Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 1
In tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata in appello in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, il giudice ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di assoluzione e di valutare le ulteriori argomentazioni non sviluppate in tale decisione ma comunque dedotte dall'imputato dopo la stessa e prima della sentenza di secondo grado, pronunciandosi altresì sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge intervenute nel giudizio di primo grado in danno dell'imputato e da questi non dedotte per carenza di interesse, nonché sulle richieste subordinate avanzate dall'imputato stesso in sede di discussione nel giudizio di primo grado.
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- 1. Concussione: non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatarioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di concussione non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatario di una richiesta illegittima proveniente da un pubblico ufficiale, neppure quando quest'ultimo riveste una posizione sovraordinata e di supremazia rispetto al primo, poiché il delitto di cui all'art. 317 c.p. richiede che l'agente provvisto di qualifica pubblicistica, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, esteriorizzi concretamente un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la configurabilità del reato in presenza di una richiesta …
Leggi di più… - 2. Assistenza 104: nessun obbligo di farlo durante orario di lavoro (Cass. 4106/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 ottobre 2020
I permessi lavorativi ex legge 104 per familiare sono soggetti ad una duplice lettura: a) vengono concessi per consentire al lavoratore di prestare la propria assistenza con ancora maggiore "continuità"; b) vengono concessi per consentire al lavoratore, che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al famigliare handicappato, di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali. Da nessuna parte della legge si evince che nei casi di permesso, l'attività di assistenza dev'essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa. Anzi, tale interpretazione si deve escludere laddove si tenga …
Leggi di più… - 3. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2009, n. 22120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22120 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
22 120 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/04/2009
SENTENZA
N. 853, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LATTANZI GIORGIO PRESIDENTE
1. Dott.DI VIRGINIO ADOLFO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 037271/2006 2. Dott. AGRO' NT "
3. Dott. FAZIO ANNA MARIA "
4. Dott.CITTERIO CARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 15/02/1968 1) TA LA
(2) OL ZO N. IL 16/06/1977/
2) TA AS N. IL 15/05/1959
3) AL AR N. IL 06/01/1958
N. IL 05/06/1971 IE SA
5) DE BENEDICTIS GIANLUCA N. IL 23/07/1975
del 14/02/2006 avverso SENTENZA
CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CITTERIO CARLO
Udito il Procuratore Generale in persona del F.M. Iaconello
che ha concluso per annullaments con rinvio. Udito, peبوه la parte civile, l'Avv.
Trofino per Alfous;
DI or be Benedictis;
RD IE;
Udit i difensor Avv.
F
Gessivi in sort. Bramati AT PA;
ER ST er VE Nicola per tutti per l'accoglimento dei ricousi кані ди гіста 1
Ritenuto in fatto
1.1 Con la contestazione per tutti di violazione degli artt. 81 c.p. e 73 dPR
309/1990, relativa a plurime condotte relative a cocaina, si è proceduto in primo grado nei confronti di TA LA, OL ZO, DE IC
CA, IE SA, TA AS, AL AR,
nonché OR RA (moglie di AL), D'RA CE
(fidanzata di TA LA), TA MA (fratello di LA e
AS), CA MA, DE UR GI, ID GE,
IO LD, RE NT, IA NO e TT
GI. Separatamente sono stati giudicati LE MA, OL UN
(convivente di TA AS, pag. 19 sent. di appello) e TO
SO.
Secondo le imputazioni originarie, TA AS, avvalendosi dei mezzi di locomozione forniti da ID, cedeva cocaina ad AL (che la spacciava poi nella zona di Ascoli Piceno, avvalendosi dell'opera della moglie
OR e del IA come corriere), nonché alla OL ed alla PE.
TA MA, TA LA, DE IC e OL si procuravano cocaina, in particolare da RE, utilizzando poi per il conseguente spaccio DE UR, IO, IE, TT e TO.
Con sentenza in data 10.1 - 8.4.2002 il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.
Su appello del pubblico ministero, proposto nei confronti di tutti gli imputati, con sentenza del 14.2 15.5.2006 la Corte d'appello di Milano ha affermato la colpevolezza di TA AS, AL, TA LA, DE
IC, OL e IE, negando a tutti le attenuanti generiche, applicando nei confronti del solo IE l'attenuante del quinto comma dell'art. 73, condannando i primi cinque ciascuno alla pena di otto anni sei mesi di reclusione e
30.000 euro di multa (muovendo dall'allora vigente minimo edittale di 8 anni e 25.000 euro ed aumento la pena base per la continuazione), ed il IE alla pena di tre anni di reclusione e 22.000 euro di multa (con pena base di due anni sei mesi e 20.000 euro, ed aumento per la continuazione).
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Ha confermato l'assoluzione per tutti gli altri.
Peculiarità del procedimento è la sua origine a seguito del rinvenimento di numerose armi da guerra in una cantina, di cui avevano la disponibilità TO,
TA LA e TA MA (tutti dimoranti nel medesimo stabile), avvenuto il 25 novembre 2008. Risulta dalle sentenze di merito che TO
rendeva dichiarazioni auto ed etero accusatorie sia in ordine alle armi (che riferisce collocate nella cantina ai primi di settembre 2008) sia in ordine a cocaina (che riferisce essere stata ricoverata in una cassaforte esistente nel locale, le cui chiavi aveva a lui consegnato, su richiesta di DE IC, verso la fine luglio-primi di agosto dello stesso 2008, epoca in cui il TO svolgeva servizio militare a Legnano). A fine agosto - primi di settembre era stato informato che al posto della droga nella cantina erano state ricoverate le armi.
In esito alle dichiarazioni del TO il 17 dicembre era emessa ordinanza cautelare nei confronti anche di DE IC, OL, TA
LA e TA MA, per i fatti di armi e per quelli relativi alla cocaina.
Iniziavano altresì intercettazioni ambientali sia presso l'abitazione di TA
AS (al momento in detenzione domiciliare per altra causa) che, poi, presso il carcere di s.IT (dove AS era stato nel frattempo ristretto), cui si accompagnavano attività di polizia giudiziaria che seguivano lo sviluppo in atto dei contenuti delle conversazioni intercettate. Tali intercettazioni proseguivano fino al 28 settembre 2009 (dal 19 marzo TA AS era stato tradotto in carcere) quando veniva emessa misura cautelare per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti - quanto al nostro procedimento e secondo quanto riferito dalla sentenza d'appello - di DE UR, ID, IO, RE,
-
IE, CA, D'RA e PE.
L'unico stupefacente rinvenuto era un quantitativo di cocaina con percentuale di I purezza pari a circa 5 grammi, presso l'abitazione del DE UR, tossicodipendente.
1.2 Il Tribunale argomentava l'assoluzione generalizzata osservando che: fonti di prova dovevano essere considerate la deposizione dell'isp.
-
TA in ordine alle attività di polizia giudiziarie svolte, le dichiarazioni di
TO, le intercettazioni ambientali;
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la testimonianza del TA in definitiva attestava solo rapporti di conoscenza e di debito credito tra AL, OL, D'RA, PE,
TA AS, CA, OR e DE UR, non idonee a provare le condotte criminose ascritte, abitando tutti nel medesimo stabile ed essendo legati da risalenti rapporti personali, così come i riferiti contatti tra ID e TA
AS, IO e TA MA, IE e lo stesso TA MA;
non era stato notato alcuno scambio di stupefacente e quello rinvenuto a DE UR era compatibile con l'accertato uso personale;
denaro assegni e cambiali rinvenuti a
CA e poi a OL, oltre all'intrinseca inverosimiglianza di un pagamento in titoli di credito, non provavano i rapporti per la droga;
le agende telefoniche sequestrate provavano solo i rapporti interpersonali;
la mancanza di attività
lavorativa, pur in presenza della circolazione di somme di denaro di importi apprezzabili, avrebbe potuto assumere valenza solo se collegata ad elementi probatori univoci e concordanti, assenti nella deposizione del TA;
- le dichiarazioni di TO, anche a volerle considerare affidabili - il che "non sempre era possibile" - non avevano per sé dignità di prova, trovando applicazione l'art. 192.3 c.p.p.; esse avevano riguardato solo alcuni soggetti, anche in modo generico, non essendo suffragate sufficientemente da riscontri esterni: in particolare con specifico riferimento alla droga aveva parlato solo di DE IC,
OL, IE e ID;
mancavano però riscontri individualizzanti;
- neppure le intercettazioni ambientali, per il loro contenuto o equivoco oppure non sufficientemente circostanziato per riferimenti temporali e personali, potevano costituire elemento probatorio a questo punto autonomamente sufficiente a provare i fatti come contestati.
