Sentenza 23 ottobre 2009
Massime • 1
Rispondono sia del reato di associazione di tipo mafioso che di quello di associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, qualora il traffico di stupefacenti sia oggetto di una delle attività di un'associazione di tipo mafioso e venga gestito attraverso un'associazione all'uopo finalizzata e appositamente costituita e diretta dai componenti di quella mafiosa, non solo questi ultimi, ma altresì coloro che abbiano operato esclusivamente nell'ambito del traffico di stupefacenti nella consapevolezza però che lo stesso fosse gestito dal sodalizio mafioso.
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Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2009, n. 4651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4651 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/10/2009
Dott. MANNINO AV Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1770
Dott. FAZIO Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO DO - Consigliere - N. 12634/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BA DI, nato il [...] ad [...];
2. DE UC RO, nato il [...] a [...];
3. OM SE, nato il [...] a [...];
4. IN BE, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno 13 novembre 2007 n. 1565;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Eugenio SELVAGGI, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio nei confronti del De LU e senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nel confronti del NO;
il rigetto del ricorso di quest'ultimo nel resto nonché degli altri ricorsi;
Sentita l'arringa dell'avv. ARICÒ Giovanni, difensore dell'DI e del NO, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 30 giugno 2006 n. 1007 il Tribunale di Salerno dichiarava
1. DI NO colpevole dei reati ascrittigli ai capi c), d), e) ed f) e c1), d1), e1) e f1) dell'imputazione e lo condannava, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e con la continuazione, alla pena di dodici anni e sei mesi di reclusione;
2. RO De LU colpevole dei reati ascrittigli ai capi riuniti c1), d1), e1) e f1) dell'imputazione e, escluse le aggravanti contestate, lo condannava, con la continuazione con il reato giudicato con sentenza della Corte d'appello di Napoli 30 settembre 2003, alla pena di due anni di reclusione e L. 20.000 di multa in aumento alla predetta condanna alla pena di dieci anni di reclusione e Euro 150.000,00 di multa, per complessivi dodici anni di reclusione e Euro 170.000,00 di multa;
3. SE NO, colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannava con la continuazione, alla pena di dodici anni e sette mesi di reclusione;
4. BE DI colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannava con la continuazione, alla pena di mesi di sedici anni reclusione.
Avverso proponevano appello i difensori chiedendo:
1. per il NO (avv. SE Apostolico) la dichiarazione d'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali;
l'assoluzione dai reati contestati ai capi c), d) ed e) e c1), d1), e1) ed f1); in subordine l'esclusione delle aggravanti previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4 e art. 80, comma 2 e art. 112 c.p. e il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 80 cit., comma 5; la continuazione con i fatti oggetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 6 luglio 2000 e della sentenza del Tribunale di Salerno 24 agosto 2000; e, comunque, la considerazione delle attenuanti generiche, già concesse, come prevalenti sulle aggravanti contestate, l'aumento minimo per la continuazione e la riduzione della pena ai minimi edittali;
(avv. Michele Cerabona) l'assoluzione e, in subordine, l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e di quelle ambientali disposte sull'autovettura Lancia Y tg. AF 891 GR;
l'esclusione dell'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e delle altre aggravanti contestate, relative al numero delle persone e alla detenzione di armi;
la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate perché l'imputato era incensurato all'epoca dei fatti;
l'applicazione dell'aumento minimo per la continuazione e del minimo della pena;
- per l'DI l'assoluzione e, in subordine, l'esclusione dell'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 per tutti i reati- fine, ad esclusione di quello relativo al sequestro di kg. 11 di hashish;
l'applicazione dell'aumento minimo per la continuazione e del minimo della pena;
- per il NO l'assoluzione dai reati contestati ai capi c-d-e-f e di quelli contestati ai capi c1-d1-e1-f1 e, in subordine, l'applicazione della continuazione rispetto al reato per cui era intervenuta condanna con la cd. sentenza ZU e la condanna al minimo della pena.
Con sentenza del 13 novembre 2007 n. 1565 la Corte d'appello di Salerno escludeva l'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 per l'DI e il NO e riduceva la pena loro inflitta a quattordici anni di reclusione per il primo e a dieci anni e sette mesi di reclusione per il secondo rigettava l'impugnazione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza il NO, il De LU, il NO e l'DI hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi;
1. il NO (1 ricorso, avv. Michele Cerabona).
1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 4;
2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione al diniego della continuazione con i reati di cui alle sentenze passate in giudicato e al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche;
il NO (2 ricorso, avv. Alfredo Di Marco).
