Sentenza 31 gennaio 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, laddove uno dei sodali abbia patito uno stabile isolamento dal gruppo in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità, occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se solo a carattere morale (Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la condanna di un detenuto a carico del quale era emerso il solo dato dell'affidamento in lui riposto da altri sodali non detenuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2013, n. 6819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6819 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo - Presidente - del 31/01/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO D. - rel. Consigliere - N. 305
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. - Consigliere - N. 43004/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC SQ, nato a [...] il [...];
Di RA IA, nata a [...] il [...];
MI CH, nato a [...] il [...];
SC ID, nato a [...] il [...];
LE DO, nato a [...] il [...];
GO NO, nato a [...] il [...];
EL RI, nato a [...] il [...];
TR EP, nato a [...] il [...];
CI IR, nato a [...] il [...],;
avverso la sentenza 28/3/2012 della Corte d'appeLO di Napoli, 4^ Sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Domenico GaLO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Gialanella NI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena nei riguardi di SC ID;
il rigetto dei ricorsi MI CH, SC ID, LE DO, GO NO, TR EP, e CI IR;
per l'inammissibilità dei ricorsi di SC SQ, Di RA IA, EL RI;
udito per l'imputato TR EP l'avv. Graziano Sabato. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/3/2012, la Corte di appeLO di Napoli, pronunziandosi sull'appeLO proposto avverso la sentenza del UN di Nola, in data 11/2/2010, così provvedeva:
"In riforma della sentenza impugnata ridetermina la pena come segue:
Per CO SQ in anni venti e mesi sei di reclusione;
Per GO NO in anni dodici di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa;
Per ZZ SQ in anni nove e mesi due di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa;
Per CO IA in anni dieci di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa;
Per CA SQ in anni dieci e mesi due di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa;
Per CO ID in anni nove e mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
Per AN CH in anni nove di reclusione;
Per LL VI in anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
Per IA IR in anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
Per SC TR e SI EP in anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa ciascuno;
Conferma la sentenza nei confronti di ON RI, SS IO, GO DO, DI FR AN CH e DI FR IA che condanna al pagamento delle ulteriore spese del grado. Conferma nel resto".
2. I fatti oggetto del giudizio riguardavano la partecipazione degli imputati ad un'associazione camorristica operante nella zona di Polleria Trocchia e ER ed il compimento di specifici reati fine in attuazione del programma criminoso.
3. Avverso la sentenza della Corte d'AppeLO hanno proposto ricorso SC SQ, Di RA IA, MI CH, SC ID, LE DO, GO NO, EL RI, TR EP, e CI IR.
4. SC SQ deduce violazione di legge e carenza ed iLOgicità della motivazione. Al riguardo si duole di violazione del principio del ne bis in idem per essere stato lo stesso imputato già giudicato per il delitto ex art. 416 bis c.p., consumato fra il 2002 ed il 2003. Per tale reato il UN di Nola aveva emesso sentenza di condanna nel maggio del 2006, mentre l'attuale procedimento si riferisce ad un periodo di consumazione del reato che va dal 2003 sino al gennaio 2007. Poiché la permanenza nel reato termina con la sentenza di condanna, si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che buona parte del periodo contestato risultava già coperta da giudicato. Con riferimento al reato di estorsione, si duole, inoltre, che la Corte non abbia fatto buon governo delle fonti processuali in quanto la persona offesa non menziona mai il SC, mentre le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NO sono generiche e relative a circostanze fattuali apprese attraverso terze persone.
5. Di RA IA deduce violazione di legge e carenza ed iLOgicità della motivazione. Si duole che la Corte territoriale abbia disegnato alla Di RA, moglie del capo del sodalizio criminoso, il ruolo di associata con il compito di distribuire i proventi dell'associazione, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RI IR, prive di adeguati riscontri. Contesta, infatti, che le tre intercettazioni ambientali valorizzate dalla Corte possano avere valore di riscontro. Eccepisce, inoltre, che la condotta della Di RA deve considerarsi occasionale e, pertanto, inidonea ad integrare i requisiti della stabile partecipazione al sodalizio criminoso, potendo, tutt'al più essere qualificata come favoreggiamento aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7. 6. MI CH solleva due motivi di ricorso. Con il primo deduce vizio della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene provata la sua partecipazione al clan EL SC, dolendosi di motivazione apodittica e contraddittoria rispetto ad atti del processo specificamente indicati. Con il secondo motivo si duole del mancato risonoscimento della continuazione fra il delitto associativo ascrittogli nel presente procedimento ed il reato di estorsione ai danni di ON IL, giudicato dal UN di Nola con sentenza 17/10/2005. 7. SC ID solleva due motivi di ricorso.
