Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
La sentenza pronunciata in altro procedimento penale e non ancora irrevocabile è da considerare documento e può essere utilizzata come prova dei fatti documentali da essa rappresentati (nella specie, l'iscrizione di un procedimento penale nei confronti della persona offesa per fatti connessi a quelli oggetto del giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2010, n. 11905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11905 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/01/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 164
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 12763/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D.R.P.G.G. N. IL (OMISSIS);
2) D.R.P.G.M. N. IL (OMISSIS);
3) G.A. N. IL (OMISSIS);
4) G.J. N. IL (OMISSIS);
5) V.P. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 7/2008 TRIBUNALE di BELLUNO, del 16/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per la parte civile, avv. Settimi;
Udito il difensore Avv. Lepri.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione G.J., G.A.,
D.R.P.G., V.P. e D.R.P.M.
avverso la sentenza del Tribunale di Belluno in data 16 giugno 2008 con la quale, su appello delle parti civili D.R.M. e
M.S., è stata riformata, ai soli fini civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di Pace di Pieve di Cadore il 9 luglio 2007 nei confronti degli stessi ricorrenti. Questi erano stati tratti a giudizio per rispondere dei seguenti reati, tutti commessi in danno di D.R.M., il
(OMISSIS):
- D.R.G., del reato di percosse (capo a);
- G.A., G.J. e V., del reato di ingiuria (capo e);
- V. di minacce (capo f);
- D.R.M., inoltre, dei reati di percosse (capo b) e ingiurie (capo c) in danno di D.R.M., nonché del reato di percosse in danno di M.S. (capo d), delitti commessi nella stessa data di cui sopra.
I fatti di cui al processo si erano verificati quando le sorelle D. R.G. e M. avevano cercato di passare su una scala di esclusiva proprietà del fratello M., vedendosi negare l'accesso da una parente di questi (la cognata M.L.). Ne era seguito un diverbio nel corso del quale, secondo l'ipotesi accreditata dalla accusa, le sorelle D.R. avevano colpito il M., poi erano cadute e rialzatesi avevano afferrato per i capelli la cognata M.S.. A tali eventi aveva fatto seguito, nel pomeriggio dello stesso giorno, l'episodio di ingiuria e minacce contestato ai G. e a V., intervenuti a supporto delle sorelle D.R., loro rispettive madri.
Il Giudice di pace li aveva a vario titolo prosciolti sulla base della ritenuta legittima difesa, delle cause di non punibilità di cui all'art. 599 c.p. e, quanto al resto sub f) della insussistenza del reato.
Il Tribunale sovvertiva tale giudizio osservando che le ragioni del proscioglimento non erano provate mentre sussisteva a carico degli imputati la prova della responsabilità rappresentata dalle conformi dichiarazioni delle persone offese e del teste Mo.. Per tali motivi condannava gli imputati al risarcimento del danno. I motivi di ricorso sono i seguenti.
Per G.J. e A. nonché per V. si deduce:
la erronea applicazione dell'art. 599 c.p. e il vizio di motivazione. Il Tribunale aveva escluso la causa di non punibilità della provocazione e della reciprocità delle offese ritenendo non provato il presupposto in fatto e cioè che vi fosse stato un atteggiamento aggressivo e arrogante dello zio M. nei confronti delle due sorelle D.R.. Era vero invece che il M. era stato condannato per tale aggressione come dallo stesso ammesso in dibattimento e, per quanto concerne la prima causa di non punibilità il difensore osserva che essa non richiede la assoluta contestualità fra la condotta offensiva e il fatto ingiusto che la provoca. In merito alla attendibilità del M., ritenuta dal Tribunale, la difesa rimarca come non si sia tenuta nel debito conto la regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, derivante dalla necessità che tale soggetto fosse valutato come teste denunciato per gli stessi fatti. La teste M., d'altra parte, aveva interesse alla sorte del processo quale persona offesa e il teste Mo. aveva evidenziato scarso senso etico avendo confessato di avere assistito ai fatti senza intervenire per paura di rimanervi implicato.
