Sentenza 24 febbraio 2015
Massime • 3
Il giudice di appello che intenda riformare in "peius" la pronuncia assolutoria di primo grado ha l'obbligo - in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nel caso Dan c/Moldavia - di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere direttamente la deposizione del teste ritenuto inattendibile in primo grado, le cui dichiarazioni siano decisive per l'affermazione della responsabilità dell'imputato.
Non può essere disposta la confisca ex art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992 nel caso in cui il giudice dichiari estinto il reato per prescrizione, ostandovi lo stesso tenore letterale della norma che richiede, quale presupposto indefettibile per l' applicazione della misura ablatoria, la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., e non già il mero proscioglimento per estinzione del reato, coerentemente alla natura sanzionatoria della confisca e in conformità all'interpretazione dell'art. 7 CEDU elaborata dalla Corte di Strasburgo (cfr Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995).
È rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, la questione relativa alla violazione dell'art. 6 della CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 4 giugno 2013, nel caso Hanu c. Romania - per la quale il giudice di appello deve procedere alla nuova escussione d'ufficio, anche in assenza di richiesta della parte, pena la sostanziale compressione del diritto di difesa - conformemente ai canoni dell'equo processo e alle esigenze di armonizzazione del sistema processuale.
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Quando il giudice di appello si trovi a voler riformare una sentenza di assoluzione fondata su prova testimoniale (overturning), per giungere ad una dichiarazione di colpevolezza dell'imputato il Giudice di seconde cure non ha la facoltà, bensì l'obbligo di disporre nuovo esame dei testi rilevanti. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PRIMA SEZIONE CAUSA LOREFICE c. ITALIA (Ricorso n. 63446/13) SENTENZA STRASBURGO 29 giugno 2017 Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma. Nella causa Lorefice c. Italia, La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2015, n. 25475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25475 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2015 |
Testo completo
25 4 7 5 / 1 5/e REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Signori: Sent. n. for sez - Presidente dr. LF RI LOMBARDI dr. Paolo NI BRUNO - Relatore UP - 24/02/2015 R.N. 25783/2014 dr. Carlo ZAZA MICCOLIdr. Grazia dr. PE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da AR PE, nato a [...] il [...] DE RI RI SS, nata a [...] il [...] PE NI, nato a [...] l'[...] PE CE, nato a [...] il [...] POLITI AT, nato a [...] il [...] ES PE, nato a [...] il [...]; ON AU, nata a [...] il [...] AZ NO NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di GI Calabria del 31 maggio 2012; visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo NI BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di RI e VA e l'annullamento con rinvio nei confronti degli altri imputati. Sentito, altresì, l'avv. prof. LF Gaito, difensore di PE RE, l'avv. Clara Veneto, sostituto processuale dell'avv. Armando Veneto, difensore di AU ON e RI SS De RI e dell'avv. FR Calabrese, difensore di AT OL;
l'avv. OV Sisto Vecchio, difensore di NO NI VA;
l'avv. Anna RI Domanico, sostituto processuale dell'avv. Guido Contestabile, e difensore di CE SC;
l'avv. Mario Santambrogio, difensore dello stesso CE SC;
l'avv. prof. Nico D'Ascola, difensore di NI SC;
che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. PE RI, NI SC, CE SC, AT OL, PE RE, RI SS De RI, AU ON e NO NI VA erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di GI Calabria, dei reati di seguito indicati: A) ai sensi dell'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cod. pen. per aver fatto parte di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata al controllo ed alla gestione degli appalti relativi ai lavori di rifacimento-ammodernamento dell'Autostrada SAerno GI Calabria, tratti ricompresi tra gli svincoli di Mileto e Gioia Tauro, essendosi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per ottenere concessioni, subappalti, forniture e noli, nonché il rilascio delle certificazioni necessarie per prestare la propria attività. In particolare: PE RI, assieme ad altre persone, ritenute esponenti delle cosche di Rosarno e Gioia Tauro, denominate "SC-Bellocco", "Piromalli-Molé" e MA", " era accusato di avere costituito o fatto parte di un'organizzazione criminale dedita alle estorsioni ed al controllo degli appalti pubblici;
la quale organizzazione, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva riusciva - anche attraverso apposite riunioni, tenute in contrada "Bosco" di Rosarno, da lui stesso e da SC CE cl. 59 ad accaparrarsi lavori di subappalto nei cantieri compresi tra gli svincoli di Mileto e Gioia Tauro, appaltati alle società DO spa, OP Costruzioni, PC SA e AS-OG, nonché a stabilire la percentuale pari al 3% dell'importo dei lavori (recuperata tramite il sistema della maggiorazione delle fatturazioni) 么 che le imprese appaltatrici dovevano versare alle cosche quale tangente per assicurarsi la protezione delle cosche medesime nei tratti autostradali di rispettiva "competenza territoriale" e che, in particolare, per quanto concerne i SC- Bellocco, significava percepire il "pizzo" nelle zone di competenza territoriale di Rosarno, i Piromalli nelle zone di Gioia Tauro, i MA nelle zone di Mileto, così 2 come convenuto nelle riunioni mafiose, condizionando l'intero apparato imprenditoriale ed imponendo alle società appaltatrici proprie ditte di riferimento per l'assegnazione dei subappalti, delle forniture e dei noli di macchinari e, di conseguenza, per l'esecuzione intera dei lavori. AT OL, PE RE, AU ON assieme ad altri, quali imprenditori - o dipendenti delle imprese, con ruoli direttivi e/o di controllo - di "riferimento" dell'associazione, i quali ottenevano subappalti, forniture ed i noli con le rispettive condotte meglio indicate nei successivi capi D) e G). • NO NI VA, in qualità di sindacalista, favorendo l'assunzione di lavoratori del luogo (legando così gli stessi all'associazione da un punto di vista clientelare in una zona quale quella calabrese dall'altissimo indice di - disoccupazione - e garantendo che sui cantieri non vi fossero problemi sindacali. Inoltre, AU ON era accusata dei reati di cui ai capi: D) ai sensi degli artt. 110, 629 cod. pen. e 7 legge 203/91, per avere in concorso con altri soggetti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, facendo parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al precedente : capo A), costretto le ditte DO SR, OP TT, RE LC e AS OG ad ottenere in subappalto la fornitura di rilevato per il tratto dell'autostrada A/3 Serre-Mileto e, inoltre, le ditte DO Spa, OP TT PC LC e AS-OG e le ditte subappaltatrici delle stesse, quali l'associazione temporanea d'imprese composta dalla IC, TA, RA, IN a rifornirsi di calcestruzzo ai prezzi da loro imposti - per il tratto Serre- - Mileto - dalla A.T.I. costituita ad hoc unitamente a RO EB, PE Lo UC, RO SR e per il tratto Mileto-Rosarno dalla ditta Costruzioni - Generali intestata a AU ON e nella quale figura De RI ER, in qualità di direttore tecnico;
il tutto con violenze e minacce costituite dagli attentati alle ditte اج subappaltatrici e dalla della condizione di assoggettamento ed omertà che deriva dall'appartenenza all'associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo A), riuscendo, così, ad eludere i vincoli posti dalla legislazione preventiva antimafia : e a consentire a personaggi ritenuti pericolosi, la possibilità di continuare ad operare : nel delicato settore degli appalti pubblici, ottenendo subdolamente il rilascio delle B certificazione necessaria per partecipare alle gare di appalto, comprese le autorizzazioni all'apertura di cave, procurando così a sé stessi ed all'associazione di cui fanno parte un ingiusto profitto con altrui danno;
con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al precedente capo A) dell'imputazione. h PE RI, NI SC (in concorso con altri); F) ai sensi degli artt. 81, 110, 629 cod. pen. e 7 legge 203/91 per aver con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro ed in qualità di mandanti, costretto le società appaltatrici: DO Spa, OP 3 TT, e le società appaltatrici, PC SA e AS OG alla corresponsione di una somma di denaro, a titolo estorsivo, pari al 3% del valore complessivo dei lavori, attraverso la sovrafatturazione sui lavori eseguiti, il tutto con violenza e minacce costituite dagli attentati subiti dalle ditte subappaltatrici e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che deriva dall'appartenenza all'associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo A), così . procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso. AT OL e PE RE: G) ai sensi degli artt. 81cpv, 110, 629 cod. pen. e 7 legge 203/91 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con il : defunto DO ST, con violenze e minacce costituite dagli attentati subiti dalle ditte subappaltatrici e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che deriva dall'appartenenza all'associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo A) . costretto le ditte appaltatrice dei lavori ad assegnare alle ditte CO.FOR., EDILMAG, Costruzioni Generali, RE SR, Calcestruzzi Giacobbe OM, RA.CA. SR dei fratelli Mercuri, G.D. Calcestruzzi SR, COS.IN.CAL, Elettroimpianti, il subappalti, le forniture, gli incarichi lavorativi, a scapito di altre imprese, al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al precedente capo A) di imputazione. PE RI ed NI SC: H) ai sensi degli artt. 56, 61 n. 2,81 cpv, 110, 610 cod. pen. e 7 legge 203/91 per avere, in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in qualità di mandanti al fine di commettere reati di cui ai superiori capi di imputazione D), F) e G), compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco affinché NÒ GI. (Amministratore della ditta "NI d'GO di M.M. & C, snc") abbandonasse i lavori allo stesso affidati in subappalto dalla ditta appaltatrice . Società DO d'Acqua spa con la minaccia consistita nell'avere posto all'interno della cabina del caterpillar 320 BNME avente matricola...... n. 10 cartucce cal 12 2 marca Fiocchi" mod "Toptrap 2" nonché una bottiglia contenente liquido infiammabile;
con l'aggravante di aver commesso il reato al fine di agevolare attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al precedente capo B A) di imputazione;