1. illogicità della motivazione della sentenza impugnata rispetto ai capi d'imputazione, in quanto il NO gestiva in autonomia il microspaccio dell'hashish in rapporto diretto fra lui e NI AG, al quale soltanto rendeva conto della sua attività illecita, pure se, senza rendersi conto di un'ipotetica appartenenza a un gruppo di persone diverse dal suo fornitore DI BE, di cui era il gregario, ebbe a incontrare qualche altra persona come il Di LF, delle cui dichiarazioni non sono stati indicati i riscontri;
2. contraddittorietà nella motivazione e sua lacunosità nella comparazione fra le vicende processuali dei singoli imputati, considerando, ai fini della disposizione dell'art. 59 c.p., comma 2, che il NO, avendo un rapporto di secondo piano e cioè quello di prelevare l'hashish dal NI per poi fornirlo a una piccola parte delle persone che ne facevano uso, non conosceva gli altri componenti dell'organizzazione contestata;
3. illogicità della motivazione e inesistenza dell'ipotesi più grave circa la posizione del ricorrente NO DI rispetto alle imputazioni di cui ai capi c), d) e) ed e) per il delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sia perché la semplice conoscenza del De NG, del NI, del Maggio, dei due Noschese del LI, del Di LF e del CI non dava alcuna certezza che si fosse associato con loro, dal momento che la semplice conoscenza occasionale non implica l'adesione a un clan, a una setta e tanto meno a un'associazione criminale;
sia perché le persone elencate sono otto e, unitamente a lui, non formano il numero di dieci richiesto per l'aggravante;
4. assoluta contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte riguardante il NO in relazione all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 1990, art. 70, comma 4, perché non vi è prova che il ricorrente fosse a conoscenza dell'esistenza delle armi contestate, delle quali non aveva necessità di usufruire, ne' che fosse al corrente della disponibilità di armi da parte di qualcuno degli adepti, ne' che avesse assistito allo scontro, avvenuto in piazza Amendola sei mesi dopo che il NI era uscito dal carcere, tra questi e il principale trafficante di hashish di Battipaglia, RE ON detto Melassa, nel corso del quale il NI strappò di mano all'avversario la pistola cal. 38 con cui lo minacciava;
2. il De LU:
1. violazione delle norme sulla contumacia (art. 606 c.p.p., lett. b) e c)) per omesso avviso della fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello di Salerno;
3. l'DI:
1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) in relazione alla pretesa certezza probatoria della partecipazione del ricorrente al contestato sodalizio criminoso in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR, il quale gli attribuisce il ruolo di ricettore di droga in luogo di quello di fornitore contestato nel capo d'imputazione; nonché alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di LF, la cui non conoscenza dell'DI, trattandosi di due posizioni associative apicali, avrebbe dovuto condurre alla presa d'atto dell'insussistenza dell'associazione; all'elemento psicologico, per la mancata indicazione degli elementi di fatto in base ai quali si esclude che l'DI agisse in forza di un interesse egoistico, del tutto estraneo a quello della consorteria;
all'inversione dell'ordine logico, per cui alla prova della commissione del fatto si sostituisce la presunzione derivante dalla qualità dei presunti autori, quali persone già condannate per traffico di droga o indicate come tali da collaboratori di giustizia e in tal senso se ne interpreta il linguaggio nelle conversazioni intercettate;
2. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché la Corte di merito pretermette l'appezzamento del dato ponderale, oltre alla natura dello stupefacente, pervenendo all'equiparazione del rapporto spaccio al minuto-modica quantità con quello di non modiche quantità-ingente traffico, laddove il non modico non corrisponde all'ingente;
3. vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo adempiuto l'obbligo motivazionale attraverso il mero richiamo ai precedenti dell'DI, laddove la sentenza di fatto non spiega perché sarebbero ostativi al giudizio di concedibilità delle circostanze attenuanti generiche rispetto ai fatti specifici e soprattutto al ruolo svolto dal ricorrente nella presente vicenda;
4. il NO:
1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché manca del tutto l'indicazione di qualsiasi elemento di fatto da cui poter inferire lo stabile contributo del NO alla vita associativa, se non quella che viene definita dalla stessa sentenza impugnata come una sorta di abitudine di vita tra lui e l'DI, che travalica la contingenza fattuale oggetto del presente procedimento;
la mera indicazione del ruolo di segretario particolare dell'DI non può ritenersi come satisfattiva dell'obbligo motivazionale rispetto all'elemento psicologico e, prima ancora, di quello materiale, nemmeno se coordinata con quella ulteriore di condotta finalizzata a garantire le comunicazioni fra i LI e l'DI, in quanto non spiega le ragioni concrete per le quali detta condotta debba essere posta in essere con la coscienza e volontà di partecipare a un sodalizio criminoso e contribuire a una transazione illecita;
2. violazione dell'art. 81 cpv. c.p. e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) laddove si afferma che rispetto all'ipotesi di unificazione legale delle pene per la continuazione a nulla rileverebbe l'identità delle fonti di prova:
l'affermazione secondo la quale non vi sarebbe stata alcuna identità soggettiva fra i fatti attuali e quelli di cui alla precedente condanna, costituisce un'evidente carenza motivazionale laddove la Corte ha omesso di indicare in forza di quali elementi di fatto avrebbe escluso in capo al NO l'ideazione di un programma criminoso avente a oggetto una serie di cessioni di sostanze stupefacenti, anche con destinatari diversi, da compiersi all'evidenza ora in concorso con taluni, ora con altri;
3. vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo adempiuto l'obbligo motivazionale attraverso il mero richiamo ai precedenti del NO, laddove la sentenza di fatto non spiega perché sarebbero ostativi al giudizio di concedibilità delle circostanze attenuanti generiche rispetto ai fatti specifici e soprattutto al ruolo svolto dal ricorrente nella presente vicenda.
1. In primo luogo deve riconoscersi la fondatezza del ricorso del De LU per omessa citazione dell'imputato per il dibattimento d'appello dinanzi alla Corte di Salerno.