7.1 Con il primo motivo deduce carenza, contraddittorietà e manifesta iLOgicità della motivazione, risultante dalla motivazione della sentenza, dal certificato di detenzione di SC ID e dal verbale di udienza del 5/12/2008. In proposito eccepisce che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RI in ordine alla partecipazione del prevenuto al clan EL-SC fanno riferimento esclusivamente al novembre 2002, cioè ad un periodo che è stato già oggetto di un precedente giudicato di cui alla sentenza 6/4/2004 del Gup presso il UN di Napoli. La motivazione della sentenza d'appeLO sarebbe insostenibile in quanto SC ID è stato ininterrottamente detenuto dal febbraio 2003 al gennaio 2007. Ciò rende evidente che il RI, tratto in arresto nell'ottobre 2003 ed uscito dal carcere il 14 ottobre 2004, nel momento in cui ha iniziato la collaborazione con gli inquirenti (marzo 2005) non poteva che riferire fatti anteriori al febbraio 2003, cioè a periodi già coperti da precedente giudicato. Anche le dichiarazioni del collaborante CI NU, che è stato detenuto dal 1998 al 2004 e poi dalla fine del 2004 all'agosto 2006 non possono che riferirsi ad un periodo coLOcabile intorno al 1998, quindi coperto da precedente giudicato. Contesta che dalle conversazioni ambientali intercettate fra l'aprile ed il maggio del 2005 all'interno del carcere di Poggioreale possano emergere elementi a favore della continuità del rapporto criminoso dell'imputato ed, infine, si duole che la Corte d'appeLO non abbia valutato che dalle deposizioni degli ufficiali di P.G., M.LO RA e M.LO capo RO, che hanno decritto lo scenario criminale della zona e gli esiti delle indagini, non sono emersi elementi a carico di SC ID.
7.2 Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 442, comma 2, nel calcolo della pena. Al riguardo si duole che nella determinazione della pena per il computo della continuazione è stata presa in considerazione la pena base per il reato di tentata estorsione di cui alla sentenza del Gip di Napoli del 6/4/2004 (anni sei e mesi due di reclusione), senza tener conto del fatto che tale pena doveva essere ridotta di 1/3 per la scelta del rito. Infatti il prevenuto era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione e Euro 1.200,00 di multa per il reato di estorsione aggravata e associazione per delinquere ex art. 416 bis c.p... 8. LE DO solleva quattro motivi di ricorso con i quali deduce:
8.1 Violazione di legge per inosservanza dell'art. 192 c.p.p., e vizio della motivazione sul punto. Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia violato le regole che governano la formazione della prova per aver formato il suo convincimento in ordine alla penale responsabilità del prevenuto per il reato associativo, basandosi esclusivamente sulle chiamate in correità di RI IR e CI NU, senza effettuare i doverosi controlli dell'attendibilità intrinseca del dichiarante, dell'attendibilità della chiamata di correo e dell'esistenza dei riscontri esterni.
8.2 Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p.. Al riguardo eccepisce che la sentenza del UN di Nola n. 1042/2006 con la quale era stato condannato per tentativo di estorsione aggravata ex L. n. 203 del 1991, art. 7 riguardava gli stessi fatti oggetto del presente procedimento.
8.3 Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 81 e vizio della motivazione sul punto. In proposito si duole del rigetto della richiesta di riconoscere la continuazione fra il reato di associazione giudicato nel presente procedimento ed il reato di tentata estorsione aggravata di cui alla condanna riportata in data 15/11/2007.
8.4 Carente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato. Al riguardo si duole che la Corte abbia respinto la richiesta di applicare il più mite trattamento sanzionatorio vigente prima dell'entrata in vigore della legge ex Cirielli, non essendoci prove della permanenza del prevenuto nell'associazione dopo il suo arresto.
9. GO NO solleva tre motivi di ricorso con i quali deduce:
9.1 Mancanza della motivazione in ordine alla prova della partecipazione del prevenuto al delitto associativo. In proposito si duole che la Corte d'AppeLO abbia dedotto la qualità di associato del GO dalla partecipazione ai reati fine, senza fornire alcuna motivazione in ordine ai requisiti di stabile ed organica compenetrazione con il sodalizio criminoso ed in ordine alla sussistenza dell'affectio societatis scelerum.
9.2 Mancanza della motivazione in ordine alla prova della partecipazione del prevenuto ai delitti di cui ai capi e), f), g) e t) della rubrica. Al riguardo contesta il percorso argomentativo della Corte territoriale, che ha fondato le proprie conclusioni su una serie di prove versate a giudizio, fra le quali sentenze relative a precedenti procedimenti, intercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni delle vittime di talune estorsioni, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, eccependo che gli elementi di prova richiamati non sono riferibili alla persona di GO NO. L'unico elemento di prova riferibile al GO sarebbero le dichiarazioni di IL MI, oggetto del successivo motivo di ricorso.
9.3 Con il terzo motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento all'art. 512 c.p.p., comma 1. Al riguardo contesta l'utilizzabilità, ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali rese alla P.G. da
IL MI, eccependo che non si è verificato il presupposto della impossibilità dell'esame del teste perché costui, colpito da malore durante l'esame testimoniale e ricoverato in Ospedale, era stato dimesso nella stessa giornata con una prognosi di otto giorni.
10. EL RI deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'imputazione ex art. 416 bis c.p., per la quale la Corte d'AppeLO ha confermato la condanna inflitta in prime cure. Al riguardo eccepisce che il quadro indiziario non consente di ritenere il prevenuto intraneo al gruppo criminale essendo fondato soltanto sulle propalazioni del collaboratore di giustizia RI, soggetto che in altri procedimenti penali non era stato ritenuto affidabile.