I) ai sensi degli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 624, 625 n. 7) cod. pen.. e 7 l. . 203/91 per avere, in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in qualità di mandanti ed al fine di commettere reati di cui superiori capi d'imputazione D), F) e G), commissionato il furto dei seguenti beni ai danni della ditta "NI D'GO M.M. & C. snc", il cui amministratore è NÒ GI (beni specificamente indicati); con l'aggravante sopra indicata;
4 L) ai sensi degli artt. 61 n, 2, 81 cpv, 110, 635, commi 1 e 2 n. 3 (in relazione all'art. 625 n. 7) cod. pen. e 7 legge 203/91 per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in qualità di mandanti ed al fine di commettere reati di cui all'superiori capi D) F) e G), commissionato il seguente danneggiamento: 1) l'incendio di un autocarro....... di proprietà della ditta "NI D'GO M.M. & c snc" il cui amministratore è NÒ GI;
con l'aggravante di cui si è detto M) ai sensi degli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 624-625 n. 7 cod. pen. e 7 legge 203/91 per avere, in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in qualità di mandanti ed al fine di commettere reati di cui ai superiori capi d'imputazione D), F) e G), commissionato il furto dei beni specificamente indicati ai danni della ditta "NI D'GO M.M. & c snc" il cui amministratore è NÒ GI;
con l'aggravante di cui si è detto: svariati litri di gasolio e batterie per escavatore. ON AU e De RI RI SS, assieme ad altri: N) ai sensi degli artt. 81 cpv, 110, 12 quinquies d.l. n. 306/92, n. 356/92 e 7 legge 203/91 perché, in concorso fra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ON SAvatore intestava fittiziamente a ON AU La Società "Costruzioni Generali SR di ON AU", mentre di fatto la società (assieme ad altri due intestate ad altre figlie) erano gestite dal ON SAvatore OM, socio ed amministratore occulto, peraltro in posizione gestoria dominante (se non esclusiva) al fine di consentire a quest'ultimo di: eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e di continuare di fatto, sotto l'apparente diversa composizione societaria e gestionale delle società di cui sopra;
- partecipare all'appalto pubblico per l'ammodernamento dell'autostrada SAerno- GI Calabria;
con l'aggravante dell'art. 7 1. 203/91. PE RI, NI SC, CE SC, AT OL, PE RE e AU ON: P) ai sensi degli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 e 356 cod. pen. e 7 legge n. 203/81 per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commesso frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura di rilevato, calcestruzzo ed inerti relativi al tratto autostradale Serre-Mileto dell'A/3 e, in particolare, avendo gli imprenditori titolari delle ditte subappaltatrici fornito materiale per quantità e/o qualità inferiore a quello previsto nel contratto e i dirigenti amministrativi delle ditte appaltanti omesso dolosamente i necessari controlli tesi a verificare il corretto adempimento degli oneri contrattuali;
con l'aggravante di aver commesso il reato per eseguire quelli di cui ai superiori capi D), F) e G) e, dunque, finalizzato ad agevolare le cosche di cui al superiore capo A). 5 2. Con sentenza dell'8 luglio 2009 il GUP del Tribunale di GI Calabria, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava: PE RI colpevole del delitto a lui ascritto al capo A) e, per l'effetto, con la diminuente di rito, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione;
RI SS De RI e AU ON colpevoli del delitto a loro ascritto al capo N), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, e concesse le attenuanti generiche e la diminuente di rito, le condannava ciascuna alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione;
NO NI VA colpevole del delitto a lui ascritto e lo condannava, con la diminuente di rito, alla pena di anni sei di reclusione;
disponeva la confisca dei beni specificamente indicati;
assolveva, invece, NI SC e CE SC dai reati loro ascritti ai capi A), : F), H) I) e L) e M) per non aver commesso il fatto e dal reato a loro ascritto al capo P) perché il fatto non sussiste;
PE RI dai reati a lui ascritti ai capi F), H), I), L) e M) per non aver commesso il fatto e dal reato sub P) perché il fatto non sussiste;
; AT OL e PE RE dai reati loro ascritti ai capi A) e G) per non aver commesso il fatto e dal reato sub P) perché il fatto non sussiste;
AU ON dai reati a lei ascritti ai capo A) e D) per non aver commesso il fatto e in ordine al reato sub P) perché il fatto non sussiste. Pronunciando sui gravami proposti in favore degli imputati e dal Pm., la Corte d'appello di GI Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RI SS De RI e AU ON in ordine al reato loro ascritto in quanto estinto per prescrizione;
dichiarava CE SC, NI SC, AT OL e PE RE colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A) e G) della rubrica e, con la diminuente di rito, condannava i primi due alla pena di anni sei di reclusione ciascuno ed il terzo ad anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa;
AT OL, previa concessione delle attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena di anni quattro di reclusione e € 800 di multa;
condannava PE RE al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Cop TT s.c.a.r.l., da liquidarsi in separata sede,;oltre consequenziali statuizioni.
3. Avverso l'anzidetta pronuncia i difensori di PE RI, avv. Guido Contestabile e NI Rao;
i difensori di NI SC, avv. prof. CE Nico D'Ascola e Gregorio Cacciola: i difensori di CE SC, avv. Annamaria Domanico e Mario Santambrogio;
il difensore di AT OL, avv. FR Calabrese;
i difensori di PE RE, avv. Anselmo Torchia, OM 6 Ioppolo, e. prof. LF Gaito;
difensori di AU ON e RI SS De RI, avv. Armando Veneto e PE Milicia;
ed il difensore di NO NI VA, avv. Gregorio Cacciola, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censure di seguito indicate.
3.1. Con il primo motivo di impugnazione in favore di PE RI si denuncia violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione, nella parte in cui attribuisce valenza probatoria ad emergenze fattuali sconfessate dal primo giudice, ossia: le dichiarazioni rilasciate alla DDA di GI . Calabria dal collaboratore di giustizia NI Di CO;
i precedenti penali : dell'imputato e la sua presunta vicinanza al defunto SC PE, cl. 23; i controlli effettuati dalla p.g., l'11 e 17 aprile e 7 maggio 2002, sul cantieri della DO d'acqua, che avevano rilevato la presenza di un autoarticolato per trasporto di campioni di ferro, tg ZA450FL, intestato alla ditta Autotrasporti di RI NI e OV;
il rapporto di lavoro intercorso tra NE PE, cognato del RI, e PA NI, imprenditore ritenuto colluso con la criminalità organizzata, tanto da partecipare alla ripartizione dei subappalti nei summit mafiosi di contrada Bosco, a dimostrazione dell'ipotizzato collegamento PA-RI. Insomma, l'interesse dell'imputato ai "fatti dell'autostrada" sarebbe dimostrato dai controlli di p.g., nei cantieri della società anzidetta, di un mezzo pesante e di un'autovettura intestati alla ditta Autotrasporti di RI NI e OV, il primo fratello ed il secondo figlio dello stesso ricorrente. Il dato fattuale (che era valso anche per OV la contestazione sub A) era, però, erroneo e documentalmente smentito. Ed infatti, sin dalle prime battute del processo, era stato dimostrato che l'autoarticolato in questione, già un mese prima del controllo di p.g., era stato venduto dal RI a tale CE Dangeli, mentre l'autovettura non era stata mai intestata alla ditta Autotrasporti, appartenendo a tale PE RI. E proprio sulla base della prodotta documentazione primo giudice aveva assolto OV RI. Erroneo era pure l'altro riferimento riguardante PE NE, anch'egli imputato del reato sub A). Ed infatti, anche quest'ultimo, come OV RI, era stato assolto in esito all'udienza preliminare, sul rilievo che dalla prodotta documentazione risultava che egli aveva lavorato per conto della ditta PA sol otto mesi, dall'1.10.2001 al 17.6.2002 nell'arco di circa 26 anni di attività lavorativa. Con il secondo motivo si denuncia identico vizio di legittimità e difetto di motivazione, nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto affidabili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza sottoporle ad adeguato vaglio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca. In particolare, non si era tenuto conto che il collaboratore NI Di CO, che aveva riferito della presenza di PE RI ai summit 7 di contrada Bosco, non era stato in grado di riconoscere CE SC, nonostante avesse sostenuto di ben conoscere i membri della famiglia SC di Rosarno, anche perché era stato da loro insignito delle più alte cariche mafiose. Il dichiarante SAvatore IN aveva riferito che, nel corso dei summit, sia CE SC che il RI, perché latitanti, si presentavano con un berretto calato sugli occhi al fine di non farsi riconoscere, sicché non aveva potuto cogliere, completamente, le fattezze del viso;
circostanza evidentemente implausibile per la semplice ragione che i latitanti non avevano ragione alcuna di cautelari nelle dette occasioni. Le F propalazioni accusatorie erano, inoltre, contraddittorie, considerato che, : inizialmente, avevano riferito di una decina di riunioni in territorio di Rosarno ed avevano poi rettificato il dato numerico, dicendo di tre o quattro incontri. Il collaboratore IM GL, dal canto suo, pur rendendo dichiarazioni sui temi oggetto di giudizio, aveva affermato di non conoscere PE RI SAvatore IN aveva riferito dei summit in contrada Bosco di Rosarno, ma non aveva mai nominato esso ricorrente. AR CR, nell'interrogatorio del 12.9.2007, aveva riferito che, nel corso di un periodo di comune detenzione, PE RI gli aveva riferito che anche la sua famiglia era interessata alle estorsioni riguardanti i lavori di ammodernamento dell'autostrada A3. Nondimeno, nella valutazione di attendibilità del dichiarante non si era tenuto conto che, dopo aver conseguito i benefici della collaborazione, anche d'ordine economico, il dichiarante si era reso responsabile di una rapina proprio nella zona in cui viveva protetto, tanto che gli era stato revocato lo speciale regime. Con il terzo motivo si denuncia identico vizio di legittimità, per mancanza di motivazione con riferimento al corrispondente motivo di appello. Tratto a giudizio per rispondere del reato sub A) e di altri reati, tra cui quello sub F), il RI, in primo grado, era stato ritenuto responsabile del solo reato associativo ed assolto dall'altro. Senonché, dalla lettura dei capi d'imputazione risultava la piena sovrapponibilità tra le contestazioni sub A) e F); sicché quest'ultima altro non era che mera ripetizione della prima. : L'eccezione era stata del tutto ignorata dai giudici di appello, nonostante fosse evidente che la formulazione assolutoria di primo grado, per il suo ampio contenuto liberatorio, non avrebbe potuto non riflettersi sulla stessa contestazione sub A).