La nullità di carattere generale (art. 178 c.p.p., lett. c)), assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p., determina l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
2. Nel merito si deve tener conto, preliminarmente, della scelta di metodo operata dal Giudice d'appello di premettere all'esame delle questioni di fatto e di diritto oggetto del gravame il richiamo per relationem alla sentenza appellata riguardo alla ricostruzione del fatto e alle osservazioni relative alla responsabilità di ciascuno degli imputati.
Scelta che non salvaguarda l'autonomia della sentenza e l'autosufficienza e la completezza della motivazione, ed è pur tuttavia legittima per il principio dell'integrazione della sentenza d'appello con quella di primo grado, nel rispetto dell'obbligo di motivazione e del principio del contraddittorio (Cass., Sez. 4, 17 settembre 2008 n. 38824, ric. Raso e altri;
Sez. 6, 12 giugno 2008 n. 35346, ric. Bonarrigo e altri;
Sez. 4, 14 febbraio 2008 n. 15227, ric. Baretti). Nel caso in esame il Giudice di primo grado, sulla base degli accertamenti che avevano portato a precedenti sentenze di condanna e dei contributi dei collaboratori di giustizia e, primo fra tutti, del Di LF, ha correttamente individuato nel gruppo associato facente capo a AG NI gli elementi costitutivi dell'associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416 bis c.p., operante nel territorio di Battipaglia, che, con la forza intimidatrice espressa da minacce, lesioni personali e omicidi, detenzione e porto abusivi di armi comuni da sparo, si era assicurata il controllo del traffico di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina); della gestione di bische clandestine e di apparecchiature di video-poker; del settore delle scommesse clandestine sui risultati delle partite di calcio della squadra locale, condizionati da accordi illeciti con i calciatori;
di attività economiche come il commercio di bibite col deposito di Via S. Anna, nella prospettiva di investirne i proventi in un allevamento di bufali.
L'analisi delle attività associative ha portato ad accertare che l'attività principale dell'associazione era il traffico di stupefacenti, che rappresentava anche il fine originario del sodalizio criminoso, formatosi per imporre localmente con metodo mafioso il controllo monopolistico del settore.
A tale attività - prosegue la motivazione della sentenza di primo grado - venivano dedicate stabilmente risorse finanziarie ed umane, queste ultime costituite non solo dal gruppo direttivo, ma anche da associati che svolgevano il traffico in via esclusiva, secondo un modello organizzativo che prevedeva sul versante della vendita la differenziazione fra i due settori merceologici (hashish e cocaina), ciascuno con un preposto che godeva della fiducia dello NI e nei confronti di questi era tenuto al rendiconto della propria gestione.
Nella motivazione del provvedimento si osserva che, eliminata con la forza la concorrenza, il monopolio del mercato era assicurato dall'intolleranza verso qualsiasi manifestazione anche minima di autonomia con sottrazione all'inquadramento forzoso di tutti gli spacciatori nel sistema attraverso le minacce e la violenza fisica (come nei confronti di tale SO, percosso nei pressi del cimitero). E si conclude perciò per il concorso, con reato di cui all'art. 416 bis c.p., anche di quello del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Di conseguenza, alla valutazione delle censure dedotte con i ricorsi in esame deve procedersi assumendo in premessa la specifica ricostruzione dei fatti posta nella prima sentenza a fondamento della colpevolezza degli imputati ricorrenti.
3. Prima di passare all'esame dei ricorsi, è necessario puntualizzare in diritto che in tema di reato associativo, le due fattispecie di tipo mafioso o camorristico e quella finalizzata al traffico di stupefacenti, sono ritenute per giurisprudenza costante formalmente diverse e autonome, sicché fra loro non è configurabile un rapporto di specialità e i due reati, aventi una differente oggettività giuridica, possono pertanto concorrere (Cass., Sez. 4, 29 gennaio 2008 n. 12349, ric. De Angioletti e altri;
Sez. 6, 18 maggio 2005 n. 35034, ric. Lo Nigro ed altro;
Sez. 2, 16 marzo 2005 n. 21956, ric. Laraspata ed altri;
Sez. 1, 20 dicembre 2004 n. 2612, ric. P.G. in proc. Tornasi ed altri;
Sez. 5, 29 novembre 1999 n. 5791, ric. Aparo;
Sez. 1, 14 ottobre 1999 n. 5612, ric. Vespertino;
Sez. 5, 19 giugno 1998 n. 4071, ric. Abbrescia;
Sez. 1, 22 dicembre 1997 n. 1988, ric. P.M. e Nikolic ed altri;
Sez. 1, 22 dicembre 1997 n. 1988, ric. P.M. e Nikolic ed altri;
Sez. 6, 14 marzo 1997 n. 4294, ric. Calabrò ed altri;
Sez. 1, 24 aprile 1996 n. 2620, ric. Marsano, Sez. 1, Sentenza 20 ottobre 1994 n. 866, ric. P.M. e Candela ed altri;
Sez. 1, 20 settembre 1994 n. 4094, ric. Tudisco;
Sez. 1, 30 gennaio 1992 n. 6992, ric. Altadonna ed altri). Ne discende che, quando il traffico di stupefacenti sia oggetto dell'attività associativa di tipo mafioso e, rappresentando una branca di tale attività, sia gestito da un'associazione finalizzata al traffico stesso, appositamente costituita e diretta dai componenti dell'associazione mafiosa, questi concorrono anche nel secondo reato, alla cui verificazione la loro condotta fornisce un contributo causale non solo per il fatto della costituzione dell'associazione, ma anche per la direzione della stessa e per l'assicurazione delle protezioni necessarie all'esercizio del traffico illecito. Si realizza, in altri termini, un concorso formale di reati nell'unicità del fenomeno associativo concretamente realizzato. Allo stesso modo e per le stesse ragioni i soggetti che operano esclusivamente nell'ambito del traffico di stupefacenti, nella consapevolezza che questo è gestito dall'associazione di tipo mafioso, concorrono anche in questo reato associativo per il fatto di contribuire causalmente alla realizzazione di una delle finalità tipiche dell'associazione criminale. Quando ciò accade la prova dell'affiliazione ad una delle due associazioni influisce sulla prova dell'adesione all'altra, con la conseguenza che gli affiliati dell'una devono ritenersi affiliati anche all'altra compagine associativa, anche se la sussistenza dei due reati è ancorata a presupposti diversi, che a tal fine devono essere tutti specificamente provati per di ciascuno di essi.
