Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2014, n. 7309
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Sentenza 17 dicembre 2014

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La esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte ad ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto di impugnazione, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice di appello ex art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. che consente di effettuare, quando occorre, il giudizio di comparazione tra circostanze, ma non di procedere ad un diverso giudizio di bilanciamento. (Fattispecie in cui con l'atto di appello era stato sollecitato un più favorevole giudizio di comparazione previa disapplicazione, e non esclusione, della recidiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2014, n. 7309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7309
    Data del deposito : 17 dicembre 2014

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