Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2009, n. 36069
CASS
Sentenza 14 luglio 2009

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In tema di reati concernenti gli stupefacenti, i presupposti per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione (articolo 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sono di minore portata di quelli richiesti per la concessione dell'attenuante della collaborazione nel reato associativo, di cui al successivo articolo 74, comma settimo, del medesimo decreto. Ne consegue che, per la concessione della prima, è sufficiente l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di "risorse rilevanti", mentre per quella della seconda, in considerazione della maggiore gravità del reato e della necessità di interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività dell'associazione criminosa finalizzata a diversi traffici, è richiesta l'assicurazione delle prove del reato, oppure è necessario un contributo efficace per il sequestro di "risorse decisive".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2009, n. 36069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36069
    Data del deposito : 14 luglio 2009

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