Tenendo conto di tali principi e riprendendo direttamente ed espressamente le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale devono essere esaminati i ricorsi del NO, il quale nell'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti era il preposto al settore dell'hashish e, come tale, rendeva conto direttamente a NI AG, il capo dell'associazione di tipo mafioso;
egli riceveva la droga direttamente dal Di AT LF, che era anche il custode del deposito di armi della cosca.
La sentenza impugnata, analizzata la ricostruzione delle condotte criminose contestate all'imputato nel suo svolgimento storico, eseguita dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni dello stesso Di LF, divenuto collaboratore di giustizia, ha preso specificamente in considerazione i motivi di appello dell'imputato, valutandone in contraddittorio la portata e procedendo al controllo della legittimità della decisione adottata in primo grado. Procedendo in tal senso, il Giudice d'appello ha verificato in primo luogo l'attendibilità del Di LF, osservando che era fonte interna all'associazione criminale;
che, in questa sua posizione, aveva avuto rapporti continuativi con AG NI, direttore e organizzatore dell'associazione stessa, e con i suoi collaboratori dalla costituzione alla successiva dissoluzione per effetto dell'arresto degli affiliati;
e che, inserito nel gruppo più vicino al NI, aveva svolto un ruolo di primo piano quale custode della droga e delle armi (fra cui quelle adoperate per l'omicidio di DO FR, del quale si era accusato come autista del commando che lo aveva eseguito). Valutata positivamente la correttezza della decisione del Tribunale in ordine all'attendibilità intrinseca del collaboratore, anche sotto il profilo soggettivo, nonché delle sue dichiarazioni, la Corte ha considerato i riscontri provenienti dai collaboratori esterni La TR MI e NT IN, collaboratori di giustizia esterni al gruppo NI, indicando precisamente gli elementi da loro forniti e le ragioni per cui suonavano a conferma della chiamata in correità del Di LF.
In particolare, ha osservato che il La TR ha riconosciuto in fotografia il NO e ne ha attestato, anche per effetto dell'acquisto personalmente eseguito, l'inserimento nel traffico degli stupefacenti e l'attività di spacciatore. E che il IN lo ha descritto nella sua attività di spacciatore, unitamente a SQ De NG.
Altri riscontri esterni - si legge nella sentenza impugnata - sono venuti da ES ME, cessionario del NO di gr. 634 di hashish, pari a complessive n. 600 dosi, suddivisi in panetti. La Corte di merito espone diffusamente la vicenda, cui si riferiscono le comunicazioni telefoniche intercettate che rivelano l'impegno del NO e del NI per ottenere la copertura del ME, promuovendo l'intervento dei familiari dell'arrestato. Dall'elencazione dettagliata fattane nella sentenza d'appello risultano gli ulteriori elementi di riscontro dedotti dalle numerose conversazioni intercettate, anche tra il NO e il NI, nonché dall'arresto del NO insieme con MO IO e con CI NT e NI NO, rispettivamente madre e sorella dell'imputato, avvenuto il 16 marzo 2000 in Battipaglia, in seguito al rinvenimento di gr. 21,7 di hashish nella tasca destra della tuta indossata dal NO e di n. 258 pezzi di hashish per un peso complessivo di gr. 391 nella sua abitazione. La motivazione della sentenza impugnata, riguardo tanto al reato associativo quanto ai reati-fine dell'associazione contestata, appare perciò analitica e coerente.
Il NO, con i tre motivi del ricorso del difensore (avv. Di Marco) vi contrappone un'interpretazione alternativa degli elementi acquisiti alla causa, fondata su una visione separata dei suoi rapporti col NI e di quelli fra lui e il De NG, sminuendo, con considerazione separata e parziale, sia la portata delle dichiarazioni del Di LF, di cui contesta l'indicazione dei riscontri, che pure risultano precisamente indicati;
sia il significato e la rilevanza degli elementi che emergono dalle conversazioni intercettate, considerate al di fuori del contesto della vicenda cui si riferiscono convergendo con gli altri elementi acquisiti alla causa. I predetti motivi appaiono perciò inammissibili.
