Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2025, n. 32057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32057 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Composta da
32057-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
GE AP
Presidente
Sent. n. 907/2025
DO AM
Relatore
IN A.R. AC
Relatore
P.U. -03/07/2025 R.G.N. 5607/2025
OR IO
AO Di NI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. SO PP, nato a [...] il [...] 2. IS DO, nato a [...] il [...] 3. CU MA, nato a [...] il [...] 4. ES CE, nato a [...] il [...] 5. NA CE, nato a [...] il [...] 6. RA BI, nato a [...] il [...] 7. IN NI, nato a [...] [...] 8. RE NI, nato a [...] il [...] 9. De AR SC, nato a [...] il [...] 10. Di RE GI, nato a [...] il [...] 11. Di PA RA, nato a [...] il [...] 12. GO PP, nato a [...] il [...] 13. AR NI, nato a [...] il [...] 14. AR SA, nato a [...] il [...] 15. RA PP, nato a [...] il [...]
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16. DO SC, nato a [...] il [...] 17. MA NU, nato a [...] il [...] 18. IE RE, nato a [...] il [...] 19. US LE AO, nato a [...] [...] 20. RE MB, nato a [...] il [...] 21. NA LU, nato a [...] l'[...] 22. MA CE, nato a [...] il [...] 23.AR NI, nato a [...] il [...] 24. RO RC, nato a [...] il [...] 25. UB AR, nato a [...] il [...] 26. OD UD, nato a [...] il [...] 27. OT CC, nato a [...] il [...] 28. MA SC, nato a [...] il [...] 29. IC LE, nato a [...] il [...] 30. IE DI, nato a [...] il [...] 31. MI NI, nato a [...] il [...] 32. CE AO, nato a [...] il [...] 33. IA NI, nato a [...] il [...] 34. LL CE, nato a [...] il [...] 35. PA MA, nato a [...] il [...] 36. RA SC, nato a [...] il [...] 37. IE PP, nato a [...] il [...] 38. AV IO, nato a [...] il [...] 39. AV IE, nato a [...] il [...] 40. AR SI, nato a [...] il [...] 41. ED SC, nato a [...] il [...] 42. AU TR, nato a [...] il [...] 43. LE NI, nato a [...] il [...] 44. LE VI, nato a [...] il [...] 45. EN IE, nata a [...] il [...] 46. AM TU, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 5 luglio 2024 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dai Consiglieri DO AM e IN Anna Rosaria AC;
udito il Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo: l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena per
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NI AR, LU VE e AR SC, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari;
l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari e rigetto del ricorso nel resto per CC TT;
l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, procedendo la Corte alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, e rigetto del ricorso nel resto per SC MA;
il rigetto dei ricorsi di NI AL, NI TA, RA DI PA, PP FR, SC MO, NU LD, RE GU, MB LA, PP ER, IO SA, IE SA, SI AR e IE TI;
l'inammissibilità dei ricorsi degli altri ricorrenti;
udito l'Avv. PP Buquicchio, difensore del Comune di Bari e in sostituzione dell'Avv. Vincenza Rando, difensore dell'Associazione "Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie", che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi l'Avv. NI Quaranta, difensore di CE AB e LE AO SC e in sostituzione dell'Avv. Giulia Magaletti, difensore di SC DE MARZO;
l'Avv. Cesare Gai, difensore di SC MO;
l'Avv. AO Pasquale Spalluto, anche in sostituzione dell'Avv. Laura NOsi, entrambi difensori di NI TA;
l'Avv. Andrea Casto, difensore di LU VE, CE MA e NI AR;
l'Avv. PP Giulitto, difensore di PP SO e CC TT;
l'Avv. IE Castelluzzo, difensore di NI MIRIZZI;
l'Avv. UD Sforza, difensore di PP ER e SI AR e in sostituzione dell'Avv. Marianna Casadibari, difensore di PP FR e SC RAGGI;
l'Avv. Saverio Ingraffia, difensore di MA PA e in sostituzione dell'Avv. TO Tartaro, difensore di CE MA e SC MA;
l'Avv. Aurelio Gironda Veraldi, difensore di GI DI IO, SI AR e VI AL e in sostituzione dell'Avv. Bruno Vigilanti, difensore di LU VE, dell'Avv. Carlo Russo Frattasi, difensore di CE NOVELLI, IO SA e IE SA, e dell'Avv. DO Gironda Veraldi, difensore di MB LA;
l'Avv. Pasquale Giulitto, difensore di NU LD ed DI MIGLIETTA;
l'Avv. LE Vianello Accorretti, difensore di IE SA;
l'Avv. CE Desiderio, difensore di AO MISCEO;
l'Avv. Marcello Belsito, difensore di MA CU, PP ER e IE TI e in sostituzione dell'Avv. SI TO Chiusolo, difensore di RA DI PA, MB LA, AR SC e SC STRAGAPEDE, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, a seguito di appello degli imputati sopra indicati, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari emessa il 27 gennaio 2023 a seguito di rito abbreviato, ha così disposto: - ha assolto LL CE dall'addebito di cui al capo 2) (art. 74 T.U. Stup) e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta per la residua imputazione di cui al capo 1) (416-bis cod. pen.) in quella di anni sei e mesi otto di reclusione, riducendo la durata della libertà vigilata e confermando nel resto;
ha ridotto la pena inflitta a GO PP, OD UD, IC LE e IA NI ad anni tre, mesi sei di reclusione, confermando nel resto;
- esclusa la recidiva nei confronti di CE AO, ha rideterminato la pena in anni cinque e mesi otto di reclusione e ha confermato nel resto;
riconosciuta a MI NI la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni sette e mesi quattro di reclusione e ha confermato nel resto;
- ha ridotto la pena inflitta a MA SC ad anni dieci e mesi otto di reclusione e ha confermato nel resto;
ritenuta la continuazione esterna, ha rideterminato la pena complessiva nei confronti di ED SC in anni quindici di reclusione e ha confermato nel resto;
- ha ridotto la pena nei confronti di LE NI ad anni due e mesi otto di reclusione;
ha revocato la pena accessoria e confermato nel resto;
riconosciuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a US LE AO in anni dieci di reclusione e ha confermato nel resto;
riconosciuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a AR SA in anni sei e mesi otto di reclusione;
riconosciuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a DO SC in anni dieci di reclusione e ha confermato nel resto;
-riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, ha rideterminato la pena inflitta a Di RE GI in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa e ha confermato nel resto;
- ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di AM TU e, tenuto conto della già riconosciuta continuazione esterna e dell'ulteriore continuazione
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con la sentenza della Corte di appello di Bari del 15 luglio 2019, ha rideterminato la pena in anni undici di reclusione;
esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, ha rideterminato nei confronti di RA SC la pena in anni sette e mesi sei di reclusione, e, tenuto conto della continuazione esterna con precedente giudicato, lo ha condannato alla complessiva pena di anni dieci di reclusione, confermando nel resto;
ha rideterminato la pena inflitta a AV IO in anni nove, mesi nove e giorni dieci di reclusione e ha ridotto la durata della libertà vigilata, confermando nel resto;
- ha rideterminato la pena complessiva inflitta a AU TR in anni tre, mesi undici e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto;
-ha confermato la sentenza nei confronti di NA CE, RE NI, RA PP, MA NU, IE RE, IE DI, MA CE, Di PA RA, IN NI, PA MA, AR SI, LE VI e EN IE;
ha revocato la pena accessoria nei confronti di RA BI e ha confermato nel resto;
- dichiarate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata e alle altre aggravanti contestate, ha rideterminato la pena inflitta ad SO PP in anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa;
ha confermato nel resto;
ha ridotto la pena inflitta ad IS DO ad anni dodici di reclusione e ha confermato nel resto;
- riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti afferenti al presente procedimento e il reato giudicato con la sentenza n. 127/2022, emessa dalla Corte di appello di Bari il 21 luglio 2022, ha rideterminato la pena nei confronti di CU MA in anni tredici di reclusione e ha confermato nel resto;
- ha ridotto la pena inflitta a ES CE ad anni dieci di reclusione e ha confermato nel resto;
ha ridotto la pena inflitta a De AR SC ad anni dieci e mesi otto di reclusione e, ritenuta la continuazione esterna con i fatti oggetto della sentenza n. 1058/2020, emessa dalla Corte di appello di Bari il 20 aprile 2020, irrevocabile il 26 settembre 2020, ha rideterminato la pena complessiva in anni tredici e mesi otto di reclusione e ha confermato nel resto;
-tenuto conto del già riconosciuto vincolo della continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 15 dicembre 2017, i cui reati sono già stati unificati con la sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 6 ottobre 2015, irrevocabile il 22 dicembre 2015, e con la sentenza della Corte di appello di Bari del 19 gennaio 2018, irrevocabile l'11 aprile 2019, ritenuto più grave nella
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continuazione il reato di omicidio di cui alla sentenza del 6 ottobre 2015, ha rideterminato la pena inflitta a OT CC a titolo di continuazione per i reati di cui al presente procedimento in anni nove e mesi quattro di reclusione;
ha rideterminato la pena complessiva in anni trenta di reclusione;
riconosciuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a AR NI in anni sei e mesi otto di reclusione;
riconosciuto altresì il vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 9 giugno 2022, ritenuto più grave il reato oggetto del presente procedimento, ha rideterminato la pena complessiva in anni sei e mesi dieci di reclusione;
riconosciuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a RE MB in ordine ai reati di cui al presente procedimento in anni nove e mesi quattro di reclusione;
ha ridotto la durata della libertà vigilata ad anni uno e ha confermato nel resto;
riconosciuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a NA LU in ordine ai reati attinenti al presente procedimento in anni otto di reclusione e, tenuto conto della già riconosciuta continuazione esterna con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 26 novembre 2021, irrevocabile l'11 aprile 2022, ha determinato la pena complessiva in anni undici e mesi quattro di reclusione e ha confermato nel resto;
riconosciuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a RO RC in ordine reati attinenti al presente procedimento in anni nove di reclusione e, tenuto conto della già riconosciuta continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 luglio 2017, irrevocabile il 12 giugno 2018, ha rideterminato la pena complessiva in anni dieci e mesi sei di reclusione e ha confermato nel resto;
ha ridotto la pena relativa ai reati oggetto del presente procedimento relativamente a UB AR in quella di anni dieci e mesi otto di reclusione e, tenuto conto della già riconosciuta continuazione esterna, ha rideterminato la pena complessiva in anni quattordici di reclusione e ha confermato nel resto;
-tenuto conto della natura infraquinquennale della recidiva, riconosciuta in favore di AR NI la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena relativa ai reati oggetto del presente procedimento in anni otto e mesi quattro di reclusione e, tenuto conto della già riconosciuta continuazione esterna, ha condannato l'imputato alla pena complessiva di anni undici di reclusione, confermando nel resto;
riconosciuta in favore di IE PP la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per i reati di cui al presente procedimento in anni quattordici di reclusione e, tenuto conto della già riconosciuta
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continuazione esterna, ha rideterminato la pena complessiva in anni quindici di reclusione, confermando nel resto;
ritenuta più grave l'imputazione oggetto del presente procedimento, ha confermato la pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione nei confronti di AV IE.
2. I fatti oggetto del presente procedimento, come si legge nella sentenza impugnata, si fondano sugli esiti di un'imponente attività investigativa, che ha consentito di accertare la perdurante esistenza del sodalizio di tipo mafioso barese denominato "clan SC", operante nei quartieri Libertà, San AO, San Pio -Enziteto, Santo Spirito e San GI di Bari nonché nei comuni di PA del Colle e Conversano, finalizzato alla commissione di delitti di estorsione e traffico di stupefacenti con l'aggravante della disponibilità di armi (capo 1). È stato accertato che tale consorzio delinquenziale si connota per l'unitarietà dell'organizzazione e, a un tempo, per la ramificazione in articolazioni: segnale della progressiva espansione del controllo esercitato sulla regolazione degli affari illeciti nei diversi quartieri del capoluogo pugliese. Si è al cospetto di un'associazione di stampo mafioso storica, divenuta ormai fatto notorio in senso tecnico nella realtà fenomenica e giudiziaria, come documentato dalle sentenze indicate da pagina 100 a pagina 104 della pronuncia in disamina. Viene, inoltre, in rilievo la partecipazione di alcuni ricorrenti all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti negli stessi ambiti territoriali, con le aggravanti della disponibilità di armi nonché della finalità e del metodo mafiosi (capo 2). Alcuni imputati sono stati ritenuti responsabili dei reati di estorsione (capo 6), rissa e lesioni personali, aggravati dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. [capi 3), 29), 33) e 34)].
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con atti dei rispettivi difensori.
4. Con atto dell'Avv. PP Giulitto, nell'interesse di PP SO- ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 33) e 34) dell'imputazione, relativi all'episodio della rissa, occorsa l'11 gennaio 2016 all'interno della Casa circondariale di Bari tra le fazioni degli SC e dei CE, e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa - si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale applicato il massimo della pena prevista per il reato di lesioni, in contrasto con la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado, che aveva riconosciuto all'imputato un ruolo marginale.
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5. Con atto dell'Avv. NI Contaldi, nell'interesse di DO IS, ritenuto responsabile dei reati associativi di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione e condannato alla pena di anni dodici di reclusione, si deducono inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte territoriale dato risposta al rilievo secondo cui l'imputato aveva sofferto un lunghissimo periodo di detenzione in cui non aveva perpetrato alcun reato, traducendosi ciò in un apporto ai sodalizi di sicura minusvalenza. La pena inflitta dalla Corte di appello, pur ridotta, sarebbe ancora eccessiva rispetto a quella più legittimamente dovuta e suggerita nella memoria difensiva, nella pur consistente misura di anni dieci e mesi quattro di reclusione.
6. Con atto dell' Avv. Marcello Belsito, nell'interesse di MA CU, ritenuto responsabile dei reati associativi di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione e condannato alla pena di anni tredici di reclusione (incluso l'aumento per la continuazione esterna), si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello, dapprima, riconosciuto che era fondata la doglianza sul trattamento sanzionatorio e, poi, rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche prevalenti, con una motivazione che si era esaurita nell'assunto che l'imputato aveva già ricevuto un adeguato trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale non avrebbe considerato la memoria difensiva depositata, ove si evidenziava che la militanza associativa del CU, risalente all'anno 2011, era pari a quella degli altri sodali, essendo la struttura del sodalizio oggettivamente risalente al 2011. Inoltre, per un lungo periodo, ossia da marzo 2016 all'attualità, l'imputato non aveva commesso reati fine, benché godesse di una misura alternativa alla detenzione, e aveva tenuto un meritevole comportamento processuale, non essendosi opposto alla produzione documentale del Pubblico ministero, utilizzata a riscontro di propalazioni di collaboratori. Inoltre, l'imputato aveva rinunciato in appello ai motivi di gravame in punto di responsabilità.
7. Con atto dell'Avv. NI Quaranta, nell'interesse di CE ES, ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione e condannato alla pena di anni dieci, si deducono i motivi di seguito indicati.
7.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante prevista dal comma 4 dell'art. 74 T.U. Stup. In particolare, si obietta che nella sentenza di appello non è stata data risposta alle censure dedotte in appello, con cui si era
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rimarcato che l'applicazione dell'aggravante de qua richiede la prova dell'elemento psicologico.
7.2. Con il secondo motivo si deducono inosservanza della legge e mancanza della motivazione in merito all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione (pari ad anni uno e mesi sei di reclusione) e per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. (anni tre e mesi sei di reclusione). La pena sarebbe eccessiva, tanto più ove si consideri che la stessa Corte territoriale avrebbe riconosciuto l'esistenza di elementi sintomatici di una scarsa pericolosità del ricorrente.
8. Con atto dell'Avv. NI Lerario, nell'interesse di CE NA, ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1) dell'imputazione e condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, si deducono i motivi di seguito indicati.
8.1. Con il primo motivo si denunciano inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nonché motivazione contraddittoria e illogica con riferimento alla valutazione degli elementi di prova, posti a sostegno della responsabilità. La Corte barese non avrebbe considerato che le dichiarazioni rese dal coimputato o imputato in procedimento connesso devono trovare riscontri in ulteriori elementi di prova e non avrebbe indicato quali fossero gli elementi di prova che confermerebbero l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Sarebbe contraddittorio sostenere, da un lato, la non necessità dell'affiliazione formale e, dall'altro, quale riscontro dell'intraneità al clan del ricorrente, valorizzare la formale affiliazione ad DR UT a far data dal 2018. Inoltre, i racconti di IA PP e LE IC, ritenuti riscontri all'asserita operatività del ricorrente, non sarebbero precisi, non essendo stato indicato il ruolo assunto dal ricorrente nei due episodi narrati, né quando tali episodi si sarebbero verificati e da chi fosse composto il commando. Sarebbe, infine, illogica la risposta data alla deduzione difensiva circa la mancata percezione di una spartenza. La Corte territoriale avrebbe valorizzato il fatto che il ricorrente era coinvolto in azioni armate contro esponenti dell'avversa fazione, ma sarebbe illogico ritenere che la partecipazione ai raid armati non darebbe diritto alla c.d. spartenza.
8.2. Con il secondo motivo si lamentano erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. e motivazione carente con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte territoriale avrebbe valorizzato illogicamente la mancata resipiscenza dell'imputato, essendo, invece, logico, per un soggetto appellante, convinto della propria estraneità al gruppo associativo, insistere nei motivi afferenti alla propria responsabilità. Al contrario, avrebbe dovuto considerare la condotta, non sintomatica di un'ingravescenza della pericolosità sociale (di qui l'esclusione della recidiva effettuata dal Giudice di primo grado) e ritenerla
prevalente rispetto all'aggravante della disponibilità di armi, che, avendo carattere generalizzato, evidentemente soccombe con riferimento al singolo soggetto.
9. Con atto dell'Avv. Raffaele Mascolo, nell'interesse di BI RA, ritenuto responsabile, oltre che per i reati associativi, per altri tre delitti in concorso, rispettivamente in materia di armi (capi 28 e 30) e di estorsione (capo 36), e condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, si articolano i motivi di seguito indicati.
9.1. Con il primo motivo si denunciano vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento dell'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/90, nonostante il ricorrente avesse offerto un contributo idoneo a interrompere l'attività complessiva del sodalizio criminoso, come confermato anche dai sequestri operati.
9.2. Con il secondo motivo si deducono vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, essendo stata disposta una riduzione della pena per effetto dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. in misura non massima, senza fornire spiegazione di ciò.
10. Con atto degli Avv.ti Alfredo Gaito e Vittorio Gironda Veraldi, nell'interesse di NI IN, riconosciuto responsabile del reato associativo di cui al capo 2) e condannato alla pena di anni nove di reclusione, si articolano due motivi. 10.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rilevata inammissibilità del motivo di appello in punto di esclusione dell'aggravante mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Si obietta che implicitamente nell'appello è stata censurata la prova della consapevolezza della finalità di agevolare l'associazione mafiosa. In ogni caso, si adduce che l'applicazione di un aumento di pena per un'aggravante insussistente si risolve in una pena illegale, vizio che può essere sempre dedotto in cassazione. Si contesta il difetto di prova del dolo specifico rispetto alla condotta di reato ascrivibile al ricorrente. 10.2. Con il secondo motivo si censura la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non essendovi la prova che abbiano riferito fatti appresi per conoscenza diretta e considerato che non sono stati forniti elementi dimostrativi dell'effettivo inserimento del ricorrente nella struttura organizzata facente capo al clan "SC".
11. Con atto dell'Avv. AO Spalluto, nell'interesse di NI RE, ritenuto responsabile di entrambi i delitti associativi di cui all'imputazione e
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condannato alla pena di anni dodici di reclusione, si deducono i motivi di seguito indicati. 11.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, avendo la Corte di appello, nel confermare la responsabilità per la partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico, trascurato di considerare che il ricorrente non aveva compiuto il c.d. spaccio di strada sulla base di un vincolo preesistente con i correi, tanto che spacciava indifferentemente in più zone di Bari, e che aveva avuto periodi di carcerazione, che risalivano a epoca precedente rispetto al 2019 (anno ritenuto nella sentenza impugnata). 11.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, poiché la Corte di appello avrebbe ritenuto conciliabili ipotesi in realtà inconciliabili, ossia: a) che l'imputato spacciava hashish nella zona di via Dante, oppure b) era contiguo al gruppo Libertà o ancora c) era interessato a un'attività di spaccio nel quartiere San AO. 11.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto che "U Gatt" fosse identificabile con l'imputato. 11.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte barese valorizzato, al fine di ritenere l'imputato partecipe del sodalizio mafioso, la lettera spedita dal carcere e indirizzata a LE IC, sen però chiarire se fosse stata scritta dall'imputato su dettatura di SI AR o se quest'ultimo avesse usato il nome dell'imputato come schermatura e, ad ogni modo, non sarebbero state spiegate le ragioni per cui la lettera potesse costituire raccordo esterno di riscontro idoneo a solidificare l'appartenenza di RE a un clan.
12. Con atto dell'Avv. Giulia Magaletti, nell'interesse di SC De AR, ritenuto responsabile del delitto associativo di cui al capo 2) e del reato di cui al capo 36) dell'imputazione e condannato alla pena di anni 12 e mesi 8 di reclusione, si deducono inosservanza della legge e vizi della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, nel negare le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle circostanze aggravanti, non avrebbe considerato che l'imputato non solo ha optato per la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, che denota accettazione integrale degli atti di indagine nonché sottomissione al potere istituzionale dello Stato, ma ha anche reso dichiarazioni auto accusatorie in ordine all'imputazione di cui al capo 2) e al periodo in cui era detenuto a Rebibbia, segno tangibile di resipiscenza e ravvedimento. La Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire le ragioni esposte dal Giudice di primo grado, che aveva evidenziato un comprovato inserimento dell'imputato in solidi
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circuiti delinquenziali, senza considerare che la sentenza emessa nell'ambito dell'operazione IO e gli atti di indagine ad essa correlati, richiamati nella richiesta e nell'ordinanza custodiale dell'odierno procedimento, avrebbero consentito di escludere un ruolo di preminenza dell'imputato all'interno della compagine associativa.
13. Con atto dell'Avv. Aurelio Gironda Vivaldi nell'interesse di GI Di RE, ritenuto responsabile del reato di estorsione di cui al capo 6) e condannato alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, si deduce il solo motivo di omessa motivazione sulle ragioni della mancata applicazione della massima riduzione prevista per le riconosciute circostanze attenuanti generiche. L'imputato è stato condannato per il reato di estorsione aggravata e il primo giudice aveva determinato la pena base in quella di anni cinque di reclusione.
14. Con atto dell'Avv. TO Chiusolo, nell'interesse di RA Di PA, riconosciuto responsabile del reato associativo di cui al capo 2) e condannato alla pena di anni nove di reclusione, si articolano due motivi. 14.1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., sebbene sia stato assolto dall'accusa di aver fatto parte del clan camorristico "SC" e non risulti che il predetto si sia mai avvalso del metodo mafioso nello svolgimento dell'attività di spaccio. 14.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in merito alla mancata applicazione della continuazione esterna con le sentenze di condanna correlate ai singoli arresti per spaccio e detenzione di stupefacenti (negli anni 2013, 2014, e 2016), già unificate dal vincolo della continuazione con ordinanza della Corte di appello di Bari del 18 luglio 2023. Tenuto conto che la sua partecipazione al sodalizio si colloca nello stesso arco temporale (dal 2013 all'attualità), risulta irragionevole il diniego della continuazione, anche alla luce del fatto che l'attività di spaccio si svolgeva anche per i reati già giudicati nello stesso quartiere "Libertà".
15. Con atto dell'Avv. SC Magistro, nell'interesse di PP GO, ritenuto responsabile di entrambe le fattispecie associative, descritte nell'imputazione, e condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, si deducono i motivi di seguito indicati. 15.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza di legge per l'omesso riconoscimento della speciale diminuente di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/90, avendo le dichiarazioni dell'imputato dato un contributo concreto ad
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interrompere l'attività complessiva del sodalizio. Non si comprenderebbe la ragione per cui è stata applicata a BI RA (n.d.r. così in ricorso) la diminuente dell'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., atteso che il d.P.R. citato prevede la diminuente ad effetto speciale per chi si è dissociato e ha fornito elementi utili ad interrompere l'attività del sodalizio. La Corte barese avrebbe dovuto, prima, ridurre la pena per effetto dell'art. 74, comma 7, d.P.R. cit. e, poi, operare l'ulteriore riduzione per l'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. 15.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza di legge, per non essere stata applicata la massima riduzione prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., senza fornire giustificazione di ciò.
16. Con atto dell'Avv. SC Saverio Digilio, nell'interesse di NI AR, ritenuto responsabile del reato di cui al capo 2) dell'imputazione e condannato alla pena finale di anni nove di reclusione, si deducono vizi della motivazione in relazione alla mancata estensione nel massimo della riduzione di pena per effetto della prevalenza delle attenuanti generiche. Nel fare ricorso, per giustificare la mancata riduzione massima, all'entità dei fatti di causa e al continuativo e recente coinvolgimento in fatti illeciti, la Corte territoriale avrebbe adoperato mere clausole di stile.
17. Con atto dell'Avv. Gaspare Sanseverino, nell'interesse di SA AR, riconosciuto responsabile del reato associativo di cui al capo 2) e condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, si articola un unico motivo per violazione di legge in ordine alla mancata verifica della insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., ritenuta doverosa anche nel caso di rinuncia ai motivi di appello in punto di affermazione della responsabilità.
18. Con atto dell'Avv. Marianna Casadibari, nell'interesse di PP RA, condannato per il delitto associativo di cui al capo 2) dell'imputazione alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, si deducono i motivi di seguito indicati. 18.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico, descritta nell'imputazione. La Corte di appello avrebbe valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza verificare se si potesse confermare la militanza del ricorrente nel sodalizio nel periodo successivo alla condanna di primo grado, riportata con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 21 ottobre 2009, confermata dalla Corte di appello di Bari, che aveva affermato che il ricorrente era un militante attivo nell'ambito del sodalizio capeggiato da NL LL. Peraltro, la Corte territoriale non avrebbe
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valutato l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, alcuni dei quali, tra cui, ad es., EN AM e PP GO, avevano riferito di azioni omicidiarie avvenute ai loro danni ad opera del gruppo del quale faceva parte il ricorrente;
né avrebbe motivato sui riscontri individualizzanti, che non potrebbero essere le stesse dichiarazioni perché distoniche tra loro. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe fatto buon governo dei principi secondo cui, al fine dell'appartenenza ad un sodalizio dedito al narcotraffico, occorre motivare anche in ordine all'incidenza della condotta sulla stabilità dell'associazione e sulla sua permanenza in vita. L'estrema diversificazione dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con i sodali si scontrerebbe inevitabilmente sul piano logico con la tesi sostenuta nella sentenza impugnata del ruolo del medesimo ricorrente nel sodalizio criminale. La sentenza impugnata apparirebbe carente anche nella parte relativa alla contestazione della circostanza aggravante della disponibilità delle armi per il perseguimento della finalità dell'associazione. Come unico riscontro alla presenza delle armi sarebbero state indicate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, senza effettuare, però, la dovuta valutazione in ordine ai criteri della circolarità delle notizie e della genuinità e spontaneità delle propalazioni. 18.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Richiamati i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, il ricorrente ha affermato che la sentenza impugnata non avrebbe dato conto della finalità agevolatrice del ricorrente, o, quantomeno, della sua consapevolezza della finalità perseguita. 18.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello riconosciuto la recidiva reiterata sulla base soltanto delle precedenti condanne riportate dal ricorrente, omettendo di valutare la loro risalenza nel tempo. 18.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte di appello spiegato le ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e motivato sugli aumenti a titolo di continuazione e sull'aumento facoltativo per la doppia aggravante ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.
19. Con atto dell'Avv. Cesare Gai, nell'interesse di SC DO, riconosciuto responsabile dei reati associativi di cui ai capi 1) e 2) e condannato alla pena di anni dieci di reclusione, si articolano i motivi che seguono. 19.1. Con il primo motivo si deducono il travisamento della prova ed il conseguente vizio della motivazione per avere la Corte di appello fornito una lettura errata della dichiarazione resa dal collaboratore di giustizia RA. Dal
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verbale allegato si ricava che il predetto non ha mai detto che "non ha mai visto spacciare DO", ma che non era a conoscenza se DO avesse implicazioni con "roba di droga". La Corte barese ha utilizzato questa impropria lettura per affermare che RA avrebbe fornito un riscontro sostanziale all'accusa dell'altro collaboratore IA, atteso che il suo compito era quello di corriere e non di spacciatore. Emendata la motivazione da questo errore, risulta evidente la carenza di riscontri all'unica chiamata in correità, sulla cui base è stata affermata la prova dell'attività di corriere della droga, svolto dal ricorrente. Si rileva, inoltre, anche la contraddittorietà con la valutazione dello stesso materiale probatorio a carico del coimputato AN RA, che è stato assolto per assenza di riscontri alla chiamata di IA. Si evidenzia, con ampi richiami giurisprudenziali, l'autonomia delle due associazioni e l'impossibilità di fondare la prova della partecipazione all'associazione dedita allo spaccio sulla base degli elementi riferiti alla partecipazione a quella mafiosa, né potendosi valorizzare le omesse indicazioni fornite da altro collaboratore sull'attività di spaccio (EL RC). 19.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in punto di determinazione della pena, essendo state concesse le attenuanti generiche senza però rispondere alle censure in punto di determinazione della pena base, anche per l'irragionevole riferimento al mancato cambiamento dello stile di vita, a fronte della intervenuta carcerazione cautelare dopo appena sei mesi dall'inizio della sua attività in seno al sodalizio e della manifestata volontà di allontanarsi dal contesto mafioso, chiedendo e ottenendo gli arresti domiciliari in luogo distante da Bari (a Pinarolo Po).
20. Con atto dell'Avv. VI Giulitto, nell'interesse di NU MA - condannato per i reati di cui ai capi 33) e 34) (lesioni e rissa) dell'imputazione alla pena di anni ventuno, mesi sette e giorni dieci di reclusione, riconosciuto il vincolo ex art. 671 cod. proc. pen. tra i fatti costituenti oggetto di due decisioni irrevocabili e quelli di causa-si deduce violazione di legge, per non avere la Corte territoriale effettuato la riduzione di pena per il rito abbreviato "quale ultima operazione". I reati per cui è procedimento sono stati sanzionati con complessivi anni cinque e mesi tre di reclusione, che portano il totale ad anni trentadue e mesi cinque di reclusione. Applicando l'art. 78 cod. pen. si giunge al limite massimo di anni trenta, cosicché con la diminuente ex art. 442 cod. proc. pen., il Giudice dell'udienza preliminare sarebbe dovuto giungere alla pena di anni venti di reclusione. Inoltre, a titolo di continuazione per i reati di lesioni e rissa sono stati determinati, rispettivamente, anni due e mesi sei di reclusione e un anno per la rissa. La pena base è stata quella relativa alla sentenza numero 1319 del 15 maggio 2019 della
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Corte di Assise di appello di Bari, irrevocabile il 22 settembre 2020. Sul tale pena era stato operato un aumento di tre anni e due mesi a seguito di incidente di esecuzione: in particolare, era stata determinata la pena di anni due e mesi otto per il reato di cui al capo a), cioè l'associazione mafiosa, e di un mese per gli ulteriori sei reati satellite, tra cui era compreso anche un tentato omicidio. Ne consegue che, nel caso in esame, per le lesioni e la rissa è stata stabilita una pena maggiore di quella stabilita per il tentato omicidio.
21. Con atto dell'Avv. IO Schino, nell'interesse di RE IE, ritenuto responsabile per i delitti di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione e condannato alla pena di anni nove, si deducono i motivi di seguito indicati. 21.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso. Dagli atti del processo emergerebbe come in una sola occasione il ricorrente avrebbe consegnato la somma di 150 euro - quindi pure irrisoria - alla moglie di LI (circostanza comunque negata dal ricorrente) e per la Corte barese questo elemento sarebbe tale da integrare una fondamentale funzione mutualistica nell'ambito del clan mafioso, al quale, pertanto, avrebbe apportato un contributo non occasionale. La menzionata Corte, peraltro, non avrebbe spiegato perché tale contributo integrerebbe una prova a sostegno dell'associazione di cui all'art. 416- bis cod. pen. e non di quella di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, nel cui ambito LI aveva con AL e CU un ruolo direttivo operativo. La sentenza si adatterebbe sulle generiche popolazioni dei collaboratori di giustizia, senza indicare specifici fatti o comportamenti dell'accusato significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio. Peraltro, la collaboratrice di giustizia TA DE, attendibile poiché nella sua abitazione veniva detenuta e confezionata la sostanza stupefacente dell'articolazione del quartiere Libertà, aveva escluso categoricamente che il ricorrente fosse partecipe anche solo di una delle due associazioni, attribuendogli il mero ruolo di autista in favore di AL, sprovvisto della patente per via della sorveglianza speciale. Al più, si sarebbe dovuto applicare l'art. 378 cod. pen. Inoltre, l'unica condotta materiale, riferita dal collaboratore TR AU (episodio relativo alla detenzione della pistola) risultava smentita da TA DE, moglie del propalante, tanto che di tale dichiarazione non si faceva più cenno nelle due sentenze di condanna di merito. Le dichiarazioni del collaboratore IC erano poi generiche, essendosi costui limitato a indicare RE IE come affiliato a RE AL, per il quale, e in qualche occasione anche per VI RA, faceva l'autista. Anche NI IA non avrebbe indicato condotte
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materiali dimostrative dell'intraneità all'associazione e NO LI si sarebbe limitato a dichiarare che il ricorrente era autista di AL. 21.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi nella motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico. Le dichiarazioni di AU avrebbero avuto al più flebile forza indiziaria ed erano state contraddette da quelle della moglie TA DE. I collaboratori di giustizia IC e IA si erano limitati a riferire genericamente dell'attività di autista del ricorrente in favore del coindagato RE AL. 21.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.
22. Con atto dell'Avv. NI Quaranta, nell'interesse di LE AO US, riconosciuto responsabile dei reati associativi di cui ai capi 1) e 2) e condannato alla pena di anni dieci di reclusione, si deducono i seguenti motivi. 22.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione delle aggravanti previste dai commi 3 e 4 dell'art. 74 T.U. Stup. In particolare, si obietta che nella sentenza di appello non vi è risposta alle censure dedotte in appello e non oggetto di rinuncia. 22.2. Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione in merito alle ragioni dell'applicazione di una diminuzione della pena per le concesse attenuanti generiche soltanto di un anno e sei mesi rispetto al massimo consentito di quattro anni e sei mesi, pari ad 1/3 della pena base di anni tredici e mesi sei.
23. Con atto dell'Avv. SI TO Chiusolo, nell'interesse di MB RE, ritenuto responsabile per il delitto associativo di cui al capo 2), oltre che per i reati fine di cui ai capi 11), 13) e 14) dell'imputazione, e condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, si deducono i motivi di seguito indicati. 23.1. Con il primo motivo si denunciano inosservanza di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sulla base di sole tre forniture di sostanza stupefacente e della mera agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione. Per di più, l'imputato aveva fornito la sostanza stupefacente esclusivamente a due suoi parenti, così che difetterebbe la consapevolezza di apportare un contributo agevolatore al sodalizio. 23.2. Con il secondo motivo si deducono inosservanza di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte di appello indicato le ragioni della riduzione di
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1/9 anziché di 1/3 della pena per effetto della prevalenza delle attenuanti generiche. 23.3. Con il terzo motivo si lamentano inosservanza di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale negato la continuazione esterna con altri episodi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, poiché questi ultimi sono stati commessi il 26/8/2014, il 20/3/2015 e il 23/1/2016, mentre quelli del presente procedimento risalgono tutti ad ottobre 2015, così richiamando valutazioni inconferenti al fine della sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso.
24. Con atto dell'Avv. Andrea Casto, nell'interesse di LU NA - condannato per i reati di cui ai capi 1), 2) dell'imputazione, compreso l'aumento a titolo di continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello di Bari, irrevocabile l'11 aprile 2022, alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione - si deducono l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello travisato il motivo di gravame con cui si era censurato che il Giudice di primo grado aveva applicato a titolo di continuazione esterna la pena di anni 5 di reclusione, di poco inferiore di quella della sentenza irrevocabile, pari ad anni 5 e mesi 2 due di reclusione (in materia di armi), e macroscopicamente superiore a quella applicata dal giudice a quo in continuazione per la più grave fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.
25. Con atto dell'Avv. Andrea Casto, nell'interesse di CE MA, condannato per il delitto associativo di cui al capo 2) dell'imputazione alla pena di anni di anni nove di reclusione, si deducono i motivi di seguito indicati. 25.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che le dichiarazioni accusatorie di LE IC convergessero con quelle di PP EO e LE OR. In realtà, solo il primo avrebbe parlato dell'appartenenza dell'imputato all'associazione dedita al narcotraffico, capeggiata da DR UT, mentre gli altri due avrebbero dichiarato che in passato l'imputato vendeva droga al minuto e, per quanto riferito da OR, per conto dei fratelli Ciani. Neanche la missiva numero 89 riscontrerebbe le dichiarazioni di LE IC, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la stessa non era stata spedita da un gruppo di intranei, ma da IO IC ed era diretta a VI NI TT. La difesa poi aveva dedotto che i fermi dell'imputato con vari esponenti del clan, riferibili all'articolazione del quartiere San AO, trovavano giustificazione nel fatto che erano tutti i soggetti residenti
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nel medesimo plesso abitativo di via Candura, dove risiede l'imputato. Le tre segnalazioni ex art. 75 d.P.R. cit., di natura amministrativa, sarebbero risalenti nel tempo e del tutto scollegate rispetto alle vicende associative. La Corte territoriale avrebbe trascurato che RC EL aveva affermato che l'imputato non aveva un'affiliazione camorristica e vendeva al minuto. 25.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. La marginale posizione rivestita dall'imputato, pacificamente non affiliato al clan operante al quartiere San AO di Bari, i suoi pressoché inesistenti precedenti penali, il ruolo di semplice spacciatore al minuto avrebbero consentito un trattamento sanzionatorio corrispondente al minimo edittale e un aumento ben più contenuto per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nonché la prevalenza delle attenuanti generiche. La pena inflitta rileverebbe un'opzione in danno dell'imputato per non aver rinunciato a difendersi e la Corte territoriale avrebbe riservato trattamenti diseguali tra l'imputato e il coimputato TT, che rispondeva anche di 416-bis cod. pen.
26. Con atto dell'Avv. Andrea Casto, nell'interesse di NI AR - condannato per i reati di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione, riconosciuta la continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello di Bari, irrevocabile il 12 giugno 2018, alla pena di anni undici di reclusione, compreso l'aumento a titolo di continuazione esterna si deducono l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per avere il Giudice di primo grado aumentato la pena base di quattro anni per effetto della continuazione con il reato già giudicato con altra sentenza, che aveva condannato l'imputato ad anni tre e mesi quattro di reclusione, sicché l'invocata operazione, ispirata al favor rei, lungi dal concedere un beneficio all'odierno ricorrente, lo avrebbe penalizzato con una pena superiore a quella già subita in precedenza.
27. Con atto dell'Avv. NI Martino, nell'interesse di RC RO, ritenuto responsabile dei reati associativi di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione e condannato alla pena di anni dodici e mesi due di reclusione, si deducono inosservanza di norme processuali e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello aderito alle argomentazioni del Giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., senza dare compiutamente conto degli specifici motivi di gravame.
28. Con atto degli Avv.ti ET Davide De Paola e SI TO Chiusolo, nell'interesse di AR UB, condannato per i reati di cui ai capi 1), 2) e 37) (estorsione pluriaggravata) dell'imputazione si deducono inosservanza di legge e
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vizi della motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto, nel determinare la pena a titolo di continuazione esterna, che fosse vincolata all'aumento di pena per i reati satellite, oggetto della decisione irrevocabile.
29. Con atto dell'Avv. SC Magistro, nell'interesse di UD OD, riconosciuto responsabile dei reati associativi di cui ai capi 1) e 2) e condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, si articolano due motivi. 29.1. Con il primo motivo si denunciano vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio per la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/90, prevista per i collaboratori di giustizia. Premesso che il predetto è stato condannato per aver preso parte ad entrambe le associazioni per cui si procede ai capi 1) e 2), nel ricorso si censura l'applicazione della sola meno favorevole attenuante della collaborazione prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., sul rilievo errato che il comma 7 dell'art. 74 cit. prevederebbe la necessità di sequestri della sostanza stupefacente operati grazie alla collaborazione dell'imputato o, comunque, la paralisi dell'attività criminale dell'associazione. 29.2. Con il secondo motivo si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della massima riduzione prevista dall'attenuante contemplata dall'art. 416-bis.1 cod. pen., perché senza giustificazione la Corte di appello ha applicato la riduzione di un terzo anziché quella massima della metà.
30. Con atto dell'Avv. PP Giulitto, nell'interesse di CC OT - ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1), 2), 33) e 35) dell'imputazione e condannato, riconosciuta anche la continuazione esterna con altre sentenze irrevocabili, alla pena di anni trenta di reclusione - si deducono i motivi di seguito indicati. 30.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello adottato una motivazione illogica nel ritenere insussistente il vincolo della continuazione tra la condotta estorsiva di cui al capo d) del procedimento sub b) e quelle giudicate con le sentenze sub d) ed e). La menzionata Corte non avrebbe considerato che i reati contestati nelle due pronunce sub d) ed e) hanno ad oggetto condotte estorsive consumate entro l'intervallo temporale della partecipazione del ricorrente alle due associazioni criminali contestate, oltre che in concomitanza dei plurimi ed eterogenei delitti fine, già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione. La condotta estorsiva di cui al capo d) era stata contestata come aggravata dal metodo mafioso per essersi il ricorrente presentato alla vittima sostenendo di essere nipote del noto
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pregiudicato DO NA. I collaboratori di giustizia avevano dichiarato che il ricorrente esercitava anche e soprattutto attività estorsiva nel territorio di Rutigliano. La Corte barese avrebbe dovuto riconoscere il vincolo di continuazione anche con il reato di estorsione consumato ai danni di LU DA dall'anno 2011 sino a gennaio 2013 e giudicato con la sentenza sub d). Sintomatica è la responsabilità in concorso di PP MP, già partecipe, congiuntamente al ricorrente, della compagine associativa ex art. 74 d. P.R. n. 309/90. Anche con riguardo al reato giudicato con il provvedimento sub b), ricorrerebbero gli indici dell'omogeneità nonché i medesimi locus e tempus commissi delicti. Si tratta di una fattispecie di estorsione consumata in Monopoli il 29 gennaio 2011, ovvero in un momento storico ricompreso nel più ampio arco temporale in cui è stata contestata nel presente procedimento penale l'associazione ex art. 416-bis cod. pen. (dal 2011 sino all'attualità). Per tale delitto sono stati ritenuti partecipi anche MP e DA, già coimputati del ricorrente nei procedimenti conclusosi con le sentenze irrevocabili sopra individuate. Sarebbe errato anche il riferimento all'irrevocabilità della sentenza sub b), che ha escluso il vincolo della continuazione per l'estorsione di cui al capo d) del procedimento. È orientamento consolidato quello secondo cui il principio del giudicato deve ritenersi recessivo nel bilanciamento con i diritti inviolabili dell'uomo, in primis la libertà personale. 30.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al calcolo della pena. La Corte di appello, dopo avere correttamente individuato il reato più grave in quello di omicidio, giudicato con sentenza irrevocabile, ed avere aumentato la pena a titolo di continuazione con i reati oggetto del presente procedimento e con quelli di cui alle sentenze irrevocabili, avrebbe dovuto sommare le pene ed applicare solo in fine la riduzione per il rito abbreviato. Il ricorrente ha poi richiamato i principi affermati da questa Corte, tra cui quello secondo cui, qualora sia stata applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindersi dall'aumento per i reati satelliti, che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Rv. 229822). Quindi, in applicazione di tali principi, la Corte di appello sarebbe dovuta partire dal più grave reato di omicidio di cui alla sentenza a), individuando come pena base quella di anni ventidue di reclusione non modificabile, applicare gli aumenti per la continuazione interna prima ed esterna dopo (per tutti i reati oggetto del presente procedimento e quelli di cui alle sentenze b) e c), e, infine, applicare la riduzione per il rito abbreviato, essendo tutti i reati giudicati nelle medesime forme. Inoltre, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere di non poter
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modificare gli aumenti di pena già irrogati: incrementi di pena eterogenei, rendendo in tal modo la motivazione della sentenza sul punto irragionevole.
31. Con atto dell'Avv. TO Tartaro, nell'interesse di SC MA, riconosciuto responsabile dei reati associativi di cui ai capi 1) e 2) e condannato alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione) si articolano due motivi. 31.1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per contrasto tra la pena indicata nel dispositivo pari ad anni dieci e mesi otto di reclusione, rispetto alla pena indicata in motivazione di anni dieci di reclusione. 31.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della riduzione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. e per l'aggravante mafiosa che la Corte di appello ha ridotto da quattro a due anni e sei mesi.
32. Con atto dell'Avv. Maria Labianca, nell'interesse di LE IC, riconosciuto responsabile dei reati associativi di cui ai capi 1) e 2) e condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, si articola un unico motivo con cui si denunciano vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio per la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/90, prevista per i collaboratori di giustizia. Nel ricorso si censura l'applicazione della sola meno favorevole attenuante della collaborazione prevista dall'art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen., sul rilievo errato che il comma 7 dell'art. 74 cit. prevederebbe la necessità di sequestri della sostanza stupefacente operati grazie alla collaborazione dell'imputato.
33. Con atto dell'Avv. VI Giulitto, nell' interesse di DI IE - condannato alla pena di anni sei di reclusione per i reati contestati sub 33) e 34) in relazione alla rissa tra le fazioni SC e CE dell'11 gennaio 2016, all'interno della Casa circondariale di Bari si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al ritenuto concorso del ricorrente nei delitti di rissa e lesioni. La Corte di appello non avrebbe valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avevano escluso che l'imputato fosse stato coinvolto nella rissa. Dalla nota della Direzione della Casa Circondariale di Bari non si capirebbe chi ha agito per dare man forte a CE NA per picchiare PP SO e chi si fosse intromesso solo per evitare che SO subisse gravi lesioni. Né gioverebbero la nota redatta dall'ispettore De RC, in quanto rappresenterebbe un accadimento successivo ai fatti, o quella del Sov. Rutigliano, non presente ai fatti, ma intervenuto in un momento successivo, che avrebbe espresso sue
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valutazioni personali, peraltro riferibili a un momento successivo ai fatti. La Corte di appello, poi, si sarebbe trincerata dietro una massima di esperienza (quella secondo cui si potrebbe partecipare a una rissa pur non riportando lesioni), ma avrebbe al contempo affermato la brutalità della rissa, commessa anche con armi da taglio e da elevato numero di persone.
34. Con atto dell'Avv. IE Castelluzzo, nell'interesse di NI MI, riconosciuto responsabile del reato associativo di cui al capo 2) e condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, si articola un motivo unico per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Si adduce che dagli atti non emerge la prova che l'imputato abbia posto in essere condotte di spaccio per agevolare l'associazione mafiosa o che evocassero le modalità del metodo mafioso. 34.1. La difesa di NI MI ha depositato motivi nuovi con i quali reitera le medesime censure e chiede l'annullamento della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il duplice profilo del metodo mafioso e della finalità dell'agevolazione delle attività del sodalizio di stampo mafioso.
35. Con atto dell'Avv. CE Desiderio, nell'interesse di AO CE, riconosciuto responsabile dei reati di risa e lesioni di cui ai capi 33) e 34) e condannato alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, si articolano i motivi di seguito indicati. 35.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante delle lesioni gravissime, non essendovi prova della programmazione di arrecare tali lesioni, avendo l'imputato partecipato alla rissa solo per difendere il padre. 35.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in merito al riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione del sodalizio mafioso. Al riguardo viene richiamata la giurisprudenza di legittimità circa la necessità della conoscibilità soggettiva della finalità da parte del concorrente, nel caso di specie carente, non essendo associato né essendovi prova che conoscesse la finalità della rissa, ricostruita come uno scontro tra opposte fazioni di clan mafiosi, un tempo alleate tra loro.
36. Con atto dell'Avv. Maria Labianca, nell'interesse di NI IA, riconosciuto responsabile dei reati associativi di cui ai capi 1) e 2) e condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, si deduce con un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio
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per la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 74, comma 7, d. P.R. n. 309/90. Nel ricorso si censura l'applicazione della sola meno favorevole attenuante della collaborazione prevista dall'art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen., sul rilievo errato che il comma 7 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 prevederebbe la necessità di sequestri della sostanza stupefacente operati grazie alla collaborazione dell'imputato. Al contrario, si osserva che per giurisprudenza costante le due attenuanti possono concorrere e che, in ogni caso, andava applicata l'attenuante più favorevole che è quella del comma 7 dell'art. 74 T.U. Stup., che prevede un abbattimento della pena dalla metà fino a due terzi, rispetto a quella prevista dall'art. 416-bis. 1 comma 3, cod. pen., che prevede una riduzione da un terzo alla metà.
37. Con atto dell' Avv. Carlo Russo Frattasi, nell'interesse di CE LL, riconosciuto responsabile dei reati associativi di cui ai capi 1) e 2) e condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, perché, sebbene sia stato messo in evidenza il comportamento processuale ampiamente collaborativo, avendo rinunciato ai motivi sulla responsabilità, le circostanze attenuanti generiche non gli sono state applicate con giudizio di prevalenza, senza una adeguata giustificazione. In particolare, la tardività della rinuncia ai motivi e la qualità della sua partecipazione all'associazione mafiosa sono state valutate negativamente, senza però considerare l'assenza di contestazione di reati-fine.
38. Con atto dell'Avv. Saverio Ingraffia, nell'interesse di MA PA, riconosciuto responsabile dei reati associativi di cui ai capi 1) e 2) nonché dei reati in materia di armi di cui ai capi 20 e 21 e condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, si articolano tre motivi. 38.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'omessa valutazione degli elementi di prova contraria, evincibili dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che, sebbene intranei al medesimo sodalizio, nulla hanno riferito in merito al ricorrente, anche in considerazione della mancanza di riferimenti temporali dell'affermata partecipazione da parte dei soli due collaboratori NI IA e NO LI, in rapporto all'intero arco temporale indicato nella contestazione dal 2015 fino all'attualità. Nel motivo vengono riportate le dichiarazioni di dieci collaboratori che non hanno menzionato PA MA (US DO, AM TU, IC NI, RA BI, DO MB, LO AU, AR CE, IC LE, SE NI, EL RC). Analoghe considerazioni vengono sviluppate anche con riferimento all'imputazione
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sub capo 21), relativa alla detenzione di armi, essendovi a tal riguardo dichiarazioni dei collaboratori che escludono la sua responsabilità. 38.2. Con il secondo motivo di ricorso si ripropongono ulteriori censure in relazione al capo 21) con riferimento alla valorizzazione di quanto riferito dal solo IA circa il coinvolgimento di MA PA nel trasferimento delle armi custodite dal nonno MA PA, classe 1941, evidenziandosi come altri due collaboratori DO US e RC EL avessero riferito, invece, di non sapere nulla in ordine al coinvolgimento di PA MA. A tal riguardo si censura il valore probatorio che è stato attribuito dalla Corte territoriale a una intercettazione ambientale in cui il ricorrente, saputo dell'arresto del nonno, ha commentato l'episodio, dicendo che "sarebbe stato meglio se avessero arrestato a me e non a lui". Infine, si obietta che, pur ammettendo la ricostruzione basata sulle dichiarazioni di IA, il ruolo del PA sarebbe stato solo quello di indicare il luogo dove nascondere le armi, senza un concorso nel reato, da derubricare in quello di favoreggiamento reale. 38.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti in ragione del peso limitato delle prove a suo carico con riferimento alla durata della partecipazione, ovvero dal 2015 fino all'attualità. Si censura la mancata considerazione dell'assenza di prove sulla estensione della partecipazione per tutta la durata indicata nella contestazione dal 2015 fino all'attualità, atteso che le dichiarazioni del IA non vanno oltre il 2017.
39. Con atto dell'Avv. Marianna Casadibari, nell'interesse di SC RA, riconosciuto responsabile del reato associativo di cui al capo 2) e condannato alla pena di anni dieci di reclusione, si articola un unico motivo per violazione di legge in ordine alla mancata verifica della insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., ritenuta doverosa anche nel caso di rinuncia ai motivi di appello in punto di affermazione della responsabilità.
40. Con atto degli Avv. Marcello Belsito e UD Sforza, nell'interesse di PP IE - condannato alla pena di anni 18 di reclusione per i reati di cui ai capi 1) e 2), 8), 10), 11), 12), 13), 18), 20), 21), 22), 23) (limitatamente alla ricettazione e violazione della legge armi aggravate) e 24) dell'imputazione, riconosciuta la continuazione interna ed esterna con le sentenze della Corte di appello di Bari del 26 gennaio 2021 e del 29 gennaio 2021 - si deducono i motivi di seguito indicati. 40.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte di appello di Bari riconosciuto la continuazione
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tra i fatti contestati nel presente procedimento e quelli giudicati con la sentenza n. 3137/2022 della medesima Corte, divenuta irrevocabile il 4 dicembre 2022. Nella sentenza impugnata sarebbe stata richiamata l'assoluta eterogeneità delle norme penali violate, ma ciò sarebbe errato sia perché il criterio non è logico, sia perché lo stesso giudice di primo grado aveva riconosciuto la continuazione interna tra reati eterogenei e, con riferimento al delitto ex art. 513-bis cod. pen., oggetto del processo definito con la sentenza irrevocabile, aveva affermato che nel quartiere Libertà, feudo del clan SC, "il sodalizio capeggiato da VI LE, leader indiscusso della frangia del clan SC operante nel predetto quartiere, aveva monopolizzato il settore dell'installazione delle macchinette grazie alla fattiva collaborazione del cognato PP IE e di altri sodali, che, con ricorso alla forza di intimidazione, avevano imposto agli esercenti, ivi operanti, di preferire D'OG ad altri imprenditori". Sarebbe evidente il collegamento operativo e strumentale tra il sodalizio mafioso di appartenenza e la fattiva collaborazione del sodale IE nell'esecuzione del reato ex art. 513-bis cod. pen., aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Il vincolo della continuazione era stato riconosciuto in favore del cognato di IE, VI LE, dal Giudice di primo grado e a tale profilo, dedotto con l'atto di appello, la Corte territoriale non avrebbe dato risposta. Il ricorrente, inoltre, era stato dal Giudice di primo grado assolto dal reato di cui al capo 5) che riguardava la medesima attività estorsiva di imposizione di videopoker, già oggetto del processo gaming in cui IE era stato già condannato con la citata sentenza del 21 luglio 2022. Il fatto del capo 5), contestato tra i reati fine dell'associazione nel presente processo, era la stessa condotta giudicata con la sentenza della Corte di appello del 21 luglio 2022. 40.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale motivato adeguatamente sulle ragioni del diniego della riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche. A fronte della resipiscenza manifestata dal ricorrente sin dall'udienza preliminare, con spontanea ammissione degli addebiti e riconoscimento della responsabilità, prima ancora della scelta di aderire al rito abbreviato, la Corte di appello ha riconosciuto le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, ma di fatto ha neutralizzato l'operatività e l'efficacia con l'incidenza nel minimo della conseguente riduzione della pena. 40.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, non avendo la Corte di appello motivato sugli aumenti di pena previsti per la continuazione interna ed esterna.
41. Con atto dell'Avv. Mario Russo Frattasi, nell'interesse di IO AV, riconosciuto responsabile del reato associativo di cui al capo 2) e condannato alla
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pena di anni nove, mesi nove e giorni dieci di reclusione, sono articolati quattro motivi. 41.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, T.U. Stup. del carattere armato dell'associazione. Neppure il riferimento ai plurimi fatti di sangue e al rinvenimento di armi nelle cc.dd. "cupe" risulta decisivo, dovendosi fornire la prova che l'uso delle armi non fosse esclusivamente personale del soggetto che le detiene. 41.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello di Lecce sez. dist. di Taranto, per l'erroneo riferimento alla diversità del luogo di consumazione del reato e alla diversità dei correi estranei ai fatti per cui si procede. 41.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, in assenza di condotte tipiche dell'agire mafioso, ascrivibili al ricorrente. 41.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, non essendosi tenuto conto della sua rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità.
42. Con atto dell'Avv. LE Vianello Accorretti, nell'interesse di IE AV - condannato alla pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione per il delitto di cui al capo 2) dell'imputazione, con il riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Bari il 17/12/2014 si deducono i motivi di seguito indicati. 42.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione della responsabilità del ricorrente per la partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico. Secondo la Corte di appello, il collaboratore di giustizia SE aveva riferito dichiarazioni rilasciategli all'inizio del 2018 dal ricorrente, ma in tale data, il collaboratore di giustizia era già un informatore di un agente di polizia e a lui, quindi, il ricorrente non avrebbe certamente fatto confidenze, in quanto ormai soggetto inaffidabile. Inoltre, il narrato del collaboratore, in quanto avente ad oggetto dichiarazioni dell'imputato, richiedevano ex art. 195, comma 7, cod. proc. pen. una valutazione più rigorosa e le dichiarazioni di TU AM non riscontrerebbero quelle di SE, posto che quest'ultimo avrebbe fatto riferimento a un'attività illecita da ricominciare nel 2018, mentre AM avrebbe affermato di aver appreso de relato
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da CC, IS e UT che il ricorrente aveva ripreso i suoi traffici sin dal 2015, quando era stato posto agli arresti domiciliari. Dichiarazioni, queste, simili a quelle di IA e US. L'unico dato convergente nelle chiamate in reità sarebbe quello per cui il ricorrente era dedito al traffico di stupefacenti. Ciò che non trasparirebbe, invece, è la sua appartenenza a un gruppo stabile di più persone. Peraltro, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero generiche e non sarebbero state riscontrate nemmeno dalle intercettazioni richiamate, poiché attinenti a specifici fatti non narrati dagli stessi collaboratori. L'unica intercettazione, citata in sentenza, sarebbe semmai un riscontro negativo alla ricostruzione accusatoria. Nell'intercettazione del 21 agosto 2015, infatti, VI IO rimproverava NO MA di essersi sottomesso al ricorrente che aveva di prepotenza occupato la loro piazza di spaccio, fornendo lo stupefacente a ED, da decenni sodali del clan SC. Né potrebbe ritenersi sintomatico dell'affectio societatis la condotta di mantenimento durante la carcerazione, avendo la giurisprudenza di legittimità negato la sintomaticità di un eventuale mantenimento in carcere per fondare la ritenuta sussistenza della perduranza del vincolo associativo in materia di associazione mafiosa, ma mutuabile anche in caso di sodalizio dedito al narcotraffico. Nel caso in esame, i dati investigativi non darebbero conto dell'esistenza di un organismo avente le caratteristiche necessarie a configurare l'associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/90, difettando una struttura logistica e modalità consolidate di custodia del narcotico. 42.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione per non avere la Corte di appello ritenuto sussistente il concorso esterno del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico, che la difesa aveva sollecitato proprio sulla base dell'intercettazione del 21 agosto 2015, richiamata dalla menzionata Corte. 42.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni di SE, che, però, non sarebbero sufficienti a fondare il cosiddetto metodo mafioso, non avendo il collaboratore specificato in che termini era stato costretto dal ricorrente ad approvvigionarsi di cocaina presso di lui. Le predette dichiarazioni, poi, non sarebbero assolutamente riscontrate da elementi esterni ed oggettivi. Anche le dichiarazioni del collaboratore TU AM, su cui la Corte di appello avrebbe fondato la sussistenza dell'aggravante sotto il profilo della finalità agevolatrice, non sarebbero riscontrate. 42.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 74, comma quarto, d.P.R. n. 309
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del 90. La Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente l'anzidetta circostanza in ragione della disponibilità delle armi da parte di alcuni sodali, che sarebbero state portate anche ad alcune riunioni, senza però circostanziare in termini specifici tali asserzioni. Sarebbe pacifico, poi, che nessuna arma è stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente e non vi sarebbe prova della sua consapevolezza del possesso di armi da parte di altri. 42.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale non avrebbe dato risposta ai motivi di gravame con cui era stata chiesta la concessione della prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Con i motivi aggiunti, poi, si era evidenziata la contraddittorietà della sentenza di primo grado, laddove nella parte motiva, riconosciuta la continuazione con la sentenza passata in giudicato di cui alla Corte di assise di appello del 17 dicembre 2014, aveva indicato il reato di cui al capo 2) del presente procedimento come quello più grave, mentre in sede di dispositivo aveva ritenuto più grave quella del precedente giudizio. La Corte di appello avrebbe errato nel non applicare il principio secondo cui il dispositivo letto in udienza prevale sulla motivazione. Ritenere più grave l'ultima condanna e, quindi, affermare la prevalenza della parte motiva rispetto al dispositivo letto in udienza comporterebbe conseguenze pregiudizievoli per l'imputato, il quale ha scontato tutta la condanna già comminata con la sentenza della Corte di assise di Bari del 17 dicembre 2004 e in misura eccedente rispetto ai 5 anni determinati dalla Corte di appello.
43. Con atto dell'Avv. Aurelio Gironda Veraldi, nell'interesse di SI AR ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1), 2) e 6) dell'imputazione e condannato, previa continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello di Bari del 2 luglio 2020, alla pena complessiva di anni sedici di reclusione si deducono i motivi di seguito indicati. 43.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui all'art. 416-bis cod. pen. Richiamati i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine agli elementi costitutivi di un sodalizio mafioso e alla valutazione della chiamata in correità, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale non ha indicato, a sostegno della sussistenza della capacità di intimidazione e degli eventi di assoggettamento e di omertà, elementi di fatto che devono formare oggetto di prova adeguata. La Corte di appello non avrebbe fornito poi alcuna motivazione relativamente all'invocata riqualificazione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nell'ipotesi associativa di cui all'art. 416 cod. pen. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato partecipe
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dell'associazione, omettendo di giustificare l'effettiva autonomia delle condotte dei sodali e il rapporto paritario con i vertici del clan, come riportato dal narrato dei collaboratori. Né varrebbe a qualificare la partecipazione al sodalizio il richiamo alla condanna irrevocabile a carico del ricorrente per la vicenda estorsiva ai danni degli imprenditori LE, in assenza di elementi di collegamento con la vicenda odierna. 43.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che i collaboratori di giustizia avevano riferito di attività di approvvigionamento e cessione di stupefacenti compiute dallo AR in maniera del tutto autonoma rispetto al clan e avrebbe reso una motivazione non sufficiente al fine di delineare l'inserimento, consapevole e organico, del ricorrente nel sodalizio con funzioni di partecipe, non tenendo in considerazione neanche la durata dell'apporto, che si circoscriverebbe ad un periodo limitato, essendo il ricorrente stato detenuto ininterrottamente fino al 2016. La sentenza impugnata sarebbe carente anche nella parte relativa alla contestazione della circostanza aggravante della disponibilità delle armi per il perseguimento delle finalità dell'associazione. Unico riscontro alla presenza delle armi sarebbero le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma la Corte di appello non avrebbe effettuato la dovuta valutazione in ordine al criterio della circolarità delle notizie e della genuinità e spontaneità delle propalazioni. 43.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità per il delitto di estorsione di cui al capo 6) dell'imputazione, avendo la Corte di appello trascurato di considerare che la vicenda è stata connotata dall'intento del ricorrente di favorire la parte offesa per ragioni di solidarietà umana, in assenza di un suo tornaconto personale e di contatti con altri compartecipi. La sentenza impugnata non darebbe conto del tipo di contributo fornito dal ricorrente al perfezionamento dell'estorsione, non essendo stato dimostrato né un diretto approccio di tipo estorsivo, né un contributo rafforzativo che egli avrebbe in concreto arrecato. 43.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non avendo la Corte barese fatto buon governo dei principi di diritto affermati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, avendo desunto la sussistenza dell'aggravante da una serie di elementi di fatto di valore non univoco. Le modalità efferate dell'azione, infatti, non potrebbero ritenersi di per sé univocamente evocative di dinamiche maflose.
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43.5. Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e vizi della motivazione riguardo alla mancata esclusione della recidiva reiterata. La Corte di appello ha richiamato le precedenti condanne riportate dal ricorrente, ma avrebbe omesso di valutare la risalenza nel tempo di esse. 43.6. Con il sesto motivo si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere dato conto delle ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e della determinazione della pena in concreto, nonché degli aumenti a titolo di continuazione.
44. Con atto dell'Avv. SI TO Chiusolo, nell'interesse di SC ED, riconosciuto responsabile del reato associativo di cui al capo 2) e condannato alla pena di anni quindici di reclusione, si articola un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Nel motivo si adduce che dagli atti non emerge la prova che l'imputato abbia posto in essere condotte di spaccio per agevolare l'associazione mafiosa o condotte che evocassero le modalità del metodo mafioso e si censura la rilevata inammissibilità del motivo di appello.
45. Con atto dell'Avv. Raffaele Mascolo, nell'interesse di TR AU, riconosciuto responsabile del reato associativo di cui al capo 2) e condannato alla pena di anni tre, mesi undici e giorni dieci di reclusione, si articolano due ordini di censure nel contesto dell'unico motivo di ricorso. Con la prima censura si denunciano vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, essendo stata disposta una riduzione della pena per effetto dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. in misura inferiore a quella concessa alla coimputata (la moglie DE), che ha fornito una collaborazione assimilabile a quella resa dal ricorrente. Inoltre, si obietta che l'aumento per la continuazione con altro reato, già giudicato, è stato operato dopo aver applicato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato in violazione di legge, allorché si tratti di continuazione tra distinti abbreviati.
46. Con atto dell'Avv. SC Triggiani, nell'interesse di NI LE, riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi 3) e 29) e condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, si articola un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Si adduce che dagli atti emerge la prova del suo pentimento e del suo contegno puerile, avendo ammesso i fatti e spiegato le ragioni della sua condotta, dovuta a dissidi e vecchie acredini di carattere personale.
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47. Con atto dell'Avv. Avv. Aurelio Gironda Veraldi, nell'interesse di VI LE (cl.1977), riconosciuto responsabile dei reati associativi di cui ai capi 1) e 2) e condannato alla pena di anni dodici di reclusione, si articolano due motivi. 47.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia. In particolare, è mancata una contestualizzazione delle chiamate in correità, atteso che il ricorrente si trova in stato di detenzione in carcere dal 2007 e l'accusa di aver continuato a fare parte del sodalizio mafioso avrebbe richiesto una maggiore specificazione del contributo operativo, dal medesimo fornito durante la sua ininterrotta detenzione in carcere. In particolare, essendo stato già condannato nel processo "Libertà" per gli stessi fatti fino all'anno 2013, andava precisata la collocazione temporale delle chiamate di correo. Inoltre, essendo state rese da collaboratori (come IA, HE IC, IC) che non erano codetenuti del LE, e quindi trattandosi di chiamate de relato, si imponeva un maggiore rigore nella loro valutazione, attesa anche la genericità delle accuse. Si duole della valorizzazione di due missive inviate dal carcere di cui è stata omessa l'apprezzamento dei dati favorevoli alla difesa. Infine, si censurano le dichiarazioni di RO HE che non dimostrano che le somme di denaro, provento dello spaccio, fossero effettivamente consegnate a VI LE. 47.2. Con il secondo motivo si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice applicato il limite previsto per l'aumento per continuazione dall'art. 81, comma 4, cod. pen., sebbene la recidiva fosse stata riconosciuta come equivalente alle ritenute aggravanti.
48. Con atto dell'Avv. Marcello Belsito, nell'interesse di IE EN, riconosciuta responsabile del reato associativo di cui al capo 2) e condannata alla pena di anni sei di reclusione, sono articolati tre motivi. 48.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla non rilevata improcedibilità per il divieto del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen. Si rappresenta che con sentenza irrevocabile emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bari in data 1° febbraio 2018 l'imputata è stata assolta dagli stessi fatti per cui si procede. Si rileva che con quella sentenza si è definito un giudizio relativo all'accusa di avere concorso in condotte di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dal 27 gennaio 2016 al marzo 2016, con l'aggravante di aver favorito il clan "SC", in concorso con RE AL, MA CU, VI NI IO, NO LI e TA DE. La condotta contestata nel presente procedimento abbraccia la stessa
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porzione temporale, da gennaio a marzo 2016, e anche le modalità di partecipazione ascritte sono le stesse, essendosi contestato in quel procedimento il concorso con il convivente MA CU, referente di AL, nella gestione dei traffici di droga nel quartiere "Libertà", in cui la ricorrente avrebbe svolto il compito di custodire la droga (c.d. cupa). Inoltre, si rappresenta che il materiale probatorio è rimasto identico, sebbene la Corte di appello abbia inteso valorizzare tre intercettazioni che già erano richiamate nell'informativa di polizia giudiziaria del 22 marzo 2016 di quel procedimento ed anche le fonti dichiarative sono le stesse (DE e AU). Infine, si rappresenta che a nulla rileva la diversità della qualificazione giuridica: artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. Stup. nel procedimento definito con l'assoluzione rispetto alla imputazione per il reato di cui all'art. 74 T.U. Stup. oggetto del presente procedimento. A tal riguardo, con citazioni di precedenti di legittimità si rappresenta che il fatto storico è rimasto identico, essendo cambiato solo l'inquadramento giuridico che è irrilevante ai fini dell'applicazione del l'art. 649 cod. proc. pen., dovendosi apprezzare l'identità del fatto nella sua connotazione naturalistica, che prescinde dalla diversa qualificazione giuridica. 48.2. Con il secondo motivo si deducono vizio della motivazione e violazione di legge in merito alla inosservanza della c.d. regola BARD, in difetto del superamento del ragionevole dubbio. In breve, si censurano le divergenti valutazioni dello stesso materiale probatorio che ha condotto alla precedente assoluzione, per l'assenza di riscontro alle dichiarazioni accusatorie di DE in quelle rese dal proprio convivente, AU TR, che ha condiviso la stessa vicenda di relazioni con AL e CU. In particolare, AU avrebbe sostenuto di avere intrattenuto rapporti con AL con il tramite di CU senza alcun concorso della EN, alla quale poteva attribuirsi una condotta di mera connivenza non punibile. Inoltre, si è dato peso alla riferita vicenda del suo coinvolgimento nel prelievo di un'arma da fuoco, riferita solo dalla DE e priva di riscontri, né si chiarisce il suo ruolo in seno al sodalizio. 48.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla aggravante mafiosa dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in difetto di prove di una effettiva conoscenza e consapevolezza da parte della ricorrente del contesto dell'attività di spaccio, desunto solo dalla sua coabitazione con il proprio convivente CU.
49. Con atto dell'Avv. Fabrizio Caniglia, nell'interesse di TU AM, riconosciuto responsabile del reato associativo di cui al capo 1 e condannato alla pena di anni undici di reclusione, è articolato un solo motivo con cui si denunciano vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento
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sanzionatorio, essendo stata confermata la pena, irrogata dal Giudice di primo grado in aumento per la continuazione, nella misura di un anno e sei mesi, senza dare giusto peso alla veste e al contributo offerto come collaboratore di giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di CE LL, AO CE, NI MI, SC, ED, NI LE, AO US LE, SA AR, RA Di PA, GI Di RE, NI IN, MA PA, TU AM, SC RA, IO AV, TR AU, NI IA, LE IC, UD OD UD, PP SO, DO IS, MA CU, CE ES, CE NA, BI RA, NI RE, SC De AR, PP GO, NI AR, PP RA, NU MA, RE IE, MB RE, LU NA, RC RO, CE MA, DI IE, IE AV e SI AR sono inammissibili. I ricorsi di VI LE, NI AR, AR UB, CC OT e PP IE devono essere rigettati, mentre vanno accolti i ricorsi di SC MA, SC DO e IE EN per le ragioni e nei limiti che saranno di seguito illustrati.
2. Per evitare inutili ripetizioni, è opportuno procedere a una valutazione congiunta delle censure dedotte dai ricorrenti che investono le medesime questioni e, in particolare: 1) la verifica dell'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che si assume dovuta anche nel caso di rinuncia ai motivi di appello in punto di affermazione della responsabilità; 2) l'omessa motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, per la mancata considerazione del comportamento processuale collaborativo degli imputati che hanno rinunciato ai motivi sulla responsabilità, al fine dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione o in prevalenza rispetto alle aggravanti;
3) la mancata esclusione dell'aggravante dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, in assenza di condotte tipiche dell'agire mafioso, ascrivibili ai ricorrenti;
4) l'applicazione della meno favorevole attenuante della collaborazione prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., sul rilievo che l'attenuante più favorevole di cui al comma 7 dell'art. 74 T.U. Stup. presuppone la necessità di sequestri di sostanza stupefacente operati grazie alla collaborazione dell'imputato. La prima questione costituisce l'oggetto degli unici motivi formulati dai ricorrenti SC RA e SA AR.
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La seconda questione è al centro delle uniche censure dei ricorrenti CE LL e MA CU ed è stata dedotta, sebbene non come motivo unico, anche dal ricorrente IO AV. La terza questione è stata sollevata dai ricorrenti AO CE, NI MI, SC ED, NI LE, RA Di PA, NI IN, IO AV, PP RA, RE IE, MB RE, RC RO, IE AV e SI AR. La quarta questione comune, relativa all'applicazione della meno favorevole attenuante della collaborazione prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., in luogo di quella più favorevole di cui al comma 7 dell'art. 74 T.U. Stup., è stata dedotta dai ricorrenti NI IA, LE IC, UD OD, PP GO, BI RA, RE IE, MB RE. Saranno, poi, esaminati singolarmente, in relazione alle autonome questioni dedotte in riferimento alle rispettive posizioni processuali, i ricorsi di AO CE, SC MA, UD OD, LE AO US, RA Di PA, SC DO, GI Di RE, LE VI, NI IN, MA PA, AM TU, IO AV, TR AU, IE EN, PP SO, DO IS, CE ES, CE NA, BI RA, NI RE, SC De AR, PP GO, NI AR, PP RA, NU MA, RE IE, MB RE, LU NA, AR UB, CC OT, CE MA, DI IE, PP IE, IE AV, NI AR e SI AR.
3. Sempre per ragioni di economia espositiva vanno ricordati i criteri di valutazione dell'ammissibilità delle censure proposte sia dal punto di vista della specificità delle doglianze sia relativamente alla portata del vizio di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., più volte dedotto dai ricorrenti. Relativamente al primo aspetto, va ribadito che non è consentito - pena la inammissibilità per aspecificità del ricorso la reiterazione degli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Quanto ai vizi della motivazione rilevanti in sede di legittimità, è principio oramai consolidato quello secondo cui, ai fini del controllo ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella
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di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01). Va altresì rammentato il perimetro del sindacato di legittimità sulla logicità della motivazione: l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato, demandato alla Corte di cassazione, essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). Alla Corte di legittimità, infatti, non è consentito procedere a una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito. Del pari, non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di verifica riservata in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte di cassazione nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01). Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal SI Consesso di questa Corte, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 01). A ciò va aggiunto che il contenuto di intercettazioni telefoniche dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, anche quando siano captate fra terzi, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontri, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica,
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come sopra indicato (tra tante, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01).
4. Ciò premesso, va rilevata la manifesta infondatezza della prima questione comune ai ricorrenti SC RA e SA AR, relativa agli effetti della rinuncia ai motivi di appello sull'accertamento di responsabilità rispetto all'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità previsto dall'art. 129 cod. proc.
pen.
Costituisce principio consolidato, affermato in sede di c.d. patteggiamento in appello (concordato con rinuncia ai motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen.), che il giudice, nell'accogliere la richiesta delle parti, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in virtù dell'effetto devolutivo, una volta che lo stesso imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, riguardanti proprio il regime sanzionatorio (Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393-01). Si tratta di una conseguenza della limitazione della cognizione del giudice di secondo grado, che ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). L'omessa motivazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento non può essere, perciò, dedotta neppure con il ricorso per cassazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello sull'accertamento della responsabilità e su questioni anche rilevabili di ufficio, essendo tale valutazione preclusa al giudice dell'appello in applicazione del principio devolutivo e non più deducibile neppure con il ricorso per cassazione, a parte il caso del tutto diverso della illegalità della pena per sopravvenute modifiche normative, che determinano la caducazione della rinuncia ai motivi di impugnazione per abolitio criminis, o per declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01). Va rilevato, peraltro, che, nel caso di specie, la Corte di appello ha implicitamente compiuto la verifica in ordine alla insussistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dal momento che ha recepito la decisione di primo grado e ha interpretato la rinuncia degli imputati ai motivi di appello come "implicita ammissione di responsabilità" ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sicché risulta del tutto carente anche il presupposto della evidenza ictu oculi dell'assenza di prove della responsabilità,
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che avrebbe astrattamente potuto giustificare l'esercizio di ufficio del potere del giudice dell'impugnazione di pronunciare sentenza di proscioglimento. A! rilievo consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di SC RA e SA AR.
5. Quanto alla seconda questione, relativa al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01). Si deve anche tenere conto che la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n.15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Spezzacatena e altri, Rv. 255096-01). Con riferimento agli imputati CE LL, MA CU e IO AV, la Corte di appello ha coerentemente apprezzato la rinuncia ai motivi di appello, afferenti all'accertamento della responsabilità, tanto da riconoscere le circostanze attenuanti generiche che erano state negate dal Giudice di primo grado, ma, allo stesso tempo, ha commisurato tale elemento favorevole nel contesto della complessiva valutazione degli altri criteri di cui all'art. 133 cod. pen. incentrati sulla estrema gravità dei reati per i quali è intervenuta la condanna, sul ruolo svolto e, facendo proprie le considerazioni del Giudice di primo grado, sulla pericolosità dell'associazione mafiosa in cui i predetti ricorrenti erano inseriti, considerato il coinvolgimento di LL nella frangia più agguerrita (cfr. pag. 506 della sentenza), e sull'accertata disponibilità di armi. Con particolare riguardo a CU, la Corte territoriale, dando contezza di avere considerato anche le deduzioni della memoria depositata, ha rilevato che l'imputato non soltanto si era visto escludere la recidiva, sebbene i fatti di causa fossero certamente di accresciuta gravità rispetto a quelli per cui si era reso già in passato responsabile (dal certificato penale in atti risultavano cinque condanne complessive, tutte per reati contro il patrimonio e in tema di sostanze
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stupefacenti), ma aveva ottenuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, con le pur considerevoli aggravanti associative, mentre l'aggravante speciale ex art. 416-bis.1 cod. pen. è stata applicata in misura corrispondente al minimo edittale (anni tre, mesi quattro) e ciò a differenza di altre posizioni, sebbene la militanza associativa del CU risalisse, secondo la contestazione all'anno 2011. In forza della natura delle condotte ascritte all'imputato, del suo impegno, doviziosamente descritto dai collaboratori AU e DE, nell'attività di occultamento, confezionamento e distruzione della sostanza stupefacente nell'ambito territoriale di riferimento, nonché del suo ruolo di necessario trait d'union con RE AL, vertice dell'associazione, non era ipotizzabile, anche per un discorso di proporzionalità intersoggettiva, una riforma relativamente al giudizio dosimetrico ex art. 69 cod. pen. Peraltro, nei confronti di IO AV il riconoscimento della recidiva qualificata reiterata osta per legge a che detta aggravante possa essere ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche per il divieto di prevalenza delle circostanze
attenuanti generiche rispetto
alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., imposto dall'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen. L'esame di questo motivo, unico, nei ricorsi di MA CU e CE LL, conduce alla declaratoria di inammissibilità dei rispettivi ricorsi.
6. Con riguardo alla questione comune della mancata esclusione dell'aggravante dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, in assenza di condotte tipiche dell'agire mafioso ascrivibili ai ricorrenti AO CE, NI MI, ED SC, NI LE, Di PA RA, NI IN, IO AV, RC RO, PP RA, RE IE, MB RE, IE AV, SI AR, si deve rilevare che l'aggravante della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa è riferita al sodalizio nel suo complesso, essendo stato accertato come fosse noto a tutti gli associati che la droga veniva rifornita dalla cosca mafiosa facente capo al "Clan SC" e che, intanto, la stessa poteva essere rivenduta perché vi era la stretta correlazione con le finalità dell'associazione mafiosa, essendo del tutto irrilevante che le condotte di spaccio fossero di per sé neutre. L'aspetto, che i ricorrenti avrebbero dovuto censurare, è quello della conoscibilità del legame esistente tra le due associazioni, ma al riguardo la motivazione a pag. 468 e seguenti, con riferimento ad NI MI, è molto puntuale. Sono i collaboratori a chiarire che MI gestiva lo spaccio per conto del
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clan "SC" e che parte dei ricavi andavano a favore dei detenuti affiliati alla cosca mafiosa. Con riguardo a AO CE, che risponde di rissa e lesioni personali, è stato evidenziato (vedi pag. 667 e segg. della sentenza impugnata), in punto di fatto, che i collaboratori hanno inserito il predetto ricorrente nel gruppo che si era preparato alla rissa, predisponendo anche armi rudimentali diversamente dal gruppo rivale, e, in punto di diritto, che l'aggravante mafiosa prescinde dal ruolo di associato, potendo essere riconosciuta anche nei confronti di chi non faccia parte dell'associazione mafiosa. Con argomenti logicamente ineccepibili, tenuto conto che si trovava in stato di detenzione insieme al padre, considerato elemento di spicco di uno dei clan coinvolti nella rissa, è stato escluso che esso potesse ignorare che la finalità della violenta contesa, cui ha preso parte, era quella di riaffermare la forza dell'associazione mafiosa di appartenenza del padre, nello scontro con un gruppo rivale. La tesi della mera legittima azione in difesa del padre per ragioni personali, oltre a rappresentare una lettura alternativa della vicenda non consentita in sede di legittimità, omette di considerare che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività di una associazione di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ma si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734-01). Con riferimento a RE IE la Corte territoriale ha del tutto correttamente esposto le ragioni della ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, avendo affermato che il sodalizio dedito al narcotraffico si avvaleva delle condizioni di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto operante in regime monopolistico e a coloro che sgarravano, come dimostrato nelle vicende di San Pio-Enziteto e di Santo Spirito, oltre che dello stesso quartiere Libertà, secondo quanto riferito dal collaboratore US, erano riservati quantomeno pestaggi. La compenetrazione con RE AL, capo indiscusso del sodalizio, dal quale l'imputato era inseparabile anche quando svolgeva le riunioni operative, alle quali partecipavano tutti i sodali, rendeva evidente che il ricorrente era a conoscenza che la droga veniva rifornita dalla cosca mafiosa facente capo al "Clan SC e che intanto la stessa poteva essere rivenduta perché vi era la stretta correlazione con le finalità dell'associazione mafiosa. Con riferimento a SC ED la Corte di merito, pur correttamente evidenziando l'irrilevanza ai fini dell'applicazione dell'aggravante della estraneità al sodalizio mafioso per cui si procede, dedotta con i motivi di appello (perché
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condannato per il solo reato associativo di cui all'art. 74 T.U. Stup.), e, quindi, pur rilevando l'inammissibilità del motivo per genericità rispetto alla questione dedotta, ha comunque (vedi, pag. 497 e segg.) rimarcato la corretta lettura degli atti da cui emerge la prova certa che il ricorrente fosse ben consapevole di spacciare per conto di una associazione mafiosa. Molteplici sono i riferimenti a fatti concreti, passati in rassegna nella motivazione della sentenza per supportare la rilevata conoscenza da parte dello ED delle modalità dello spaccio e della stretta correlazione del traffico di stupefacenti con le finalità dell'associazione mafiosa. Del tutto generici sono i rilievi dedotti sul medesimo punto dal ricorrente NI LE, volti a reiterare una ricostruzione alternativa dei fatti, attribuendo i violenti "pestaggi", di cui si è reso protagonista, a una sua puerile immaturità, per vecchie acredini di carattere personale, già respinta dalla Corte di appello con motivazione coerente alle risultanze in atti (cfr. pag. 379 e segg). I motivi non si confrontano con le valutazioni puntuali della Corte di merito che ha evidenziato come il pestaggio di cui al capo 3) fosse stato accompagnato da minacce tipicamente mafiose, che evocavano l'appartenenza a un gruppo criminale. La Corte territoriale si è, pertanto, uniformata all'orientamento consolidato di legittimità secondo cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad un'associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune, senza che rilevi rispetto ad essa, diversamente da quella dell'agevolazione mafiosa, l'esistenza o meno di detta associazione e tanto meno l'appartenenza a questa dell'agente (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 01; Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023, Solimando, Rv. 284471-01). Del tutto generiche sono anche le censure dedotte nel ricorso di RA Di PA, perché incentrate solo sulla intervenuta assoluzione dall'accusa di aver fatto parte del clan camorristico SC e sul mancato impiego del metodo mafioso nello svolgimento dell'attività di spaccio. L'aggravante della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa prescinde, come già osservato, dall'appartenenza alla associazione mafiosa del soggetto agente. Inoltre, nulla viene addotto per escludere la conoscenza della già evidenziata stretta correlazione tra il traffico di stupefacenti con la finalità di agevolare il clan camorristico da cui anche il ricorrente si riforniva per lo spaccio.
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La Corte barese (vedi pag.450 e segg.) ha fornito una dettagliata disamina degli elementi da cui è stata desunta la prova certa della consapevolezza della finalità di agevolazione del sodalizio mafioso senza alcuna incongruenza con la disposta assoluzione dal reato di associazione mafiosa. Analoghe considerazioni devono ripetersi per NI IN le cui deduzioni già del tutto generiche in appello, correttamente ritenute inammissibili (cfr. pag. 600 e segg. della sentenza impugnata), sono qui riproposte attraverso rilievi manifestamente infondati, non vertendosi in tema di pena illegale. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'aggravante mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. della finalità di agevolare l'associazione mafiosa prescinde dalla prova del dolo specifico, potendosi estendere al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734-01). Ugualmente generico è il motivo dedotto dal ricorrente IO AV, essendo stato messo in evidenza con argomenti logicamente ineccepibili che la conoscenza delle dinamiche degli scontri tra i clan per il controllo del traffico di stupefacenti è stata apprezzata coerentemente (pag. 532 e segg.), tenuto conto della sua lunga militanza, quale indice certo dalla consapevolezza da parte del ricorrente della finalità di agevolazione della cosca mafiosa di riferimento, perseguita attraverso la parallela operatività dell'associazione dedita al narcotraffico. Quanto al pertinente motivo proposto da MB RE, esso è privo di specificità, atteso che il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 2) dell'imputazione. La Corte territoriale ha ritenuto accertato che fosse noto a tutti gli associati del sodalizio dedito al narcotraffico che la droga veniva rifornita dalla cosca mafiosa facente capo al "Clan SC" e che, intanto, la stessa poteva essere rivenduta perché vi era la stretta correlazione con le finalità dell'associazione mafiosa. A fronte di siffatte argomentazioni, immuni da vizi rilevabili in questa sede, le deduzioni difensive hanno focalizzato l'attenzione sulla natura esclusivamente parentale dei rapporti, spingendosi a ritenere, al più, i contegni dell'imputato posti a suo esclusivo beneficio. In tal modo, però, il ricorrente non si è confrontato con le puntuali osservazioni della sentenza impugnata in cui si dà atto che le cessioni di sostanza stupefacente da parte sua erano consistenti e che egli aveva rapporti con elementi di spicco del sodalizio mafioso, rafforzati anche da vincoli di
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parentela, sia pure indiretta, con VI LE, condannato in primo grado e sposato con una RE, e PP IE, imputato nel presente procedimento e compagno di TA RE, cugina del ricorrente e imputata in un procedimento connesso (avendo optato per il rito ordinario). Anche la censura sollevata da RC RO è generica. La Corte di appello ha affermato che, nel contesto di un motivo che affastellava una serie di considerazioni di carattere generale sulla ratio e sulla funzione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., l'appellante non aveva dedicato nemmeno un rigo alle ragioni per le quali, anche a fronte di risultanze probatorie tetragone e che certamente trascendono il più rilevante ruolo dell'imputato (affiliato direttamente a UT, come confermato da AM, RA e EO, e attivo anche con incarichi delicati, quale quello di contabile dell'associazione sub 2) ed incaricato della raccolta dei fondi per le spese legali), si sarebbe dovuta escludere la circostanza aggravante in parola. La richiesta è stata pertanto considerata inammissibile per violazione del dettato dell'art. 581, comma 1, lettera b), codice di rito. Anche in questa sede il ricorrente ha formulato un motivo del tutto privo di specificità, essendosi sostanzialmente limitato ad asserire che la Corte di appello non avrebbe dato risposta al motivo di gravame, senza nulla obiettare sui rilievi formulati dalla Corte barese sul menzionato motivo. Quanto al pertinente motivo svolto da IE AV, esso è privo di specificità. Secondo la Corte di appello, l'atteggiamento tenuto dal ricorrente nei confronti sia degli altri sodali, ma soprattutto di SE, soggetto estraneo al clan, costretto ad approvvigionarsi di cocaina proprio presso l'imputato, appariva significativo sul piano probatorio. Per quanto riguardava, invece, l'aspetto soggettivo, la sussistenza della finalità di agevolare o consolidare il sodalizio mafioso traspariva dal diacronico modus operandi dell'imputato, il quale, come asseverato dalle sovrapponibili dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia, aveva assicurato la mutualità ai sodali reclusi, non limitandosi a sovvenzionare il vertice, ma anche altri soggetti tra cui, pur volendo tralasciare il fratello, lo stesso TU AM. A fronte di siffatte argomentazioni il ricorrente si è limitato ad affermare che le dichiarazioni dei collaboratori non sarebbero state riscontrate: censura che, per le ragioni esposte nel § 39.1., non coglie nel segno. L'esame del presente motivo comune, in quanto unico, conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di RO, MI, ED e
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7. Passando alla questione comune ai ricorrenti NI IA, LE IC, UD OD, BI RA, PP GO, dell'applicazione della meno favorevole attenuante della collaborazione prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., anziché o in aggiunta all'attenuante più favorevole di cui al comma 7 dell'art. 74 T.U. Stup., si osserva quanto segue. La circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., si applica solo ai delitti di cui all'art. 416- bis cod. pen. e a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, e non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, che si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dall'art. 74 stesso d.P.R., o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti. Tuttavia, le due attenuanti possono trovare simultanea applicazione nell'ipotesi in cui il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso concorra con quello di associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di stupefacenti. Tale simultanea applicazione è consentita sempre che ricorrano i presupposti di entrambe le circostanze attenuanti, che costituiscono previsioni premiali aventi diversi ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare, attraverso i comuni presupposti della dissociazione e del ravvedimento "post delictum", che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze. Pertanto, tenuto conto dell'ambito diverso di riferimento delle due attenuanti, era onere preciso dei ricorrenti specificare in quale modo la collaborazione prestata con efficacia decisiva nell'ambito dell'associazione mafiosa avesse comportato effetti altrettanto decisivi per la disarticolazione dell'associazione dedita al traffico degli stupefacenti e per l'individuazione dei responsabili. L'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 si applica solo se la collaborazione prestata sia risultata in concreto efficace per assicurare le prove del reato previsto dall'art. 74 stesso d.P.R., o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti e sia risultata utile ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso (cfr. Sez. 3, n. 23528 del 19/01/2018, Nicotra, Rv. 27356301); ancora, questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, i presupposti per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione (articolo 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), sono di minore portata di quelli richiesti per la concessione dell'attenuante della collaborazione nel reato associativo, di cui al successivo articolo 74, comma settimo, del medesimo decreto. Ne consegue che,
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per la concessione della prima, è sufficiente l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di "risorse rilevanti", mentre per quella della seconda, in considerazione della maggiore gravità del reato e della necessità di interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensi l'attività dell'associazione criminosa finalizzata a diversi traffici, è richiesta l'assicurazione delle prove del reato, oppure è necessario un contributo efficace per il sequestro di "risorse decisive" (Sez. 4, n. 32520 del 14/04/2016, Failla, Rv. 267876 -01; Sez. 1, n. 36069 del 14/07/2009, Anastasio, Rv. 244745-01). Avendo la Corte di merito escluso, con motivazione puntuale, che le collaborazioni prestate dagli odierni ricorrenti abbiano offerto dei contributi probatori rilevanti e decisivi rispetto alle attività criminali gestite dalla distinta associazione dedita al narcotraffico, deve rilevarsi la genericità di tutti i ricorsi che muovono dall'erroneo assunto di una sorta di automatismo nella concessione delle due diverse attenuanti, senza considerare che la rilevanza decisiva della collaborazione deve essere rapportata agli esiti che da essa siano derivati sul piano dell'accertamento della responsabilità con riferimento alla specifica associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti e non solo ed unicamente rispetto a quella mafiosa, strutturalmente differente sia per organigramma che per ambito di operatività criminale. L'esame di questo motivo, unico, conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di NI IA e LE IC.
8. Si procede ora alla disamina distinta per singola posizione dei motivi di ricorso che non consentono una trattazione congiunta, diversamente dai ricorsi di LL, IA, MI, IC, ED, LE, SA AR, RA, CU e RO, per i quali i relativi motivi sono stati già tutti congiuntamente esaminati.
9. Il ricorso proposto da PP SO, concernente il trattamento sanzionatorio riservatogli, è inammissibile. La Corte territoriale ha espressamente affermato che nella determinazione della pena base, individuata nel massimo edittale stabilito per la lesione semplice, pari ad anni tre di reclusione, convergevano più indici significativi, quali quelli attinenti alla complessiva gravità del fatto (occorso durante il passeggio all'interno della Casa circondariale di Bari, davanti agli altri detenuti), alle conseguenze patite da più soggetti (due persone dello schieramento opposto a quello dell'SO erano state sfregiate in viso e una con effetti permanenti), alle modalità dell'azione (scontro fisico anche con l'uso di armi rudimentali tra due gruppi agguerriti), alla
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causale della stessa (frizioni tra due clan, in precedenza alleati, nella gestione dei traffici delittuosi del contesto barese, primi tra tutti quelli inerenti al racket e agli stupefacenti), alla personalità dell'agente (soggetto intraneo a un clan camorristico e condannato per gravissimi reati, tra i quali un omicidio in concorso). A fronte di siffatte argomentazioni il ricorrente ha sollecitato questa Corte ad effettuare una valutazione delle modalità con cui il Giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della quantificazione della pena, ma, premesso che tale esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, va rilevato che, nel caso in esame, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativi alla riduzione della pena irrogata l'oggettiva gravità dei reati accertati, a cui ha comunque concorso il ricorrente, e la personalità di quest'ultimo: parametri, questi, indicati dall'art. 133 cod. pen..
10. Il ricorso proposto da DO IS, avente ad oggetto censure in ordine alla determinazione della pena inflittagli, è inammissibile. Va ricordato che, sulla base dell'art. 132 cod. pen., la pena è applicata discrezionalmente dal giudice di merito, che deve indicare i motivi che giustificano l'uso del suo potere al riguardo. In sede di legittimità, invece, è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'esercizio del suo potere, si sia attenuto a corretti criteri logico-giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento. Nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati, avendo fatto riferimento, nella determinazione della pena, alla gravità della condotta e all'intensità del dolo dell'imputato. La Corte territoriale, infatti, ha precisato che lo schema di pena, proposto dall'appellante, non poteva essere recepito, poiché prevedeva la riformulazione del giudizio ex art. 69 cod. pen. nel senso della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, mentre a ciò osta il dettato dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., e poiché ascriveva carattere determinante a una scelta puramente processuale, quale quella, notoriamente vantaggiosa in termini sanzionatori, dell'opzione per il rito abbreviato;
opzione, tra l'altro, già benignamente premiata dal Giudice dell'udienza preliminare con il riconoscimento pressoché generalizzato delle attenuanti generiche. La Corte di appello, poi, ha affermato che la posizione dell'imputato, come confermato da LE IC, oltre che da altri collaboratori, tra cui VI NI NI RA, era quella di un "manovale", a cui affidare, volta per volta, il compimento di atti illeciti nei settori della droga e delle estorsioni: per tale ragione,
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sulla pena base per il reato di cui al capo 2) poteva essere operato un aumento per l'aggravante speciale più contenuto, pari ad anni tre e mesi sei di reclusione. In ossequio al principio di proporzionalità rispetto ad altri soggetti versanti nella medesima posizione, quali ad esempio MA, l'aumento per il reato sub 1) è stato determinato nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione;
l'aumento per la continuazione esterna è stato determinato in anni tre di reclusione, in considerazione sia della gravità dei reati che della natura del compiti affidati all'imputato. La pena complessiva, pari ad anni diciotto di reclusione, è stata ridotta di un terzo per la scelta del rito, così pervenendosi ad anni dodici di reclusione, pienamente conforme ai generali canoni di personalità del reato e proporzionalità delle relative conseguenze giuridiche, tenuto conto del fatto che si trattava, da un lato, di una militanza di considerevole durata in entrambe le associazioni e, dall'altro, di un imputato che non ha assunto un ruolo di primo piano nelle pur sanguinose e annose vicissitudini del sodalizio. Siffatta valutazione, essendo congruamente e logicamente motivata, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità, con la conseguenza che il motivo è manifestamente infondato, tenuto anche conto dell'insegnamento di questa Corte, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. U, n. 5519 del 21/4/1979, Rv. 142252-01).
11. Il ricorso proposto da CE ES è inammissibile. 11.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto all'aggravante del carattere armato, la Corte di secondo grado, premesso che il ricorrente faceva parte della famiglia NA e risultava inquadrato dal lontano 2005 nell'articolazione San GI della compagine criminale, ha condiviso le argomentazioni del Giudice dell'udienza preliminare, secondo cui il carattere armato dell'associazione si desumeva dai plurimi, notori fatti di sangue, che accompagnarono nel tempo le fibrillazioni interne, oltre che dai burrascosi rapporti con le altre associazioni criminali. Il Collegio di appello ha sottolineato che proprio a San GI si era registrato un notevole numero di attentati, sempre riconducibili alla volontà di acquisizione di una posizione monopolistica nella gestione dei traffici illeciti. La lunga militanza del ricorrente nel sodalizio (dal 2005) rendeva impossibile l'inconsapevolezza della disponibilità di armi necessarie per il presidio del territorio (vedi pag. 411 e 412 della motivazione). Peraltro, la censura sulla natura soggettiva dell'aggravante in questione era stata formulata con il mero richiamo all'ovvio principio generale
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statuito dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. per tutte le circostanze aggravanti previste dall'ordinamento ed aventi la medesima natura giuridica. Siffatte argomentazioni, in quanto prive di errori di diritto e vizi logici, sfuggono a ogni rilievo censorio. 11.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ridotto gli aumenti di pena per l'aggravante speciale della mafiosità e per la continuazione. Ha poi rinviato ai criteri dosimetrici utilizzati per gli altri associati non collaboratori e, quindi, ha valorizzato la gravità delle condotte del ricorrente e la sua personalità: parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.
12. Il ricorso proposto da CE NA è inammissibile. 12.1. Il primo motivo è privo di specificità per la pedissequa riproduzione delle stesse censure di gravame, pur idoneamente vagliate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale con argomenti a cui si oppongono enunciati critici solo apparenti o formali. Va rilevato, infatti, che la Corte di appello ha evidenziato che l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente si fondava sulle convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tra i quali due intranei al clan come LE IC e EN AM che certo non avevano palesato alcuna ragione di avversione verso gli allora alleati NA, e un terzo, IA PP, che, pur appartenente al clan all'epoca avversario (quello dei US - Capriati), si era autoaccusato di ben due omicidi volontari, a distanza di tempo dalla perpetrazione degli stessi fatti, per i quali nemmeno era stato sottoposto ad indagini preliminari. I tre collaboratori, con chiamate genuine, del tutto indipendenti tra loro, anche temporalmente estremamente dettagliate nella narrazione, avevano parlato per conoscenza diretta del pieno coinvolgimento del giovane CE NA nella guerra contro i US, alleati con i Capriati per il controllo delle attività illecite nel rione San GI, letteralmente insanguinato dalle continuative spedizioni armate e conseguenti rappresaglie, tutte puntualmente richiamate dalla sentenza di primo grado, che avevano visto l'uccisione o il grave ferimento degli esponenti di punta dei due schieramenti. La Corte di appello ha aggiunto che le dichiarazioni dei predetti collaboratori, oltre ad essere state asseverate da riscontri puntuali, certificati anche da esiti di operazioni di polizia nel presente giudizio, erano state in altri procedimenti poste alla base di sentenze poi divenute definitive (a titolo esemplificativo ha fatto rinvio alle dichiarazioni di US nel procedimento Gaming, vertente sempre sulle attività illecite del clan SC, o a quelle di PP in procedimenti per reati anche di maggiore gravità).
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Alla luce di quanto precede va rilevato che, contrariamente a quanto censurato dal ricorrente, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145 01), secondo cui il giudice, nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali, quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni, rese in tempi diversi;
3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata, onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria, e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948 01; Sez. 2, n. 16183 dell'1/2/2017, Rv. 269987 01), a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U, n. 20804/2012, già richiamata). Nel caso in esame, i Giudici del merito, nel fondare in modo conforme l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiamati in sentenza, hanno passato in rassegna il contenuto del narrato dei propalanti e la fonte della loro conoscenza;
hanno verificato il difetto di elementi concreti tali da far ritenere che essi avessero reso dichiarazioni false;
hanno esaminato gli aspetti della convergenza di tali dichiarazioni, in ottemperanza al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro
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concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 1091 del 26 novembre 2008; Sez. 2, n. 13473 del 4 marzo 2008). 12.2. Con specifico riferimento alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, va premesso che, come affermato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 36958 del 27/05/2021 (FA, Rv. 281889), sulla scia della precedente sentenza sempre del SI Consesso n. 33748 del 12/7/2005 (Mannino, Rv. 231670), la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l'assunzione di uno "status" ma per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Al fine della valutazione dell'appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Come hanno sottolineato le Sezioni Unite nel 2021, è evidente che la verifica centrale per la configurabilità di una condotta di partecipazione mafiosa si muove sul piano probatorio: è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione". Per questo, anche l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, a condizione che la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione (cfr. Sezioni Unite, sentenza FA). Più in generale, pertanto, dopo l'ultimo arresto delle Sezioni Unite, gli indicatori elencati dalla sentenza Mannino come elementi dai quali desumere la partecipazione mafiosa tornano alla loro dimensione probatoria naturale e vengono depurati dal ruolo di elementi di fattispecie loro attribuito da alcune pronunce di legittimità. Tra detti indicatori, a esempio, la commissione di delitti- scopo è uno dei sintomi, normalmente quello più evidente, ma non l'unico, dell'inserimento nel sodalizio. Oltre a questo - - definito come autoevidente. secondo la sentenza FA in quanto si distingue rispetto alla maggior problematicità della spia di intraneità costituita dall'affiliazione rituale - devono comunque essere considerate anche le ulteriori e diverse condotte, che risultano essere il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione, dalle quali, sulla base degli elementi probatori acquisiti, emerga l'organicità del
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singolo che, reiterando condotte di semplice tenore esecutivo ovvero rafforzando e agevolando l'attività dell'associazione, ponga in essere comportamenti teleologicamente rivolti al perseguimento degli obiettivi dell'associazione stessa. Tali principi sono stati osservati dalla Corte d'appello laddove ha riconosciuto il ruolo di partecipe del sodalizio all'odierno ricorrente. La Corte territoriale ha precisato che la mancata affiliazione del ricorrente trovava giustificazione per il rapporto di parentela con i vertici della stessa. Il fatto che non vi fosse necessità per i congiunti stretti dei capi clan, come, invece, per gli estranei, di una formale affiliazione era confermato dalle parallele vicende di altri imputati, quali i giovani AL (alla formale affiliazione dei quali si oppose RE AL stesso) nonché l'uomo di fiducia e cognato di DR UT, AR MA, anch'egli non affiliato, "perché non c'era bisogno". La successiva affiliazione era frutto di una "comparanza", con l'emergente DR UT, il quale, come asseverato da LE IC, aveva ormai deciso di acquisire una piena autonomia dal gruppo storico degli SC. Tale affiliazione, dunque, non solo è stata collocata nel tempo a non prima del 2018, ma certamente non poteva avere significato se non nell'ottica di ulteriori strategie nella gestione della complessa organizzazione criminale e nelle sue sempre inesauste dinamiche. L'affiliazione rivestiva un significato strategico e non quello tradizionale del battesimo di entrata in un sodalizio, dove il ricorrente aveva già fattivamente militato negli anni precedenti. La Corte di appello ha rilevato anche che il contributo prestato dal ricorrente alla funzionalità del sodalizio noto come clan NA e costituente la cellula, da decenni operativi nel rione San GI, del più ampio sodalizio denominato SC, era di natura dinamica e funzionale all'accrescimento o, comunque, alla prosperità del clan di appartenenza, in un momento storico assai dedicato nella definizione degli equilibri della criminalità organizzata nel contesto territoriale di riferimento. Sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori, infatti, era risultato che il ricorrente aveva preso parte, unitamente ad altri soggetti come NO NA, AN CA, all'intimidazione
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IA PP, in conseguenza della quale MB US, subito informato, aveva ordinato l'immediata rappresaglia;
aveva preso parte anche al raid presso l'abitazione dello stesso MB US (come asseverato da IA PP accusatosi dell'omicidio del nonno del ricorrente, oltre che di altri attentati nei confronti dei componenti del gruppo avversario); all'aggressione ai danni di "u ciucc", membro del gruppo avversario che rimase ucciso. Di contro, le osservazioni critiche del ricorrente non scalfiscono il corretto e logico complessivo percorso motivazionale della sentenza impugnata, con cui si è
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dato conto dei concreti contributi dati dal medesimo alla vita e alla prosperità del sodalizio e della relativa articolazione di San GI, valorizzando essenzialmente il suo coinvolgimento nelle azioni armate contro esponenti dell'avversa fazione. Le censure sollevate, infatti, si limitano a reiterare doglianze, già adeguatamente disattese dalla Corte di appello, e a svilire il contenuto degli elementi probatori, correttamente valutati dal Giudice del merito. 12.3. Il secondo motivo è privo di specificità. La Corte territoriale ha affermato che non si ravvisavano ragioni, nemmeno dal punto di vista di una potenziale resipiscenza, per modificare il giudizio ex art. 69 cod. pen. Le allegazioni difensive al riguardo non trovavano riscontro nella realtà processuale (assenza di fatti specifici da addebitare all'imputato, ruolo assolutamente marginale da ascrivergli nella presente vicenda, la quale deve al contrario essere valutata nella sua interezza) o erano del tutto irrilevanti ai fini di cui all'art. 69 cit. (percezione della spartenza, ingiusta carcerazione patita per la vicenda IS), ove il giudizio discrezionale, rimesso all'autorità decidente, include tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., tra i quali l'intensità della risoluzione criminosa (si tratta di una condotta protratta per lunghi anni, nel tempo e soprattutto non interrotta dalla successiva carcerazione) e le modalità invero perfino cruente della condotta. La sanzione irrogata, inferiore di un terzo al minimo edittale, appariva, quindi, del tutto conforme ai generali principi ex art. 27 Cost. Si tratta di motivazione che, in quanto corretta e logica, sfugge a ogni rilievo censorio e con la quale il ricorrente non si è adeguatamente confrontato.
13. Il ricorso proposto da BI RA è inammissibile. 13.1. Il primo motivo è privo di specificità. La Corte territoriale ha correttamente rimarcato che difettava la sussistenza del requisito normativo richiesto ad substantiam ai fini del riconoscimento della cosiddetta dissociazione attuosa, prevista dal comma settimo dell'art. 74 del Testo unico stupefacenti. Pacifico che tale circostanza ad effetto speciale possa concorrere con quella parallela, già prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 152 del 91, per la menzionata Corte è altrettanto pacifico che, affinché possa riconoscersi l'attenuante della dissociazione attuosa, è necessario che il contributo fornito dal collaboratore si risolva sostanzialmente, se non addirittura nella paralisi del sodalizio, quantomeno nel sequestro di "risorse decisive". Nulla di tutto questo si è avuto nel caso che ci occupa. Vanno richiamate le argomentazioni sviluppate nella parte sub par. 7 che precede, relative all' attenuante de qua, ribadendosi che nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente di avere concretamente aiutato
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l'Autorità giudiziaria a interrompere l'attività complessiva del sodalizio criminoso, con la conseguenza che la deduzione è generica. 13.2. Anche il secondo motivo è privo di specificità. La Corte di appello ha affermato che «la diminuzione della pena per l'incidenza della circostanza ex art. 416 bis, comma 3, cod. pen. (pari a quattro anni) è più che congrua, tanto più se messa a confronto con quelle praticate nei confronti di soggetti che hanno reso contributi anche di maggiori spessore e dettaglio, come ad esempio LE IC. L'appellante non aveva spiegato compiutamente le ragioni per cui il proprio assistito avrebbe dovuto usufruire della massima riduzione». Tale carenza connota anche il motivo proposto in questa sede.
14. Il ricorso di NI IN è inammissibile. Oltre al primo motivo già valutato nella disamina delle questioni comuni agli altri ricorrenti, alla quale si rinvia, si deve rilevare che il secondo motivo con cui si censura la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è del tutto generico. Nella sentenza impugnata (vedi pag. 601 e segg.) le plurime chiamate convergenti sul ruolo svolto dal ricorrente in seno all'associazione dedita allo spaccio per conto del clan "SC" sono state puntualmente vagliate, a fronte dell'assoluzione disposta nel corso del primo grado di giudizio per l'imputazione relativa al capo 1), essendo stato condannato solo per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 T.U. Stup., ascrittagli al capo 2). In particolare, è stato dato atto che le chiamate di correo, oltre ad essere convergenti su ruolo, collocazione territoriale dell'attività di spaccio, modalità organizzative e descrizione dell'articolazione associativa in cui si colloca il IN, hanno trovato riscontro negli arresti in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti operati nei confronti del predetto ricorrente. In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non evidenzia la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito in sede d'indagine di legittimità.
15. Il ricorso proposto da NI RE è inammissibile. Oltre la generica richiesta di estensione ex art. 587 cod. proc. pen., le censure sollevate dal ricorrente possono essere trattate congiuntamente, afferendo tutte
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all'affermazione della responsabilità per i delitti associativi di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione. Esse si incentrano, prevalentemente, sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che i Giudici del merito avrebbero compiuto erroneamente. La Corte di appello, al riguardo, ha compiuto la valutazione c.d. a tre tempi, avendo affermato che i collaboratori avevano parlato per conoscenza diretta, essendo intranei del clan SC, nel cui ambito LE IC e TU AM avevano rivestito un ruolo preminente, che li aveva posti in grado di effettuare rivelazioni particolarmente dettagliate anche sul ruolo rivestito dai singoli imputati. Le loro dichiarazioni erano logiche, spontanee ed esaustive e, tra l'altro, non solo si riscontravano tra loro, ma trovavano anche conferma sia nelle richiamate intercettazioni telefoniche (eseguite 1'8 agosto 2015 e il 30 novembre 2016 nei confronti di soggetti estremamente rappresentativi del clan, quali VI NI IO e PP IE, da un lato, e ON LA e AE NI, dall'altro, tutti attivissimi, soprattutto nell'organizzazione dell'attività di spaccio tra i quartieri San AO, Libertà e tutti implicati nel presente procedimento, all'esito del quale hanno puntualmente riportato severe condanne) sia nelle specifiche circostanze elencate nella sentenza impugnata, quali la sorpresa in fragranza dell'imputato in possesso di sostanze stupefacenti in diversi rioni della città, la sentenza di condanna dell'imputato per l'affare Vasco Rossi, ritenuta la sussistenza dell'aggravante ex art. 7 d.lgs. n. 152/1991, le relazioni con il duo IO e PP IE: il primo, attivo quale cerniera tra le squadre di spaccio operative tra i quartieri San AO e Libertà, il secondo, autentico braccio destro di VI LE, del quale e cognato, coinvolto nella consumazione di una molteplicità di reati fine nel presente procedimento (armi e soprattutto droga). La Corte di appello ha dato risposta ai rilievi difensivi, quale quello sulla lettera spedita dal carcere e sull'incertezza della zona di operatività del ricorrente nell'attività di spaccio. EN AM, infatti, amico di infanzia di RE, aveva affermato che, proprio in quanto erano due personaggi di spicco a percepire parte dei proventi dell'attività di RE, "egli poteva spacciare dove voleva: Libertà, San Pio, San AO". Il collaboratore LE IC, poi, aveva ascritto a CI un contributo determinante nell'estensione materiale della lettera spedita dal
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All'esito del riconoscimento fotografico ciascun collaboratore aveva affermato che l'agnome "U Gatt" era riferibile all'imputato. A fronte di siffatte argomentazioni le censure del ricorrente, per un verso, non si confrontano con la motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour,
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Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Arnone e altri, Rv. 243838- 01); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01) Va aggiunto che neanche la censura sull'epoca della detenzione dell'imputato riesce a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Al riguardo, la Corte di appello ha effettivamente affermato che <<non si dimentichi che, dopo un periodo trascorso agli arresti domiciliari, l'imputato è stato tratto in arresto per la vicenda dell'estorsione "Vasco Rossi" solo nel 2019, restando, dunque, certamente libero nei due anni precedenti». Secondo il ricorrente, tale affermazione sarebbe errata, come si evincerebbe dalla documentazione prodotta. Va rilevato, tuttavia, che il medesimo ricorrente non ha spiegato la decisività del dedotto errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, che, comunque, ha ritenuto l'imputato partecipe sulla base delle dichiarazioni di sei collaboratori di giustizia, che avevano anche trovato riscontri. Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708-01), anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. Nell'affermare questo principio, questa Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva
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dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. È, invece, necessario che gli atti del processo, richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Oneri, questi, che il ricorrente non ha adempiuto nel caso in esame.