In particolare:
- quanto a TA AS (pagg. 11 - 13), i dialoghi intercettati in data
24.12.98, 30.1.99 e 1.3.99 se legittimavano la convinzione del suo inserimento nel traffico di stupefacenti non provavano l'accusa come circostanziata;
- anche per TA LA (pag. 15) la conversazione 24.12 non provava l'acquisto di cocaina con il successivo spaccio secondo le modalità in concreto contestate;
- quanto a IE (pagg. 18 - 19), la generica conferma dibattimentale data dal TO alle dichiarazioni rese in istruttoria a seguito di contestazione, ex art. 9
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500 c.p.p., non costituiva prova, mentre le intercettazioni ambientali dal colloquio in carcere del 5 gennaio e dall'abitazione di AS TA del 17.2.99 davano elementi o non univocamente probanti ovvero non compatibili con la ricostruzione dei
'gruppi' di spaccio come specificamente delineati dall'imputazione, in particolare per quanto riguardava l'eventuale rapporto tra AS e IE;
- in ordine a OL (pagg. 22 - 24), le dichiarazioni di TO sui suoi due accessi per prelevare bustine non erano rilevanti non avendo detto se fossero destinate alla vendita o all'uso personale;
tenuto poi conto del consolidato rapporto di amicizia con MA e LA TA, neppure dall'intercettazione ambientale del
30.1.99 (dove OL dice che lui lavorava con LA MA ed GE, mentre DE IC lavorava con AS) si evinceva con certezza che quel
'lavoro' si riferisse allo stupefacente, così come dal riferimento alla località di Baggio come luogo dove 'loro andavano a prendere la cosa' quand'anche il riferimento fosse stato alla droga non era possibile collegare il tutto alla specifica imputazione;
anche il rinvenimento dell'agenda di OL nella cantina confermava la narrazione di
TO ma non ne modificava i termini di insufficienza, anche perché la dimenticanza avrebbe potuto essersi verificata nel periodo delle armi;
da ultimo, la consegna da DE IC alla sorella di OL di una lettera con un riferimento di nomi a saldi di spesa aveva contenuto equivoco non potendo essere riferito con certezza alla droga;
- quanto a DE IC (pagg. 24 - 25), le dichiarazioni di TO sarebbero state in parte incongruenti, essendo stata rinvenuta la copia delle chiavi del locale presso la sua abitazione, mentre egli aveva riferito di non averne tenuta copia, non essendo stata trovata traccia documentale delle telefonate a suo dire intercorse. In
ogni caso mancavano i necessari riscontri: la lettera data alla sorella di OL
poteva riguardare qualsiasi tipo di rapporto economico, mentre l'intercettazione
30.12.1998, con il riferimento di OL al fatto che lui DE IC lavorasse con AS, da un lato poteva riferirsi alle armi e dall'altro non corrispondeva - come già detto per il coimputato OL - allo schema accusatorio.
1.3 La Corte d'appello, dopo aver dato puntuale conto dei passaggi argomentativi introduttivi del Tribunale, spiega che per i sei imputati per cui interviene condanna la ragione della diversa valutazione è costituita da un apprezzamento
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complessivo e non 'parcellare' degli elementi indicati dettagliatamente dal primo
Giudice del merito, riscontrati dalla personalità dei prevenuti ed in particolare: dalla mancanza di lecite attività a supporto dei movimenti di denaro, dai rapporti con altri soggetti, dai precedenti penali anche specifici.
Dopo aver argomentato espressamente l'attendibilità del TO (pag.
16), rilevante in relazione alla presenza della cassaforte nella cantina e quanto alle posizioni DE IC, OL e TA LA, la Corte distrettuale evidenzia come sia indubbio che la maggior parte delle conversazioni intercettate si riferisca a traffico di sostanze stupefacenti (ed indica come emblematica quella del
30.12.1998 dove parla OL riferendosi a DE IC - dove andavamo noi a prendere la cosa -).
Esamina quindi le singole posizioni, per ciascun imputato indicando le argomentazioni assolutorie del Tribunale e il contenuto specifico dei motivi di appello del pubblico ministero, quindi esponendo le ragioni del proprio convincimento, con ripetuto richiamo alle deduzioni dell'appellante parte pubblica.
Così, con riferimento a:
TA AS: come dedotto dal PM le conversazioni 30.1, 23.2,
-
1.3.1999 e quella precedente del 24.12.1998 avevano un contenuto univoco riferibile agli stupefacenti ed a crediti derivanti dalla compravendita della cocaina;
in particolare in quella del 30.1 AS aveva parlato presso la sua abitazione con uno che gli aveva detto che i cinque pezzi acquistati da un terzo non andavano bene, parlando con
D'RA di persone debitrici di somme di denaro dell'ordine di un milione, un milione e mezzo e in particolare di tal NO (identificato nel DE UR), debitore di
'tre'; nella stessa data era stata registrata la presenza in casa di AL, che gli aveva consegnato 22 milioni;
AS TA non svolgeva alcuna seria attività lavorativa e non aveva comprovato alcuna lecita giustificazione di tal giro di denaro, ed aveva cinque precedenti specifici.
Quanto al rapporto specifico con AL, quest'ultimo gli aveva fatto avere
40 milioni di lire, come si evinceva dalla conversazione del 10 aprile 99, ma essendo in ritardo con un pagamento AS aveva detto alla OL di non dargli niente;
in esito ad un conseguente appostamento di polizia, presso il casello di
Melegnano era stato visto un incontro tra la OL e persona che viaggiava a bordo di un furgone targato Ascoli Piceno, dopo il quale la donna era stata fermata con
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una scusa e trovata in possesso della somma di 20 milioni;
AL aveva poi consegnato alla OL altri sette milioni (conversazioni del 17.4 e dell'8.5) come comprovato anche dal rinvenimento sull'autovettura dell'uomo parcheggiata presso il tribunale di Milano della somma di lire 5.000.000, non più presente ad un controllo sulla via del ritorno: circostanza significativa perchè nella conversazione dell'indomani - 8 maggio tra la OL e TA AS era fatto un conto (12 + 5 di ieri) con la precisazione che 'i 3 che mancano' AL non glieli dava perché le aveva detto che era una cosa schifosa ed aveva dovuto venderla tutta. Il Tribunale non aveva valutato insieme questi elementi, così affermando il dubbio sulla destinazione delle somme consegnate, mentre era stata proprio la voce degli imputati, nel corso delle conversazioni intercettate, a dichiarare quella pertinenza.
La Corte condivideva tali deduzioni sulla base del "contenuto inequivoco delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, evidenziate nella loro interezza e valenza nella memoria prodotta dal PG d'udienza", in particolare di quelle del 10 e del 17 aprile 1999, relative alla provenienza della somma sequestrata alla OL processata
-
separatamente e condannata in primo e secondo grado - dopo l'incontro con AL
e la OR, e di quella del 18 aprile in carcere tra AS e la OL;
nonché per la mancanza di lecito lavoro (la vendita di orologi essendo rimasta allegazione generica e comunque di dimensioni non tali da spiegare quelle somme) e di lecita causale dei crediti vantati nei confronti dell'AL.
- AL (pag. 21 - 22): ritenuta l'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero, che aveva 'ampiamente esaminato' la posizione di AL trattandone nell'ambito della posizione TA AS, dopo aver richiamato le ragioni assolutorie del Tribunale (in definitiva, vi erano stati passaggi di denaro e frequentazioni ma non era stato possibile, in particolare dalla polizia giudiziaria, riferire denaro e presenza ad uno scambio di stupefacente di cui oltretutto AL fosse consapevole, sicchè mancava la prova di acquisti illeciti in quel contesto temporale) la
Corte argomentava richiamando integralmente la trattazione connessa della posizione del AS e la condanna in separato giudizio della OL.
- TA LA (pagg. 20 e 21): dopo aver riportato le ragioni dell'assoluzione (in particolare che nulla TO e l'isp. TA avevano riferito nei suoi confronti, mentre l'unico colloquio tra lui ed il fratello AS del
24 dicembre 1998 - dove si faceva riferimento a EO (IO) come soggetto che
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aveva dato lire 1.200.000 e che avrebbe tagliato 'quella che rimaneva' - non comprovava un acquisto di cocaina con rivendita nei termini concreti e nei tempi contestati), la Corte distrettuale richiamava le osservazioni del pubblico ministero (le conversazioni 24.12,
2.1.1999 e 1.3.99 avevano riferimento inequivoco alla droga;
LA TA aveva numerosi precedenti anche specifici;
poiché i TA non stavano attraversando un periodo finanziariamente florido come emergeva dalle conversazioni era solo apodittica l'incertezza sulla collocazione dei crediti per droga a prima del luglio 1998), ed indicava quali prove della responsabilità tali conversazioni, insieme alle dichiarazioni del TO ed alla condanna per le armi (insieme con TA
MA, OL, DE IC e TO).
