Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva. (Nella specie, in cui la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione difensiva, la richiesta di giudizio immediato era stata depositata prima del deposito delle motivazioni della decisione di rigetto emessa dal tribunale del riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2015, n. 14039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14039 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ AN - Presidente - del 15/01/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 66
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 27256/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SA ER N. IL 25/08/1979;
BE ON N. IL 04/07/1971;
BE MI N. IL 12/08/1986;
AL IU N. IL 23/10/1986;
AN SA N. IL 15/06/1985;
RL RM N. IL 06/01/1962;
BE CE N. IL 20/08/1969;
BE RE N. IL 14/12/1977;
BE OB N. IL 14/02/1976;
BE IM N. IL 26/04/1980;
ND IC N. IL 31/03/1970;
AL RM N. IL 12/02/1971;
AL CO N. IL 13/04/1979;
AL RD N. IL 17/02/1972;
AL OL N. IL 01/03/1962;
VA RD N. IL 03/05/1982;
avverso la sentenza n. 1185/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 18/04/2013. visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo, che ha concluso:
- per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa valutazione della richiesta della continuazione per De LV AV e SA ND;
- per l'inammissibilità dei ricorsi di LA AN, RL ND, LL IN, SA RD e VA IN;
- per il rigetto dei ricorsi di LA MI, LA TO e SE RE;
- per l'annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena in relazione alla L. n. 79 del 2014 per LA CO e SA IU;
- per l'annullamento con rinvio in toto della sentenza impugnata per LA ON;
- per l'annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena di cui alla L. n. 309 del 1990, art. 73, per il ritenuto comma 5 ferma restando l'affermazione di responsabilità per SA LA;
- per l'annullamento con rinvio, in relazione alla motivazione sul diniego della richiesta L. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per SA CO e LA OR.
Uditi i difensori:
1) Avv. Maria Teresa CACCAMO - di fiducia per SE RE e quale sostituto processuale degli avv.ti Pietro CHIODO per SA RD, Avv. Stefano NIMPO per SA ND, Avv. Domenico ALVARO per LA MI - la quale chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per AN RE e per gli altri si riporta ai motivi insistendo nell'accoglimento degli stessi;
2) Avv. Aldo TRUNCÈ - di fiducia per SA CO, SA IU, SA LA e LA OR e in sostituzione dell'Avv. Rocco Domenico CERAVOLO per RL ND - che insiste nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;
3) Avv. AN CIMINO - di fiducia per LL IN - che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
4) Avv. Carmela Pasqua SARDELLA - d'ufficio per LA ON - che si riporta ai motivi insistendo nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 18 aprile 2013 la Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 18 luglio 2011, appellata dagli odierni ricorrenti e da altri coimputati, ha così statuito in relazione alle varie posizioni processuali:
a) assolto SE RE dal reato di cui al capo sub 95) e, previa concessione delle attenuanti generiche, rideterminato la pena in anni 4, mesi 1 e gg. 10 di reclusione ed Euro 13.734,00 di multa;
b) confermato per RL ND la pena di anni dieci di reclusione, con la condanna dell'imputato alle spese dell'ulteriore grado di giudizio;
c) assolto LA AN dai reati di cui ai capi sub 49-50) e 58) e, esclusa la qualità di capo, organizzatore e promotore in relazione al reato associativo, riconosciuti la recidiva, nonché il vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Palmi in data 9.7.2008, rideterminato la pena in complessivi anni 14, mesi 1 e gg. 10 di reclusione;
d) assolto LA MI l'imputato dai reati di cui ai capi sub 49) e 90) e, esclusa la qualità di capo e ritenuta la continuazione con il reato giudicato con la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Palmi del 29.2.2008, rideterminato la pena complessiva per il reato continuato in anni 14, mesi uno e gg. 10 di reclusione;
e) rideterminato la pena per LA CO, previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in anni 2, mesi otto di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa;
f) rideterminato la pena complessiva per LA OR, previo riconoscimento della continuazione con la sentenza emessa nel procedimento c.d. "Asmara" dal G.U.P. del Tribunale di Palmi in data 17.3.2009, in anni 5, mesi due e gg. 20 di reclusione ed Euro 18.067,00 di multa;
g) assolto LA TO dai reati di cui ai capi suo 39) e 50), con la rideterminazione della pena in anni 7 e mesi 8 di reclusione;
h) rideterminato la pena per LA ON, previo riconoscimento dell'art. 73, comma 5 del su citato D.P.R., in anni 2, mesi 9 e gg. 10 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa;
i) assolto LL IN dal reato di cui al capo sub 41) e, previa esclusione della qualità di capo, rideterminato la pena in anni 9, mesi 3 e gg. 20 di reclusione;
l) rideterminato la pena per De LV AV in anni 4, mesi 6 e gg. 20 di reclusione ed Euro 18.267,00 di multa;
m) rideterminato la pena per SA ND in anni cinque, mesi 1 e gg.10 di reclusione ed Euro 18.934,00 di multa;
n) rideterminato la pena per SA CO in anni 5, mesi 5 e gg. 10 di reclusione ed Euro 19.334,00 di multa;
o) assolto SA IU dal reato di cui al capo suo 41) e, riconosciuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 condannato alla pena di anni 2, mesi otto di reclusione ed
Euro 2.800,000 di multa;
p) rideterminato la pena per SA RD in anni 5, mesi 2 e gg. 20 di reclusione ed Euro 19.067,00 di multa;
q) rideterminato la pena per SA LA, previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al su citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in anni 2, mesi 10 e gg. 20 di reclusione ed
Euro 3.200,00 di multa;
r) assolto VA IN dal reato di cui al capo sub 95) e rideterminato la pena in anni 4, mesi 8 di reclusione ed Euro 18.400,00 di multa.
Ha quindi revocato l'interdizione dai pubblici uffici applicata, tra gli altri, a LA CO, LA ON, SA IU e SA LA e ridotto ad anni cinque la interdizione dai pubblici uffici applicata, tra gli altri, ad SE RE, De LV AV e VA IN, confermando nel resto la decisione impugnata.
1.1. All'esito del giudizio di primo grado, il G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato SE RE, RL ND, LA AN, BE CO, LA MI, LA OR, LA TO, LL IN, SA ND, SA CO, SA IU, SA RD, SA LA, VA IN, LA ON, De LV AV e LA CO colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti - con l'esclusione dei capi sub 75), quanto alla posizione di LA MI, suo 8), quanto alla posizione di LL IN, sub 30) quanto alla posizione di SA IU e, ancora, sub 95) quanto alle posizioni di LA OR, SA CO, SA IU, SA RD, SA LA, SA ND e BE CO - e, con la diminuente per il rito ed esclusa l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 contestata per i reati di cui ai capi suo
65) e 66), li aveva condannati:
1. SE RE, unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;
2. RL ND, esclusa la qualificazione specifica della contestata recidiva e unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni dieci di reclusione;
3. LA AN, unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni venti di reclusione;
4. LA MI, unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni venti di reclusione;
5. LA OR, unificate le contestazioni ascrittele sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni otto di reclusione ed Euro ventiseimila di multa;
6. LA TO, esclusa la qualificazione specifica della contestata recidiva e unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni dieci di reclusione;
7. LL IN, unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni quindici di reclusione;
8. SA ND, unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro ventiquattromila di multa;
9. SA CO, unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni otto di reclusione ed Euro ventiseimila di multa;
10. SA IU, unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro ventiduemila di multa;
11. SA RD, unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni otto di reclusione ed Euro ventiseimila di multa;
12. SA LA, unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni sei di reclusione ed Euro ventiduemila di multa;
13. VA IN, unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione;
14. LA ON, unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro ventiduemila di multa;
15. De LV AV, unificate le contestazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni sei di reclusione ed Euro ventiduemila di multa;
16. LA CO alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro diciottomila di multa, oltre le rituali statuizioni accessorie.
2. Sulla base delle numerose risultanze probatorie in atti richiamate, e in particolare di quelle offerte dagli esiti delle attività d'indagine e delle operazioni di intercettazione ambientale e telefonica, i Giudici di merito hanno ricostruito i fatti oggetto dei correlativi temi d'accusa, ritenendo gli imputati responsabili, a vario titolo, di numerose fattispecie di spaccio di sostanze stupefacenti e del reato di partecipazione ad una associazione a delinquere dedita al narco-traffico.
Siffatta compagine associativa si è caratterizzata essenzialmente per la costituzione di un nucleo fondamentale organizzato nella Piana di Gioia Tauro, principale centro d'interessi e luogo di residenza degli esponenti più rilevanti del sodalizio, con l'attivazione di una rete di collegamenti operante nei territori di TO e ZA e con l'interessamento di varie persone legate fra loro anche da vincoli parentali: essa vedeva quali figure di primo piano quelle dei fratelli LA AN e LA MI, cui è stato riconosciuto un ruolo "propulsivo" nelle attività di reperimento della droga (in genere, del tipo "cocaina"), svolte prevalentemente attraverso il contributo fornito da LL IN, suocero di LA MI, che vantava a sua volta un rapporto privilegiato con il fornitore CA IN;
le partite di droga, anche avvalendosi del continuativo apporto di acquirenti e corrieri (ad es., il LA TO), venivano poi commercializzate in loco, o rivendute da RL GI a vari collaboratori operanti, ai fini del successivo smercio, nelle vicine aree di TO e di ZA (ad es., il SA RD, ovvero SA CO e la moglie LA OR, sorella di LA AN e LA MI). L'attività di smercio delle sostanze stupefacenti veniva dunque realizzata sia nel territorio di Gioia Tauro, sia in altre località limitrofe, avvalendosi di una costante attività collaborativa di tipo "orizzontale", finalizzata alla diffusione della droga attraverso una rete capillare di contatti, la cui efficacia era garantita da altre persone che svolgevano il ruolo di stabili acquirenti e corrieri del sodalizio.
