Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2011, n. 14556
CASS
Sentenza 25 marzo 2011

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Massime3

Ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai cosidetti collaboratori di giustizia, il momento dal quale inizia a decorrere il termine di centottanta giorni entro cui la persona che abbia manifestato la volontà di collaborare deve rendere note al Procuratore della Repubblica tutte le notizie di cui è in possesso, coincide con la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, e non con quello in cui tale volontà è stata solo genericamente manifestata.

Ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non è necessaria la preventiva identificazione anagrafica degli interlocutori, quando dal soprannome o appellativo usato sia possibile risalire ad una certa e determinata persona fisica, richiedendosi semplicemente un'attenta valutazione del contenuto e del tenore della comunicazione verbale intercorsa fra i soggetti intercettati, sulla base del complessivo quadro probatorio emerso in relazione alla persona inizialmente identificata con il solo soprannome.

In caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione può implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2011, n. 14556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14556
Data del deposito : 25 marzo 2011

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