Sentenza 13 febbraio 2015
Massime • 3
In tema di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla recidiva che concorre con altra aggravante speciale e rispetto a questa ritenuta meno grave si applica integralmente la disciplina di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, quand'anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena, può procedere all'ulteriore aumento di pena e, ove ritenga di apportarlo, è vincolato al limite di cui al combinato disposto degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen. ("fino ad un terzo della pena prevista per il reato commesso").
In tema di concorso di circostanze aggravanti speciali, per valutare la maggiore o minore gravità della recidiva rispetto ad una concorrente circostanza aggravante, occorre procedere ad una verifica in concreto, che consideri anche gli effetti dello sbarramento di cui all'art. 99 comma sesto, cod. pen.. (Fattispecie nella quale la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., è stata considerata meno grave rispetto all'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma quarto, cod. pen., in quanto l'aumento per la recidiva, in astratto pari alla metà della pena base prevista per il reato di associazione di tipo mafioso non poteva superare la misura di un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 154,91 di multa, pari al cumulo delle precedenti condanne).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 99, comma quinto, e 69, comma quarto, cod. pen, in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo e 27, comma terzo, Cost., dovendo escludersi la configurabilità di uno statuto speciale per l'ipotesi prevista dalla prima norma ed ogni irragionevolezza della disciplina normativa.
Commentari • 2
- 1. Danneggiamento aggravato: esclusione della pubblica fede per beni protetti da barriere fisiche"https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. La recidivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
di Matilde Brancaccio Sommario: 1. Premessa 2. L'illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria 2.1. Recidiva e reato continuato: cenni di ordine generale e questioni attuali 2.2. Recidiva e giudizio di bilanciamento: una questione sottostante al contrasto rilevato sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.3. Il contrasto sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.5. Altre questioni rilevanti in tema di recidiva Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa Nell'anno 2015 il tema della recidiva ha fatto registrare significativi interventi giurisprudenziali, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2015, n. 9365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9365 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 13/02/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 328
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 44431/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IT LL IE nato il [...];
2. BO MA nato il [...];
3. PA NN nato il [...];
4. RO IE nato il [...];
5. IO BE nato il [...];
6. GN NU nato il [...];
7. BI DA nato il [...];
8. LO OC UC nato il [...];
9. LO PE nato il [...];
10. US NI nato il [...];
11. US BA nato il [...];
12. IA VI nato il [...];
13. AN NU nato il [...];
14. LA PE nato il [...];
15. IC BI nato il [...];
avverso la sentenza del 07/02/2014 della Corte di Appello di IA;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Vito D'ambrosio che ha concluso per:
a) l'inammissibilità dei ricorsi di CA, CC, AR e Lo FO;
b) annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio quanto al ricorso del US BA;
c) per AZ, rigetto o rinvio a nuovo ruolo;
d) rigetto di tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori:
avv.to Punturieri Marino (per IO) nonché in sostituzione dell'avv.to Aprile Giovanna (difensore di LI IL);
avv.to D'Antona Goffredo per ES e PA;
avv.to Castro Ciro in sostituzione dell'avv.to Vella PE per Lo FO;
avv.to Brancato Mario per US BA, il quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
1. Con sentenza del 07/02/2014, la Corte di Appello di IA - pur rideterminando le pene - confermava la sentenza pronunciata in data 01/03/2012 dal giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto:
a) EL IL IE - IO NU - US BA e PA UN colpevoli del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen.: capo sub A);
b) EL IL IE - IO NU - AZ BE - IT PE - US TO - CA IN - CC PE e AR AB colpevoli del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: Capo sub F);
c) EL IL IE - IO NU - ES IE - AZ BE - IT PE - GA UN - US TO - CA IN - CC PE e AR AB colpevoli del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo sub F1);
d) BI AV e Lo FO UC colpevoli del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo sub G);
e) IO NU colpevole dei delitti di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2-7 (capo sub B); L. n. 110 del 1975, art. 23 (capo sub C); art. 648 cod. pen. (capo sub D) aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7; artt. 56-629 cod. pen. aggravato dall'art. 7 legge cit.
(capo sub I);
f) PA NN colpevole del delitto di cui all'art. 56-629 cod. pen. (capo sub I).
2. Avverso la suddetta sentenza, tutti i suddetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
3. IT LL IE, ha dedotto:
3.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN. (capo Sub a): il ricorrente, in relazione al capo sub a) dell'imputazione, ha sostenuto che la condanna si fonda esclusivamente sulle captazioni ambientali interpretate da entrambi i giudici di merito in modo avulso dal contesto probatorio. Ad avviso del ricorrente, infatti, il contenuto delle suddette intercettazioni non paleserebbe alcuna evidenza probatoria, sarebbe criptico ed inoltre la Corte non avrebbe dato una convincente spiegazione alternativa alla circostanza che esso ricorrente era stato vittima di un attentato nel maggio del 2007, il che dimostrava che era lui ad essere continuamente estorto. La Corte, infine, illegittimamente, aveva tratto argomento di prova dalla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo f).
3.2. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo sub f): il ricorrente, in relazione al capo sub f) dell'imputazione, sostiene che non vi è prova alcuna che avesse fatto parte di un gruppo che avesse come scopo quello di spacciare sostanza stupefacenti. Il ricorrente, infatti, contesta che vi sia la prova degli elementi costitutivi del suddetto reato, in quanto, dalle conversazioni intercettate, si evincerebbe che ciascuno dei pretesi associati parlava del proprio singolo vantaggio senza alcuna programmazione o, al più, di una momentanea comunanza di interesse rispetto all'acquisto di sostanza stupefacente, In realtà, il LI, era un soggetto che faceva uso di stupefacente, sicché i vari soggetti intercettati si organizzavano per acquistare sostanza stupefacente da destinare al proprio uso personale che spesso avveniva in gruppo;
3.3. violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per avere la Corte territoriale negato la concessione delle attenuanti generiche con una motivazione generica e priva di correlazione con i fatti di causa.
4. IO NU ha dedotto i seguenti motivi:
4.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS C.P., COMMA 4 (capo sub a): il ricorrente, dopo avere illustrato i principi di diritto in ordine alla valutazione delle intercettazioni, sostiene che la Corte territoriale si sarebbe adagiata sulle medesime trascurando di verificare l'affidabilità ed il significato delle informazioni propalate. In particolare, la Corte non aveva individuato nelle intercettazioni uno specifico elemento che riconducesse l'attività del IO all'associazione mafiosa. Mancherebbe, quindi, la prova rappresentativa sia del patto individuale che del ruolo svolto. Il ricorrente, infine, (motivo quinto a pag. 62 del ricorso) contesta la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4 sostenendo che la medesima si può ritenere sussistente solo ove ogni partecipe sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati ovvero quando ciò ignori con colpa. Ma, sul punto, la Corte non aveva offerto alcuna motivazione.
4.2. VIOLAZIONE DELLA L. N. 895 DEL 1967, ARTT. 2-7 (CAPO SUB B); L. N. 110 DEL 1975, ART. 23 (CAPO SUB C); ART. 648 COD. PEN. (CAPO SUB D) AGGRAVATI dalla L. n. 203 del 1991, art. 7: il ricorrente, dopo aver rammentato che il fondo in cui vennero rinvenute le armi era stato sempre occupato dal padre e che egli, insieme ai propri fratelli, lo aveva acquistato tre mesi prima del suddetto rinvenimento, contesta la conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale, sostenendo che le armi e gli altri oggetti erano stati occultati in quei luoghi già da tempo e nulla escludeva "che fossero già lì da prima che i germani IO acquistassero il fondo che, si ricorda, non era completamente recintato e, quindi, accessibile a tutti". Infine, il frequente "maneggio" cui facevano riferimento i giudici di merito, era incompatibile con l'affermazione sui costanti controlli visivi a cui il IO era sottoposto. Incongrua ed illogica, poi, doveva ritenersi la motivazione addotta in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ritenuta provata sulla base di un'intercettazione non solo posteriore al sequestro ma anche di dubbia interpretazione. Infine, non vi era alcuna prova sulla efficienza delle armi sequestrate posto che da nessuna parte risultava che fossero effettivamente funzionanti.
