Articolo 12 del Codice di procedura civile
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
1 gennaio 1993
>
Versione
10 dicembre 1994
Art. 12.
(Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni).

Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione.

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 .(67) ((72))

Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

-------------- AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 ha disposto:
- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;
- (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." -------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente