Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
La nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha natura di nullità relativa, sicché non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.
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Indice: 1. L'estensione dei procedimenti a citazione diretta 2. Il contenuto del decreto di citazione a giudizio 3. L'udienza predibattimentale 3.1. Le attività dell'udienza predibattimentale 3.2. La costituzione di parte civile 3.3. Le questioni preliminari 3.4. Il controllo del giudice sulla imputazione 4. L'epilogo dell'udienza predibattimentale: i provvedimenti decisori 4.1. La sentenza di non luogo a procedere 4.2. L'accesso ai riti premiali 4.3. La fissazione della udienza dibattimentale 5. L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere 6. La revoca della sentenza di non luogo a procedere 7. Il giudizio immediato nel procedimento a citazione diretta 1. L'estensione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 50098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50098 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
In caso di diffusione del O S C U R A T A 0 09 8 / 1 3 presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: norma disposte d'ufficio a ☐ a richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA ✓ imposto dalla legge IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/10/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.1561 - Presidente LUIGI LANZA Dott. GUGLIELMO LEO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 28606/2012 Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C.A. |N. IL (omissis) avverso la sentenza n. 313/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 02/04/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GiUSEPPE VOLPE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio Udito, per la parte civile, l'Avv Uditildifensore Avv. ALBERTO FENOS en he comeluso l'annullamento sure Ximvie - lu O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 aprile 2012 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Pordenone del 28 settembre 2010, appellata dal P.G. presso la Corte d'appello di Trieste, ha dichiarato C.A. colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia in danno dei figli minori C.M. e J. ascrittogli nel capo d'imputazione sub C), e, concesse le attenuanti generiche ed operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
1.1. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Pordenone assolveva il C. da tutti i reati ascrittigli (in particolare, oltre quello di cui al capo sub C), quelli riguardanti episodi di abusi sessuali enucleati nei capi sub A) - art. 609-bis e ter, comma 2, c.p., in danno del figlio minore C.M. e sub B) art. 609-quinquies c.p., anch'esso in danno del predetto - - minore).
2. Avverso la suddetta pronuncia della Corte d'appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di C.A. prospettando cinque motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 601, comma 3, 417 lett. b) e 429 c.p.p., per violazione del principio di determinatezza del capo d'imputazione, il cui contenuto, depurato delle contestazioni relative ai presunti episodi di abusi sessuali nei confronti dei minori [capi sub A) e B)], rimaneva del tutto generico sia in ragione del singolo minore destinatario delle violenze, sia in ragione del momento e del luogo in cui i fatti sarebbero avvenuti.
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo al mancato apprezzamento di una parte preponderante del materiale istruttorio esaminato, avendo la Corte d'appello omesso di valutare l'esito dell'udienza del 16 marzo 2010, allorquando vennero ascoltati tre testimoni (ossia, la maestra elementare di C.J. la nonna paterna e la zia dei minori), le cui deposizioni ponevano in evidenza la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dai minori.
2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo al travisamento delle prove raccolte in ordine agli elementi di riscontro della credibilità del racconto dei minori, per quel che attiene, da un lato, all'apprezzamento delle deposizioni degli addetti ai servizi sociali, degli operatori del Consultorio e delle insegnanti di M. e C.J. 1 O S C U RA TA e, dall'altro lato, al contenuto delle denunce della madre e delle sommarie informazioni testimoniali rese da R.A. che peraltro si riferiscono esclusivamente ad episodi inerenti agli abusi sessuali, coperti dal giudicato in quanto oggetto di un'assoluzione piena ex art. 530, comma 1, c.p.p.: in piena contraddizione con le circostanze denunziate si pongono, infatti, molteplici elementi raccolti nel corso del processo (segnatamente, gli elaborati grafici redatti dai minori, le dichiarazioni rese dalle due maestre e la C.T.U. del dott. Sammicheli). La Corte d'appello, inoltre, ha dato illogicamente per provati i fatti di causa, sebbene il C.T.U. abbia fatto riferimento a pacifiche ed evidenti induzioni nel racconto dei minori, nonché all'uso di un lessico "adultizzato, ripetuto in termini meccanici ed acritici".
2.4. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo al S. avendo la Corte travisamento delle prove raccolte in ordine alla perizia del dott. d'appello omesso di rilevare, con riguardo alla valutazione di attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni dei minori: a) che i metodi scientifici utilizzati a riscontro della veridicità delle stesse valgono solo per i fatti d'abuso e non per quelli di maltrattamenti;
b) che le conclusioni del consulente in ordine al reato di cui all'art. 572 c.p. sono meramente indicative, sulla base di un'applicazione analogica di criteri elaborati con altri test e privi di pregio scientifico;
c) che le stesse sono rapportate ad una mera analisi dei testi delle dichiarazioni e non sono comparate con altri elementi istruttori, rimanendo comunque ferma la potestà del Giudice di attribuire alle varie deposizioni la loro giusta interpretazione;
d) che lo stesso C.T.U. ha riconosciuto nella sua relazione che le considerazioni da lui esposte potevano ritenersi valide nel confermare la situazione di forte disagio e vissuto persecutorio nei confronti della figura paterna, ma non nell'attestare una qualsiasi patente di validità (né in positivo né in negativo) al tasso di veridicità clinica delle narrazioni in relazione a singoli e specifici fatti.