3.2. Il ricorso proposto dall'avv. prof. D'Ascola in favore di NI SC eccepisce nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606 lett. e) in relazione agli artt. 192, 546, 533., comma 1, cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. Si contesta, in sostanza, il contesto giustificativo in forza del quale il giudice d'appello ha ritenuto di poter ribaltare, peraltro con una motivazione in più punti irrazionale e 8 contraddittoria, il ragionamento probatorio del primo giudice, sulla base, peraltro, della stessa piattaforma di elementi accusatori. La giustificazione addotta non era, però, dotata di maggiore forza dimostrativa rispetto a quella offerta in prime cure, ed in ciò risiedeva il primo vizio di legittimità, essendosi violata la regola di giudizio scolpita da pacifica giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti che devono caratterizzare il percorso motivazionale della sentenza di appello riformatrice della pronuncia assolutoria di primo grado, tra cui la necessità di una spiegazione convincente oltre il limite del ragionevole dubbio. In particolare, il giudice di appello era tenuto a confutare, specificamente, gli argomenti posti dal primo giudice a fondamento della diversa soluzione adottata, dando conto delle ragioni dell'incompletezza ed incoerenza della motivazione a sostegno di questa decisione, sì da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. Illogico, poi, era desumere un ruolo di rilievo dell'imputato in seno alla cosca dalla sola vicenda ER e ritenere per certa, in mancanza di riscontri, la sua partecipazioni alle riunioni mafiose di Rosarno o, comunque, ipotizzare una sua rappresentanza da parte di un sicuro partecipe, CE SC. Inidonei erano anche gli ulteriori elementi, rappresentati da una intercettazione intercorsa tra il geom. Agrusti (direttore tecnico della ED) ed. un collaboratore di quest'ultimo, OL DO, nell'ambito della quale il primo diceva dell'esito di un esame presso la Procura Distrettuale della Repubblica di GI Calabria, in cui era stato riferito del coinvolgimento dell'odierno ricorrente ai lavori autostradali. Non vi era nessuna spiegazione del perché nel "ON", evocato nel intercettazione anzidetta, si identificasse proprio l'odierno-ricorrente; in essa non si faceva riferimento ad accordi spartitori di alcun tipo. Anche altri passaggi della dichiarazione del collaboratore di giustizia, con riguardo al preteso rapporto di conoscenza tra l'imputato e l'altro soggetto coinvolto nella vicenda, VA NO, mancavaldi ogni riscontro individualizzante. Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. e) e b) in relazione agli artt. 62 bis, 416 bis, commi 4 e 5. 133 cod. pen. La motivazione era illogica per quanto riguardava la dosimetria della pena ed il diniego delle attenuanti generiche, ingiustamente negate con generico riferimento alla posizione processuale dell'imputato, al suo preminente rilievo nell'ambito della B costa ed al suo nutrito vissuto giudiziario. Il ricorso proposto dall'avv. Gregorio Cacciola, nell'interesse dello stesso SC NI, denuncia manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per inosservanza descriteri di valutazione della prova. Critica, in particolare, il A contenuto motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto di poter attribuire un ruolo di rilievo all'imputato sulla base delle circostanze relative al contatto con l'imprenditore IN ER, che si era rivolto a lui a seguito di 9 problematiche insorte con esponenti della criminalità organizzata cosentina, ed alla partecipazione a riunioni mafiose, secondo le dichiarazioni del collaboratore NI Di CO. Non era stata, poi, colta la palese incongruenza del fatto che il collaboratore, pur accreditandosi come soggetto "intraneo" alla cosca SC, persino deputato alla cura degli interessi legati ai lavori autostradali, non sapesse riferire nulla sul conto dell'imputato. Tale circostanza, in uno alla mancanza di riscontri individualizzanti, aveva giustificato la pronuncia assolutoria di primo grado.
3.3. Il ricorso proposto dall'avv. Annamaria Domanico, nell'interesse di CE SC, denuncia, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'illegittima compressione del diritto di difesa, prodotta dalla sottoposizione dell'imputato al regime di cui all'art. 41 bis O.P., così come novellato dalla legge n. 94/2009. Deduce, al riguardo, che l'imputato, sebbene formalmente libero nella presente vicenda processuale a seguito della revoca della misura custodiale ancor prima dell'assoluzione di primo grado, nelle more del giudizio di appello era stato sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41 bis, ulteriormente aggravato dalle restrizioni, di recente dichiarate incostituzionali (con sentenza del giudice delle leggi n. 143 del 2013), riguardo a qualità, quantità e tempistica dei colloqui con i difensori. Pertanto, nel presente processo, nonostante la sua formale qualità di... "libero", l'imputato aveva subito un'illegittima compressione del diritto di difesa, sostanziatasi nell'incostituzionale limitazione della facoltà di colloquio con i . difensori. . Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione, per genericità e contraddittorietà in rapporto alle . risultanze istruttorie, anche alla stregua dello stravolgimento in peius delle . originarie statuizioni assolutorie, in mancanza di rinnovazione probatoria. Si duole, : in particolare, che non sia stato rilevato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di CO erano rimaste prive di riscontro e che lo stesso, pur dicendosi certo della presenza dell'imputato alle riunioni mafiose, non era stato in grado di riconoscerlo. Non si era, poi tenuto conto che altro collaboratore di giustizia, SAvatore IN, nel riferire della vicenda relativa alle estorsioni riguardanti i lavori autostradali, aveva riferito del coinvolgimento di altra persona, omonimo dell'imputato, tale CE SC, cl. 52, inteso sciorta. Equivoca, quindi, era anche l'indicazione nominativa risultante dalla captazione ambientale sull'autovettura Citroen Xantia. Altro collaboratore di giustizia, IM GL aveva riferito della partecipazione di SC CE ai summit mafiosi solo de relato, sulla base di informazioni ricevute dallo stesso Di CO il che escludeva che potesse fungere da riscontro individualizzante, stante la "circolarità" della prova. 10 Neppure altro collaboratore, FR AM, era stato in grado di riferire alcunché di specifico al riguardo. Il difensore ricorrente segnala, poi, ulteriori segni di inaffidabilità delle propalazioni dei collaboratori, che, peraltro, avevano indotto il Gip alla revoca del provvedimento custodiale. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione sia alle aggravanti contestate che al trattamento sanzionatorio, stante l'applicabilità ai fatti di causa delle disposizioni di cui alla legge 251 del 2005. Le risultanze processuali, nonostante il carattere aperto della contestazione, finivano per cristallizzare la condotta delittuosa dell'imputato in epoca antecedente alle nuove disposizioni del 2007, il che si riverberava anche in ragione - dell'insussistenza delle anzidette aggravanti sul trattamento sanzionatorio in - concreto applicabile. Con un nuovo motivo, espresso nella memoria indicata in epigrafe, lo stesso difensore ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'escussione del collaboratore NI Di CO, fonte di prova decisiva, con riferimento alla giurisprudenza EDU e di legittimità. Il ricorso proposto dall'avv. Mario Santambrogio in favore dello stesso.. CE SC denuncia, con unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. b), in relazione all'art. 192, commi 1, 2 e 3, art. 546 lett. e) cod. proc. pen. ed artt. 416 bis e 356 cod. pen.; nonché violazione dello stesso art. 606, lett. e) per mancanza di motivazione. In particolare, lamenta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con particolare riferimento alla valutazione delle propalazioni dei collaboratori di giustizia che, motivatamente ritenute inattendibili dal primo giudice, stante le - intrinseche contraddittorietà ed incongruenze - erano state, invece, valorizzate dalla Corte di merito. D'altronde, lo stesso giudice di appello non aveva indicato alcun elemento, dotato di idonea capacità persuasiva, atto a superare le argomentazioni addotte a fondamento della pronuncia assolutoria di primo grado, disattendendo così consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità in ordine ai requisiti della sentenza di appello che intenda riformare quella di primo grado. Inoltre, l'intera impostazione accusatoria risentiva della possibile confusione tra il ricorrente e l'omonimo personaggio, senza che fosse addotta alcuna valida ragione che valesse a fugare ogni possibilità di equivoco al riguardo.
3.4. Il ricorso in favore di AU ON e di RI SS De RI denuncia, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 lett. c), in relazione agli artt.. 129 cod. proc. pen. e 12 sexies | n. 305/92. Si lamenta, in proposito, che il giudice appello sia addivenuto alla declaratoria di prescrizione senza motivare 11 adeguatamente sulla mancanza di condizioni che avrebbero consentito il proscioglimento delle imputate. Erroneamente, poi, aveva confermato la confisca nei loro confronti, nonostante la declaratoria di prescrizione e, quindi, la mancanza di accertamento positivo di penale responsabilità, a fronte dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 38834 del 2000) in ordine alla natura sanzionatoria della confisca in questione, e del principio affermato per la confisca per equivalente, cui quella in oggetto era assimilabile (sez. 6 n. 18799 del 29.4.2013; e Sez. 2 n. 12325 del 2008). Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 lett. b) c) ed e) in relazione agli artt. 125 e 546 lett. e) cod. proc. pen., 43 cod. pen. e 12 quinquies I. n. 306/92. Si lamenta, in particolare, carenza assoluta di motivazione circa l'attività elusiva della normativa antimafia, consistente nella contestata intestazione fittizia a congiunti conviventi;
e, segnatamente, in ordine al dolo specifico, necessario ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 12 quinquies. A dire delle ricorrenti, l'intestazione delle quote societarie a familiari conviventi non era idonea ad integrare la finalità prevista od a sviare le "cautele antimafia" di cui al d.lgs n. 490 del 1994, con specifico riferimento alle "informazioni" del Prefetto che si estendevano anche ai familiari, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la stipula con la pubblica amministrazione di contratti o subcontratti o per ottenere concessioni ed erogazioni. Il giudice di appello aveva del tutto ignorato le deduzioni difensive e gli argomenti di fatto e di diritto addotti a loro sostegno. Secondo l'insegnamento di legittimità, l'intestazione ai congiunti conviventi richiedeva pur sempre la verifica della finalità elusiva dell'operazione. Con il terzo motivo si deduce identico vizio di legittimità per carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico in capo a tutti i concorrenti nel reato. Il profilo in questione era stato del tutto ignorato dal giudice di appello, che si era attardato nell'esame della posizione di ON OM, nella duplice veste di soggetto interessato dalie molteplici vicende giudiziarie e di titolare di fatto delle società indicate in rubrica, omettendo del tutto il profilo della dedotta compartecipazione dolosa dei congiunti intestatari e della ragionevole previsione, da parte loro, dell'imminenza di misure di prevenzione patrimoniale. La consapevolezza non poteva ricavarsi dal semplice rapporto parentale, sì da ritenersi B sussistente in re ipsa.
