Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
È legittima - in sede di giudizio abbreviato in grado di appello - l'assunzione di nuove prove disposta, su richiesta di parte, dal giudice che ne abbia ritenuto la necessità, la quale è rimessa alla sua valutazione discrezionale, non censurabile in sede di legittimità. (Nella specie il giudice di appello - su istanza del P.M. e del difensore di un coimputato - aveva disposto l'esame di un imputato di reato connesso e di due testi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2013, n. 8384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8384 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 27/09/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2385
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 6535/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR UR N. IL 27/11/1968;
avverso la sentenza n. 1040/2010 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 08/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito, per il ricorrente, l'avv. Sinatra Flavio, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza dell'8-3-2012, ha confermato la condanna ad anni otto di reclusione inflitta a UB RI, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Caltanissetta per il reato di associazione mafiosa. Il UB era accusato di essere affiliato, da lunga data, al clan LL, operante nel gelese, e di aver ricoperto per un certo periodo il ruolo di "reggente".
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Sinatra Flavio, che si avvale di tre motivi.
2.1. Col primo censura la sentenza per violazione degli artt. 438, 599, 603 c.p.p. e art. 111 Cost.. Lamenta che la Corte d'appello abbia accolto la richiesta del Pubblico Ministero e del difensore del coimputato La OS di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, consentendo l'assunzione di nuove prove (l'esame dell'imputato di reato connesso BI EL e dei testi CI LE e AT CO), nonostante in primo grado il giudizio fosse stato definito con rito abbreviato. Tale modus procedendi - assume il difensore - viola i diritti della difesa, che aveva acquisito, in virtù dell'esercizio di un diritto potestativo (quello connesso alla scelta del rito abbreviato) la legittima aspettativa di veder definito il processo allo stato degli atti.
2.2. Col secondo si duole che non sia stata data, dal giudice d'appello, risposta alla sua richiesta, avanzata all'udienza dell'8/3/2012, di derubricazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., ascritto al UB, in quello di cui all'art. 418 c.p.
(assistenza al latitante EM NI).
2.3. Col terzo si duole della commisurazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche, concesse al coimputato La OS e negate al UB, nonostante i due avessero seguito, stando alla ricostruzione giudiziale, il medesimo percorso criminale, rivelando, secondo le conclusioni del giudice di primo grado, condivise da quello d'appello, una "personalità e un ruolo minore rispetto a quello apparente".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
1. Il primo motivo di ricorso investe il problema della astratta possibilità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, quando vi sia stata rituale richiesta di giudizio abbreviato, e dei limiti della suddetta rinnovazione. Sotto il primo profilo la giurisprudenza ha dato, finora, risposta univoca: la rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.), sia disposta d'ufficio che su istanza di parte, è
compatibile con il rito abbreviato, specialmente se "condizionato" ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 5. Nessuna norma, infatti, vieta al giudice d'appello di assumere nuovi mezzi di prova, quando lo ritenga necessario per la completezza dell'istruttoria. Anzi, l'ampia formulazione dell'art. 603 c.p.p. e la finalità del processo penale - che è quella di pervenire ad una statuizione sull'oggetto del giudizio all'esito di un'indagine possibilmente esaustiva - portano a ritenere che, anche nel giudizio "contratto" delineato dall'art. 438 c.p.p., e segg., il giudice d'appello può esercitare il potere di integrazione probatoria riconosciutogli dalla norma suddetta (Cass. pen., sez, 1, n. 35846 del 23/05/2012; Sez. 3, n. 11100 del 29/1/2008; Sez. 6, n. 5782 del 18-12-2006; Sez. 4, 15573 del 20-12- 2005; S.U., n. 930 del 1996). Sull'assunto che il giudizio abbreviato, anche successivamente alle profonde modificazioni apportate dalla L. Carotti, postula una rinuncia definitiva al diritto alla prova, la giurisprudenza ha poi escluso l'operatività della rinnovazione istruttoria a richiesta di parte, riconoscendo esclusivamente al giudice il potere di assumere nuove prove quando emerga un'assoluta esigenza probatoria (C, Sez. 2, 18.1.2011, Sermone e altri, in Mass. Uff., 249161; C, Sez. 1, 5.12.2006, Proc. Gen. A. Palermo e. M.S., in Mass. Uff., 236229; C, Sez. 2, 31.1.2005, Giliberti, in Gdir, 2005, 11, 94; C, Sez. 3, 13.2.2003, Paccone, in Mass. Uff., 224865). Circa l'estensione del potere suddetto la giurisprudenza ha però dato risposte discordanti, giacché, all'indirizzo maggioritario - che non riconosce limiti al potere del giudice, se non quello collegato alla "assoluta necessità" della prova, ovvero alla impossibilità di decidere allo stato degli atti - si contrappone un indirizzo minoritario, secondo cui l'integrazione probatoria in appello può essere disposta, anche d'ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell'imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità, dovendo escludere che possa farsi ricorso all'integrazione per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, ovvero per acquisire prove a carico dell'imputato, essendo possibile l'integrazione solo in "bonam partem", dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile.(Cass. Pen., sez. 2, n. 17953 dell'11/05/2010; Cass. Pen. sez. 6, 45240 del 2005). Tale indirizzo, però, oltre ad essere minoritario, cozza col dato normativo in tema di giudizio abbreviato, che non esclude affatto - ma anzi contempla, con l'art. 441 c.p.p., comma 5, - un potere officioso di integrazione probatoria, sicché non si vede perché quel potere, che l'ordinamento riconosce al giudice di primo grado, debba negarsi al giudice d'appello. Il dato testuale dell'art. 603 c.p.p. - che parla di "rinnovazione dell'istruzione dibattimentale" - e valorizzato dalla giurisprudenza sopra segnalata (per rimarcare che nel giudizio abbreviato non esiste una "istruzione dibattimentale") non può, infatti, essere interpretato alla lettera, trattandosi di norma posta per regolare, in via generale, il giudizio d'appello e congegnata sul processo ordinario, che si sviluppa in una sequenza procedimentale contrassegnata dall'acquisizione della prova al dibattimento e dalla possibilità di integrazione della stessa in appello. Ma, se ciò spiega il linguaggio usato dal legislatore per congegnare il giudizio di secondo grado e delimitare i compiti (e i poteri) del giudice d'appello, la dizione legislativa non può essere utilizzata per negare, o restringere in ambiti circoscritti favorevoli al solo imputato, i poteri istruttori officiosi nel giudizio abbreviato d'appello, giacché - a prescindere dalla difficoltà, e talvolta dalla vera e propria impossibilità, di stabilire quando la prova da assumere sia favorevole o sfavorevole all'imputato -le esigenze di completezza istruttoria - in vista di un giudizio equo e aderente alla realtà dei fatti - sono le stesse nei due procedimenti, quale che sia il rito prescelto dall'imputato. Infatti, quel potere è attribuito espressamente al giudice di primo grado, anche se chiamato a decidere in un giudizio "allo stato degli atti".