Le costanti frequentazioni intercorse fra gli imputati, per come attestate dalle numerose risultanze delle attività investigative, erano poi riscontrate, in particolare, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dallo stesso linguaggio criptico ivi utilizzato - non riferibile ad altra attività, se non a quella oggetto dei suddetti traffici illeciti - nonché dai sequestri di sostanze stupefacenti.
Le connotazioni del modus operandi e la sistematicità delle condotte delittuose sono state ritenute dai Giudici di merito dimostrative del fatto che nel sodalizio vi era una struttura sufficientemente organizzata attorno ad un perno centrale rappresentato dai fratelli LA, che si avvalevano di una collaborazione di tipo "orizzontale" tra i vari partecipi, tutti orientati in egual misura, e con lo stesso "peso", nella medesima direzione, ossia verso la realizzazione del programma criminoso precostituito. La riferibilità delle conversazioni intercettate ai singoli imputati è stata ritenuta o attraverso la identificazione delle utenze, per l'appunto intestate a costoro o da loro abitualmente utilizzate, ovvero attraverso i riferimenti personali rintracciati nelle conversazioni e nei riscontri effettuati dalla P.G. mediante l'espletamento dei relativi servizi di osservazione e controllo.
3. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia di SE RE, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
3.1. Violazione dell'art. 453 c.p.p., poiché la richiesta di giudizio immediato è stata formulata dal P.M. prima della definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p., e in particolare ancor prima che l'imputato venisse a conoscenza delle ragioni del rigetto dell'istanza di riesame, le quali sono state rese note solo nell'ottobre 2010, dunque in assenza di un provvedimento definitivo. La motivazione, infatti, è intervenuta solo successivamente alla formulazione della richiesta di giudizio immediato custodiale, con la conseguente nullità del decreto di giudizio immediato, poiché la richiesta avrebbe dovuto essere avanzata solo dopo la consumazione della fase prevista dall'art. 309 c.p.p., con l'esaurimento dell'intero iter giurisdizionale volto ad ottenere il c.d. giudicato cautelare.
3.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ed all'art. 533 c.p.p., comma 1,
attesa l'infondatezza della ricostruzione fattuale operata dall'impugnata pronuncia, per l'assenza di qualsiasi legame tra l'imputato e gli altri soggetti coinvolti nell'attività illecita:
l'ipotesi dell'uso personale è stata esclusa soltanto per via della presenza, nell'automobile in possesso dell'imputato, di un'altra persona definita come "soggetto interessato alla fornitura dello stupefacente" che l'SE RE avrebbe dovuto procurargli, mentre non è provato che i debiti dallo stesso accumulati riguardassero un'attività di spaccio operata nei riguardi di altri acquirenti, anziché un acquisto di droga ad uso strettamente personale. L'ipotesi di cui al comma 5 della su citata disposizione, peraltro, non è stata dalla Corte di merito riconosciuta, pur a fronte di un sequestro di due dosi di stupefacenti e di conversazioni ove si fa riferimento solo a modesti quantitativi di denaro, oscillanti tra le somme di 50,00 e 500,00 Euro.
3.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato accertamento della specie delle sostanze stupefacenti oggetto dell'ipotizzato traffico illecito, che potrebbe non riguardare tipologie di droghe c.d. "pesanti".
4. Il difensore di RL ND ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di doglianza:
a) inosservanza di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova della responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, essendo stato il suo ruolo identificato, in maniera acritica e superficiale, in quello di stabile acquirente dell'associazione, senza tener conto della limitatezza temporale (un mese e mezzo circa) della commissione dei singoli reati;
è carente, inoltre, la prova della sussistenza del patto criminale e della sua persistenza anche dopo la consumazione delle singole condotte di cessione ex art. 73, D.P.R. cit.;
b) violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'assenza di idonea giustificazione della responsabilità in ordine alle numerose condotte di acquisto e cessione di stupefacenti oggetto di contestazione, ritenuta dalla Corte di merito senza mai provvedere all'identificazione dei relativi cessionari e con un pedissequo richiamo alle motivazioni del Giudice della cautela, ancorando il giudizio alle sole interpretazioni investigative dei dialoghi oggetto di intercettazione.
5. Il difensore di LA AN ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di doglianza.
5.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla partecipazione al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e alla commissione dei contestati reati-fine, avendo la Corte
territoriale basato la sua motivazione sul mero richiamo a risultanze investigative, e in particolare ad intercettazioni, prive di univoca valenza probatoria e già utilizzate dal Giudice della cautela, senza individuare gli elementi caratterizzanti l'esistenza dell'ipotizzata associazione criminosa, con la relativa predisposizione dei mezzi, la ripartizione dei ruoli ed un'organizzazione volta ad attuare un programma criminoso comune. Al riguardo, infatti, non è sufficiente ravvisare una comunanza di interessi in relazione allo stesso tipo di mercato.
5.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 192 c.p.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non emergendo dal contenuto delle conversazioni intercettate elementi significativi ed univoci per ritenere il concreto coinvolgimento del ricorrente nelle attività di traffico illecito di droga, stante la indeterminatezza dei colloqui captati in ordine al tipo di stupefacente detenuto, all'individuazione del suo esatto quantitativo, all'effettiva disponibilità e all'intervenuta o programmata cessione, in assenza di ulteriori dati di riscontro oggettivo. Le conversazioni intercettate, in definitiva, non consentono da sole di affermare la ricorrenza di plurime ipotesi di detenzione di stupefacente, e non invece di un'unica ipotesi di detenzione prolungata e preordinata ad un unico progetto criminoso.
5.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e art. 74, comma 6, avendo la Corte
di merito illogicamente escluso l'ipotesi attenuata sulla base del mero rilievo che ne sarebbero meritevoli solo coloro che abbiano preso parte alla vicenda giudiziaria in modo limitato ed isolato, e non tutti quegli imputati che sarebbero rimasti coinvolti in numerose ipotesi di cessione: l'abitualità e ripetitività delle condotte di spaccio non sono caratteristiche che, genericamente affermate, escludono per sè stesse l'ambito di possibile applicazione dell'ipotesi attenuata, atteso che la tipica modalità del fenomeno criminale che la legge intende reprimere è proprio la reiterazione in sè delle condotte di spaccio.
5.4. Vizi motivazionali in relazione alla mancata considerazione, ai fini della determinazione della pena ex art. 133 c.p., della struttura sicuramente rudimentale del sodalizio, dei suoi scopi e del brevissimo lasso temporale in cui si sono realizzate le sue attività.
6. Il difensore di LA MI ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di doglianza.
6.1. Violazioni di legge e mancanza di motivazione in relazione alla recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 2, nn. 1 e 2, originariamente contestata al ricorrente con riguardo ad una precedente condanna definitiva riportata nel procedimento c.d. "Asmara", per effetto della quale il G.u.p. ha applicato un aumento di pena nella misura di un terzo. La Corte d'appello, pur avendo riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto del procedimento c.d. "Asmara", come invocato dalla difesa nei motivi di gravame, ha erroneamente mantenuto l'aumento per la recidiva nella misura già indicata dal G.u.p., ancorché ne fosse venuto meno il presupposto con il riconoscimento del vincolo ex art. 81 cpv. c.p.. In ogni caso, si deduce la mancanza di motivazione circa le ragioni che hanno indotto la Corte ad applicare l'aumento per la recidiva.
6.2. Muovendo dal vizio di assoluta mancanza di motivazione in cui era già incorso il G.u.p. di Reggio Calabria, che aveva acriticamente recepito l'ordinanza cautelare del G.i.p., si deducono, inoltre, violazioni di legge e vizi motivazionali, per contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento a tutti i capi d'imputazione concernenti la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in considerazione dell'estrema genericità
dell'affermazione inerente all'oggetto del reato, individuato in un "quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente, con alta probabilità cocaina". In mancanza di una quantificazione, anche solo approssimativa, delle sostanze stupefacenti, i Giudici di merito avrebbero dovuto ritenere integrate le meno gravi contestazioni di cui all'art. 73, comma 5 e art. 74, comma 6, del su citato D.P.R., mentre essi, nonostante i rilievi difensivi al riguardo formulati, hanno omesso di indicare le ragioni per le quali hanno ritenuto che la sostanza stupefacente fosse del tipo "cocaina" e non ricorresse l'ipotesi di lieve entità dell'art. 73, comma 5, anche in ragione dei diversi effetti sanzionatori legati alla reviviscenza del testo normativo antecedente la novella dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte cost. n. 32 dell'11 febbraio 2014.
6.3. Violazioni di legge e mancanza di motivazione in relazione all'illogica e contraddittoria esclusione della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avvenuta sul rilievo dei "quantitativi di stupefacente movimentati", laddove in relazione a tutte le imputazioni addebitate al LA MI il fatto è stato descritto con una mera formula di stile incentrata su un "quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente".
6.4. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente al reato associativo, sebbene gli esiti delle operazioni di intercettazione fossero tutt'altro che univoci riguardo alla prova dell'attività di intermediazione nello spaccio e si riducessero ad una serie di contatti telefonici intercorsi con alcuni dei coimputati. Al riguardo, in particolare, la Corte territoriale ha omesso di individuare in concreto quali fossero gli elementi costitutivi della fattispecie associativa e il contributo offerto dal LA MI per il raggiungimento dello scopo comune.