4. Il quarto motivo del medesimo ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in considerazione del carattere oggettivo della stessa e della certezza del fatto che l'associazione era armata. Al riguardo ha citato tre episodi, quello relativo alla contesa tra il NI e il RE per il controllo del mercato dell'hashish, culminata nel clamoroso litigio tra i due avvenuto nella piazza centrale di Battipaglia, nel corso del quale il primo aveva strappato di mano al secondo l'arma con cui lo minacciava;
quello relativo al possesso da parte del Di LF di un vero e proprio arsenale;
e quello relativo alla conversazione telefonica intercettata fra il NI e il D'LO, nella quale si decide di dare una lezione a una persona, a conclusione della quale i due si consultano sull'opportunità di portare una pistola.
Ora, seppur si voglia giudicare il primo episodio meno significativo, ritenendo il possesso dell'arma, pur se pubblicamente accertato, tuttavia fortuito e occasionale, anche se poi la pistola fu affidata, insieme con le altre armi, al Di LF, così tuttavia non può dirsi per gli altri due episodi, che caratterizzano indubbiamente l'associazione come armata.
Vale per entrambi, in primo luogo, quanto si è già detto a proposito dell'unitarietà del fenomeno associativo e del nesso esistente fra l'associazione maliosa e quella dedita allo spaccio di stupefacenti e, in particolare, dell'impegno programmato della prima di garantire alla seconda il controllo monopolistico del traffico. In secondo luogo è significativa la considerazione dei rapporti esistenti fra il NO e il NI e, ancora, tra il primo e il Di LF, suo amico d'infanzia, operante sia nell'associazione di tipo mafioso, con funzione di custode delle armi e, secondo l'autoaccusa formulata, quale autore di omicidi ed estorsioni;
sia nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, con funzione di tramite delle forniture di droga allo stesso NO, delle quali sentenza descrive dettagliatamente le modalità di esecuzione. Infine, con particolare riferimento al terzo episodio, il coinvolgimento del NO nelle azioni violente volte al controllo esclusivo del traffico è dimostrato dalla constatazione che questi, quando non riusciva individualmente a imporsi ai concorrenti, sollecitava l'intervento degli altri affiliati, come nel caso dell'SO, reo di aver acquistato droga anche presso altri, il quale, recatosi all'appuntamento datogli dallo stesso NO, vi aveva trovato il Di LF e altri tre coimputati, i quali lo avevano aggredito. La presenza in tal caso del Di LF, custode delle armi, e il tenore della conversazione intercettata tra il NI e il D'LO, dimostrativa della possibilità degli associati di ricorrere all'uso delle armi stesse, confermano la decisione del Giudice d'appello in ordine alla sussistenza dell'aggravante - avente carattere oggettivo (Cass., Sez. 6, 4 dicembre 2003 n. 7707, ric. P.G. in proc. Anaclerio ed altri;
Sez. 5, 6 ottobre 2003 n. 957, ric. Camiti e altri;
Sez. 6, 14 dicembre 1999 n. 856, ric. Campanella A e altri;
Sez. 6, 23 gennaio 1998 n. 265, ric. Trisciuoglio;
Sez. 1, 27 ottobre 1997 n. 9958, ric. Carelli ed altri) - e all'estensione di essa al NO sulla base della certa consapevolezza di quest'ultimo della disponibilità delle armi (Cass., Sez. 2, 8 gennaio 2009 n. 13682, ric. Aveta e altri;
Sez. 1, 25 maggio 2006 n. 28596, ric. Puggioni;
Sez. 5,13 marzo 1996 n. 4750, ric.).
Pertanto il vizio di motivazione della sentenza impugnata dedotto sul punto col quarto motivo del ricorso predetto, col quale peraltro si introducono contestazioni di mero fatto, risulta infondato. Per le medesime ragioni risulta infondato il primo motivo del primo ricorso (avv. Cerabona), col quale si avanza analoga censura.
5. Il secondo motivo di questo primo ricorso appare inammissibile. Il Giudice d'appello, a seguito dello specifico esame delle vicende oggetto delle due precedenti sentenze di condanna, non ha ritenuto sussistente la continuazione in quanto l'unica coincidenza, in fatto riscontrabile negli atti, con quella per cui è processo era costituita dal contesto temporale, sicché le vicende stesse potevano riguardare episodi non necessariamente riconducibili all'attività associativa e al medesimo disegno criminoso. La motivazione è adeguata ai fatti è giuridicamente corretta.
Per contro l'argomentazione del ricorrente, il quale si richiama alla contestazione nel capo d'imputazione di una serie indeterminata di reati e asserisce che, se le vicende suddette fossero state comprese in un unico processo, la continuazione sarebbe stata perciò riconosciuta com'era avvenuto per i reati-fine contestati, appare del tutto generica.
Infatti, riguardo alla prima obiezione si osserva che l'indeterminatezza del numero dei reati-fine indicati nell'imputazione dipende dal riferimento della contestazione allo svolgimento di una condotta associativa finalizzata alla commissione di reati, restando tuttavia da dimostrare che i singoli reati-fine determinati vi rientrino.