Da qui la condivisibile affermazione che nel giudizio abbreviato i poteri di integrazione probatoria del Giudice di appello corrispondono a quelli descritti dall'art. 441 c.p.p., comma 5, (Sez. 1, n. 31686 del 26/4/2010, dep. 11/8/2010, Sestito, Rv. 248011; Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007, dep. 11/03/2008, Pozzi, Rv. 238956; Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, dep. 06/06/2006, Biondo, Rv. 234157). Vale a dire, che sono azionabili tutte le volte in cui il giudice ritenga di "non poter decidere allo stato degli atti". Nè questa conclusione contrasta con la fisionomia del giudizio abbreviato ed i principio che lo reggono, giacché, com'è stato precipuamente osservato da questa Corte in una recente sentenza, "i benefici cui l'imputato accede con il rito abbreviato - e che gli vengono garantiti anche in caso di integrazione probatoria - sono in realtà diversi da quello di conoscere preventivamente il materiale probatorio su cui il Giudice fonderà la sua decisione: sono la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna e la celebrazione non pubblica del processo.
L'interesse dell'imputato a vedersi giudicato sulla base di materiale probatorio non del tutto completo e a "bloccare" ogni integrazione di detto materiale in senso a lui sfavorevole, magari opponendo esiti positivi di investigazioni difensive, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità" (Cass. Sez. 1, n. 35846 del 23 maggio 2012). Tale conclusione - che questo collegio condivide - porta a disattendere il primo motivo di ricorso, giacché nessuna violazione di legge è ravvisabile nell'assunzione di nuove prove da parte della Corte d'appello di Caltanissetta - la quale ha ritenuto "necessaria" l'escussione dell'imputato di reato connesso BI e dei testi CI e AT - e la valutazione discrezionale di quest'ultima, circa la necessità della prova, non è censurabile in sede di legittimità (C, Sez. 5, 9.5.2006, B.S., in Mass. Uff., 234157).
In ogni caso, va poi rilevato che in tanto una prova illegittimamente assunta può comportare la nullità della decisione che su di essa si fonda in quanto sia "decisiva" nell'iter argomentativo sviluppato dal decidente. Decisività che, nel caso di specie, non è stata addotta nè argomentata dal ricorrente.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, giacché il giudice d'appello non è tenuto a confutare specificamente ogni argomentazione difensiva - a meno che non si tratti di argomento idoneo a scardinare l'impianto motivazionale della decisione - ma a dare complessiva ragione della decisione assunta, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Ciò è quanto concretamente avvenuto giacché la Corte d'appello non ha omesso l'esposizione delle ragioni che fanno ritenere il UB partecipe dell'organizzazione mafiosa siciliana ma, mostrando di condividere le conclusioni del giudice di primo grado e sviluppando un proprio percorso argomentativo, ha spiegato, sulla scorta di un cospicuo materiale probatorio, perché l'ipotesi "minimalista" prospettata dall'imputato fosse da disattendere (la partecipazione dell'imputato all'associazione è stata desunta - con logica motivazione - dal suo attivismo nel settore delle estorsioni).
3. Il terzo motivo, che riguarda la commisurazione della pena, è anch'esso infondato, essendo stata comminata una pena prossima ai minimi edittali ed essendo stato congruamente motivato - con riferimento alla gravità del reato e ai gravi precedenti penali - il diniego delle attenuanti generiche. Va ricordato, al riguardo, che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice - com'è in concreto avvenuto - può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Cassazione penale, sez. 2, 18/01/2011, n. 3609). Ne. caso di specie le attenuanti generiche sono state negate, per quanto si è detto, oltre che per la gravità del reato, anche per i precedenti penali del reo, che "abbracciano var, reati, alcuni dei quali anche gravi, e coprono un ampio spazio temporale che va dal 1991 al 2009", sicché l'onere motivazionale risulta assolto con la necessaria completezza;
ne' il ricorrente segnala significativi elementi a suo favore, limitandosi a svalutare i precedenti penali del UB e a dolersi di una differenza di trattamento col coimputato La OS, il cui curriculum vitae viene significativamente taciuto;
con la conseguenza che l'equiparazione delle posizioni - funzionale alla denuncia di illogicità della sentenza - diviene il frutto di un ragionamento parziale, inidoneo a sorreggere il vizio denunziato. L'infondatezza dei motivi comporta il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014