Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 1
In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.
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In tema di validazione della prova indiziaria, l'operazione di lettura complessiva dell'intero compendio probatorio di natura indiretta non si esaurisce nella mera sommatoria degli indizi ma esige la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo: essa deve essere preceduta dall'operazione propedeutica, da cui non si può prescindere, che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro, intrinseca, valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che …
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La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …
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1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Il Collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 5415 del 25/11/1999, dep. 2000, Mantello, Rv. 216464; Sez. 6, n. 437 del 16/09/2004, dep. 2005, Verdiani, Rv. 230858 – 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920 01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 – 01), qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza, l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale, atteso che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva non è l'indicazione …
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Errore chirurgico In questo articolo si affronta il caso di un medico di pronto soccorso condannato in via definitiva per il reato di lesioni personali colpose (perforazione del bulbo oculare) cagionate nei confronti di una piccola paziente, a seguito di intervento di suturazione di una ferita al mento. Indice: 1. Il caso 2.I fatti 3. Il processo 4. I riferimenti 5. La linea difensiva dei medici 6. Le ragioni della condanna 7. La massima 8. La sentenza della corte di cassazione 1. Il caso Un oculista veniva accusato di aver perforato, con negligenza, nel corso di un intervento di suturazione di una ferita al mento, l'occhio di una piccola paziente e per questa condotta veniva rinviato a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2013, n. 42482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42482 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 19/09/2013
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 1966
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 49164/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AN nata il [...];
avverso la sentenza del 19/09/2012 della Corte di Appello di TR;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO
1. Con sentenza del 19/09/2012, la Corte di Appello di TR confermava la sentenza con la quale, in data 10/12/2009, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, aveva ritenuto AN RA colpevole, fra l'altro, dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo sub A) e art. 73 (capo sub D).
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 143 c.p.p. per non essere stato tradotto in lingua serbo - croata, sia l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 11/11/2008, sia il dispositivo e la sentenza del giudice dell'udienza preliminare;
2.2. violazione dell'art. 179 c.p.p. per essere stato il decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato a mezzo fax al n. 040/362231 (ossia un numero della provincia di TR) laddove la ricorrente aveva eletto domicilio - nella dichiarazione di nomina di difesa depositata presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di TR - "presso lo studio del proprio difensore in RI" avv.to Terpin il cui nr di fax risulta essere 0481/576831;
2.3. violazione dell'art. 548 c.p.p. per essere stato l'estratto contumaciale della sentenza di appello notificato in TR, laddove avrebbe dovuto esserlo in RI presso lo studio dell'avv.to Terpin presso il quale l'imputata aveva eletto domicilio;
2.4. violazione dell'art. 420 ter c.p.p. per avere la Corte territoriale proceduto alla trattazione del processo nonostante il difensore avesse dichiarato di volersi astenere in adesione all'astensione deliberata dalla Camere penali;
2.5. manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo sub D) dell'imputazione: la ricorrente sostiene che la Corte, in relazione all'episodio del 02/03/2004 (vendita in Italia di kg 21,489 di eroina) l'aveva ritenuta colpevole, in pratica, sol perché, essa ricorrente era stata riconosciuta responsabile anche di altri episodi di vendite di sostanze stupefacenti di cui ai capi sub b-c accertati alla fine del gennaio 2004. Nonostante la difesa avesse evidenziato che l'imputata aveva cessato ogni attività criminosa con i suddetti episodi - tant'è che un altro episodio del 09/02/2004 non le era stato contestato - la Corte non aveva preso in esame tale circostanza favorevole all'imputata. La Corte, poi, nella valutazione delle prove era incorsa in un evidente travisamento laddove, per potere motivare il coinvolgimento dell'imputata, era stata costretta a cambiare il testo di un sms inviato da un'altra imputata (CI) che aveva dichiarato di "aver inviato via sms a RA o a IN in occasione dell'ultimo viaggio per indicare dove mi trovavo a Padova": infatti, la Corte aveva trasformato la "o" in "e" proprio per dimostrare il coinvolgimento dell'imputata, laddove, invece, non vi era alcuna prova che la CI avesse avvisato la OV del quarto viaggio, tanto più che l'sms era stato inviato ad un'utenza non appartenente all'imputata ma a tale AT. Neppure valore di prova poteva essere attribuito al messaggio del 02/03/2004 nel quale era scritto "hai ricevuto il messaggio, amica?" perché non necessariamente era riferito all'imputata e ben poteva essere stato commesso un errore di digitazione.
2.6. manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo sub A) dell'imputazione: la ricorrente, in ordine al reato associativo (D.P.R. cit., art. 74) sostiene che la motivazione con la quale la Corte l'aveva ritenuto colpevole sarebbe manifestamente illogica perché basata su due elementi inconsistenti e cioè sul fatto che ella era legata sentimentalmente a AT (uno dei coimputati) e che la CI aveva dichiarato che "sembrava che i due (ndr: AT e OV) fossero soci".