16. Il ricorso proposto da SC De AR è inammissibile. Il Collegio di appello ha conclusivamente ritenuto che non fossero emersi indici tali da giustificare una riforma del giudizio di bilanciamento delle circostanze, sussistendo, invece, elementi negativi, afferenti alla personalità dell'imputato e alla modalità della condotta. Il menzionato Collegio ha precisato che l'appellante, poco più che trentenne, risultava aver aderito al sodalizio di cui al capo 2) dell'imputazione già dal 2015, sicché non era condivisibile l'assunto difensivo che sottolineava il dato temporale, laddove anche le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, unitamente alla determinazione del padre di denunciarlo per interromperne un percorso criminale oramai avviato su una china di estrema pericolosità, coloravano in senso negativo la personalità del giudicabile. Descritto sia da OD che da GO come soggetto particolarmente avvezzo alle armi, egli aveva dato prova di tanto nella consumazione dei fatti di cui al capo 36), quando si era recato personalmente, unitamente a un altro sodale, a crivellare di colpi di fucile l'ingresso della Villa di Santo Spirito, dove dimorava la vittima che subito si decise a cedere alla richiesta estorsiva del clan, corrispondendo una considerevole somma di denaro. Né si trattava comunque di soggetto esente da pregresse censure penali, sia pure di minore gravità, come riconosciuto con la sentenza del 20 aprile 2020. La Corte di appello ha avuto cura poi di dare risposta alle argomentazioni difensive, avendo rilevato che la scelta del rito abbreviato, essendo foriera di un considerevole vantaggio dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, non è ritenuta, al pari di tutte le opzioni di natura strettamente processuale, rilevante in termini dalla dominante giurisprudenza di legittimità. Inoltre, le presunte
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ammissioni dell'imputato non avevano comunque valore di confessione, neanche stragiudiziale, tant'è che era stato presentato successivamente gravame anche sull'affermazione della penale responsabilità. La Corte di appello ha dato rilievo, comunque, alla resipiscenza parziale manifestata con la rinuncia ai tre principali motivi di gravame, rimodulando il trattamento sanzionatorio accessorio sia in ordine all'incidenza dell'aggravante speciale che a quella della continuazione interna. Trattasi di argomentazioni che, in quanto logiche, resistono a ogni rilievo
censorio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (v. Sez. 2, n. 31543 dell'8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450 01); in precedenza v. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931-01).
17. Il ricorso di GI Di RE è inammissibile. L'unico motivo volto a censurare la mancata applicazione della massima riduzione prevista per le riconosciute circostanze attenuanti generiche appare del tutto aspecifico rispetto alla puntuale motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 429 e segg.), che, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato la minore incidenza delle circostanze attenuanti generiche ai fini della determinazione della pena, in ragione dell'estrema gravità del delitto, trattandosi di una estorsione aggravata dal metodo mafioso, valorizzando il comportamento processuale, espressivo di parziale resipiscenza, per riconoscere le circostanze attenuanti generiche che erano negate dalla sentenza di primo grado.
18. Il ricorso di RA Di PA è inammissibile. Oltre al primo motivo già esaminato in sede di motivi comuni (v. par. 6), il secondo motivo con cui si censura l'omessa applicazione della c.d. continuazione esterna con il precedente giudicato, è inammissibile per aspecificità. La Corte di appello ha coerentemente escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso, avendo considerato che tutti i reati già unificati dalla continuazione con l'ordinanza della Corte di appello di Bari del 18 luglio 2023 si riferiscono ad un contesto temporale molto più remoto che copre reati commessi
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nel 2003 e, addirittura, fatti commessi nel 1998. Ma, soprattutto, con argomenti logici ineccepibili, è stato osservato che pur volendo considerare l'elemento unificatore della condizione di tossicodipendente, i reati per cui si procede sono stati commessi nel contesto di una gestione organizzata dello spaccio insieme ad altri correi, tutti soggetti diversi ed in alcun modo accomunati agli altri episodi, pure considerando gli intervalli di detenzione in carcere che non sono coerenti con l'identità del disegno criminoso ed il ruolo di gestore di una piazza di spaccio. Inoltre, la mancata contestazione di fatti di cessione in questo processo è stata considerata significativa del ruclo svolto in seno all'associazione limitato al coordinamento dell'altrui attività di spaccio in un contesto diverso rispetto ai reati di spaccio commessi personalmente dall'imputato in un arco temporale amplissimo che parte dal 1998 e rispetto ai quali l'assunto di un identico disegno criminoso non trova riscontro in altri elementi unificatori. Lo stato di assuntore di sostanze stupefacenti, allorché i fatti commessi si riferiscono ad un arco temporale così esteso perde di significato, palesandosi non più come indice di una ideazione comune dei reati, ma come espressione di uno stile di vita, non potendosi scindere la continuazione già concessa rispetto a quei fatti commessi negli anni 2013, 2014, e 2016 che pure si collocano in epoca più ravvicinata alla fase iniziale della sua adesione all'associazione. Come coerentemente evidenziato in sentenza, per giurisprudenza costante di legittimità neppure è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati-fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione e quindi non riconducibili all'ideazione complessiva iniziale. Infine, va ricordato che l'accertamento del medesimo disegno criminoso è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto.
19. Il ricorso proposto da PP GO è inammissibile. 19.1. Il primo motivo è privo di specificità. La Corte territoriale ha rimarcato che difettava la sussistenza del requisito normativo richiesto ad substantiam ai fini del riconoscimento della cosiddetta dissociazione attuosa, prevista dal comma settimo dell'art. 74 del Testo unico stupefacenti. Pacifico che tale circostanza ad effetto speciale possa concorrere con quella parallela, già prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 152 del 91, la menzionata Corte ha affermato che, a seguito della decisione del ricorrente di
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intraprendere la strada della collaborazione, non si erano registrati "colpi" inferti dagli inquirenti al sodalizio sub 2) e minimale era stato il sequestro di sostanza stupefacente in occasione del suo pentimento, né tantomeno si era arrestata l'illecita attività di un gruppo capillarmente organizzato, richiamandosi le argomentazioni sviluppate nella parte sub par. 7 che precede, relative all'attenuante de qua, può aggiungersi che nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a dedurre di avere concretamente aiutato l'Autorità giudiziaria a interrompere l'attività complessiva del sodalizio criminoso, con la conseguenza che la deduzione è generica. 19.2. Anche il secondo motivo è privo di specificità. La Corte di appello, dopo aver ricordato l'apporto positivo dato dal ricorrente al sodalizio, ha affermato che «si tratta di un contributo certamente utile alla ricostruzione del complesso mosaico del clan, ma si connota, non diversamente da quello apprestato da collaboratori costituenti la manovalanza, per ordinarietà, sicché, anche a fronte della gravità dei reati ascritti all'imputato, della considerevole durata della militanza associativa, nonché della pur comprensibile estemporaneità delle ragioni che condussero alla decisione di collaborare con la giustizia, il giudizio dosimetrico del Gup non merita, anche in questo caso, revisioni di sorta, salva, ovviamente, la dovuta correzione, negli stessi termini visti per i collaboratori versanti in posizione processuale analoga, dell'errore nel computo della riduzione. Per questo la pena base per il reato sub b) è stata ridotta ex art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. in misura lievemente superiore al minimo, fino ad anni sei, mesi quattro e giorni quindici di reclusione, per poi essere abbattuto ulteriormente di un terzo ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.». Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha indicato le ragioni della riduzione della pena in misura non massima.
20. Il ricorso di NI AR è inammissibile. La Corte di appello ha rideterminato la pena inflitta dal Giudice di primo grado, modificando il giudizio ex art. 69 cod. pen. La pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, riveniente dall'aumento per l'aggravante ad effetto speciale, è stata ridotta ad anni dieci di reclusione. La riduzione non è stata massima in considerazione dell'entità dei fatti di causa e del continuativo e recente coinvolgimento in fatti illeciti attinenti allo spaccio di droga. É evidente che tale motivazione non è una mera clausola di stile, come invece, dedotto dal ricorrente, ed è esente da vizi. Non è superfluo poi ricordare che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di
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legittimità qualora - come nel caso di specie non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450-01).
21. Il ricorso di PP RA è inammissibile. 21.1. Il primo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui si censura la valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Al riguardo, la Corte di appello ha sottolineato che vi era un coacervo di chiamate, tutte indipendenti, esaustive dal punto di vista contenutistico, spontanee nonché omogenee quanto ai contenuti dichiarativi in merito alle definizioni delle attribuzioni dell'imputato nell'ambito del sodalizio. Esse, oltre ad attestarne la lunga militanza a far data dalla scarcerazione per la precedente condanna, posta in continuazione esterna con i fatti di causa e fino all'arresto per questi ultimi e la tipicità delle funzioni svolte rispetto agli altri componenti del gruppo (contabilità, approvvigionamenti, preparazione della sostanza stupefacente, amministrazione della cassa con pagamento delle settimane, predisposizione delle somme da destinare al sodali ristretti), apparivano oltremodo significative dell'affectio societatis che animava il giudicabile. Così argomentando, il Collegio di appello ha fatto buon governo dei principi elaborati dall'esegesi di legittimità in tema di valutazione della prova dichiarativa resa dai collaboratori di giustizia. Sul punto, va premesso in linea generale che la possibilità che plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco è una acquisizione ribadita in molteplici arresti di questa Corte, concordi nel richiedere che tali dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309 01; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, RR e altro, Rv. 264368 01). In tali pronunce si è affermato che, in tema di valutazione della convergenza delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti e, più in generale, della concordanza della prova orale, il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato
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riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto allo "specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione" nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati. L'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti, rientranti fra quelli menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra di loro, in ogni particolare, spettando, invece, pur sempre al giudice il potere- dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più fra i dichiaranti. L'impugnata sentenza ha operato nel pieno rispetto di tali linee guida, dando adeguatamente conto dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca tributata alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, che si riscontravano tra loro e consentivano di ritenere provata la partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico, descritto nel capo 2) dell'imputazione. A quest'ultimo riguardo, va premesso che, come è noto, sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione mafiosa e lo stesso vale anche per le associazioni dedite al narcotraffico può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, grazie ad attendibili regole di esperienza immanenti nella fenomenologia criminale mafiosa, possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto agente al sodalizio. Ciò purché si tratti di indizi connotati da gravità e precisione e sostenuti anche da specifici fatti concludenti idonei, senza alcun automatismo probatorio, a suffragare la costante permanenza del vincolo associativo (tra le altre: Sez. 1 n. 1470 del 11.12.2007, (dep. 2008) P.G. in proc. Addante, Rv. 238839-01). A tali criteri ricostruttivi si è compiutamente ispirata la sentenza di appello, dando conto del ruolo e dei contributi forniti dal ricorrente al sodalizio (contabilità, approvvigionamenti, preparazione della sostanza, amministrazione della cassa con tanto di pagamento delle settimane, predisposizione delle somme da destinare ai sodali ristretti). Di contro, le censure del ricorrente non scalfiscono il percorso motivazionale della Corte territoriale, limitandosi a reiterare le censure formulate con gli atti di gravame, puntualmente superate con risposte dettagliate e prive di vizi logici, e a svilire il contenuto degli elementi correttamente valorizzati dal Giudice di merito. Ciò anche con riguardo alla doglianza relativa alla mancata prova della disponibilità delle armi da parte del sodalizio, avendo il Collegio di secondo grado rimarcato che gli sgarri e sconfinamenti erano sanzionati con spedizioni punitive
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armate, delle quali, come del resto dimostrato anche giudizialmente, faceva parte anche il ricorrente. 21.2. Il secondo motivo è privo di specificità. Richiamate le argomentazioni formulate nel paragrafo dedicato all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., va aggiunto che la Corte territoriale ha evidenziato che le vittime venivano pesantemente minacciate anche con le esplosioni di colpi di arma da fuoco, quando non violentemente percosse, salvo che, come il Mastrorosa, non fossero riuscite a scomparire dalla circolazione. Nella medesima ottica doveva interpretarsi l'attentato ai danni di PP GO, ritenuto pusher non più affidabile, colpito alle spalle mentre era in giro a bordo della sua bicicletta per la consueta attività di spaccio. Il Collegio di appello ha anche sottolineato che l'aggravante in parola sussisteva anche dal punto di vista soggettivo, comprovata anche dall'intraneità di diversi sodali all'associazione di cui al capo 1), essendo stato accertato come fosse noto a tutti gli associati del sodalizio dedito al narcotraffico che la droga veniva rifornita dalla cosca mafiosa facente capo al "Clan SC" e che, intanto, la stessa poteva essere rivenduta perché vi era la stretta correlazione con le finalità dell'associazione mafiosa. 21.3. Il terzo motivo è privo di specificità. Questa Corte è ferma nel ritenere che «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"> (Sez. 2, n. 10988 del 7/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419-01); Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale, che ha affermato che il nevralgico ruolo ascrivibile all'imputato nell'ambito dell'articolazione di appartenenza, la durata dell'adesione al sodalizio (interrotta solo con l'arresto), la gravità, a volte anche estrema, delle condotte partecipative, espressione di una considerevole affectio societatis, che andavano ben al di là del contributo al prosperare dell'associazione, costituivano una vera e propria cartina di tornasole del considerevole accrescimento della di lui sociale pericolosità e, al contempo, della manifestazione di particolare intensità della colpevolezza e di riprovevolezza della condotta>.
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Di contro, il ricorrente si è limitato a dedurre che la Corte di appello non avrebbe considerato la risalenza nel tempo delle precedenti condanne, senza, però, neanche indicare la data di commissione dei fatti, oggetto di tali condanne, e la loro incidenza al fine della valutazione sulla sua perdurante o meno inclinazione al delitto. 21.4. Anche il quarto motivo è inammissibile. 21.4.1. Non può essere in questa sede valutata la parte del motivo di ricorso, con la quale si denuncia la mancanza di motivazione sull'aumento di pena per la doppia circostanza aggravante, trattandosi di motivo non proposto con l'atto di appello. Va in proposito ribadito che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202-01). Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 21.4.2. Le residue censure, formulate sempre nel quarto motivo, sono prive di specificità, per la pedissequa riproduzione delle stesse doglianze di gravame, pur idoneamente vagliate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale con argomenti a cui si oppongono enunciati critici solo apparenti o formali. La Corte territoriale ha rilevato che la pena finale, che racchiude altre due condanne, una delle quali per reato associativo, aggravato ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., appare più che conforme al generale principio di proporzionalità che governa gli istituti del reato e relative conseguenze giuridiche». Ha aggiunto che, a dispetto della natura delle funzioni svolte e della partecipazione ad imprese punitive, costituenti chiara espressione di incondizionata adesione alle regole del clan, la condotta dell'imputato era stata sanzionata davvero magnanimamente con una pena corrispondente al minimo edittale, laddove l'aumento per l'aggravante speciale appariva proporzionato alla particolare intensità del vincolo associativo ad esse riconducibile, sia dal punto di vista della durata dell'adesione, sia, soprattutto, per quanto attiene alla qualità del contributo apprestato, posto che il ripetuto utilizzo del metodo mafioso, evidenziato dalle modalità delle richiamate spedizioni,
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si assommava alla altrettanto evidente strumentalità delle stesse alla preservazione dell'integrità del sodalizio sub 2). In tal modo la Corte del merito ha affermato che la pena così come determinata dal giudice di primo grado era congrua, tenuto conto dell'adesione dell'imputato al sodalizio e dei contributi offerti al clan: elementi, questi, che non consentivano di modificare il trattamento riservato all'imputato dal Giudice di primo grado e, quindi, di operare una ulteriore diminuzione della pena per effetto della concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte territoriale, in ragione dei suddetti elementi, ha implicitamente ritenuto congrui anche gli aumenti di pena a titolo di continuazione. Va considerato che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142- 01) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583-01).
22. Il ricorso di SC DO è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. In tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte. Pur non essendo necessaria la piena sovrapponibilità dei rispettivi contenuti narrativi, è però necessario che le due chiamate convergano sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. Nel caso in esame, la Corte di appello, ha ravvisato un convergenza tra dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia IA e RA sul ruolo di corriere della droga per conto dell'associazione svolto da DO, attraverso una lettura delle dichiarazioni rese dal collaboratore RA che non solo non trova corrispondenza nel contenuto degli atti specificamente indicati dal ricorrente, ma che risulta anche priva di giustificazione sul piano della interpretazione adottata come riscontro alle accuse dell'altro collaboratore che ha attribuito al DO il ruolo di corriere della droga. Nella sentenza di appello (cfr. pag. 435 e segg.) si afferma, infatti, che il collaboratore RA avrebbe fornito un riscontro individualizzante al ruolo
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svolto da DO nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, avendo dichiarato che "se c'era qualcosa da andare a prendere, si metteva sul motore e andava". Si intende con ciò affermare che secondo la fonte di accusa in esame, DO sarebbe stato descritto come persona a disposizione del gruppo coordinato da TO e ZZ, dedito oltre che alle estorsioni anche al traffico di stupefacenti. La ricostruzione del contenuto e del significato della frase del RA, riportata testualmente a pag. 2411 della motivazione della sentenza di primo grado, estrapolata dall'intero contenuto del verbale, appare incoerente nella misura in cui non si confronta con lo specifico motivo di appello con il quale si era evidenziato che nel suo interrogatorio il RA, a precisa domanda dell'interrogante, aveva risposto non già di non averlo mai visto spacciare ma di non averlo mai visto trattare "roba di droga" (cfr. pag. 63 del verbale di Interrogatorio del 5 giugno 2020 allegato al ricorso). Pertanto, l'omessa valutazione della differenza terminologica e ontologica che esiste tra il "non trattare droga" e il "non occuparsi dello spaccio", inteso come vendita al dettaglio, appare inficiare la tenuta logica dell'argomentazione seguita dai Giudici dell'appello, essendo palese che il RA con la dichiarazione riportata dalla difesa avrebbe sostanzialmente negato di essere a conoscenza diretta di un qualunque coinvolgimento di DO nell'attività criminale correlata al traffico di droga in generale ("non l'ho mai visto"), quindi, senza autorizzare quel distinguo tra l'attività di spaccio e quella di corriere, che è stato posto a fondamento della valutazione del c.d. riscontro estrinseco. La risposta fornita dalla Corte di appello alla obiezione difensiva elude perciò la questione centrale da affrontare, che è quella di individuare un riscontro estrinseco alle dichiarazioni dell'unico collaboratore IA che ha fornito una descrizione precisa del ruolo svolto da DO in seno al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti. In assenza di altri elementi di prova di conferma dell'attendibilità di detta unica chiamata di correo, infatti, la sola chiamata di correo pur se riscontrata oggettivamente nei confronti degli altri complici TO e ZZ, non sarebbe sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti di DO, essendo richiesto un riscontro estrinseco con portata individualizzante, ossia con specifico riferimento alla partecipazione di DO al traffico degli stupefacenti. Occorre verificare, pertanto, se la frase di RA obiettivamente generica ed equivoca ("se c'era da andare a prendere....si metteva sul motore e andava"), che la sentenza di primo aveva già posto a fondamento del riscontro individualizzante dell'accusa di IA sul ruolo di corriere della droga svolto
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da DO, possa resistere alla deduzione difensiva incentrata sul contenuto del verbale del 5 giugno 2020, in ordine alla circostanza secondo cui lo stesso RA avrebbe precisato di non aver mai visto DO "trattare droga". È questa una affermazione che di per sé non appare decisiva, poiché l'aver riferito di non averlo mai visto trattare droga, non esclude che il dichiarante possa avere appreso da altri, e quindi per conoscenza indiretta, del coinvolgimento di DO nel traffico di stupefacenti. È noto che la chiamata in correità o in reità "de relato" può essere utilizzata come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, di altra chiamata, anche quando si tratti di duplice chiamata di analogo tenore (Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Troncone, Rv. 286948), e, quindi, certamente come riscontro estrinseco di una chiamata diretta come quella di IA. È necessaria una nuova valutazione degli atti indagine, trattandosi di giudizio abbreviato, per verificare se la frase richiamata nella sentenza di appello sia stata estrapolata dallo stesso interrogatorio prodotto dalla difesa, e per vagliare se il senso di quella frase del RA possa essere inteso come riferita al trasporto di droga, dandosi conto della obiezione difensiva e della necessità di un confronto effettivo con essa, attraverso argomenti logici e senza travisamento del dato probatorio. Peraltro, va osservato che, ove gli elementi disponibili non fossero idonei a superare il dubbio circa il significato da attribuire alla frase del RA da cui è stato tratto l'unico riscontro individualizzante della chiamata di correo di IA, non sarebbe possibile fondare un giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, basato su una sola chiamata di correo, ostandovi il disposto di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. L'annullamento in accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo in punto di determinazione della pena, che andrà rivalutata in ogni caso in sede di giudizio di rinvio. L'annullamento va disposto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari affinché, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, proceda a nuovo esame sul punto e sui profili critici segnalati, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito le rilevate lacune della motivazione.
23. Il ricorso di NU MA è inammissibile. 23.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha reiterato la medesima censura già correttamente disattesa dalla Corte di appello, che ha affermato che, nel caso in esame, in cui è stata riconosciuta la continuazione tra un reato già giudicato con sentenza divenuta
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irrevocabile, per il quale è stata inflitta la pena più grave, e i reati oggetto del giudizio abbreviato, considerati satelliti del primo, il criterio moderatore del cumulo materiale ex art. 78 cod. pen. opera necessariamente dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato. Al riguardo va ricordato che le Sezioni unite di questa Corte (n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692-01) hanno autorevolmente sancito che, nel caso di reati giudicati tutti in cognizione, la riduzione di pena conseguente alla condanna, nella misura prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., deve essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione dell'art. 78 cod. pen., limitativa del cumulo materiale. La stessa sentenza ha anche chiarito che, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito viceversa opera necessariamente prima -e non dopo, come in sede di cognizione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. La disparità di moduli applicativi nelle rispettive ipotesi, come affermato dalle Sezioni Unite, «trova solida e razionale base giustificativa, oltre che nell'oggettiva diversità non di mero fatto bensì giuridica delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi in tempi diversi, per più reati, contro la stessa persona;
giudizio di cognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principio d'intangibilità del giudicato». La giurisprudenza successiva si è conformata a tali arresti (ex multis, Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka Rv. 278494-01). Si è posto, tuttavia, il problema di stabilire quale sia il metodo corretto allorché, in cognizione, debba essere applicata la disciplina della continuazione tra i reati ivi giudicati, ritenuti più gravi, ed altri, già oggetto di sentenze irrevocabili. Ebbene una serie di decisioni di legittimità hanno stabilito che, ove il reato ancora sub iudice sia quello più grave, nella rideterminazione della pena per i reati unificati il giudice di cognizione applicherà il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. prima della diminuente per il rito abbreviato, prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 26428, del 26/05/2022, Lombardo;
Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271751 01; Sez. 4, n. 48820 del 19/10/2016, Salernitano, Rv. 268332 01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257325-01). Il principio di diritto così enunciato non è però, applicabile nell'ipotesi opposta, cioè quando la pena più grave sia quella inflitta con il reato già giudicato e i reati oggetto del giudizio di cognizione siano quelli meno gravi, dovendosi fare luogo,
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in tal caso, alla regola prevista per la fase di esecuzione (in tal senso, Sez. 1, n. 8082 del 10/10/2023, dep. 2024, Abbrescia, Rv. 286009-01; sez. 1, n. 49341 del 19/09/2023, Acanfora, § 2.13.4. del Considerato in diritto). A ragionare diversamente, avverte la pronuncia da ultimo indicata, si creerebbe una indebita torsione del principio affermato da Sez. U, Volpe, cit., poi ribadito dalla giurisprudenza in materia di esecuzione (oltre a Sez. 1, n. 9522 del 2020, cit., Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010, Cutaia, Rv. 249027 01; Sez. 1, n. 733 del 02/12/2010, dep. 2011, Pullia, Rv. 249440 - 01; Sez. 5, n. 43044 del 4/05/2015, Dedinca, Rv. 265867-01), che assicura l'intangibilità del giudicato sanzionatorio inerente alla pena più grave. Per non determinare disparità di trattamento, è dunque necessario che, quando la pena più grave è quella oggetto della pronuncia irrevocabile, il criterio moderatore operi, se del caso, per ultimo, ossia <<si faccia applicazione del principio che regola il giudizio di esecuzione, il quale si poggia sulla prevalente forza dell'intangibilità del giudicato che trova giustificazione costituzionale quando la sanzione penale più grave è quella già divenuta irrevocabile» (Sez. 1, n. 49341 del 2023, cit.). Nella specie, il reato più grave in seno alla riconosciuta continuazione risulta essere quello già definitivamente accertato con la sentenza ormai in giudicato e, quindi, il procedimento di determinazione della pena, seguito dalla sentenza impugnata, è corretto. 23.2. Il secondo motivo è privo di specificità. La Corte territoriale ha motivato sulle ragioni del diverso aumento operato per i reati a titolo di continuazione (v. f. 637 e 639 della sentenza impugnata) e con tali argomentazioni il ricorrente non si è confrontato, limitandosi a comparare in astratto i reati indicati e non sulla base delle circostanze concrete in cui sono stati commessi, come invece effettuato dal Giudice del gravame.