OL ZO : come dedotto dal pubblico ministero, i precedenti specifici dell'imputato rendevano illogico il dubbio sulla destinazione della cocaina, anche quella acquistata a Baggio secondo il contenuto della conversazione 24 dicembre '98, all'uso personale anziché allo spaccio;
TO era attendibile, e vi era un particolare riscontro dato dal rinvenimento sotto uno dei borsoni dove erano custodite le armi di una sua agendina con nomi e cifre non riconducibili ad altro che alla droga. Secondo la Corte tali condivisibili deduzioni erano confortate dalla rilettura delle intercettazioni e dalla sentenza cd "delle armi", agli atti. TO lo aveva visto accedere nel periodo in cui vi era la droga, prima del periodo delle armi, una o due volte da solo e con DE IC per ritirare alcune bustine: le intercettazioni ambientali del 24 dicembre, del 5 gennaio, e quelle citate dal Tribunale e dal p.m. dell'11.12 e del
30.12 "convergevano univocamente per la responsabilità" del prevenuto.
- DE IC CA: la Corte richiamava prima le deduzioni del pubblico ministero (analoghe a quelle svolte per OL), poi le richieste specifiche della difesa in ordine al trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, ipotesi lieve, continuazione con la sentenza "armi", quantificazione della pena in misura idonea a consentire l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale) con le corrispondenti dettagliate argomentazioni a sostegno, e quindi motivava che: andavano richiamate le considerazioni svolte in generale per gli altri coimputati responsabili del reato ascritto, in ordine all'attendibilità di TO e alla comune sentenza "armi”.
Quanto alle richieste difensive, "non sussistevano le condizioni soggettive ed oggettive" "sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo organizzativo" per ritenere l'attenuante del quinto comma dell'art. 73. Le attenuanti generiche andavano
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negate per i plurimi precedenti, per il comportamento processuale e per aver commesso
E
i fatti mentre aveva già in corso una misura di affidamento in prova ai servizi sociali.
Per la continuazione rinviava al giudice dell'esecuzione.
-· IE SA detto IC dato atto delle argomentazioni del Tribunale e di quelle a sostegno contenute nella depositata memoria difensiva
(TO aveva riferito di non sapere se le bustine consegnate a IE fossero o meno per uso personale, solo riferendo che quegli aveva pagato direttamente a
DE IC;
le dichiarazioni dibattimentali erano state rese a seguito di contestazione e quindi utilizzabili esclusivamente per valutare la credibilità; il riferimento a IE come persona che meritava una lezione da parte di terze persone solo con un salto logico poteva essere ricondotto a prova di una sua attività di spaccio), la Corte richiamava le deduzioni d'appello del p.m., che faceva proprie. Così,
TO aveva indicato IC come uno dei cavalli, riferendo di avergli in un'occasione consegnato una decina di bustine di cocaina ed indicando la zona del suo spaccio;
le conversazioni intercettate con i riferimenti ai suoi debiti nei confronti di chi aveva detto a TO di dargli le bustine costituivano riscontro della chiamata in correità; la conversazione tra MA e AS in cui il primo attribuiva al 'pupillo' dell'altro la propria carcerazione e chiedeva denaro confermava il collegamento tra DE
IC e AS TA e quindi l'attendibilità di TO: chi era fuori provvedeva al recupero crediti e per il detenuto DE IC provvedeva
AS, per sé e per i fratelli, in un contesto in cui dai reciproci rimproveri si evinceva che spesso fornitori ed acquirenti degli uni e degli altri erano i medesimi.
A tali deduzioni la Corte aggiungeva "quanto motivato per le posizioni di
LA TA, OL e DE IC", "richiamando in particolare" le intercettazioni 11.12, 30.12 1998, 2.1.99, 5.1.99 e 23.2.99.
2. Tutti gli imputati condannati hanno proposto ricorso in Cassazione.
All'odierna udienza è stata separata la posizione di OL, con rinvio a nuovo ruolo per il legittimo impedimento dei due difensori.
2.1 TA AS, a mezzo dell'avv. Bramati, ricorre con primo motivo deducendo mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché la Corte distrettuale si sarebbe limitata a rinviare alle argomentazioni contenute nell'atto di
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appello del pubblico ministero, genericamente richiamando l'esito delle intercettazioni ambientali e non spiegando la ragione della rilevanza per la specifica posizione dell'imputato delle due 10 e 17 aprile '99 - richiamate;
non essendo stato rinvenuto
-
stupefacente, poi, la connessione delle somme di denaro con il relativo traffico avrebbe dovuto essere giustificata con motivazione particolarmente approfondita, stante anche la durata delle intercettazioni - cinque mesi senza che dal loro contenuto potesse
-
evincersi un certo collegamento con gli stupefacenti e l'irrilevanza del dato della mera mancanza di un lavoro lecito a collegare eventuali redditi non dichiarati al traffico di stupefacenti. In tale contesto, la contraddittorietà della motivazione emergerebbe anche dall'opposta interpretazione data agli stessi elementi dal Tribunale e dal fatto che - sulla loro base il p.m. avrebbe chiesto la condanna di tutti e la Corte distrettuale avrebbe condannato solo alcuni, con soluzioni diverse intrinsecamente contraddittorie (come l'assoluzione del TA MA - intestatario della cantina deposito della cocaina - e la condanna di TA AS,neppure conosciuto dal chiamante TO, ovvero la diversa valutazione del medesimo elemento logico/probatorio, come nel caso della mancanza di lecita attività lavorativa e dell'accertato generico rapporto di debito/credito assoluzioni di TA MA, DE UR AS (unico
- trovato con stupefacente), D'RA CE (interlocutrice di TA
AS) e CA MA - quando gli altri interlocutori utilizzano anche i termini 'roba' o 'coca'). In definitiva, dalle due conversazioni sole richiamate quanto al
TA AS emergerebbe nulla più che un generico credito
(T.P./OL UN 10.4.99) senza che l'affermazione "tu non dargli niente" potesse essere ricondotta ad un oggetto specifico;
ovvero la mera cronaca dell'incontro al casello di Melegnano (T.P./OL), senza riferimenti specifici a stupefacenti, neppure rinvenuti sui veicoli, e senza che in quella circostanza fosse stato identificato l'AL. Oltretutto, la Corte distrettuale avrebbe errato a ritenere in giudicato la sentenza a carico della OL, processata con rito abbreviato, invece ritualmente impugnata.
Con secondo motivo il ricorrente deduce difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio: la pena irrogata sarebbe eccessiva, e la Corte non avrebbe motivato sul diniego delle attenuanti generiche.
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2.2 Il difensore di AL AR denuncia con primo motivo violazione degli artt. 581 lett. C) e 591.1 lett. C) c.p.p., deducendo l'inammissibilità dell'appello del
PG per la genericità dei motivi relativi all'AL, la cui posizione sarebbe stata trattata solo 'per relationem' alla posizione di altri ed in particolare del TA
AS, qualificata 'analoga' mentre si trattava di soggetto cui erano invece addebitate più azioni, relative a più acquirenti.
Con secondo motivo si deduce violazione dell'art. 530 c.p.p., perché la Corte distrettuale avrebbe motivato in modo carente in quanto dovrebbero ritenersi insussistenti i due 'pilastri' da cui è partita: la comunanza della posizione AL con quelle TA AS e OL UN, la rilevanza anche per la sua posizione delle prove a carico di tali altri due. Sarebbe in proposito significativa l'assoluzione della moglie dell'AL - l'originaria coimputata OR sia
l'assenza di ogni prova in ordine alla rivendita di stupefacente in territorio ascolano. La
Corte milanese sarebbe incorsa in travisamento del fatto, perché il 30 gennaio 1999 nessuno aveva visto AL in relazione all'appartamento di TA AS, dentro o nei suoi pressi, sicchè doveva considerarsi processualmente esclusa la presenza di AL da TA AS e la conseguente ricezione della somma di 22 milioni. Né il 14 aprile 1999 la OL si era incontrata con AL o suo incaricato presso il casello di Melegnano, perché solo si era proceduto alla perquisizione dell'auto della donna, con il rinvenimento di venti milioni di lire subito restituiti alla
OL. Quanto poi all'incontro del 7 maggio 1999, la somma era stata rinvenuta in auto nel corso di una perquisizione svolta presso un garage mentre OL e
AL stavano incontrandosi altrove, sicchè non poteva parlarsi di passaggio di denaro durante tale incontro, né dalle intercettazioni ambientali in carcere poteva evincersi cosa diversa da quella in fatto accertata. Doveva perciò condividersi la conclusione assolutoria del primo Giudice, per la nebulosità della situazione, trattandosi in definitiva di droga parlata, non essendovi mai stato esito positivo delle perquisizioni cui AL era stato sottoposto, né essendo mai stato lo stesso visto in occasione di atti di concreta gestione di stupefacenti.
Con ultimo motivo è denunciata violazione dell'art. 4 bis lett. B) legge 49/06, 73
dPR 309/1990, 133 c.p., per omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, e si richiede l'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole nel frattempo intervenuta.
