Sentenza 18 settembre 2014
Massime • 1
Il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando il primo giudice non ha negato l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni delle persone offese, ed egli, per affermare la penale responsabilità dell'imputato, deve limitarsi a fornire una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2014, n. 45453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45453 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/09/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 2515
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 53058/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.F. , n. a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 24/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il Difensore di fiducia, Avv. Ioppolo G., che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. P.F. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Caltagirone, ha condannato lo stesso alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 2, per avere indotto G.T. ,
asserendo di essere un medico ginecologo, a subire atti sessuali traendola in inganno e abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica.
2. Con un primo motivo lamenta il travisamento delle prove testimoniali e la derivata illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Riassunto sommariamente il fatto, e rievocate le ragioni per le quali il Tribunale perveniva ad assoluzione, fondamentalmente individuate nei dati discordanti insiti nelle dichiarazioni della parte civile, il ricorrente lamenta come il collegio d'appello non abbia proceduto al vaglio della credibilità soggettiva ed oggettiva dell'accusatrice e non abbia valutato la coerenza del suo racconto evidenziando in particolare determinati elementi di fatto riferiti dalla persona offesa ed assunti dalla Corte ad elementi di prova benché chiaramente contrastati da dati oggettivi tra cui, segnatamente, l'abbigliamento da infermiere indossato dall'imputato al momento del primo incontro con la parte civile, in realtà non tale, l'esistenza di un biglietto da visita riportante la qualifica di massaggiatore, sessuologo e ginecologo, in realtà mai dato alla persona offesa, la disponibilità da parte dell'imputato di chiavi con le quali egli avrebbe aperto la porta di una stanza dove poi si sarebbe consumata la violenza, in realtà accessibili al solo medico di turno e all'infermiere caposala, la avvenuta prescrizione di un esame di pap test da parte dell'imputato, in realtà mai prescritto e neppure eseguito;
contesta inoltre il giudizio di irrilevanza dato dalla Corte al fatto di una precedente denuncia sporta sempre dalla persona offesa nei confronti di un ferroviere per molestie sessuali, ma in realtà rivelatasi, a seguito delle indagini svolte, del tutto infondata.
3. Con un secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609 bis c.p. quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del commesso reato e, in particolare, della condizione di inferiorità fisica e psichica della persona offesa, non individuabile nella mera ingenuità a farsi effettuare esame del pap test da persona a ciò non addetta o nella troppo facile condiscendenza nell'accettare le indicazioni altrui. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo è infondato.
Va premesso, onde consentire la comprensione di quanto subito oltre si dirà, che il presente processo è nato a [...] presentata dalla persona offesa che, narrando di essersi recata, insieme ad una propria conoscente, presso il pronto soccorso dell'ospedale di (OMISSIS) per una visita (accusava infatti una forte cistite) e dopo essere stata visitata dal medico dr. A. con successiva prescrizione, tra gli altri esami, di un pap test, aveva dichiarato di essersi imbattuta nuovamente (lo aveva infatti già incontrato in accettazione) in quello che appariva essere un infermiere che, chiedendole dell'esito della visita, e qualificandosi come ginecologo, l'aveva invitata a seguirlo per effettuarle lui stesso l'esame; condotta allora in una stanza della cui porta l'uomo possedeva le chiavi, l'aveva fatta spogliare e l'aveva fatta eccitare affermando essere ciò necessario ai fini dell'esame e l'aveva quindi toccata sui genitali, sull'ano e sul seno.
4.1. Tanto premesso, va anzitutto rammentato che, ai fini della riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente "una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice", ma occorre che la sentenza di appello abbia "una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto" (da ultimo, Sez.6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, Rv. 256869). La condanna, si è detto infatti, deve presupporre "la certezza della colpevolezza", mentre "l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza" (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066). Anche da ciò, pertanto, deriva la conseguenza, più volte anch'essa ribadita da questa Corte, secondo cui nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (da ultimo, tra le tante, Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, P.G. in proc. Aleksi e altri, Rv. 241169).