6.5. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei modici quantitativi che sarebbero stati detenuti o ceduti e dell'esigenza di mitigare la pena per la intervenuta esclusione della sua qualità di capo e promotore.
7. Il difensore di LA CO ha proposto ricorso deducendo il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi d'appello. La Corte di merito non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la decisione di condanna adottata in primo grado, mentre la riconosciuta ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 è di per sè indicativa di una condotta non allarmante, ne' pericolosa, in assenza di indici qualitativi e quantitativi della sostanza stupefacente detenuta e/o ceduta, anche per il fatto che non vi è stato sequestro. Illogico, infine, deve ritenersi il diniego delle attenuanti generiche in ragione della ritenuta "gravità della condotta delittuosa", pur a fronte dell'avvenuto riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità del fatto.
8. Il difensore di LA TO ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di doglianza.
8.1. Vizi motivazionali, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in relazione alle varie conversazioni telefoniche riportate in sentenza per ciascuna delle imputazioni (capi sub 10), 20), 21), 51), 52), 54), 82), 83), 87) e 95), dal cui contenuto, decisamente confuso e niente affatto chiaro, la Corte di merito ha ritenuto di desumere la prova della responsabilità del ricorrente in assenza di atti di sequestro e di precisi elementi di riscontro. Riguardo all'ipotizzata partecipazione all'associazione (capo sub 95) si lamentano, in particolare, il mancato apprezzamento dell'elemento psicologico del reato e la circostanza, pur indicata in motivazione, relativa al fatto che il ricorrente godeva di scarsa considerazione da parte degli altri associati per la sua scarsa affidabilità.
8.2. Vizi motivazionali, per carenza e manifesta illogicità, in ordine alla quantificazione della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all'aumento effettuato per la recidiva, non avendo la Corte di merito considerato, al riguardo, i motivi, le circostanze che hanno accompagnato il reato, il danno cagionato, la condotta post delictum ecc..
9. LA ON ha personalmente proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali (per mancanza e manifesta illogicità) in relazione al reato previsto dall'art. 73 del su citato D.P.R. (così come contestato nei capi d'imputazione sub 21 e 51). Si lamenta, al riguardo, che la Corte distrettuale ha valorizzato alcune intercettazioni telefoniche, dalla cui lettura, tuttavia, non emergono profili di responsabilità a carico del ricorrente, non essendo stati individuati i relativi interlocutori, ne' il contributo causale da lui offerto. Si evidenziano, inoltre, la mancanza di intestazione di alcuna "sim- card" oggetto di intercettazione e l'assenza di elementi certi e precisi in ordine alle modalità di identificazione della sua voce da parte della P.G., oltre all'assenza di elementi di riscontro di natura oggettiva e soggettiva, con particolare riguardo al reato di cui al capo sub 51) e alla qualità e quantità della sostanza stupefacente, non essendovi stato alcun atto di sequestro. 10. Il difensore di LL IN - condannato alla pena di anni nove, mesi tre e giorni venti di reclusione per i reati di cui ai capi sub 12), 30), 34), 44), 45), 53), 56), 75), 91), 92), 94) e per il reato associativo di cui al capo sub 95) - ha proposto ricorso per cassazione deducendo, sulla scorta di quanto già evidenziato nell'atto di appello, i motivi di doglianza di seguito sinteticamente illustrati.
10.1. Si deduce, in linea generale, l'assenza, già nella motivazione della decisione di primo grado, di argomenti di valutazione concreti, puntuali e specifici riguardo al giudizio sulla responsabilità dell'imputato, risolvendosi la stessa nella acritica condivisione dei precedenti provvedimenti cautelari, senza rispettare il canone dell'accertamento dei fatti oltre ogni ragionevole dubbio, che avrebbe dovuto fondare il giudizio di merito rimesso al G.u.p. ex art. 438 c.p.p.. Una metodologia motivazionale di questo tipo avrebbe imposto alla Corte distrettuale un maggiore onere argomentativo per ciascuno dei capi d'imputazione, tenuto conto del vizio di assoluta mancanza di motivazione in cui era incorso il G.u.p. reggino. 10.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali, per contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento all'assoluta genericità delle affermazioni relative all'oggetto del reato, individuato in un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente, con ogni probabilità del tipo cocaina. Sul punto la Corte d'appello, nonostante gli elementi fattuali specificamente indicati nell'impugnazione, non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto si trattasse di sostanza del tipo cocaina e non ricorresse l'ipotesi di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ovvero quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6. Carenza motivazionale, questa, ancor più
grave alla luce della reviviscenza del testo normativo antecedente la novella dichiarata incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 32/2014. 10.3. Vizi motivazionali con riferimento al reato di cui al capo sub 12), non avendo la Corte d'appello indicato, nonostante le specifiche censure difensive sul punto formulate, da quali conversazioni intercettate abbia evinto, in termini di certezza, il coinvolgimento del LL IN nelle dinamiche concorsuali riferite alla transazione illecita in contestazione, ove egli avrebbe svolto il ruolo di mero intermediario tra la parte cedente e quella cessionaria, attivandosi per il recupero del corrispettivo di una ipotetica cessione in favore dei crotonesi che, peraltro, risulterebbe essere già avvenuta.
10.4. Vizi motivazionali con riferimento al reato di cui al capo sub 30), avendo la Corte di merito erroneamente ricavato il coinvolgimento del LL IN da due circostanze prive di rilevanza probatoria - ossia da una trasferta a TO in occasione di una festa patronale ivi celebrata e dalla sua presenza al Tribunale di Palmi in occasione dell'udienza conseguente all'arresto di SA IU - senza che dalle intercettazioni risultasse alcun riferimento, da parte di terzi interlocutori, all'apporto concorsuale da lui offerto. Le specifiche censure difensive sul punto articolate in sede di gravame - che peraltro facevano riferimento al contenuto di alcune intercettazioni idonee ad evidenziare l'estraneità del ricorrente alla vicenda in esame - non sono state prese in considerazione dalla Corte d'appello, che non ha offerto alcuna spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che il LL IN abbia personalmente condotto le trattative, partecipando attivamente all'ipotizzata attività delittuosa. 10.5. Vizi motivazionali con riferimento al reato di cui al capo sub 34), avendo la Corte d'appello meramente rinviato alle risultanze delle intercettazioni telefoniche - peraltro di contenuto scarno e frammentario - senza indicare da quali concreti elementi fattuali e probatori ha desunto l'avvenuta cessione dello stupefacente, pur a fronte delle puntuali censure difensive articolate in sede di gravame.
10.6. Vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta partecipazione al reato di cui al capo sub 44), emergendo dallo stesso provvedimento impugnato evidenti dati probatori di segno opposto, relativi all'intenzionale emarginazione del LL IN dalla vicenda e al tentativo del LA MI di reperire lo stupefacente da tale CA IN - ritenuto fornitore abituale - senza interessare il LL IN, che peraltro si occuperebbe abitualmente di curare i rapporti con il fornitore.
10.7. Vizi motivazionali per travisamento della prova con riferimento al reato di detenzione di armi da sparo di cui al capo sub 94), attesa la mancanza di riferimenti certi alla sua persona, ricavabili dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale: da un lato, il LA MI, genero del LL IN, giammai ha fatto riferimento al suocero in altre intercettazioni chiamandolo direttamente, e in modo confidenziale, "LA" (quale soggetto che avrebbe custodito le armi da sparo);
dall'altro lato, figura in altre intercettazioni il riferimento ad una terza persona che lo stesso LL IN definisce "compare Cola".
10.8. Vizi motivazionali con riferimento ai reati di cui ai capi sub 45), 53), 56), 75), 91) e 92), prospettandosi al riguardo censure comuni, incentrate sull'omessa individuazione degli elementi probatori da cui è stata desunta l'individuazione del ruolo concretamente svolto dal LL IN nelle vicende delittuose in esame.
10.9. Vizi motivazionali con riferimento alla partecipazione al reato associativo di cui al capo sub 95), che i Giudici di merito hanno direttamente desunto dall'accertamento delle medesime condotte relative ai reati-fine di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, senza chiarire sulla base di quali elementi di prova sia stata tratta la convinzione che egli abbia svolto l'indicato ruolo di reperire le sostanze stupefacenti.
10.10. Vizi motivazionali comuni con riferimento a tutte le imputazioni relative ai reati-fine di cui all'art. 73, non avendo la Corte d'appello adeguatamente spiegato le ragioni dell'esclusione dell'ipotesi di cui al quinto comma, tenuto conto del fatto che in diversi passaggi della motivazione si fa riferimento, per descrivere le diverse condotte delittuose, a quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente.
10.11. Vizi motivazionali con riferimento alla denegata concessione della attenuanti generiche, non avendo la Corte d'appello considerato il dato della incensuratezza del LL IN, prima del suo coinvolgimento nel procedimento penale in esame.
10.12. Con motivi aggiunti depositati in Cancelleria in data 23 dicembre 2014 la difesa insiste nel censurare i vizi motivazionali della sentenza impugnata in relazione alla mancata considerazione delle doglianze difensive formulate in appello, con particolare riguardo al ruolo, non ben definito, che il LL IN avrebbe assunto nell'ambito della sua ipotizzata partecipazione al sodalizio criminale e all'ambiguo significato delle risultanze offerte dalle intercettazioni telefoniche. Si ribadisce, infine, la mancata precisazione del quantitativo e del tipo di droga oggetto delle diverse condotte delittuose in contestazione. 11. Il difensore di De LV AV ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi motivazionali per l'omessa considerazione dei motivi di gravame e dell'allegata documentazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza relativa alla operazione c.d. "Asmara". La Corte d'appello, in particolare, pur avendo applicato l'istituto della continuazione per altri coimputati in posizione analoga a quella del ricorrente, non ha adeguatamente valutato sotto tale profilo le condotte delittuose addebitategli nei capi d'imputazione sub 1), 65) e 66), nonostante ne abbia riconosciuto anche lo stato di persona tossicodipendente. 12. Il difensore di SA ND ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di doglianza.