Per V. altresì, quanto alla imputazione sub f) si deduce la mancanza di motivazione utile a giustificare il totale sovvertimento di quella di primo grado, nella quale si era apprezzata, dato il contesto, la assenza di idoneità intimidatoria nelle parole pronunciate.
Per D.R.G. e M. si deduce la inosservanza dell'art.52 c.p. nonché dell'art. 192 c.p.p. e il correlato vizio di motivazione.
Il Tribunale ha omesso di considerare che il comportamento del D. R.M. è stato valutato come dolosamente aggressivo con sentenza di condanna pronunciata nei suoi riguardi. La sua deposizione, quindi, avrebbe dovuto essere vagliata come quella non di un teste obiettivo ma di imputato di reato connesso. Anche la deposizione del teste Mo. è stata sopravalutata non essendosi considerato che egli non sarebbe un teste oculare, avendo assistito agli eventi dalla propria abitazione e solo in parte, dopo essere uscito.
In conclusione il Tribunale avrebbe dovuto confermare la configurabilità della scriminante della legittima difesa quantomeno nella forma putativa.
Per D.R.M. inoltre si rileva la inosservanza, quanto al reato di ingiurie sub c), dell'art. 599 c.p.p., comma 2, sulla base degli stessi rilievi formulati sopra;
l'erroneo diniego della scriminante della legittima difesa, nella forma putativa, anche in relazione al reato sub d) in danno di M..
I ricorsi sono fondati.
Occorre prendere le mosse dal rilievo, costituente patrimonio condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (SSUU Mannino Rv. 231679). Si è ugualmente rilevato, sulla stessa linea della precedente decisione, che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Rv. 233083; conf. Rv. 232441).
Nella specie il Tribunale non risulta aver fatto buon governo dei principi enunciati. Il giudice di secondo grado ha totalmente omesso di prendere in considerazioni le argomentazioni sviluppate dal Giudice di pace, limitandosi a redigere una motivazione nella quale ha argomentato in modo pressoché esclusivo, in ordine alla piena credibilità alle dichiarazioni accusatorie di D.R.M. il quale aveva prospettato una ricostruzione degli eventi che lo vedeva sempre soccombente e comunque passivo a fronte dell'atteggiamento aggressivo degli imputati. Lo stesso Tribunale ha poi valorizzato le deposizioni di M.S. e di tal Mo., ritenute atte a confortare l'impianto accusatorio imperniato sulle dichiarazioni del M., essendo relative al comportamento delle sorelle di questi, G. e M., consistito nel colpire con oggetti il fratello e poi nell'afferrare per i capelli la moglie M. S., nonché (il riferimento è al solo Mo.) agli eventi del pomeriggio.
Senonché, e osi procedendosi nel ragionamento, la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto carente ed anzi apodittica con riferimento alla parte che il giudice di prime cure aveva invece dedicato alla illustrazione di un diverso comportamento del D.R. M., niente affatto passivo ed anzi descritto come proprio di colui "che respingeva con manate" le sorelle, intenzionate a passare sulla sua proprietà.
Il giudice dell'appello, invero, si è limitato ad affermare che tale circostanza è "assolutamente non dimostrata", mentre è stato dedotto dai ricorrenti che già in dibattimento era emerso, per ammissione dello stesso D.R.M., che egli era stato condannato in primo grado in relazione al comportamento tenuto nella vicenda in esame.
Sul punto, in rito, occorre evidenziare che la circostanza della condanna del D.R., non contestata nella sua storicità neppure dai difensori delle parti civili nel corso della udienza odierna, è stata correttamente dedotta dagli interessati anche mediante la allegazione, al ricorso per cassazione, del verbale di udienza dinanzi al Giudice di pace in data 9 luglio 2007, verbale nel quale si da atto che il D.R.M. ha ammesso di essere stato condannato per lesioni in danno della sorella G..
Ebbene, una simile allegazione non è contraria a norme di legge- diversamente da quanto sostenuto dal difensore di PC- ed anzi risponde al precetto normativo posto dall'art. 187 c.p.p., comma 2, secondo cui sono oggetto di prova i fatti dai quali dipende la applicazione delle norme processuali.