3.5. Il ricorso proposto dall'avv. Gregorio Cacciola in favore di NO NI VA, denuncia manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine ai criteri di valutazione della prova. In particolare, deduce che la Corte reggina aveva, acriticamente, utilizzato gli stessi argomenti del primo giudice. Nessuna motivazione aveva reso in ordine ai motivi di appello, specie nella parte in cui era stata evidenziata l'inattendibilità dei 12 collaboratori di giustizia. Evidente era il vizio di travisamento dei fatti e di contraddittorietà in cui era incorso il giudice di appello nella lettura delle risultanze processuali. Infatti, a specifica domanda degli inquirenti sul sindacalista che partecipava alle riunioni, il collaboratore Di CO aveva risposto di non sapere nulla, escludendo di fatto che l'imputato fosse un affiliato, non essendo logicamente concepibile che il dichiarante - asseritamente affiliato, da tempo, al clan SC - non conoscesse i sodali. Nondimeno, i giudici di appello avevano ritenuto che il collaboratore avesse indicato l'imputato come affiliato alla consorteria mafiosa. Era rimasto, inoltre, nebuloso ed anzi incerto il ruolo che l'imputato avrebbe assunto in seno alla consorteria ed al tramite che avrebbe assicurato alle cosche mafiose. Si era inoltre equivocato sui rapporti intrattenuti dal VA con i rappresentanti dell'impresa appaltatrice, apoditticamente ritenuti illeciti nonostante costoro fossero stati tutti assolti, con formula piena, dai reati loro ascritti. Era stato, inoltre, travisato anche il contenuto di una telefonata intercorrente tra l'imputato e tale SAvatore RO. Lo stesso era avvenuto quanto al contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SAvatore IN, di cui si riportavano ampi stralci, e non ne era stata, comunque, colta l'inaffidabilità, stante la contraddittorietà intrinseca e con il racconto del Di CO.
3.6. Il ricorso in favore di AT OL deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e 533 dello stesso codice di rito. Lamenta, in particolare, erronea valutazione delle risultanze processuali, difetto di motivazione nonché travisamento delle risultanze di fatto, con particolare riferimento alle due situazioni sulle quali si sono fondate le accuse a carico dell'imputato: la prima, riguardante i rapporti dello stesso con alcuni soggetti gravitanti nelle cosce De TE e SC e, in particolar modo, con il maggiore referente, CE SC;
la seconda, riguardante la pretesa esclusione, con il sostegno della cosca di riferimento, di imprese concorrenti nella fase di aggiudicazione, in subappalto, dei lavori di fornitura di materiali e delle opere inerenti aò tratto autostradale A3 SA-RC. La motivazione resa in proposito non offriva elementi idonei a sostenere l'ipotesi accusatoria oltre il limite del ragionevole dubbio, al punto da ribaltare giudizio assolutorio espresso in primo grado. In relazione al reato associativo, contestato al capo A) della rubrica, il costrutto argomentativo poggiava sul contenuto di alcune conversazioni, il cui significato accusatorio era stato adeguatamente smentito dal primo giudice ed invece acriticamente valorizzato dalla Corte distrettuale. Si era, inoltre, equivocato sul ruolo svolto da tale SO in seno dell'azienda amministrata dal OL, laddove si asserisce che, quale esponente dei SC, controllasse di fatto la ED - in cui rivestiva la funzione di operaio - impartendo direttive. Il procedimento inferenziale 13 . era arbitrario ed illogico. Peraltro, erroneamente era stato ritenuto di poter ravvisare nel contenuto delle intercettazioni, per lo più generiche e suggestive, elementi di riscontro alle dichiarazioni rese sulla vicenda dai collaboratori di giustizia. Le relative propalazioni si riferivano, del resto, a dati assolutamente non conducenti nella prospettiva accusatoria, perché generiche e prive di riscontro, di guisa che la relativa valutazione risultava in contrasto con i canoni di giudizio dettati da consolidato insegnamento llegittimità. Per quanto riguardava, poi, la contestazione estorsiva di cui al capo G), il difetto motivazionale era ancor più evidente, rivelando distorta interpretazione delle risultanze processuali. Ancora una volta era erronea la valutazione del contenuto delle captate conversazioni telefoniche, intercorse con DO Agrusti;
contenuto che era stato travisato nei suoi effettivi riferimenti, specie riguardo alla frase riguardante la "pista consigliata". Il giudice di appello non aveva tenuto conto di indiscusso insegnamento della Corte di legittimità in ordine ai criteri che il giudice di merito è tenuto ad adottare nella lettura delle conversazioni intercettate, richiedendosi che le espressioni proferite siano connotate da chiarezza, decifrabilità ed assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del loro significato non lasci margini di dubbio sul tenore complessivo della conversazione. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia identico vizio di... legittimità in relazione all'art. 7 legge n. 203 del 1991. Al riguardo, la sussistenza dell'aggravante era stata ritenuta solo in ragione di precedente condanna dell'imputato per associazione mafiosa. Il che non era però sufficiente per affermare che la condotta contestata al capo G) fosse realmente finalizzata ad agevolare il sodalizio mafioso, di cui, secondo l'impostazione accusatoria, il OL avrebbe fatto parte con il ruolo di "prestanome". Ebbene, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, la dimostrazione dell'elemento teleologico della detta circostanza richiedeva l'indicazione di elementi fattuali da cui poter desumere che la condotta in questione fosse, realmente, orientata ad agevolare il sodalizio mafioso. E, in tal senso, non era assolutamente sufficiente la mera circostanza che uno dei soggetti concorrenti nella realizzazione di quella condotta, avesse un precedente per 416 bis cod. pen. Nessuno sforzo interpretativo era stato compiuto per verificare se, materialmente, potesse dirsi dimostrato che, in effetti, dalla condotta dell'imputato, potesse trarre vantaggio non già il singolo soggetto, ma la struttura associativa in sé considerata. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. Il giudice di appello non aveva fatto corretta applicazione dei parametri di legge in tema di regime sanzionatorio, specie alla luce dell'orientamento interpretativo secondo cui l'onere motivazionale doveva essere più intenso quanto più il giudice di merito intendesse discostarsi dal minimo edittale. 14 3.7. Il ricorso in favore di PE RE denuncia, con il primo motivo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 bis cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen. La motivazione del provvedimento impugnato era assolutamente inidonea a sostenere il ribaltato il giudizio di colpevolezza, anche alla stregua degli orientamenti della Corte EDU (nota pronuncia Dan c. Moldavia) che ritengono doveroso il rispetto del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Dal testo della pronuncia impugnata emergeva chiaramente che il giudice di secondo grado aveva maturato il suo convincimento solo attraverso un riferimento adesivo alle argomentazioni del Pm appellante. Gli elementi fattuali utilizzati in sentenza non sostanziavano validi dati probatori od indiziari, ma integravano al più mere ipotesi. Erroneamente, era stato ritenuto che l'imputato, quale imprenditore operante nel settore del movimento terra e della produzione di calcestruzzo, per il fatto di essersi aggiudicato un subappalto dalla società OP TT per la fornitura di inerti, fosse, per ciò solo, imprenditore contiguo all'organizzazione mafiosa operante in zona, nonostante non fossero emersi elementi sufficienti per un tale convincimento, così come ritenuto dal primo giudice, e non risultassero, neppure, trattamenti privilegiati di favore ricevuti dallo stesso imputato. Mancavano in atti elementi affidabili a sostegno della ritenuta appartenenza del prevenuto alla cosca MA, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Erronea era, anche l'interpretazione del significato delle captate conversazioni. Era, inoltre, significativo che i figli dell'imputato fossero stati assolti dal primo giudice sulla base del rilievo che, nei loro confronti, dovessero valere le stesse argomentazioni liberatorie usate per il loro genitore e che l'unico membro appartenente alla famiglia MA, imputato nel presente procedimento fosse stato assolto. L'impugnata sentenza era, inoltre, erronea nell'attribuzione all'imputato della qualifica di imprenditore colluso senza considerare i criteri in base ai quali la giurisprudenza di legittimità aveva tracciato la distinzione tra imprenditore colluso e imprenditore vittima. Anche in ordine al capo G) la sentenza impugnata ripeteva le contraddittorietà interne e le insufficienze strutturali del giudizio di responsabilità in ordine al reato associativo. Ancora una volta, recepiva acriticamente le motivazioni dell' appello del Pm. nella parte in cui sosteneva che dal riconoscimento di responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo dovesse discendere, in via di diretta consequenzialità, l'affermazione di colpevolezza anche in ordine al reato di cui al capo G). Infine, in punto di quantificazione della pena, il giudice di appello non aveva tenuto in considerazione l'epoca di commissione del reato ai fini dell'applicazione della 