24. Il ricorso proposto da RE IE è inammissibile. 24.1. Il primo motivo non rientra tra quelli consentiti. Quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., la Corte di appello ha valorizzato, innanzitutto, il contatto del ricorrente con RE AL, capo dell'associazione, al quale forniva un apporto operativo garantendone la continuità negli spostamenti. La menzionata Corte ha poi ricordato l'intercettazione ambientale carceraria del colloquio tra LI e la di lui moglie, da cui si evinceva la funzione mutualistica, svolta dal ricorrente nell'ambito del clan mafioso. Nel corso della conversazione, i due loquenti avevano fatto riferimento non solo ai contributi insufficienti fino a quel momento dati dal ac ricorrente alla donna, ma anche a quelli, auspicabilmente maggiori, che ci si attendeva per il futuro, non mancando, inoltre, riferimenti in ordine all'opportunità
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di rivolgersi a soggetti occupanti una posizione gerarchicamente più elevata e, comunque, operativi su altro ambito territoriale, come IO. La Corte territoriale ha precisato che il ricorrente non soltanto era uomo di fiducia e autista di RE AL, ma era stato presente a varie riunioni di appartenenti del clan e aveva svolto il ruolo di pusher nell'interesse anche del sodalizio mafioso. Va ricordato che, come affermato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 36958 del 27/05/2021, FA, Rv. 281889, sulla scia della precedente sentenza sempre del SI Consesso n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l'assunzione di uno "status" ma per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Al fine della valutazione dell'appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva A tali criteri ricostruttivi si è compiutamente ispirata la sentenza di appello, dando conto, con apprezzabile ancoraggio fattuale, dei modi e delle concrete dinamiche, attraverso le quali il ricorrente ha dato corpo alla sua partecipazione associativa e contribuito, in termini di efficienza causale, alla stabilità e alla sopravvivenza dell'aggregato mafioso. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che l'essere autista di un capo del sodalizio, la partecipazione alle riunioni del clan e la funzione mutualistica svolta in favore di associati costituiscono contributi concreti in favore della vita del sodalizio. Di contro, le deduzioni difensive focalizzano l'attenzione sull'asserita genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, spingendosi a ritenere, al più, i contegni dell'imputato posti ad esclusivo beneficio personale di AL, ma esse non fanno velo alla precisa e puntuale individuazione degli specifici fatti, come innanzi indicati, riconducibili alla operatività del sodalizio mafioso, posti in essere dal ricorrente nella sua veste di associato. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha anche escluso la sussumibilità dei fatti ascritti al ricorrente nell'ambito del reato di cui all'art. 378 cod. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, qualora il soggetto interagisca organicamente con gli altri associati, si configura a suo carico il delitto di partecipazione al sodalizio e non quello meno grave di cui all'art. 378 cod. pen. Per escludere la penale responsabilità per il più grave reato, è necessario che
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l'azione dell'agente non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento all'attività delittuosa da parte degli appartenenti al gruppo. Nel caso in esame, la Corte del merito ha posto in luce il complesso dei poliedrici interventi del ricorrente che trovano una giustificazione soltanto nel quadro di una piena e consapevole partecipazione alla vita e alle attività illecite del gruppo criminale. 24.2. Anche il secondo motivo non è consentito. La Corte di appello ha ritenuto che il sodalizio dedito al narcotraffico fosse distinto da quello mafioso anche dal punto di vista della diversità dei partecipi ed era gerarchizzato e fondato sulla divisione del compiti. Ha precisato che attorno alla figura di RE AL si era costituito un gruppo di soggetti dedito esclusivamente ai traffici di sostanze stupefacenti, pesanti e leggere, sul territorio della Libertà. Tale gruppo attraverso proprio la figura del leader del gruppo - si rapportava in una inesausta sinergia con il sodalizio mafioso di riferimento e disponeva all'occorrenza di armi, oltre che di spacciatori di riferimento. Al sodalizio dedito al narcotraffico facevano parte soggetti estranei al sodalizio mafioso e soggetti come l'odierno appellante, che costituiscono, invece, parte integrante. Il ricorrente, infatti, incensurato e uomo di fiducia di RE AL, conoscendosi i due fin da ragazzini, non soltanto fungeva fatto incontestato perfino dalla difesa da autista personale del boss, come attestato da tutte le fonti dichiarative e puntualmente riassunte dal GUP, inclusa TA DE, che avevano narrato fatti appresi per conoscenza diretta, ma prestava contributi ulteriori, rilevanti per la prova del più grave fatto di reato, sia nella preparazione della sostanza, sia nella cessione al minuto della stessa. Le contestazioni difensive non tenevano conto della pluralità dei riscontri esistenti;
difatti, anche a riprova della sussistenza dell'affectio societatis e della non occasionalità del contributo fornito dal ricorrente al sodalizio, il ricorrente non solo era stato presente alla riunione conviviale organizzata dalla EN per il contemporaneo genetliaco di CU e dello stesso IE, ma, come asseverato dalla coppia DE - AU, era presente a tutte le riunioni operative indette da RE AL con cadenza settimanale, di solito presso l'abitazione dell'altra coppia CU EN. Le intercettazioni telefoniche, richiamate puntualmente dalla sentenza di primo grado, asseveravano i contatti del prevenuto con i clienti consumatori e fornivano la prova del suo pieno e non occasionale coinvolgimento nell'attività del sodalizio. Un'attività che, come comprovato dalla datazione delle captazioni relative ai mesi di marzo ed aprile 2016, era proseguita anche dopo l'arresto avvenuto alla fine di febbraio dello stesso anno dei due futuri collaboratori
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di giustizia, AU e DE e a quello immediatamente successivo di TO Di TE. A fronte di tale motivazione il ricorrente ha offerto una lettura parcellizzata delle fonti probatorie e ha sollecitato questa Corte a effettuare una diversa valutazione degli elementi di prova, ma ciò è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, poiché pretende di imporre una inammissibile rivisitazione di tipo alternativo, ovvero una rilettura di merito, del complesso delle emergenze probatorie. 24.3. Il terzo motivo è stato esaminato in sede di questioni comuni, dovendosi pertanto rinviare al relativo paragrafo 6.
25. Il ricorso di LE AO US è inammissibile. 25.1. Il primo motivo relativo alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti previste dai commi 3 e 4 dell'art. 74 T.U. Stup. è manifestamente
infondato.
L'aggravante del comma 3 dell'art. 74 cit. relativa al numero degli associati superiore a dieci, è stata implicitamente motivata attraverso l'accertamento di responsabilità di un numero corrispondente di imputati per questa imputazione. Si deve, infatti, tenere conto che la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n.15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Spezzacatena e altri, Rv. 255096). Si è affermato che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, si da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, Schowick, Rv. 250105). L'aggravante del carattere armato risulta esplicitamente motivata con riferimento alla ritenuta intraneità del ricorrente al ramo più violento del sodalizio (articolazione di "Enziteto") coinvolto in aggressioni armate omicidiarie nei
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confronti di affiliati di clan rivali, oltre che in considerazione della sua lunga militanza dal 2007 in seno al sodalizio, quindi, sulla base di argomenti non certamente illogici a dimostrazione della conoscenza delle caratteristiche dell'associazione e della disponibilità di armi necessarie per il presidio del territorio (vedi pag.437 e segg. motivazione). Inoltre, essendo risultato partecipe di entrambe le associazioni strettamente collegate, appare evidente anche la genericità del motivo che muove dall'astratto assunto che le armi fossero a disposizione del solo sodalizio mafioso e non anche di quello dedito al narcotraffico. 25.2. Inammissibile è il secondo motivo per l'omessa motivazione in merito alle ragioni dell'applicazione di una diminuzione della pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche di un solo anno e mesi sei rispetto al massimo consentito. La Corte ha accolto i motivi sul trattamento sanzionatorio riducendo gli aumenti di pena disposti sia per aggravante speciale della mafiosità che per la continuazione, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti ma ha poi livellato la riduzione di pena per le attenuanti alla stregua degli agli altri sodali, giustificando la determinazione della pena in ragione della lunga militanza nelle fila del sodalizio e delle caratteristiche dell'associazione. A fronte di tale argomentata valutazione ed accurata disamina (cfr. pag. 440), il ricorso risulta aspecifico perché neppure spiega le ragioni per le quali all'imputato avrebbe dovuto essere riconosciuta la massima riduzione prevista per legge.
26. Il ricorso di MB RE è inammissibile. 26.1. Il primo motivo è stato esaminato in sede di questioni comuni, dovendosi pertanto rinviare al paragrafo 6. 26.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha affermato che la pena finale, ottenuta anche con la riduzione per le attenuanti generiche non nella massima misura, era proporzionata alla personalità dell'imputato e alle risultanze degli atti di causa. In tal modo ha del tutto correttamente ritenuto congrua la pena con l'applicazione proprio di quella riduzione e non di una in misura maggiore. 26.3. Il terzo motivo è privo di specificità. La Corte di appello non ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli giudicati con le tre sentenze indicate dalla difesa, avendo rilevato che unico elemento comune era il fatto di inerire ad altrettante ipotesi di violazione del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti. Si trattava di episodi tra loro del tutto sganciati;
eterogenei erano, inoltre, sia i
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contesti spaziali, in due casi su tre l'imputato si era recato, con tutta evidenza, presso singoli tossicofili, residenti in quartieri nemmeno menzionati nel presente procedimento, sia le modalità dell'azione (l'imputato aveva agito sempre uti singulus) sia il grado di offesa al bene giuridico tutelato dalle disposizioni incriminatrici violate (si verteva sempre nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, testo unico stup.). Nelle tre vicende, che il ricorrente aspirava a unificare, difettava poi qualsiasi connotazione che potesse anche solo richiamare una condotta strumentale ad agevolare un sodalizio organizzato, specie quello caratterizzato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. A fronte di queste argomentazioni, il ricorrente si è limitato ad evidenziare il dato temporale ma non si è confrontato con i rilievi svolti dalla Corte di appello, che ha correttamente valorizzato plurimi elementi sintomatici della non ricorrenza di un medesimo disegno criminoso tra tutti gli episodi di spaccio.
27. Il ricorso, proposto da LU NA, è inammissibile. Il motivo dedotto è manifestamente infondato. La Corte di appello ha sottolineato che con la riduzione del rito il Giudice di primo grado aveva applicato a titolo di continuazione esterna con i reati in materia di estorsione e di armi l'aumento di anni tre e mesi quattro di reclusione (anni tre per l'estorsione e anni due per il reato in materia di armi, ridotta per il rito ad anni tre e mesi quattro), corrispondente all'incirca alla metà della pena inflitta con la sentenza irrevocabile, pure alla luce dell'inaudita gravità delle vicende, sfociate pol in veri e propri conflitti armati risoltisi in danno dei Rafaschieri, nelle quali pieno era risultato il coinvolgimento di NA. Nel procedimento, definito con sentenza irrevocabile, l'imputato aveva riportato, al netto della diminuente prevista per il rito, per il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso la pena di anni sei e mesi otto di reclusione più la multa, mentre per il reato in materia di armi l'aumento era stato di anni tre e mesi uno di reclusione, il tutto per un totale di nove anni e mesi nove di reclusione più multa, abbattuta per il rito ad anni sei e mesi sei di reclusione. È evidente, quindi, che la pena inflitta dal Giudice di primo grado nel presente procedimento a titolo di continuazione esterna per il reato in materia di armi non è inferiore di soli due mesi rispetto a quella determinata con la sentenza irrevocabile (essendo pari ad anni due, da ridurre per il rito, a fronte di anni tre e mesi uno di reclusione della sentenza irrevocabile, da ridurre per il rito). La pena determinata dal Giudice di primo grado a titolo di continuazione con il reato in materia di armi non è poi macroscopicamente superiore a quella determinata per il reato di cui al capo 2), pari, quest'ultima, ad anni due, da ridurre per il rito.
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Giova aggiungere che la Corte territoriale ha ritenuto che la pena complessiva, fissata in anni undici e mesi quattro di reclusione, era del tutto proporzionata alla gravità di ciascun addebito, oltre che alla parziale resipiscenza fattiva mostrata dall'interessato.
28. Il ricorso proposto da CE MA è inammissibile. 28.1. Il primo motivo, concernente l'affermazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, non rientra tra quelli consentiti. La Corte di appello ha affermato che il collaboratore Belforte aveva indicato l'imputato come operativo nel settore delle sostanze stupefacenti nella zona del San AO e, successivamente al periodo indicato da Belforte, puntuale è stato il riferimento della successiva fonte AN EO (l'attendibilità del quale era stata vagliata da diverse autorità giudiziarie in altri procedimenti esitati in sentenze passate in giudicato), alla figura di DR TA, incontrastato dominus delle attività illecite di zona. Anche altri collaboratori di giustizia, tra cui LE IC e RC EL, avevano affermato la continuità delle attività illecite svolte in loco dall'imputato proprio ed esclusivamente nel settore della droga. RC EL aveva affermato la costante presenza dell'imputato al summit ove venivano decise le strategie del clan, per quanto attiene sia alla gestione del traffico di sostanze stupefacenti, sia ad eventuali azioni violente a tutela del relativo monopolio territoriale. EL aveva anche spiegato le ragioni della mancata affiliazione formale del ricorrente. Dalle dichiarazioni dei collaboratori si ricavava, quindi, che il ricorrente non soltanto era pienamente inserito nella rete di spacciatori, facente capo ad DR UT e per di più in una piazza storica del quartiere simbolo della malavita organizzata a Bari, ma era ritenuto persona di massima fiducia, che dal clan si riforniva sistematicamente e che partecipava a qualsivoglia riunione operativa, anche quando si dibatteva sull'opportunità di porre in essere reati di sangue. Di particolare rilievo al fine della ritenuta partecipazione del ricorrente sono state ritenute le dichiarazioni di LE IC sulla lettera spedita dal carcere da vari detenuti, tra cui il ricorrente, con cui era stata lamentata la ritardata percezione delle spartenze o dell'assistenza mutualistica. La prova dell'appartenenza all'associazione era desumibile anche dalle forme di assistenza mutualistica fornita ad un partecipe, trattandosi di una manifestazione attestante vincolo di solidarietà tra associati e la continuità del vincolo associativo. Alla luce di tali elementi non può sindacarsi la motivazione del provvedimento impugnato, con cui il ricorrente è stato ritenuto intraneo al sodalizio di cui al capo 2), essendo emerso non solo che egli era pienamente inserito nella rete di spacciatori, facente capo ad DR UT e, per di più, in una piazza storica
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del quartiere simbolo della malavita organizzata a Bari, ma anche che era ritenuto persona di massima fiducia, tanto che partecipava a qualsivoglia riunione operativa, anche quando si dibatteva sull'opportunità di commettere reati di sangue. Al cospetto delle articolate e diffuse argomentazioni con cui la Corte di appello ha individuato fatti concreti rivelatori dello stabile inserimento del ricorrente con un ruolo attivo nel sodalizio, avendo ritenuto provato che egli aveva offerto un contributo significativo alla vita dell'associazione, il ricorrente si è limitato a svilire il narrato dei collaboratori di giustizia, così sollecitando questa Corte a effettuare una non consentita ricostruzione del quadro probatorio. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, è precluso al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nel precedenti gradi di merito, considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 24462301; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 01). 28.2. Il secondo motivo è privo di specificità. La Corte territoriale ha rilevato che il ricorrente non soltanto non aveva manifestato alcuna, anche tardiva, resipiscenza, ma aveva ottenuto le circostanze attenuanti generiche, pur essendo censurato, ed è stato sanzionato con una pena minima (minimo della pena base, aumento pressoché minimale per l'aggravante speciale) e ciò a dispetto della sua duratura attività delittuosa. Il Collegio barese non ha rilevato pertanto ragioni al fine di accogliere la richiesta di concessione delle attenuanti prevalenti, motivata con la presunta marginalità della posizione dell'imputato, il quale, in realtà, era un vero e proprio punto di riferimento anche per i dirigenti dell'articolazione territoriale di San AO. La menzionata Corte ha precisato che aveva inteso premiare gli atteggiamenti effettivamente di resipiscenza e aveva distinto le posizioni connotate da effettiva marginalità, vuoi temporale che operativa. Trattasi di argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato e che, in quanto logiche, sfuggono al sindacato di questa Corte.
29. Il ricorso proposto da NI AR deve essere rigettato, stante l'infondatezza del motivo dedotto.
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Come si legge nella sentenza impugnata, la pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, riveniente dall'aumento, per l'applicazione dell'aggravante speciale, della pena base per il reato di cui al capo 2) è stata ridotta in misura congrua (nessuno degli imputati, in considerazione della gravità dei reati per cui si procede, aveva ottenuto l'espansione massima delle attenuanti generiche) ad anni undici di reclusione, tenuto conto della lunghissima militanza dell'imputato nei ranghi del sodalizio in questione, e aumentata per la continuazione interna con il reato di cui al capo 1) ad anni uno e mesi sei di reclusione, con dimezzamento dell'aumento erogato dal primo giudice (pena parziale: anni 12 e mesi sei di reclusione). La pena per i reati per cui è processo è stata quindi rideterminata in anni otto e mesi quattro di reclusione: una sanzione del tutto proporzionata all'entità dei fatti, alla personalità dell'imputato, in relazione al quale era emerso si trattasse di un elemento di grande affidabilità nell'ambito anche del sodalizio di cui al capo 1), all'interno del quale aveva raggiunto il ragguardevole grado di quinta, essendo in diretti e continuativi rapporti con esponenti di primo piano dell'organigramma criminale (basti pensare a LE IC). A tale pena è stata aggiunta quella irrogata ex art. 671 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare, ossia anni due e mesi otto di reclusione, che la Corte di appello ha ritenuto di dover confermare in ragione della manifesta infondatezza del motivo, della pluralità di reati commessi e dell'assenza di ulteriori considerazioni critiche degne di nota nell'appello medesimo. È giunta a una pena complessiva pari ad anni undici di reclusione, del tutto conforme ai principi generali ex art. 27 Cost. La Corte territoriale ha precisato che il Giudice dell'udienza preliminare aveva aumentato a titolo di continuazione esterna la pena, irrogando anni quattro di reclusione che, con la riduzione per il rito, era pari ad anni due e mesi otto di reclusione. Tale pena di anni due e mesi otto di reclusione non è superiore a quella inflitta dal Giudice della cognizione, che aveva irrogato la pena di anni cinque di reclusione più multa, ridotta per il rito ad anni tre e mesi quattro di reclusione più multa.
30. Il ricorso di AR UB è infondato. Va premesso che questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di calcolo della pena a titolo di continuazione, che, qualora la violazione più grave sia tra quelle ancora sub iudice, il giudice dovrà determinare la pena di quest'ultima, che dovrà assumere come base del calcolo, e poi operare autonomi aumenti per ciascuno dei reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione. Nella quantificazione della pena per questi ultimi deve applicare il principio di diritto secondo cui il giudice della cognizione che, in sede di applicazione della
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continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati-satellite in quelli già definitivamente giudicati, non è vincolato, nella rideterminazione della complessiva pena, dalla misura stabilita dalla sentenza irrevocabile relativa ai reati-satellite" (Sez. 1, n. 5832 del 17/01/2011, PG in proc. Razzaq, Rv. 249397 -01). Alla luce di tale principio va rilevato che la Corte territoriale ha errato nel ritenere sussistente un vincolo quanto agli aumenti di pena determinati per i reati satellite, già definitivamente giudicati. Deve, però, aggiungersi che la menzionata Corte ha evidenziato conclusivamente che la pena finale, pari ad anni quattordici di reclusione, *appare pienamente proporzionata all'entità dei reati commessi, alla personalità e al ruolo del giudicabile e tiene nel debito conto la parziale resipiscenza mostrata rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento». In tal modo il Collegio di appello ha compiuto una valutazione anche sulla congruità della pena inflitta a titolo di continuazione, così che l'errore è ininfluente. In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena per i reati satellite così come determinata dal Giudice della sentenza divenuta irrevocabile.
31. Il ricorso di OD UD è inammissibile. Oltre quanto detto in relazione al primo motivo sub par. 7 al quale si rinvia, manifestamente infondato è il secondo motivo relativo alla mancata applicazione della massima riduzione prevista dall'attenuante contemplata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la Corte di merito (pag. 356 e segg.) ha reso ampia e puntuale giustificazione delle ragioni della riduzione di un terzo anziché per quella massima di metà, avendo osservato che la sua collaborazione non si è distinta per la rilevanza del contributo offerto alle indagini, tenuto conto dei tempi della sua collaborazione, maturata dopo un più lungo lasso temporale di permanenza nel sodalizio oltre che per il limitato apporto conoscitivo. Avendo la Corte di appello rilevato anche la genericità del motivo di appello, era onere del ricorrente argomentare la propria doglianza con rilievi più specifici. Il motivo di ricorso ripropone censure del tutto prive della necessaria specificità, in difetto del compiuto riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato.
32. Il ricorso proposto da CC OT è complessivamente infondato. 32.1. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha negato la continuazione tra i reati del presente procedimento e quelli di cui ai punti d) ed e) dell'atto di appello, ovvero i reati di cui alle sentenze del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 2
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luglio 2019 e del Tribunale della stessa città dell'11 dicembre 2019, avendo affermato che le due condanne in questione erano afferenti ad attività illecite poste in essere dal ricorrente unicamente per lucrare un personale profitto. Quanto alla sentenza della Corte di appello di Bari del 15 dicembre 2017, avente ad oggetto fatti estorsivi in concorso con un altro soggetto, commessi nel 2012 in Polignano a Mare e Rutigliano in danno dell'imprenditore PP Lamanna, nella sentenza impugnata si afferma che già nella sentenza del 2017 era stata esclusa la continuazione, atteso che si era ritenuto che l'episodio delittuoso fosse sganciato dall'attività di spaccio formante oggetto delle altre contestazioni e in quella sede l'appellante non aveva posto specificamente in discussione tale conclusione. Siffatte argomentazioni, con cui la Corte ha escluso la ricorrenza del medesimo disegno criminoso tra i reati anzidetti, atteso che quelli oggetto delle sentenze irrevocabili avevano ad oggetto attività finalizzate esclusivamente al profitto personale del ricorrente, sfuggono al sindacato di questa Corte, essendo non manifestamente illogiche e non contraddittorie 32.2. Il secondo motivo è, in parte, infondato e, in parte, non consentito. La Corte di appello ha corretto l'errore in cui era incorso il Giudice di primo grado, che aveva ritenuto reato più grave quello di cui al capo 2) del presente procedimento anziché quello giudicato dalla sentenza della Corte di assise di appello di Bari n. 22/2015, relativo a un omicidio, per il quale è stata irrogata la pena di anni sedici di reclusione. La Corte di appello ha aggiunto che, posta la sussistenza del vincolo della continuazione con le altre fattispecie associative che hanno visto coinvolto OT, certamente deve essere anzitutto rideterminata la pena per i fatti afferenti alla presente vicenda processuale, segnatamente per il capo 2), laddove circa gli aumenti inflitti per gli altri reati satelliti (anno quattro di reclusione per il capo 1), anni due per il capo 33) e anni uno per il capo 35), non vi è stata devoluzione di alcuna doglianza da parte della difesa, con conseguente intangibilità delle statuizioni del primo giudice. Quanto al reato di cui al capo 2) del presente procedimento, in considerazione della posizione del ricorrente all'interno del sodalizio di cui al capo 2), della sua adesione ultradecennale allo stesso, del suo prodigarsi anche al di là dell'incontestato inquadramento nella batteria dei NA per ottenere un salto di qualità sotto il profilo della caratura criminale attraverso il ricorso al proprio "fratuccio" LE IC, nonché della negativa personalità del giudicabile, resosi responsabile di crimini di gravità estrema, la Corte di appello ha irrogato un aumento di anni sette di reclusione. La porzione di pena inflitta in relazione al presente procedimento è pari quindi ad anni quattordici di reclusione, ridotta per il rito ad anni nove e mesi quattro di reclusione.
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La stessa pena è stata sommata a quelle rivenienti dalle due sentenze unificate ex art. 671 cod. proc. pen. (Corte di assise di appello di Bari del 6 ottobre 2015 e Corte di appello di Bari del 15/12/2017, già ridotta ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., pari rispettivamente ad anni sedici ed anni sette di reclusione per i delitti di omicidio e di cui ai capi A), B), B1), C) numeri 4 e 5 della seconda delle sentenze;
misura quest'ultima che ha ritenuto intangibile in quanto non soltanto proporzionata alla natura e al numero delle violazioni, in un contesto delinquenziale foriero di particolare allarme sociale, ma coperta da giudicato in quanto già unificata per continuazione ad altra maggior pena. Il tutto, per una complessiva pena complessiva di anni trentadue e mesi quattro di reclusione. La Corte di appello ha poi preso in considerazione la continuazione esterna riguardo alla vicenda definita da Corte di appello di Bari in data 19 gennaio 2018, per la quale il ricorrente aveva riportato una pena pari ad anni tre e mesi sei di reclusione;
pena che ha ritenuto del tutto proporzionata all'entità dei fatti, oltre che pienamente conforme ai criteri rivenienti dalla giurisprudenza di questa Corte di merito, posto che l'ammontare irrogato è pari a non oltre la metà della pena inflitta dal giudice della cognizione. Il quantum della pena, complessivamente irrogata, è pari ad anni trentaquattro di reclusione che, stante il dettato dell'art. 78, comma primo n. 1), cod. pen., è stata ridotta ad anni 30 di reclusione. Alla luce di quanto precede va rilevato che la Corte territoriale, riguardo agli aumenti stabiliti a titolo di continuazione, pur avendo usato il termine intangibile, ha comunque formulato una valutazione in termini di congruità di quegli aumenti, sicché l'affermazione errata sulla intangibilità, non ha avuto ripercussioni, avendo la Corte anzidetta formulato un giudizio sulla congruità di quegli aumenti. Va poi rilevato che il ricorrente-laddove ha censurato le modalità del calcolo della pena, avendo la Corte barese preso in considerazione le pene già ridotte per il rito anziché effettuare la riduzione per il rito dopo la somma di tutte le pene calcolate senza riduzione per il rito ha però trascurato che, per la proprietà distributiva della divisione, il risultato finale dell'operazione aritmetica è identico a quello determinato dalla Corte di appello, anche se si effettua il calcolo come dal medesimo ricorrente indicato. Non si ravvisa, dunque, un interesse concreto da parte del ricorrente a sollevare tale questione.
33. Il ricorso di SC MA è parzialmente fondato. 33. 1. Il primo motivo è fondato emergendo evidente il contrasto tra la pena indicata nel dispositivo in anni dieci e mesi otto di reclusione, rispetto alla pena indicata in motivazione di anni dieci di reclusione, di cui è data puntuale
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ricostruzione a pag. 474, dove la pena finale di anni quindici di reclusione è stata ridotta per la diminuente del rito abbreviato a quella di anni dieci di reclusione. 33.2. Diversamente, rispetto alla ulteriore censura dedotta nel secondo motivo sull'omessa specificazione degli aumenti di pena previsti per la continuazione si deve rilevare la genericità della doglianza e, quindi, l'inammissibilità nel resto del ricorso, in ragione della disposta riduzione degli aumenti stabiliti nella sentenza di primo grado, in accoglimento parziale dei motivi di appello. 33.3. All'accoglimento del primo motivo consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SC MA limitatamente alla pena inflitta che, ai sensi dell'art. 620, lett. /) cod. proc. pen., va rideterminata in quella di anni dieci di reclusione.
34. Il ricorso proposto da DI IE è inammissibile. Con i motivi di appello il ricorrente, nel censurare l'affermazione della sua responsabilità per la rissa avvenuta in carcere, aveva fatto leva sulle dichiarazioni del collaboratore HE e di altri collaboratori. La Corte di appello, dato atto anche che HE non era presente ai fatti e si era limitato a riferire quanto ricordava dalle confidenze fattegli da un altro sodale, ha rilevato che le principali fonti di prova erano costituite non dalle dichiarazioni del collaboratori di giustizia, bensì dalle relazioni redatte dagli appartenenti alla Polizia penitenziaria presenti ai fatti e allegate alla c.n.r., inviata dalla Direzione della casa circondariale alla Procura della Repubblica di Bari. Nella relazione, redatta dall'assistente capo Bernardino Mongelli, si dava atto che egli aveva visto DO NA avventarsi sul detenuto PP AM e, subito dopo, erano intervenuti nella colluttazione altri detenuti, tra cui DI IE. Secondo la Corte di appello, quindi, emergeva dagli atti che IE aveva fatto parte di coloro i quali, subito dopo l'aggressione, avevano creato la violenta mischia, composta esclusivamente da soggetti facenti parte delle contrapposte fazioni, già alleate, dei CE e degli SC, in occasione della quale AM e AV vennero brutalmente percossi e UT e NA DO gravemente feriti con l'utilizzo di rudimentali armi da taglio. La Corte di appello ha poi rilevato che non giovava alla tesi del ricorrente il fatto che egli non aveva riportato lesioni, poiché può accadere che in una colluttazione, che coinvolga più persone, uno o più protagonisti della rissa possano riportare conseguenze non apprezzabili sulla sua fisicità. E, del resto, non solo lo scontro fu ben presto sedato dal coraggioso intervento dei pubblici ufficiali presenti, ma diversi furono i soggetti intervenuti che non avevano riportato lesioni, pur essendo pacifico il loro coinvolgimento. Lo stesso OT, pur descritto dal
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racconto del collaboratore HE tra gli iniziatori del tafferuglio, non aveva riportato lesioni. Anche da altre relazioni di servizio si evinceva il coinvolgimento attivo di IE. In particolare, dalla relazione del sovrintendente AN Rutigliano si ricavava che IE, unitamente ad altri, dopo essere stato allontanato dal locus commissi delicti, aveva tentato di rientrare nei passeggi, al fine di continuare la colluttazione. A fronte di siffatte argomentazioni va ricordato che, secondo una linea interpretativa in questa sede da tempo tracciata, l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652-01; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. 2007, Vignaroli, Rv. 236893; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).
Musso,
Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nella sentenza impugnata non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a sollecitare una diversa e non consentita valutazione degli elementi probatori, pur a fronte di una puntuale ricostruzione della vicenda storico-fattuale, oggetto della regiudicanda, e dell'assenza di aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito.
35. Il ricorso di AO CE è inammissibile. 35.1. Con riguardo al primo motivo dedotto dal predetto ricorrente in relazione all'aggravante delle lesioni gravissime per i reati di lesioni personali ascrittigli ai capi 33) e 34), con riguardo ai fatti avvenuti nel carcere di Bari in data 11 gennaio 2016, se ne deve rilevare l'inammissibilità. Come già osservato in riferimento al motivo afferente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, il ricorso sottopone al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta.
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Del tutto coerente con la ricostruzione del contesto criminale in cui le vicende si collocano, costituente antefatto logico della contestazione, è la riconosciuta partecipazione del CE alla rissa attraverso il supporto consapevolmente offerto al gruppo di detenuti che disponeva anche di armi rudimentali (cfr. pagg. 669 e segg. della sentenza). Non essendo ammessa una rivalutazione del compendio probatorio, ne deriva che l'aggravante delle lesioni gravi è stata doverosamente ascritta anche al CE quale concorrente, quanto meno morale, nei reati di lesioni personali ai danni di due delle vittime dell'aggressione che si assume essere stata previamente deliberata e premeditata dalla fazione di cui faceva parte. 35.2. Quanto al riconoscimento della aggravante mafiosa, si è già valutato a riguardo in sede di motivi comuni, rinviandosi al paragrafo 6.
