Sentenza 14 luglio 2009
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, i presupposti per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione (articolo 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sono di minore portata di quelli richiesti per la concessione dell'attenuante della collaborazione nel reato associativo, di cui al successivo articolo 74, comma settimo, del medesimo decreto. Ne consegue che, per la concessione della prima, è sufficiente l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di "risorse rilevanti", mentre per quella della seconda, in considerazione della maggiore gravità del reato e della necessità di interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività dell'associazione criminosa finalizzata a diversi traffici, è richiesta l'assicurazione delle prove del reato, oppure è necessario un contributo efficace per il sequestro di "risorse decisive".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2009, n. 36069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36069 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/07/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 692
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 44041/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NI, n. il 15 giugno 1950;
2) CA SA, n. il 8 febbraio 1971;
3) CA PE, n. il 15 luglio 1963;
4) SE EL RO, n. il 3 febbraio 1978;
5) ES NA SA, n. il 5 giugno 1975;
6) SI GI, n. il 12 settembre 1973;
avverso la sentenza 3 aprile 2008 - Corte di Appello di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. BUA FRANCESCO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi presentati da TA LO, TR EL RO, NU NA SA, AL PE e il rigetto dei ricorsi avanzati da AL SA e IL GI;
udito il difensore avv. Foresta Santino, che per AL PE ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore avv. Corroppoli Michele, che per TR EL RO ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore avv. Cincioni PE che in sostituzione dell'avv. Aricò Giovanni, ha concluso, per IL GI, per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 3 aprile 2008, depositata in cancelleria il 5 luglio 2008, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza 10 luglio 2004 del Tribunale di Roma:
- assolveva TA LO dai reati a lui ascritti di cui ai capi 2) e 6) della rubrica per non aver commesso il fatto e al capo 3) perché il fatto non sussiste e, concesse le attenuanti generiche, determinava la pena per i reati residui (D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, commi 1, 2, 3 e 4) ad anni quindici e mesi otto di reclusione;
- riconosciute le attenuanti generiche, riduceva la pena per AL SA, imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato ai sensi del cit. D.P.R., art. 80, ad anni quattro di reclusione;
- riconosciute le attenuanti generiche, riduceva la pena per AL PE imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato ai sensi del cit. D.P.R., art. 80, ad anni quattro di reclusione;
- qualificato il reato ascritto di cui all'art. 648 bis c.p. come delitto di cui all'art. 648 ter c.p., riconosciute le attenuanti generiche, riduceva la pena per TR EL RO, ad anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
- in accoglimento dell'accordo delle parti, ex art. 602 c.p.p., riconosciuta l'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, applicava a NU NA SA la pena di anni tre di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.
- riconosciute le attenuanti generiche riduceva la pena per IL GI, imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, aggravato ai sensi del cit. D.P.R., art. 80, ad anni nove di reclusione;
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata TA LO, AL SA, AL PE, NU NA SA, IL GI ed altri avevano costituito tra loro un'associazione a delinquere, ciascuno con un proprio ruolo specifico e l'TA con quello di promotore e organizzatore, per l'importazione, detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti in specie cocaina, che poi veniva rivenduta in parte direttamente sul mercato ai tossicodipendenti e in parte ai trafficanti locali, che si occupavano della distribuzione al minuto.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle intercettazioni telefoniche e ambientali acquisite, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (VE CI e AL PE) dalle correlate operazioni di osservazione, controllo e pedinamento svolte dalla Polizia giudiziaria. 2. - Avverso tale decisione, tramite i propri rispettivi difensori, hanno proposto tempestivo ricorso per Cassazione TA LO, AL SA, AL PE, TR EL RO, NU NA SA, IL GI chiedendone l'annullamento per i seguenti profili. Più precisamente:
TA LO, con gravame a firma dell'avv. PE Ricciulli, ha eccepito:
a) la violazione di legge in relazione agli artt. 271, 267, 268 c.p.p. nonché carenza di motivazione con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); la sentenza gravata non aveva motivato adeguatamente in relazione alle eccezioni concernenti la nullità e inutilizzabilità delle intercettazioni con decreti 22 giugno 2000 eseguite nell'abitazione dell'TA e sulla vettura Mercedes nonché quelle di cui ai decreti 23 giugno 2000 effettuate all'interno della vettura Fiat Punto. Le intercettazioni anziché avvenire per mezzo di impianti mobili era stata disposta per il tramite della trasmissione telefonica con impianto d'ascolto fisso e dunque erano stati utilizzati strumenti diversi da quelli autorizzati;
b) la violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 3 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); la colpevolezza del ricorrente era stata fondata su meri indizi che non erano ne' gravi, ne' precisi, nè concordanti. La sentenza gravata peraltro rinviava a quella argomentata dai primi giudici che già si presentava scarna e povera di motivazioni. Le stesse dichiarazioni dei collaboranti non si riscontravano tra loro ne' lo erano altrimenti sicché non potevano assurgere al rango di prova. Oltretutto le dichiarazioni di VE e di AL PE riguardavano periodi differenti e più precisamente, quelle del VE, gli anni 1998-1999 (afferenti a informazioni apprese non direttamente, ma de relato) mentre quelle del AL il periodo successivo al 2000 essendo stato in carcere precedentemente;
censurabile era poi la circostanza che il giudicante indicasse le intercettazioni telefoniche senza trascriverle e senza chiarirne la portata probatoria. Non vi era inoltre prova dell'esistenza di un'organizzazione criminale, ne' della volontà del ricorrente di volervi aderire e ancor meno del contestato ruolo di promotore e organizzatore;
c) la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e carenza di motivazione, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); i giudici di merito sono pervenuti alla condanna per il reato sub 5) (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80) sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AL PE e sui servizi di osservazione in riscontro;
i servizi di osservazione non sono stati ribaditi in aula dagli operanti e non vi è dimostrazione che quanto oggetto dell'accordo sia stato portato a compimento.
d) violazione di legge in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 (inerente agli obblighi imposti della misura di prevenzione)
la cui insussistenza conseguiva alla richiesta assoluzione, su cui la sentenza gravata non ha motivato.
AL SA, ha presentato personalmente gravame con cui ha eccepito:
a) il vizio di mancata o manifesta illogicità della motivazione anche per contraddittorietà; veniva lamentata la mancata dichiarazione del ne bis in idem della condanna per cui è procedimento e quella di cui alla sentenza n. 1350/04 del Tribunale di Napoli, passata in cosa giudicata, riguardando lo stesso reato, il medesimo arco temporale e gli stessi componenti facenti parte della medesima associazione;
b) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al comma settimo del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Il Giudice di merito avrebbe dovuto applicare la diminuente non solo per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per il quale è stato concesso, ma anche per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, dovendo ritenersi autonoma per ogni singolo reato.
AL PE, con gravame a firma dell'avv. Santino Foresta ha eccepito:
- l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione;
la sentenza gravata non aveva motivato sulle specifiche doglianze quali quelle che concernevano il fatto che il ruolo giocato nella vicenda era stato occasionale e temporalmente limitato senza svolgere una funzione organica. Anche in relazione al capo 6), dove il ricorrente non aveva svolto alcun ruolo attivo essendo stata realizzata l'importazione dello stupefacente dalla Spagna ad opera di altri coimputati, la sentenza gravata non era stata esaustiva. La Corte territoriale non aveva altresì dato conto della doglianza difensiva relativa alla mancata spiegazione circa il calcolo della pena, non essendo chiara da quale pena base il Giudice aveva inteso effettuare i calcoli e, in particolare, quale fosse stata l'entità della diminuente della collaborazione, essendosi per contro limitato ad applicare le attenuanti generiche;
carente di motivazione è altresì il diniego della continuazione tra i reati per cui è giudizio e quelli di cui all'art. 416 bis c.p. trattandosi del medesimo contesto malavitoso e ambientale.
TR EL RO, con gravame a firma dell'avv. Michele Corroppoli ha eccepito:
- l'illogicità della motivazione, in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); gli elementi probatori indicati dalla Corte territoriale (dichiarazioni del collaboratore di giustizia AL PE e il contenuto di due intercettazioni) non comprovano la responsabilità del ricorrente, per carenza di riscontri individualizzanti. Non è dimostrato se il TR fosse il gestore o solo un dipendente dell'esercizio commerciale di generi alimentari e, in particolare, se abbia reimpiegato i proventi illeciti dello zio TA LO. NU NA SA, personalmente ha presentato gravame con cui ha rilevato:
- l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 599 c.p.p., comma 4, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); il giudice di secondo grado ha omesso la convalida del giudizio sulla responsabilità penale del ricorrente. La riqualificazione del reato di cui all'art. 648 bis cp. in quello di cui all'art. 648 ter c.p., dimostra la carenza di prove.
IL GI con gravame a firma dell'avv. Giovanni Aricò, ha eccepito:
a) la mancanza assoluta della motivazione in relazione al reato associativo;
la sentenza nulla argomenta anche in relazione alla attendibilità dei dichiaranti.
b) l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione del IL alla contestata associazione;
a sostegno dell'accusa vengono indicate propalazioni non riportate che sono peraltro relative a due soli episodi nell'arco di anni.
c) la mancanza di motivazione in ordine alla confermata responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi 5) e 8) della rubrica. Manca il sequestro della somma che pure l'accusa ha ritenuto destinata al pagamento della droga, pur sussistendo la prova che altra era la sua destinazione. Sul capo 5) e sulle relative doglianze, nulla argomenta la sentenza.
d) la mancata esclusione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.
La Corte avendo escluso l'aggravante per il EV, avrebbe dovuto fare altrettanto per il ricorrente attesa la sua natura oggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso avanzato da IL GI è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui al dispositivo. I ricorsi di TA LO, AL PE, AL SA e TR EL RO sono invece destituiti di fondamento e vanno rigettati. Il ricorso di NU NA SA è infine manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 3.1. - Giova innanzitutto dover premettere che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrenti, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballati ed altri e, da ultimo, Cass., Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Cass., Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti ed altri). Tanto premesso si osserva:
4. - Sul gravame di TA LO.
4.1. - Il primo motivo di ricorso (concernente le irritualità delle intercettazioni) è privo di fondamento e va rigettato. Va per vero rammentato che la norma assunta come violata non è innanzitutto assistita, nell'ottica della specifica doglianza, da alcuna sanzione di nullità assoluta. Inoltre la norma che si sostiene violata persegue la ratio di impedire indebite e non consentite intercettazioni, mentre nella fattispecie le diverse modalità operative permettono per contro una captazione della conversazione più puntuale e mirata oltre che più funzionale. Del resto lo stesso ricorrente riferisce di una mera rispondenza non formale tra la parte attuativa e quella autorizzata senza indicare la sussistenza di una concreta venerazione a qualsivoglia diritto defensionale. Va inoltre sottolineato che l'art. 268 c.p.p., comma 3, stabilisce che, qualora risultino insufficienti o inidonei gli impianti installati presso la Procura della Repubblica ed esistano eccezionali ragioni di urgenza (la cui sussistenza non è stata contestata) il Pubblico Ministero può disporre con provvedimento motivato il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria nulla per contro prescrivendo in ordine alle modalità operative tecniche.
4.2. - Anche il secondo motivo di ricorso (concernente la valutazione della prova di colpevolezza) non è fondata e va respinta. Il giudice di merito ha per vero indicato analiticamente le conversazioni telefoniche relative alle singole operazioni attinenti il traffico di droga da cui è emersa l'abitualità dei contatti e lo svolgimento dei rispettivi ruoli associativi con ciò dimostrando l'operatività e la funzionalità specifica dell'organizzazione.
Il compendio di prova è peraltro confermato dalle dichiarazioni convergenti e attendibili dei collaboranti.
Contrariamente a quanto assunto in gravame la sfasatura dei periodi riferiti dai collaboranti è determinante ai fini di valutare la continuità operativa della associazione nel tempo e la persistenza del ruolo apicale di preminenza del ricorrente. In particolare il giudice di merito fa riferimento a quelle intercettazioni da cui emerge con chiarezza la reiterazione delle richieste di incontro da parte dei computati, ma anche da parte degli esponenti di altre organizzazioni criminose, dell'TA confermando come fosse lui il soggetto di riferimento dell'intera associazione, spettando pur sempre allo stesso l'ultima parola su ogni operazione posta in essere dalla organizzazione.