Si duole che i giudici del merito non hanno effettuato il controLO della credibilità del propalante, le cui dichiarazioni sono risultate del tutto prive di riscontri esterni. In proposito contesta che possano avere valore di riscontro le dichiarazioni del M.LO RA che richiama due conversazioni intercettate riferite al fatto che EL RI con segni convenzionali avrebbe favorito il dialogo di tale SC SQ con soggetti presumibilmente pregiudicati. Infine si duole della dosimetria della pena, giudicando sicuramente sproporzionata la condanna ad 8 anni e 6 mesi di reclusione.
11. TR EP solleva tre motivi di ricorso con i quali deduce:
11.1 Violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento all'art. 512 c.p.p., comma 1. Al riguardo contesta l'utilizzabilità, ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali rese alla P.G. da IL MI con osservazioni analoghe a quelle sollevate dal coimputato GO NO;
11.2 Mancata assunzione di una prova decisiva. Al riguardo fa presente che dalle dichiarazioni della persona offesa, utilizzate ex art. 512 c.p.p., emergeva che il soggetto descritto dal IL presentava un vistoso tatuaggio all'avambraccio sinistro e si duole che la Corte d'appeLO abbia disatteso la richiesta di riapertura parziale del dibattimento per procedere a perizia finalizzata ad accertare l'eventuale presenza di tatuaggi sull'avambraccio sinistro del prevenuto. Allega il verbale dell'interrogatorio di garanzia innanzi al Gip del UN di Napoli dal quale emerge che lo stesso non presenta tatuaggi al braccio sinistro ed eccepisce che la circostanza ha valore determinante per escludere che la persona che aveva partecipato alle richieste estorsive potesse identificarsi nel TR.
11.3 Manifesta iLOgicità e contraddittorietà della motivazione. Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia fatto malgoverno delle emergenze processuali. In particolare la Corte non avrebbe tenuto nel debito conto il fatto che i collaboratori di giustizia NO e CanieLO, con riferimento alla vicenda della "estorsione dei rotoloni" indicavano in TO RO e AR TR gli affiliati dediti ad effettuare le richieste estorsive ai commercianti della zona. Tali dichiarazioni trovavano riscontro proprio nelle dichiarazioni confessorie del coimputato AR TR, che aveva attribuito ad esso stesso e a TO RO l'attività di "vendita" dei rotoloni ai commercianti. 12. CI IR solleva tre motivi di ricorso con i quali deduce:
12.1 Violazione dell'art. 81 c.p., dolendosi del mancato riconoscimento della continuazione fra la tentata estorsione aggravata di cui al presente procedimento e la precedente condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. 12.2 Motivazione iLOgica e travisamento del fatto dolendosi che i giudici non hanno considerato che il fatto contestato si inseriva in quel programma criminoso finalizzato proprio alla commissione di una indeterminata serie di estorsioni.
12.3 Motivazione omessa in relazione agli indici rivelatori della effettiva esistenza del medesimo disegno criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. SC SQ. Le censure sollevate con il primo motivo di ricorso ripropongono la questione del ne bis in idem, con riferimento ad una precedente condanna per 416 bis emessa dal UN di Nola in data 4 maggio 2006, già sollevata con i motivi d'appeLO. La Corte territoriale ha preso in considerazione le obiezioni dell'appellante e le ha confutate con una motivazione specifica, approfondita e priva di vizi logico-giuridici. In particolare la Corte ha rilevato che: "la sentenza di condanna del 2006 ha ad oggetto la partecipazione del SC nell'organizzazione criminosa del EL IA nel periodo storico a cavaLO tra il 2002 ed il 2003; la contestazione non si atteggia come "aperta" perché storicamente delimitata a tale periodo e dunque vanno considerati gli specifici elementi fattuali oggetto di quel giudizio al fine di stabilire l'ambito del giudicato;
le prove raccolte hanno ad oggetto la genesi ed il radicamento di tale struttura principalmente nel territorio di ER e soprattutto la tormentata scissione della compagine criminosa originariamente integrata nel temibile clan di De CA OS EP, a sua volta diramazione del gruppo NO operativo in EL e nei territori limitrofi, con una estensione di operatività che lambiva i comuni di ER e dintorni e persino l'area di NTST, San Sebastiano e Massa di Somma;
nell'elencazione storica delle vicende salienti che portarono alla definitiva separazione delle due compagini ed all'affermazione del gruppo di EL IA, di cui il SC era diretto collaboratore, con un ruolo che andava affermandosi come direttivo, viene in evidenza la specifica condotta dell'appellante nella fase di contrapposizione agli adepti di De CA OS, in particolare del Minichini IR, soprattutto nell'ottobre - novembre 2002 quando l'imputato, reagì pesantemente ad un incursione armata del Minichini nell'abitazione di suo frateLO SC TR, organizzando un'analoga azione contro i familiari del rivale;
risulta che l'imputato, in una telefonata di esemplare evidenza probatoria (conv. del 17.11.02), rivendicò il proprio prestigio criminale, quale capo del gruppo, minacciando il Minichini e ricordando la passata alleanza con i De CA OS, in particolare con NI (cognato del Minichini) al cui mantenimento in carcere aveva direttamente provveduto;
la sentenza passa in rassegna episodi specifici, tra i quali gli omicidi commessi nella stagione della guerra ai De CA OS, avvenuti nel periodo in contestazione che riguarda un arco temporale delimitato agli anni 2002 e 2003 (tale il riferimento nel capo di imputazione), ed il consolidamento del ruolo direttivo dell'imputato in tale periodo, comprovato dalle relazioni dirette e paritarie con i reggenti dei gruppi "consociati" e "nemici" e dall'accertato piglio decisionale emerso sia dalla descrizione dei collaboranti, secondo i quali, in assenza del EL, SC IN dava disposizioni sul territorio per le esazioni delle quote estorsive e la loro successiva redistribuzione agli adepti e programmava le azioni di offesa alla compagine rivale con l'intento di affermare il proprio stabile predominio non solo in ER ma anche nelle circostanti aree di Massa di Somma e Pollena, sia dal contenuto delle conversazioni intercettate".
