Sentenza 16 settembre 2014
Massime • 1
Il giudice di appello che intenda riformare "in peius" la pronuncia assolutoria di primo grado ha l'obbligo - in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. Dan c/ Moldavia) - di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere le prove orali di cui valuti diversamente l'attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, sempre che si tratti di prova avente carattere di decisività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2014, n. 6403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6403 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 16/09/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2521
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 17891/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT AN, nato a [...] il [...];
TE OA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 18 novembre 2013;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. TE OA e ZA AN erano chiamati a rispondere, innanzi alla Tribunale di Lecce-sezione distaccata di Gallipoli, del reato di cui agli artt. 56, 110 e 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7) per aver tentato di impossessarsi di un vecchio arco in pietra ornante, situato sulla porta d'ingresso di un casolare di proprietà di De Donno Pasquale.
Con sentenza del 10 marzo 2011 il Tribunale assolveva gli imputati dal reato loro ascritto.
Pronunciando sul gravame proposto dal Pm presso il Tribunale di Lecce, la Corte d'appello di questa stessa città, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava l'impugnata pronuncia, dichiarando gli imputati colpevoli del reato loro ascritto in concorso, esclusa la recidiva loro contestata, e per l'effetto li condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 35,00 di multa ciascuno. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore degli imputati avv. Mario Coppola, ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
Con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento all'art. 603 c.p.p. e art. 6 C.E.D.U. Si duole, riguardo, che il giudice di appello abbia ribaltato la pronuncia assolutoria di primo grado senza aver proceduto, d'ufficio, alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in violazione della disciplina codicistica e della menzionata disposizione sovranazionale. Come risultava in atti l'unica prova orale, ritenuta decisiva ai fini della decisione, era costituita dalla testimonianza di CO BE, le cui dichiarazioni erano state diversamente apprezzate. Secondo l'interpretazione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, espressa in numerose pronunce e, segnatamente, nella sentenza Dan c. Moldavia del 4 luglio 2011, il giudice di appello non sarebbe potuto pervenire a pronuncia di condanna senza previa escussione dell'unica fonte dichiarativa.
Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen., non consentendo le risultanze processuali di affermare la colpevolezza degli imputati oltre il limite del ragionevole dubbio.
Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e artt. 56, 110 e 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7; nonché mancanza ovvero contraddittorietà di motivazione ai sensi dello stesso art. 606 c.p.p.. Si lamenta, in particolare, erronea valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, della dichiarazione del teste CO.
Con il quarto motivo si deduce identico vizio di legittimità con riferimento alla parte della pronuncia impugnata che ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di tentato furto, sia sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, nonostante la mancanza di affidabile prova al riguardo.
Con il quinto motivo si deduce identico vizio di legittimità nonché difetto di motivazione con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen., sul rilievo che la pronuncia di condanna era stata, indebitamente, fondata sull'asserita assenza di prova circa l'estraneità degli imputati al fatto-reato anziché sulla prova del loro effettivo coinvolgimento.
Con il sesto motivo si deducono identici vizi di legittimità, con riferimento alla determinazione della pena, che avrebbe potuto essere mitigata con concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui a dall'art. 62 c.p., n. 4, stante la minima offensività della condotta e la speciale tenuità del danno.
Con il settimo motivo si denunciano identici vizi di legittimità con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sussistendone i presupposti nonostante che gli imputati ne avessero già goduto, posto che non risultavano superati i limiti di pena stabiliti dall'art. 163 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella griglia delle censure dedotte dai ricorrenti rilievo sicuramente pregiudiziale assume la doglianza riguardante il ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado in mancanza di doverosa, nuova, escussione del teste oculare, agente di polizia OR BE, in ossequio alla prescrizione dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia. In proposito, giova certamente premettere che dall'impianto motivazionale della pronuncia di primo grado e di quella oggi in esame emerge che, effettivamente, il difforme convincimento dei giudici di merito è dovuto, in via assolutamente preminente, ad una difforme valutazione di credibilità della deposizione dell'unico testimone. Ed invero, bollata di scarsa credibilità, alla stregua della rappresentazione dei luoghi, offerta dal materiale fotografico in atti, la stessa testimonianza è stata invece rivalutata, sulla base di mero esame cartolare, dal giudice di appello, che, in esito a tale apprezzamento, ha ritenuto provata la colpevolezza degli imputati, così riformando il giudizio assolutorio espresso in primo grado.
Orbene, la rivisitazione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata, sul punto, all'indomani della prima, fondamentale, pronuncia in materia (Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Rv. 253541, secondo cui l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia, impone di rinnovare l'istruttoria soltanto in presenza di due presupposti, assenti nel caso di specie, quali la decisività della prova testimoniale e la necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni), consente di affermare che l'interpretazione delle diverse Sezioni di questa Corte di legittimità si è attestata nell'affermazione dell'obbligo del giudice di appello, che intenda riformare in peius la pronuncia assolutoria di primo grado, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere, nuovamente, le prove orali qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (cfr, tra le altre Sez. 2 32619 del 24/04/2014, Rv. 26007; Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013 Rv 254623). È proprio quanto avrebbe dovuto fare la Corte distrettuale, alla quale non era consentito disattendere il giudizio di inattendibilità espresso dal primo giudice in ordine alla testimonianza dello RR senza procedere alla diretta escussione del teste in sede di rinnovata istruttoria dibattimentale. Ciò in quanto l'obbligo di rinnovazione è peculiare espressione dei fondamentali principi dell'oralità e dell'immediatezza, cui è ispirato il sistema accusatorio (sez. 2, n. 32619 del 2014, cit.). Alla stregua del richiamato insegnamento giurisprudenziale l'obbligo non sussiste solo ove il giudice di appello compia una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (sez. 2, n. 13233 del 25/02/2014, rv. 258780) o comunque fondi il proprio convincimento su altri elementi di prova, in relazione ai quali la valutazione del primo giudice è mancata o è travisata (sez. 5, n. 16975 del 12/02/2014, rv. 259843; sez. 2, n. 32368 del 17/07/2013, rv. 255984).
Inoltre, la prova da escutere deve avere carattere di decisività (sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013 dep. 2014, rv. 259127; sez. 5 n. 47106 del 25/09/2013, rv.25758; sez. 3, n. 32798 del 05/06/2013, rv. 256906), proprio come nel caso di specie.
2. L'errore di giudizio in cui è incorsa la Corte territoriale ha carattere invalidante dell'intera pronuncia e ne comporta, pertanto, l'annullamento, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015