Sentenza 22 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di 'lieve entità. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, riconosceva l'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla vendita in plurime occasioni di 200 pasticche di ecstasy, omettendo pertinente ed adeguata motivazione).
Commentari • 2
- 1. Stupefacenti: il reato di lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990Francesco Rutigliano · https://www.diritto.it/ · 23 maggio 2019
Caso Si segnala alla attenzione dei lettori una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 17674/19, depositata il 29 aprile 2019. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza, aveva rigettato la richiesta di riesame avanzata dal difensore nell'interesse dell'imputato, confermando il provvedimento cautelare reso dal G.i.p. Del Tribunale di Venezia in data 12.12.2018, in riferimento alle contestate violazioni della disciplina in materia di sostanze stupefacenti. Il Collegio escludeva la riconducibilità dei fatti nell'ambito dell'autonoma ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Avverso l'ordinanza l'imputato, per il tramite del …
Leggi di più… - 2. Droghe pesanti: si torna alla Corte Costituzionalehttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Droghe pesanti: è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell?art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena edittale minima di anni 8 di reclusione ed ? 25.822,00 di multa, anziché quella di anni 4 di reclusione ed ? 10.329,00 di multa, per violazione degli artt. 3, 11, 27, comma 3 e 117 Costituzione. (scarica l'ordinanza in .pdf) N. 1460/2015 R.G. notizie di reato N. 793/2015 R.G. G.I.P. TRIBUNALE PENALE DI ROVERETO Ufficio del Giudice dell?udienza preliminare ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE art. 23 legge n. 87 del 1953 1. Premessa: il fatto oggetto di giudizio. In data 27.09.2015 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2011, n. 6732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6732 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 22/12/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 2137
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 18275/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) BA SQ N. IL 05/05/1980 C/;
avverso la sentenza n. 1203/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del 02/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21.11.2007 il Tribunale di Ancona riconosceva la penale responsabilità di AB QU in ordine al delitto di cui all'art. 81 cpv., art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, per la vendita in plurime occasioni di pasticche di ecstasy a
HI CO dal febbraio-marzo 2002 all'ottobre 2002), condannandolo alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa oltre accessoria.
L'imputazione a carico del AB e la sua penale responsabilità derivavano dalle dichiarazioni rese da HI CO che, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Montecchio nel corso di un controllo dell'auto da lui condotta, nella quale veniva trovata una modica quantità di hashish, pasticche di ecstasy e cocaina, prese a collaborare con gl'investigatori, rivelando la fonte dei suo approvvigionamento di ecstasy. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 2.12.2010, in parziale riforma della suddetta sentenza, escludeva la continuazione, riconosceva l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e riduceva la pena, con attenuanti generiche, a mesi otto di reclusione e 2.000,00 di multa, dichiarandola condonata ed escludendo la pena accessoria. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona dolendosi della violazione di legge e della mancanza di motivazione in relazione al riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, di cui contesta la ricorrenza (con riferimento all'unico episodio ritenuto accertato dalla Corte, relativa alla cessione di 200 pasticche di ecstasy), nonché il difensore di fiducia di AB QU.
Quest'ultimo deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art.197 c.p.p. per audizione del teste HI (imputato in procedimento connesso) ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. (testimonianza assistita) in assenza di un difensore e senza l'avvertimento di cui al 3 comma della citata norma.
Rappresenta, inoltre, la violazione dell'art. 415 c.p.p. e la inutilizzabilità dell'individuazione fotografica del AB da parte del HI (ai fini di ulteriore riscontro del racconto di quest'ultimo) per l'omessa richiesta di proroga delle indagini preliminari da parte del P.M. ai sensi dell'art. 415 c.p.p., dovendosi ritenere che il procedimento fosse stato avviato contro ignoti (in quanto il soggetto non era stato ben identificato ai momento della iscrizione ex art. 335 c.p.p. -tal QU "da identificarè-come si evinceva da un'annotazione del P.M. a margine della comunicazione dell'arresto del HI) ed assumendo che vi era nel fascicolo del P.M. solo la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari in data 1.4.2003, depositata il 4.4.2003, relativa ai coindagati Aiudi, TI e Ljatifi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso della Parte Pubblica è fondato e merita accoglimento. Invero, non può ritenersi conforme al dettato normativo il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Si tratta, infatti, della vendita di ben 200 pasticche di ecstasy, quantitativo palesemente non trascurabile.