15 disciplina vigente e non aveva neppure riconosciuto le attenuanti generiche per mitigare la pena inflitta. Il ricorso proposto dall'avv. prof. LF Gaito, in favore dello stesso RE, denuncia, con il primo motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Si sostiene, in particolare, che la motivazione del provvedimento impugnato che aveva ribaltato la decisione di primo grado sulla base di una mera rivalutazione del compendio probatorio, segnatamente del significato di alcune intercettazioni telefoniche - si collocherebbe ben al di sotto degli standard minimi di motivazione in caso di reformatio in peius, secondo pacifico orientamento interpretativo di legittimità. Con il secondo motivo, si denuncia mancato rilievo dell'inammissibilità dell'appello del Pm., ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., per evidente genericità dei motivi, specie con riferimento al capo G). La conseguenza dell'inammissibilità era il passaggio in giudicato del relativo capo, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Peraltro, era apodittico e, comunque, erroneo l'assunto secondo cui, stante la contestata finalizzazione dell'associazione mafiosa ad imporre l'assegnazione, in subappalto, dei lavori autostradali ad imprese di gradimento, l'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo avrebbe dovuto comportare, automaticamente, il riconoscimento di colpevolezza anche in ordine al. reato di cui al capo G). Con il terzo motivo si deduce contraddittorietà intrinseca di motivazione in ordine al capo G). Del tutto inidoneo era l'assunto giustificativo in merito all'anzidetto automatismo, stante la nota differenza tra reato associativo e reato- fine, sicché l'affermazione di responsabilità per l'uno non comportava, di per sé, identico epilogo decisorio con riferimento all'altro. Per quanto concerne il delitto associativo il contributo asseritamente prestato dall'imputato sarebbe consistito nell'introdursi" nel sistema di spartizione degli appalti relativi alle opere di ammodernamento e rifacimento del noto tratto autostradale, trattandosi di imprenditore "vicino" ad una non meglio precisata famiglia mafiosa: ora la cosca MA, ora OL, ora SC/Bellocco. Le due sentenze di merito si ponevano, però, in evidente contrastante: la prima, a differenza della seconda, era fondata su valutazione globale e non parcellizzata dei dati indiziari raccolti, in conformità ai criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192, comma 2, del codice di rito. Il fatto che, a dire del Pm appellante, nei processi di mafia assai di rado ci si trovava in presenza di prove dirette, dovendosi invece utilizzare prove indirette o indiziarie, non poteva autorizzare semplificazioni probatorie, essendo necessaria invece un'attenta analisi degli elementi accusatori, singolarmente ed unitariamente considerati. : L'argomento, peraltro erroneo in punto di diritto, secondo cui la mera circostanza dell'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche in area notoriamente 16 soggetta al controllo mafioso costituirebbe prova della vicinanza mafiosa dell'impresa aggiudicataria, era stato acriticamente recepito dalla sentenza di appello, che non aveva motivato il diverso apprezzamento del primo giudice. Nel recepire acriticamente il ragionamento del Pm, il giudice di appello era venuto meno anche all'onere di provare tempi e modalità dell'inserimento dell'imputato nel subappalto, grazie all'appoggio" mafioso. In altre parole, non era dato comprendere le ragioni di fatto e di diritto oltre ogni ragionevole dubbio, della - - ritenuta partecipazione associativa, in spregio all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole espressione a sezioni unite (SU 12 luglio 2005, Mannino). : Correttamente il primo giudice aveva evidenziato come ogni indagine volta all'accertamento del subappalto contestato dovesse necessariamente passare al vaglio della prova dell'appartenenza o contiguità dell'imputato ad una delle organizzazioni mafiose operanti sul territorio nel quale ricadevano i lavori in questione, con particolare riferimento non soltanto ai rapporti intrattenuti con la locale criminalità organizzata, ma anche a specifiche condotte accertate a suo carico;
se l'impresa facente capo all'imputato fosse stata ingiustificatamente preferita alle ditte concorrenti, escluse solo nella logica della preferenza da accordare alle imprese gradite alle organizzazioni mafiose. Insomma, in primo grado, si era, motivatamente, ritenuto che fosse rimasto indimostrato il ritenuto collegamento tra RE PE e la cosca mafiosa MA;
e che non vi erano sufficienti elementi per ritenere che l'affidamento del subappalto alla ditta dell'imputato fosse il frutto di imposizione mafiosa. Secondo l'impostazione accusatoria, l'imputato sarebbe stato soggetto intraneo alla cosca MA di LI sulla base di una serie di servizi di osservazione di p.g., compendiati nella richiesta di applicazione della misura cautelare;
di una fonte confidenziale rimasta ignota e di alcune intercettazioni telefoniche. Il giudice di appello aveva acriticamente recepito tali elementi, senza confrontarsi con il rilievo del primo giudice, che aveva notato come quelle indicazioni confidenziali fossero rimaste prive di riscontro. Per quanto riguardava, poi, le intercettazioni telefoniche, al contenuto inequivocabile dell'intercettazione telefonica del 7 febbraio era stata opposto il riferimento alle "massime di esperienza" secondo cui essere mafioso (in quanto в appartenente ad una "famiglia") non esimeva il soggetto dall'obbligo di corrispondere il cosiddetto "fiore " ad altra "famiglia", ossia una tangente per eseguire lavori nella zona di competenza di quest'ultima. Ma anche in questo caso le argomentazioni del primo giudice non erano state superate da una motivazione maggiormente persuasiva: il giudice di primo grado aveva considerato che il clan mafioso ("competente" nell'area portuale di Gioia Tauro) cui la tangente avrebbe dovuto essere versata, non era affatto "ostile" o "contrapposto" alla cosca MA 17 (vale a dire, al gruppo nel quale, secondo l'accusa, l'imputato era inserito), ma poteva, addirittura, ritenersi vicino. A conferma del giudizio assolutorio, il Gip aveva posto altra intercettazione telefonica intercorsa tra RE e tale AR LF, che era stata, invece, equivocata dal giudice di appello, così come era stato equivocato il contenuto di altre intercettazioni. Con riferimento, infine, alla ritenuta "discutibile" frequentazione della ricorrente con tale IC PE, il primo giudice aveva osservato che, a parte la neutralità delle conversazioni, "non sono presenti in atti elementi in base ai quali risulterebbe che PE IC é un pericoloso criminale controllato con esponenti delle famiglie Gasparro Fioé, collegato ai MA. Dalla lettura del certificato del casellario del predetto PE si rilevava che lo stesso era gravato da un unico precedente per truffa e per una contravvenzione in materia di armi". Di contro, il giudice di appello, ignorando tale rilievo, aveva ritenuto, sulla base dello stesso virgolettato della richiesta applicativa della misura cautelare, che il PE fosse "un pericoloso criminale controllato con esponenti delle famiglie Gasparro Fioré, collegato ai MA", soggiungendo che dal compendio del materiale captativo emergeva chiaramente il comune interesse, del RE e del PE, per il settore degli appalti. Circostanza, questa, in sé insignificante, in quanto l'imputato era un imprenditore di zona, operante nel settore edilizio, donde l'inidoneità a sostenere l'assunto accusatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ragioni d'ordine logico e di economia espositiva impongono di cogliere, nei... molteplici motivi di ricorso, profili di carattere generale - comuni a più impugnative - da trattare congiuntamente, al fine di evitare inutili ripetizioni. Non sfuggirà, già a prima vita, che leitmotiv delle doglianze di parte è il difetto motivazionale, efficacemente rilevato anche dal Pg. d'udienza, in riferimento a diverse posizioni, in ragione del fatto che, nel ribaltare il giudizio assolutorio espresso in primo grado, la Corte distrettuale sarebbe venuta meno all'obbligo di rendere congrua e pertinente giustificazione. Il tenore del rilievo critico rende opportuno, ai fini di corretta soluzione, ripercorrere, seppur a grandi linee, gli snodi ermeneutici maturati nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice sul tema specifico dell'obbligo motivazionale del giudice di appello che intenda riformare in peius una pronuncia di primo grado. Come si dirà, il tema anzidetto si interseca, poi, con altra formidabile problematica, relativa all'obbligo del giudice di appello - che ritenga di dover optare per un diverso apprezzamento della prova orale, stimata inattendibile dal primo 18 giudice di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini di nuova escussione della fonte dichiarativa. Problematica sorta in esito all'orientamento interpretativo della giurisprudenza EDU, maturato sulla scia della nota pronuncia Dan c. Moldavia, richiamata espressamente nel ricorso di RE PE e nel motivo nuovo in favore di CE SC, ma "estensibile" - per riflesso di valenza generale - alle altre impugnazioni. Ineludibile corollario del problema così posto è quello del carattere officioso o su impulso di parte dell'obbligo d'integrazione probatoria a carico del giudice d'appello.