4.3. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 309 DEL 1990, ART. 73 (CAPO SUB FI) E ART. 74 (CAPO SUB F): il ricorrente, dopo avere richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità in ordine agli elementi costitutivi dei reati in esame, sostiene che "la Corte Territoriale li abbia disattesi. Viene posto eccessivo risalto, come detto, al numero di rapporti telefonici tra il ricorrente ed il LI IL IE, definito uomo di fiducia del primo ed incaricato di tenere i rapporti con altri associati (cfr. 73). Emerge, invero, un'assenza di rapporti stabili e duraturi tra il IO e gli altri soggetti diversi dal LI IL. Non vi è, infatti, prova che le telefonate di sollecito rivolte da questo a tali IT e CA (cfr. pag. 74) fossero poste anche nell'interesse del IO ovvero che, della invocata richiesta di consegna dei proventi dello spaccio, ne fosse quest'ultimo a conoscenza. Medesime considerazioni per i viaggi relativi all'approvvigionamento nei quali non compare affatto il IO. Molteplici, invece, sono le conversazioni in cui i rapporti tra gli imputati (tranne il IO) sono finalizzati ed autoconcludenti al procacciare droga da assumere personalmente. Ovvero, fine ultimo dei soggetti coinvolti sembra essere quello di raggiungere l'obiettivo di assumere sostanza stupefacente, disinteressandosi tutti della crescita del sodalizio criminoso il cui fine deve, perché si realizzi la struttura associativa, essere sempre considerato come ultimo rispetto alla volontà dei presunti associati. Manca, insomma, tra di loro, l'affectio societatis che, incredibilmente ed illogicamente viene individuata nella sentenza gravata, nella presenza di taluni di questi ad un'udienza per il processo tenutosi a carico di CC e AR (cfr. pag. 74). Il che è davvero illogico oltreché assertivo. L'affectio societatis va dimostrata sull'enucleazione della comunità di intenti volta all'affermazione del bene sociale e non già per la partecipazione di taluni ad un'udienza. Anche semplici amici possono partecipare ad un'udienza che riguardi altri amici senza necessariamente essere considerati a questi associati";
4.4. violazione dell'art. 56-629 cod. pen. aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo sub I): in ordine al suddetto delitto, il ricorrente si duole:
a) della circostanza che la Corte non avrebbe dato alcuna risposta al motivo proposto con il motivo di appello con il quale si contestava la responsabilità essendo stata la motivazione fondata sulle sole dichiarazioni rese dalle parti offese LL e TA non suffragate da alcun riscontro obiettivo;
b) della ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite nonostante le SSUU con la sentenza n. 21837/2012 avessero stabilito che fosse necessaria la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o minaccia;
c) del mancato riconoscimento dell'ipotesi della desistenza volontaria ex art. 56 cod. pen., comma 3. d) della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. cit. pur essendo il fatto in esame risalente al ottobre/novembre 2010, mentre la contestazione di cui all'associazione mafiosa "ombrello sotto il quale si è contestata l'aggravante speciale va dal febbraio 2007 al maggio 2008";
4.5. violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per non avere la Corte adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di un imprecisato ruolo di rilievo che il ricorrente avrebbe svolto nell'ambito delle associazioni a delinquere.
4.6. violazione dell'art. 81 cod. pen. per non avere la Corte valutato "la concorrenza sanzionatola di più aggravanti speciali con quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, operata in spregio ai principi previsti dalle SSUU n. 20798/2011".
4.7. Con memoria depositata il 28/01/2015, il ricorrente ha illustrato ulteriormente la doglianza relativa al capo sub F) dell'imputazione, ed ha sostenuto che la Corte gli avrebbe inflitto una pena superiore a quella in concreto applicabile.
5. PA NN ha dedotto i seguenti motivi:
5.1. violazione dell'art. 629 cod. pen. il ricorrente sostiene che il reato in esame (contestato al capo sub I) non sarebbe configurabile:
a) perché la minaccia sarebbe stata effettuata nei confronti del TA che era un semplice dipendente e non nei confronti della società proprietaria della sala giochi e cioè la "Megaservice", così come invece, era stato contestato nel capo d'imputazione. Non vi era, quindi, alcuna prova che fosse stata effettuata alcuna minaccia estorsiva nei confronti del titolare della suddetta società;
b) perché il riconoscimento fotografico effettuato dal LL non era attendibile;
5.2. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: il ricorrente, si duole:
a) della mancata riapertura, in sede di appello, del dibattimento finalizzata all'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dalle parti offese LL e TA nel procedimento penale davanti il tribunale di IA in data 26/02/2014, dal quale si evinceva la mancanza dei presupposti applicativi della suddetta aggravante;
b) dalla non configurabilità dell'aggravante atteso che, dalle stesse dichiarazioni rese dal LL e dal TA, si evinceva che si era trattato di un semplice tentativo di estorsione;
c) in ogni caso, esso ricorrente si era limitato ad essere presente sul posto in un contesto dove altri avevano proferito frasi dal tenore mafioso delle quali, quindi, egli non poteva rispondere;
5.3. violazione degli artt. 62 bis - 114 - 56 cod. pen. per avere la Corte respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 cod. pen. con motivazione di mero stile e, per avere omesso di motivare in ordine alla richiesta di riduzione massima della pena prevista per il tentativo.
6. RO IE, ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 sotto i seguenti profili:
a) per avere la Corte territoriale, erroneamente ritenuto, travisando i fatti, che la somma di Euro 5.100,0 rinvenuta in capo al LI, fosse stata nel possesso del ricorrente. La Corte aveva sostenuto che tale dato fosse irrilevante stante in concorso dei suddetti soggetti nel medesimo reato e che, comunque, la responsabilità del ES si evinceva dagli esiti delle intercettazione: il che non corrispondeva ad alcun dato processuale perché durante il viaggio a Firenze non era mai emersa alcuna intercettazione concernente il ES;
b) la Corte aveva valorizzato l'intercettazione n. 193 del 08/08/2007, nonostante la difesa avesse sostenuto la genericità e la non univocità della suddetta intercettazione basata su frasi avulse dal contesto;
c) la Corte, poi, non aveva considerato che, a carico del ES vi erano solo quattro intercettazioni nell'arco di quasi due anni di indagini, il che contraddiceva l'affermazione della Corte in ordine alla continuità dei contatti;
d) per non avere la Corte ritenuto la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. cit. nonostante non fosse mai stato riscontrato "un solo episodio neanche di detenzione di sostanze stupefacenti, men che mai di spaccio di dette sostanze".
7. IO BE ha dedotto:
7.1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: il ricorrente, dopo avere premesso che, nell'ambito della suddetta associazione, la Corte aveva ritenuto che egli avesse svolto il ruolo di intermediario, prende in esame le intercettazioni sulla base delle quali la Corte era pervenuta alla suddetta conclusione ed obietta che - anche in considerazione del linguaggio criptico - non era chiaro sulla base di quali elementi fosse stata desunta la consapevolezza dell'imputato di partecipare attivamente a stabilmente alla vita della consorteria, e perché gli associati lo ritenessero parte della stessa. La Corte, infine, non aveva chiarito per quali ragioni il GA, che aveva una posizione identica a quella del ricorrente, era stato riconosciuto colpevole del solo reato di cui all'art. 73 D.P.R. cit..
7.2. violazione dell'art. 73 D.P.R. cit.: il ricorrente sostiene che non vi sia, negli atti di indagine, "alcun riferimento ad episodi di detenzione illecita o di spaccio così come non emerge l'effettiva disponibilità di droga o attività di trasporto di questa da parte dell'imputato": In realtà, la Corte aveva ritenuto la colpevolezza dell'imputato anche per lo spaccio di stupefacente per il solo fatto che era stato ritenuto responsabile dell'ipotesi di cui all'art. 74 D.P.R. cit. non considerando che essere ritenuto responsabile del reato associativo non comporta automaticamente anche la responsabilità per i reati fine (art. 73 D.P.R. cit.) tanto più che la stessa Corte aveva ammesso che le trattative organizzate con l'intermediazione del AZ non erano mai andate a buon fine;
7.3. violazione dell'art. 99 cod. pen. per avere la Corte ritenuto, con motivazione manifestamente illogica, la recidiva. In ogni caso, il ricorrente sostiene che, ove si reputasse che la recidiva sia obbligatoria ex art. 99 cod. pen., comma 5 - in considerazione del reato addebitato - dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 cod. pen., comma 4 nella parte in cui non specifica che l'aumento si applichi solo quando a rientrare nell'elenco di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) sono tanto il reato precedente quanto il nuovo;
7.4. violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per non avere la Corte concesso le suddette attenuanti con motivazione illogica e senza tener conto delle condizioni personali dell'imputato.
7.5. Con memoria depositata il 27/01/2015, il ricorrente ha ulteriormente illustrato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 99 cod. pen., comma 4. 8. GN UN ha dedotto:
8.1. violazione dell'art. 73 D.P.R. cit.: la difesa sostiene che, dalle conversazioni captate, emergerebbe "sia l'assoluta mancanza di un preventivo accordo tra il GA ed i coimputati in ordine alla trasferta dalla Sicilia al Nord Italia, sia la sicura assenza del GA nell'acquisto della sostanza stupefacente effettuata, poi, in Lombardia";
8.2. violazione dell'art. 62 bis cod. pen. per avere la Corte omesso ogni motivazione in ordine alla richiesta della concessione delle suddette attenuanti.
8.3. Con memoria depositata il 28/01/2015, il ricorrente ha ulteriormente illustrato la propria doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio.
9. BI AV ha dedotto:
9.1. violazione dell'art. 73 D.P.R. cit.: la difesa, dopo aver premesso che l'imputato è residente di fatto a Milano, sostiene che la presenza del BI, nell'episodio per cui è processo, "era semplicemente una presenza passiva, non denotante alcun interesse nel trasporto della droga": quindi la Corte, aveva travisato il fatto e, in modo del tutto illogico aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato;
9.2. violazione dell'art. 133 cod. pen. per avere la Corte inflitto una pena eccessiva senza alcuna adeguata motivazione. 10. LO OC UC, ha dedotto la violazione delle norme sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata concessione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. nonché l'eccessività della pena inflitta.