Corte di Cassazione - Sesta Sezione penale 37271/06 RG 11
2.3 TA LA ha proposto ricorso a mezzo di due distinti atti dei suoi difensori. L'avv. Maria Adelaide ER STo, ricostruita preliminarmente quella che definisce la storia processuale relativa alla posizione del ricorrente, con richiami alla successione dei fatti procedimentali, alle risultanze anche relative ad alcuni degli altri coimputati, ed alla sentenza di primo grado, con primo motivo deduce violazione dell'art. 192 c.p.p., quanto ai ritenuti rapporti tra LA TA e AR
AL, trattandosi di elemento asseritamene mai oggetto di contestazione, non emerso dall'istruttoria dibattimentale e non richiamato dal p.m.; quanto al rapporto dare/avere tra EO (IO) e TA LA questo non potrebbe costituire riscontro alle dichiarazioni di TO, perché costui mai avrebbe parlato di droga con riferimento a TA LA;
la sentenza d'appello non avrebbe comunque indicato l'iter logico seguito per disattendere le argomentate conclusioni del Tribunale, non adeguandosi ai principi normativi e giurisprudenziali in materia di riscontri individualizzanti alle chiamate in correità.
Il secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, innanzitutto perché al TA LA sarebbero state dedicate solo sei righe, senza che il richiamo alla parte generale della motivazione potesse rilevare a carico di questo imputato, li citato solo in relazione al capo di imputazione, e ciò a fronte di un atto di appello che non introduceva elementi di valutazione nuovi, ma si limitava a proporre e richiedere una rilettura del materiale probatorio già adeguatamente ed analiticamente esaminato dal Tribunale. Manifestamente illogica sarebbe poi la motivazione laddove viene considerato riscontro alle dichiarazioni del collaborante l'intercettazione ambientale presso il carcere del 24.12.1998 dove si fa espresso riferimento ai rapporti di dare ed avere con EO IO, tuttavia venendo poi quest'ultimo assolto sia in primo che in secondo grado.
Con terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, il ricorrente deduce violazione di legge perché la Corte milanese:
- non avrebbe applicato la sopravvenuta normativa della legge 49/2006; né l'attenuante del quinto comma del dPR 309/1990 stante la lieve entità del
-
fatto;
in ogni caso non avrebbe motivato sui criteri seguiti per la determinazione
-
della pena;
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- non avrebbe motivato sulle "attenuanti" invocate;
- non avrebbe esaminato il punto del riconoscimento della continuazione con la precedente condanna per le armi, tuttavia devoluto al giudice di primo grado ed oggetto di esame nel caso di condanna solo in grado di appello.
L'avv. Pecora ha depositato una dichiarazione di ricorso in cui rinvia al contenuto del ricorso proposto dall'avv. ER STo, affermando di farlo integralmente proprio.
2.4 Con ricorso personale, DE IC CA deduce con primo motivo violazione degli artt. 171.1 lett. D) e 157.1 e 3 c.p.p. con conseguente nullità della notificazione dell'avviso di differimento dell'udienza 8.2.2006, e conseguentemente violazione degli artt. 598 e 420 c.p.p. con riferimento alla nullità della notificazione dell'avviso di differimento dell'udienza a aseguito di accertato legittimo impedimento dell'imputato, con conseguente nullità ex art. 178 lett. C) c.p.p. per non aver consentito l'intervento dell'imputato alla successiva udienza del 14.2.2006. Ricordato che la sua posizione era stata separata all'udienza dell'8 febbraio a seguito di un incidente stradale in cui era incorso, con rinvio all'udienza successiva del 14 febbraio, deduce che sia il 9
che il 10 febbraio non era stato possibile eseguire la notificazione presso la sua residenza, sicchè l'ufficiale giudiziario aveva proceduto con deposito presso la casa comunale e avviso dell'avvenuto deposito con lettera raccomandata. La raccomandata era consegnata il giorno 13 al portiere dello stabile, che lasciava un avviso nella cassetta delle lettere della famiglia. L'avviso sarebbe stato trovato solo nella tarda mattinata del giorno 14 e la raccomandata era stata ritirata il giorno 15, successivo a quello dell'udienza del processo in cui era già stato dichiarato contumace dalla prima udienza.
In definitiva l'ufficiale giudiziario aveva proceduto nelle forme dell'art. 157.8 c.p.p. anziché consegnare l'atto subito, in occasione del primo o del secondo accesso, al portiere, consegnando poi la raccomandata il giorno 13 al medesimo portiere, soggetto già ritenuto inidoneo a ricevere un atto in occasione dei due precedenti accessi.
Con secondo motivo si denuncia violazione di legge perché in ogni caso il verbale di rinvio all'udienza del 14.2.2006 non conteneva l'indicazione chiara dell'orario di rinvio, a seguito di uno scarabocchio che non consentiva di comprendere se fossero indicate le ore di rito ovvero le ore 14. Indeterminatezza che, avverte il ricorrente,
avrebbe generato confusione.
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Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 192.1 e c.p.p. e difetto di motivazione per mera apparenza, travisamento e manifesta illogicità. La Corte d'appello avrebbe errato a valutare TO intrinsecamente attendibile, considerandolo giovane timoroso ed inesperto, ma non valutando adeguatamente la maliziosa bugia sul permanente possesso di copia delle chiavi della cantina e la vacuità sul contenuto delle bustine, circostanza dedotta in apposita memoria e non oggetto di motivazione. La
Corte milanese avrebbe poi omesso l'analisi degli elementi di riscontro, con valutazione generica per tutti gli imputati, in un contesto in cui quanto al ricorrente di nessuna attività aveva riferito il teste di polizia TA, non erano stati accertati movimenti di denaro, i rapporti con MA e LA TA e OL erano di conoscenza pregressa, i precedenti penali non erano collegabili ai fatti successivi. Le intercettazioni ambientali condurrebbero alle armi, come tutti gli altri elementi a parte alcune delle dichiarazioni di TO, e comunque indicherebbero DE
IC nel gruppo di AS TA e non nel contesto descritto nell'imputazione. L'agenda non potrebbe essere considerata riscontro per gli stupefacenti, ad essa facendosi riferimento nelle intercettazione 24.12 con riferimento alla armi rinvenute. Anche l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla conversazione del 30.12.1998 (episodio Baggio) sarebbe contraddittoria perché prima se ne ricaverebbe il collegamento con PA e poi l'attività comune di OL e DE
IC. Neppure le intercettazioni relative al ritenuto debito di IC
IE si sottrarrebbero alla ricostruzione alternativa che vede inesistente alcun debito di IE nei confronti di DE IC (pagg. 14 e 15 ricorso). In definitiva, le dichiarazioni di TO relativamente alla droga sarebbero prive di alcun tipo di riscontro, la vicenda delle armi, ed i riscontri relativi, attenendo ad altro;
mentre quella del rapporto con TA AS sarebbe rimasta mera ipotesi investigativa.
Con quarto motivo si denuncia violazione di legge e motivazione omessa o manifestamente illogica in ordine alla mancata applicazione dell'art. 73.5 dPR 309/1990
e alla quantificazione della pena. Dall'esclusione dei rapporti concorsuali con altri coimputati deriverebbe uno spaccio modesto per quantità (sei o sette volte, bustine contenute in un pacchetto di sigarette o per fazzoletti;
cassaforte piccolina;
consegne analoghe anche a IC;
conservazione dello stupefacente per circa un mese) per non più di 20 - 25 grammi complessivi di cocaina già pronta per la diffusione immediata al
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consumatore. La Corte distrettuale invece, pur dando atto della richiesta difensiva in memoria, aveva motivato in modo apparente, con mera clausola di stile (non sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive sotto il profilo quantitativo ed organizzativo), senza dar conto dei quantitativi e della qualità, delle modalità e delle circostanze, nonché dei mezzi. Nessuna motivazione infine sarebbe stata svolta per spiegare la determinazione della sanzione, nel frattempo essendo comunque intervenuta la legge
49/2006 con trattamento più favorevole.
Il quinto motivo deduce i medesimi vizi in ordine al diniego delle attenuanti generiche, per omessa considerazione del comportamento successivo al reato, evidenziato nella memoria difensiva come pur la sentenza d'appello dà atto. Sul punto la motivazione sarebbe apparente, e il riferimento al comportamento processuale ingiustificato nella sua lapidarietà, tanto se riferito alla mancata confessione che se relativo alla mancata presenza;
il richiamo ai precedenti sarebbe generico, e comunque gli stessi elementi sarebbero stati argomentati per la quantificazione della sanzione ed il diniego delle attenuanti generiche.
Con sesto motivo il ricorrente denuncia i medesimi vizi quanto alla mancata applicazione dell'art. 81 c.p., in relazione alla tempestiva richiesta di riconoscimento della continuazione con la sentenza che ha definito la vicenda delle armi. Il rinvio al giudice dell'esecuzione sarebbe immotivato ed ingiustificato.
2.5 IE SA denuncia con primo motivo, per mezzo del difensore fiduciario, che la sua colpevolezza sarebbe stata argomentata con il mero rinvio alle argomentazioni svolte relativamente a tre diversi coimputati, attraverso un circolo vizioso di rinvii motivazionali, per due di costoro relativi oltretutto a sentenze passate in giudicato per fatti di armi cui il ricorrente sarebbe stato del tutto estraneo.