Nel caso che ci occupa, dunque, la difesa degli imputati ha fatto ricorso alla allegazione in questione per supportare la tesi che il D.R.M., all'atto della sua deposizione dinanzi al
Tribunale, avrebbe già acquisito la formale veste di imputato in procedimento per fatti connessi o collegati ed era soggetto quindi alle regole di valutazione fissate dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, evidentemente diverse da quelle che si fondano sullo specifico dovere di lealtà del testimone puro. Per la stessa ragione è da escludere che la allegazione del verbale di udienza al ricorso possa essere servita - come prospettato dalla parte civile- ad aggirare il divieto di acquisizione di sentenze non irrevocabili derivante dall'art. 238 bis c.p.p., dovendosi invece osservare che le sentenze pronunciate in altri procedimenti penali e non ancora divenute irrevocabili, da considerare documenti, possono comunque essere utilizzate come prova dei fatti documentali da esse stesse rappresentati (Rv. 238167):
nella specie, si è trattato della iscrizione a carico del D.R. di un procedimento penale per fatti connessi, addirittura sfociato in una sentenza di condanna conclusiva del giudizio di primo grado. Tanto premesso, appare evidente la necessità che il Tribunale, in sede di rinvio, affronti nuovamente la questione della attendibilità del D.R.M. alla luce del fatto processuale che lo vede imputato. Le affermazioni del D.R.M., infatti, qualificate dal Tribunale come attendibili nella parte in cui risultano complessivamente negative riguardo a circostanze che invece il giudice di primo grado ha ritenuto di desumere dalle versioni degli imputati ed ha valutato come apprezzabili ai fini della configurazione delle scriminanti menzionate, dovranno essere nuovamente analizzate in ragione di un bilanciamento logico con la ricostruzione degli eventi che tenga conto della instaurazione di un parallelo procedimento penale dovuto alla iniziativa delle odierne ricorrenti;
dovrà anche considerarsi che le deposizioni degli altri due testi ( Mo. e M.) sembrano avere riguardato solo fasi successive a quelle della instaurazione del diverbio tra i tre fratelli e quindi sarebbero attinenti ad eventi posteriori rispetto al momento della possibile configurazione delle scriminanti. Riguardo a queste ultime, poi, il giudice del rinvio dovrà tenere conto del principio, costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il concetto di "dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione", sussistendo il quale il giudice deve pronunziare sentenza di assoluzione, va ricondotto a quello di "insufficienza" o "contraddittorietà" della motivazione, di cui all'art. 529 c.p.p., comma 2, e art. 530 c.p.p., comma 2;
pertanto, l'imputato che allega la configurabilità di una causa di giustificazione dovrà essere assolto anche in presenza di un mero principio di prova o di una prova incompleta, e dovrà, invece, essere condannato in difetto assoluto di prova al riguardo, oltre che in presenza della prova contraria (Rv. 237758). Massime precedenti Conformi: N. 16095 del 1990 Rv. 185969, N. 9708 del 1992 Rv. 191886, N. 10332 del 1995 Rv. 202658, N. 27283 del 2007 Rv. 237253. La rinnovazione del giudizio sulla attendibilità del D.R. M. è infine destinata a spiegare i propri effetti anche in ordine ai reati contestati sub E) ed F), dovendosi tenere conto, ai fini della configurazione della causa di non punibilità della "provocazione" invocata dalla difesa quanto al reato di ingiuria (E), che anche il fatto ingiusto altrui posto in essere nei confronti di altri può costituire provocazione per l'autore della reazione che, a cagione dei suoi rapporti con la persona contro la quale il fatto ingiusto è stato diretto, può considerarsi provocato dal fatto stesso (rv 144157).
In ordine alla domanda di rifusione delle spese della parte civile, in questa fase soccombente, si osserva poi che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte,risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado (Rv. 216462).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello;
spese della parte civile al definitivo.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010