12.1. Vizi motivazionali per non avere la Corte d'appello adeguatamente spiegato le ragioni del coinvolgimento del ricorrente nelle attività di traffico di stupefacenti oggetto di contestazione, e per averne dato conto solo attraverso un sistematico richiamo alla sentenza di primo grado e al contenuto dei precedenti atti processuali.
12.2. Omessa motivazione riguardo al motivo di gravame in cui si sollecitava il riconoscimento della continuazione tra i fatti del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza relativa all'operazione c.d. "Asmara", pur avendo la Corte di merito applicato l'istituto della continuazione per altri coimputati in posizione analoga a quella del ricorrente.
12.3. Vizi motivazionali per avere la Corte d'appello negato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, senza attenersi ai criteri dettati dalla legge.
13. Il difensore di SA CO e di LA OR, giudicati responsabili di varie ipotesi delittuose qualificate ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per omessa motivazione in relazione alle ragioni che hanno indotto la Corte d'appello ad escludere la ricorrenza dell'autonoma ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonostante i ricorrenti abbiano assunto la veste di acquirenti di piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti sempre dal medesimo canale (costituito dai fratelli di LA OR, ossia da LA AN e LA MI), nell'ambito di trattative intervenute l'una a ridosso dell'altra e distanziate da intervalli temporali assai brevi, probabilmente per soddisfare le esigenze di una ristretta clientela di tossicodipendenti. 14. Il difensore di SA IU ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di doglianza.
14.1. Mancanza di motivazione in ordine al ruolo di intermediario attribuito al ricorrente nel reato di traffico di stupefacenti di cui al capo sub 22), per aver cooperato con il fratello SA CO e la cognata LA OR, affinché LA AN e LA MI vendessero a soggetti non identificati un quantitativo imprecisato di stupefacente, probabilmente del tipo cocaina. Al riguardo l'unico elemento di prova è infatti rappresentato da una conversazione intercettata il 1^ maggio 2007, dalla quale si ricava la semplice fissazione di un appuntamento fra il ricorrente ed il LA MI, senza spiegare, pur a fronte di specifiche censure avanzate in sede di gravame, quale sia stato il ruolo concorsuale ed il contributo del SA IU nella trattativa ipotizzata nella su indicata imputazione.
14.2. Violazioni di legge, ex art. 2 c.p., comma 4, e art. 73 del su citato D.P.R., nonché vizi motivazionali in relazione all'omessa specificazione della tipologia di sostanza stupefacente indicata nell'imputazione - in quanto solo genericamente riferita alla cocaina - con le relative conseguenze sul piano del trattamento sanzionatorio a seguito della pronuncia n. 32/2014 della Corte costituzionale, che ha determinato la reviviscenza della precedente disposizione normativa dell'art. 73.
15. Il difensore di SA RD ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 192 c.p.p. e vizi motivazionali, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, oltre che per travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità per le diverse fattispecie di traffico di stupefacenti contestate a vario titolo nei capi d'imputazione suo 3), 12, 13), 23), 34), 45), 53), 56) e 91). La Corte d'appello, sulla base di un'erronea identificazione del ricorrente - indicato con il diminutivo di "Nanà", cui si fa spesso riferimento in diverse conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, e che invece sarebbe da individuare in altra persona, LA RD, fratello di uno degli interlocutori, ossia del coimputato LA NT - ne ha affermato la responsabilità recependo in maniera del tutto acritica le argomentazioni dei precedenti Giudici di merito, nonostante vi fosse incertezza in ordine sia ad un preciso riconoscimento della voce (il ricorrente, pressoché incensurato, non è conosciuto dagli inquirenti), sia al carattere equivoco ed ambivalente del linguaggio utilizzato nelle conversazioni captate su utenze telefoniche mobili, nessuna delle quali, peraltro, risulta essere a lui intestata. Con riferimento a ciascuna delle imputazioni di spaccio, inoltre, vengono partitamente dedotti rilievi critici volti ad evidenziare l'assenza di elementi di prova idonei a dimostrare l'ipotizzato coinvolgimento del ricorrente nella realizzazione delle varie condotte ivi contestate di cessione, acquisto o illegale detenzione di stupefacenti: rilievi critici la cui concreta incidenza sull'affermazione di penale responsabilità del ricorrente si assume non esser stata adeguatamente considerata nei precedenti gradi di giudizio.
16. Il difensore di SA LA - riconosciuto responsabile delle condotte enucleate nei capi d'imputazione sub 16), 17) e 27) - ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di doglianza. 16.1. Vizi motivazionali e violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 1, per non avere la Corte di merito risposto alle specifiche censure difensive formulate in sede di gravame per quel che attiene alla errata identificazione dell'imputato con riferimento al contenuto di una conversazione telefonica del 30 aprile 2007, utilizzata per l'accertamento della condotta delittuosa descritta nel capo sub 16). Si deduce, al riguardo, che la Corte d'appello ha ravvisato la prova della partecipazione del SA LA in una relazione di servizio ove si da atto della sua identificazione a bordo di un'autovettura, senza chiarire le ragioni del coinvolgimento dell'imputato nella vicenda delittuosa in esame, atteso che la sua presenza, in quel determinato frangente, non è stata posta in collegamento con gli avvenimenti che hanno interessato gli altri coimputati coinvolti nella trattativa di cui al capo 16): la stessa, dunque, ben avrebbe potuto essere occasionale e del tutto slegata dagli esiti delle captazioni telefoniche menzionate nella sentenza. Analoghe considerazioni critiche, inoltre, vengono svolte con riferimento al reato di cui al capo d'imputazione sub 27), non avendo la Corte di merito chiarito l'efficacia di un incontro fissato da SA ND e LA AN presso l'abitazione dell'imputato, ma non andato a buon fine poiché l'accordo fu perfezionato tra soggetti diversi dall'imputato solo in una fase successiva al suo svolgimento.
16.2. Inosservanza di legge con riferimento all'art. 2 c.p., comma 4, e vizi motivazionali per non essere stata specificata la tipologia di sostanza stupefacente cui si fa riferimento nei capi sub 16) e 27), in quanto solo genericamente riferita alla cocaina senza il supporto di alcun elemento probatorio, con i conseguenti riflessi sul piano del trattamento sanzionatorio a seguito della su citata sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, data l'esigenza di applicare la legge più favorevole al reo in caso di omessa identificazione della qualità della sostanza.
17. Il difensore di VA IN - assolto dal reato associativo di cui al capo sub 95) e riconosciuto responsabile delle condotte enucleate nei capi d'imputazione sub 16), 25), 27) e 48) - ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di doglianza. 17.1. Vizi motivazionali, per manifesta illogicità, con riferimento alle argomentazioni impiegate dalla Corte d'appello per affermare la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 16), dove il ruolo di corriere nel traffico di stupefacenti gli è stato attribuito sulla base di dati incerti tratti dall'esame delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, ma senza alcuna prova certa che egli si fosse recato a TO in compagnia del coimputato LA AN. Anche in relazione all'ipotesi di spaccio contestata nel capo suo 25) si evidenzia che nessuna delle conversazioni intercettate può ricondursi alla persona del VA IN, poiché nessuna delle utenze coinvolte dalle captazioni telefoniche risulta essere a lui intestata, avuto riguardo, inoltre, all'indimostrata e presuntiva attribuzione di parole dal contenuto indiziante e all'assenza di una compiuta identificazione vocale dell'interlocutore, oltre che di riscontri oggettivi tali da inferirne la presenza in loco assieme al LA AN. Con riferimento ai capi d'imputazione sub 27) e 48), infine, si deduce rispettivamente: a) che non emergono dalle pochissime captazioni riguardanti l'utenza telefonica del VA IN prove certe dell'ipotizzato apporto concorsuale nella qualità di corriere in ordine alla contestata cessione di stupefacente che sarebbe stata consumata nel maggio 2007, ma risultano unicamente dei contatti che coinvolgono altri coimputati;
b) che pur avendo ritenuto congruente con l'attività lavorativa del VA IN il linguaggio impiegato nelle conversazioni oggetto di intercettazione, le quali si riferiscono al noleggio di casse acustiche, i Giudici di merito hanno illogicamente ritenuto che il tenore di quelle conversazioni non sarebbe riferibile ad attività musicali, ma ad una transazione in materia di stupefacenti per il prezzo pattuito di Euro 50,00, senza tener conto delle precise spiegazioni fornite dall'imputato in sede di interrogatorio, ne' del prezzo medio praticato sul mercato per l'affitto serale di casse musicali, che coincide proprio con quello citato dai conversanti nelle chiamate intercettate. 17.2. Mancanza di motivazione con riferimento all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla richiesta, formulata in appello, di riconoscimento delle attenuanti generiche e del minimo della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, vanno dichiarati estinti per l'intervenuto decorso del termine prescrizionale massimo, maturato alla data del 1 luglio 2014, i reati rispettivamente ascritti a LA CO, LA ON, SA IU e SA LA, sì come accertati nelle relative sentenze di merito ed ivi diversamente qualificati ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, imponendosi al riguardo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
2. È fondato il ricorso di De LV AV (v., supra, il par. 11), non avendo la Corte d'appello offerto alcuna risposta in merito ai profili - fatti oggetto di un motivo di gravame specifico e puntualmente assistito dal relativo corredo documentale - che involgono il riconoscimento dei presupposti e delle condizioni di applicabilità dell'invocata continuazione con i fatti di reato accertati nell'ambito del diverso procedimento penale ivi menzionato. Sul punto, dunque, s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dinanzi ad altra Sezione della Corte d'appello in dispositivo indicata.