4.2.1. - Si è anche censurato in gravame il fatto che il giudicante abbia indicato le intercettazioni telefoniche senza trascriverle e senza chiarirne la portata probatoria. La citazione letterale della conversazione censurata è ininfluente quando la medesima è individuata nella sua materialità. I verbali delle intercettazioni sono del resto stati depositati sicché non si verifica in relazione al loro contenuto alcuna omissione. Quanto alla portata probatoria, è dato evincere per contro dalla lettura combinata delle motivazioni delle due sentenze un apparato argomentativo congruo e idoneo, oltre che immune da vizi logici e giuridici.
4.3. - Da respingersi è pure il terzo motivo di ricorso (che pertiene alla declaratoria di responsabilità per il capo 5). Si contesta la valenza dei servizi di osservazione svolti dagli operanti (e da questi non ribaditi in dibattimento) e il richiamato riscontro delle propalazioni del AL. Le censure difensive sono per vero generiche e apodittiche non fornendo alcuna chiarificazione alternativa ai fatti così come sono svolti e congruamente valutata dai giudici di merito. La convergenza tra i menzionati servizi di osservazione e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia è del resto, secondo il giudice di merito, univoca considerato l'incontro preparatorio dell'TA con il PA, il contatto telefonico del 19 luglio 2000 con la fonte spagnola e la successiva partenza per Madrid di IL e EV, incaricati dell'acquisto della sostanza stupefacente.
4.4. - Il rigetto dei motivi precedenti comporta la reiezione anche dell'ultima censura di gravame concernente la violazione da parte dell'TA degli obblighi imposti della misura di prevenzione). 5. - Sul gravame di AL SA.
5.1. - Il primo motivo di ricorso (eccezione di ne bis in idem) è inammissibile. La sentenza n. 1350/04 in atti emessa in data 29 aprile 2004 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli attiene per vero ai reati del tutto differenti da quelli per i quali si procede. Sono stati per vero contestati oltre ai reati di cui all'art. 416 bis c.p., agli artt. 423 e 610 c.p. e a quelli connessi all'uso di armi, al tentato omicidio e alla estorsione anche l'associazione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 (capi 22A e 22B) commessi tuttavia in luoghi e date differenti (in Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Napoli-Ponticelli e comuni limitrofi in data 15 novembre 2000, mentre il reato per cui si procede è stato contestato in Roma dal 1999 al gennaio 2002) associazione che risulta essere stata costituita con persone pressoché diverse e in un ambito territoriale non sovrapponibile. Del resto la censura in gravame si profila del tutto generica non indicando per quali elementi e condizioni dovrebbe ritenersi operante il divieto di cui all'art. 649 c.p.p. Correttamente dunque la Corte di merito ha rigettato la relativa istanza, ancorché implicitamente, giusto il tenore delle argomentazioni spese dallo stesso giudice in relazione all'espresso diniego dell'istanza di continuazione avanzata (sebbene in relazione all'art. 416 bis c.p.) dal fratello PE. 5.2. - In relazione al secondo motivo di ricorso deve rilevarsi che se è vero che possa ritenersi la sussistenza di una autonomia ontologica tra l'attenuante della collaborazione di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 7, e quella della collaborazione nel reato associativo, di cui al successivo art. 74, comma 7 (sul punto sia sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa stessa Sezione che ha deciso che "ai fini della concessione della prima attenuante, è sufficiente l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di "risorse rilevanti", mentre per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, in considerazione della maggiore gravità del reato e della necessità di interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'associazione criminosa finalizzata a diversi traffici, è richiesta l'assicurazione delle prove del reato, ovvero è necessario un contributo efficace per il sequestro di risorse decisive" (Cass., Sez. 1, 25 maggio 2006, n. 28596, Puggioni, rv. 234920) va osservato che il giudice di merito ha esplicitato la concessione dell'attenuante per l'associazione in quanto influente sul calcolo della pena base, non potendosi escludere che, nel calcolo della continuazione (e giusto il modesto aumento praticato) non sia stata considerata anche la diminuente sui residuali reati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 atteso che da atto in motivazione della piena ammissione dei fatti da parte del ricorrente.