4.2. Nella specie, la Corte territoriale, nel disattendere le conclusioni raggiunte dai giudici di primo grado e nel pervenire, quindi, in difformità da esse, ad affermare la responsabilità dell'imputato, ha, contrariamente agli assunti difensivi, fatto corretta e puntuale applicazione dei principi appena ricordati tanto più ove si consideri che il diverso esito non è dipeso, a ben vedere, da una differente valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (giudicata, come subito oltre, fondamentalmente attendibile già in primo grado), bensì dalla necessità, prima di tutto logica, di adottare un epilogo processuale coerente con il vaglio essenzialmente positivo del compendio probatorio. La sentenza impugnata ha infatti posto in rilievo, in particolare, la natura contraddittoria della motivazione del Tribunale che, pur avendo ritenuto in definitiva attendibile la persona offesa (emblematico è il passaggio della sentenza di primo grado, conclusivo dell'analisi delle dichiarazioni della persona offesa, e posto specificamente in evidenza dai giudici di appello, in cui si afferma, proprio con riferimento al fatto di per sè integrante il reato, che "non emergono ragioni per le quali la G. dovrebbe mentire nell'affermare esistente una visita inesistente" pur venendo poi affermato come "improbabile o comunque difficoltoso e incauto l'uso della stanza nella quale sarebbe avvenuta la visita"), ha poi tuttavia ritenuto di pervenire ad una sentenza assolutoria;
e ciò, semplicemente, in forza della "spiegazione alternativa" (così definita dalla sentenza di primo grado) rispetto alla ricostruzione della persona offesa, anch'essa posta in risalto testualmente dalla sentenza impugnata, fondata "su una propensione dell'infermiere P. a svolgere in fatto funzioni diagnostiche per mettere in pratica gli studi fatti...e non per camuffare quegli intenti libidinosi che la G. , non senza esitazioni e dubbi, ha, in alcuni momenti della vicenda, ritenuto di intuire, magari sulla base di una sua particolare sensibilità...".
4.3. Sicuramente più persuasiva e logica, invece, appare la conclusione della Corte territoriale, che, dopo avere ripercorso il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa e messo in evidenza i fondamentali elementi di riscontro, sottovalutati dai primi giudici, dati: a) dalle parole dell'uomo ascoltate dall'amica della persona offesa An. , rimasta sino a subito prima della visita insieme a lei ("ci penso io, vediamo come possiamo fare per effettuare questo pap test"); b) dal pianto della persona offesa constatato dalla stessa amica non appena questa, come da precedenti accordi, era tornata in ospedale per riaccompagnarla a casa;
c) dalle dichiarazioni del teste dr. A. in ordine a quanto a lui riferito dalle due donne circa il pap test poco prima praticato dall'uomo, ha correttamente giudicato, di contro, implausibile, anche alla luce dello stato dell'uomo "tutto rosso, e sudato" (vedi, sul punto, anche la sentenza di primo grado a pag.3) la spiegazione "alternativa" appena ricordata e attribuito dunque alla visita, effettuata da soggetto a ciò certamente non abilitato, e stante l'assoluta eterogeneità delle condotte praticate rispetto ad una visita finalizzata ad eseguire il pap test, l'unico logico significato del compimento di una serie di atti sessuali in tal senso caratterizzati sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista soggettivo. In definitiva, dunque, la sentenza impugnata ha confutato specificamente le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico delle conclusioni ivi adottate attraverso una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, ha dato esaustiva ragione delle scelte operate, in conformità agli stabili approdi interpretativi di questa Corte.
4.4. Nè, pur in assenza di doglianze sul punto da parte del ricorrente, la difforme "conclusione raggiunta dalla Corte necessitava, nella specie, di una rinnovazione dell'esame della persona offesa in applicazione dell'art. 6 della Convenzione edu così come interpretato dalla Corte edu (vedi sentenze 05/07/2011, Dan
contro
Moldavia;
05/03/2013, Manolachi
contro
Romania;
04/06/2013, Hanu
contro
Romania).
Premesso che, nella specie, nessuna richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è mai stata effettuata dalla Difesa dell'imputato, va anzitutto rilevato che la necessità, per i giudici di appello che pervengano a riformare sentenza assolutoria, di udire personalmente i testimoni posti a fondamento della difforme decisione, è stata affermata dai giudici europei come funzionalmente collegata alla valutazione dell'attendibilità posto che "la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate" (vedi sentenza del 5/7/2011, cit); e, del resto, ove già il giudice di primo grado avesse ritenuto intrinsecamente attendibile il testimone, pur pervenendo, ad esempio per la mancanza di riscontri esterni, ad esito assolutorio, non avrebbe ragion d'essere un nuovo esame del testimone. Se, dunque, la necessità di riesaminare il teste va ricollegata, come appare insito nelle decisioni della Corte edu sopra ricordate, alla diversa valutazione che il giudice di appello voglia operare rispetto alle dichiarazioni del testimone già ritenuto inattendibile dal giudice di primo grado, è evidente come nella specie si versi al di fuori di tale ipotesi proprio perché, come detto sopra, non ad una diversa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa è seguita la sentenza di condanna qui impugnata, bensì alla necessità, puntualmente colta dalla Corte territoriale, di conformare logicamente l'esito processuale al contenuto di dette dichiarazioni, la cui attendibilità è stata vieppiù confermata da ulteriori elementi di riscontro.
Del resto, già in altre occasioni questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che l'enunciato della Corte europea non abbia carattere assoluto (sì da imporre cioè, sempre e comunque, in caso di difforme decisione e per il solo fatto che prove orali siano state assunte in primo grado, una rinnovazione della prova) ma debba essere funzionalmente collegato al diverso apprezzamento di attendibilità (cfr. Sez. 4, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni ed altro, Rv. 254623;
Sez. 2, n. 45971 del 15/10/2013, Corigliano, Rv. 257502; Sez.5, n. 47106 del 25/09/2013, Donato e altro, Rv. 257585; Sez. 3, n. 5907 del 07/01/2014, F., Rv. 258901; Sez. 6, n. 8654 del 11/02/2014, Costa, Rv. 259107).