3. Parimenti fondati, inoltre, devono ritenersi i ricorsi proposti da SA CO e LA OR, non avendo la Corte d'appello offerto alcuna risposta in merito alle ragioni dalla difesa puntualmente prospettate in ordine alla configurabilità dell'evocata ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Al riguardo occorre verificare la tipologia delle sostanze stupefacenti oggetto delle correlative imputazioni e considerare, alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale in questa Sede elaborato (Sez. 6^, n. 21612 del 29/04/2014, dep. 27/05/2014, Rv. 259233; Sez. 6^, n. 29250 del 01/07/2010, dep. 26/07/2010, Rv. 249369), che la sussistenza della su indicata fattispecie di reato non può essere legittimamente esclusa sulla base del mero presupposto che l'imputato ha posto in essere una pluralità di condotte di cessione della droga reiterate nel tempo, prescindendo in tal modo da una doverosa valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma quinto. V'è, inoltre, da osservare che, pur a seguito dell'entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle L. 21 febbraio 2014, n. 10 e L. 16 maggio 2014, n. 79 - che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, attenuandone in favor rei l'entità del trattamento sanzionatorio - non si è verificato alcun mutamento nei caratteri costitutivi del fatto di lieve entità, che continua ad essere configurabile nelle ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 6^, n. 9892 del 28/01/2014, dep. 28/02/2014, Rv. 259352; Sez. 4^, n. 15020 del 29/01/2014, dep. 01/04/2014, Rv. 259353).
In relazione a tali profili, dunque, s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda ad eliminare i vizi riscontrati e a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.
4. Il ricorso di SE RE è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti di seguito precisati e rigettato nel resto.
4.1. Infondata deve ritenersi la prima doglianza, le cui ragioni si pongono in contrasto con l'orientamento dominante di questa Suprema Corte, dal Collegio pienamente condiviso, secondo cui la richiesta di giudizio immediato ben può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento davanti al tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva (ex multis, Sez. 1^, n. 42305 del 11/11/2010, dep. 30/11/2010, Rv. 249023; Sez. 1^, n. 3310 del 21/12/2011, dep. 26/01/2012, Rv. 251842; Sez. 2^, n. 17362 del 06/04/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250078; Sez. 2^, n. 35613 del 15/06/2012, dep. 18/09/2012, Rv. 253896; Sez. F, n. 38560 del 26/08/2014, dep. 19/09/2014, Rv. 261469; Sez. 5^, n. 48357 del 01/10/2014, dep. 20/11/2014, Rv. 261972). Invero, l'espresso riferimento contenuto nell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter, soltanto alla "definizione del procedimento" di cui all'art. 309 c.p.p. (e non alla "definitività" del provvedimento conclusivo di tale procedimento) o al decorso dei termini per la richiesta di riesame (non dunque alla decorrenza dei termini di qualsivoglia ulteriore impugnazione), unitamente all'assenza di ogni richiamo all'art. 311 c.p.p., con riguardo non solo al ricorso avverso la decisione del giudice del riesame (comma 1), ma anche al ricorso per saltum (comma 2), fa ragionevolmente ritenere (contrariamente a quanto affermato da Sez. 3^, n. 14341 del 11/03/2010, Rv. 246610) che il legislatore abbia inteso limitare la necessità della dilazione prevista da detta disposizione al solo esaurimento del gravame di merito. Si tratta, del resto, di una soluzione coerente con la dichiarata esigenza di confezionare una norma acceleratoria per i procedimenti con imputati detenuti, che sarebbe di regola frustrata se la sua applicazione venisse subordina alla imponderabile durata del giudizio di legittimità e delle possibili successive fasi rescissorie.
Occorre altresì considerare che il c.d. giudicato cautelare può ricomprendere solo il vincolo imposto dal provvedimento emesso all'esito del relativo procedimento incidentale e non produce effetti diversi, poiché la pronuncia emessa in sede cautelare, ancorché all'esito definitivo di una impugnazione, ha una portata rigorosamente circoscritta al procedimento incidentale de libertate, senza poter vincolare ne' il pubblico ministero, quanto alle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale, ne' il giudice dell'udienza preliminare, ai fini del rinvio a giudizio ne', ancora, il giudice del dibattimento, con riguardo alla decisione sul merito della CA (si veda, al riguardo, Sez. Un., 12 ottobre 1993, n. 20; Corte cost., 28 gennaio 2009, n. 121).
4.2. Con riferimento a ciascuno degli episodi descritti nei relativi temi d'accusa v'è da osservare che, contrariamente a quanto lamentato, solo genericamente, nel ricorso, la Corte d'appello ha individuato ed esaustivamente illustrato, sulla base di argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, dando conto della sua posizione di acquirente, del carattere privilegiato dei contatti, "monodirezionali", intercorsi con LA AN ai fini delle diverse forniture di stupefacenti, nonché del reale significato da attribuire al tenore letterale delle conversazioni oggetto di intercettazione.
Nella stessa motivazione, tuttavia, i Giudici di merito hanno evidenziato, oltre alla sostanziale unicità dei rapporti intrattenuti con un membro del contestato sodalizio, i dati inerenti al "contesto assolutamente limitato" e all'arco temporale "circoscritto" delle cessioni di stupefacente, ritenendole, piuttosto, anche in ragione della modestia dei quantitativi trattati, il frutto di "un'attività occasionale ed estemporanea", non inseribile come tale "in un ambito organizzato premeditato". Fondate, dunque, devono ritenersi la seconda e la terza doglianza prospettate dalla difesa (v., in narrativa, i parr.
3.2. e 3.3.), non avendo la Corte di merito adeguatamente chiarito le ragioni giustificative della ritenuta esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del su menzionato D.P.R., ne' definito la tipologia - evidentemente rilevante anche sotto il profilo della corretta individuazione del trattamento sanzionatorio - delle sostanze stupefacenti oggetto delle varie condotte delittuose di traffico sulla cui concreta configurabilità si è di volta in volta pronunziata.
In relazione a tali profili, in definitiva, richiamate anche per la posizione dell'SE RE le considerazioni dianzi espresse per altri ricorrenti (v., supra, il par. 3), s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda ad eliminare i vizi riscontrati e a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.
5. Infondati, per quel che attiene ai ricorsi proposti da LA AN e LA MI, devono ritenersi i denunciati vizi motivazionali in ordine alla partecipazione al reato associativo e alla commissione dei contestati reati-fine (v., supra, i parr.
5.1. e 6.4.), insistendo le relative doglianze su letture alternative delle emergenze probatorie, che non possono trovare ingresso in questa Sede, poiché il sindacato di legittimità, come è noto, deve limitarsi, in caso di denuncia di vizi di motivazione, alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti il cui rilievo lo rende insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Nel caso in esame, le su indicate censure difensive omettono di sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo orientato alla confutazione delle ragioni giustificative delle conformi decisioni dei Giudici di merito, che hanno individuato, con congrua ed esaustiva motivazione, gli elementi costitutivi della struttura associativa facente capo ai LA e il ruolo di primo piano che gli stessi vi hanno assunto, desumendoli dal contenuto delle numerose conversazioni intercettate nel corso delle attività d'indagine - aventi ad oggetto anche le diverse fasi di acquisizione e distribuzione delle sostanze stupefacenti all'interno di una organizzazione stabilmente ordinata con divisione di compiti tra gli associati - e ricavando, poi, dalla molteplicità dei reciproci contatti e dalla intensità del legame esistente tra gli imputati, l'esistenza dell'animus, ossia della consapevolezza del fine comune che caratterizza la condotta di partecipazione.
Entro tale prospettiva, inoltre, la decisione impugnata ha posto in rilievo la base logistica - rappresentata dalla dimora dei LA - la rete dei collegamenti da loro intessuta, i ruoli di intermediario o di corriere svolti da altri sodali e i settori di operatività dell'associazione, delineandone i profili di una costante reiterazione del modus agendi con riferimento ad una pluralità di episodi specificamente ricondotti alle contestate fattispecie di cui all'art. 73 del su citato D.P.R.: schema operativo, quello ricostruito dai Giudici di merito, che si fondava sul continuo reperimento, anche attraverso il contributo offerto dal LL IN, delle sostanze stupefacenti da parte dei predetti imputati e sulla successiva attività di rivendita in loco all'SE RE e al RL ND, ovvero ai compartecipi di ZA e di TO, che a loro provvedevano allo smercio nelle zone di rispettiva appartenenza.
Sulla base delle univoche risultanze probatorie offerte, in particolare, dal contenuto delle conversazioni oggetto d'intercettazione, i Giudici di merito hanno dettagliatamente ricostruito i tempi e le modalità di commissione dei singoli episodi oggetto dell'illecita attività di traffico, ponendo in rilievo sia la piena cointeressenza degli imputati nelle correlative vicende storico-fattuali e l'efficacia causale riconnessa al contributo concorsuale dagli stessi offerto nella fase delle trattative finalizzate all'acquisto e alla rivendita delle sostanze stupefacenti, sia le complessive circostanze inerenti ai rapporti intrattenuti con gli altri personaggi coinvolti negli episodi oggetto dei temi d'accusa.