36. Il ricorso di MA PA è inammissibile. 36.1. Innanzitutto, si deve rilevare la genericità delle doglianze difensive già coerentemente evidenziata con riferimento ai corrispondenti motivi di appello che - senza procedere ad una disamina accurata delle dichiarazioni dei collaboratori che non hanno fornito indicazioni utili per l'individuazione delle responsabilità dell'imputato - hanno operato una sorta di confronto astratto, per giustappore il numero dei collaboratori che hanno fornito elementi di prova a carico del predetti (soltanto IA NI e LI NO), rispetto a quello dei collaboratori che nulla hanno detto con riguardo al ruolo svolto dall'imputato in seno alle due associazioni per le quali il predetto ha riportato condanna. La Corte di appello ha dimostrato in maniera specifica l'insostenibilità di siffatto argomento, e, con rigorosa analisi, seguita da completa e convincente motivazione, ha dato atto delle scelte operate, confrontandosi con le deduzioni difensive e dando atto delle ragioni per le quali le accuse dei due collaboratori di giustizia poste a sostegno del giudizio di responsabilità sono state ritenute
pienamente attendibili.
È stato, nello specifico, rilevato che i collaboratori che non hanno menzionato PA MA come intraneo, non contraddicono affatto le chiamate di correo sopra specificate, non avendo negato che il predetto fosse partecipe dell'associazione ma soltanto di non potere offrire contributi conoscitivi utili nei suoi riguardi. La Corte ha anche spiegato le ragioni di tale ignoranza, evidenziando che PA MA era da poco entrato nel sodalizio alle direttive di AL per conto del giovane "boss" emergente VI LE, e che molti degli altri collaboratori escussi avevano operato in territori diversi o in periodi differenti (pag.683-684).
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Ciò rende ancora più evidente la genericità del motivi di ricorso, avendo questa Corte Suprema più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004 Rv 230634). Inoltre, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di colpevolezza non solo su dette dichiarazioni ma anche sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (cfr. pag. 684 e segg. della motivazione), che oltre ad essere estremamente chiare avvaloravano il coinvolgimento dell'imputato nella detenzione di armi per conto degli altri sodali. A tale proposito, invece, neppure è stato impugnato il capo 20), in cui PA è risultato coinvolto nella verifica dell'efficienza di una pistola smontata in dieci pezzi per consegnarla ad altro sodale. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano, pertanto, interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza. La Corte ha in definitiva concentrato il vaglio dell'attendibilità e rilevanza probatoria delle fonti di prova non solo dichiarative, utilizzate dal primo Giudice, pervenendo alla conferma del giudizio di responsabilità attraverso una valutazione congiunta di tali risultanze che non può dirsi affatto illogica. Al contrario del ricorso, che attraverso una parcellizzazione di tali risultanze, ha operato una critica che si risolve nella sollecitazione di una rilettura del quadro probatorio e, con esso, di un riesame nel merito inammissibile in sede d'indagine di legittimità. 36.2. Le stesse considerazioni valgono per il secondo motivo reiterativo delle stesse censure relative al capo 21) in merito al trasferimento delle armi custodite dal nonno PA MA (classe 1941), senza considerare il riscontro costituito dalla intercettazione del commento alla notizia dell'arresto del nonno, che è stata letta in coerenza con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Manifestamente infondata è la richiesta riqualificazione in favoreggiamento rispetto ad una condotta che essendo contestuale alla detenzione delle armi non consente l'esclusione del concorso nel reato, che costituisce l'elemento negativo della fattispecie del favoreggiamento, in quanto qualunque agevolazione del colpevole in costanza di tale condotta si risolve, inevitabilmente, in un vero e proprio concorso con il medesimo, quanto meno morale
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36.3. Quanto al terzo motivo del tutto improprio è, poi, il riferimento alla prova incerta in merito alla durata della partecipazione ai due sodalizi per inferirne l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. A tale riguardo la Corte d'appello ha richiamato il principio già affermato dalla Cassazione, per cui, al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è sufficiente l'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma si richiedono, invece, elementi di segno positivo (Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). Al contrario, come già sottolineato, nei dati evidenziati dal ricorrente, nessun elemento positivo è stato individuato, avuto riguardo alla gravità della doppia partecipazione a due associazioni come indice della gravità dei fatti e dell'assenza di resipiscenza.
37. Il ricorso proposto da PP IE è complessivamente infondato. 37.1 Il primo motivo è infondato. Il Collegio territoriale, nel negare il vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen, oggetto della sentenza irrevocabile n. 3137/2022 della Corte di appello di Bari, ha affermato che PP IE si era fatto interprete non dei desiderata del clan SC, in quanto organizzazione criminale, bensi di quelli finalizzati al puro arricchimento personale di VI LE, il quale-a conferma di tanto
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già poco tempo prima richiesto, sempre a titolo personale, una salatissima tangente al predecessore di D'OG, DR NI, costretto a sgombrare frettolosamente il campo, sebbene potesse a propria volta vantare amicizie particolari. Secondo la Corte di appello, quindi, la mancata rilevazione di un elemento essenziale, quale quello della diretta strumentalità ad accrescere gli affari illeciti del clan, aggiungendosi alle distonie rilevate, alla puntualità della vicenda rispetto al momento iniziale di adesione al sodalizio da parte del giudicabile, si ripercuoteva in maniera essenziale sull'istanza difensiva, non potendosi ritenere ragionevolmente ipotizzabile che, nell'ambito del seppur generico disegno di programmazione criminosa e al momento del concepimento della stessa, potesse rientrare la specifica condotta sanzionata dall'art. 513-bis cod. pen., tra l'altro nemmeno facente parte delle ordinarie attività illecite del sodalizio. Siffatte argomentazioni resistono ai rilievi censori del ricorrente. Premesso che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da
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adeguata motivazione (cfr. Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006 01), va osservato che, nella specie, la Corte barese ha ritenuto insussistente un elemento essenziale per la configurabilità del vincolo della continuazione, facendo corretta applicazione dei principi affermato da questa Corte secondo cui, ai fini dell'unicità del disegno criminoso, è necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (cfr., Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179 - 01; Sez. 5, n. 5599 del 3/10/2013, Hudorovich, Rv. 258862-01). 37.2. Il secondo motivo non è consentito. La Corte territoriale, nel ritenere la prevalenza delle attenuanti generiche, ha espressamente affermato che operava una riduzione minima in forza della qualità dell'appellante, riveniente dalla natura degli stessi reati fine, concretatisi nel diretto coinvolgimento nella tenuta di "cupe" per le armi e i traffici di sostanze stupefacenti, anche di natura pesante. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la menzionata Corte ha adeguatamente motivato sulle ragioni della mancata riduzione nel massimo per effetto delle attenuanti generiche. A fronte di tale motivazione il ricorrente si è limitato a contrapporre una diversa valutazione, di per sé non integrante il vizio motivazionale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. 37.3. Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche in ordine al terzo motivo. Per i reati in materia di sostanze stupefacenti, la Corte di appello, nel determinare gli aumenti a titolo di continuazione, ha avuto riguardo al quantitativo e soprattutto alla qualità della merce illecitamente negoziata. In relazione ai reati di cui ai capi 18) e seguenti, l'aumento di pena è stato determinato in ragione delle modalità dell'azione, della natura dei reati e della varietà dei beni giuridici offesi. La Corte territoriale ha aggiunto che la pena complessiva era proporzionata, da un lato, alla personalità dell'imputato e al suo ruolo, comunque, estremamente dinamico nell'economia delle illecite attività del clan, oltre che all'elevatissimo numero di reati consumati e, dall'altro, alla resipiscenza comunque mostrata. Quanto agli aumenti per la continuazione esterna, il Collegio del merito ha ritenuto che gli stessi fossero già stati generosamente accordati dal Giudice di primo grado, a dispetto della gravità dei reati in discussione (il reato di cui al capo 9 del certificato penale ineriva, per quanto emerso dalle attività captive, alle armi utilizzate per uno degli attentati mortali in danno dei due IS).
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Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, nella sentenza impugnata vi è adeguata e logica motivazione sugli aumenti di pena determinati a titolo di continuazione.
38. Il ricorso di IO AV è inammissibile. 38.1. Quanto alle doglianze in punto di mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, T.U. Stup. del carattere armato dell'associazione, se ne deve rilevare la genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello. Giova ricordare che in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212) A tale riguardo sono state coerentemente esaminate le risultanze probatorie da cui è stata desunta la prova della disponibilità di armi da parte dell'associazione e dell'inescusabilità dell'eventuale ignoranza di tale dato da parte del ricorrente, ritenuta, peraltro, motivatamente neppure plausibile. I riferimenti in sentenza ai plurimi fatti di sangue per risolvere i conflitti con altri clan nella gestione del traffico di stupefacenti e al rinvenimento di armi nelle cc.dd. "cupe" risultano decisivi, essendo palese che la disponibilità delle armi non fosse di esclusiva pertinenza dei soggetti, spesso insospettabili, cui veniva affidata per conto dell'associazione la custodia. La Corte territoriale (vedi pag. 532 e segg.) ha coerentemente valorizzato la lunga militanza nel sodalizio del ricorrente oltre ai rapporti personali diretti, intercorsi con gli altri affiliati che hanno fatto uso di armi, per giustificare l'applicazione dell'aggravante in parola, il cui criterio di imputazione, trattandosi di aggravante oggettiva, è sorretta dalla disciplina dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. per il quale è necessario che sia conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa, con conseguente irrilevanza anche della ignoranza colpevole (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita Bandjougou, Rv. 282785). 38.2. Ugualmente generico è il secondo motivo in ordine alla mancata applicazione della continuazione c.d. esterna, con il precedente giudicato di cui alla sentenza n. 28/2018 della Corte di Appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto. Come coerentemente evidenziato in sentenza, per giurisprudenza costante di legittimità non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei
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reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione e quindi non riconducibili all'ideazione complessiva iniziale. Pertanto, avendo la Corte messo in evidenza che tra il momento dell'adesione all'associazione e la commissione del reato oggetto del separato giudicato era trascorso un lunghissimo lasso temporale di circa cinque anni, era rispetto a questo elemento di valutazione che la doglianza del ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi, anziché evidenziare la mera correlazione del reato con il generico programma delittuoso tipico del reato associativo, chiaramente diverso da quello che può essere posto a fondamento della invocata continuazione. In ogni caso, va ricordato che l'accertamento del medesimo disegno criminoso è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto, come nella fattispecie in esame. 38.3. Sul terzo motivo si rinvia a quanto già detto al par. 6. 38.4. Sul quarto motivo si rinvia a quanto già detto al par. 5.
39. Il ricorso proposto da IE AV è inammissibile. 39.1. Riguardo al primo motivo, va rilevato che la Corte di appello ha affermato che deponevano nel senso dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio di cui al capo 2) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra cui SE, TU AM e NI IA, nonché il compendio intercettivo. Il collaboratore SE, appartenente ad una storica famiglia originaria del quartiere Libertà e che aveva parlato per conoscenza diretta, aveva affermato di essere stato mandato a chiamare dal più grande (dal punto di vista camorristico) dei fratelli AV (da egli identificato fotograficamente con l'odierno imputato), il quale, pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, gli aveva imposto chiaramente il monopolio territoriale dell'associazione, qualora avesse inteso rifornirsi di sostanza stupefacente. Il collaboratore aveva ricordato che era stato lo stesso imputato a comunicargli, ai primi del 2018, di aver ripreso le attività illecite con i fratelli AN, ossia con due soggetti che erano del tutto fidelizzati nei confronti di RE AL, tanto da essere stati già condannati per associazione di tipo mafioso e che non agivano come nomadi nell'universo del narcotraffico barese. TU AM aveva poi indicato la formazione dei soggetti attraverso cui AL, come indicato anche dal collaboratore AU, aveva riorganizzato le
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attività di spaccio sul territorio, elencando, tra gli altri, i fratelli AN e l'odierno ricorrente, a cui AL aveva affidato una piazza di spaccio. Aveva anche riferito che il ricorrente aveva provveduto ad assicurare il mantenimento in carcere non solo a AL ma anche allo stesso futuro collaboratore, a sua volta detenuto in relazione a una pregressa condanna per reato associativo: particolare, questo, che - come sottolineato dalla Corte barese colora ulteriormente una condotta sintomatica di affectio societatis, che rappresenta il vero collante del sodalizio, con l'ulteriore precipitato dell'assoluta infondatezza della richiesta di derubricazione dell'accusa in quella di concorso esterno. AV, quindi, contando sulla protezione del boss AL, al quale continuava a inviare la spartenza, poteva ben permettersi sia di assoldare "Strappone" ED sia di surrogare AT ZZ dopo il suo arresto sia, soprattutto, di intimare, sia pure con toni non aggressivi, all'extraneus SE di comprarsi la cocaina dal sodalizio. Le conclusioni, cui è pervenuta la Corte territoriale, trovano fondamento in fonti di prova non solo dichiarative ma anche captative del tutto omogenee e sovrapponibili quanto a contenuto. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano frutto di notizie apprese per conoscenza diretta e come per il SE - dallo stesso imputato. Si trattava di soggetti per lo più intranei anche al sodalizio mafioso, esponenti anche di un certo rilievo come VI IO, che parlavano per conoscenza diretta dei fatti e non nutrivano motivi di rancore nei confronti del ricorrente, dal quale AM aveva ricevuto anche aiuti economici. Alla luce di quanto precede va rilevato che la Corte territoriale ha operato nel pieno rispetto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, avendo con argomentazioni scevre da vizi logici di sorta e diffusamente illustrate in sentenza - dato adeguatamente conto dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca tributata alle propalazioni degli anzidetti collaboratori, che si riscontravano anche tra loro. A fronte della motivazione della sentenza impugnata deve rilevarsi che il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione idonei a disarticolare o, comunque, a porre in crisi la complessiva tenuta del discorso logico- argomentativo delineato dal Collegio d'appello, limitandosi a sottoporre all'attenzione di questa Corte una serie di elementi assertivamente prospettati come rilevanti per l'individuazione del compendio probatorio, attraverso una metodologia impostata sullo svilimento del narrato dei collaboratori o sulla lettura parcellizzata delle loro dichiarazioni, che non soddisfa di certo gli indispensabili requisiti di una critica specifica, che deve permeare di sé l'intero atto di impugnazione. Si è sollecitata, così, questa Corte a effettuare una diversa valutazione degli elementi di prova ma ciò è incompatibile con la natura del
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giudizio di legittimità, poiché pretende di imporre una inammissibile rivisitazione di tipo alternativo, ovvero una rilettura di merito, del complesso delle emergenze probatorie. 39.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, al pari del Giudice di primo grado, ha del tutto correttamente disatteso la richiesta difensiva di qualificare l'imputato come concorrente esterno, atteso che egli era pienamente e consapevolmente inserito nelle dinamiche del sodalizio, come si è già avuto modo di rilevare nel paragrafo
che precede.
Giova ricordare che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il partecipe all'associazione è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza;
è, insomma, colui che agisce nella "fisiologia", nella vita corrente quotidiana dell'associazione, mentre il concorrente esterno è, per definizione, colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche a un unico intervento, di un esterno;
insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386-01). 39.3. Il terzo motivo, relativo alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., è stato trattato in sede di questioni comuni, rinviandosi al relativo paragrafo 6. 39.4. Il quarto motivo è privo di specificità. Dopo avere ricordato che proprio l'articolazione "Libertà" disponeva di una "cupa" e che diversi sodali avevano armi da fuoco, che recavano con sé persino alle riunioni, la Corte di appello ha sottolineato la valenza del principio valido per i reati associativi, per cui, una volta accertata la disponibilità delle armi in seno all'associazione, indipendentemente dall'elevazione di accusa di violazione degli artt. 2 e seguenti della legge 895/67, la circostanza in questione, posta la sua natura oggettiva, è ravvisabile in capo ad ogni partecipe del sodalizio. Non era, quindi, rilevante il fatto che fosse emersa la disponibilità o l'utilizzo di un'arma in capo all'appellante. Trattasi di argomentazioni corrette, in linea con quanto già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art.
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416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212 01): circostanza, quest'ultima, che non ricorre nella specie, avendo la Corte del merito ritenuto accertato che le armi fossero nella disponibilità del sodalizio. 39.5. Anche il quinto motivo è privo di specificità.
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La Corte di appello ha dato risposta al motivo relativo alle attenuanti generiche, avendo rimarcato che l'imputato aveva beneficiato di tali circostanze con giudizio di equivalenza a dispetto del proprio stato di recidivo specifico. Quanto alla residua censura, va rilevato che la Corte barese ha dato prevalenza al dispositivo della sentenza di primo grado, ove era stata determinata una pena più favorevole all'imputato. Per il resto, il ricorrente ha censurato la contraddittorietà della sentenza di primo grado, laddove nella parte motiva, riconosciuta la continuazione con la sentenza passata in giudicato di cui alla Corte di assise di appello del 17 dicembre 2014, aveva indicato il reato di cui al capo 2) del presente procedimento come quello più grave, mentre in sede di dispositivo aveva ritenuto più grave quella del precedente giudizio. Va tuttavia rilevato che tale censura era stata tardivamente sollevata solo con i motivi aggiunti e non con l'atto di gravame, come dedotto dallo stesso ricorrente. Peraltro, non è chiaro l'interesse rappresentato al riguardo dal
ricorrente.
40. Il ricorso di SI AR è inammissibile. 40.1. Quanto al primo motivo, concernente la ritenuta partecipazione del ricorrente al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., va rilevato che sono state reiterate le stesse censure già sollevate in appello e adeguatamente disattese dal Collegio territoriale, che, dopo avere premesso che le dichiarazioni dettagliate dei collaboratori di giustizia, che riguardavano la posizione di SI AR, attenevano a un periodo successivo sia ai fatti del processo Libertà che alla scarcerazione dell'imputato, ha ricordato le dichiarazioni, rilasciate tra settembre ed ottobre 2018, di TU AM, che, indiscusso e anche storico esponente del clan, aveva dichiarato di trovarsi US, a propria insaputa, come proprio affiliato su iniziativa dello AR, il quale, in tal modo, prendendosi la responsabilità, aveva contribuito ad ampliare le fille del clan. AM aveva descritto il ricorrente come il numero uno della droga, che intratteneva significativi contatti con il mondo del narcotraffico campano, calabro, siculo, oltre a dedicarsi anche ad attività estorsive. Anche i collaboratori SE e IC avevano dichiarato che il
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giudicabile è soggetto "alto in grado" e, dunque, influente sia all'esterno che all'interno del clan. Ciò spiegava il suo potere di affiliazione, che, a prescindere dal suo legame (sul quale avevano riferito concordemente i collaboratori LL e Sportelli, oltre che, in tempi recenti, RC EL) con RE AL, egli aveva esercitato autonomamente, non soltanto nella vicenda Russo - AM, ma anche officiando il rito del conseguimento della quarta da parte di UI AN nei confronti di LE NT (sul quale aveva riferito, ancora una volta per conoscenza diretta, il collaboratore EO, già riconosciuto attendibile nell'ambito di procedimenti definiti con sentenza passata in giudicato). La Corte territoriale ha poi valorizzato l'intervento conclusivo da mediatore, nell'interesse del clan, che era stato affidato al ricorrente nella vicenda afferente all'estorsione perpetrata dal gruppo in danno del garagista Nocchet'; intervento che si era reso necessario dopo che la vittima aveva invocato la protezione di RE AL. A completare il quadro, secondo la Corte di appello, vi erano le risultanze delle intercettazioni del 15 agosto 2017, quando AR fu tratto in arresto, in concorso con soggetti tutti accusati di far parte del clan SC, nella vicenda estorsiva in danno dell'imprenditore LE, in cui l'imputato, affermando "al processo lo possiamo acchiappare", aveva utilizzato il plurale evocando l'esistenza di un'organizzazione insistente alle spalle del diretto interessato. La richiesta di denaro a LE era stata effettuata dall'imputato a nome e per conto di TU LE, ovvero uno dei massimi dirigenti del clan SC, e si era trattato di una richiesta in cui, oltre alla quantificazione nell'ordine delle migliaia di euro, si faceva espressamente riferimento al fatto che LE era rimasto il solo tra gli imprenditori, interpellati al riguardo, a non aver corrisposto "il pensiero", così facendo balenare alla vittima la pericolosità di un eventuale rifiuto. Significativa è stata ritenuta anche l'intercettazione, richiamata anche dal GUP, n. 314 del 5 agosto 2017, nel corso della quale i tre sodali captati (Monno, ZZ e Lavopa), nel rievocare le estorsioni e il giro dei vari commercianti vittime del racket, avevano affermato che dei 3.000 euro "guadagnati", 1500 spettavano alla squadra di "U" Schin". La Corte di appello ha, quindi, concluso che le astratte accuse di genericità del patrimonio probatorio e, quindi, dell'assunto motivazionale che la difesa aveva mosso alla gravata sentenza erano del tutto ingiustificate, in quanto frutto di preconcetta, mancata valorizzazione di un cospicuo materiale del tutto omogeneo. In definitiva, l'imputato aveva contribuito fattivamente, non solo ad ampliare le fila del clan, avendo fidelizzato soggetti fino a quel momento esterni, ma anche a consolidarne l'espansione sul territorio, ora avendo esercitato direttamente attività estorsive, ora essendo intervenuto (come nel caso del reato di cui al capo 6) a scongiurare fibrillazioni tra le varie anime del sodalizio, sempre nel contesto
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di un chiaro ed inestinguibile progetto espansionistico, in danno di soggetti appartenenti a sodalizi rivali o ad essi comunque legati. In tal modo, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato l'effettuazione di atti di concreta militanza associativa da parte del ricorrente, in linea con i principi espressi da questa Corte.
Come
già ricordato, infatti, le Sezioni unite (sentenza n. 36958 del 27/05/2021, FA, Rv. 281889) hanno evidenziato che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l'assunzione di uno "status" ma per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Nel caso in esame, sono stati diffusamente posti in luce i contributi dati dal ricorrente al clan SC, la cui esistenza e connotazione mafiosa, oltre ad essere state accertate nelle sentenze elencate da pagina 100 a pagina 104 della sentenza impugnata, emergono con evidenza dalle dichiarazioni dei collaboratori e dalle intercettazioni effettuate relative alla struttura verticistica di esso (lo stesso ricorrente è stato descritto come uno "alto in grado") e alla capacità intimidatrice, desumibile, tra l'altro, dalla vicenda ai danni di LE, a cui la richiesta di denaro era stata effettuata dall'imputato a nome e per conto di TU LE, ovvero uno dei massimi dirigenti del clan SC, e si era trattato di una richiesta in cui, oltre alla quantificazione nell'ordine delle migliaia di euro, si era fatto espressamente riferimento al fatto che LE era rimasto il solo tra gli imprenditori, interpellati al riguardo, a non aver corrisposto "il pensiero", così facendo balenare alla vittima la pericolosità di un eventuale rifiuto. A fronte di tali argomentazioni le censure del ricorrente non individuano alcuna frattura logica o carenza argomentativa nel ragionamento seguito dal Giudice del gravame nell'affermazione di responsabilità, ma si risolvono in doglianze che, appuntandosi sul dissenso in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle emergenze processuali, sollecitano un sindacato di merito precluso a questa Corte di legittimità. Il vizio motivazionale deducibile con ricorso per cassazione, deve essere ancora una volta ricordato, si sostanzia nel solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, fuoriuscendo dal perimetro operativo di questa Corte il controllo tra prova e decisione. Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei
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confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, esclusivamente riservata al giudice di merito. 40.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riguardo al secondo motivo. La Corte territoriale ha sottolineato che ET HE aveva indicato l'imputato come "la fonte del clan come gestore di soldi", in quanto "sulla droga è sempre stata una potenza", Le dichiarazioni di HE corroboravano pienamente quanto narrato da TU AM circa le notevoli potenzialità dell'imputato nel mondo del narcotraffico e nei rapporti anche con le mafie extraregionali. Le fonti dichiarative acquisite (dichiarazioni IA, EL, fratelli HE) erano concordi nel rievocare il legame del prevenuto con RE AL per quanto attiene all'organizzazione di una parte significativa del narcotraffico, gestito dal sodalizio nel quartiere Libertà. La Corte di appello ha precisato che la vendita di cocaina, assicurata attraverso pusher capillarmente distribuiti nel quartiere, non era certamente la sola attività svolta dal gruppo, posto che il prevenuto anche quando era in regime di affidamento in prova al servizio sociale, lavorando in spiaggia a "Pane e pomodoro" in qualità di affidato in prova al servizi sociali ex art. 47 dell'Ord. pen., non solo aveva rifornito lo stesso SI HE, perfino a credito, ma aveva partecipato anche a un summit a casa di NI La Firenze, uno dei principali fornitori del gruppo Libertà, ove alla presenza di VI LE e LE ST era stata saggiata la cocaina e proprio il ricorrente l'aveva giudicata di scarsa qualità. L'imputato si era occupato anche della mutualità degli associati, avendo assicurato sia per i membri reclusi che per i loro familiari i relativi contributi economici, persino per importi consistenti, finalizzati all'acquisto di biglietti aerei. Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette e logiche, sfuggono ai rilievi
censori.
Va aggiunto che anche sulla disponibilità delle armi da parte del sodalizio vi è motivazione, avendo la Corte territoriale rilevato che il clan disponeva di una "cupa" e che diversi sodali avevano armi da fuoco, che recavano con sé persino alle riunioni. La Corte di appello ha sottolineato la valenza del principio valido per i reati associativi, per cui, una volta accertata la disponibilità delle armi in seno all'associazione, la circostanza in questione, posta la sua natura oggettiva, è ravvisabile in capo ad ogni partecipe del sodalizio. Trattasi di argomentazioni corrette, in linea con quanto già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art.
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416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212 01): circostanza, quest'ultima, che non ricorre nella specie, avendo la Corte del merito ritenuto accertato che le armi fossero nella disponibilità del sodalizio. 40.3. Il terzo motivo è anch'esso non consentito. La Corte di appello, condividendo le valutazioni del Giudice di primo grado, ha ritenuto che i motivi di solidarietà umana fossero stati indicati dalla difesa, amputando le risultanze probatorie. L'appellante si era limitato alla apodittica allegazione, che non aveva alcun addentellato né logico né fattuale con il complesso delle risultanze probatorie. Del resto, posta l'antica e consolidata militanza del ricorrente nei due sodalizi di cui ai capi 1) e 2) della rubrica, non si vedeva il motivo, né l'appellante offriva anche solo una parvenza di spiegazioni al riguardo, per cui l'imputato avrebbe inteso porgere il proprio disinteressato aiuto a un soggetto considerato dal clan, a torto o a ragione poco importa, quantomeno vicino all'acerrimo avversario UI IS. Al contrario, proprio lo stallo imprevisto che si ebbe a creare con il coinvolgimento del AL ad opera della vittima designata, fu risolto in favore del clan dall'intervento del ricorrente che, accertata l'impossidenza della vittima, era riuscito, perlomeno, ad assicurare al sodalizio l'acquisto completamente gratuito di un motociclo ancora pienamente efficiente e di un valore prossimo alla cifra in denaro, richiesta alla persona offesa. Va rilevato che le censure del ricorrente, per un verso, non si confrontano con la motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Arnone e altri, Rv. 243838 01); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01).
40.4. Il quarto motivo è generico.
Richiamate le argomentazioni illustrate nel paragrafo dedicato alla questione sollevata da più ricorrenti, relativa all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., va aggiunto che in appello la censura era stata dedotta genericamente, come affermato dalla Corte territoriale, secondo cui l'appellante si era limitato ad asserire apoditticamente che la circostanza va esclusa, non essendovi alcun contributo caratterizzato dai parametri di legge. Si trattava di una richiesta sprovvista del necessario corredo argomentativo.