Nella specie, al di là della generica doglianza proposta, il ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico dal quale potesse desumersi l'unicità del disegno criminoso, in adempimento dell'onere gravante su di lui (Cass., Sez. 5, 4 marzo 2004 n. 18586, ric. D'Aria), onere che, trattandosi di impugnazioni non totalmente devolutive come l'appello ed il ricorso per Cassazione, si coniuga con l'obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste speculari agli errori in iudicando ed in procedendo dai quali si assume essere viziata la decisione impugnata (Cass., Sez. 2, 13 maggio 2003 n. 40342, ric. Settimo). Di qui, per conseguenza, l'inammissibilità del motivo di ricorso in esame.
6. Quanto al ricorso di BE DI si osserva che lo stesso era il capo del gruppo malavitoso di S. Marzano sul Sarno, dedito, secondo l'attestazione del capo dell'analogo gruppo confinante di Scafati AV AR, sia alle estorsioni che al traffico di droga, che nel tempo era diventato il maggior fornitore di stupefacenti del gruppo di AG NI.
La sentenza impugnata ha trovato riscontrate le dichiarazioni del AR non solo da parte del Di LF, sia pure per sentito dire, ma anche dalle numerose conversazioni intercettate e dai servizi parallelamente disposti dalla polizia giudiziaria ed ai conseguenti interventi, che hanno consentito sequestri di stupefacenti e arresti degli affiliati. Dalle conversazioni risultano gli intensi rapporti fra le due associazioni, quella del NI e quella dell'DI, e si appura il viaggio in Calabria di quest'ultimo e del De NG, predecessore del NO nel ruolo di responsabile del settore degli stupefacenti del clan NI, presso NT EO detto Staccu, esponente della 'Ndrangheta e trafficante di droga.
La conclusione cui i Giudici del merito sono pervenuti nella sentenza di primo grado, che i due gruppi malavitosi sono venuti a contatto, associandosi e mettendo in comune le fonti di approvvigionamento di stupefacenti di cui disponeva originariamente l'DI, e' stata confermata in appello a seguito dell'attenta, ulteriore verifica dell'attendibilità del AR e del Di LF, le cui attestazioni hanno trovato varietà e obiettività di riscontri, in particolare, nelle cessioni eseguite dall'DI, in concorso con SQ RO e SE NO, al gruppo NI e, in primo luogo, nell'episodio avvenuto il 20 ottobre 2000, del sequestro di kg. 11 di hashish, trovati sotto il sedile dell'autovettura Lancia DE in uso a MO LI, condotta da MI CI, preceduta dalla Volkswagen Golf condotta da SQ De NG in funzione di staffetta.
Altro episodio, ritenuto a ragione ancor più direttamente probante della conclusione suddetta, cui, previo accordo con il NI, aveva partecipato lo stesso DI insieme con affiliati dell'uno e dell'altro gruppo, è quello, già ricordato, della trasferta del 14 aprile 2000 in Calabria in seguito al quale i due gruppi avevano ottenuto una fornitura di cocaina, la cui concreta esecuzione, a chiusura della vicenda, si trova confermata nelle telefonate intercettate del De NG con il NI e col LI. La sentenza impugnata ha indicato minuziosamente i contenuti dell'attività di intercettazione e la corrispondente azione di controllo sul territorio svolta dalla Polizia Giudiziaria, segnalandone i risultati ottenuti anche alla luce delle parziali ammissioni addotte dagli interessati, e valutandoli complessivamente nella rispettiva integrazione ai fini della prova. Pertanto la motivazione svolta è adeguata ai fatti e logicamente coerente. Per contro il ricorrente articola la sua censura esaminando partitamente le dichiarazioni dei collaboratori AR e Di LF. Il primo sarebbe smentito per averlo indicato come ricettore e non fornitore di droga, in contrasto con l'addebito mossogli con l'imputazione; il secondo, perché, anche se non lo conosceva personalmente, era tuttavia giudicato credibile nell'eseguita identificazione per il ruolo di custode della droga svolto nell'associazione del NI. Si osserva al riguardo che la mancata correlazione delle dichiarazioni dei collaboratori secondo il loro significato rispettivo e l'omessa considerazione quale riscontro dei risultati obiettivi dell'attività di polizia giudiziaria privano di consistenza il vizio dedotto di illogicità della motivazione. Ma, anche a voler comunque prendere in esame gli argomenti difensivi addotti, la credibilità dell'attestazione del AR - il quale peraltro aveva semplicemente affermato che lui e l'DI avevano un fornitore comune di droga, tale SO AT, specificandone puntualmente la provenienza dall'Olanda e indicandone i corrieri in LO DA e IP SE - non può ritenersi esclusa nella sua efficacia identificante da un particolare privo di rilievo, fondato sulla diversità letterale tra ricezione e fornitura di droga, atteso che l'DI era comunque fornitore dello stupefacente ricevuto.
Lo stesso vale per il Di LF, la cui deposizione non può ritenersi smentita per il solo fatto della mancanza della conoscenza diretta dell'DI, senza considerare le informazioni di cui il collaboratore comunque disponeva quale affiliato all'associazione del NI. La sentenza di appello aveva già formulato al riguardo il rilievo della considerazione isolata della delle dichiarazioni del Di LF, ma il ricorrente ne ha del tutto prescisso.