2. Avendo così precisato i fatti oggetto della prima condanna per associazione, la Corte ha rilevato che i fatti espressivi della sussistenza dell'associazione camorristica oggetto del presente procedimento, in particolare le estorsioni agli imprenditori, condotti con modalità tipicamente camorristiche e con l'evocazione del gruppo cercolano, sono stati commessi in epoca successiva, osservando che la prosecuzione del progetto criminale in tale periodo da parte dell'appellante è confermata da una serie di elementi, fra i quali le propalazioni dei collaboratori di giustizia RI IR, CI NU, NO GI, MI EP e gli esiti delle intercettazioni di numerose conversazioni.
3. Non può essere messa in dubbio, pertanto, la tenuta argomentativa della sentenza impugnata in ordine alle conclusioni sul punto della non applicabilità del principio del ne bis in idem, di cui all'art.649 c.p.p., all'imputazione di associazione contestata nel presente procedimento.
4. Ugualmente infondate sono le censure relative alla responsabilità del prevenuto per i numerosi reati fine a lui contestati. In proposito deve ribadirsi che nel controLO di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune;
l'iLOgicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere, inoltre, percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. Le censure del ricorrente, che si limitano a generiche doglianze, non scalfiscono la compattezza logica della motivazione. È il caso di aggiungere che la sentenza di secondo grado va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, pronunciata in prime cure, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato, in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza del pieno coinvolgimento dell'imputato nella commissione dei reati ritenuti a suo carico.
5. Di RA IA. Le censure sollevate dalla ricorrente non scalfiscono la compattezza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie la chiamata di correità di RI IR, che ha rivelato che la donna era incaricata dal marito (SC SQ) di distribuire le "mesate" agli altri affiliati è suffragata da riscontri obiettivi, costituiti da alcune conversazioni captate in carcere che rivelano il ruolo della prevenuta. In particolare la Corte d'AppeLO ha osservato che: "Nella conversazione del 25 marzo 2005 IA EL conferendo con la consorte AE US affronta l'argomento della distribuzione delle paghe agli affiliati, indica le spettanze di ognuno dando incarico alla moglie della distribuzione e questa espressamente gli riferisce che parte degli emolumenti li ha consegnati a "IA" alla quale il boss ordina, tramite la US, di calmare gli animi dei detenuti RO e LE, arrestati per una vicenda estorsiva riconducibile al clan. Nella successiva conversazione del 16 luglio la donna è direttamente ascoltata dagli investigatori i quali registrano le conversazioni nel domicilio del EL mentre è all'opera con la consorte del gianfranco nei conteggi delle "mesate"; ancora in una conversazione del 25 luglio la US e la LI , sempre affrontando l'argomento della ripartizione del danaro tra gli associati, menzionano la Di RA, sempre intesa come "IA", lamentandosi del fatto che la stessa pur percependo dal clan un ricco stipendio e pur avendo capitalizzato Euro novemila, pretende dalla US - la quale per quanto emerge chiaramente dal complessivo tenore delle conversazioni esaminate dal UN , è incaricata dal marito di custodire i proventi del clan e provvedere alla redistribuzione - ulteriori somme".
6. Alla luce di tali elementi di fatto, correttamente la Corte territoriale ha concluso che: "Le summenzionate conversazioni, il cui tenore è assolutamente inequivoco, valgono senz'altro a confermare il ruolo di associata della Di RA, la quale non si limita a percepire prebende ai fini assistenziali, quale compagna del SC, ma si attiva per la distribuzione dei proventi illeciti così rafforzando la vita e l'operato dell'associazione criminosa".
7. In punto di diritto la condotta di distribuzione dei proventi illeciti dell'associazione agli affiliati, non può essere qualificata come favoreggiamento, trattandosi di un atto specifico di gestione della societas scelerum che rafforza la struttura e l'operato dell'associazione criminosa e rivela la natura di intraneus dell'agente. Di conseguenza il ricorso della De RA deve essere rigettato.