DIRITTO
1. violazione dell'art. 143 c.p.p.: la doglianza è infondata in quanto, pur a voler accedere alla tesi secondo la quale gli atti in questione avrebbero dovuti essere tradotti, sta di fatto che la suddetta nullità - a regime intermedio: SS.UU. 12/2000 riv 216259;
SS.UU. 39298/2006 - è stata sanata sia perché l'eccezione non risulta essere stata dedotta con i motivi di appello sia perché l'imputata optò per il rito abbreviato (Cass. 44960/2005 riv 233062).
2. violazione dell'art. 179 c.p.p.: anche la suddetta censura è infondata.
Dalla documentazione in atti, risulta quanto segue: - l'avv.to Terpin ha due studi professionali: il primo in TR (il cui numero di fax è 040/362231 e presso il quale fu eseguita la notifica del decreto di citazione), il secondo in RI (il cui numero di Fax è 0481/546831 e presso il quale l'imputata aveva eletto il domicilio);
- l'avv.to Terpin venne sicuramente a conoscenza del decreto di citazione a giudizio come si desume dalla circostanza che fece pervenire alla Corte territoriale dichiarazione di astensione proprio per l'udienza del 19/09/2012 in cui doveva essere celebrato il processo a carico dell'imputata (cfr fg. 9 del fascicolo). Alla stregua dei suddetti elementi di fatto, deve, pertanto, concludersi che nessuna nullità è ipotizzabile sia perché la fattispecie non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 171 c.p.p., sia, soprattutto, perché, nei casi in cui l'imputato - come nel caso di specie - elegga domicilio presso il proprio difensore, ciò che rileva è che la notifica sia eseguita mediante consegna al difensore come dispone espressamente e testualmente l'art. 161 c.p.p. (ma, vedi anche art. 157 c.p.p., comma 8 bis), essendo, quindi, ininfluente che la notifica sia effettuata in uno piuttosto che in un altro degli studi professionali del difensore perché ciò che rileva è che la notifica venga a conoscenza del difensore: il che è quello che, nella fattispecie, avvenne sicché, anche sotto questo profilo, avendo l'atto raggiunto il suo scopo, l'invocata nullità è infondata.
3. violazione dell'art. 548 c.p.p.: la censura è, in pratica, la medesima di quella di cui al precedente paragrafo e, quindi, per le stesse ragioni, va disattesa non senza, peraltro rilevare che di nulla la ricorrente può dolersi essendo stato il ricorso ritualmente presentato.
4. violazione dell'art. 420 ter c.p.p.: la doglianza è manifestamente infondata in quanto, rammentato che il processo si svolse con il rito abbreviato e, quindi, camerale, trova applicazione quella pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità - che qui va ribadita - secondo la quale nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato l'impedimento a comparire del difensore dell'imputato non può dare luogo al rinvio dell'udienza camerale, in quanto quest'ultima è espressamente disciplinata dagli artt. 599 e 127 c.p.p., con conseguente inapplicabilità dell'art. 420 ter, comma 5:
ex plurimis Cass. 10840/2011 Rv. 252278; Cass. 6907/2011 Rv. 252401;
Cass. 5722/2012 Rv. 254807. La contraddittorietà rilevata dal difensore nel ricorso, è inesistente: il fatto che la Corte nominò un difensore di ufficio non significa che ve ne fosse bisogno: fu un'attività ultronea a tutela del diritto di difesa.
5. manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo sub D) dell'imputazione: la censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata.
La ricorrente, infatti, ricorrendo alla notoria tecnica retorica del frazionamento della prova al fine di meglio confutarla, non ha fatto altro che isolare i singoli indizi indicati dalla Corte a sostegno della decisione, e li ha confutati uno per uno.
Sul punto va osservato quanto segue.
Il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti.
Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto ... che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231). Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un.12 luglio 2005, n. 33748, rv. 231678).
Tanto premesso, in punto di fatto, va osservato che la Corte territoriale, in ordine al reato sub D), ha evidenziato, a carico della ricorrente, i seguenti indizi:
- "vi è la prova, non contestata dalla difesa, del ruolo svolto dalla OV in ben cinque importazioni di eroina nell'arco di due mesi", fatti per i quali è stata riconosciuta colpevole in concorso con il proprio fidanzato AT;
- "Con specifico riferimento al viaggio a Padova, la CI afferma "nella memoria del mio telefono ho memorizzato il seguente sms - 241 vigonovese - si tratta di un indirizzo che ho inviato via sms a RA o a IN (ndr: OV) in occasione dell'ultimo viaggio per indicare loro dove mi trovavo a Padova". Tale affermazione implica che i referenti della CI in occasione del viaggio a Padova fossero tanto AT che la OV. È ben vero che il numero di telefono su cui sono stati intercettati i messaggi significativi in occasione del trasporto di droga a Padova è il numero 0038765452718 che, nella rubrica della CI è riferito a AT, tuttavia tutte le fonti di prova depongono per una stretta collaborazione fra costui e l'appellante ed inoltre l'esplicita affermazione della CI di avere lasciato un sms a quel numero per far sapere a "RA o a IN" dove si trovasse implica necessariamente che ella utilizzava quell'utenza per comunicare indifferentemente con i suoi due referenti. Peraltro, uno degli sms inviati all'utenza sopra indicata il 2.3.04, durante il viaggio, dice testualmente "hai ricevuto il messaggio amica? Ho avuto problemi con il telefono" evidentemente l'appellativo di "amica" si adatta alla OV piuttosto che a AT. La circostanza che l'appellante non sia stata ritenuta coinvolta nel terzo viaggio della CI, il secondo a Milano, non prova nulla in ordine ad una sua eventuale estraneità al quarto".
