Sentenza 9 aprile 2015
Massime • 1
Non viola il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza assolutoria di primo grado valutando diversamente il medesimo compendio probatorio, purché delinei con adeguata motivazione le linee portanti del proprio alternativo percorso argomentativo, che metta in evidenza le ragioni di incompletezza o incoerenza del provvedimento riformato.
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Il giudizio d'appello senza la prescrizione del reato di Carlo Citterio Sommario:1. Tre premesse. Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo. Obbligatorietà dell'azione penale, risorse e riti (i due codici vigenti), l'appello imbuto del processo penale. – 2. Il giudizio penale d'appello oggi. – 3. Il progetto Bonafede – 4. Punti fermi della “cultura della giurisdizione d'appello”. Per i reati consumati dopo il primo gennaio 2020 la prescrizione non opera più dopo la sentenza di primo grado, di condanna ma pure di assoluzione. La preoccupazione diffusa è che si allunghino ulteriormente i tempi di trattazione dei processi nei tre gradi di giudizio, con il rischio di molti …
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Il giudizio d'appello senza la prescrizione del reato di Carlo Citterio Sommario:1. Tre premesse. Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo. Obbligatorietà dell'azione penale, risorse e riti (i due codici vigenti), l'appello imbuto del processo penale. – 2. Il giudizio penale d'appello oggi. – 3. Il progetto Bonafede – 4. Punti fermi della “cultura della giurisdizione d'appello”. Per i reati consumati dopo il primo gennaio 2020 la prescrizione non opera più dopo la sentenza di primo grado, di condanna ma pure di assoluzione. La preoccupazione diffusa è che si allunghino ulteriormente i tempi di trattazione dei processi nei tre gradi di giudizio, con il rischio di molti …
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- 4. Assegno di mantenimento dei figli: assume rilievo anche la rata di mutuoAccoti Paolo · https://www.diritto.it/ · 26 dicembre 2016
È noto che al fine di quantificare l'eventuale assegna di mantenimento dovuto dalla parte con maggiori capacità economiche, rispetto all'altra, occorre verificare le condizioni patrimoniali di entrambi, tanto al fine di rispettare il tenore di vita goduto dal richiedente durante il matrimonio o la convivenza. Ciò posto, la valutazione delle condizioni economiche, pur non richiedendo una rigorosa determinazione degli esatti redditi posseduti dalle parti, essendo a tal uopo sufficiente una verosimile ricognizione delle complessive situazioni patrimoniali, può anche prendere in considerazione la disparità attuale delle posizioni economiche dei coniugi (Cass. n. 17812/2015). A tal proposito …
Leggi di più… - 5. Reformatio in pejus in appello: ancora alle SSUU (Cass., 47015/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2015, n. 17812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17812 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 09/04/2015
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 770
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - rel. Consigliere - N. 53401/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO ET, nato a [...] il giorno 26/9/1971;
avverso la sentenza n. 2162/2013 in data 10/7/2013 della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10/7/2013 la Corte di Appello di Brescia in riforma della sentenza del locale Tribunale in data 2/12/2011 impugnata dal Procuratore Generale, ha dichiarato l'imputato CO ET colpevole del reato di concorso in rapina aggravata ascrittogli condannandolo alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, con la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'azione contestata all'imputato è quella di aver agito in concorso con EL LE (nei confronti del quale si è proceduto in separato giudizio) essendosi entrambi introdotti armati e travisati all'interno della pizzeria Bella Napoli di Chiari (BS) e di essersi fatti consegnare dal titolare della stessa la somma di 1.000,00 Euro e dai clienti ivi presenti i portafogli contenenti la complessiva somma di 300,00 Euro.
I fatti risultano consumati in data 27/9/2007.
L'imputato era stato mandato assolto dal Tribunale di Brescia con la formula "per non avere commesso il fatto".
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con un unico articolato motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione di legge penale anche in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. con particolare riguardo alla valutazione complessiva della prova con riferimento all'assenza dei requisiti di certezza, sufficienza, precisione dei singoli elementi indiziari e di obiettivi riscontri per l'affermazione della partecipazione del ricorrente al fatto contestato nonché per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione per come risultante sul punto dal testo della sentenza impugnata.