8. MI CH. Le censure sollevate con il ricorso sono destituite di fondamento. La Corte territoriale ha affrontato specificamente le doglianze sollevate dall'imputato con i motivi d'appeLO in punto di credibilità delle propalazioni di RI IR e di riscontri oggettivi alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e le ha confutate con motivazione congrua, osservando che: "le dichiarazioni del collaboratore RI appaiono pienamente riscontrate dalle numerose emergenze dibattimentali indicate nella sentenza gravata. In primo luogo va considerato che la contemporanea presenza del gruppo di LL e di queLO del SC e EL nei territori di Massa di Somma e San Sebastiano nel primo semestre del 2003 è fatto storico che riceve conferma dalla ricostruzione di tutti i collaboratori escussi nel processo i quali hanno indicato la genesi delle alleanze criminali determinatesi in seguito alla spaccatura all'interno del clan NO che si concluse con la violenta faida tra questi e i De CA OS proseguita fino all'epoca indicata e nella quale il gruppo di EL SC, assieme a queLO dei LL, prese le parti dei NO i quali esprimevano maggiore potenza ed estendevano la loro egemonia anche nei territori controllati da gruppi a loro fedeli operativi in Pollena, ER NTST CO (cfr. tra gli altri MI esponente apicale dell'omonimo clan).
La ricostruzione del contesto ambientale non è sconfessata dal CI NU il quale ha riferito di avere saputo solo nel 2004, all'atto della scarcerazione, che i NO avevano stabilito in via definitiva che il gruppo di EL e SC dovesse operare nella zona di ER e dintorni. La stessa sentenza passata in giudicato del UN di Nola del 4.5.2006 delineando la genesi del clan EL SC chiarisce che l'insediamento nel territorio non fu affatto repentino ma determinato dalla scissione dai De CA OS e dalla successiva affermazione sui nemici ottenuta anche con il concorso di forze alleate, quali appunto quella dei NO e dei LL, ed in tale contesto appare assolutamente credibile il RI quando ricorda che proprio tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003 il EL IA chiese rinforzi a LL TR per operare in San Sebastiano e Massa, ove i diretti esponenti del suo clan non potevano liberamente esporsi per il pericolo di rappresaglie.
Il riferimento appare importante giacché deve intendersi che l'ausilio richiesto, in una situazione di allarme, non fosse limitato alle azioni di forza contro il nemico , ma avesse anche e soprattutto lo scopo di non interrompere la raccolta delle risorse economiche per il clan soprattutto attraverso la pratica estorsiva che rappresentava, assieme aLO spaccio di stupefacenti- la maggior fonte di guadagno.
Deve anche dedursene che l'ingerenza di più compagini determinava una situazione di confusione anche nei rapporti tra i singoli consociati e questo giustifica il riferimento del RI all'assistenza economica garantita anche da più clan ad alcuni sodali, tra cui il MI.
Quanto a quest'ultimo in ogni caso va rilevato che la sua diretta relazione con il gruppo di ER già nel 2003 ed anche in epoca anteriore è nei fatti essendo stato condannato proprio assieme a EL IA per la vicenda ON, tipica espressione del governo mafioso del capoclan il quale ordinò di portare la vittima al suo cospetto per meglio stigmatizzare i termini della questione e poi inviò ripetutamente i suoi uomini - non potendo evidentemente incaricare di una simile azione soggetti estranei all'associazione - a ribadire con inaudita violenza la richiesta estorsiva".
9. In conclusione la Corte territoriale ha rilevato che:
"L'affiliazione dell'imputato, francamente ben evidenziata dal collaboratore il quale non ha mancato di ricordare che l'uomo era stipendiato dal EL anche nel periodo di detenzione "La mesata quando lui era in carcere l'aveva da EL IA", è riscontrata oltre che dalla più volte menzionata sentenza di condanna per l'episodio ON, anche dalle conversazioni telefoniche indicate della sentenza gravata laddove il EL ed il SC SQ menzionano proprio il michele, in un'occasione indicato come "spezza-catene" che è il soprannome con il quale il soggetto è identificato da RI e dagli investigatori".
10. Anche per MI la tenuta argomentativa della sentenza impugnata appare solida e priva di vizi logico giuridici. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.
11. SC ID. È fondato il primo motivo di ricorso. Dalla contestazione risulta che il prevenuto deve rispondere del reato di cui all'art. 416 bis c.p. "per avere collaborato personalmente e direttamente con i vertici dell'organizzazione, con compiti operativi nel settore delle attività estorsive". L'attività criminosa, secondo la contestazione sarebbe stata commessa: "In ER, S.Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma dalla metà del 2003 con attività perdurante fino a tutto il gennaio 2007". Orbene risulta dagli atti, ed in particolare dal certificato di detenzione che SC ID è stato ininterrottamente detenuto dal febbraio 2003 al gennaio 2007. È evidente, pertanto, che quando i collaboratori di giustizia illuminano l'attività ed il ruolo assunto dal SC nel contesto dell'associazione criminale si riferiscono a fatti ed episodi precedenti all'ingresso in carcere del prevenuto. Di fronte all'obiezione sollevata dalla difesa circa l'impossibilità dell'imputato di proseguire l'attività associativa in vinculis, la Corte d'appeLO, osserva che: "la condizione di detenzione non rappresenta di per sè, in assenza di elementi significativi di segno opposto, una prova dell'interruzione dell'afflato criminale". 12. Al riguardo occorre richiamare l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12907 del 23/11/2000 Ud. (dep.02/04/2001) Rv. 218440).