6. - Sul gravame di AL SA.
6.1. - Contrariamente a quanto assunto dalla difesa il giudice di merito (ma anche quello di primo grado) ha dato contezza della non occasionalità del contributo associativo del ricorrente attesa la costante partecipazione del soggetto al compimento dei reati fine sia in relazione al reato sub capo 5) che sub capo 6). La professata marginalità in merito in particolare alla commissione del delitto di cui al capo 6) non è censurabile posto che tende a sovrapporre in questa sede di legittimità una valutazione di merito già congruamente compiuta dal giudice.
6.1.1. - Non è parimenti censurabile la mancata chiarificazione da parte della Corte territoriale circa il calcolo della pena in concreto applicata posto che la stessa è agevolmente ricavabile dalla lettura della sentenza, tenuto conto del minimo previsto per il reato ascritto (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, vale a dire dieci anni di reclusione) e della possibile estensione della diminuente di cui al cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 (da metà a due terzi). Poiché la pena base è stata fissata in anni quattro di reclusione è evidente che la pena di quattro mesi di reclusione, quale pena base, è il risultato della diminuente dette pressoché nella sua massima estensione.
6.1.2. - Da respingersi è anche la doglianza che attiene alla mancata applicazione della continuazione tra i reati per cui è giudizio e quelli di cui all'art. 416 bis c.p. La richiesta che era stata avanzata in fase di cognizione era per vero, come motivato correttamente dal giudice di merito, generica atteso che non è stato addotto alcun concreto elemento di specifico collegamento ideativo se non l'apodittico rilievo che trattavansi di reati-fine. Ma anche laddove, in ipotesi si potesse ritenere che la commissione dei reati- fine rientrasse nel generico programma dell'associazione mafiosa (tenuto conto della ineludibile distinzione che corre fra il programma genericamente in delinquendo, proprio dell'associazione, e la medesimezza del disegno criminoso, che postula per contro una previsione "a monte", nei tratti essenziali, delle singole fattispecie criminose) deve richiamarsi sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità che non ravvisa, ancorché agli effetti di quanto previsto dall'art. 297 c.p.p., comma 3, tra i reati persecutivi del programma criminoso e quello associativo la continuazione prevista all'art. 81 c.p. (Cass., Sez. 1, 18 dicembre 1998, n. 6530, Zagaria;
Sez. 6, 15 ottobre 1997, n. 30960). 7. - Sul gravame TR EL RO.
7.1. - Il motivo di ricorso è infondato e va respinto. Il giudice di merito (sia di primo che di secondo grado) pone in chiara luce la responsabilità del prevenuto richiamando in modo puntuale gli elementi probatori emersi a suo carico (il contenuto delle intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AL PE). A prescindere dal fatto che possa essere stato provato se il ricorrente fosse o meno il gestore o solo un dipendente dell'esercizio commerciale di generi alimentari (questioni di mero fatto insuscettibili di essere vagliati in questa sede) la Corte territoriale ha congruamente enucleato (anche grazie al contributo del AL) il ruolo non secondario del prevenuto in seno all'organizzazione, come rilevabile da diversi elementi tutti analiticamente indicati in sentenza dalla Corte di merito e non specificatamente confutati dal ricorrente (come, tra le diverse circostanze indicate dal giudice di merito: il sollecito coinvolgimento in una rapina organizzata dallo stesso TA, giusto il contenuto della conversazione del 17 gennaio 2001, e poi non concretizzatasi per mere difficoltà operative intervenute;
la frequentazione di EL e BA, fedelissimi dell'TA; il ricevimento della indicazione da parte del BA, dopo l'arresto dell'TA di versare gli utili dalla moglie dell'arrestato; lo svolgimento di viaggi e la tenuta di contatti criminali per conto dell'TA).
8. - Sul gravame di NU NA SA.