Rileva, in particolare la difesa del ricorrente che la Corte di Appello ha provveduto a rovesciare il verdetto dei Giudici di prime cure limitandosi a rivalutare gli elementi indiziari presenti in atti senza confutare specificamente, pena il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo Giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti della sentenza di primo grado. In sintesi mentre la Corte di Appello ha fondato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente sul fatto che lo stesso avrebbe accertatamente commesso nella medesima giornata ed in concorso con il EL altra azione delittuosa ai danni della barista e degli avventori del bar "Lilium Cafè" di Romano di Lombardia, mediante uso della stessa arma da fuoco e che nelle descrizioni rese dai testimoni della rapina ai danni del locale Bella Napoli potevano rinvenirsi analogie comparative con la persona del CO, per contro i Giudici di prime cure avevano evidenziato che la sera del 27/9/2007 il CO ed il EL si muovevano in compagnia di altri soggetti e che quindi anche costoro avevano avuta la possibilità di disporre dell'arma utilizzata per commettere la rapina ai danni del titolare e degli avventori del locale "Bella Napoli" di Chiari. La situazione descritta legata sostanzialmente alla possibile diversa valutazione dei medesimi elementi di fatto - secondo la difesa del ricorrente - avrebbe dovuto portare la Corte distrettuale quantomeno a non ritenere superato il limite del "ragionevole dubbio" così confermando la sentenza assolutoria nei confronti dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Deve infatti ed in via preliminare essere evidenziato che la Corte di Appello risulta aver puntualmente rispettato l'assunto delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, citato anche nel ricorso che in questa sede ci occupa, secondo il quale "in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Sent. n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Rv. 231679; in senso conforme anche la recentissima decisione Sez. 2, Sent. n. 50643 del 18/11/2014, dep. 03/12/2014, Rv. 261327 che seppure chiamata ad esaminare un caso opposto nel quale il Giudice di appello aveva riformato la sentenza di condanna emessa da quello di prime cure ha evidenziato che il giudice di appello che riformi la decisione pronunciata in primo grado ... deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato, metterne in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l'integrale riforma).
Nel caso in esame la Corte di Appello, dopo avere ricostruito i fatti e riassunto le motivazioni della sentenza di primo grado, ha puntualmente ed esaurientemente provveduto a confutarne gli elementi portanti giustificando in modo congruo e logico le ragioni della propria decisione.
Al fine di comprendere la correttezza di tale modalità decisionale, vale la pena di riassumere in modo sintetico i fatti.
Alle ore 20.15 circa del 27/9/2015 due soggetti compivano l'indicata rapina a mano armata ai danni del titolare e degli avventori del locale "Bella Napoli" di Chiari. In detta occasione uno dei due rapinatori, indicato come il soggetto più basso di statura, esplodeva un colpo di pistola a scopo intimidatorio. Alle ore 21,30 della stessa sera all'interno del bar "Liluim Cafè" di Romano di Lombardia due uomini di origine sarda insultavano la barista ed importunavano gli avventori. La barista chiedeva l'intervento nel locale del proprio marito AM MO ma quando questi sopraggiungeva i due molestatori se ne erano già andati allontanandosi a bordo di un'autovettura indicata come una Fiat Punto di colore grigio.
Dopo qualche tempo entravano nel locale altri tre soggetti e due dei nuovi venuti iniziavano a loro volta ad insultare la donna e ad infastidire i clienti. Alle rimostranze del titolare del locale i due si scambiavano qualche frase in sardo dopodiché quello di statura più bassa (poi identificato nell'odierno ricorrente CO ET) usciva dal locale raggiungeva l'auto con la quale erano sopraggiunti sul posto e faceva quindi rientro nel locale stesso estraendo da sotto la maglietta una pistola nella quale inseriva il caricatore che teneva in tasca e puntava l'arma al volto dell'AM.
A questo punto il compare (poi identificato nel EL) si faceva consegnare la pistola ed offriva da bere ostentando del denaro che affermava provenire da una rapina commessa a Brescia nella mattinata.
Dopo qualche istante sopraggiungevano i Carabinieri che bloccavano i due che venivano tratti in arresto in quanto trovati in possesso di una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola punzonata. Successive analisi compiute dal RIS dei Carabinieri consentivano di accertare che l'arma che aveva sparato nel corso della rapina preso il locale "Bella Napoli" di Chiari (BS) era la pistola che CO e EL avevano maneggiato presso il "Lilium Cafè". EL veniva inoltre certamente individuato fotograficamente come uno degli autori della rapina compiuta a Chiari.