1.1. Per quanto riguarda il primo profilo dell'ampia tematica sopra delineata, può ritenersi ius recptum, alla stregua di consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità, che la motivazione della sentenza di appello riformatrice della pronuncia di primo grado si caratterizza per un obbligo giustificativo ulteriore, rispetto a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà, enucleabile dal testo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. In diverse pronunce sul tema, è ricorrente la locuzione "motivazione rafforzata", per esprimere, con la forza semantica del lemma, il più intenso obbligo di diligenza richiesto al giudice di secondo grado, che deve farsi carico di confutare, specificamente, i principali argomenti addotti dal primo giudice, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza od incoerenza, alla luce dei principi enunciati da questa Corte di legittimità nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite (Sez. U. 12.7.2005, n. 33748, Mannino, Rv. 231679; cfr. Sez. feriale, n. 53562 dell'11/09/2014, Lembo, rv. 261541; Sez. 5 n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169). In altri termini, il giudice di appello non può limitarsi ad una motivazione, pur 21 conforme ai canoni della logica e dell'intrinseca coerenza, che dia plausibile о giustificazione dell'alternativa lettura delle emergenze processuali, ma deve anche spiegare perché non possano essere condivisi gli argomenti addotti in prime cure a sostegno della pronuncia assolutoria. D'altronde, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità (tra le altre, Sez. 6, n. 40159 del 03/1172011, Galante, Rv. 251066; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012 dep 2013, Berlingieri, Rv.254725) è viziata la motivazione della sentenza di appello, che, a fronte del medesimo compendio probatorio, si limiti ad una lettura alternativa, senza il supporto di argomenti dirimenti, tali da evidenziare oggettive carenze od insufficienze della decisione assolutoria, che a fronte di quella riformatrice - si riveli, quindi, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare spazio a residui, ragionevoli, dubbi sulla statuizione di colpevolezza. In altri termini, l'insieme giustificativo della sentenza riformatrice deve avere una forza persuasiva superiore a quella della prima pronuncia. 19 1.2. Come si è accennato in premessa, il tema dei requisiti della motivazione della sentenza di appello, che riformi quella assolutoria di primo grado, si interseca con quello afferente al principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, sulla scia della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, in ordine all'obbligo della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'escussione della prova orale da parte del giudice di appello che reputi non condivisibile il giudizio assolutorio espresso in primo grado. Orbene, la rivisitazione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata, sul punto, all'indomani della prima, fondamentale, pronuncia in materia (Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi, Rv. 253541, secondo cui l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia, impone di rinnovare l'istruttoria soltanto in presenza di due presupposti, quali la decisività della prova testimoniale e la necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni), consente di affermare che l'orientamento interpretativo delle diverse Sezioni di questa Corte di legittimità si è ormai attestato nell'affermazione dell'obbligo del giudice di appello, che intenda riformare in peius la pronuncia assolutoria di prime cure, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per. escutere, nuovamente, le prove orali, qualora valuti diversamente la loro. attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pepino, Rv. 260071; Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623). In sostanza, l'obbligo della rinnovazione dell'istruttoria si impone ogniqualvolta il giudice di appello reputi di dover disattendere la valutazione di inattendibilità espressa dal primo giudice con riferimento alle prove erali. ** Siffatta affermazione si giustifica in ragione del rilievo che l'obbligo di rinnovazione è peculiare espressione dei fondamentali principi dell'oralità e dell'immediatezza, cui è ispirato il sistema accusatorio (Sez. 2, n. 32619 del 2014, cit.). Alla stregua del richiamato insegnamento giurisprudenziale un obbligo siffatto non sussiste solo ove il giudice di appello compia una diversa valutazione di prove documentali e non già dichiarative (Sez. 2, n. 13233 del 25/02/2014, Trupiano, Rv. 258780) o, comunque, fondi il proprio convincimento su altri elementi probatori, in relazione ai quali la valutazione del primo giudice sia mancata o sia stata travisata (Sez. 5, n. 16975 del 12/02/2014, Sirsi, Rv. 259843; Sez. 2, n. 32368 del 17/07/2013, Marotta, Rv. 255984). Inoltre, la prova da escutere deve avere carattere di decisività (Sez. 5, n. 6403 del 16/09/2014, dep. 2015, Preite, Rv. 262674; Sez. 4, n., 7597 del 08/11/2013 dep. 2014, Stuppia, Rv. 259127; Sez. 5 n. n. 47106 del 25/09/2013, DO, Rv. 257585; Sez. 3, n. 32798 del 05/06/2013, NS, Rv. 256906). 20 L'individuazione delle condizioni per l'affermazione dell'obbligo anzidetto - in ricostruzione armonica dell'architettura processuale, “convenzionalmente" una adeguata, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 117 della Carta costituzionale - si pone, poi, in sintonia con il principio del "giusto" processo, pur esso di valenza costituzionale, e con quello dell'oltre il ragionevole dubbio dettato dall'art. 533 cod. proc. pen. Per un verso, infatti, è conforme ai canoni di un processo "equo" che l'affermazione di colpevolezza si fondi sulla diretta acquisizione delle fonti accusatorie, di cui debba essere vagliata l'attendibilità. Ciò in quanto la relativa valutazione è, notoriamente, la risultante di un giudizio complesso, che, di regola, postula l'immediata acquisizione della prova, posto che solo l'immediatezza può consentire - attraverso la diretta percezione del fatto processuale e l'osservazione del modo di porsi del dichiarante di formulare un apprezzamento quanto più possibile prossimo alla veridicità, in misura di gran lunga superiore a quanto sia possibile mediante l'esame meramente "cartolare" delle relative dichiarazioni. Per altro verso, la regola di giudizio dettata dall'art. 533 cod. proc. pen. comporta che il limite del ragionevole dubbio, ai fini della penale responsabilità, possa essere superato solo in esito alla diretta escussione delle fonti dichiarative, la sola che possa fugare ogni ragione di incertezza sul coefficiente di credibilità delle stesse e sulla reale idoneità a sostenere una pronuncia di condanna. Di talché, Ja mancata escussione della prova orale sostanzia la violazione di legge anche sotto il profilo che la mera rilettura delle dichiarazioni, già ritenute inattendibili dal giudice di primo grado e diversamente apprezzate in appello, non sarebbe, di per sé, in grado di superare la presunzione di non colpevolezza, che deve guidare il giudice pella valutazione del materiale probatorio- (Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, Rv. .254025). . Non sembra, infatti, opinabile l'assunto che il criterio del dubbio ragionevole sia speculare - o, comunque, intrinsecamente connesso al principio costituzionale - dettato dall'art. 27, comma 2, Cost. sulla presunzione di non colpevolezza.
1.3. Per quanto riguarda, infine, il corollario della rilevabilità, ex officio o su istanza di parte, della questione relativa alla violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, giova considerare l'orientamento espresso dalla Corte EDU (Sez. 3, 04/06/2013, Hanu c. Romania, § 37), secondo cui il giudice di appello deve procedere alla nuova escussione "d'ufficio", anche in assenza di richiesta della parte, perché "le corti nazionali hanno l'obbligo di adottare misure positive a tal fine, anche se il ricorrente non ha fatto richiesta"; soggiungendo che, nel caso di specie, "la mancata escussione da parte della Corte d'appello dei testimoni in prima persona e il fatto che la Suprema Corte non ha cercato di porvi rimedio rinviando il caso alla Corte d'appello per un nuovo esame degli elementi di prova, ha sostanzialmente ridotto il diritto di difesa del ricorrente". 21 La Corte ha, altresì, precisato che "uno dei principi del processo equo è la possibilità per l'imputato di affrontare i testimoni in presenza di un giudice che deve decidere la causa, perché le osservazioni del giudice sul comportamento e la credibilità di un certo testimone possono avere conseguenze per l'imputato" (id. Corte EDU §39). -Il principio della rilevabilità officiosa della violazione in esame, affermato sull'abbrivio dell'anzidetta pronuncia da questa Corte di legittimità (Sez. fer. n. 53562/14 cit.), merita di essere condiviso, proprio perché in linea con le già evidenziate esigenze di armonizzazione del sistema processuale, disattendendosi, così, il contrario orientamento espresso da questa stessa Corte, Sez. 5, n. 51396 del 20/11/2013, Basile, Rv. 257831, secondo cui non è rilevabile d'ufficio, in sede di giudizio di legittimità, la questione riferita alla violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia, questione riconducibile, con adattamenti, alla nozione del vizio di "violazione di legge" e, dunque, da far valere, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., mediante illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno. - 2. Alla luce dei principi di diritto, come sopra enunciati, emergono, in tutta palmare evidenza, Je profonde criticità di cui è affetta la sentenza impugnata, con riferimento a determinate posizioni, precisamente a quelle di NI SC, CE SC, AT, OL e PE RE, in ordine alle quali il giudice di appello ha omesso di confrontarsi, adeguatamente, con le argomentazioni addotte a sostegno della pronuncia assolutoria. Inoltre, come si dirà in prosieguo, lo stesso giudice è incorso nell'ulteriore errore di giudizio, consistente nell'avere affidato le proprie, alternative, valutazioni alla rivisitazione meramente "cartolare" delle emergenze probatorie, senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative, già stimate inattendibili dal primo giudice. .
2.1. Il ricorso proposto dall'avv. D'Ascola, in favore di NI SC, coglie nel segno, quanto al rilievo della violazione di legge, sub specie dell'elusione, da parte della Corte distrettuale, dell'obbligo di indicare, compiutamente, le ragioni del diverso ragionamento probatorio e dell'avere addotto, a sostegno del proprio, difforme, convincimento le stesse risultanze probatorie valutate in primo grado, senza procedere al riesame dei collaboratori ritenuti inattendibili dal primo giudice e confrontarsi con gli argomenti prospettati a fondamento della statuizione assolutoria. delIn particolare, sono state valorizzate le propalazioni accusatorie collaboratore di giustizia Di CO, motivatamente ritenute prive di attendibilità estrinseca dal primo giudice, siccome non assistite da elementi di riscontro individualizzante. 22 Per le già dette ragioni, appare, poi, del tutto pertinente l'eccepita violazione della regola di giudizio dettata dall'art. 533 cod. proc. pen. Inaccettabile, sul piano della tenuta logica del ragionamento probatorio, risulta, effettivamente, l'assunto in forza del quale il giudice a quo ha ritenuto di poter superare l'obiezione relativa alla mancata partecipazione dell'imputato alle riunioni mafiose di contrada Bosco di Rosarno, così come emergeva dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. E' palesemente incongruo, infatti, liquidare il rilievo difensivo con la considerazione che la rappresentanza della famiglia SC ai summit mafiosi era, comunque, assicurata dal fratello CE, in virtù di una sorta di delega implicita, conferitagli da tutti i componenti della famiglia mafiosa. Si tratta, peraltro, di un argomentare meramente congetturale, privo di qualsivoglia elemento di conferma. Privo di riscontro individualizzate é rimasto pure il riferito coinvolgimento dell'imputato - anche ad ammettere che in lui si identificasse il ON indicato dal collaboratore nella vicenda dell'imprenditore Posteraro. Peraltro, proprio la - mancanza di riscontri aveva già comportato la revoca dell'ordinanza custodiale a suo tempo emessa nei confronti dello stesso imputato. Non risultano neppure indicati i riscontri di altre parti delle accuse del collaborante, come denunciato dal difensore oggi ricorrente. Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti dell'imputato, con rinvio per nuovo esame al competente giudice di merito, che, in rapporto alle eccepite omissioni ed alle rilevate carenze del ragionamento probatorio, dovrà valutare anche le ulteriori emergenze processuali, risultanti dal tenore delle captazioni in atti: L'accoglimento dei motivi di cui si è detto assorbe ogni altra doglianza di parte, comprese le censure espresse nel ricorso proposto, in favore dello stesso imputato, dall'avv. Cacciola. Tra le stesse andrà, in particolare, apprezzata la denunciata incongruenza logica del fatto che il dichiarante, per un verso, si accreditasse come componente della famiglia SC, investito peraltro di incarico fiduciario di grande momento, come quello di curare gli interessi della cosca sui lavori autostradali;
e, per altro verso, sostenesse di non sapere nulla del ruolo di NI SC in seno alla consorteria mafiosa e finanche dei rapporti parentali intercorrenti con CE SC.