11. LO PE ha dedotto:
11.1. violazione dell'art. 74 D.P.R. cit.: la difesa sostiene che non vi sarebbe alcuna prova della partecipazione dell'imputato alla presunta associazione posto che: a) non gli era mai stata sequestrata alcuna sostanza stupefacente;
b) le intercettazioni valorizzate dalla Corte potevano avere un'alternativa lettura (consumazione personale o di gruppo); c) l'imputato, in alcune intercettazioni era stato definito, dagli altri coimputati, in modo ingiurioso e considerato come una persona inaffidabile: il che non era conciliabile con il ruolo che avrebbe avuto nell'associazione (incarico di recuperare il denaro);
11.2. violazione dell'art. 73 D.P.R. cit.: la difesa sostiene che mancherebbe la prova del reato in quanto il IT non era mai stato sorpreso in possesso di droga. L'unico episodio riguarda un viaggio a Firenze, ma l'acquisto di stupefacente era stato dedotto solo sulla base di meri indizi privi di alcun riscontro;
11.3. trattamento sanzionatorio: la difesa ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione in ordine: a) alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
b) all'eccessività della pena anche sotto il profilo del calcolo per la continuazione.
12. US NT, ha dedotto:
12.1. violazione degli ARTT. 73 - 74 D.P.R. cit.: la difesa, in ordine alla condanna inflitta dalla Corte territoriale per entrambi i suddetti reati, sostiene che la motivazione della sentenza "non individua mai con precise circostanze di fatto il coinvolgimento del ricorrente nei fatti per cui è processo .... si richiamano, infatti, numerose intercettazioni ambientali per trovare la rilevanza penale del comportamento in esame, intercettazioni, però, che eventualmente avrebbero potuto dare una dimensione del US NT come piccolo spacciatore così limitando la rilevanza penale dello stesso al solo capo d'imputazione indicato come F1";
12.2. trattamento sanzionatorio: la difesa sostiene che, essendo stata esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, non si riuscirebbe a comprendere come la Corte aveva quantificato la pena.
13. US BA, ha dedotto:
13.1. violazione dell'art. 416 bis cod. pen.: la difesa sostiene che la Corte aveva fondato la condanna solo sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia BA nonché delle intercettazioni che, però, erano rimaste prive di riscontro. Le intercettazioni, poi, dimostravano che il comportamento dell'imputato era "intriso di buona fede, non conforme assolutamente con lo status di intraneus al sodalizio criminoso ...";
13.2. violazione dell'art. 99 cod. pen.: la difesa sostiene che la Corte avrebbe errato nel calcolare la pena. Infatti, essendo stata contestata la recidiva di cui all'art. 99 cod. pen., comma 5 (e cioè un'aggravante ad effetto speciale), in aggiunta alle aggravanti speciali di cui all'art. 416 bis cod. pen ., comma 1, 2, 3 e 4 - avrebbe dovuto essere applicato il cumulo giuridico di cui all'art. 63 c.p., comma 4. La Corte, invece, aveva inflitto la pena di anni nove di reclusione per il reato associativo aggravato ed anni quattro e mesi sei di reclusione per la recidiva reiterata.
Con un'ulteriore censura, la difesa sostiene che, non avrebbe potuto essere contestata e ritenuta la recidiva di cui all'art. 99 cod. pen., comma 5 perché l'unica condanna risultante a carico dell'imputato risaliva ad oltre venti anni prima e nessun rilievo assumevano le altre condanne derivanti da un decreto penale con una multa per Euro 380,00 e per un assegno senza provvista, ora depenalizzato.
Infine, il ricorrente, sostiene che, illegittimamente, per la recidiva, gli era stato applicato un aumento di pena pari ad anni quattro e mesi sei di reclusione: infatti, poiché il cumulo delle pene delle condanne precedenti è di anni uno e mesi otto di reclusione, l'aumento avrebbe dovuto essere contenuto nei suddetti limiti così come stabilito dall'art. 99 cod. pen., comma 6. 13.3. violazione dell'art. 416 bis cod. pen.: la difesa sostiene che, per il suddetto reato, gli era stata applicata, relativamente alla pena, la normativa prevista dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e non quella previgente che prevedeva una pena da cinque a quindici anni. Infatti, era stata ritenuta una pena base di anni nove di reclusione senza che ne fosse stata spiegata la ragione.
14. IA IN, con atto pervenuto il 15/01/2015, ha personalmente rinunciato al ricorso proposto.
15. PA UN, ha dedotto:
15.1. violazione dell'art. 416 bis cod. pen.: la difesa, dopo avere illustrato i principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità in ordine ai requisiti per la configurabilità del suddetto delitto, sostiene che la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base di intercettazioni frammentarie e di non agevole comprensione che non avevano chiarito quale fosse stato il ruolo svolto in concreto dall'imputato nella pretesa associazione, se avesse la consapevolezza dei fini che l'associazione intendeva perseguire, quali, in concreto, fossero stati i comportamenti adottati dai partecipanti tali da far ritenere che fosse utilizzato un "metodo mafioso" finalizzato al controllo delle attività economiche così come previsto dall'art. 416 bis cod. pen., comma 3. In altri termini, tutta la motivazione si baserebbe su affermazioni apodittiche desunte dalle intercettazioni il cui contenuto indiziario non poteva dirsi neppure che fosse grave, preciso e concordante così come richiesto dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2. 15.2. violazione dell'art. 416 bis cod. pen., comma 4 per avere la Corte ritenuto che l'associazione fosse armata senza che ne sussistessero i presupposti e cioè senza alcuna prova che "tutti gli imputati avessero la disponibilità di armi o che tale disponibilità fosse comunque in capo alla trancia del sodalizio al quale si è ritenuto appartenere lo PA";
15.3. trattamento sanzionatorio: la difesa censura la sentenza impugnata sostenendo che le attenuanti generiche erano state escluse con motivazione tralaticia e, quindi, non controllabile. 16. LA PE e IC AB hanno proposto entrambi separati ricorsi per cassazione ai quali, però, con atti personalmente sottoscritti, hanno rinunciato.
DIRITTO
1. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO (capo Sub a): del delitto previsto dall'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6, sono stati riconosciuti colpevoli i seguenti imputati: LI IL IE;
IO NU;
US BA;
PA UN (in concorso con IA VA e ZA EN per i quali si è proceduto separatamente) "per aver fatto parte, unitamente a LL andrea e LL DR per i quali si procede separatamente, della associazione di tipo mafioso diretta ed organizzata da IA VA, affiliata alla famiglia catanese di cosa nostra facente capo a SA BE, che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere una serie indeterminata di delitti conto la persona e il patrimonio e traffico di sostanze stupefacenti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività economiche e per conseguire, comunque, profitti e vantaggi ingiusti. Con le aggravanti dell'essere l'associazione armata e di avere gli associati finanziato attività economiche di cui hanno assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi. Associazione promossa e diretta da IA VA. In Bronte e paesi limitrofi dal febbraio 2007 al maggio 2008".
La motivazione in ordine alla sussistenza della suddetta associazione mafiosa - facente capo al IA - si legge, nella sentenza di primo grado, a pag. 18 ss., mentre, nella sentenza impugnata si legge a pag. 10 ss.
Ora, dalla lettura di entrambe le sentenze, si può dare per pacifico che "le sentenze, costituenti cosa giudicata, rese nell'ambito dei procedimenti cd. "Tunnel" e "Trash" (sentenza n. 867/09 del 16.07.2009, nei confronti di esponenti del clan brontese) consentono di affermare che, nel territorio di Bronte, vi era insediato un gruppo criminale operante con il classico metodo mafioso, costituente propaggine della famiglia di "Cosa nostra catanese" denominata SA - Ercolano. Le vicende processuali hanno fatto luce anche sulla circostanza che, all'interno del citato gruppo, si registravano, nell'anno 2000, contrasti che culminavano nella formazione di due diversi gruppi: uno facente capo al pregiudicato NT ON CO, avvicinatosi nell'occasione al clan Mazze detto dei "carcagnusi", ed uno facente capo a IA VA. La scissione cagionava una sanguinaria guerra - in occasione della quale si registrava l'eliminazione fisica di appartenenti ad entrambi gli schieramenti contrapposti (la vita dello stesso capo di uno dei due gruppi - NT ON - veniva attentata per ben due volte) - nell'ambito della quale, anche grazie all'intervento di esponenti della criminalità mafiosa catanese, veniva concordata una tregua, che prevedeva la spartizione del territorio del comune di Bronte in due zone di influenza. Le indagini sfociate nel presente procedimento, cd. "Gatto O" (dal nome dato dall'operazione di polizia), consentivano di identificare gli appartenenti ad uno dei due gruppi - quello facente capo a IA VA - l'ambito di operatività dello stesso, gli interessi illeciti perseguiti, con particolare riguardo alle estorsioni, nonché di accertare la contestuale appartenenza di alcuni associati - già facenti parte del sodalizio mafioso - anche ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, da cui ricavavano cospicui proventi, e che agiva sotto la direzione di IO NU, soggetto alle dirette dipendenze di IA VA ..." (pag. 10 ss sentenza impugnata).