Se ne deve concludere che la valutazione del complesso probatorio nella contestualità della vicenda conferma la decisione adottata sia in relazione all'associazione tra i due gruppi malavitosi dell'DI e del NI, sia in relazione ai reati-fine, sicché l'ipotesi difensiva della fornitura in proprio da parte del ricorrente appare disattesa in fatto.
Infine, quanto alle ultime due censure sollevate dal ricorrente col primo motivo di ricorso, la sentenza di primo grado, confermata sul punto da quella impugnata, riguardo alla prima - concernente l'episodio relativo alla fornitura di stupefacente risultante dalla telefonata tra l'DI e il SQ AL, intercettata il 5 ottobre 2000, con la quale il primo, tramite il secondo, offriva al NI una partita di droga, indicandola convenzionalmente come una macchina, al prezzo di L.
2.700 al grammo (n. 27 di targa), facendo presente che se non gli interessava l'avrebbe venduta ad altri - ha rilevato come l'DI abbia ammesso di essere l'interlocutore del AL nella conversazione, affermando che oggetto di essa era effettivamente un'autovettura identificata con i primi due numeri di targa e rifiutandosi di rispondere per spiegare i termini dello scambio per non confessare, a suo dire, un altro reato (verosimilmente di ricettazione di veicolo proveniente da furto). Il primo Giudice ha ritenuto inattendibile tale giustificazione, in quanto l'DI non era ricettatore, ma fornitore di droga;
il suo interlocutore AL teneva i rapporti con i fornitori nell'ambito dell'associazione del NI;
l'indicazione di un'autovettura con due soli numeri di targa era priva di senso. E ne ha tratto la conclusione che la macchina nel linguaggio convenzionale adottato era in realtà una partita di droga offerta al prezzo di L.
2.700 al grammo. La motivazione appare del tutto logica e coerentemente argomentata, per cui il vizio dedotto si rivela insussistente.
Deve peraltro rilevarsi che in tema di illogicità della sentenza quale motivo di ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), la circostanza che la motivazione tenda a dare un senso e una spiegazione ad ogni elemento di fatto connesso con la vicenda sottoposta alla cognizione del giudice non trasforma automaticamente ogni elemento considerato in una componente logica essenziale della fattispecie concreta esaminata, sicché, ai fini della sussistenza del vizio predetto, è necessario dimostrare l'incidenza di quell'elemento sulla struttura logica complessiva della motivazione stessa, tale da comprometterne l'efficacia dimostrativa sotto il profilo della coerenza e dell'univocità.
Nel caso di specie, pertanto, in cui la menzione nel corso di una conversazione telefonica intercettata di un'autovettura come oggetto di offerta in vendita è stata motivatamente ritenuta fittizia in quanto riguardante in realtà una partita di droga, non può costituire motivo di ricorso per cassazione la pretesa illogicità individuata nel ravvisamento nel numero di targa dell'autovettura del prezzo unitario dello stupefacente offerto, che è dato marginale e ininfluente rispetto alla prova della detenzione e dell'offerta in vendita, altrimenti risultante.
L'ininfluenza della censura dedotta rispetto alla struttura logica della sentenza appare ancor più macroscopica se riferita al complesso delle forniture in favore del clan NI imputate all'DI come eseguite nello stesso anno 2000 e, più in generale, se inserita nel complesso delle prove acquisite a suo carico. La censura in esame appare perciò inammissibile. Per le medesime ragioni appare inammissibile la seconda censura, riferita a una conversazione telefonica del 9 settembre 2000 e riguardante la consegna di altra autovettura perché bisognevole di un cambio d'olio, considerata giustamente dai Giudici del merito come palesemente incongrua e, quindi - a conferma della decisione intervenuta in ordine alla censura esaminata in precedenza - come relativa a una partita di droga.
7. Il secondo motivo del ricorso dell'DI è anch'esso infondato.
Con esso il ricorrente ripropone una censura già presa in esame e disattesa dai Giudici del merito, i quali hanno ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità non già sulla contrapposizione fra modico e non modico, bensì sugli elementi di prova del dato ponderale desunti dalla considerazione in concreto delle caratteristiche obiettive del traffico, esercitato in via esclusiva dal NI grazie alla forza intimidatrice dell'associazione criminosa da lui capeggiata e riferito al territorio di Battipaglia e al numero degli adepti che vi erano destinati, nonché dalle modificazioni strutturali delle autovetture, rese necessarie dalla destinazione al trasporto dello stupefacente.
Pertanto i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione dedotti sono privi di fondamento.
Del pari infondato è il terzo motivo.
Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche la disposizione dell'art. 133 c.p., la quale definisce il contenuto e il limite della discrezionalità nella determinazione della pena, trova applicazione con l'indicazione da parte del giudice degli elementi della fattispecie concreta, nei quali ravvisa le circostanze diverse dalle attenuanti comuni ritenute tali da giustificare una diminuzione della pena stessa.
Di qui la necessità della valutazione di tutte le componenti di tale fattispecie in relazione ai parametri suddetti e della individuazione motivata di quella che assume in concreto la rilevanza preminente richiesta per giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche (Cass., Sez. 6,4 febbraio 2003 n. 9681, ric. Mariani e altri). Nella specie, il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato nella prima sentenza e confermato in appello sulla base non solo, come peraltro sarebbe stato legittimo e sufficiente (da ult., Cass., Sez. 5, 6 ottobre 2004 n. 45423, ric. Mignogna ed altri), dei gravissimi precedenti penali dell'DI, ma anche del ruolo associativo rilevante dallo stesso svolto. La motivazione, rapportata alle ragioni preponderanti della decisione adottata, appare adeguata e giuridicamente corretta (Cass., Sez. 6, 24 settembre 2008 n. 42688, ric. Caridi e altri), sicché il vizio di motivazione eccepito appare insussistente.