8.1. - Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Il ricorrente lamenta che il giudice di merito non ha formulato alcun giudizio sulla responsabilità ancorché in sede di patteggiamento allargato in appello. Sul punto si è più volte espressa la Suprema Corte che ha avuto modo di esprime il consolidato principio secondo cui in tema di c.d. patteggiamento in appello, il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., nè sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dall'art. 599 c.p.p. (Cass., Sez. 6, 30 settembre 2008, n. 40573, Gallo, rv. 241486; (Sez. 6, 8 maggio 2003, n. 35108, Zardini, rv. n. 226707, cui adde: Sez. 7, 17 ottobre 2001, n. 40767, Pugliese, rv. 220428 e Sez. 6, n. 1754, 30 novembre 2005, Moliterno, rv. n. 233393, secondo cui "il potere dispositivo riconosciuto alla parie dall'art. 599 c.p.p., comma 4, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione"). L'assunto secondo cui la riqualificazione del reato di cui all'art.648 bis c.p. in quello di cui all'art. 648 ter c.p. dimostrerebbe la carenza di prove è una evidente considerazione di merito improponibile in questa sede di legittimità.
9. - Sul gravame di IL GI.
9.1. - I due primi motivi di ricorso (difetto di motivazione in relazione al reato associativo e alla attendibilità dei dichiaranti) sono infondati e vanno respinti. Contrariamente a quanto assunto in gravame il giudice di merito (in particolare quello di primo grado) ha posto in debita rilevanza, quanto alla prova della partecipazione al reato associativo, il contributo dato dai collaboratori di giustizia (CI VE e AL PE) che hanno delineato per lui sia un ruolo complesso e articolato, prestato vuoi nella fase di importazione della sostanza stupefacente vuoi in quello della successiva distribuzione, deposito e consegna oltre che di riscossione del danaro dai singoli acquirenti.
Parimenti, ancorché in modo stringato, è stata operata dal giudice di merito la valutazione di attendibilità (e di riscontro estrinseco) dei collaboranti giusto il richiamo alla loro positiva collaborazione prestata in altri procedimenti, in carenza peraltro di rilievi specifici difensivi di non attendibilità.
9.2. - In relazione al capo c) deve rilevarsi che le argomentazioni espresse da entrambi i giudici sono analitiche e diffuse. Sul punto determinanti sono le dichiarazioni di AL PE. Quanto al capo 5) è stato richiamato il dato probatorio del viaggio del IL in Spagna con il EV - dopo gli intervenuti accordi telefonici tra PA, TA e il contatto spagnolo - oltre che dell'accompagnamento all'aeroporto del IL da parte del PA. Diffusa, congrua e logica è altresì la motivazione spesa dal giudice in relazione alla responsabilità per il capo B). Sono state invocate a conforto delle dichiarazioni del propalante AL PE le intercettazioni telefoniche che collegano il IL - e il possesso da parte del medesimo del denaro trovatogli al momento dell'intervento delle forze dell'ordine - al pagamento della droga che stava per ricevere dal "Diego", il quale si apprestava ad arrivare in treno per perfezionare la consegna, droga di cui il PA e GL avevano peraltro con sè un campione di cui avevano cercato di disfarsi.
9.3. - Fondato è invece il motivo di ricorso sub d).
Risulta per vero dal testo della sentenza gravata che per il concorrente EV (in relazione al capo 5) era stata esclusa l'aggravante dell'ingente quantitativo di droga che, trattandosi di circostanza oggettiva, è comune a tutti i sodali cui è stata contestata. Va osservato inoltre che la esclusione dell'aggravante non comporta una riduzione di pena in quanto le attenuanti generiche per i reati posti in continuazione (come quello di cui al capo 5) sono state ritenute dal giudice di merito prevalenti sull'aggravante come può evincersi dal testo complessivo della sentenza. L'aggravante detta dovrà pertanto essere eliminata. 10. - Al rigetto dei ricorsi proposti da TA LO, AL SA, AL PE e TR EL RO, consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, così come alla dichiarazione di inammissibilità di NU NA SA consegue parimenti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quest'ultimo altresì, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IL GI limitatamente all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 (capo 5 di imputazione) che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso.
Rigetta i ricorsi di TA LO, AL PE, AL SA, TR EL RO che condanna al pagamento delle spese processali.
Dichiara inammissibile il ricorso di NU NA SA che condanna al pagamento delle spese processali e al pagamento delle spese processali e alla somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2009