Nelle pagine successive (pag. 12 ss.; nonché pag. 18 ss. della sentenza di primo grado) la Corte - dopo avere precisato che "il materiale probatorio è costituito, essenzialmente, da intercettazioni telefoniche ed ambientali e da contestuali servizi di osservazione, che hanno fatto luce su alcune vicende estorsive in relazione alle quali, fino a quel momento, nessun dato processuale era stato acquisito, nonché sulla composizione attuale del clan e sulla distribuzione dei ruoli all'interno di esso" - chiarisce, sulla base di precisi riscontri, le ragioni per le quali l'associazione: a) era armata;
b) era operativa;
c) aveva acquisito il controllo delle forniture delle materie prime agli operatori commerciali;
d) aveva la gestione ed il controllo degli appalti;
e) provvedeva al mantenimento dei detenuti ed al pagamento delle spese legali;
f) manteneva i rapporti con la criminalità catanese;
g) era in grado di commettere reati contro la persona per garantire l'egemonia del gruppo. Non è vero, quindi, come ha sostenuto l'imputato PA che la sentenza impugnata "ha sicuramente omesso la verifica quantomeno dell'attualità dell'esistenza della primigenia consorteria, supponendo, quindi, che gli attuali imputati siano la naturale proliferazione di quell'associazione. A tale conclusione la Corte territoriale è giunta senza che in sentenza si rinviene un percorso che colleghi "questi" a "quella"" (pag. 8 del ricorso). È questo, dunque, l'antefatto storico - non contestato dagli imputati se non dallo PA nei generici termini appena riferiti - che consente di comprendere, nei suoi esatti termini, la motivazione.
Il problema che, quindi, pone il presente processo, non consiste tanto nella prova se sussistesse o meno la suddetta associazione per delinquere, quanto se le sentenze di merito abbiano fornito la prova che di essa ne facevano parte gli odierni imputati.
Infatti, tutti i vari motivi di doglianza dedotti dagli imputati ruotano, sostanzialmente, nel sostenere la loro estraneità alla predetta associazione (cfr, sul punto, quanto illustrato nella presente parte narrativa: LI IL 3.1.; IO 4.1.; US NT 13.1.; PA 15.1.).
Tutti i motivi di doglianza, vanno, però, ritenuti infondati per le ragioni di seguito indicate.
Il comun denominatore di tutte le censure dedotte è costituito da una critica all'interpretazione che la Corte ha dato delle prove a carico dei singoli imputati, prove costituite, per la gran parte, da numerose intercettazioni.
I ricorrenti, infatti, chi per un verso, chi per un altro, sostengono che quelle intercettazioni sarebbero insufficienti a far ritenere che essi facevano parte dell'associazione mafiosa, perché la Corte le avrebbe travisate, perché erano criptiche, perché erano poche di numero e, quindi, in sostanza, non sarebbe stata raggiunta la prova richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2 nel senso che i suddetti indizi non sarebbero gravi, precisi e concordanti. La Corte indica le prove a carico del LI IL a pag. 44 ss (a pag. 74 ss della sentenza di primo grado); a pag. 56 ss quelle a carico del IO (a pag. 66 ss della sentenza di primo grado);
quelle a carico di US BA a pag. 120 ss (a pag. 110 ss della sentenza di primo grado); quelle a carico dello PA a pag. 129 ss (a pag. 89 ss della sentenza di primo grado). Nella suddetta motivazione non sono ravvisabili vizi motivazionali di alcun genere, perché la Corte, dopo avere indicato la fonte di prova, la commenta e spiega le ragioni per le quali ogni singola conversazione, spesso di chiarezza disarmante, costituisce un elemento a carico di ciascuno imputato.
La Corte, poi, sempre sulla base delle suddette intercettazioni - nonché, in alcuni casi, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore BA rese nei confronti del US - ha ricostruito ed indicato il ruolo che ciascuno di essi rivestiva nell'associazione, confutando, infine, le varie tesi difensive. Alla stregua della suddetta puntuale motivazione, è del tutto evidente, pertanto, che tutte le censure di cui si è dato conto, riproposte con i presenti ricorsi, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dai ricorrenti, le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, vanno dichiarate inammissibili.
In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento": infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745;
Cass. 2436/1993 rv 196955. Sul punto va, infatti ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze:
ex plurimis SSUU 24/1999.
D'altra parte, non può essere dato ingresso in questo grado di giudizio, al vizio di un preteso travisamento della prova - come pure in alcuni ricorsi viene adombrato e sostenuto: cfr ricorso LI IL pag. 1; ricorso US BA pag. 1; - perché, com'è ben noto, qualora ci si trovi innanzi ad una cd. doppia conforme (doppia pronuncia di uguale segno: come nel caso di specie) il vizio di travisamento della prova (palese divergenza del risultato probatorio rispetto all'elemento di prova emergente dagli atti processuali) può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione: il che nessuno dei ricorrenti ha fatto) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Infatti, in considerazione del limite del devolutum (che impedisce che si recuperino, in sede di legittimità, elementi fattuali che comportino la rivisitazione dell'iter costruttivo del fatto, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice) il sindacato di legittimità, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 2 va osservato che, nel caso di specie, non ci si trova di fronte a sporadiche intercettazioni scollegate l'una dall'altra: al contrario, il compendio probatorio è costituito da un imponente quantitativo di intercettazioni che, in modo plastico, hanno svelato agli inquirenti, come si svolgeva la vita associativa, quali fossero i vari ruoli, quale fosse il campo d'attività e di azione dell'associazione. Di conseguenza, del tutto legittimamente prima il giudice dell'udienza preliminare e, poi, la Corte hanno ritenuto che il suddetto compendio probatorio fosse sufficiente a far ritenere la colpevolezza degli imputati, proprio perché non ci si trovava di fronte ad un singolo indizio, ma ad un corposo compendio indiziario che, ove letto unitariamente e alla luce dell'antefatto storico (acclarata sussistenza dell'associazione mafiosa), era grave, preciso e concordante.
Sul punto, infine, deve anche rilevarsi che tutti i ricorrenti - chi per un verso, chi per un altro - per confutare la motivazione addotta dalla Corte territoriale sono ricorsi alla nota tecnica retorica del frazionamento degli indizi al fine di meglio confutarli. Al che deve replicarsi che è da escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., sez. 6A, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2^, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789) e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6A, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6A, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
In conclusione le doglianze dedotte dagli imputati LI IL, IO, US BA e PA in ordine alla loro responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., devono essere rigettate.
1.1. violazione dell'art. 416 bis cod. pen., comma 4: i soli ricorrenti IO (supra 4.1.) e PA (supra 15.2), hanno dedotto censure in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4. Entrambe le censure - sostanzialmente sovrapponibili - sono infondate.
In punto di fatto, entrambi i giudici di merito hanno ampiamente evidenziato gli elementi fattuali (intercettazioni; rinvenimento di armi in possesso del IO;
disponibilità delle medesime in capo ai membri dell'associazione criminale) in base ai quali doveva ritenersi che l'associazione fosse armata (cfr sentenza giudice dell'udienza preliminare pag. 26 ss;
sentenza Corte di Appello pag. 14 e 71).
Corretta, pertanto, è la conclusione giuridica essendosi la Corte territoriale adeguata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che, in questa sede, va ribadita, secondo la quale "in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritiene sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4, quando il delitto associativo è contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi è provata a carico di un solo appartenente": ex plurimis Cass. 18837/2013 Rv. 260919; Cass. 36198/2014 Rv. 260272. 2. VIOLAZIONE DELLA L. N. 895 DEL 1967, ARTT. 2-7 (CAPO SUB B); L. N. 110 DEL 1975, ART. 23 (CAPO SUB C); ART. 648 COD. PEN. (CAPO SUB D)
AGGRAVATI dalla L. n. 203 del 1991, art. 7: il solo IO è stato condannato per i suddetti reati ed ha dedotto le doglianze illustrate supra al 4.2. che, però, vanno disattese sotto tutti i profili per le ragioni di seguito indicate.
La Corte territoriale ha trattato la posizione del IO relativamente ai suddetti reati a pag. 69 ss (pag. 117 ss sentenza di primo grado).