2.2 E' destituita di fondamento la prima censura del ricorso proposto dall'avv. Domanico, nell'interesse dello stesso CE SC, in ordine all'eccepita violazione dei diritti di difesa, per il fatto che l'imputato, fosse soggetto alle restrizioni connesse allo speciale regime penitenziario dell'art. 41 bis O.P., così come novellato dalla legge n. 94/2009. Ed invero, è certo che il SC, inizialmente raggiunto da ordinanza di custodia cautelare, era stato poi rimesso in libertà a seguito di revoca del titolo custodiale da 23 parte del Gip. E' di intuitiva evidenza, allora, che il precedente stato di libertà o, comunque, l'iniziale regime carcerario non differenziato ha consentito all'imputato il pieno esercizio del diritto di difesa, senza le restrizioni conseguenti al successivo, più gravoso, regime detentivo. Ad ogni modo, la censura è generica, non risultando specificate quali compressioni del diritto di difesa si siano, in concreto, verificate e quale, effettiva, incidenza abbiano avuto le limitazioni imposte dal regime di detenzione sul concreto disimpegno di quel diritto. La seconda censura, afferente alle incongruenze ed ai vizi del ragionamento probatorio del giudice di appello, é invece, fondata per le ragioni in precedenza indicate. Ed invero, all'affermazione di colpevolezza, che sovverte il giudizio assolutorio di primo grado, la Corte reggina è pervenuta sulla base di mera rilettura delle propalazioni del collaboratore di giustizia Di CO, sebbene le stesse risultassero prive di adeguato riscontro. Parimenti, il mero apprezzamento cartolare aveva convinto il giudice di appello dell'affidabilità delle dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia, SAvatore IN, nonostante, peraltro, la non chiarita possibilità di incertezza nominativa, stante la segnalata omonimia con tale CE SC, cl. 52, anche con riferimento al tenore della menzionata captazione ambientale a bordo di un'autovettura. Identico rilievo critico va espresso nei confronti di altri collaboratori, non riesaminati, quali IM GL e FR AM, a parte le perplessità indicate in ricorso in ordine all'attendibilità degli stessi dichiaranti. Nella pertinente logica contestativa della correttezza e congruità con riferimento al dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata - parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità si pone il ricorso dell'avv: Santambrogio in favore dello stesso CE SC. Il giudizio di fondatezza dell'impugnativa ripete, dunque, dalle superiori considerazioni la sua ragion F d'essere, imponendo, pertanto, l'annullamento della sentenza in esame perché il giudice del rinvio proceda a nuovo esame. Nel giudizio rescissorio andranno valutate anche le incongruenze segnalate dalla difesa in punto valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NI Di CO, FR AM e B SAvatore IN, con particolare riferimento quanto a quest'ultimo - alla denunciata omonimia. -Ogni altra censura di parte compresa quella relativa al trattamento sanzionatorio, di cui al terzo motivo del ricorso dell'avv. Domanico deve ritenersi - assorbita. 宏 2.3. Il ricorso in favore di AT OL, che lamenta violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e dei canoni di valutazione delle emergenze probatorie, nel confronto tra pronuncia assolutoria di primo grado e sentenza riformatrice di appello, è fondato per le ragioni indicate in precedenza. Ragioni che, ovviamente, 24 devono ritenersi integralmente riprodotte anche per il ricorrente, reclamando, anche per la relativa posizione, l'annullamento della sentenza impugnata. Il rilievo pregiudiziale della rilevata violazione comporta l'assorbimento di ogni altra censura, compresi i rilievi critici in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle propalazioni dei collaboratori di giustizia;
alla sussistenza delle ipotesi di reato in contestazione;
alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 ed all'assetto sanzionatorio.
2.4. Il primo motivo del ricorso, proposto dagli avv. Torchia e Ioppolo in favore di PE RE, ha posto, esattamente, la questione dell'osservanza dei parametri di giudizio fissati dalla giurisprudenza della Corte EDU (pronuncia Dan c. Moldavia), mutuati – per quanto si è detto - dalla giurisprudenza - di questa Corte regolatrice, e della violazione dei limiti e delle condizioni della reformatio in peius della sentenza riformatrice di appello ed è per questo senz'altro fondato. Concorre al favorevole esito decisorio l'indubbia fondatezza del primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Gaito per conto dello stesso ricorrente, con riferimento all'inosservanza, da parte del giudice di appello, dei parametri valutativi cui deve ispirarsi la motivazione della sentenza di appello che riformi in peius la sentenza assolutoria di primo grado. E', invece, infondato il secondo motivo, che lamenta il mancato rilievo dell'eccepita inammissibilità del gravame del Pm, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. per genericità dei motivi specie con riferimento al capo G) della rubrica. Ed invero, dall'esame dell'atto di appello reso necessario dal tipo di censura proposta- emerge distintamente ed univocamente, al di là dell'apparente - genericità di formulazione, la volontà di impugnare la sentenza assolutoria riguardo a tutti i reati contestati all'imputato, compreso il capo G). Tanto risulta, con tutta evidenza, dalle espressioni racchiuse nel penultimo capoverso di foglio 50 del gravame, nella parte in cui si assume che se la metodologia mafiosa esplicata aveva come ultimo scopo quello di fare eseguire i lavori ad imprese mafiose, va da sé che al riconoscimento in capo agli imputati della responsabilità di cui al capo A) deve necessariamente seguire quella di cui ai capi... e G) (quello specificamente ascritto al RE). Per quanto opinabile potesse essere, l'assunto argomentativo che reclamava una sorta di automatismo di imputazione - esprimeva nondimeno perspicuo intento di investire, con il mezzo del gravame, anche la statuizione assolutoria riguardante il capo in esame, sicché, correttamente, il giudice di appello si era pronunciato al riguardo. L'accoglimento delle restanti censure comporta, dunque, l'annullamento in parte qua della sentenza in esame nei confronti del RE, restando assorbita ogni altra doglianza espressa nei due ricorsi proposti in favore dello stesso imputato. 25 2.5. All'esame dei ricorsi di RI SS De RI e di ON RA giova premettere il riferimento alle rispettive vicende processuali, in un prospetto sinottico utile a cogliere i termini esatti delle relative doglianze. Orbene, la De RI era chiamata a rispondere del reato di cui al capo N) ai sensi degli artt. 81 cpv, 110, 12 quinquies d.l. n. 306/92, n. 356/92 con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 Con la sentenza di primo grado, l'imputata è stata ritenuta colpevole di quel reato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 e, previa concessione delle attenuanti generiche e la diminuente di rito, è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con la sentenza oggi gravata di ricorso per cassazione, il giudice di appello ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, confermando nel resto, quanto alla disposta confisca. La ON, dal canto suo, era chiamata a rispondere dei reati di cui ai capo A) ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen.; D) ai sensi dell'art. 629 cod. pen. con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991; N ai sensi degli artt. 81 cpv, 110, 12 quinquies d.l. n. 306/92, n. 356/92 e 7; e P) ai sensi degli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 e 356 cod. pen. e 7 l. 203/81. Il GU l'ha riconosciuta colpevole del reato di cui al capo N), esclusa. l'aggravante di cui all'art. 7, e con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente di rito, l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale;
l'ha assolta, invece, dai reati di cui ai capi A) e D) per non aver commesso il fatto e dal reato sub P) perché il fatto non sussiste. La sentenza di appello ha dichiarate non doversi procedere in ordine al reato · sub N) in quanto estinto per prescrizione, confermando nel restor " E-3° Tanto premesso, si osserva ora che le doglianze proposte in favore delle due imputate sono destituite di fondamento nella parte in cui contestano la ritenuta sussistenza dell'ipotesi di reato loro contestata al capo N), la sola per la quale - come si è visto - entrambe hanno riportato condanna in primo grado;
e censurano, ad ogni modo, il mancato proscioglimento nel merito, in luogo della declaratoria di 2 : estinzione per intervenuta prescrizione. Ed invero, dal contesto giustificativo della sentenza impugnata risultano, ♡ chiaramente, le ragioni per le quali la Corte distrettuale ha ritenuto che non sussistessero;
nella fattispecie, le condizioni per una più favorevole pronuncia di proscioglimento nel merito. In proposito, é ben noto, alla luce di indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità, nella sua più autorevole espressione a Sezioni Unite, che in presenza di una causa di estinzione del reato giudice è legittimato a pronunciare sentenza - di proscioglimento, a mente dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., soltanto le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione delove 26 medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ulteriore (Sez. Un 28.5.2009, n. 35490, Tettamanti, Rv. 244274). L'ineludibile condizione dell'evidenza di cause di proscioglimento nel merito è stata, motivatamente, esclusa dal giudice a quo e la coerenza e compiutezza del costrutto argomentativo, che esprime siffatto convincimento, sottraggono la sentenza impugnata al sindacato di questa Corte di legittimità. E', invece, fondata la questione relativa alla ribadita confisca nonostante la ! declaratoria di prescrizione. In proposito, reputa la Corte di non poter aderire all'orientamento interpretativo di legittimità, evocato dal giudice a quo, secondo cui in caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento sul fatto-reato onde ordinare la confisca non solo delle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.), ma anche di quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato (ad es., nei casi di cui agli artt. 240, comma. secondo, n. 1, cod. pen., e 12-sexies legge n. 356 del 1992) ( Sez. 2, n. 32273 del 25/05/2010, Pastore, Rv. 248409). Ed invero, siffatta interpretazione non è in linea con il dato letteerale del menzionato art. 12-sexies, comma 1, I. n. 356 del 1992, secondo cui «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per-taluno dei delitti previsti......>> dagli articoli specificamente menzionati, tra cui appunto l'art. 12-quinquies,comma 1, del d.l.8 giugno 1992, Ma ssenezian 306, convertito, con modificazioni, dalla I. 7 agosto 1992, n. 356 «....è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». Dunque, dal perspicuo tenore della norma risulta che postulato indefettibile di applicazione della misura ablatoria è la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti e non già il mero proscioglimento per estinzione del reato. In senso conforme all'interpretazione letterale della norma si è già espressa questa Corte (Sez. 2, n. 12325 del 04/03/2010, Dragone, RV. 247012, secondo cui nell'ipotesi in cui il giudice dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione, la confisca può essere ordinata solo quando la sua applicazione non presupponga la condanna e possa avere luogo anche in seguito ad una declaratoria di proscioglimento;
