Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
La esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte ad ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto di impugnazione, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice di appello ex art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. che consente di effettuare, quando occorre, il giudizio di comparazione tra circostanze, ma non di procedere ad un diverso giudizio di bilanciamento. (Fattispecie in cui con l'atto di appello era stato sollecitato un più favorevole giudizio di comparazione previa disapplicazione, e non esclusione, della recidiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2014, n. 7309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7309 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAZA Carlo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 3896
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 13281/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC AU N. IL 21/09/1968;
avverso la sentenza n. 4803/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. SC LI, ritenuto responsabile con doppia conforme (GUP Tribunale Monza 28-3-2013 e Corte di Appello Milano 14-11-2013) dei reati di furto della somma di Euro 11.510 sottratta da un bancomat e di ricettazione di un'autovettura, con la concessione di generiche equivalenti alle aggravanti tra le quali la recidiva specifica reiterata, ha proposto ricorso tramite il difensore avverso la sentenza di secondo grado deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
2. Premette che con l'atto di appello aveva chiesto tra l'altro una riduzione della pena anche previa disapplicazione della recidiva e un più favorevole giudizio di comparazione delle circostanze, mentre nella discussione orale del giudizio di secondo grado aveva segnalato la pronuncia delle Sez. U, 5859/2012 che ha stabilito come agli effetti della recidiva non si debba tener conto di precedenti condanne in relazione alle quali si sia verificata l'estinzione di ogni effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova.
3. Poiché ciò risulta verificato nel caso di specie, come da certificato del casellario allegato al ricorso, lamenta con il primo motivo violazione di legge per non essersi tenuto della pronuncia di cui sopra anche in virtù dei poteri conferiti al giudice di appello che gli consentono, quando occorre, di procedere pure d'ufficio ad un diverso giudizio di comparazione (art. 597 c.p.p., comma 5), assumendo che sarebbe inapplicabile al caso in esame l'altra pronuncia delle sezioni unite (33752/2013) secondo la quale non è violato il divieto di reformatio in peius quando, nonostante l'esclusione di un'aggravante o il riconoscimento di un'attenuante, resti fermo il giudizio di equivalenza delle circostanze, in quanto tale giudizio deve essere adeguatamente motivato, mentre non lo è nella specie.
4. Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine all'omessa esclusione della recidiva e al mantenimento dello stesso giudizio di comparazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Entrambi i motivi di doglianza investono, in sostanza, la mancata esclusione della recidiva che si assume basata su condanne a pene estinte, con ogni altro effetto penale, per esito positivo dell'affidamento in prova: dunque non rilevanti, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite richiamata, ai fini del riconoscimento della sussistenza della recidiva.
3. La mancata pronuncia sul punto da parte della corte territoriale è però conforme all'effetto devolutivo dell'appello in quanto la relativa questione non solo non era stata prospettata con i motivi di appello, ma neppure, a differenza da quanto sostenuto dal ricorrente, con la formulazione delle conclusioni.
4. Infatti con l'atto di appello era stata chiesta, secondo quanto ricordato nello stesso ricorso, una riduzione della pena anche previa disapplicazione (non già esclusione) della recidiva e un più favorevole giudizio di comparazione delle circostanze proprio per effetto di tale disapplicazione, mentre con le conclusioni formulate ad esito della discussione orale erano stati chiesti, come da verbale dell'udienza 14-11-2013, l'accoglimento dell'appello e la revoca della misura cautelare. Nessuna richiesta era stata quindi formulata di esclusione della recidiva.
5. La questione proposta, per il suo carattere di novità, non è deducibile in cassazione.
6. Nè coglie maggiormente nel segno la doglianza inerente al mancato esercizio dei poteri d'ufficio conferiti al giudice di appello ex art. 597 c.p.p., comma 5, poiché questi gli consentono di effettuare, quando occorre, il giudizio di comparazione tra circostanze, non già di procedere ex officio ad un diverso giudizio di comparazione, mentre non si attaglia al caso di specie il richiamo alla pronuncia delle sezioni unite (33752/2013) secondo la quale non è violato il divieto di reformatio in peius quando, nonostante l'esclusione di un'aggravante o il riconoscimento di un'attenuante, resti fermo il giudizio di equivalenza delle circostanze purché tale giudizio sia adeguatamente motivato.
7. Nella specie infatti non è stata ne' esclusa un'aggravante ne' riconosciuta un'attenuante per la semplice ragione che non erano state prospettate doglianze al riguardo con l'atto di appello.
8. Seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen. determinandosi in Euro 1000, in ragione della natura delle censure, la somma di spettanza della cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015