Ha scritto la Corte: "Fatto storico e non contestato è che il 25 agosto 2007 i Carabinieri sequestravano nel terreno nella disponibilità di IO NU, ed alla sua presenza, un fucile da caccia semiautomatico calibro 20 di marca Breda, matricola 20C1330, un fucile sovrapposto calibro 12 di marca Beretta, matricola 156539 (oggetto di furto in danno di Castiglione Nicolò, come da denuncia di furto del 24.03.2004), nonché un fucile a doppietta allestito dalla ditta ER IG a canne mozze e con matricola abrasa. Contrariamente a quanto assunto dalla difesa, il sequestro di tali armi non è avvenuto casualmente, ma è maturato a seguito dell'ascolto di significative conversazioni captate, ove spesso si faceva riferimento alla "campagna" del IO quale luogo deputato a nascondere qualcosa. Venivano allora disposti dei servizi di appostamento ed osservazione, che consentivano di appurare come il IO, senza una plausibile ragione, si recasse di frequente nella campagna ove il padre conduceva un'attività di deposito e vendita di legna da ardere, e come, in quelle circostanze, l'indagato assumesse sempre un atteggiamento particolarmente circospetto e guardingo, dirigendosi spesso in un'area appartata ove insisteva una folta e ricca vegetazione tra le rocce in pietra lavica. I sospetti degli investigatori sul comportamento del IO venivano ulteriormente avvalorati da una conversazione captata in data 24 agosto 2007 tra l'indagato e tale VA TT ER, nel corso della quale il primo riferiva al secondo di "un qualcosa" che si trovava nella stalla e che non aveva ancora sistemato (cfr. conversazione del 24.8.2007, ore 11.09. utenza chiamante 3806822637 in uso a VA TT ER) ...". Alla stregua della suddetta ricostruzione in fatto, la doglianza difensiva va ritenuta infondata in quanto la tesi alternativa - riproposta peraltro in modo tralaticio in questo grado di giudizio - è stata confutata in modo logico e coerente con gli evidenziati elementi fattuali.
Di conseguenza, la doglianza va ritenuta null'altro che un modo di introdurre in sede di legittimità, in modo surrettizio, una nuova ed alternativa valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito.
Quanto alla presunta inefficienza delle armi, va osservato che si tratta di eccezione che non risulta essere stata dedotta in entrambi i giudizi di merito (il primo grado si è svolto con il rito abbreviato non condizionato), sicché è del tutto irrituale dedurre per la prima volta in sede di legittimità una questione che presuppone un accertamento di merito. Peraltro, dalla sentenza di primo grado (pag. 119) risulta che le armi furono rinvenute in "perfetto stato di conservazione ... erano tutte ben oliate, segno evidente di una cura assidua".
Correttamente è stata, infine, ritenuta l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 alla stregua di un insindacabile giudizio di merito effettuato da entrambi i giudici di merito i quali hanno tratto il convincimento che quelle armi fossero non solo nella disponibilità privata del IO ma anche della cosca di cui faceva parte, sulla base dei seguenti elementi fattuali: a) quantità e natura delle armi;
b) oggetti rinvenuti insieme alle armi "nelle immediate vicinanze, veniva rinvenuto un sacco in plastica di colore nero con al suo interno nr. 4 passamontagna, di cui uno di colore nero ed i restanti di colore grigio;
nr. 5 paia di guanti in gomma per uso domestico di colore rosso;
nr 2 paia di guanti in lattice;
nr. 1 giubbotto con strisce orizzontali rifrangenti del tipo utilizzato dalla "polizia Municipale": (pag. 118 sentenza di primo grado); c) intercettazioni che, sebbene risalente al 27/11/2007 e, quindi, successiva alla data del sequestro, è "sintomatica della disponibilità di armi in capo all'associazione, della diretta consapevolezza di ciò da parte del IO, nonché della disponibilità delle stesse in capo all'indagato" (pag. 71 sentenza impugnata).
Pacifico, infine, deve ritenersi il reato di ricettazione in ordine al quale lo stesso ricorrente nulla ha dedotto.
3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 56-629 COD. PEN. E L. N. 203 DEL 1991, ART. 7 (capo sub I): di tale reato sono stati ritenuti colpevoli il
IO ed il PA i quali hanno dedotto le censure supra illustrate ai p. 4.4. (IO) e pp. 5.1. - 5.2. (PA). Tutte le suddette censure sono infondate.
In punto di fatto risulta che "in data 19.11.2010, LL ER, gestore di una sala giochi ubicata in Bronte per conto dell'impresa "Megagiochi", denunziava ai Carabinieri di Randazzo di essere vittima di un tentativo di estorsione, in quanto alcuni giovani, che da circa sei mesi frequentavano il locale, avanzavano richieste di denaro a titolo di estorsione. Il LL precisava che i giovani avevano anche danneggiato, in più occasioni, le apparecchiature della sala giochi, aggiungendo di conoscere personalmente tali individui, che identificava in IO NU, PA NN, CC PE, PA DU e ME CH. Il LL precisava anche le singole condotte tenute da costoro (IO, PA e PA avevano danneggiato le apparecchiature elettroniche, chiedendogli, con modi perentori, di parlare con il proprietario della sala giochi;
l'CC era intervenuto da "paciere", dicendogli che era necessario parlare con il titolare della sala- giochi perché "dovevano capire che è necessario che paghino qualcosa al mese o alla settimana", e quantificando tale somma in 500,00 o 1.000,00 Euro. IO aveva reiterato la richiesta in altre circostanze, affermando che "i soldi servivano per mandarli agli amici a IA". Il denunziante aveva, infine, riferito di essersi sempre rifiutato di corrispondere alcunché, tanto che il giorno prima della denunzia il IO, lo aveva minacciato con le seguenti parole "vi do 15 giorni di tempo, perché appena mi danno la risposta da IA, poi o con le buone o con le cattive dovete pagare anche se dovessimo spaccare una macchinetta al giorno". Il LL, infine, consegnava ai carabinieri un manoscritto, in cui aveva annotato i nomi dei soggetti sopra citati. TA ZO, amministratore della "Megagiochi", escusso a s.i.t., dopo aver confermato quanto denunciato dal LL, aggiungeva che IO NU, incontrato casualmente, gli aveva espressamente detto: "Tu devi capire che sei forestiero e che sei ospite, che il paese è del paesano...tu non sai con chi stai parlando queste cose non te le puoi permettere". Aggiungeva il TA di avere installato delle telecamere all'interno della sala giochi dopo che i malviventi gli avevano danneggiato le macchinette e che, per tale motivo, il IO gli aveva detto che quello era un atto di "scortesia" nei loro confronti. I Carabinieri della Compagnia di Randazzo accertavano che effettivamente due apparecchi automatici installati presso la predetta sala-giochi erano stati danneggiati": pag. 88 ss sentenza impugnata.
Alla stregua della suddetta ricostruzione in fatto, alle censure degli imputati deve, quindi, così replicarsi:
a) l'attendibilità dei testi risulta accertata in modo ampio e coerente da entrambi i giudici anche sulla base di oggettivi riscontri (accertamenti dei Carabinieri); va, poi, osservato che il teste e parte offesa LL ben conosceva il gruppo di estorsori (pag. 81 sentenza impugnata), tant'è che il riconoscimento fotografico fu effettuato in termini di certezza (pag. 89 sentenza impugnata): il che rende incensurabile la motivazione con la quale la Corte (pag. 87) ha ritenuto, in fatto (ed in diritto) la superfluità della riapertura del dibattimento per acquisire le dichiarazioni rese dal LL e TA in un diverso procedimento penale;
b) l'aggravante delle più persone riunite risulta dalla circostanza che alla spedizione vandalica parteciparono IO, PA, PA ed CC (che si finse "paciere");
c) correttamente la Corte, alla stregua della suddetta ricostruzione in fatto, ha escluso l'ipotesi della desistenza (pag. 83 della sentenza impugnata) della quale, con tutta evidenza, non ne sussistono i presupposti;
d) deve ritenersi la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in considerazione delle modalità con le quali la richiesta estorsiva fu effettuata: "l'intervento di CC PE come mediatore - il cd. amico buono -, il tenore delle minacce profferite, i riferimenti fatti da IO agli "amici di IA", evocativi di consorterie mafiose presenti su quel territorio, la notoria appartenenza di IO stesso ad una cosca mafiosa": pag. 91 sentenza impugnata;
è irrilevante che il fatto (ottobre/novembre 2010) sia successivo alla contestazione della partecipazione all'associazione mafiosa (contestata dal febbraio 2007 al maggio 2008), perché, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, "la ratio della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito in L. n. 203 del 1991, non è solo quella di aggravare la pena per chi utilizza metodi mafiosi o agisce al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche nei confronti di chi - pur non organicamente inquadrato in tali associazioni - agisca con metodi mafiosi o, comunque, dia un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa": ex plurimis Cass. 2696/2008 Rv. 242686;
Cass. 31437/2012 Rv. 253218;
e) la minaccia estorsiva fu effettuata non solo nei confronti del gestore della sala giochi (LL) ma anche nei confronti dell'Amministratore della società ("Megagiochi") proprietaria dell'attività (TA): infondata, quindi, è la doglianza dedotta dal PA (supra p. 5.1.);
f) irrilevante è, in punto di diritto, la circostanza che il ricorrente PA si fosse limitato ad essere presente sul posto senza profferire alcuna minaccia: egli ne risponde, infatti, a titolo di concorso, una volta escluso che non si era trovato li per caso. Manifestamente infondata, infine, è anche la doglianza dedotta dal PA in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in quanto la suddetta richiesta è stata disattesa dalla Corte territoriale in modo amplissimo alla stregua di incensurabili considerazioni logiche e fattuali (pag. 93 della sentenza impugnata).
4. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo sub F): del suddetto reato sono stati ritenuti responsabili: a) LI IL;
b) IO;
c) AZ;
d) IT;
e) US NT;
f) CA.
La Corte territoriale, dopo aver illustrato i principi di diritto in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (pag. 19-24), in punto di fatto, ha indicato, come indici del vincolo associativo i seguenti elementi (pag. 24): "la mancanza di rapporti leciti atti a giustificarli;
la molteplicità degli episodi di spaccio (non contestati dagli imputati); l'utilizzo di un linguaggio convenzionale allusivo alla sostanza stupefacente ("motore, prosciutto, scarpe, macchina" ecc); la suddivisione dei ruoli che non esclude l'interscambiabilità ove necessario (dopo l'arresto di AR AB al rientro da una trasferta a Milano per l'acquisto di cocaina, è IT PE che prende il suo posto nell'attività di spaccio); la manifesta paura dei controlli delle forze dell'ordine (v. accorgimenti adottati dai sodali durante le trasferte nel centro e nord Italia per evitare, specialmente in prossimità dello stretto di ME, i controlli di polizia;
v. anche conv. progr. n. 1218 del 18.07.2007 , nel corso della quale il LI avvertiva IT PE della presenza dei carabinieri lungo la via, consigliandogli, perentoriamente, "nasconditela nelle palle...e passa"); i numerosi viaggi per la fornitura di sostanza stupefacente a Milano ed in Toscana. In particolare, le intercettazioni svolte nel corso delle indagini evidenziavano l'esistenza di un gruppo organizzato gerarchicamente, con al vertice IO NU (v. progr. 649 del 27.10.2007, registrata all'interno dell'autovettura di LI IL, nel corso della quale questi, parlando con altri due soggetti non identificati, con espliciti riferimenti alla vendita di stupefacente, affermava "io glieli do (i soldi) al capo., il capo è NU... quello con la Smart nera... lui è il capo...lui la porta....a IA.., arriva e gliela danno..."), che veniva affiancato da LI IL NU. Quest'ultimo impartiva spesso ai sodali consigli ed avvisi (cfr. progr. n. 1218 del 18.07.2007 già sopra menzionata;
progr. 1073 e 1084 dell'8.06.2007, in cui il LI IL rimproverava IT PE e CA IN, che non avevano ancora consegnato i proventi dell'attività di spaccio). Dalle intercettazioni emergevano anche i ruoli dei sodali: addetti all'approvvigionamento della droga erano CC PE, IT PE e AR AB;
gli ultimi due, unitamente a CA IN e US TO, erano preposti anche alla distribuzione della sostanza stupefacente e IT anche alla sua custodia;
AZ BE, trafficante di cocaina brontese emigrato in Toscana, era fornitore abituale del gruppo". La Corte, poi, in relazione alla posizione dei singoli imputati, ha evidenziato le prove a carico di ciascuno ed il ruolo dai medesimi svolti, ha disatteso le tesi difensive dedotte, ha rilevato che il compendio probatorio si basava oltre che su numerosissime intercettazioni (tutte univoche e coerenti con l'ipotesi accusatoria) su riscontri oggettivi (viaggi al Nord per l'approvvigionamento;
sequestro di droga, pag. 74 e 51, e notevole somma di denaro trovata in possesso del LI in occasione di una trasferta al Nord per l'approvvigionamento, pag. 51).
Più esattamente, le posizioni dei singoli imputati, con le fonti di prova a loro carico, si leggono: quanto al Bellito a pag. 47 ss;
quanto al IO a pag. 72 ss;
quanto al AZ a pag. 97;
quanto al IT a pag. 112; quanto al US NT a pag. 117; quanto allo CA a pag. 124.
A fronte della suddetta complessa ed articolata motivazione, gli imputati hanno dedotto le censure illustrate nella presente parte narrativa ai p. 3.2. (LI), p. 4.3. (IO), p. 7.1. (AZ), p. 11.1. (IT), p. 12.1. (US NT), p. 14 (CA).
Ora, tutte le suddette censure, per un verso o per un altro, ruotano intorno ad un unico concetto e cioè che il compendio probatorio evidenziato di volta in volta dalla Corte a carico di ciascuno degli imputati, non sarebbe sufficiente non essendo costituito da indizi precisi, gravi e concordanti ex art. 192 cod. proc. pen., comma 2: di conseguenza, ogni ricorrente si è ingegnato a prendere in esame le varie fonti di prova per dimostrare l'inattendibilità delle conclusioni alle quali la Corte era pervenuta.
Sennonché, vale per tutti i ricorrenti quanto si è già detto a proposito dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, e cioè che:
a) non ci si trova di fronte a sporadiche intercettazioni scollegate l'una dall'altra: al contrario, il compendio probatorio è costituito da un imponente quantitativo di intercettazioni che, in modo plastico, hanno svelato agli inquirenti, come si svolgeva la vita associativa, quali fossero i vari ruoli, come e dove gli imputati si rifornivano della droga: quindi, non è ravvisabile alcuna violazione di legge nella circostanza che la Corte abbia ritenuto quel compendio sufficiente, ex art. 192 cod. proc. pen., comma 2 (unitamente anche agli altri evidenziati elementi probatori di cui si è detto) a pronunciare una sentenza di condanna;
b) è vero che alcuni degli imputati erano, a loro volta, consumatori di droga, ma, come bene ha risposto la Corte, ciò non esclude che non facessero parte dell'associazione essendo i due ruoli (di consumatore e partecipe all'associazione) del tutto compatibili (cfr ad es. pag. 114, quanto al IT e pag. 126 quanto allo CA);
c) tutte le censure non hanno evidenziato alcuno dei vizi motivazionali deducibili in sede di legittimità ex art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto, a ben vedere, i ricorrenti si sono limitati a proporre, in modo surrettizio, una nuova ed alternativa valutazione del merito delle varie fonti di prova, contestandone la valenza accusatoria.
Di conseguenza, per le stesse ragioni evidenziate a proposito del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., anche le doglianze dedotte in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, vanno tutte disattese.
5. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi sub F1 e G): si tratta della responsabilità per i reati fine e per i quali sono stati ritenuti responsabili:
- per il Capo F1: a) LI IL il quale, però, non ha dedotto, sul punto, alcuna doglianza;
b) IO;
c) AZ;
d) GA;
e) IT;
f) US NT;
g) CA;
- per il capo G: OC e BI: il solo BI, però, ha dedotto motivi in ordine alla responsabilità penale;
il OC ha dedotto motivi solo sul trattamento sanzionatorio. La prova della responsabilità dei ricorrenti in ordine alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, si legge nella sentenza impugnata, alle pagg. 80 (IO), 96-97 (ES), 100 (AZ), 114-115 (IT), 102 (GA), 119 (US NT), 127 (CA), 104-105 (BI), in cui per ogni imputato sono evidenziate le fonti di prova.
I ricorrenti, in questa sede, hanno dedotto le censure illustrate supra ai p. 4.3. (IO), p. 6. (ES), p. 7.2. (AZ), p. 8.1. (GA), p. 12.1. (US NT), p. 14 (CA), p. 9.1. (BI) che, però, vanno tutte disattese per le ragioni di seguito indicate.
Gli imputati IO, US NT, CA e BI, in pratica, non contestano la detenzione di sostanza stupefacente:
- IO, a pag. 30 del ricorso, infatti, sostiene che la prova desunta dalla Corte dall'intercettazione del 19/08/2007 "testimonia, al più, un'attività singola (non necessariamente episodica) ma volta all'incremento di un'utilità personale e non certamente piegata al rafforzamento della compagine ...": il ricorso, quindi, in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. cit. contestato al capo sub F1), deve ritenersi generico ed aspecifico;
- anche US NT, nel tentativo di confutare il ruolo che gli era stato attribuito nell'ambito dell'associazione (spaccio della droga), ha sostenuto che, al più, la sua attività andava qualificata come quella di un piccolo spacciatore: vale, quindi, quello che si è appena detto per il IO e cioè che il ricorso in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. cit. contestato al capo sub F1), deve ritenersi generico ed aspecifico;
- il BI, non potendo negare di essere stato sorpreso, insieme al OC, in possesso di 270 gr di cocaina, si è limitato a reiterare la propria tesi difensiva (mera presenza) in questa sede, tesi, però, ampiamente confutata dalla Corte sulla base di precisi riscontri fattuali.
Infine, gli imputati ES, AZ, GA e IT, chi per un verso, chi per un altro, hanno fatto leva tutti sul fatto di non essere mai stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti, per sostenere la loro estraneità al delitto contestato. In particolare, il ES ha sostenuto che poche intercettazioni sarebbero insufficienti a far ritenere accertata la colpevolezza: ma, trascura il fatto che ciò che rileva non è la quantità ma la qualità delle conversazioni: e, sul punto, la motivazione addotta dalla Corte è incensurabile.
Tuttavia, tutti i ricorsi sono meramente reiterativi ed aspecifici (non essendo correlati alla motivazione addotta sul punto dalla Corte) come si evince da una semplice lettura della sentenza impugnata che, nel prendere in esame le singole posizioni dei suddetti imputati, ha puntualmente confutato le rispettive tesi difensive alla stregua di precisi elementi fattuali: in particolare, a pag. 97, la Corte disattende, con ampia motivazione incensurabile, la richiesta del ES dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. cit..