13. Orbene se il sopravvenuto stato detentivo non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione ai sodalizio criminoso, per cui è giuridicamente possibile concepire che la partecipazione alle attività criminali dell'associazione possa proseguire anche da parte dell'associato in vinculis, tale principio di diritto non può essere trasformato in una presunzione sulla base della quale si possa ritenere che chi è stabilmente inserito in un sodalizio criminale, ove sia sopravvenuto lo stato di detenzione, continui a rimanere compartecipe dell'associazione, salvo prova contraria. In proposito questa Corte ha statuito che ove una organizzazione criminale di tipo mafioso richieda ai partecipi la loro definitiva adesione, fino a quando non abiurino o vengano a morte, la perdurante appartenenza al gruppo di persona della quale sia provata l'affiliazione può essere correttamente ritenuta in qualunque momento, se manchi la notizia di una sua intervenuta dissociazione, anche in assenza della prova di condotte attualmente riferibili al fenomeno associativo, ed anche nel caso di arresto e di condanna. Tuttavia, poiché la condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere non consiste della sola "affectio societatis", in caso di stabile isolamento dell'interessato dal gruppo (in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità) occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se a carattere solo morale (come ad esempio attraverso manifestazioni di solidarietà rivolte all'esterno del carcere) (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 6262 del 17/01/2003 Ud. (dep. 07/02/2003) Rv. 227710).
14. Nel caso di specie si è verificata l'ipotesi deLO stabile isolamento dell'interessato dal gruppo in quanto costui è rimasto ristretto, senza soluzione di continuità, per tutto il periodo a cui si riferisce l'imputazione. Per pervenire all'affermazione di responsabilità del prevenuto occorre, pertanto, fornire la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso. In proposito la conversazione captata fra i due capi storici dell'organizzazione SC SQ e EL IA, dalla quale emerge che costoro continuano a fare affidamento sulla fedeltà di SC ID, richiamata dalla Corte d'AppeLO, costituisce un indizio che, seppur grave, non si conforma ai requisiti previsti dall'art.192 c.p.p., comma 2, in mancanza di ulteriori e concordanti elementi da cui si possa desumere che costui abbia continuato a fornire un contributo apprezzabile alla vita dell'associazione, benché ristretto.
15. Pertanto la sentenza impugnata nei confronti di SC ID deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appeLO di Napoli che dovrà verificare se, in punto di fatto, sussistono elementi idonei che consentano di ritenere provato che l'imputato, sebbene in vinculis, abbia continuato a fornire un contributo apprezzabile alla vita del sodalizio criminoso. L'annullamento della sentenza assorbe il secondo motivo di ricorso. 16. LE DO. Le censure sollevate con il primo motivo di ricorso, in punto di violazione delle regole che governano la formazione della prova, con riferimento al controLO della credibilità dei collaboratori ed alla sussistenza di riscontri esterni, sono prive di fondamento.
In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appeLO, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Nel caso di specie il giudice di prime cure ha effettuato un rigoroso controLO dell'attendibilità intrinseca afferente al profilo soggettivo del dichiarante, RI IR, nonché dell'attendibilità intrinseca oggettiva delle sue dichiarazioni ed, infine, della sussistenza di elementi oggettivi di riscontro esterno (sviluppato da fol. 57 a fol. 75). La Corte territoriale ha specificamente confutato le doglianze dell'appellante, in ordine al valore probatorio delle dichiarazioni del RI, osservando che: "La chiamata in correità di RI il quale lo ha indicato come un aderente al clan di EL e SC, lungi dall'essere generica ed imprecisa ha trovato nel giudizio conferme convincenti.
In primo luogo il RI ne ha delineato l'abito criminale affermando che era stato destinato dal EL a fermare i cantieri" cioè a compiere le attività prodromiche alla riscossioni di tangenti di matrice mafiosa e tale attività appare pienamente riscontrata considerandosi che, diversamente da quanto opinato dal difensore, l'imputato risulta condannato per una tentata estorsione commessa nel territorio di ER proprio ai danni di un titolare di un cantiere edile al quale egli, in concorso con RO IO, aveva richiesto una tangente per conto del clan di zona -" Gli amici di ER". La matrice mafiosa del gesto è incontrovertibilmente acclarata nella decisione di condanna come anche la riferibilita al clan EL SC di cui oggi si tratta, essendo all'epoca la compagine imperante nel territorio. La vicenda criminale ora indicata costituisce dunque serio e decisivo riscontro alla dichiarazione del collaborante il quale peraltro ha inquadrato storicamente la generale vicenda di questo appellante in un periodo antecedente al 21 marzo 2005, data dell'arresto in flagranza per il fatto sopra descritto. E del resto a riprova della serietà dei riferimenti del RI va considerato che medesime modalità operative del LE, costituenti l'espressione dell'apporto di partecipazione al sodalizio sono state riferite dal m.LO Garozzo il quale assistette direttamente ad un altro approccio di chiara matrice estorsiva posto in essere dal LE, neLO stesso periodo, e di poco antecedente all'arresto, ai danni dell'imprenditore Di NO di Pollena Trocchia. (...) Per altro verso la dichiarazione del RI appare confermata dal dictum di CI NU il quale ha riconosciuto in fotografia il LE assumendo che era uno degli aderenti al clan del SC. Ma ancor più l'adesione al clan dell'imputato, con il ruolo di procacciatore ed esattore delle somme estorte agli operatori economici di zona, è comprovata dal contenuto delle intercettazioni richiamate dal UN".
17. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appeLO in ordine alla responsabilità del prevenuto per il reato associativo sono basate su un percorso argomentativo privo di vizi logico-giuridici e coerente con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte, a partire dalla sentenza Mannino delle Sezioni Unite, in ordine alle regole per una corretta valutazione della chiamata in correità. 18. Ugualmente infondate sono le censure sollevate con il secondo motivo con il quale il ricorrente ripropone la questione dell'identità del fatto criminoso, fra l'imputazione di associazione ed i fatti che hanno portato ad una sua precedente condanna per estorsione. La Corte territoriale ha specificamente esaminato tale doglianza e l'ha respinta con motivazione ineccepibile, osservando che le due figure di reato in considerazione sono ontologicamente diverse, dovendosi escludere che il reato fine (estorsione) possa essere assorbito dal reato mezzo (associazione) o viceversa. 19. Deve essere rigettato anche il terzo motivo di ricorso in punto di applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento alla precedente condanna per tentativo di estorsione subita dal ricorrente (sentenza n. 1042/2006 del UN di Nola). In punto di diritto, questa Corte ha ripetutamente statuito che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13609 del 22/03/2011 Cc. (dep. 05/04/2011) Rv. 249930). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha escluso la continuazione sulla base di valutazioni in fatto (l'adesione all'associazione risale ad epoca di gran lunga anteriore alla tentata estorsione commessa il 21 marzo 2005) idonee ad escludere l'unicità del disegno criminoso, rispetto alle quali non sarebbe possibile un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa.
20. Infine è da respingere anche il quarto motivo in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha respinto l'analoga censura sollevata con i motivi d'appeLO, osservando che:
"Le suesposte emergenze appaiono assolutamente sufficienti ai fini del giudizio di responsabilità e per di più consentono di disattendere la richiesta di applicazione della normativa precedente alla stretta edittale della legge Cirielli in materia di camorra, giacché, per le circostanze di fatto da ultimo indicate (assistenza economica e legale successiva all'arresto), la protrazione della condotta deve ritenersi provata oltre l'episodio detentivo". Non v'è dubbio che la protrazione della condotta punibile in un periodo successivo al 2005 rende applicabile nei confronti del LE la pena edittale nella misura rideterminata dalla legge ex Cirielli.
21. GO NO. Sono infondate le censure sollevate con il primo motivo di ricorso in punto di prova del reato associativo. Secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di reati associativi, gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione (Sez. 5, Sentenza n. 21919 del 04/05/2010 Cc. (dep. 08/06/2010 ) Rv. 247435). Nel caso di specie la Corte ha dedotto la partecipazione dell'imputato all'associazione camorristica promossa e diretta da EL IA ed operante nella zona di ER, in base all'accertata responsabilità del prevenuto per alcuni specifici episodi criminosi espressivi di un preciso modus operandi dell'associazione. In particolare la Corte ha osservato che: "La qualità di associato dell'imputato emerge dall'accertata partecipazione ai reati fine le cui modalità commissive rappresentano la realizzazione del progetto criminale del gruppo, trattandosi in gran parte di attività di taglieggiamento degli imprenditori del cercolese maturate a ridosso delle festività, secondo un tipico rituale mafioso e con l'evocazione del gruppo di riferimento - "gli Amici di ER" - da identificarsi nel clan EL SC per quanto fin qui ampiamente argomentato". La motivazione della sentenza impugnata è priva di vizi logico-giuridici ed è coerente con il principio di diritto sopra richiamato.
22. Deve respingersi, inoltre, il secondo motivo di ricorso, in ordine alle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata circa la responsabilità del GO per i reati fine a lui contestati, escluso il reato di cui al capo t), di cui si dirà in seguito. Le censure del ricorrente, infatti, non scalfiscono la motivazione e non fanno emergere elementi di contraddittorietà o di palese iLOgicità della stessa.
23. È fondato, invece, il terzo motivo di ricorso in punto di inutilizzabilità, ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese alla P.G. dalla persona offesa. All'udienza del 14 gennaio 2010, nel corso dell'esame, del teste IL MI, costui ha avuto un malore che ha reso necessaria l'interruzione della prova ed il ricovero del teste in Ospedale.
Il UN ha ritenuto (e la Corte d'appeLO ha confermato) che il malore che ha colpito il testimone, direttamente collegato aLO stress del processo, costituisse una causa di sopravvenuta impossibilità dell'audizione del teste ed ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero di acquisire le dichiarazioni rese dal IL in sede di atti di P.G., ivi compreso un verbale di individuazione di persona. Tali dichiarazioni sono state utilizzate dai giudici del merito e poste a fondamento della condanna del GO per il reato di cui al capo t).
24. Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito sono censurabili sotto un duplice profilo. Innanzitutto la sopravvenuta impossibilità dell'audizione del teste, non risulta accertata in modo congruo. Dalla sentenza di primo grado emerge che il teste fu dimesso dall'ospedale lo stesso giorno del ricovero con una prognosi di otto giorni. Non è stato eseguito alcun accertamento peritale dal quale possano trarsi elementi di conoscenza idonei a confermare che le condizioni di salute del teste ne rendano impossibile l'audizione. Pertanto il giudizio di sopravvenuta impossibilità appare fondato su elementi meramente presuntivi.