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Ne discende che la censura, in quanto originariamente inammissibile, poteva non essere presa in considerazione dal giudice di merito e non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 01; Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Botta, Rv. 262700 01, sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell'inammissibilità). 40.5. Il quinto motivo è privo di specificità. La Corte territoriale ha evidenziato che si trattava di un imputato più volte condannato per reati associativi e che con le condotte ascrittegli nell'ambito della presente vicenda, ove era emersa la sua caratura criminale a dir poco di spicco nell'ambito dei sodalizi di riferimento, aveva dato una consistente riprova della sua accresciuta pericolosità e di un'assai intensa risoluzione criminosa. A fronte di tali argomentazioni il ricorrente si è limitato a dedurre che i precedenti erano risalenti nel tempo, senza nemmeno indicare nello specifico quali fossero e l'epoca degli stessi. 40.6. Anche l'ultimo motivo è privo di specificità. La Corte barese con argomentazioni con cui il ricorrente non si è confrontato adeguatamente ha osservato che, in assenza del benché minimo segno di resipiscenza, non poteva valutarsi la richiesta di ridurre la pena inflitta dal Giudice di primo grado a partire dalla pena base del reato più grave, che si discostava dal minimo, ma, comunque, era inferiore al medio edittale ed era commisurata all'entità del contributo considerevole, oltre che proteiforme, apportato dal ricorrente al sodalizio di cui al capo 2). La Corte territoriale ha poi osservato che gli aumenti, irrogati a titolo di continuazione, erano contenuti, attese l'elevata gravità delle condotte criminose e, con riguardo al reato di cui al capo 1), la lunga militanza dell'imputato nel sodalizio nonché la rilevanza del contributo apportato ad accrescerne i ranghi.
41. Il ricorso di TR AU è inammissibile. Manifestamente infondata oltre che generica è la questione relativa al trattamento sanzionatorio, per essere stata disposta una riduzione della pena per effetto dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod.pen. in misura inferiore a quella concessa alla coimputata, la moglie DE, che ha fornito una collaborazione assimilabile a quella resa dal ricorrente. Non è consentito operare raffronti con le valutazioni espresse con riferimento ad una posizione diversa da quella del ricorrente, per quanto genericamente ritenuta assimilabile, atteso che non sono state neppure specificamente censurate le differenze che sono state poste alla base di tale diversa commisurazione della pena, peraltro anche minimale, perché sostanziatasi in soli sei mesi di differenza.
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La Corte di appello ha fornito di ciò giustificazione dando conto delle ragioni per le quali ha applicato alla donna la massima riduzione della metà, facendo riferimento non già al ruolo c.d. di "cupista" svolto insieme al proprio coniuge, ma alla minore capacità a delinquere (vedi pag. 365 della sentenza impugnata). Con riguardo alla diversa questione della mancata riduzione di un terzo per il rito abbreviato in violazione di legge, rispetto all'aumento di pena disposto per la continuazione c.d. esterna, il motivo di ricorso è totalmente generico. Innanzitutto, non risulta neppure specificato se la sentenza del Tribunale di Bari del 14 marzo 2016, cui si riferisce la doglianza, fosse stata emessa all'esito di giudizio abbreviato. In ogni caso, il ricorso non si confronta affatto con l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata della mancata devoluzione della questione con un motivo di appello in merito alla misura dell'aumento della pena per la continuazione esterna che è stato confermato proprio per questa ragione nella stessa misura stabilita nella sentenza di primo grado. A tale proposito giova ricordare che l'omessa riduzione della diminuente del rito abbreviato non integra un caso di pena illegale, ma solo un caso di determinazione operata in violazione del criterio di riduzione, stabilito dalla legge processuale, e quindi di pena illegittima, non emendabile in cassazione ove non devoluta in appello (cfr. anche Sez. 1, n. 28252 del 11/06/2014, Imparolato, Rv. 261091; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818).
42. Il ricorso di LE VI (cl.1977) è nel suo complesso infondato e va pertanto rigettato. 42.1. Si deve, innanzitutto, ribadire che l'accertamento della partecipazione di un soggetto sottoposto a prolungata detenzione ad una organizzazione di tipo mafioso distinta da quella di originaria affiliazione, anche se connotata da parziali sovrapposizioni nella componente soggettiva, non può fondarsi sulla verifica - in negativo della mancanza di elementi da cui inferire l'intervenuta dissociazione dal gruppo criminale di appartenenza, ma impone la prova - positiva - della volontà manifesta di aderire alla nuova consorteria e di assicurare consapevolmente il proprio contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo, sia pure solo di carattere morale (Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, Di Caterino, Rv. 260834-01) Come correttamente evidenziato dal ricorrente, la circostanza valorizzata in sentenza della compartecipazione dell'imputato ai ricavi delle estorsioni e delle altre attività criminali gestite dai sodali rimasti liberi non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un contributo operativo sia pure solo morale offerto dal detenuto agli scopi dell'associazione. Se il detenuto riscuote la parte del ricavi
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dell'attività criminosa (cd. "spartenza") ciò certamente dimostra che il predetto non si è dissociato dal sodalizio, ma tale circostanza non è di per sé indice di un contributo agli scopi dell'associazione, rappresentando il pagamento della sua quota un costo e quindi un onere economico per gli altri sodali e non un vantaggio o un elemento di supporto prestato dal sodale detenuto. Neppure può essere considerato un elemento di supporto per l'associazione la circostanza che il sostegno economico ai sodali detenuti valga a cementare il vincolo associativo nei confronti dei soggetti rimasti in libertà, atteso che si rimane pur sempre nell'ambito di una mera adesione al sodalizio che non configura un contributo operativo all'associazione da parte del detenuto che si avvantaggia di tale regola criminale, a prescindere dalla sua responsabilità per il reato di ricettazione. Appare, invece, priva di fondamento la censura del ricorrente rispetto al diverso profilo fattuale da cui la sentenza ha, invece, tratto giustamente la prova della prosecuzione del vincolo associativo dopo l'inizio della detenzione in carcere protrattasi senza interruzioni dal 2007, basata sulla circostanza che l'imputato, considerato un esponente di primo piano del sodalizio, ha continuato ad essere coinvolto nelle decisioni del gruppo, avendo i collaboratori riferito della necessità di consultarlo per le decisioni da assumere all'interno del sodalizio. Quanto alla collocazione temporale delle chiamate di correo, la circostanza che alcuni dei collaboratori di giustizia (come IA, HE, IC, IC) non siano stati codetenuti del LE VI, e quindi essendo chiamate de relato, non vale a sminuire la rilevanza del loro contributo narrativo, essendo senz'altro ammissibile che il giudizio di responsabilità possa fondarsi anche su chiamate di correo de relato, ove ritenute coerentemente attendibili come nel caso di specie. Il riferimento, poi, ad alcune nuove affiliazioni operate in carcere dal LE VI dimostra come i collaboratori abbiano fatto riferimento proprio al periodo successivo all'inizio della sua detenzione. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico per il riconosciuto contributo alla vita ed all'organizzazione del gruppo che il LE VI ha continuato a fornire durante la sua ininterrotta detenzione carceraria. 42.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio per essere stato applicato il limite minimo previsto per l'aumento per continuazione dall'art. 81, comma 4, cod.pen., sebbene la recidiva sia stata riconosciuta come equivalente alle aggravanti.
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Per pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di continuazione, l'aumento minimo di un terzo della pena ex art. 81, comma quarto, cod. pen., nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la recidiva reiterata, opera anche quando il giudice abbia considerato la stessa equivalente alle riconosciute attenuanti. (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez. 3, n. 19496 del 24/09/2015, dep. 2016, Carambia, Rv. 266791). I riferimenti in sentenza ai plurimi fatti di sangue per risolvere i conflitti con altri clan nella gestione del traffico di stupefacenti e al rinvenimento di armi nelle cc.dd. "cupe" risultano decisivi, essendo palese che la disponibilità delle armi non fosse di esclusiva pertinenza dei soggetti, spesso insospettabili, cui veniva affidata per conto dell'associazione la custodia. La Corte territoriale (vedi pag. 532 e segg.) ha coerentemente valorizzato la lunga militanza nel sodalizio del ricorrente oltre ai rapporti personali diretti, intercorsi con gli altri affiliati che hanno fatto uso di armi, per giustificare l'applicazione dell'aggravante in parola, il cui criterio di imputazione, trattandosi di aggravante oggettiva, è sorretta dalla disciplina dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. per il quale è necessario che sia conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa, con conseguente irrilevanza anche della ignoranza colpevole (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita Bandjougou, Rv. 282785). 42.2. Ugualmente generico è il secondo motivo in ordine alla mancata applicazione della continuazione c.d. esterna, con il precedente giudicato di cui alla sentenza n. 28/2018 della Corte di Appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto. Come coerentemente evidenziato in sentenza, per giurisprudenza costante di legittimità non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione e quindi non riconducibili all'ideazione complessiva iniziale. Pertanto, avendo la Corte messo in evidenza che tra il momento dell'adesione all'associazione e la commissione del reato oggetto del separato giudicato era trascorso un lunghissimo lasso temporale di circa cinque anni, era rispetto a questo elemento di valutazione che la doglianza del ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi, anziché evidenziare la mera correlazione del reato con il generico programma delittuoso tipico del reato associativo, chiaramente diverso da quello che può essere posto a fondamento della invocata continuazione. In ogni caso, va ricordato che l'accertamento del medesimo disegno criminoso è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di
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legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto, come nella fattispecie in esame. 42.3. Manifestamente infondato, oltre che generico, è il motivo dedotto in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti. Innanzitutto, la Corte di appello ha comunque tenuto conto della rinuncia ai motivi in punto di responsabilità avendo operato una riduzione degli aumenti di pena sia per l'aggravante mafiosa che per la continuazione (vedi pag. 534). Inoltre, non essendo stata esclusa la recidiva qualificata reiterata, si deve ricordare che la stessa non può essere ritenuta sub- valente rispetto alle attenuanti generiche per divieto normativo imposto dall'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen. 42.4. Quanto alla aggravante mafiosa e al trattamento sanzionatorio si è già sopra detto nel trattare i predetti motivi comuni.
43. Il ricorso di IE EN è fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono. 43.1. Risulta fondato, in particolare, il primo motivo in ordine alla non rilevata improcedibilità per il divieto del ne bis in idem previsto dall' art. 649 cod. proc. pen. Effettivamente la Corte di appello nell'escludere la violazione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto ha operato una rivalutazione delle prove riferite alla stessa vicenda che era stata decisa con la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bari in data 1° febbraio 2018 e divenuta irrevocabile perché non impugnata dal Pubblico ministero. Senza mettere in discussione che in quella sentenza l'oggetto della accusa rivolta alla EN era di avere concorso in condotte di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dal 27 gennaio 2016 al marzo 2016, con l'aggravante di aver favorito il "clan SC", in concorso con AL RE, CU MA, IO VI NI LI NO e DE TA, la Corte territoriale ha valorizzato la "diversità del reato" oggetto della nuova imputazione mossa nel presente giudizio, relativo alla partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, per escludere l'operatività della preclusione per precedente giudicato, ferma restando ai fini del giudizio di responsabilità nel presente procedimento la valutazione delle medesime condotte ratione temporis quale presupposto di fatto della ravvisata partecipazione al sodalizio sub capo 2). In quel procedimento come in questo la ricorrente sarebbe stata giudicata per i medesimi fatti storici relativi al concorso con il proprio convivente MA
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CU, referente di AL, nella gestione dei traffici di droga nel quartiere Libertà, per avere svolto il compito di custodire la droga (c.d. "cupa"). Per superare la preclusione del precedente giudicato, la Corte di appello ha richiamato alcuni precedenti di legittimità, in parte antecedenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 (cfr. Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv.203765; Sez. 6, n.1157 del 09/10/2007, dep. 2008, Nocchiero, Rv. 238442; Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018, dep. 2019, D'Agostino, Rv. 276719), ed in parte successivi (vedi, Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Giorgadze Apolon, Rv. 281799), accomunati tutti dall'affermazione del principio secondo cui lo stesso fatto storico può essere rivalutato in riferimento a diverso reato, sul rilievo che la vicenda criminosa può e deve essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali. Questi precedenti si pongono, tuttavia, in netta contrapposizione alla pronuncia n. 200 del 21 luglio 2016 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. Più precisamente prima di questa pronuncia, nessun ostacolo veniva ravvisato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, da considerarsi diritto vivente, anche nel caso di assoluzione con sentenza definitiva da un determinato reato rispetto all'apprezzamento del medesimo fatto storico in un successivo giudizio, stante la possibilità di riconsiderare la medesima condotta come penalmente rilevante nell'ambito di una diversa fattispecie penale. Con la sopra richiamata sentenza n. 1157 del 09/10/2007 si era ribadito il principio secondo cui la preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un'ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la condotta, già definitivamente valutata in un precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice. Nel caso di specie, la Suprema Corte aveva ritenuto che l'assoluzione con sentenza definitiva di un corriere di droga dal concorso nel reato di detenzione e trasporto di stupefacenti per fini di spaccio, non precludeva la possibilità di riconsiderare quella medesima condotta - ossia quella stessa attività di trasporto come penalmente rilevante nell'ambito della fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Anche nella vicenda in esame la EN è stata considerata partecipe del reato associativo per le stesse condotte storiche già oggetto di giudicato assolutorio, ovvero per i rapporti intrattenuti con i medesimi sodali per gestire la c.d. "cupa", affidata alla coppia di coniugi insospettabili (AU e Dentamare),
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che con il loro pentimento e la scelta di collaborare con la giustizia hanno fornito indicazioni utili alla ricostruzione di tali rapporti. Secondo la Corte di appello, la sentenza di assoluzione, sebbene passata in giudicato, doveva ritenersi errata, perché viziata da una erronea e "incomprensibile" valutazione delle prove, che già prima delle intercettazioni, valorizzate come ulteriore riscontro nella sentenza di condanna, avrebbero giustificato un diverso epilogo decisorio, essendo in tal senso già chiare le dichiarazioni confessorie ed etero accusatorie rese dalla AU in quel processo.
coppia DE-
In tal modo sono stati commessi due errori di diritto in materia di legge processuale. Il primo errore consiste nell'ignorare il principio secondo cui la verifica della preclusione per precedente giudicato deve essere operata senza dare rilievo alla diversità del reato, intesa come diversa qualificazione giuridica della condotta. Tale verifica non può valorizzare gli elementi differenziali tratti dalla diversa struttura dei reati messi a confronto (cd. idem legale), ma deve in concreto porsi il problema di verificare se i fatti storici oggetto della prima pronuncia siano gli stessi nella loro consistenza empirica, senza confondere la verifica dell'idem factum con il diverso piano della differenza strutturale ed astratta delle fattispecie penali prese in considerazione nei due distinti giudizi, essendo irrilevante la diversità del reato. La critica alla sentenza di assoluzione del G.i.p. decisa in separato procedimento contenuta nella motivazione della sentenza impugnata costituisce un fuor d'opera, perché anche se le fonti di prova fossero rimaste immutate la loro valutazione, sia pure ritenuta errata, non giustifica una reiterazione del giudizio, in assenza di impugnazione di quella sentenza, che è divenuta irrevocabile e irretrattabile. L'affermazione incentrata sulla diversità del reato associativo che valorizza tra gli elementi costitutivi l'esistenza di una stabile struttura organizzata, ovviamente non richiesta per l'ipotesi del concorso di persone nel reato continuato, è erronea perché confonde l'indagine che deve essere compiuta ai fini della delimitazione della preclusione del giudicato con quella svolta per il corretto inquadramento giuridico della fattispecie concreta. Deve, peraltro, chiarirsi, che anche se le prove utilizzate fossero diverse, per effetto di nuove acquisizioni probatorie, il problema si porrebbe sempre negli stessi termini, non essendo possibile superare la preclusione del giudicato rispetto agli stessi fatti storici, sulla base delle sopravvenienze probatorie, che potrebbero essere utilizzate solo per la revisione di una sentenza di condanna irrevocabile ma non certo per la revisione della sentenza di assoluzione, non prevista dal nostro
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sistema processuale per ovvie ragioni di certezza del diritto e di stabilità delle decisioni giudiziarie. 43.2. La Corte Costituzionale con la sentenza del 21 luglio 2016 n. 200, pronunciata nella vicenda processuale delle morti di alcuni lavoratori per mesotelioma da inalazione di amianto sul luogo di lavoro ("vicenda Eternit"), in tema di rapporto tra i reati di disastro doloso e violazioni delle norme sugli infortuni sul lavoro (definiti con la prescrizione del reato) ed i reati di omicidio, oggetto del nuovo e separato processo, ha affermato la illegittimità del c.d. diritto vivente, consolidato dalle interpretazioni seguite dalla giurisprudenza di legittimità, che escludevano il vincolo del giudicato nel caso di concorso formale di reati e che ammettevano che il nuovo giudizio potesse essere pronunciato anche sugli stessi fatti storici, anche soltanto per verificare se fosse corretto il loro inquadramento giuridico in un diverso reato. È stato, infatti, chiarito in quella sentenza che «sulla base della triade condotta - nesso causale - evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell'imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze». La Corte ha, perciò, ritenuto sussistente il contrasto tra l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorre un concorso formale di reati tra res iudicata e res iudicanda, e l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta, invece, di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo. Si è, quindi, preso atto che il diritto vivente, ovvero la regola del giudicato come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, si poneva in contrasto con la regola del giudicato di cui all'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui è ravvisabile il divieto del secondo giudizio quando il fatto storico, considerato sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, sia il medesimo per il quale la persona è già stata irrevocabilmente giudicata (cfr. Grande Camera, sent. 10 febbraio 2009, Zolotoukhine v. Russia), a prescindere dalla diversità della qualificazione giuridica.
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Esemplificando e per evitare fraintendimenti, ciò significa che la circostanza che siano diversi gli elementi strutturali delle fattispecie penali considerate è irrilevante, perché è sotto il profilo storico-empirico che deve essere valutata l'identità o meno delle condotte ascritte alla EN, chiamata nel presente giudizio a rispondere per il diverso reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Ove dovesse risultare che la c.d. affectio societatis, intesa come volontà di favorire e condividere gli scopi dell'associazione, e valorizzata come elemento di diversità fattuale tra le due pronunce (v. pagine 568 e 569 della sentenza impugnata), si fondi sulle medesime condotte materiali già separatamente giudicate in altri termini sempre e solo per avere gestito la c.d. "cupa" con il convivente CU, tramite la coppia di incensurati DE-AU e gli altri medesimi sodali nello stesso periodo temporale e per la stessa finalità di favorire il clan SC è inevitabile prendere atto dell'operatività della preclusione per precedente giudicato. Solo se la Corte di merito, rivalutando gli atti di indagine acquisiti nel giudizio abbreviato, individui delle ulteriori e diverse condotte materiali attraverso le quali si sarebbe concretizzato il contributo operativo della EN agli scopi del sodalizio, può darsi seguito ad un nuovo giudizio. In tale indagine, in linea di principio deve tenersi conto anche dei limiti processuali derivanti dalla corrispondenza della condanna con il fatto contestato, non potendosi introdurre fatti radicalmente diversi da quelli sui quali è stato svolto il giudizio, facendo salve le facoltà di modifica dell'imputazione nei limiti consentiti, imponendosi nel caso la pronuncia di una sentenza processuale che non decida nel merito, alla stregua della pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte, secondo cui la diversità del fatto accertato in giudizio da quello contestato viola i principi dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521 cod. proc. pen. - e a pena di nullità ex art. 522 dello stesso codice-a trasmettere gli atti al Pubblico ministero. Ne consegue che l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598 cod. proc. pen., che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, ed esplicitamente dall'art. 604 cod. proc. pen., che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9431 del 17/5/1996, Rv. 205922; più di recente, cfr. Sez. 2 n. 27826 del 30/04/2019 Stizanin Milos, Rv. 276984). D'altra parte va osservato che, ove l'imputazione sia stata formulata in modo ampio e generico come pare evincersi dalla lettura del capo di imputazione sub 2) e tale specifico vizio processuale non sia stato oggetto di censure sotto il profilo della insufficiente descrizione del fatto contestato,
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l'immutazione del fatto non è più deducibile in sede di giudizio di appello e, quindi, neppure in sede di giudizio di rinvio, integrando tale indeterminatezza del capo di imputazione solo una nullità relativa della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio non rilevabile d'ufficio e che, se non eccepita entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen., è da ritenere sanata (ex multis, Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749-01). 43.3. A chiusura della disamina della questione si rendono necessarie delle ulteriori considerazioni in merito al secondo errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata. Va osservato che già prima della pronuncia n. 200 del 2016 della Corte Cost. vi erano state numerose decisioni di legittimità che pure escludendo la preclusione del giudicato avevano valorizzato un altro e diverso limite processuale nel principio di non contraddittorietà per inconciliabilità dei giudicati. In particolare, si era affermato che la preclusione del "ne bis in idem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di "concorso formale di reati", potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, fatta salva l'ipotesi in cui nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato, poiché in questo caso l'evento giuridico considerato successivamente si pone in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato (ex multis, vedi, Sez. 5, n. 11918 del 20/01/2016, Incalza, Rv. 266382; Sez. 3, n. 55474 del 23/02/2017, Barravecchia, Rv. 272360-01). La Corte Costituzionale con la citata sentenza ha stigmatizzato tale approccio ermeneutico evidenziando che "la clausola di riserva delineata dalla giurisprudenza nazionale, che fa salvi i casi di assoluzione dell'imputato per l'insussistenza del fatto o per non averlo commesso, vietando per essi il secondo giudizio pure in presenza di un concorso formale di reati, tradisce in modo scoperto la mera finalità di prevenire il conflitto dei giudicati, e con questa l'oscuramento della componente garantista del principio del ne bis in idem, che invece in materia penale lo connota profondamente e va anzi ritenuta prioritaria". Da tale differente prospettiva si evince che rispetto alla preclusione del giudicato, esiste ed è stato riconosciuto un altro limite processuale, diverso dal divieto del ne bis in idem, che deriva dalla necessità di prevenire il contrasto tra giudicati. Sebbene con la sentenza impugnata sia stato evidentemente violato anche questo ulteriore limite, deve rilevarsi che, una volta superata l'interpretazione bocciata dalla sentenza n. 200 del 2016, si comprende che la preclusione del giudicato assorbe e rende irrilevante tale ulteriore limite allorché il nuovo giudizio
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verta sullo stesso fatto storico, dovendo trovare applicazione prioritaria il divieto del ne bis in idem, che prescinde dall'esito del giudizio, sia esso di condanna o di assoluzione. Solo nel caso di nuovo giudizio che abbia ad oggetto fatti storici diversi da quelli per i quali è intervenuta una pronuncia irrevocabile di assoluzione, e dunque un giudizio non precluso dal precedente giudicato, fermo il principio della libera ed autonoma valutazione delle prove rispetto a quella operata in separato giudizio, non è consentito discostarsi dal precedente giudicato quando nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza di un fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato, poiché l'affermazione di responsabilità per il diverso fatto- reato, successivamente giudicato, non deve comunque porsi in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato con pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Si tratta di un limite diverso ed ulteriore rispetto a quello della preclusione del giudicato che opera solo in via sussidiaria come chiarito dalla sentenza n. 200 del 2016 della Corte Costituzionale e discende dal rispetto del diverso principio di non contraddittorietà del sistema, su cui si regge l'istituto della revisione per inconciliabilità di giudicati, ma sempre che si verta sui fatti posti a fondamento delle decisioni e non sulle differenti valutazioni giuridiche degli stessi (Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Rv. 273207 01; Sez. 6, n. 40518 del 08/07/2021, Rv. 282119-01). In altri termini, ed esemplificando, nella individuazione di altri fatti storici su cui fondare il giudizio di responsabilità per il reato associativo diversi da quelli oggetto del precedente giudicato, dovranno essere evitate affermazioni che si pongano in rapporto di inconciliabilità con i fatti storici per i quali con il separato giudicato ne sia stata esclusa la oggettiva sussistenza, potendosi attribuire a detti fatti una rilevanza probatoria in chiave accusatoria solo se tali fatti, sebbene ricostruiti in modo corrispondente sul piano del loro accadimento storico, si prestino a differenti valutazioni di carattere giuridico. Valgono in definitiva gli stessi parametri elaborati dalla giurisprudenza con riferimento all'istituto della revisione per contrasto con precedente giudicato ex art. 630, lett. a) cod. proc. pen. Il riconoscimento della sussistenza o meno di un reato presuppone sempre una operazione valutativa che può condurre ad esiti differenti nonostante l'assenza di elementi di fatto accertati in modo divergente nei due giudizi in comparazione. È stato, quindi, precisato che non è in base all'esito differente della decisione sulla sussistenza o meno del reato che può fondarsi il giudizio di revisione, poiché non è rilevante il semplice contrasto tra le sentenze.
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L'unica divergenza che rileva è quella tra i fatti storici che sorreggono le due decisioni e non quella tra le difformi valutazioni che hanno portato a ritenere sussistente o insussistente il reato (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317). Per tutte le considerazioni che precedono deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari che, in coerente applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, proceda a nuovo esame sul punto e sui profili critici segnalati, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito-i rilevati vizi per violazione di legge. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei residui motivi di ricorso, che investono la valutazione delle prove relative alla ricostruzione degli stessi fatti storici coperti dal giudicato e come tali non più suscettibili di un diverso accertamento giudiziario.
44. Il ricorso di TU AM è inammissibile. Manifestamente infondato oltre che generico è il dedotto vizio di motivazione dedotto in relazione al trattamento sanzionatorio, per essere stata confermata la pena irrogata dal primo giudice in aumento per la continuazione nella misura di un anno e sei mesi, senza dare giusto peso alla collaborazione con la giustizia. La Corte di appello ha dato conto della sua collaborazione con la giustizia ma ha considerato che, rispetto agli altri collaboratori, la lunghissima militanza nel sodalizio ed il ruolo di primo piano rivestito giustificassero il rigetto del motivo di appelloche viene qui riproposto, senza rappresentare quale sarebbe l'irragionevolezza dell'argomentare del Giudice di primo grado e della Corte di appello. Il ricorrente si è limitato ad indicare ed allegare le pagine della sentenza senza articolare una censura idonea a fare emergere una motivazione illogica o carente rispetto alla complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di cui il ricorrente lamenta solo genericamente il difetto di motivazione.
45. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di CE LL, AO CE, NI MI, SC, ED, NI LE, AO LE US, SA AR, RA Di PA, GI Di RE, NI IN, MA PA, TU AM, SC RA, IO AV, TR AU, NI IA, IC LE, OD UD, PP SO, DO IS, MA CU, CE ES, CE NA, BI RA, NI RE, SC De AR, PP GO, NI AR, PP RA, NU MA, RE IE,
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MB RE, LU NA, RC RO, CE MA, DI IE, IE AV e SI AR consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento ciascuno di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Al rigetto dei ricorsi di VI LE, NI AR, AR UB, CC OT e PP IE segue la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti AO CE, NI MI, SC ED, NI LE, LE AO US, SA AR, RA Di PA, VI LE, NI IN, MA PA, SC RA, IO AV, CE ES, CE NA, NI RE, PP RA, RE IE, MB RE, RC RO, CE MA, DI IE, IE AV e SI AR devono essere altresi condannati alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite Comune di Bari e "Libera Associazione contro le mafie", per le statuizioni risarcitorie emesse a loro carico, correlate alla condanna per le imputazioni di cui ai capi 1) e 2) e per tutte le altre imputazioni aggravate dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che si ritiene congruo liquidare come in dispositivo. Nei confronti di tutti gli altri ricorrenti, che hanno limitato i motivi di impugnazione alla sola determinazione della pena, non può essere disposta la condanna alle spese del giudizio in favore delle parti civili, non avendo tali profili di censura alcuna attinenza con le richieste risarcitorie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MA SC limitatamente alla pena inflitta che ridetermina in anni dieci di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso di MA SC. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DO SC limitatamente al reato di cui al capo 2 e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EN IE e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta i ricorsi di AR NI, UB AR, OT CC, IE PP e LE VI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di SO PP, IS DO, CU MA, ES CE, NA CE, RA BI, IN NI, RE NI, De AR SC, Di RE GI, Di PA RA, GO PP, AR NI, AR SA, RA.
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PP, MA NU, IE DI, IE RE, CO LE AO, RE MB, NA LU, MA CE, RO RC, OD UD, IC LE, MI NI, CE AO, IA NI, LL CE, PA MA, RA SC, AV IO, AV IE, AR SI, ED SC, AU TR, LE NI e AM TU, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, ES CE, NA CE, IN NI, RE NI, Di PA RA, AR SA, RA PP, IE RE, US LE AO, RE MB, RO RC, MA CE, IE DI, MI NI, PA MA, RA SC, AV IO, AV IE, AR SI, ED SC, LE NI e LE VI, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili Comune di Bari e "Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie", che liquida in complessivi euro 3.686,00 per ciascuna delle parti civili.
Roma, 3 luglio 2025.
I Consiglieri estensori DO AM IN A. R. AC
Priculo duro
Il Presidente GE AP
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Q. R. Pouch
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI Sericane Penale Depositata in Cancelleria oggi.
Roma.
26 SET 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa IN Cirimele
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