6. trattamento sanzionatorio: hanno proposto ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio, deducendo le doglianze illustrate nella presente parte narrativa, gli imputati: a) LI IL (p. 3.3.); b) IO (pp. 4.5. - 4.6.); c) PA (p. 5.3.);
AZ (pp. 7.3.-7.4.); GA (p. 8.2.); Lo FO (p. 10);
IT (p. 11.3.); US NT (p. 12.2.); US BA (pp. 13. 2. - 1 3.3.); PA (p. 15.3.). In ordine alle censure aventi ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche, o l'eccessività della pena (ex artt. 133 - 81 - 56 cod. pen.) va premesso, in via generale, che questa Corte, sul punto, ha enunciato i seguenti principi di diritto che, in questa sede, vanno ribaditi:
- nel concedere o nel negare le attenuanti ex art. 62 bis c.p., il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale nell'esercitare il quale deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'art. 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass., Sez. 1, 1A ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato ne' sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice di merito dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, con l'indicare gli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Cass., Sez. 1, 19 ottobre 1992, Gennuso;
Cass., Sez. 1, 30 gennaio 1992, Altadonna). In particolare, è stato precisato che il relativo esercizio del suddetto potere discrezionale (ove congruamente motivato) si sottrae ad ogni censura di legittimità, in quanto anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse, non essendo il giudice obbligato a motivare anche sulle ragioni per le quali ritiene irrilevanti gli eventuali elementi a favore dell'imputato (Cass. 2889/1997 Rv. 207560 - Cass. 3819/1994 Rv. 196986);
- in particolare, quanto all'aumento di pena per la continuazione, la censura va disattesa alla stregua del consolidato principio di diritto che, qui va ribadito, secondo il quale "Nel caso in cui il giudice abbia congruamente motivato in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento alla natura dei reati, alla personalità dell'imputato e alle concesse attenuanti generiche, egli non ha l'obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base": ex plurimis Cass. 3034/1997 Riv. 209369; Cass. 11945/1999 Rv. 214857; Cass. 27382/2011 Rv. 250465. Ciò premesso, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, si evince che la Corte ha dato puntualmente risposta alle richieste degli imputati esattamente alle pagg. 53 (LI), 86 (IO), 92 (PA), 101 (AZ), 104 (GA), 107 (BI), 110 (Lo FO), 117 (IT), 135 (PA), disattendo così, sulla base di precisi elementi fattuali desunti dagli atti processuali, le censure dedotte avverso la sentenza di primo grado.
Di conseguenza, tutte le suddette censure vanno disattese poiché la motivazione addotta dalla Corte deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.
La censura dedotta dal IO ed illustrata al p.
4.6. della presente parte narrativa (nonché nella memoria), va disattesa in quanto, nel calcolo della pena effettuato dalla Corte a pag. 87 della sentenza impugnata, non è rinvenibile alcun errore: sul punto la censura deve, quindi, ritenersi generica ed aspecifica. Infatti, raffrontando la pena inflitta dal primo giudice con quella rideterminata (in melius) dalla Corte territoriale, si evince che la Corte ha mantenuto ferma la pena per tutti i reati ad eccezione di quello di cui al capo sub b) (ridotta di un mese) e del capo sub F1 (ridotta di un mese).
La censura dedotta da AZ ed illustrata al p.
7.3. della presente parte narrativa è infondata in quanto, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto che la recidiva fosse obbligatoria rientrando i reati addebitatigli nel catalogo di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a).
La questione di legittimità costituzionale sollevata - pur dovendosi dare atto che questa Corte con ordinanza n. 37443/2014 riv 260130 ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale - va ritenuta manifestamente infondata dovendosi condividere quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 8076/2013 riv 254535 secondo la quale "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 99 c.p., comma 5 e art. 69 c.p., comma 4, in relazione all'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2 e art. 27 Cost., comma 3, dovendo escludersi la configurabilità di uno statuto speciale per l'ipotesi prevista dalla prima norma ed ogni irragionevolezza della disciplina normativa". La doglianza dedotta da US NT ed illustrata al p. 12.2. della presente parte narrativa, è del tutto generica atteso che la modalità di calcolo della pena effettuata dalla Corte (pag. 120) - pur dopo aver escluso l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art.
7 - si comprende benissimo.
Infondata è anche la censura dedotta da US BA ed illustrata al p. 13.3 della presente parte narrativa, dovendosi ritenere, sul punto, ineccepibile la seguente risposta data dalla Corte a pag. 123 della motivazione "... il computo della pena è stato esattamente compiuto dal primo decidente in base alla normativa applicabile nel caso di specie e, dunque, l'imputato non ha valide ragioni per dolersi dell'omessa menzione in dispositivo. La circostanza che la pena base sia stata determinata dal GUP nella misura di anni 9 di reclusione e non nella pena minima edittale di anni 7 non significa affatto che il primo decidente abbia erroneamente applicato il testo normativo vigente anziché quello anteriore alla novella del 2008 ...".
US BA, infine, con le censure illustrate al p. 13.2. della presente parte narrativa, in ordine alla recidiva ha dedotto tre censure:
a) la violazione dell'art. 63 c.p., comma 4;
b) l'erronea contestazione della recidiva;
c) l'illegittimo calcolo della pena.
In punto di fatto, dalla sentenza impugnata, risulta che all'imputato è stata contestata (e ritenuta) la recidiva reiterata, ed è stato condannato alla pena di anni nove di reclusione sulla base del seguente calcolo: pena base = anni nove (ex art. 416 bis c.p., comma 4 secondo la pena previgente alla L. n. 125 del 2008) + anni quattro e mesi sei (corrispondente alla metà della pena base, per effetto della recidiva ex art. 99 c.p., comma 4) - 1/3 per il rito. Dal certificato del Casellario giudiziale, prodotto dal ricorrente, risultano a carico del medesimo, le seguenti condanne: 1) reclusione di anni uno, mesi quattro ed Euro 154,91 a seguito della condanna definitiva inflittagli dalla Corte di Appello di IA con sentenza del 30/03/1998; 2) reclusione di mesi quattro a seguito della condanna definitiva inflittagli dal Pretore di IA - sez. distaccata di Bronte - in data 15/10/1998 per il reato di emissione di assegno senza provvista, reato, peraltro, depenalizzato con D.Lgs. n. 507 del 1999; 3) multa di Euro 380,00 a seguito della condanna definitiva inflittagli dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nicosia in data 15/03/2007 per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. commesso il 05/09/2006 in Nicosia.
Sulla base di quanto risulta dal certificato del Casellario Giudiziale, quindi, ai fini della recidiva non si può tenere conto del reato sub 2, proprio perché, essendo stato abrogato, cessano tutti gli effetti penali della condanna: in terminis Cass. 2265/2013 riv 259144.
Restano, però, pur sempre, due condanne per fatti commessi antecedentemente a quello per cui è processo, sicché, correttamente è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata di cui all'art. 99 cod. pen., comma 4: infatti, ai fini della recidiva, rileva anche la condanna per decreto penale "atteso che gli effetti preclusivi del decreto penale di condanna riguardano solo il pagamento delle spese del procedimento e l'applicazione di pene accessorie, nonché l'efficacia della pronunzia nei soli giudizi civile o amministrativo": in terminis Cass. 40302/2006 Rv. 235401. La recidiva, essendo relativa al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., rientra nel catalogo di cui all'art. 407 c.p., comma 2, lett.
a), sicché, a norma dell'art. 99 c.p., comma 5 è obbligatoria e comporta un aumento di pena della metà.
Peraltro, il suddetto aumento, non può superare lo sbarramento "quantitativo previsto dall'art. 99 c.p., u.c. - secondo il quale "l'aumento della pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo"": Cass. 43768/2013 riv 257665. La recidiva in questione è un'aggravante ad effetto speciale (SSUU 20798/2011): di conseguenza, poiché il US BA è stato condannato per il reato di associazione armata di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4 prima parte (che prevede, a sua volta,
un'aggravante speciale in quanto la pena base da cinque a dieci anni - stabilita dal comma 1 nella versione previgente alla L. n. 125 del 2008 - è aumentata di oltre un terzo e cioè da sette a dieci anni),
si pone il problema di stabilire quale debba essere la pena base sulla quale calcolare l'aumento, ex art. 63 cod. pen., comma 4. Le SSUU 20798/2011, hanno chiarito che, per determinare quale delle due aggravanti sia più grave ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4, si deve avere riguardo a quella che determina un aumento nel massimo della pena superiore e, a parità di massimo, quella che prevede la pena minima più elevata.
