati disattesi , ma non deve necessariamente discutere tutti gli argomenti proposti dalla difesa , dovendosi ritenere che gli argomenti contrari alla decisione assunta siano stati implicitamente disattesi . Orbene nel caso di specie il Tribunale ha indicato con chiarezza gli elementi indiziari esistenti a carico del RI , ha messo in evidenza l'attendibilità dei collaboratori di giustizia , ha rilevato l'esistenza di riscontri oggettivi ed ha giudicato grave , con motivazione in verità per nulla concisa e/o sommaria , il compendio indiziario esistente .
Il Tribunale ha in tal modo superato tutte le obiezioni difensive sulle questioni rilevanti cosicché non è riscontrabile il denunciato vizio motivazionale .
8) Conclusioni
In conclusione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Penali concernente la questione principale trattata demandata al vaglio di questo Collegio è , come si è già rilevato , il seguente :
la sanzione della inutilizzabilità della prova , prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare , opera esclusivamente nel dibattimento .
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve , quindi , essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento .
La Cancelleria è tenuta ad inviare le comunicazioni e gli avvisi di cui all'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale .
P.Q.M.
La Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione rigettano il ricorso e condannano il ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Mandano alla Cancelleria per l'invio delle comunicazioni e degli avvisi previsti dall'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale .
Così deliberato in Camera di consiglio , in Roma , in data 25 settembre 2008
IL PRESIDENTE
Il Componente estensore