Con secondo motivo IE denuncia violazione di legge, perché la Corte distrettuale avrebbe utilizzato per la decisione le dichiarazioni del collaboratore
TO SO rese nella fase delle indagini preliminari ed oggetto di contestazione dibattimentale da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 500 c.p.p., mentre tali dichiarazioni avrebbero potuto essere utilizzate solo per valutare la credibilità del dichiarante e non come prova dei fatti narrati. Il TO avrebbe dichiarato al dibattimento di non sapere nulla di eventuali attività contra legem del
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IE, sicchè le sue precedenti dichiarazioni neppure potevano essere considerate in qualche modo integrative di quanto detto nel contraddittorio processuale.
Il terzo motivo censura l'efficacia e rilevanza probatoria delle tre conversazioni fra presenti intercettate, la prima perché chi parla riferirebbe quanto detto dal collaboratore che al dibattimento ha smentito il contenuto della narrazione, le altre due perché non univocamente interpretabili in senso accusatorio, sicchè complessivamente sarebbe possibile una ricostruzione alternativa a quella fatta propria dal Giudice dell'appello.
Con quarto motivo è dedotta violazione di legge perché IE sarebbe stato condannato per fatto diverso da quello contestato, in ragione della 'modifica dei ruoli tra gli accoliti', implicante che il ricorrente avrebbe operato per conto di soggetti diversi da quelli descritti nel capo di imputazione, senza potersi difendere sul punto.
Con motivi nuovi in data 25.3.2009 il difensore svolge innanzitutto deduzioni a conferma dei punti dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dal TO e dell'inattendibilità della chiamata in correità, in ordine a quest'ultima per omessa e illogica motivazione quanto all'attendibilità ed alla capacità individualizzante. La modifica dibattimentale del contenuto delle dichiarazioni su aspetti essenziali dei fatti di causa comproverebbe la mancanza di coerenza e costanza nelle affermazioni;
le argomentazioni a fg. 16, e specialmente quanto all'episodio della cassaforte riguarderebbero solo altri soggetti;
a carico dell'imputato mancherebbero prove dirette, le intercettazioni darebbero risultati equivoci e parzialmente smentiti dal collaboratore, 'altre risultanze processuali' contribuirebbero a delineare una ricostruzione diversa ed antitetica.
Il ricorrente denuncia poi violazione di legge in ordine all'utilizzabilità delle sentenze irrevocabili, perché quella relativa alle armi riguarderebbe soggetti diversi dal ricorrente, estraneo a quel processo, e ciò che riguardava terze persone avrebbe dovuto essere provato ai sensi del terzo comma dell'art. 192 c.p.p., anche in ordine alla diversa spartizione di ruoli e funzioni, comunque non influenti stante l'estraneità dell'imputato ai fatti.
Considerato in diritto
3.1 Il giudizio d'appello ha un peculiare ambito di cognizione che è caratterizzato da confini determinati con estrema chiarezza:
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- l'effetto devolutivo (art. 597.1 codice di rito), che è strettamente connesso e conseguente al principio della necessaria specificità dei motivi di impugnazione (art. 581
lett. C);
- i limitatissimi poteri di integrazione d'ufficio dell'ambito conoscitivo (art. 597.5);
- l'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
(art. 129.1);
- l'eccezionalità del potere di annullamento (artt. 604.5 e.6; 604.4);
- la soggezione del giudice di appello alla sola verifica propria delle tassative e limitate ragioni del controllo di legittimità (art. 606 lettere B, C e specialmente E).
All'interno di questi confini vi è assoluta pienezza di cognizione e di rivalutazione del merito di quanto è stato devoluto. E' in proposito emblematico il recente insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte di legittimità, contenuto nella sentenza n. 3287 del 27.11.2008 - 23.1.2009 in proc. Rotunno, in cui si afferma che "il caso della mancanza assoluta della motivazione non rientra tra quelli, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado"; in tal caso si verifica "invece nullità ai sensi dell'art. 125.3 c.p.p. alla quale, allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello può rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge".
Il confronto del giudice dell'appello è quindi, nell'ambito del devoluto, innanzitutto con gli atti del fascicolo processuale e non (solo) con la motivazione della sentenza di primo grado.
Il giudice di appello trae infatti dal confronto tra la sentenza impugnata ed i motivi d'impugnazione solamente gli spunti per verificare ed eventualmente far propria, o modificare, l'adeguatezza della decisione come concretizzatasi nel dispositivo alla valutazione di merito corretta e congrua rispetto al contenuto di tutti gli atti processuali utilizzabili per ciò che attiene ai punti della decisione, devolutigli con i motivi specifici. Ciò spiega anche la costante giurisprudenza di legittimità per cui, se da un lato il motivo di impugnazione per essere specifico deve concretizzarsi nella precisa e determinata indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la doglianza sul singolo punto della decisione, tuttavia ciò che viene devoluto è il punto della decisione e non gli argomenti logici, le singole questioni che
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sono dibattute e proposte con il motivo (Sez.4, sent. 47158 del 25.10 - 20.12.2007 in proc.
Minardi; Sez. 4, sent. 4968 del 8.2 - 16.5.1996 in proc. Bonetti). Sicché il giudice di appello può modificare la sentenza di primo grado, sui punti devoluti, anche per ragioni diverse da quelle dedotte nell'atto di impugnazione, così come può confermarla con argomentazioni integrative o addirittura del tutto differenti da quelle svolte dal giudice del primo grado, come avviene quando le deduzioni dell'appellante sono condivisibili ma dagli atti emergono ulteriori, diversi e sufficienti elementi di prova per confermare il dispositivo della decisione (Sez. 4, sent. 15461 del 14.1.2003 - 1.4.2004 in proc. Williams e altri).
Questa pienezza di cognizione limitata ai punti della decisione devoluti con motivi specifici evidenzia la peculiarità della motivazione della sentenza di appello, che si caratterizza per una singolare specularità: il motivo d'impugnazione deve indicare specificamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sorreggono la doglianza e il giudice di appello deve, con motivazione non apparente e immune dai vizi logici della contraddittorietà e della manifesta illogicità, confrontarsi quantomeno con quegli elementi e quelle ragioni indicate, a pena di inammissibilità, dalla parte e, più esaustivamente, con la correttezza giuridica e di merito del punto della decisione investito da quel motivo, tenendo conto dell'intero contenuto del fascicolo del giudizio di primo grado.
In particolare, il giudice dell'appello deve dimostrare di avere sottoposto a rinnovato ed autonomo vaglio il punto della decisione devolutogli, consentendo alle parti ed al giudice di legittimità la verifica logica - con riferimento ai parametri di cui all'art. 606.1 lett. E del ragionamento che sostiene il percorso motivazionale di questo vaglio autonomo e della sintesi valutativa che lo conclude. In tale contesto sistematico, e ricordato che uno dei presupposti dell'ammissibilità del motivo di impugnazione e della sua specificità è il confronto puntuale con le argomentazioni presenti nella sentenza di primo grado, l'obbligo di motivazione del giudice di appello ai sensi degli artt. 111.6 Cost. e 125, 546 lett. E, 598
c.p.p. è certamente correlato alla qualità e consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Con la precisazione che l'esigenza del suo adeguato adempimento non implica necessariamente l'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, quando è comprovata l'avvenuta revisione globale di ogni particolarità del caso, anche tenendo presenti le specifiche censure, viene
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soddisfatta con l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti e di valore decisivo, tutti gli altri rimanendo implicitamente disattesi e superati, pur se non specificamente confutati (Sez. Unite sent. 3286 del 27.11.2008 - 23.1.2009 in proc. Chiodi), ogni qual volta non abbiano per sé valenza disarticolante la razionalità del percorso argomentativo (ai sensi del nuovo testo della lettera E dell'art. 606.1: Sez.6, sent. 38698 del 26.9 - 22.11.2006
in proc. Moschetti).
E' questo anche il filo conduttore della giurisprudenza in materia di
'motivazione per relazione', secondo cui il giudice d'appello può limitarsi a richiamare le parti corrispondenti della motivazione della precedente sentenza solo quando l'appellante a sua volta si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto (o di diritto) già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero propone deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti. Mentre in presenza di una contestazione specifica, che introduca valutazioni e considerazioni non svolte in precedenza ovvero che critichino con puntualità le argomentazioni con cui le proprie precedenti deduzioni sono state disattese dal primo giudice, il giudice dell'appello non può richiamare in termini meramente ripetitivi, stereotipati quando non apodittici la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, sent. 35346 del 12.6 - 15.9.2008 in proc. Bonarrigo e altri;
Sez. 6, sent. 40609 del 1 30.10.2008 in proc. Ciavarella;
Sez.6, sent. 6221 del 20.4.2005 16.2.2006 in
-
proc. Aglieri ed altri), oppure solo limitarsi a riprodurne graficamente parti intere (Sez 6, sent. 12148 del 12.2 - 19.3.2009, in proc. Giustino), in tal caso verificandosi una vera e propria elusione dell'obbligo di motivare. Il richiamo è, in questo secondo caso, legittimo solo quando diviene mero passaggio argomentativo, e specificamente individuato, inserito nell'autonomo percorso giustificativo della rinnovata valutazione della Corte d'appello, caratterizzata dal necessario puntuale confronto motivazionale con il contenuto e le ragioni della contestazione specifica.