8. Anche il ricorso di SE NO è infondato.
La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha svolto un'estesa e approfondita motivazione in ordine al ruolo associativo criminoso esercitato dal ricorrente quale affiliato alla compagni associati va dell'DI e, per conseguenza, a quella per cui si procede. In particolare, i Giudici del merito hanno chiaramente specificato il senso delle espressioni segretario particolare e comunanza di vita, adoperate per definire tale ruolo, con riferimento a un personaggio di rilievo della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti qual è l'DI, indicando minuziosamente i numerosi elementi di prova acquisiti, anche attraverso le conversazioni telefoniche dello stesso NO con il NI e con esponenti del suo gruppo, della sua partecipazione all'attività associativa, e precisando, in particolare, che la sua assenza dalla trasferta in Calabria dell'DI e degli esponenti del clan del NI, nel corso della quale peraltro il primo continuava a utilizzate la sua utenza telefonica, era coincisa con l'infermità che ne aveva reso necessario il ricovero in ospedale a Scafati e ne aveva determinato l'impedimento.
Pertanto i vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione, dedotti col primo motivo del ricorso, risultano infondati.
9. Alla medesima conclusione si perviene riguardo al secondo motivo. Con esso si ripropone la medesima censura già presa in esame e motivatamente disattesa dal Giudice d'appello, il quale ha ritenuto insussistente la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Salerno 29 ottobre 2002 (cd. sentenza ZU), passata in giudicato il 26 gennaio 2004, che ha dichiarato il NO colpevole dei delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 in relazione alle cessioni di consistenti quantitativi di cocaina e di hashish all'associazione criminosa di ZU CI, eseguite dal mese di ottobre 1999 al 22 aprile 2000 in Cava dei Tirreni, Salerno e Poggiomarino.
L'istanza, fondata sul rilievo che si tratterebbe di un'indagine nata da intercettazioni telefoniche relative al medesimo periodo di tempo, aventi ad oggetto la medesima sostanza stupefacente ed eseguite dagli stessi Carabinieri, è stata rigettata con la motivazione che l'occasionale scoperta di distinti traffici illeciti non implica di per sè l'inserimento di essi in un identico disegno criminoso e che la partecipazione del NO insieme con l'DI all'associazione del NI non aveva alcun collegamento con le forniture di stupefacenti alla ZU, oggetto di un commercio personale del NO.
Il ricorrente lamenta la mancata individuazione dell'identità del disegno criminoso sotto il profilo soggettivo, come sua ideazione di un programma criminoso avente ad oggetto una serie di cessioni di sostanze stupefacenti, anche con destinatari diversi, da compiersi in concorso ora con taluni, ora con altri di loro.
In realtà, la motivazione della sentenza d'appello si adegua al motivo di gravame, esprimendo al riguardo la considerazione che, in tema di continuazione, non può ritenersi sufficiente ai fini dell'individuazione del medesimo disegno criminoso il semplice rilievo della coincidenza degli elementi identificativi dell'indagine (intercettazioni telefoniche relative al medesimo periodo di tempo ed eseguite dagli stessi Carabinieri, medesima tipologia di sostanza stupefacente), senza la dimostrazione che le condotte criminose ascritte all'imputato risalgono a un'iniziale determinazione comune. Nel caso di specie tale dimostrazione nella specie è mancata, non essendo sufficiente a tal fine, per le ragioni sopra indicate, la mera indicazione da parte del ricorrente della compatibilità della continuazione per il fatto che in entrambi i processi fossero contestati episodi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, temporalmente contigui. Vale al riguardo quanto si è detto a proposito del secondo motivo del primo ricorso (avv. Cerabona) di DI NO (v. supra, sub V.).
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi pertanto giuridicamente corretta, sicché i vizi eccepiti, di violazione di legge e difetto di motivazione, risultano in effetti inconsistenti.
10. Altrettanto infondato è il terzo motivo del ricorso del NO, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, rispetto al quale devono essere richiamate le considerazioni svolte con riguardo all'analoga censura mossa dall'DI col terzo motivo del suo ricorso.
Il diniego delle generiche al ricorrente è stato, infatti, giustificato con riferimento non solo ai suoi precedenti penali e giudiziari, ma anche alle modalità dell'azione, col ricorso all'uso di schede telefoniche non immediatamente riconducibili a lui e, nelle conversazioni, a un linguaggio convenzionale, nonché alla personalità negativa palesata dalla notevole capacità delinquenziale da lui dimostrata.
Di conseguenza anche in questo caso la motivazione deve ritenersi sufficiente e corretta e, per converso, infondata la censura mossa dal NO col motivo in esame.
11. Pertanto i ricorsi del NO, dell'DI e del NO devono essere rigettati.
Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
annulla la sentenza impugnata nei confronti di De LU RO e rinvia alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. Rigetta i ricorsi di NO DI, NO SE e DI BE, che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010