Sentenza 26 febbraio 2015
Massime • 1
Il termine entro il quale il pubblico ministero può richiedere il giudizio immediato nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare decorre dal deposito del dispositivo della decisione da parte del tribunale del riesame e non dal deposito della motivazione della decisione assunta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2015, n. 13914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13914 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/02/2015
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI L. - rel. Consigliere - N. 297
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - Consigliere - N. 586/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE NC, nata a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 28/7/2014 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Enrico Platania, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta da SE NC avverso il provvedimento con il quale le era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'indagata articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, rilevando come con memoria depositata all'udienza di riesame la difesa avesse eccepito, sulla base della descrizione della dinamica degli eventi effettuata dalla persona offesa, la configurabilità del diverso reato di truffa, del resto prospettato anche dagli operanti nella comunicazione della notizia di reato. Rilievo questo nemmeno preso in considerazione dal Tribunale.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa e alle modalità con le quali è stata eseguita dalla medesima la ricognizione fotografica che ha portato all'identificazione della SE. Osserva in proposito la ricorrente come lo stesso Tribunale abbia rilevato delle discrasie nella descrizione dell'autrice del reato effettuata dalla QU agli operanti nell'immediatezza del fatto e nella successiva denuncia formale, svalutandole in maniera immotivata. Discrasie che invece dovrebbero logicamente imputarsi inevitabilmente al fatto che evidentemente tra le due dichiarazioni siano stati mostrati alla vittima i fotogrammi estrapolati dalle riprese di una telecamera posta nei pressi della sua abitazione e che aveva ripreso l'indagata. Conseguentemente la genuinità della successiva individuazione fotografica sarebbe stata irrimediabilmente compromessa con i conseguenti riflessi sulla tenuta del compendio indiziario posto alla base della decisione impugnata. Non di meno i giudici del riesame avrebbero impiegato in chiave accusatorie le menzionate riprese senza che risulti essere stato acquisito il filmato originale e senza alcuna previa verifica circa l'esattezza degli orari riportati sui fotogrammi estrapolati.
2.3 Con il terzo motivo infine la ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato, rilevando come la stessa sia stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 128 c.p.p., che non potrebbe più ritenersi meramente ordinatorio dopo l'introduzione nell'art. 453 c.p.p., comma 1-ter, atteso che l'arbitraria dilatazione di fatto dei tempi di deposito della motivazione del provvedimento di riesame potrebbe impedire l'instaurazione del giudizio immediato c.d. custodiale. Qualora invece dovesse ritenersi che il tradivo deposito della motivazione non incida per le ragioni evidenziate sulla validità del provvedimento del Tribunale, la ricorrente chiede allora venga affermato il principio per cui la richiesta di immediato custodiale non possa essere formulata - come invece avvenuto nel caso di specie - prima del deposito della motivazione relativa alla decisione dell'istanza di riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile e deve pertanto essere rigettato.
2. Infondato è innanzi tutto il primo motivo, atteso che il Tribunale ha attribuito ai fatti la corretta qualificazione giuridica, facendo implicita applicazione dell'oramai consolidatosi insegnamento di questa Corte per cui integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non di truffa la condotta di colui che, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga (ex multis Sez. 2, n. 47416 del 26 settembre 2013, P.M. in proc. Capogreco e altro, Rv. 257491). Nè in qualche modo rileva il denunciato difetto di motivazione sull'obiezione difensiva, trattandosi per l'appunto di quaestio iuris correttamente risolta. Va infatti ribadito che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123;
Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione).
2. Il secondo motivo è inammissibile. In tal senso deve innanzi tutto osservarsi che la ricorrente ha omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale ha ritenuto decisivo ai fini dell'attendibilità della persona offesa - e dunque anche del riconoscimento dalla medesima effettuato - il contenuto delle videoriprese effettuate dalla telecamera di sicurezza, nelle quali l'indagata è vista salire ed allontanarsi a bordo di una vettura attraverso la cui intestazione è stata possibile la sua identificazione. Nè la conseguente genericità del ricorso sul punto può dirsi bilanciata dalle obiezioni avanzate sulla genuinità ed attendibilità del documento filmato, in quanto le stesse risultano fondate su mere congetture, mentre non si comprende perché i fotogrammi estrapolati dal video dovrebbero avere minore valenza probatoria del documento originale, atteso che la ricorrente non è stata in grado di indicare eventuali errori commessi nel procedimento di estrazione, ne' ha contestato la cattiva qualità delle immagini così ricavate.
3. Il terzo motivo è invece infondato.
3.1 Come peraltro ricordato anche nel ricorso, secondo il costante insegnamento di questa Corte la misura cautelare personale non perde efficacia nel caso in cui la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 10, purché il Tribunale - come avvenuto nel caso di specie - abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti (ex multis Sez. 2, n. 23211 del 9 aprile 2014, Morinelli e altro, Rv. 259652).
3.2 Nè si comprende perché tale insegnamento dovrebbe essere modificato a seguito della configurazione del c.d. rito immediato "cautelare", giacché, come pure si è avuto ripetutamente modo di chiarire, la richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento davanti al Tribunale del riesame e prima che la relativa decisione sia divenuta definitiva (ex multis Sez. 1, n. 42305 del 11 novembre 2010, Alikic e altri, Rv. 249023). Conseguentemente deve ritenersi che il momento in cui lo stesso Tribunale depositi la motivazione del provvedimento non rilevi ai fini della decorrenza del termine entro il quale il rito speciale deve essere attivato ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1- ter, dovendosi per l'appunto ritenere definito il procedimento di riesame al momento del deposito del dispositivo contenente la relativa decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2015