2.5. Violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., risultando agli atti numerosi elementi indiziari contraddittori in merito alla complessiva veridicità delle dichiarazioni rese dai minori, elementi che sono stati, tuttavia, completamente disattesi dalla Corte d'appello, sì da non consentire di ritenere superato il vaglio assoluto di certezza riguardo alla colpevolezza dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
4. Palesemente infondata deve ritenersi la prima doglianza, ove si consideri il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha natura di nullità relativa, sicché non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 1. 2 O S C U RA TA cod. proc. pen., termine che il ricorrente, nel caso in esame, non risulta aver osservato (Sez. 5, n. 712 del 20/11/2009, dep. 11/01/2010, Rv. 245734).
5. Fondati, di contro, devono ritenersi gli ulteriori motivi di doglianza prospettati dal ricorrente. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, la motivazione della sentenza d'appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare e "rafforzato" di tenuta logico-argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione della lett. e) dell'art. 606, comma 1, c.p.p. (Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, dep. 04/12/2012, Rv. 253718; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 10/01/2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, dep. 21/02/2013, Rv. 254113). In particolare, la sentenza di appello che ribalta il giudizio assolutorio deve confutare specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 16/02/2006, Rv. 233083; Sez. Un., n. 45276/2003, Andreotti;
nell'ambito dello stesso ordine di idee v., inoltre, Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, secondo cui "il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, è tenuto a dimostrare in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza della prima"). Al riguardo occorre altresì aggiungere la considerazione che, in linea generale, il principio introdotto nell'art. 533, comma 1, c.p.p., secondo cui una sentenza di condanna può essere pronunciata solo se l'imputato "risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 46 del 2006, presuppone che "in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza". Non può ritenersi sufficiente, dunque, per la riforma caducatrice di una pronunzia assolutoria, una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece, come si è già osservato, una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio", in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. Ciò in quanto la condanna "presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non 3 O S C U RA TA certezza della colpevolezza" (in questi termini, Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066; in senso conforme, ex multis, v. Sez. 6, n. 4996 del 26/10/2011, dep. 2012, Abbate, Rv. 251782). In definitiva, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché ritenuta preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, dep. 20/02/2013, Rv. 254638).
6. Considerando, ora, le implicazioni di tale quadro di principii in relazione alla concreta disamina della vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, deve rilevarsi come la Corte territoriale, nel pervenire al convincimento di condanna, abbia operato una sommaria rivalutazione delle emergenze probatorie, venendo meno all'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello a fronte di una sentenza assolutoria congruamente argomentata nei suoi passaggi motivazionali. Invero, con riferimento al delitto di maltrattamenti [capo sub C)] la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi criticamente con le risultanze emergenti dal complesso degli elementi fattuali specificamente valorizzati dal Giudice di prime cure ai fini della ritenuta esclusione del reato per insussistenza del fatto, sia pure sulla base della formula assolutoria prevista dall'art. 530, comma 2, c.p.p.. Nella pronuncia di primo grado, in particolare, da un lato sono state poste in evidenza le dichiarazioni rese dai due minori, per trarne una valutazione di sostanziale incapacità del padre nel gestire l'affidamento condiviso, unitamente alla sua inadeguatezza nel soddisfare le aspettative dei figli, già sofferenti per la separazione dei genitori, e, dall'altro lato, sono stati esclusi i profili dell'abitualità della condotta e della volontà di sopraffazione nei confronti delle vittime, facendo leva sul complesso delle risultanze probatorie offerte dalle diverse testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, apparse sintomatiche di un quadro storico-fattuale non connotato dai necessari presupposti della abitualità e frequenza degli episodi di percosse, nè da sufficienti conferme della presenza di atteggiamenti vessatori ed oppressivi da parte dell'imputato. Né, peraltro, vengono chiaramente esplicitati, nel percorso motivazionale seguito dall'impugnata pronunzia, quali siano, all'interno del contributo dichiarativo offerto dai minori, i passaggi ritenuti rilevanti ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti, ovvero i "sostanziali, molteplici e seri elementi di riscontro" posti a fondamento del correlativo giudizio di credibilità, specie a fronte delle diverse valutazioni espresse con riguardo ai reati contestati nei capi sub A) e B). М. 4 O S C U RA TA Sui punti or ora evidenziati, ed in relazione ai numerosi aspetti e profili ad essi fattualmente correlati e, come tali, investiti dal motivato convincimento espresso nella pronunzia del Giudice di primo grado, nonché riguardo ai diversi temi di prova oggetto di insufficiente vaglio delibativo per effetto delle incongruenze motivazionali partitamente evidenziate in narrativa (v., supra, in particolare, i parr. 2.2., 2.3. e 2.4.), la Corte territoriale ha omesso di confutarne appieno la consistenza e linearità del ragionamento probatorio, trascurando la necessaria valutazione critica di tutti gli elementi su cui è stata fondata la precedente decisione assolutoria.
7. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste, che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Così deciso in Roma, lì, 24 ottobre 2013 ぴ Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Gaetano De Amicisосн dr. Luigi Lanza ساتھ aW DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 DIC 2013 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A M E R P U Piera Esposto E T R O C 5