È per tale ragione, allora, che si è affermato come non sia necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale laddove il giudice di appello non abbia compiuto una rivisitazione in senso peggiorativo delle prove già acquisite, ma abbia fornito una lettura corretta e logica degli elementi probatori palesemente travisati dal primo giudice (cfr. Sez. 4, n. 4100 del 06/12/2012, Bifulco, Rv. 254950), o, su un crinale più sottile, come la lesione del diritto di difesa conseguente alla assenza di rinnovazione debba essere riconosciuta limitatamente ai casi in cui la nuova valutazione differisca da quella effettuata in primo grado in ordine alla sola attendibilità intrinseca, che è l'unica a dipendere dalla valutazione del contegno del teste e dai dati comunicativi extraverbali (Sez. 4, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni ed altro, cit.).
Del resto, sempre questa Corte (Sez. 3, n. 32798 del 05/06/2013, N.S. e altro, Rv. 256906) ha evidenziato come la necessità della rinnovazione della prova, lungi dall'essere stata prospettata dalla Corte europea come assoluta, sia stata invece rapportata, come chiaramente evincibile della pronunce sopra ricordate, sia alla regolamentazione delle procedure nazionali dei singoli Stati, anche in relazione alla "ampiezza dei poteri del giudice di appello" e al "modo in cui gli interessi del ricorrente sono stati realmente esposti e tutelati dinanzi ad esso", sia al contenuto concreto del procedimento, di per sè ed in relazione alla situazione personale del teste.
In definitiva, dunque, nessuna rinnovazione dell'esame della teste persona offesa avrebbe dovuto, nella specie, essere operata, tanto più considerandosi.
5. Quanto al secondo motivo di ricorso, va preliminarmente evidenziato che il capo d'imputazione ha addebitato all'imputato, in forza dell'apparente veste di medico ginecologo, da un lato l'induzione della persona offesa a subire atti sessuali, traendola in inganno, e, dall'altro, l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica di questa dovuta alle sue condizioni di salute. Ora, la sentenza impugnata, in conformità con la contestazione, appena ricordata, di condotta posta in essere anzitutto con l'inganno, e richiamando orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20578 del 06/05/2010, F. Rv. 247492), ha colto l'illiceità penale della stessa, e la sua riconducibilità all'interno del reato di violenza sessuale, in forza della autoattribuzione, da parte dello stesso imputato, della veste di medico ginecologo (anche solo implicitamente desumibile dal fatto che egli si disse, come riferito dalla persona offesa, e come confermato dalla teste An. , in grado di poterle praticare il pap test, senza quindi, a ben vedere, necessità di una formale ed espressa qualificazione di uno specifico titolo specialistico), in forza di ciò, dunque, potendo venire portati a termine atti sessuali dissimulati da una visita specialistica. Quanto alla ulteriore parte di addebito insita nell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica, la sentenza si è limitata, senza ragionamenti critici, unicamente a richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte in ordine alla integrazione dell'abuso laddove la persona venga, per effetto dello stato di inferiorità predetto, spinta, con opera di persuasione sottile e subdola, a sottostare o a compiere atti che diversamente non avrebbe subito o compiuto.
Di qui la necessaria considerazione che, più riduttivamente rispetto alla imputazione, proprio l'inganno posto in essere dall'imputato ha rappresentato, nel ragionamento della Corte territoriale, l'elemento determinante del reato, in definitiva perfezionatosi per effetto della violazione dell'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 2; ciò che, del resto non può non trovare una logica conferma nella considerazione che, nella specie, si trattava di indurre la donna a sottostare non già ad un atto sessuale ma ad un atto neutro perché,
apparentemente, "medico", ed in relazione al quale, dunque, non tanto si trattava di abusare delle condizioni di salute della stessa, secondo la previsione di cui all'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, quanto, piuttosto, di trarre pretesto da esse per legittimare la necessità dell'atto.
Al contrario, il motivo di ricorso, senza considerare ciò, e nel lamentare la mancanza degli elementi costitutivi del reato, ha essenzialmente deprecato l'impossibilità di far rientrare nel concetto di inferiorità fisica e psichica (quest'ultima, tra l'altro, mai contestata), la "cistite" di cui la persona offesa soffriva o lo stato di ingenuità che avrebbe impedito alla donna di cogliere le reali intenzioni dell'uomo, omettendo, però, in tal modo, di toccare criticamente quello che, come appena detto, nel ragionamento della Corte, rappresentava l'elemento fondante della affermazione della configurabilità giuridica del reato. Il motivo è, pertanto, inammissibile.
6. Il ricorso va in definitiva rigettato con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014