Con passaggi motivazionali linearmente scanditi, la decisione impugnata ha esaminato e puntualmente disatteso le correlative obiezioni difensive, mostrando di fare buon governo del quadro dei principii al riguardo delineati da questa Suprema Corte, secondo cui per configurare il reato associativo non è necessaria un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (ex multis, v. Sez. 6^, n. 25454 del 13/02/2009, dep. 17/06/2009, Rv. 244520).
V'è inoltre da considerare che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (Sez. 1^, n. 35992 del 14/06/2011, dep. 04/10/2011, Rv. 250773).
5.1. Fondati, di contro, devono ritenersi gli ulteriori motivi di doglianza prospettati dalle difese (v., in narrativa, i parr. 5.2.- 5.3. e 6.2.-6.3.), non avendo la Corte di merito adeguatamente chiarito le ragioni giustificative della ritenuta esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del su menzionato D.P.R., laddove ha omesso di definire con precisione gli aspetti concernenti i quantitativi e la tipologia delle sostanze stupefacenti oggetto delle varie condotte delittuose di traffico sulla cui concreta configurabilità si è di volta in volta pronunziata.
Aspetti, questi, solo genericamente apprezzati nella motivazione della sentenza impugnata, eppure evidentemente rilevanti per le loro implicazioni ai fini della corretta individuazione del trattamento sanzionatorio, specie a seguito delle modifiche di recente intervenute in favor rei con l'entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle L. 21 febbraio 2014, n. 10 e L. 16 maggio 2014, n. 79, che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, riducendone la forbice edittale sia nel limite minimo che in quello massimo.
Al riguardo v'è da osservare, inoltre, che lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti in forma non occasionale, ma continuativa, non è di per sè incompatibile con la configurabilità dell'ipotesi della lieve entità del fatto, come si desume dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dall'art. 73, comma 5 rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. 6^, n. 25988 del 29/05/2008, dep. 27/06/2008, Rv. 240569; v., inoltre, Sez. 6^, n. 21612 del 29/04/2014, dep. 27/05/2014, Rv. 259233).
5.2. Limitatamente ai su indicati profili, in definitiva, richiamate anche per LA AN e LA MI le considerazioni dianzi espresse per le posizioni di altri ricorrenti (v., supra, i parr. 3 e 4), s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda ad eliminare i vizi riscontrati e a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.
Logicamente assorbite, allo stato, devono ritenersi invece le questioni attinenti alle doglianze incentrate sulla corretta determinazione del trattamento sanzionatorio (v., supra, rispettivamente, i parr.
5.4. e 6.5.) e sulle ragioni giustificative del riconoscimento e delle modalità di applicazione della recidiva nei confronti del solo LA MI (v. il par. 6.1.).
6. Parimenti infondato deve ritenersi il ricorso proposto da LL IN, avendo il Giudice distrettuale posto in rilievo, sulla base dei numerosi colloqui oggetto di intercettazione ambientale e telefonica, le forme, i tempi e le modalità delle trattative svolte per conto dei fratelli LA, acquirenti delle sostanze stupefacenti che poi essi di nuovo cedevano ai diversi soggetti di volta in volta interessati, contribuendo in tal modo a formare una diffusa rete di distribuzione e commercializzazione sul territorio.
Dal contenuto di siffatte intercettazioni, partitamente esaminate in relazione a ciascuno degli episodi in contestazione, la Corte d'appello ha coerentemente desunto gli elementi dimostrativi del fatto che l'imputato era direttamente interessato alle attività di spaccio ed aveva comunque assunto, sia pure in forma più riservata e meno esposta, la veste di un soggetto cui gli altri interlocutori facevano sicuro riferimento ai fini della gestione del traffico, per il fatto di intromettersi costantemente nelle transazioni, di preoccuparsi della riscossione dei crediti, del recupero della droga, ovvero, ancora, di tenere i contatti con i diversi acquirenti. Nell'assetto organizzativo, dunque, egli ricopriva un ruolo di primo piano, poiché era in grado, grazie alle sue conoscenze, di garantire ai due LA un flusso continuo di droga, avvalendosi dei rapporti intrattenuti, in particolare, con il fornitore del gruppo, CA IN.
In relazione ai singoli episodi di acquisizione delle sostanze stupefacenti i Giudici di merito hanno evidenziato, con congrua ed esaustiva motivazione, il rilievo dell'attività svolta ai fini delle forniture che il LL IN procurava ai due fratelli LA, e per essi agli altri coimputati, sulla base del rapporto preferenziale con costoro intrattenuto, rapporto ampiamente posto in luce dalla disamina del contenuto inequivoco dei dialoghi oggetto delle numerose conversazioni intercettate, che si riferivano a traffici di droga, ora esplicitamente menzionata, ora indicata con linguaggio convenzionale, alla esistenza di appuntamenti ed incontri con gli altri coindagati, alla sua intromissione nella attività di acquisizione, ma anche nelle successive attività di distribuzione e riscossione del prezzo della droga ceduta.
Il suo inserimento nell'associazione, dunque, è stato motivatamente ritenuto frutto di un contributo consapevole e non occasionale, stabilmente prestato alle attività gestite dal sodalizio con la consapevolezza del collegamento ad un'organizzazione che operava attraverso le figure del grossista, dell'intermediario e del dettagliante. I Giudici di merito, al riguardo, hanno evidenziato come egli rappresentasse il "terminale" di molte delle transazioni illecite monitorate dagli organi investigativi, ed intervenisse, inoltre, sia con compiti esecutivi che di raccordo organizzativo delle azioni da altri concretamente realizzate, attraverso la sua capacità di reperire le partite di stupefacente avvalendosi di un canale privilegiato con il su indicato fornitore, e in tal modo ponendosi, in definitiva, quale punto di riferimento essenziale per la costruzione e il mantenimento della struttura associativa in esame.
Con passaggi motivazionali linearmente scanditi, inoltre, la decisione impugnata ha esaminato e puntualmente disatteso le correlative obiezioni difensive, mostrando di fare buon governo del quadro dei principii al riguardo delineati da questa Suprema Corte, secondo cui per configurare il reato associativo non è necessaria un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (ex multis, v. Sez. 6^, n. 25454 del 13/02/2009, dep. 17/06/2009, Rv. 244520).
V'è inoltre da considerare che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (Sez. 1^, n. 35992 del 14/06/2011, dep. 04/10/2011, Rv. 250773). Anche in ordine ai reati in tema di detenzione di armi, costituenti oggetto dell'addebito formulato nel capo sub 94), la Corte di merito ha puntualmente dato conto - sulla base del tenore letterale e del contenuto dei dialoghi evidenziati dagli esiti delle operazioni di captazione ambientale delle conversazioni intercorse fra LA AN, LA MI e LA MI presso la Casa Circondariale di Palmi - sia della disponibilità, da parte dell'organizzazione, di armi da fuoco prevalentemente affidate in custodia al LL IN durante il periodo di detenzione dei LA, sia delle ragioni poste a sostegno delle valutazioni espresse in merito alla sicura individuazione del LL IN attraverso il riferimento al "LA" più volte menzionato dagli interlocutori, criticamente argomentando, altresì, in replica ai rilievi difensivi sul punto prospettati, la cui fondatezza è stata disattesa alla luce di una motivata esclusione di qualsiasi valida possibilità di spiegazioni alternative.
6.1. In definitiva, per quel che attiene al complesso delle censure difensive nel ricorso prospettate, fatto salvo quel che, di qui a breve, si avrà modo di precisare nel prosieguo della trattazione, è necessario ribadire, al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4^, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6^, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, v. Sez. 3^, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che sostanzialmente concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6^, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1^, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
Nel caso di specie, invero, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate nei su indicati motivi di doglianza.
6.2. Fondati, di contro, devono ritenersi il secondo e il decimo motivo di doglianza (v., supra, i parr. 10.2. e 10.10.), non avendo la Corte di merito adeguatamente chiarito le ragioni giustificative della ritenuta esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del su menzionato D.P.R., laddove ha omesso di definire con precisione gli aspetti concernenti i quantitativi e la tipologia delle sostanze stupefacenti oggetto delle varie condotte delittuose di traffico sulla cui concreta configurabilità si è di volta in volta pronunziata.
Aspetti, questi, solo genericamente apprezzati nella motivazione della sentenza impugnata, eppure evidentemente rilevanti per le loro implicazioni ai fini della corretta individuazione del trattamento sanzionatorio, specie a seguito delle modifiche di recente intervenute in favor rei con l'entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle L. 21 febbraio 2014, n. 10 e L. 16 maggio 2014, n. 79, che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, riducendone la forbice edittale sia nel limite minimo che in quello massimo.
Al riguardo v'è da osservare, inoltre, che lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti in forma non occasionale, ma continuativa, non è di per sè incompatibile con la configurabilità dell'ipotesi della lieve entità del fatto, come si desume dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dall'art. 73, comma 5 rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. 6^, n. 25988 del 29/05/2008, dep. 27/06/2008, Rv. 240569; v., inoltre, Sez. 6^, n. 21612 del 29/04/2014, dep. 27/05/2014, Rv. 259233). Limitatamente ai su indicati profili, in definitiva, richiamate anche per il LL IN le considerazioni dianzi espresse per le posizioni di altri ricorrenti (v., supra, i parr. 3, 4 e 5), s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda ad eliminare i vizi riscontrati e a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.