3.2 Questo particolare contenuto dell'obbligo motivazionale del giudice di appello assume connotati ancor più originali e stringenti nel caso in cui la sentenza di appello affermi una responsabilità negata in primo grado.
Se è infatti vero che la situazione procedimentale della condanna in appello di imputato assolto in primo grado si sottrae a censure di costituzionalità e di violazione di norme internazionali (che non prevedono l'obbligo del sistema processuale - ed il
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corrispondente diritto del singolo interessato - al doppio grado di merito paragrafi 5.2
e 7.2 della sentenza Corte costituzionale n. 26 del 2007), essa presenta comunque una peculiarità delicata. Quando infatti la condanna che interviene per la prima volta in appello è argomentata con apprezzamenti di stretto merito che coinvolgono elementi di fatto nuovi o comunque diversi, rispetto a quelli valutati nella decisione di primo grado e nella stessa impugnazione della parte pubblica (il tema è analogo nel caso di impugnazione della parte civile e di mutamento della decisione anche ai soli fini civili, ai sensi dell'art. 576 c.p.p.), l'imputato non ha più la possibilità di confutare il nuovo apprezzamento di merito, se non nel limitato ambito della sua logica motivazionale ai sensi in particolare dell'art. 606.1 lett. E.
Ben consapevole delle comunque pregiudizievoli, ancorché non illegittime, conseguenze di questa realtà, la giurisprudenza di legittimità ha quindi elaborato tre punti fermi relativi ai requisiti che la motivazione del giudice di appello deve avere in tale evenienza:
- la pretesa di un particolare rigore nell'adempimento dell'obbligo di motivazione, accentuando i richiami alla specificità e completezza della confutazione delle ragioni assolutorie (tanto da parlare, con efficace locuzione, di 'piena sovrapposizione'); e ciò specialmente nei casi in cui il materiale probatorio valutato rimanga il medesimo e nei quali pertanto il giudice d'appello non può limitarsi alla citazione formale delle fonti di prova (Sez. Unite, sent. 33748 del 12.7 20.9.05 in proc.
-
Mannino; Sez. 4, sent. 28582 del 9.6 - 29.7.05 in proc. Baia;
Sez. 2, sent. 746 del 11.11.2005 -
11.1.2006 in proc. Vagge ed altro;
Sez. 5, sent. 35762 del 5.5 - 18.9.2008 in proc. Aleksi e altri;
Sez.5, sent. 42033 del 17.10 - 11.11.2008 in proc. Pappalardo);
- l'estensione dei confini della 'provvista' argomentativa con cui il giudice di appello deve confrontarsi, comprendendovi oltre alla motivazione della sentenza di assoluzione tutte le memorie e le deduzioni integrative comunque proposte dalla parte beneficiaria dell'assoluzione dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza di appello (Sez. Unite, sent. 45276 del 30.10 - 24.11.2003 in proc. Andreotti;
Sez. 6, sent. 6221 del 20.4.2005 - 16.2.2006 in proc. Aglieri ed altri);
- l'obbligo del giudice di appello di confrontarsi anche con eventuali violazioni di legge intervenute nel giudizio di primo grado in danno dell'imputato, da questi non dedotte per mancanza di interesse (Sez. Un. Andreotti, citata).
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Ad essi deve aggiungersi l'obbligo del giudice di appello di confrontarsi pure con tutte le richieste 'subordinate' (in termini di eccezioni, qualificazione giuridica, circostanze del reato o trattamento sanzionatorio) svolte dall'imputato in sede di conclusioni dopo la discussione della causa nel primo grado: invero, nel momento in cui il giudice di appello afferma la colpevolezza negata in primo grado è poi tenuto all'esauriente trattazione di tutti i punti della decisione conseguenti, recuperando le originarie richieste difensive subordinate che non sono state ovviamente dedotte in appello per mancanza di interesse, motivando adeguatamente sulle stesse.
Il sistema così delineato ha una sua evidente coerenza logica, strettamente connessa tra l'altro alla concreta esperienza giurisdizionale.
Innanzitutto, l'affermazione dell'esistenza dell'obbligo di confrontarsi nella motivazione della sentenza d'appello che condanna per la prima volta non solo con tutte le argomentazioni della sentenza assolutoria ma anche con tutte le deduzioni integrative proposte dalle parti prosciolte si giustifica in relazione alla struttura motivazionale della sentenza assolutoria, dove il primo giudice può legittimamente selezionare, tra più ragioni pur concorrenti nella stessa direzione, l'argomentazione che giudica assorbente ad imporre la propria decisione, sicché delle altre - pur presenti nel processo e che comunque costituiscono pertinente contenuto potenziale del confronto argomentativo - ben può non trovarsi traccia nel provvedimento impugnato. Fermo restando allora l'obbligo del giudice di appello - per quanto prima argomentato - di confronto con l'intero contenuto del fascicolo processuale (con la possibilità di rilevare autonomamente ulteriori ragioni assolutorie eventualmente esistenti, diverse e concorrenti rispetto a quelle argomentate in concreto dal primo giudice), è indubbio che la parte prosciolta, se vuole che quelle ragioni dialettiche divengano oggetto specifico dell'obbligo motivazionale del giudice di appello per il controllo ai sensi dell'art. 606.1 lett.E, ha l'onere di dedurle in modo specifico, in una sorta di applicazione analogica della lettera C dell'art. 581 c.p.p.. A tale deduzione specifica non può allora, per quanto prima argomentato, che corrispondere l'obbligo di motivazione puntuale corrispondente da parte del giudice d'appello.
In secondo luogo, poiché nel caso di affermazione di responsabilità vanno come detto necessariamente affrontati i punti della decisione conseguenti (in particolare gli aspetti afferenti le circostanze del reato ed il trattamento sanzionatorio, nei suoi momenti tipici della determinazione della pena base, della valutazione del rapporto tra
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le riconosciute circostanze eventualmente applicate e della loro incidenza in concreto, del riconoscimento di eventuali continuazioni con quantificazione dei corrispondenti aumenti), in presenza di specifiche richieste già tempestivamente rivolte in proposito al giudice di primo grado il giudice d'appello ha l'obbligo di una puntuale ed argomentata risposta anche su tali richieste subordinate, così come lo ha nei confronti di richieste pertinenti che siano state proposte con memorie dopo la sentenza di primo grado, ovvero in sede di presentazione delle conclusioni in esito alla discussione del processo di appello (senza che si possa affermare, proprio per la peculiare natura della sentenza di prima condanna in appello, che la mancata riproposizione di richieste già tempestivamente proposte nella discussione del primo grado, e verbalizzate nelle relative conclusioni, ne comporti una sorte di decadenza).
4.1 La motivazione della sentenza impugnata non è conforme ai principi esposti, e ciò impone il suo annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte
milanese per nuovo giudizio. II processo a carico di TA LA ed altri presenta, secondo quanto si evince dalle motivazioni delle due sentenze di merito e dal contenuto dei ricorsi, alcune precipue caratteristiche:
-la vicenda sorge in relazione ad un particolare rinvenimento di armi, caratterizzato dal luogo (una cantina o garage) e dalla disponibilità di quel luogo in capo a più persone abitanti nel medesimo immobile;
dalle dichiarazioni di uno degli originari imputati si apprende di una precedente custodia e gestione di cocaina nello stesso luogo e a cura degli stessi imputati, collocabile nel periodo di circa un mese, da fine luglio primi di agosto ai primi di settembre;
- poiché le due imputazioni (fatti di armi e fatti droga) 'partono insieme, vi è un'evidente connessione nella valutazione del materiale probatorio indiziario e dei riscontri alle dichiarazioni del chiamante in correità;
-le successive intercettazioni ambientali a carico di uno degli imputati di questo primo gruppo e per questi primi fatti conducono, in ipotesi accusatoria, all'accertamento di ulteriori e diversi fatti di gestione e traffico di cocaina, a carico di più soggetti con modalità differenti: peculiarità di questa seconda parte della vicenda è che, proprio in relazione alle intercettazioni in corso, la polizia giudiziaria può eseguire
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alcuni accertamenti, pedinamenti ed interventi sull'attività illecita in svolgimento, che consentono non di rinvenire stupefacente prima dell'esecuzione della misura cautelare custodiale (verranno trovati i cinque grammi di cocaina nell'abitazione del DE UR, tossicodipendente) ma di monitorare il passaggio in atto di somme di denaro, passaggio che si interseca con affermazioni, riferimenti ed apprezzamenti contenuti in alcune di tali conversazioni;
- la vicenda delle armi si conclude con una sentenza di condanna in giudicato;
le due vicende (detenzione illecita e gestione della cocaina nella cantina,
-
detenzione e gestione di quella cui si riferirebbero, in ipotesi accusatoria, le conversazioni intercettate) sono tra loro autonome, salva la parziale coincidenza di alcuni degli imputati, sicchè ad esempio la rilevanza della chiamata in correità come fonte di prova è pertinente solo alla prima vicenda;
- i capi di imputazione distinguono le due vicende, che delineano con una articolata ripartizione di ruoli tra i vari imputati;
tutti gli imputati vengono assolti in primo grado, in definitiva (ferme alcune specifiche ulteriori peculiarità personali di cui danno conto sentenze e ricorsi come prima richiamato) perché il Tribunale ritiene per la prima vicenda una sostanziale sovrapposizione probatoria degli elementi indiziari tra la vicenda armi e quella droga, temporalmente non coincidenti perché le armi seguono la droga, ed una carenza di riscontri individualizzanti;
e per la seconda, pur nella convinzione che vi sia un coinvolgimento nella circolazione di stupefacenti, l'impossibilità di collocare con certezza il contatto con la droga nei termini di tempo e struttura dei rapporti descritti e contestati nell'imputazione, e ciò anche per l'uso personale di stupefacente certo, o non escludibile, per alcuni dei coinvolti;
- accogliendo solo parzialmente l'impugnazione del pubblico ministero, che attinge quasi tutti gli imputati, la Corte d'appello condanna gli odierni ricorrenti, compreso OL, confermando le assoluzioni per gli altri, così di fatto enucleando parti di condotte rispetto alla complessiva e strutturata impostazione accusatoria originaria.