Come si può, quindi, notare, gli indizi evidenziati a carico della ricorrente, sono gravi (perché il fatto noto ha una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto), precisi (perché il fatto noto è indiscutibile e certo) e concordanti (perché tutti gli indizi, si muovono nella stessa direzione), sicché, valutati unitariamente, acquistano una forza ancora maggiore contribuendo a formare un quadro probatorio che, secondo la incensurabile valutazione di entrambi i giudici di merito, non lascia margine a dubbi sulla responsabilità della ricorrente.
In altri conclusivi termini, la Corte territoriale ha correttamente valutato gli indizi e, nel suddetto giudizio, non sono ravvisabili vizi motivazionali di alcun genere ne' tantomeno pretesi travisamenti della prova: infatti, come risulta dalla motivazione riportata per esteso, in nessuna parte del testo, la Corte ha trasformato la "o" del sms inviato dalla CI in "e": in realtà, la Corte, anche alla stregua di ulteriori elementi fattuali (sms del 02/03/2004), spiega in modo logicamente ineccepibile, le ragioni per le quali la CI utilizzava l'utenza telefonica per comunicare indifferentemente con l'imputata o con il suo fidanzato.
6. manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo sub A) dell'imputazione: anche la suddetta doglianza va disattesa alla stregua degli stessi argomenti - mutatis mutandis - di cui al precedente paragrafo.
La Corte, in ordine al reato associativo, ha scritto: "Quanto al reato associativo, già si è detto che l'appellante ha fornito un contributo alla importazione di quantitativi cospicui e, tenuto conto della conferma della condanna per il capo D, in almeno due casi ingenti, di eroina nel periodo dicembre 2003- gennaio 2004 e marzo 2004 secondo uno schema collaudato: reperimento di un corriere, realizzazione di un doppio fondo nell'auto presa a nolo, consegna dello stupefacente al corriere a Sarajevo e invio in Italia, e con complici stabili: quantomeno AT, RI e il meccanico. È evidente che il reperimento di così cospicui quantitativi di eroina in un breve lasso temporale comporta l'esistenza di contatti fra RI, cioè colui che convogliava lo stupefacente a Sarajevo, e trafficanti di grande caratura criminale;
oltre a ciò vi era una suddivisione dei ruoli secondo cui RI convogliava lo stupefacente a Sarajevo consegnandolo a AT, costui si procurava i corrieri avvalendosi della collaborazione di OV e li inviava in Italia disponendo affinché le auto utilizzate dai corrieri fossero munite di doppio fondo. Si tratta di una struttura rudimentale ma con una stabile suddivisione dei ruoli e soprattutto operativa nel tempo secondo uno schema collaudato e senza necessità di rinnovare, ogni volta, gli accordi criminosi. Del resto, l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è stata ritenuta nella sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di TR del 18.10.07 che ha condannato per tale imputazione AT RA;
nel corso del giudizio di appello l'imputato ha reso ampia confessione e il giudizio di responsabilità è stato confermato dalla Corte d'Appello di TR, che si è limitata a ridurre la pena. Ai fini del riconoscimento della penale responsabilità in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, non è necessario che gli associati si conoscano fra loro, è sufficiente la consapevolezza di aderire ad una struttura criminosa stabile. Non ha quindi alcun rilievo l'argomento utilizzato dalla difesa secondo cui la OV non potrebbe essere ritenuta associata alla struttura in quanto non aveva contatti con RI, dal momento che ella era comunque al corrente del fatto che, a scadenza ravvicinata, importanti quantitativi di droga venivano convogliati a Sarajevo presso AT, con il quale collaborava nel reperimento dei corrieri e nella modificazione delle vetture attraverso un meccanico compiacente. Peraltro emerge dalle stesse dichiarazioni della SA citate nei motivi di appello che la OV era perfettamente consapevole dei contatti di AT per la continua fornitura di droga. La posizione dell'appellante è assai diversa da quella dei corrieri, posto che questi ultimi collaboravano "a progetto" e venivano interpellati quando c'era un viaggio da organizzare mentre la OV, in ragione della sua vicinanza anche sentimentale a AT, rappresentava una figura stabile nell'ambito del sodalizio. Significativo il fatto che la CI abbia dichiarato che sembrava i due fossero "soci". Come si può notare, la Corte ha evidenziato una serie numerosa di indizi gravi, precisi e concordanti a carico della ricorrente, individuando i ruoli che ciascun membro (compresa, quindi, l'imputata) svolgeva nell'associazione.
Di breve respiro, pertanto, deve ritenersi la censura che, con argomenti peraltro generici, ha confutato la suddetta motivazione, appuntando la critica solo su alcuni indizi avulsi dall'intero contesto nel quale, invece, andava valutati.
In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2013