25. In secondo luogo, anche ammettendo che le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari possano essere utilizzate per l'impossibilità sopravvenuta di esaminare il teste in dibattimento, occorre tenere presente che, per fondare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, esse devono trovare conforto in altri elementi individuati dal giudice nelle risultanze processuali, dovendosi interpretare gli artt. 192 e 512 c.p.p. in coerenza con l'art. 6 della CEDU, comma 1, in generale, e comma 3 lett. d), in particolare, secondo cui ogni accusato ha segnatamente diritto, tra l'altro, a interrogare o far interrogare i testimoni a carico, come interpretato dalla Corte EDU. (Si veda in particolare la sentenza 19/10/2006, Prima Sezione della Corte Europea, caso LL
contro
ITALIA). Il principio che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e che bene può integrare gli approdi interpretativi in materia di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., è queLO secondo cui la dichiarazione accusatoria della persona offesa, acquisita fuori dalla fase processuale vera e propria ed in assenza della possibilità presente o futura di contestazione del mezzo stesso in contraddittorio con la difesa, per sostenere l'impianto accusatorio deve trovare conforto in ulteriori elementi che il giudice, con la doverosa disamina critica che gli è richiesta dalle norme di rito, individui nelle emergenze di causa. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 20/06/2012 Ud.(dep. 18/07/2012) Rv. 253206;
Sez. 1, Sentenza n. 14807 del 04/04/2012 Ud. (dep. 18/04/2012) Rv. 252269 ; Sez. 5, Sentenza n. 21877 del 26/03/2010 Ud. (dep. 08/06/2010 ) Rv. 247446).
26. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di GO NO, limitatamente all'imputazione di cui al capo t), con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appeLO di Napoli per nuovo giudizio sul punto;
rigetto nel resto. 27. EL RI. Le censure del ricorrente sono destituite di fondamento. Come si è già avuto modo di osservare, il giudice di prime cure ha effettuato un rigoroso controLO dell'attendibilità intrinseca afferente al profilo soggettivo del dichiarante, RI IR, nonché dell'attendibilità intrinseca oggettiva delle sue dichiarazioni ed, infine, della sussistenza di elementi oggettivi di riscontro esterno (sviluppato da fol. 57 a fol. 75). Quanto alla sussistenza di elementi di riscontro alla chiamata in correità del RI, la Corte territoriale li ha specificamente evidenziati, confutando le doglianze dell'appellante. In particolare la Corte ha rilevato che: "Nella conversazione del 28.11.06, che avviene in un momento cruciale per lo sviluppo della vicenda patita da IO, TO si risolve a mandare l'imbasciata" (che riguarda lo staLO delle trattative con l'imprenditore) tramite "VI...il padre di RA il quale, dal tenore della conversazione, risulta essere proprio posizionato fuori l'abitazione del SC: nel prosieguo del discorso infatti TO spiega alla moglie incuriosita che il VI è ben consapevole perché " queLO lo sa... noi siamo compagni, ha detto: aspetta, ora chiamo a UA, perché sta dentro alla finestra...".
Nella conversazione successiva del 4.12.2006 risulta che l'imputato è di nuovo attivo fuori l'abitazione del capo tanto che il solito TO menziona "VI" che è alle spalle della finestra e provvedere anche in questo caso ad avvertire SC della presenza dei sodali: "queLO bussa e io gli faccio l'imbasciata dalla finestra"
Sulla scorta di tali elementi correttamente la Corte ha concluso che deve ritenersi ampiamente riscontrata la chiamata di correo. Di conseguenza nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata con riferimento alla posizione del EL.
23. TR EP. È fondato il ricorso proposto dal TR il quale deve rispondere soltanto del reato contestato sub r) per il quale l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è fondata sulla lettura delle dichiarazioni rese alla P.G. dal teste IL. Valgono, in questo caso, le stesse considerazioni sviluppate con riferimento alla posizione di GO NO. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di TR EP con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appeLO di Napoli per nuovo giudizio.
29. CI IR. I tre motivi di ricorso sollevati dal prevenuto vertono tutti intorno alla questione del mancato riconoscimento della continuazione fra il reato di tentata estorsione di cui al capo n), oggetto di questo processo, e la condanna al medesimo inflitta per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. La censura è infondata per le ragioni già esposte con riferimento all'analogo motivo sollevato da LE DO. Nel caso di specie la sentenza impugnata correttamente ha escluso la continuazione, osservando che: "l'adesione alla compagine, per il CI, è attestata ad un epoca di gran lunga anteriore al 28 giugno 2007 - data della commissione della tentata estorsione - almeno al 2001, per quanto emerge dal contenuto della decisione definitiva prodotta dalla difesa, e dunque non può ipotizzarsi la rappresentazione deLO specifico evento all'atto dell'adesione". Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.
30. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SC ID e TR EP con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appeLO di Napoli per nuovo giudizio.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GO NO, limitatamente all'imputazione di cui al capo t), con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appeLO di Napoli per nuovo giudizio sul punto;
rigetta nel resto il ricorso del GO.
Rigetta i ricorsi di SC SQ, Di RA IA, MI CH, LE DO, EL RI, e CI IR che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013