Orbene, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante in questione, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente, escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (Cass. pen. Sez. 4^, 21.11.2007, n. 47188, v. anche: Sez. 4^, 22.4.2007, n. 18357 e Sez. Un. n. 17 del 21.6.2000). Siffatta valutazione risulta del tutto pretermessa dalla Corte territoriale, che si è astenuta dall'addurre al riguardo qualsiasi pertinente ed adeguata motivazione.
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, competente ai sensi dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c). È appena il caso di rilevare che, venendo meno a seguito dell'annullamento parziale il riconoscimento dell'attenuante de qua, il termine prescrizionale ritorna ad essere quello previsto per la fattispecie di cui al 1 comma dell'art. 73 dPR cit.: infatti, conseguente al potere-dovere di questa Corte di legittimità di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, è l'esclusione dell'applicazione di una causa di estinzione, qualora per effetto di tale qualificazione, il reato risulti più grave di quello precedentemente ritenuto dal giudice "a quo" e non rientri, quindi, nei limiti entro i quali opera la causa estintiva (v. Cass. pen. Sez. 5^, n. 15850 del 26.6.1990, Rv. 185889). Il ricorso presentato nell'interesse del AB è infondato. La prima censura ha riproposto in questa sede la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale ma da quel giudice disattesa con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Invero, correttamente la sentenza impugnata ha dato atto che il teste HI era assistito da un difensore all'udienza del 27.6.2007, come previsto dall'art. 197 bis c.p.p., comma 1 e 3 (v. pag. 4 laddove si richiama il testo della sentenza di I grado a pag. 3):
tale circostanza è suffragata dall'esplicita dichiarazione, allegata al verbale di udienza, con cui l'avv. Mara Sgaggi, del foro di Urbino, si proclama presente all'udienza del 27.6.2007 nella quale "HI RI è stato sentito come testimone con l'assistenza del sottoscritto avvocato".
Quanto alla seconda censura, è d'uopo richiamare l'orientamento di questa Corte secondo il quale "l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciò si ricava, tra l'altro, dal chiaro disposto dell'art. 417 cod. proc. pen. che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, indica, alla lettera a), "le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo". Ne consegue che la semplice iscrizione nel registro delle persone indagate del nome e del cognome di un soggetto non ben generalizzato fa sì decorrere il termine di durata delle indagini, ma contro persona ignota;
mentre è dalla iscrizione del nome della persona già individuata, eseguita a norma dell'art. 415 cod. proc. pen., comma 2, ultima parte, che decorrono nei confronti della stessa gli effetti di legge" (Cass. pen. Sez. 6^, n. 2281 dell'1.6.1995, Rv. 203069 ed altre conformi;
da ultimo: Sez. 2^, n. 36590 del 26.9.2007, Rv. 237806). Invero, la previsione normativa di inutitizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata, ed in assenza di proroga, non trova applicazione nei procedimenti contro ignoti (Cass. pen. Sez. 2^ n. 48104 del 13.11.2008, Rv. 243031, che rinviene anche nella sentenza delle Sezioni Unite Penali di questa Corte n. 13040 del 28.3.2006, l'implicita conferma dell'inapplicabilità dell'art.407 c.p.p., comma 3, c.p.p. nel procedimento a carico d'ignoti).
Deve, pertanto, ritenersi correttamente utilizzata, peraltro ai meri fini di riscontro ulteriore (cioè oltre al numero telefonico del cellulare in uso all'imputato), l'individuazione fotografica del AB effettuata dal medesimo teste assistito che ha confermato in sede dibattimentale il racconto reso agl'inquirenti. Consegue il rigetto del ricorso proposto da AB QU e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento dei ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.
Rigetta il ricorso di AB QU che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012