Alla luce di tali elementi ha evidenziato la Corte di Appello che:
a) il ragionamento del Tribunale ha preso le mosse da un evidente errore di valutazione degli elementi di prova allorquando ha ipotizzato che l'arma de qua poteva essere stata in possesso anche di altri soggetti che si erano accompagnati con CO e EL in quanto trovavasi a bordo di un autovettura in uso ad una pluralità di soggetti. In realtà, ha spiegato indicandone con dovizia gli elementi la Corte d'Appello (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), le autovetture erano due (sempre modello Fiat Punto ma di differenti colori) e l'arma si trovava a bordo di quella in uso a CO e EL in quanto gli altri soggetti da loro certamente conosciuti, si erano già allontanati a bordo di altra autovettura pure identificata dai Carabinieri;
b) certamente il CO era a conoscenza della presenza dell'arma sull'automobile essendo egli andato a recuperarla, avendola armata ed avendola puntata all'indirizzo dell'AM;
c) anche in occasione della rapina a Chiari l'arma era maneggiata dal più basso dei rapinatori (per l'appunto il CO);
d) il mancato riconoscimento del CO in occasione della rapina di Chiari da parte dei testimoni è giustificato dal fatto che il rapinatore più basso di statura aveva agito mascherato;
e) il sequestro presso l'abitazione di uno dei tre soggetti (tale RB GI) che avevano compiuto la prima parte dell'azione presso il "Lilium Cafè" di una sola cartuccia di marca e calibro corrispondenti a quelli delle cartucce rinvenute all'interno dell'arma rinvenuta in possesso del EL non è elemento significativo, trattandosi di bene conservato all'interno di una scatoletta contenente anche dei monili, riposta su di un termosifone, e soprattutto di bene dalle caratteristiche assai comuni che non consente di ritenere sussistente un collegamento tra lo stesso e l'arma che fu utilizzata nel corso della rapina di Chiari. In sostanza dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la Corte di Appello risulta avere analizzato con cura gli elementi emergenti dalle indagini, avere confutato gli aspetti salienti sui quali si era fondata la decisione del Tribunale evidenziando i ritenuti errori nei quali erano caduti i Giudici di prime cure ed essere così giunta ad una diversa valutazione in punto di responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine al reato allo stesso contestato. Il procedimento seguito è stato corretto ed i richiesti aspetti motivazionali della decisione risultano essere stati rispettati.
Sul punto è appena il caso di ricordare che "in tema di prova indiziaria, alla Corte di Cassazione compete il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non, anche, un nuovo accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito" (Cass. Sez. 5, Sent. n. 602 del 14/11/2013, dep. 09/01/2014, Rv. 258677) e ciò in quanto "nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2, e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori" (Cass. Sez. 1, Sent. n. 42993 del 25/09/2008, dep. 18/11/2008, Rv. 241826). Essendo stati rispettati nel caso in esame i richiesti criteri di logica e di adeguatezza motivazionale, non v'è ragione per procedere all'annullamento della sentenza impugnata.
Deve solo essere aggiunto che non v'è spazio per condividere quanto sostanzialmente affermato dalla difesa del ricorrente in ordine al fatto che trattandosi di valutazioni diverse operate in ordine al medesimo compendio probatorio dai Giudici di primo e di secondo grado ciò sarebbe sintomatico di una possibile diversa lettura degli elementi emergenti dagli atti tale da non ritenere raggiunta la prova di colpevolezza del CO "al di là di ogni ragionevole dubbio".
Non può infatti valere il sillogismo secondo il quale siccome due collegi giudicanti hanno valutato diversamente il medesimo compendio probatorio allora la prova di colpevolezza dell'imputato "la di là di ogni ragionevole dubbio" non potrebbe ritenersi raggiunta. Così ragionando a fronte di un'assoluzione in primo grado giammai si potrebbe giungere ad un ribaltamento della decisione in sede di appello qualora non si siano aggiunte nuove prove con la paradossale conseguenza che l'errore decisionale del Giudice di prime cure che ha pronunciato una sentenza di assoluzione non sarebbe altrimenti emendabile. La presenza di differenti gradi di giudizio trova infatti la propria ragion d'essere proprio nella possibilità (bidirezionale) di diverse valutazioni delle prove, frutto delle libertà decisionale dei giudicanti.
Ciò che conta e che ogni decisione venga assunta nel rispetto delle modalità di legge, secondo i criteri guida indicati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema e della Corte EDU, con motivazione idonea, non contraddittoria e non manifestamente illogica atteso che questi possono essere gli unici aspetti evocati in sede di legittimità in quanto - è doveroso rimarcarlo - questa Corte è giudice del provvedimento e non del fatto.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015