4.2 La motivazione della decisione che conclude processi con più imputati che presentano posizioni in parte connesse ed in parte autonome pone sempre problemi
'redazionali' che, già non sempre agevoli nella sentenza di primo grado, si aggravano
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quando è il giudice dell'impugnazione che deve dar conto di ciò che gli viene devoluto, perché questi deve da un lato necessariamente muovere dall'impostazione data alla trattazione delle questioni e dei punti della decisione dal primo giudice, dall'altro confrontarsi con una pluralità di censure che, rivolte ciascuna alla definizione della singola posizione processuale, inevitabilmente in parte si sovrappongono e comunque rendono particolarmente pregnante l'esigenza della coerenza complessiva del percorso motivazionale che giustifica poi le singole decisioni.
La Corte distrettuale ha utilizzato, concretizzandolo con indubbia diligenza, il seguente schema espositivo: evidenziata all'inizio la ragione essenziale delle parziali riforme - la valutazione non parcellizzata degli elementi probatori acquisiti - e motivata specificamente, con puntuale confronto con le pertinenti deduzioni difensive e con la stessa sentenza di primo grado, la ragione dell'attribuzione di piena credibilità al
TO (giungendo ad un articolato apprezzamento di merito immune da vizi di ordine logico), ha quindi trattato le singole posizioni. Per ciascun imputato ha indicato l'imputazione, le argomentazioni della sentenza, le argomentazioni dell'atto di appello, le deduzioni difensive contenute in memorie tempestivamente depositate quando presenti: poi è passata all'indicazione delle ragioni del proprio convincimento.
La Corte distrettuale ha però poi omesso di motivare con riferimento alle singole posizioni le ragioni del proprio convincimento in termini che consentissero di comprendere - senza perplessità o necessarie integrazioni o indispensabili intuizioni del lettore qualificato il percorso logico seguito per distinguere le varie posizioni processuali, superare alcune determinate argomentazioni del primo Giudice o dalle difese nelle memorie presentategli, neppure provvedendo poi su alcune specifiche e tempestive richieste di cui pur aveva dato conto nel corpo della stessa trattazione preliminare delle singole posizioni.
-Vizi ricorrenti nella motivazione del Giudice di appello che per tutto quanto argomentato ai paragrafi sub 3 avrebbe dovuto essere invece particolarmente puntuale ed analitica si rinvengono nel sistematico generico e generale rinvio alle deduzioni
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contenute nei motivi di impugnazione e, a loro conferma, nell'indicazione secca delle fonti di prova (ad esempio le sole date delle conversazioni intercettate). Rinvio ed indicazione 'secca', o formale, che determinano una paradossale parcellizzazione della stessa motivazione, la quale risulta così non in grado di spiegare compiutamente come siano state superate le questioni trasversali a più posizioni, e quelle proposte per le
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singole posizioni, pur oggetto di deduzioni difensive specifiche e in parte condivise dalla prima sentenza;
e ancor più non manifesta le ragioni dell'apprezzamento di merito con modalità tali da consentire la valutazione della loro complessiva logica esaustività ai sensi dell'art. 606.1 lett. E c.p.p..
In definitiva la Corte distrettuale, per dar conto di una decisione che pur non si manifesta palesemente non consentita dalle risultanze probatorie richiamate nella parte narrativa, ha utilizzato un modello motivazionale che alla fine non risulta
'autosufficiente', imponendo al lettore della sentenza ed in particolare al giudice di legittimità di sviluppare con la personale intuizione accenni che si colgono in punti diversi del testo, ma non espressamente coordinati tra loro, sicché il lettore deve farsi interprete e inevitabilmente formulare o almeno estrinsecare e quindi completare le ragioni che molto probabilmente sorreggono l'apprezzamento di merito, venendo pertanto indotto ad un'indispensabile, ed inevitabile, integrazione della ricostruzione motivazionale complessiva e specifica. Ma ciò all'evidenza si risolve nell'esercizio del compito del giudice di merito, consentita al giudice di appello rispetto al giudice del primo grado, ma non certo al giudice di legittimità rispetto al giudice di appello.
Sono emblematiche di tale vizio diffuso:
la diversa valutazione del medesimo elemento indiziario (ad es. la disponibilità di denaro pure in entità consistente da parte di soggetto che non ha anche solo seriamente allegato di svolgere lecita e continuativa attività lavorativa) che per taluni diviene riscontro positivo (ad es. TA AS) e per altri no (ad es. DE
UR GI), senza che dall'estrema stringatezza dell'apprezzamento (sempre
DE UR, pag. 41 - 42 della sentenza di appello) sia espressamente chiarita la ragione della diversa valutazione (pag. 16 punto 6 secondo paragrafo e pag. 20). Ciò vale anche per i precedenti penali specifici. Se è ovviamente possibile che un medesimo elemento indiziario sia diversamente valutato, in posizioni processuali tra loro differenti, proprio per la sua caratteristica intrinseca di mero indizio, che assume quindi un rilievo probatorio pieno solamente insieme al complessivo contesto probatorio relativo al singolo imputato ed alla sua determinata imputazione, sussiste tuttavia uno specifico obbligo motivazionale per consentire la verifica di logicità delle ragioni che hanno condotto al diverso apprezzamento di merito;
- il richiamo alla sentenza 'armi' senza indicarne il contenuto probatorio fattuale: ripetutamente tale sentenza viene indicata dalla Corte distrettuale come
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elemento probatorio a carico anche in termini di decisività, ma non può non osservare questa Corte di legittimità come dalla lettura della sentenza di appello, e della stessa sentenza di primo grado (qui forse comprensibilmente, stante il diverso esito finale), non si evince alcunché sull'effettivo contenuto di tale sentenza, contenuto definito invece dal giudice di appello "in particolare" "significativo" quale elemento di convincimento. Addirittura si deve interpretare quali siano stati gli attuali imputati effettivamente coinvolti anche da quella decisione (parrebbero TA LA,
TA MA, DE IC, OL e lo stesso TO, perché a pag. 11 si parla di un'ordinanza custodiale emessa nei confronti dei primi quattro il
17.12.1998 e del TO già agli arresti domiciliari); ma specialmente non è dato sapere come dal rinvenimento delle armi si sia giunti agli imputati diversi da
TO e, se ciò è avvenuto attraverso le dichiarazioni di costui, quali siano stati gli elementi di riscontro valorizzati, quali le eventuali dichiarazioni e affermazioni degli altri coimputati, ecc.. Elementi, questi, di decisiva rilevanza su cui il Giudice di appello non avrebbe dovuto omettere ogni motivazione, nel momento in cui considerava quella sentenza elemento determinante per il suo convincimento, a fronte di un'almeno parziale sovrapposizione di elementi probatori per le due vicende (armi e stupefacenti) che tuttavia, a causa dello sfalsamento temporale (prima la cocaina, per circa un mese, poi le armi), imponeva di precisare e chiarire le ragioni per cui quella sentenza - non come fatto storico, per sé altrimenti più suggestivo che di pregnante rilevanza ma proprio in ragione del suo "significativo" contenuto esplicava diretta efficacia probatoria nella nostra, diversa, vicenda. Basti osservare che la stessa conferma dell'assoluzione di TA MA, che par di comprendere sia tra i condannati della sentenza armi, rende plasticamente la necessità per il Giudice di appello di andar oltre il mero richiamo a quella sentenza, per gli altri;
il rinvio alla memoria presentata dal procuratore generale di udienza per
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spiegare le ragioni della ritenuta inequivocità delle intercettazioni telefoniche (posiz.