Nel caso di specie, applicando l'aumento della metà (per effetto della recidiva) sulla pena base prevista dall'art. 416 bis cod. pen., comma 1 (da anni cinque ad anni dieci di reclusione, nella versione previgente alla L. n. 125 del 2008), si ottiene una pena da anni sette e mesi sei di reclusione ad anni quindici e, quindi, una pena superiore a quella prevista dall'art. 416 bis cod. pen., comma 4 prima parte (che, nella versione previgente alla L. n. 125 del 2008, prevedeva la pena da sette a quindici anni di reclusione). In astratto, pertanto, il calcolo della pena dovrebbe essere effettuato partendo da una pena base da anni sette e mesi sei ad anni quindici di reclusione (pena derivante dall'aumento della metà prevista ex art. 99 cod. pen., comma 4 della pena base da cinque a dieci anni di cui al previgente art. 416 bis c.p., comma 1) + un aumento (ex art. 63 cod. pen., comma 4) per la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4. Sennonché, in concreto, nel caso di specie, la pena più grave fra le due aggravanti speciali, è quella di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 (da anni sette ad anni quindici).
Infatti, se è vero che l'aumento di pena per la recidiva in esame è della metà della pena base prevista dall'art. 416 bis cod. pen., comma 1 e, quindi, corrisponde ad un aumento che varia da un minimo di anni due e mesi sei ad anni cinque di reclusione (da cinque a dieci anni + la metà da anni due e mesi sei ad anni cinque = da anni sette e mesi sei a anni quindici di reclusione), è anche vero che, per effetto dello sbarramento costituito dall'art. 99 cod. pen., comma 6 nel caso in esame, l'aumento per la recidiva non può
superare un anno e mesi quattro di reclusione ed Euro 154,91 derivante dalla condanna definitiva infintagli dalla Corte di Appello di IA con sentenza del 30/03/1998, oltre Euro multa di Euro 380,00 derivante dalla condanna definitiva infintagli dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nicosia in data 15/03/2007:
il che, significa che, in concreto, l'aumento di pena per la recidiva (non superiore ad un anno e mesi quattro di reclusione + Euro 544,91 derivante dal "cumulo" delle pene pecuniarie previste dalle due condanne, così come stabilito dall'art. 99 cod. pen., comma 6) è inferiore a quello previsto dall'aggravante per le armi di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 che, prevede, rispetto alla pena base di cui al comma 1, un aumento da due a cinque anni.
Quindi, nel caso di specie, il calcolo della pena avrebbe dovuto essere effettuato nel seguente modo: pena base ex art. 416 bis c.p., comma 4: da anni sette ad anni quindici di reclusione + aumento per la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 99/5-6 cod. pen.. Restano, a questo punto, da risolvere i seguenti problemi:
a) se l'aumento sia obbligatorio (come stabilisce l'art. 99 c.p., comma 5) o facoltativo (come stabilisce l'art. 63 cod. pen., comma 4);
b) se l'aumento, debba variare da un minimo di un giorno ad un terzo (come stabilisce il combinato disposto dell'art. 63 c.p., comma 4 - art. 64 c.p., comma 1) o se si debba applicare l'aumento stabilito per la recidiva (anche se con il limite del 99/6);
c) come deve calcolarsi l'aumento.
La soluzione dei primi due problemi (sub a e b) dev'essere trovata nell'ambito dei principi interpretativi relativi ai rapporti fra norme speciali, non essendovi alcun dubbio che sia l'art. 63 c.p., comma 4 che l'art. 99 c.p., commi 5 e 6 sono norme speciali.
Sul punto, va osservato che, mentre tutta la congerie di norme previste nell'art. 99 cod. pen. trova la sua massima espansione nel momento in cui la recidiva è applicata singolarmente (o, in concorso con altre aggravanti non speciali), al contrario, tutte le suddette peculiarità sfumano nel momento in cui l'aggravante speciale della recidiva si trova a concorrere con altra aggravante speciale. In questo caso, se la recidiva è ritenuta, ex art. 63 c.p., comma 4, aggravante speciale più grave, si applicano tutte le regole dell'art. 99 cod. pen.. Ma, se la recidiva è ritenuta, fra le due o più aggravanti, quella meno grave, allora perde ogni specificità ed è trattata come una "normale" aggravante speciale secondo lo statuto previsto dall'art. 63 c.p., comma 4 che, sul punto, è sicuramente, norma speciale valevole in ogni ipotesi di concorso fra aggravanti speciali. Il che comporta che, ove, come nel caso di specie, l'aggravante speciale della recidiva, sia considerata meno grave, il giudice:
a) può (e non "deve", come stabilisce l'art. 99 c.p., comma 5) aumentare la pena determinata sulla base dell'aggravante speciale più grave;
b) ove il giudice ritenga di aumentare la pena anche per la recidiva, l'aumento va determinato sulla base del combinato disposto dell'art. 63 c.p., comma 4 e art. 64 c.p., comma 1 e, quindi, da un minimo di un giorno ad un massimo del terzo della pena base e non secondo gli automatismi disciplinati dall'art. 99 cod. pen.. Quanto alla soluzione del terzo problema (sub c) e cioè come si determina l'aumento non tanto sotto il profilo quantitativo (per il che vale la regola appena enunciata sub b: da un minimo di un giorno ad un massimo del terzo della pena base) quanto sotto il profilo "qualitativo", va rammentato che, come si è detto, la pena per la recidiva (pena meno grave), nel caso di specie, è costituita da un anno e mesi quattro di reclusione ed Euro 544,91.
Ora, l'art. 63 cod. pen., comma 4 nello stabilire l'aumento per l'aggravante meno grave (nella specie la recidiva), enuncia la regola che il giudice "può" aumentare la pena stabilita per l'aggravante più grave, ma non stabilisce come l'aumento dev'essere effettuato, ricreando, in pratica, la stessa problematica che si pone per il reato continuato relativamente al quale l'art. 81 cod. pen. stabilisce che la pena più grave è aumentata fino al triplo senza, però, specificare, come si applica l'aumento, in specie in ipotesi di pene eterogenee.
La suddetta questione è stata risolta dalle SSUU che, con la sentenza n. 20798/2011 cit. hanno statuito che "Attesa l'identità di ratio esistente tra il concorso formale e la continuazione fra i reati e il concorso di circostanze aggravanti, istituti tutti volti a mitigare il rigore del cumulo materiale delle pene, è possibile concludere che costituisce un principio di carattere generale, valido anche nel caso disciplinato dall'art. 63 c.p., comma 4, quello in base al quale, in caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale, qualora una di esse sia punita con una pena più elevata nel massimo e l'altra con una pena più elevata nel minimo, la sanzione da irrogare in concreto non può essere inferiore a quest'ultima previsione edittale.
È, quindi, possibile affermare il seguente principio di diritto: in caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 63 c.p., comma 4), l'individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un'altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, l'irrogarne di una pena ad esso inferiore". Il che, nella concreta fattispecie in esame, comporta che, poiché la pena base per l'aggravante più grave (art. 416 bis cod. pen., comma 4) stabilisce la sola pena della reclusione, l'aumento per la recidiva (da un minimo di un giorno ad un massimo di un terzo della pena base) dev'essere determinato solo per la pena detentiva (reclusione) e non anche per la pena pecuniaria che resta assorbita: ex plurimis Cass. 28514/2004 Rv. 228849; Cass. 15986/2009 Rv. 243174
In conclusione, applicando tutti i suddetti principi alla concreta fattispecie in esame, ne consegue allora che la sentenza, quanto alla pena inflitta al US BA dev'essere annullata limitatamente all'aumento di pena.
Infatti, la pena base fissata dalla Corte in anni nove (ex art. 416 bis cod. pen., comma 4 secondo la pena previgente alla L. n. 125 del 2008), per quanto detto, deve ritenersi corretta;
è errato, invece,
l'aumento della pena per la recidiva.
Pertanto, la Corte territoriale, in sede di rinvio, si atterrà al seguente principio di diritto: "ove l'aggravante speciale della recidiva concorra con altra aggravante speciale e sia ritenuta meno grave ex art. 63 cod. pen., comma 4 ad essa si applica integralmente la norma di cui al cit. art. 63 cod. pen., comma 4. Di conseguenza, il giudice, quand'anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena (nella specie della metà) può e non deve aumentare la pena prevista per l'aggravante speciale più grave e, ove ritenga di aumentarla, è vincolato al limite di cui al combinato disposto dell'art. 63 c.p., comma 4 e art. 64 c.p., comma 1. Infine, poiché la pena per l'aggravante più grave prevede la sola pena detentiva, al contrario della pena dell'aggravante meno grave che prevede oltre che la detenzione anche la pena pecuniaria, l'aumento dev'essere determinato solo per la pena detentiva".
7. Infine i ricorsi di CC PE, AR AB e CA IN vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., lett. d), avendovi rinunciato: dal che consegue la condanna dei suddetti ricorrenti oltre che alle spese processuali anche al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 500,00 ciascuno.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata nei confronti di US BA limitatamente all'aumento della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di IA per nuovo giudizio sul punto;
DICHIARA inammissibili i ricorsi di CC PE, AR AB e CA IN;
RIGETTA i ricorsi di LI IL IE, IO NU, PA UN, AZ BE, IT PE, US NT, ES IE, GA UN, BI AV, Lo FO UC e PA NN;
CONDANNA i suddetti imputati - ad eccezione di US BA - al pagamento delle spese processuali nonché i soli CC PE, AR AB e CA IN anche al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 500,00. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2015