7. Analoghe considerazioni, inoltre, devono svolgersi in ordine alle doglianze oggetto del ricorso proposto da LA TO, il cui contenuto è meramente reiterativo delle censure già prospettate in sede di gravame circa la sua partecipazione al reato associativo e alla commissione dei relativi reati-fine in tema di spaccio di sostanze stupefacenti (v., in narrativa, il par. 8). Sulle questioni ivi dedotte, invero, la Corte distrettuale si è espressa con lineare ed esaustiva motivazione, puntualmente disattendendo le generiche obiezioni difensive e individuando, per ciascuno degli episodi di spaccio oggetto dei temi d'accusa, lo specifico ruolo svolto dall'imputato, sulla base degli univoci elementi di prova desunti dal contenuto dei dialoghi oggetto delle conversazioni intercettate e dai correlativi riscontri acquisiti nel corso delle attività investigative.
Al riguardo, in particolare, la Corte d'appello ha rilevato che nel corso dei colloqui intercettati gli interlocutori, nel riferirsi alla droga, facevano uso di un linguaggio criptico e del tutto incongruo, indicandola con termini di uso comune (vino, auto, camion, ecc.) e sulla base di collegamenti a debiti e transazioni con scambio di denaro in alcun modo giustificati dalla presenza di effettive operazioni di natura commerciale aventi ad oggetto quei beni:
all'imputato, di contro, facevano riferimento gli altri interlocutori per il reperimento di sostanze stupefacenti, emergendo, al contempo, la presenza di frequenti contatti con i fratelli LA, da cui otteneva forniture che provvedeva poi a smerciare nelle zone di competenza.
Inammissibili, sul punto, devono ritenersi le censure, peraltro solo genericamente formulate, relative all'interpretazione resa dai Giudici di merito circa il contenuto dei dialoghi oggetto di intercettazione, atteso che in sede di legittimità è possibile prospettare un significato diverso da quello proposto dal giudice di merito solo in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, evenienze, queste, non prospettate, ne' sotto alcun profilo ravvisabili nel caso in esame (Sez. 6^, n. 11189 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Rv. 252190). V'è poi da osservare, in ordine alla ritenuta partecipazione al contestato sodalizio criminale, che la Corte di merito ha reso congrua ed esaustiva motivazione, ponendo in evidenza come il ricorrente vi fosse a pieno titolo inserito, svolgendo il ruolo non di semplice ed occasionale acquirente, ma di "corriere" e stabile distributore, nel suo ambito territoriale, della droga acquisita dai fratelli LA, peraltro operandosi in favore di altri associati sia come "staffetta" per la riuscita delle operazioni di trasporto, sia nel recupero dei crediti vantati dal gruppo.
7.1. Anche in relazione alla posizione di LA TO, tuttavia, come si è avuto modo di osservare per le posizioni dei su indicati ricorrenti (v., supra, i parr. 3, 4, 5 e 6), la Corte di merito non ha adeguatamente chiarito le ragioni giustificative della ritenuta esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del su menzionato D.P.R., laddove ha omesso di definire con precisione gli aspetti concernenti i quantitativi e la tipologia delle sostanze stupefacenti oggetto delle varie condotte delittuose di traffico sulla cui concreta configurabilità si è di volta in volta pronunziata.
Aspetti, questi, che non hanno costituito oggetto di approfondimento nella motivazione della sentenza impugnata, eppure evidentemente rilevanti per le loro implicazioni ai fini della corretta individuazione del trattamento sanzionatorio, specie a seguito delle modifiche di recente intervenute in favor rei con l'entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle L. 21 febbraio 2014, n. 10 e L. 16 maggio 2014, n. 79, che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, riducendone la forbice edittale sia nel limite minimo che in quello massimo. In relazione ai profili ora indicati s'impone, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda ad eliminare i vizi riscontrati e a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.
8. Per quel che attiene al ricorso proposto da SA ND, la prima doglianza ivi prospettata (v., supra, il par. 12.1.) è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientata a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte dinanzi ai Giudici di merito, e dagli stessi ampiamente vagliate e correttamente disattese, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Sulle questioni ivi dedotte, invero, la Corte distrettuale si è espressa con lineare ed esaustiva motivazione, puntualmente disattendendo le generiche obiezioni difensive e individuando, per ciascuno degli episodi di spaccio oggetto dei temi d'accusa, lo specifico ruolo svolto dall'imputato, sulla base degli univoci elementi di prova desunti dal contenuto dei dialoghi oggetto delle conversazioni intercettate e dai correlativi riscontri acquisiti nel corso delle attività investigative.
Sotto tale profilo, dunque, il ricorso non è volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa.
8.1. È fondato, di contro, il secondo motivo di ricorso (v., supra, il par. 12.2.), non avendo la Corte d'appello offerto alcuna risposta in merito ai profili - fatti oggetto di un motivo di gravame specifico e puntualmente assistito dal relativo corredo documentale - che involgono il riconoscimento dei presupposti e delle condizioni di applicabilità dell'invocata continuazione con i fatti di reato accertati nell'ambito del diverso procedimento penale ivi menzionato. Sul punto, dunque, logicamente assorbito l'ultimo motivo di ricorso (v., in narrativa, il par. 12.3.), s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai fini di una complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che dovrà in ogni caso tener conto dell'ulteriore profilo qui di seguito indicato.
8.2. Anche in relazione alla posizione di SA ND, infatti, come si è già avuto modo di osservare per le posizioni dei su indicati ricorrenti (v., supra, i parr. 3, 4, 5, 6 e 7), la Corte di merito non ha adeguatamente chiarito le ragioni giustificative della ritenuta esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del su menzionato D.P.R., laddove ha omesso di definire con precisione gli aspetti concernenti i quantitativi e la tipologia delle sostanze stupefacenti oggetto delle varie condotte delittuose di traffico sulla cui concreta configurabilità si è di volta in volta pronunziata.
Aspetti, questi, che non hanno costituito oggetto di approfondimento nella motivazione della sentenza impugnata, eppure evidentemente rilevanti per le loro implicazioni ai fini della corretta individuazione del trattamento sanzionatorio, specie a seguito delle modifiche di recente intervenute in favor rei con l'entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle L. 21 febbraio 2014, n. 10 e L. 16 maggio 2014, n. 79, che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, riducendone la forbice edittale sia nel limite minimo che in quello massimo. Anche in relazione ai profili or ora indicati s'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda ad eliminare i vizi riscontrati e a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.
9. Non meritevoli di accoglimento, altresì, devono ritenersi le censure prospettate nel ricorso di SA RD (v., in narrativa, il par. 15), laddove, sotto la veste formale del vizio di motivazione, definita ora mancante, ora illogica o contraddittoria, si introducono censure di merito tendenti ad una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito a supporto del giudizio di penale responsabilità concordemente espresso dai Giudici di merito riguardo alle varie condotte delittuose enucleate nei capi d'imputazione. Sulle questioni di mero fatto ivi dedotte, invero, la Corte distrettuale si è espressa con lineare ed esaustiva motivazione, puntualmente disattendendo le correlative obiezioni difensive e individuando, per ciascuno degli episodi di spaccio oggetto dei temi d'accusa, lo specifico ruolo operativo svolto dall'imputato, il contributo da lui offerto sul piano concorsuale e le modalità di contatto intercorse con gli altri responsabili di volta in volta individuati, alla stregua degli univoci elementi di prova desunti dal contenuto dei dialoghi oggetto delle conversazioni intercettate e dai correlativi riscontri acquisiti nel corso delle attività investigative.
Sotto tale profilo, dunque, il ricorso non è volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa.
Deve inoltre rilevarsi come la Corte distrettuale abbia puntualmente indicato, in risposta ai rilievi difensivi, gli elementi significativi del suo coinvolgimento nei vari episodi in contestazione e le ragioni di merito che ne rendevano sicura la riferibilità soggettiva in base al tenore dei dialoghi oggetto delle attività di intercettazione. In particolare, i Giudici di merito hanno precisato che, al di là della omonimia che poteva aver ingenerato l'equivoco sulla identità con riferimento al reato - peraltro non contestato al SA RD - di cui al capo d'imputazione sub 8), ove entrava in giuoco una persona diversa dall'imputato, nella sequenza delle conversazioni intercettate per le ulteriori ipotesi di reato emergeva, da un lato, che il "Nanà" cui si faceva in esse riferimento si identificava nel SA RD, poiché l'utenza telefonica utilizzata era a lui intestata, dall'altro lato, che per ciascuno dei temi d'accusa individuati nell'imputazione è stato possibile individuare una capacità operativa del "Nanà", con la sua intromissione nei passaggi di stupefacente ed i suoi frequenti contatti con gli altri soggetti di volta in volta interessati alle trattativa finalizzate all'acquisto-ricezione delle sostanze stupefacenti. In tal guida motivando, sulla base di argomentazioni che non presentano manifeste aporie, salti logici o incompletezze, i Giudici di merito hanno adeguatamente illustrato le ragioni della decisione, che in tanto sono soggette al controllo in questa Sede, in quanto possano dirsi attinenti a vizi argomentativi che incidano in misura decisiva sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento, e non certo sul contenuto della decisione.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della CA, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere i passaggi motivazionali ivi delineati, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione al contenuto delle correlative acquisizioni processuali.
9.1. Anche in relazione alla posizione di SA RD, tuttavia, come si è già avuto modo di osservare per le posizioni dei su indicati ricorrenti (v., supra, i parr. 3, 4, 5, 6, 7 e 8), la Corte di merito non ha adeguatamente chiarito le ragioni giustificative della ritenuta esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del su menzionato D.P.R., laddove ha omesso di definire con precisione gli aspetti concernenti i quantitativi e la tipologia delle sostanze stupefacenti oggetto delle varie condotte delittuose di traffico sulla cui concreta configurabilità si è di volta in volta pronunziata.