TA AS) si rivela incompatibile, per le modalità della sua concretizzazione, con l'esatto adempimento dell'obbligo di motivazione. Quando infatti la Corte distrettuale spiega di condividere le deduzioni del pubblico ministero in ordine al fatto che quelle intercettazioni contenevano in realtà la confessione per diretta voce degli imputati volta per volta 'parlanti', e che tale condivisione è fondata sul contenuto inequivoco delle stesse "evidenziate nella loro interezza e valenza nella memoria
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prodotta dal PG di udienza", dà luogo ad una motivazione solo apparente, posto che l'effettiva valutazione di merito sul punto rimane estranea alla sentenza e non verificabile, sotto il solo aspetto consentito della razionalità, da questa Corte di legittimità.
Con efficace e sintetico commento il procuratore generale di udienza ha ben reso il vizio genetico diffuso nell'impostazione e nel contenuto della motivazione della
Corte ambrosiana, osservando che avrebbe dovuto eseguire il controllo di logicità sull'atto di appello del pubblico ministero, il cui contenuto è integralmente richiamato per le posizioni in cui vi è stata condanna.
4.2.1 Quanto in particolare a TA AS, sussiste il vizio motivazionale denunciato con primo motivo (il che assorbe la questione sul trattamento sanzionatorio). Come prima esposto, il Giudice dell'appello ha in realtà rinviato ad un atto di parte, esterno alla sentenza e non conoscibile da questa Corte, l'indicazione puntuale del contenuto e del significato probatorio, ritenuto univocamente accusatorio, delle intercettazioni. Né tale assenza di motivazione è superata dal richiamo alle date di tre intercettazioni, 10, 17 e 18 aprile 1999, per quest'ultima tra l'altro nulla apparentemente ricavandosi anche dalla parte narrativa, la condanna della OL
- di cui non risulta in sentenza l'esecutività, contestata da alcuno dei ricorrenti - non essendo per sé idonea a colmare il generico riferimento al colloquio tra lei e
AS. Quanto alle altre due, la loro pur possibile connessione in un contesto unitario anche con la vicenda della somma prima presente e poi assente in sede di successivo controllo, il 7 maggio, in relazione al contenuto specifico delle parole usate ed alle connessioni temporali con i fatti accertati dalla polizia giudiziaria, non può essere oggetto di motivazione integrativa in questa sede.
4.2.2 Per le stesse ragioni sussiste il vizio motivazionale denunciato nei primi due motivi dell'imputato AL. Sul punto deve rilevarsi l'infondatezza manifesta di due assunti del ricorrente, posto che:
- l'appello del pubblico ministero è ammissibile perché con modalità espositiva imposta dalla strettissima connessione della posizione AL con quella TA
LA (in ordine alla pluralità di viaggi, coordinata con le conversazioni e gli accertamenti di polizia) l'atto di impugnazione ha trattato congiuntamente le due
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posizioni, sicchè in questo caso il rinvio grafico alla parte di atto che trattava la posizione congiunta è del tutto legittimo ed improduttivo di vizio;
- l'assoluzione della moglie è avvenuta per difetto dell'elemento soggettivo (il che sul piano logico è del tutto compatibile con la ritenuta sussistenza dei fatti e con la loro commissione da parte del marito).
Il vizio riscontrabile nella sentenza non è pertanto quello del rinvio alla trattazione della posizione di TA AS, ma la già rilevata solo apparente motivazione li contenuta, anche quanto alla parte di sua condotta comune con
AL, mancando un'organica e coerente trattazione unitaria del rapporto temporale e logico tra i contenuti delle singole conversazioni, i singoli viaggi (poco rilevando la presenza fisica dell'AL quando viene accertato che sua è la vettura che arriva all'appuntamento, elemento che sul piano logico collega l'imputato all'appuntamento medesimo in assenza di diversa spiegazione sulla ragione della presenza di quel veicolo), gli accertamenti di polizia, con particolare riguardo al percorso giustificativo del significato probatorio della relazione logica tra tali elementi.
4.2.3 Nei confronti di TA LA la motivazione è anche palesemente contraddittoria, laddove indica tra le prove a suo carico sulle quali si fonda la condanna le dichiarazioni di TO, dopo avere prima dato atto che secondo la sentenza assolutoria nulla su di lui TO aveva detto e senza indicare le ragioni del capovolgimento dell'apprezzamento sul punto. E' poi apparente in relazione al rilievo dato alla sentenza 'armi', per quanto prima argomentato sul tema, ed alle conversazioni richiamate, per la genericità del riferimento al loro contenuto. La fondatezza dei motivi sulla responsabilità assorbe i restanti.
4.2.4 In ordine alla posizione del DE IC va premessa l'inammissibilità dei primi due motivi in rito (pregiudiziali rispetto al 'merito', attesa la loro incidenza sulla validità del rapporto processuale che ha condotto alla sentenza d'appello): per manifesta infondatezza, quanto alla tempestività della notificazione della data di rinvio dell'udienza, perché deve considerarsi il momento della ricezione da parte del portiere (Sez. 4, sent. 37054 del 3.6 - 30.9.2008 in proc. Del Grande;
Sez. 6, sent.
44827 del 22.6 - 18.11.2004 in proc. Palescandolo ed altri), e perché proposto per motivo non consentito, quanto all'orario concretamente indicato, essendo in realtà richiesto a
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questa Corte di legittimità un apprezzamento di merito. Altrettanto inammissibile è la prima parte del terzo motivo, posto che il Giudice d'appello ha motivato il punto dell'attendibilità di TO con argomentazioni complete in relazione alle diverse valutazioni del Tribunale ed alle deduzioni difensive, ed immuni dai denunciati vizi logici, sicché la riproposizione del motivo in realtà sollecita un diverso apprezzamento di merito, precluso in questa sede.
E' invece fondata la parte residua del terzo motivo, sussistendo i lamentati vizi motivazionali: qui, paradossalmente, manca anche il mero rinvio formale, o alcun'altra clausola di stile, alle argomentazioni svolte dal p.m., sicchè anche per questo imputato la Corte distrettuale richiama genericamente 'le considerazioni svolte in generale per gli altri imputati' e la sentenza di condanna per le armi, sul punto neppure affrontando il tema che era stato posto dalla prima sentenza e dall'ampia memoria difensiva - il cui contenuto era pur stato accuratamente indicato - della sovrapposizione e pertinenza specifica delle prove all'imputazione relativa alle armi piuttosto che alla cocaina.
L'accoglimento di questo motivo assorbe tutti quelli sul trattamento sanzionatorio, in particolare quello sull'illegittimità del rinvio al giudice dell'esecuzione della decisione sulla richiesta continuazione (in ordine al quale merita comunque richiamo l'insegnamento di Sez. Unite, sent.1 del 19.1 - 28.6.2000 in proc. Tuzzolino).
4.2.5 La motivazione relativa alla posizione IE (pag. 32) deve giudicarsi solo apparente, giacchè il richiamo contemporaneo alle argomentazioni del pubblico ministero ed alle argomentazioni utilizzate trattando delle posizioni di più imputati, con l'ulteriore mera indicazione delle date di conversazioni intercettate
(alcuna delle quali neppure citata nella parte 'narrativa' specificamente destinata a questo imputato), imporrebbe al lettore di farsi interprete e poi autore di una raccolta articolata e del conseguente assemblaggio di valutazioni e ricostruzioni, con attività necessariamente creativa e di stretto merito.
In sostanza, in ragione del tipo di rinvio operato dalla Corte distrettuale all'appello del pubblico ministero, ad altre parti della motivazione indicate nella loro globalità e non con la necessaria e inequivoca selettività - ed alle conversazioni pure indicate con riferimento alla data e senza valutazione puntuale e coordinata sui punti specifici rilevanti e sulla loro pertinenza al singolo imputato, sarebbe necessario costruire ex novo i singoli passaggi argomentativi, con un'attività di reperimento (i
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contenuti delle conversazioni) e selezione del materiale su cui poi operare la necessaria valutazione critica: cioè, dare ulteriore corso all'obbligo di motivare il proprio convincimento. Oltretutto, per la modalità espositiva scelta dal Giudice milanese (che colloca il contenuto della memoria difensiva e delle relative deduzioni, di cui ancora una volta deve constatarsi essere stato dato diligente e puntuale conto, prima dell'esposizione dei motivi di appello del pubblico ministero, i quali ovviamente non potevano tener conto di quelle successive deduzioni), nel caso del IE risulta anche del tutto omessa la motivazione sui punti dedotti con tale memoria, anche solo per spiegarne la non pertinenza, rilevanza o fondatezza. L'accoglimento del primo motivo assorbe gli altri.
P.q.m.
Annulla la sentenza impugnata relativamente a TA LA, TA LF AS, CA IE e DE IC, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 / 4 / 2009.
Il Consigliere estensore II Presidente
Carlo Citterio Giorgio Lattanzi салснейт
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 27 MAG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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