cfr. per la confisca obbligatoria, ex art. 240 cod. pen., Sez. U, n. 27 38834 del 10/07/2008, De Maio, Rv. 240565) e tale lettura merita di essere ribadita in questa sede. D'altro canto, una siffatta soluzione esegetica risulta coerente con l'attribuzione alla confisca in questione della natura sanzionatoria (cfr., Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 26260 con riferimento alla "confisca per equivalente" o "allargata" di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992; cfr., pure, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247, in linea, peraltro, con l'interpretazione dell'art. 7 CEDU elaborata dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 09/02/1995 Welch c. Regno Unito). Tale connotazione postula, infatti, una pronuncia di condanna o statuizione ad essa equiparata, posto che la sanzione si riconnette alla violazione di un precetto, sancita, appunto, da una pronuncia di colpevolezza. Il che, in tutta evidenza, non può dirsi in caso di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua, limitatamente alla disposta confisca, che va, dunque, eliminata. Dall'anzidetta statuizione consegue l'obbligo della restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
2.6. Anche per PE RI, è utile che all'esame delle relative doglianze si premetta una prospettazione sinottica dei termini della vicenda processuale che lo ha riguardato. Chiamato a rispondere di diversi reati (sub A), ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen.; F), ai sensi dell'art. 629 cod. pen.; H), ai sensi degli artt. 56-610 cod. pen.: I) ai-sensi-degli artt. 625-625; L) ai sensi dell'art. 635 cod. pen -M) ai sensi degli artt. 624.625 cod. pen. e P), ai sensi degli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 e 356 cod. n pen.; con l'aggravante, per tutti, dell'art. 7 I. n. 203/92), l'imputato è stato ritenuto colpevole, in primo grado, del solo reato sub A) e, per l'effetto, condannato alla pena di anni sei di reclusione. E' stato, infatti, assolto dai reati sub F), H), I), L) e M) per non aver commesso il fatto e da quello sub P) perché il fatto non sussiste. La sentenza di appello ha confermato la statuizione di colpevolezza, sicché il solo reato per il quale il RI ha riportato condanna è quello associativo. Tanto premesso, si osserva ora che il ricorso in esame si colloca ai limiti dell'inammissibilità, peraltro formalmente richiesta dal Pg d'udienza. Le censure dedotte si risolvono, infatti, in rilievi critici alla valutazione delle emergenze processuali, che, com'è noto, costituisce questione prettamente di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e pertinente. Come si dirà in prosieguo, il tessuto motivazionale riguardante la posizione del ricorrente si fonda non soltanto sul contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, ma anche sulle risultanze delle disposte captazioni (addotte a conferma 28 delle propalazioni accusatorie) e sugli esiti delle attività di polizia giudiziaria, che costituiscono, nel loro insieme, una piattaforma probatoria motivatamente ritenuta di tale consistenza da giustificare il ribadito giudizio di colpevolezza. La doppia conforme in punto di penale responsabilità sottrae il ricorso de quo alle problematiche poste dagli altri ricorsi, in ordine ai requisiti di legittimità della pronuncia d'appello riformatrice del giudizio assolutorio di primo grado e sulla necessità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di gravame. Venendo, quindi, all'esame specifico dei motivi di ricorso, si osserva, quanto al primo motivo, che l'impostazione della censura, nella parte in cui critica la valorizzazione di emergenze processuali, da parte della Corte distrettuale, in dissonanza con le divergenti conclusioni del primo giudice, non appare pertinente, proprio perché, come ricordato in premessa, il giudice a quo ha confermato il giudizio di colpevolezza, in ordine alla fattispecie associativa, sulla base di un complessivo giudizio di idoneità del materiale probatorio, cui non era certamente inibita la valorizzazione di risultanze probatorie ritenute dal primo giudice inidonee, in sé, a sostenere la pronuncia di penale responsabilità rispetto ad altre fattispecie di reato. Nell'economia di siffatta valutazione, le circostanze legate alla mancata formale intestazione degli automezzi osservati dalla p.g. nei cantieri della società appaltatrice sono state ritenute del tutto marginali, così come di nessuna rilevanza è stata ritenuta l'assoluzione di altre persone, tra cui il cognato del ricorrente PE NE, la cui asserita "vicinanza" ad NI PA - imprenditore ritenuto a sua volta contiguo alla 'ndrangheta, partecipe alle riunioni mafiose strategiche di contrada Bosco era di certo rivelata" anche dall'attività di lavoro prestata alle dipendenze del predetto, indipendentemente dalla durata della stessa prestazione lavorativa. Il secondo motivo, che dubita dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, è E destituito di fondamento. Ed infatti, non è condivisibile il rilievo secondo cui i giudici di merito si sarebbero sottratti all'obbligo di verifica dell'affidabilità delle propalazioni accusatorie dei dichiaranti, secondo i parametri valutativi fissati da consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice. E' vero, invece, che le molteplici parole di accusa sono state prudentemente vagliate e ritenute attendibili nel nucleo sostanziale del narrato, ovverosia l'appartenenza del RI al clan mafioso SC con ruolo di spicco, tanto da prendere parte ai summit di Rosarno e da essere direttamente coinvolto negli affari di spartizione mafiosa, connessa all'esecuzione dei lavori autostradali. Le dette circostanze sono stante, motivatamente, ritenute sintomo di appartenenza mafiosa. Il terzo motivo, che prospetta indebita sovrapposizione tra gli ambiti contestativi delle imputazioni sub A) (reato associativo) ed F) (estorsione), a sostegno dell'assunto che il giudizio assolutorio relativamente alla seconda avrebbe dovuto comportare identico epilogo decisionale quanto alla prima, è del tutto 29 infondato. Basterà considerare, al riguardo, che le contestazioni attengono a fatti di reato, ontologicamente e concettualmente, diversi e che la formulazione della fattispecie associativa è, strutturalmente, più ampia rispetto a quella del secondo reato.
2.7. La vicenda processuale di NO NI VA è, di certo, più lineare. Dichiarato colpevole per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso nel ruolo di sindacalista colluso, intraneo alla cosca - e - condannato alla pena di giustizia, l'imputato si è visto integralmente confermare la condanna in appello. Orbene, il ricorso in suo favore si colloca in area assai prossima all'inammissibilità e, comunque, è destituito di fondamento. Le censure che lo sostanziano consistono, essenzialmente, nella critica al contesto motivazionale, con riguardo alla valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice a quo. Tali doglianze non colgono, però, nel segno, posto che l'insieme argomentativo della sentenza impugnata, nella parte relativa al VA, appare immune da vizi od incongruenze di sorta, avendo reso compiuta giustificazione del ribadito giudizio di colpevolezza. Ineccepibile risulta, invero, la rivisitazione del... compendio probatorio, nell'ambito devolutivo tracciato dai motivi di appello. Tanto deve affermarsi in ordine sia alla valutazione delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, prudentemente vagliate nella loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, sia all'apprezzamento delle altre emergenze di causa, segnatamente delle captazioni-telefoniche, ritenute confermative del narrato dei collaboratori-di giustizia. Con riguardo al primo aspetto, è appena il caso di osservare che non è compito di questo Giudice riconsiderare il dictum dei collaboratori di giustizia, per saggiarne la valenza dimostrativa, spettando ad esso il solo collaudo ab extrinseco della tenuta logica e della coerenza della motivazione in forza della quale il giudice di merito abbia, positivamente, stimato il coefficiente di affidabilità di quelle dichiarazioni. Tale verifica deve riguardare, segnatamente, il rispetto dei criteri di valutazione dettati in subiecta materia da consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca ed estrinseca. Per quanto si è detto, lo scrutinio, nel caso di specie, ha esito largamente positivo. Parimenti ineccepibile, siccome assistita da congrua argomentata, è la "lettura" del contenuto delle intercettazioni in atti, la cui valenza dimostrativa nel senso ritenuto dalla prospettazione accusatoria risulta plausibilmente giustificata. deve essere, pertanto, rigettato, neiIl ricorso globalmente considerato termini di cui in dispositivo. 30 3. Alla luce delle superiori motivazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, nei confronti di De RI RI SS e di ON AU limitatamente alla disposta confisca, che elimina, con consequenziale statuizione;
per il resto, il loro ricorso deve essere rigettato. La stessa sentenza deve, poi, essere annullata confronti di SC NI, SC CE, OL AT e RE PE con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di GI Calabria per nuovo esame. Infine, i ricorsi di RI PE e VA NO NI, devono essere rigettati, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di De RI RI SS e di ON AU limitatamente alla disposta confisca, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso delle ricorrenti. Dispone la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Annulla la predetta sentenza nei confronti di SC NI, SC CE, OL AT e RE PE con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di GI Calabria per nuovo esame. Rigetta i ricorsi di RI PE e VA NO NI e condanna singolarmente i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/02/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente LF RI Lombardi вер Пол кино Paolo NI Bruno Аб DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 17 GIU 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dejam 31