Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
Il giudice di appello per riformare in "peius" una sentenza assolutoria è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale ritenuta in primo grado non attendibile, ma non anche quando fonda il proprio convincimento su altri elementi di prova, in relazione ai quali la valutazione del primo giudice è mancata o è travisata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2014, n. 16975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16975 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 12/02/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 440
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 37467/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR LE N. IL 10/02/1967;
avverso la sentenza n. 3/2013 TRIB. SEZ. DIST. di CAMPI SALENTINA, del 13/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione IR FF, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce - sezione di Campi Salentina - in data 13 giugno 2013, con la quale, su appello della sola parte civile e dunque agli effetti civili, è stata riformata quella di primo grado, che era stata di assoluzione dal reato di ingiurie, contestato come commesso il 21 agosto 2010, in danno di IR NG CE. L'imputato è stato, cioè, condannato al risarcimento del danno per avere offeso l'onore e il decoro della menzionata persona offesa, attribuendole l'epiteto di "coglione".
Deduce:
1) la inammissibilità dell'appello della parte civile, contro sentenza di assoluzione argomentabile, a contrario, dal testo del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38 - avrebbe dovuto comportare la semplice trasmissione degli atti alla Cassazione per la trattazione dei gravame come ricorso;
2) la inammissibilità, comunque, anche del presentato appello ai soli effetti civili, sotto il profilo della mancata specificazione, in esso, delle finalità risarcitorie perseguite;
3) l'assenza di legittimazione del difensore che aveva proposto appello per conto della parte civile, non essendo esso munito di valida procura speciale;
4) il vizio della motivazione con la quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato senza adeguatamente considerare la concreta possibilità che egli, anche a causa del suo strabismo, avesse rivolto l'epiteto a una persona diversa dal querelante, quale, ad esempio OL NC;
5) la violazione dell'art. 541 c.p.p., posto che esistevano i presupposti per la compensazione delle spese tra le parti. Il Procuratore Generale, nel corso della discussione alla odierna udienza, ha sollecitato l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata, perché emessa in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza CEDU in tema di condanna, per la prima volta, in appello.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è da respingere alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che, anche a Sezioni unite (vedi sent. n. 27614 del 2007, in motivazione), ha riconosciuto che la parte civile è legittimata, dall'art. 576 c.p.p., ad impugnare, ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria, anche quando questa sia stata emessa dal Giudice di pace.
La persona offesa costituita parte civile può, in altri termini, nel caso descritto, proporre appello, alla luce della regola generale dettata dall'art. 576 c.p.p., applicabile, in virtù del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, anche nel processo davanti al Giudice di pace
(Sez. 5^, Sentenza n. 23726 del 31/03/2010 Cc. (dep. 18/06/2010) Rv. 247509; Sez. 5^, Sentenza n. 38699 del 18/06/2008 Ud. (dep. 14/10/2008) Rv. 242021; Sez. 4, Sentenza n. 15223 del 14/02/2007 Ud. (dep. 17/04/2007) Rv. 236169): una norma che si aggiunge a quella specificamente prevista nel rito speciale dinanzi al Giudice di pace e che legittima la parte civile all'appello ai fini civili, nei casi nei quali non opera l'art. 38, che è precetto volto, invece, ad ammettere alla impugnazione, anche agli effetti penali, la sola persona offesa che aveva introdotto il procedimento con ricorso immediato.
Non ricorrevano, pertanto, i presupposti di operatività dell'art. 568 c.p.p., perché del tutto legittimamente era stato introdotto l'appello, poi trattato dal Tribunale.
Quanto al secondo motivo di ricorso, può replicarsi citando la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 42411 del 23/09/2009 Ud. (dep. 04/11/2009) Rv. 245392) di recente confermata anche dalle Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 6509 del 20/12/2012 Ud. (dep. 08/02/2013) Rv. 254130), secondo cui l'atto di impugnazione, proposto dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione, deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. b), ma queste possono desumersi implicitamente dai motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata, in quanto l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del "favor impugnationis"; ne' esso deve necessariamente contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento.