Aspetti, questi, che non hanno costituito oggetto di approfondimento nella motivazione della sentenza impugnata, eppure evidentemente rilevanti per le loro implicazioni ai fini della corretta individuazione del trattamento sanzionatorio, specie a seguito delle modifiche di recente intervenute in favor rei con l'entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle L. 21 febbraio 2014, n. 10 e L. 16 maggio 2014, n. 79, che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, riducendone la forbice edittale sia nel limite minimo che in quello massimo. Limitatamente ai profili ora indicati s'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda ad eliminare i vizi riscontrati e a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti. 10. Per lo più aspecificamente formulate devono ritenersi le doglianze oggetto del ricorso proposto da RL ND, il cui contenuto risulta meramente reiterativo delle censure già prospettate in sede di gravame circa la sua partecipazione al reato associativo e alla commissione dei relativi reati-fine in tema di spaccio di sostanze stupefacenti (v., in narrativa, il par. 4). Sulle questioni ivi dedotte, invero, la Corte distrettuale si è espressa con lineare ed esaustiva motivazione, puntualmente disattendendo le generiche obiezioni difensive e individuando, per ciascuno degli episodi di spaccio enucleati nei temi d'accusa, le note modali delle rispettive condotte delittuose e lo specifico ruolo operativo svolto dall'imputato, sulla base degli univoci elementi di prova desunti dal contenuto dei dialoghi oggetto delle conversazioni intercettate e dai correlativi riscontri acquisiti nel corso delle attività d'indagine.
Al riguardo, in particolare, la Corte d'appello ha evidenziato che nel corso dei numerosi colloqui oggetto di intercettazione gli interlocutori, nel riferirsi alla droga, facevano uso di un linguaggio criptico e del tutto incongruo, indicandola con termini di uso comune (bombola, macchina, barattolo, marsupio, passaggio di autovettura, ecc.), sulla base di collegamenti ad attività in alcun modo giustificate dalla presenza di effettive operazioni di natura commerciale aventi ad oggetto quei beni: all'imputato, di contro, facevano riferimento gli altri interlocutori per le trattative legate alla finalizzazione delle operazioni di cessione delle sostanze stupefacenti, emergendo, al contempo, la presenza di frequenti contatti e rapporti con i fratelli LA, da cui otteneva forniture che provvedeva poi a smerciare nelle zone di competenza. Inammissibili, sul punto, devono ritenersi le censure, peraltro solo genericamente formulate, relative all'interpretazione resa dai Giudici di merito circa il contenuto dei dialoghi oggetto di intercettazione, atteso che in sede di legittimità è possibile prospettare un significato diverso da quello proposto dal giudice di merito solo in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, evenienze, queste, non prospettate, ne' sotto alcun profilo ravvisabili nel caso in esame (Sez. 6^, n. 11189 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Rv. 252190). V'è poi da osservare, in ordine alla ritenuta partecipazione al contestato sodalizio criminale, che la Corte di merito ha reso congrua ed esaustiva motivazione, ponendo in evidenza, sulla base delle numerose operazioni attentamente monitorate nel corso delle indagini, come il ricorrente vi fosse a pieno titolo inserito, svolgendo il ruolo di stabile acquirente della droga acquisita dai fratelli LA, nell'ambito di un rapporto di continuativa collaborazione dispiegatosi lungo un rilevante arco temporale e sulla base di un ampio ventaglio di contatti e relazioni con gli altri sodali, sì da poterne ricavare la consapevole offerta di un durevole contributo alla realizzazione degli obiettivi propri dell'intera associazione.
10.1. Anche in relazione alla posizione di RL ND, tuttavia, come si è avuto modo di osservare per le analoghe posizioni di altri ricorrenti (v., supra, i parr. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), la Corte di merito non ha adeguatamente chiarito le ragioni giustificative della ritenuta esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del su menzionato D.P.R., laddove ha omesso di definire con precisione gli aspetti concernenti i quantitativi e la tipologia delle sostanze stupefacenti oggetto delle varie condotte delittuose di traffico sulla cui concreta configurabilità si è di volta in volta pronunziata.
Aspetti, questi, che non hanno costituito oggetto di approfondimento nella motivazione della sentenza impugnata, eppure evidentemente rilevanti per le loro implicazioni ai fini della corretta individuazione del trattamento sanzionatorio, specie a seguito delle modifiche di recente intervenute in favor rei con l'entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle L. 21 febbraio 2014, n. 10 e L. 16 maggio 2014, n. 79, che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, riducendone la forbice edittale sia nel limite minimo che in quello massimo. In relazione ai profili ora indicati s'impone, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda ad eliminare i vizi riscontrati e a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.
11. Non meritevoli di accoglimento, altresì, devono ritenersi, nei limiti di seguito precisati, le censure prospettate nel ricorso di VA IN (v., supra, il par. 17.1.), laddove, sotto la veste formale del vizio di motivazione, si introducono in realtà censure di merito tendenti ad una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito a supporto del giudizio di penale responsabilità concordemente espresso dai Giudici di merito riguardo alle varie condotte delittuose di traffico di stupefacenti enucleate nei capi d'imputazione sub 16), 25) e 27).
Sulle questioni di mero fatto ivi dedotte, invero, la Corte distrettuale si è espressa con lineare ed esaustiva motivazione, puntualmente disattendendo le correlative obiezioni difensive e individuando, per ciascuno degli episodi di spaccio oggetto dei temi d'accusa, lo specifico ruolo operativo di "corriere" svolto dall'imputato per il trasporto dello stupefacente, il contributo rafforzativo del proposito criminoso da lui offerto sul piano concorsuale e le modalità di contatto intercorse con gli altri responsabili di volta in volta individuati, alla stregua degli univoci elementi di prova desunti dal contenuto dei dialoghi oggetto delle conversazioni intercettate e dai correlativi riscontri acquisiti nel corso delle attività investigative.
Sotto tale profilo, dunque, il ricorso non è volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei su indicati temi d'accusa.
Deve inoltre rilevarsi come la Corte distrettuale abbia puntualmente indicato, in risposta ai rilievi difensivi, gli elementi significativi del suo coinvolgimento nei vari episodi in contestazione e le ragioni di merito che ne rendevano sicura la riferibilità soggettiva in base al tenore dei dialoghi oggetto delle attività di intercettazione, precisando, in particolare, che l'identità dell'imputato è stata sicuramente accertata per essere stato sottoposto a controllo identificativo da parte della P.G. nel corso della relativa attività d'indagine, laddove egli veniva trovato in possesso dell'utenza telefonica sulla quale veniva contattato da altri coimputati al fine di verificarne la disponibilità ad eseguire il trasporto dello stupefacente. In tal guida motivando, sulla base di argomentazioni che non presentano manifeste aporie, salti logici o incompletezze, i Giudici di merito hanno adeguatamente illustrato le ragioni della decisione, che in tanto sono soggette al controllo di legittimità, in quanto possano dirsi attinenti a vizi argomentativi che incidano in misura decisiva sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento, e non certo sul contenuto della decisione.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della CA, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere i passaggi motivazionali ivi delineati, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione al contenuto delle correlative acquisizioni processuali. 11.1. A diverse conclusioni, di contro, deve giungersi in ordine al reato di cui al capo d'imputazione sub 48) - v., supra, il par. 17.1., lett. b) - non avendo la Corte d'appello offerto adeguata risposta ai rilievi sul punto formulati dalla difesa, che sollecitava una precisa valutazione di merito riguardo alla concreta praticabilità di una spiegazione alternativa lecita della condotta ivi ipotizzata, sulla base di elementi di fatto (oggetto dell'attività cui si fa riferimento nelle conversazioni intercettate e correlativa entità del prezzo pattuito) la cui certa riferibilità ad una transazione in materia di droga è stata solo apoditticamente affermata, laddove nello stesso passaggio motivazionale si era, poco prima, riconosciuta la piena congruenza del linguaggio utilizzato dagli interlocutori con il tipo di attività lavorativa esercitata dal VA IN.
Sul punto, dunque, logicamente assorbito l'ultimo motivo di ricorso (v., in narrativa, il par. 17.2.), s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, anche ai fini di una complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio, per quanto si avrà modo di osservare con riferimento all'ulteriore profilo qui di seguito indicato.
11.2. Anche in relazione alla posizione di VA IN, infatti, come si è già avuto modo di rilevare per le posizioni di altri ricorrenti (v., supra, i parr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), la Corte di merito non ha adeguatamente chiarito le ragioni giustificative della ritenuta esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del su menzionato D.P.R., laddove ha omesso di definire con precisione gli aspetti concernenti i quantitativi e la tipologia delle sostanze stupefacenti oggetto delle varie condotte delittuose di traffico sulla cui concreta configurabilità si è di volta in volta pronunziata.
Aspetti, questi, che non hanno costituito oggetto di approfondimento nella motivazione della sentenza impugnata, eppure evidentemente rilevanti per le loro implicazioni ai fini della corretta individuazione del trattamento sanzionatorio, specie a seguito delle modifiche di recente intervenute in favor rei con l'entrata in vigore dei D.L 23 dicembre 2013, n. 146 e D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle L. 21 febbraio 2014, n. 10 e L. 16 maggio 2014, n. 79, che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, riducendone la forbice edittale sia nel limite minimo che in quello massimo. Anche in relazione ai profili or ora indicati s'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda ad eliminare i vizi riscontrati e a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LA CO, LA ON, SA IU e SA LA perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di SA CO e LA OR e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di De LV AV in ordine alla applicabilità nei suoi confronti dell'art. 81 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di SE RE, LA AN, LA MI, LA TO, LL IN, SA ND, SA RD, VA IN e RL ND in relazione ai reati di cui alla L.S., art. 73 loro rispettivamente ascritti e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2015