Il terzo motivo è stato formulato in termini assolutamente generici e tali da non porre questa Corte nelle condizioni per apprezzare con immediatezza la rilevanza della questione, in concreto. In merito al quarto motivo, che ha indotto il Procuratore Generale a denunciare la violazione, nel caso di specie, della giurisprudenza della CEDU in tema di reformatio in pejus della sentenza di assoluzione di primo grado, occorre in primo luogo evidenziare che si tratta di doglianza - quella contenuta nel ricorso- che si presenta prospettata in fatto , al di là della evocazione di formule di stile, atteso che ripropone questioni di ricostruzione dell'accaduto già integralmente affrontate dal giudice dell'appello e da questi risolte con una motivazione completa ed esaustiva, che la parte interessata non aggredisce direttamente con specifiche doglianze sulla eventuale incompletezza o manifesta illogicità dell'argomentare, bensì, semplicemente, contrapponendo ad essa una alternativa ricostruzione della vicenda storica. Tale rilievo appare pregiudiziale e tranciante posto che, neanche la ipotetica violazione di un principio CEDU, posto a fondamento di diritti fondamentali sulla equità del processo, potrebbe venire in considerazione, per giunta con rilevazione di ufficio, se la parte, per prima, non ha introdotto il tema processuale in termini ammissibili. Certamente, anche nel caso di assoluzione in primo grado, all'imputato, portato al giudizio di appello dalla parte civile, compete, in primo luogo, l'onere di insistere, con memorie o deduzioni orali di cui sia lasciata traccia a verbale, sulla rilevanza e decisività degli elementi capaci di sostenere la pronuncia assolutoria, quando la opposta prospettazione dell'appellante parte civile si fondi su circostanze nuove o non adeguatamente valutate in precedenza oppure quando taluni elementi favorevoli non siano stati comunque bene evidenziati neppure nella prima sentenza: e ciò, al fine di creare i presupposti per poi aggredire la motivazione a sostegno della eventuale decisione di condanna, sotto il profilo della sua insufficienza o manifesta illogicità o contraddittorietà con taluni atti del processo. Ciò che rappresenta il perimetro di ammissibilità della sua doglianza sulla ricostruzione del fatto, essendogli comunque inibito , dalle regole generali in tema di ricorso per cassazione, limitarsi a porre la Cassazione nella condizione di dovere scegliere fra due opposte ricostruzioni della medesima vicenda.
Del pari, al giudice dell'appello incombe, comunque, il dovere di una motivazione "rinforzata" che, ripercorra cioè i passaggi più significativi e tutti quelli fondanti del ragionamento del primo giudice, esprimendo le specifiche ragioni per le quali li ritenga errati o superabili,nel rispetto, oltretutto, del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: egli è cioè gravato dal dovere, su cui ha particolarmente insistito la giurisprudenza di legittimità a partire dall'insegnamento delle Sezioni unite nella sentenza Mannino del 2005, di riuscire a motivare come e perché sia possibile passare dalla affermazione della innocenza dell'imputato, nei termini di certezza o anche soltanto dubitativi indicati dal primo giudice, a quella della colpevolezza, per la quale è richiesta invece una sintesi del materiale probatorio in termini di certezza. Una motivazione che, comunque, se mancante o deficitaria, resta l'unico oggetto del ricorso ex art. 606 c.p.p., lett. e, non potendo, la doglianza del ricorrente by-passarla, a favore del fatto. Pertanto, si ribadisce che il ricorrente ha formulato una censura inammissibile perché il suo bersaglio non è stata la motivazione del giudice dell'appello, soprattutto in rapporto al ragionamento del primo giudice, bensì direttamente i fatti, come dal Tribunale intesi.
Ma un secondo argomento che spinge a disattendere , ugualmente in radice, la richiesta del Procuratore generale, è quello della diversità del caso in esame, rispetto a quelli che la Corte EDU ha ritenuto capaci di determinare la violazione dell'art. 6 p. 1 della Convenzione. La nota sentenza del 5 luglio 2011 AN e. Moldavia, al pari delle omologhe ad essa precedenti (v. sent. 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Italia;
27 novembre 2007, PO c. Moldavia) e di quelle successive dello stesso tenore (5 marzo 2013 CH c. Romania;
9 aprile 2013, Fluers, c. Romania;
4 giugno 2013 AN c. Romania) ha infatti affermato che il diritto dell'imputato ad un giudice indipendente ed imparziale viene ad essere violato quando la condanna sia pronunciata per la prima volta in appello, sulla base delle stesse prove dichiarative già esaminate dal primo giudice - che abbia pronunciato sentenza assolutoria - senza che, tuttavia, il giudice del secondo grado abbia potuto fruire della osservazione diretta dell'atteggiamento del o dei testimoni fondanti per l'accusa, per valutarne personalmente la credibilità.
Il giudice, in altri termini, in appello, è tenuto, anche di ufficio- così hanno precisato le sentenze CH, RA e AN a disporre nuovamente la deposizione del teste prima di decidere, salvo casi particolari , nei quali tale incombente non è espletabile. Deve però rilevarsi che una simile necessità non è assoluta. Non può cioè affermarsi che sia sempre e comunque da annullare, sia pure con rinvio, la sentenza di appello che abbia ribaltato il verdetto assolutorio di primo grado, senza che prima il giudice abbia provveduto alla nuova deposizione del o dei testi della accusa. Tale necessità non ricorre, ad esempio, in tutti i casi nei quali la condanna in appello non sia derivata semplicemente dal ribaltamento della valutazione - frutto di un soggettivo apprezzamento del giudice - sulla attendibilità del o dei testi decisivi della accusa, ma sia dipesa, diversamente, anche da altri elementi indiziari o probatori, di natura storica o idonei a far risaltare un travisamento. Questi, cioè, sono idonei ampiamente a sostenere e a . giustificare - senza che ricorra la violazione del principio del giudice indipendente e imparziale un mutamento in appello anche dell'apprezzamento delle testimonianze fondamentali: infatti, tale mutamento risulterà fondato e rafforzato da elementi o circostanze obiettive o comunque tali da allontanare del tutto - ovviamente, se il ragionamento probatorio è coerente - il sospetto che la giurisprudenza CEDU fa gravare sulla valutazione di attendibilità del teste da parte del giudice dell'appello che si sia concentrato esclusivamente sulle trascrizioni delle testimonianze, già valutate in senso liberatorio dal primo giudice.
In tal senso si è già espressa questa Corte con le sentenze n. 38085 del 5 luglio 2012, rv 253541, n. 29452 del 17 maggio 2013 rv. 256467, n. 10965 dell'11 gennaio 2013, Rv 255223;, n. 16566 del 26 febbrai 2013 rv 254623.
Invero, nel caso appena evocato in linea generale, il mutamento della opzione finale del giudice non dipende in via esclusiva e neppure essenziale, dalla modalità (orale o su base scritta) di apprezzamento della credibilità "intrinseca" del testimone. Esso dipende, piuttosto, da un ragionamento ben più affidabile e corposo, che si giova del recupero di elementi indiziari o prove ulteriori (ad esempio documenti, trascrizioni di intercettazioni, altre prove testimoniali univoche nella loro interpretazione, deduzioni logiche come quella che porta alla configurazione del movente) , in relazione ai quali la valutazione del primo giudice era mancata o travisata e che non evocano - in ragione della loro natura - la rilevanza della formazione della prova col metodo della oralità.
E , nel caso di specie, può escludersi che la condanna sia stata incentrata sull'assunto che testi della accusa ritenuti inattendibili dal primo giudice, fossero invece attendibili per il secondo giudice. Addirittura, nel procedimento in esame, il risultato oggettivo delle deposizioni non è stato neppure posto in discussione dal giudice dell'appello il quale si è basato su una di queste (deposizione di Politi) - evidenziata come non del tutto conclusiva in termini di prova - ma, altresì, sulla particolare valorizzazione del movente dell'imputato (malanimo nei confronti della persona offesa, che, in veste di consigliere di maggioranza, aveva effettuato una relazione su gestione poco trasparente, da parte dell'imputato, di un ufficio affidatogli) per formulare un ragionamento ricostruttivo diverso e reputato, tenuto conto del complesso delle emergenze, concludente a sostegno della decisione di colpevolezza.
Per tale ragione deve ritenersi che non venga in discussione, in riferimento al caso in esame, il principio affermato nelle sopracitate sentenze della CEDU.
Il quinto motivo, infine, denuncia la violazione dell'art. 541 c.p.p., tuttavia trascurando che la condanna dell'imputato al pagamento delle spese della parte civile è disposizione correttamente correlata al principio della soccombenza, posto che l'impugnazione della parte civile è stata integralmente accolta in secondo grado e tale giudizio risulta convalidato nella presente sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014