Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, i presupposti per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione (articolo 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) sono differenti da quelli richiesti per la concessione dell'attenuante della collaborazione nel reato associativo, di cui al successivo articolo 74, comma settimo, del medesimo decreto, atteso che, mentre per la prima è sufficiente l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di "risorse rilevanti", per il riconoscimento della seconda è richiesta l'assicurazione delle prove del reato, oppure è necessario un contributo efficace per il sequestro di "risorse decisive". (In motivazione la Corte ha precisato che, a fronte di un atto di appello che censuri il mancato riconoscimento di entrambe le circostanze attenuanti, sussiste l'obbligo per il giudice di motivare in relazione ad entrambe le richieste).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2016, n. 32520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32520 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
ACR 32 5 20/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 1443/2016 ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 6676/2015 VA DOVERE Dott. - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AE N. IL 31/05/1980 MA VA N. IL 28/12/1966 IR AR TI N. IL 20/05/1946 NICOTRA SANTO N. IL 09/09/1973 PATANE' AR N. IL 09/06/1953 VITALE ROSARIO N. IL 26/12/1972 RUSSO ND N. IL 04/10/1968 avverso la sentenza n. 213/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 07/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VA DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. NC M. Jocarello, che ha concluso per le e & incom bet viss hel Marius, all Mrabelle, del Istate, del Rumo & fer l'amullaneo ' Call u s, bustamente all'art. 73.co. 5 DPR 309/10, the Feille;
bu ramente all'mt. 74, 6.7 DPR 309/10 e alle Conturespore, for il Micstra;
buntamente all' ~5.73, co. 5 DPR 309/10, fu il Pareue;
Udito, per la parté civile, l'Avv H Udit,i difenson, Avv. E. Pins, feril Mondselle, S. Stews, fail Aricotre, M.L. Braucarb, for il sole e A. Aursto fu il Faille, quel вашио своето лассоplu s der verfettion cause.притиодежать Н RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania, nel riformare la sentenza emessa il 29.6.2010, a seguito di rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania nelle statuizioni concernenti i coimputati NI PP, UD VI e AN AR, ha confermato quelle relative a MA LV, LA AR AT, IC NT, NÈ ON, US AN, IT OS, AI NO e Di IC NC. All'esito dei giudizi di merito é stata ritenuta accertata l'esistenza di una organizzazione criminosa dedita all'attività di acquisto e cessione illecite di sostanza stupefacente, costituita tra il MA, il IC, il LA e AN AR ed operante tra il gennaio e l'aprile 2005. Sono stati ritenuti accertati anche taluni reati fine. Il compendio probatorio é stato costituito principalmente dalle conversazioni oggetto di captazione, tanto telefonica che ambientale, e dalle dichiarazioni del IC, che assunse il ruolo di collaboratore di giustizia. Con riguardo al reato associativo di cui al capo A), la Corte di Appello ha ritenuto sussistere la pluralità dei partecipi (IC, LA, AN e MA) e la distribuzione dei ruoli: il MA era stato colui che ritirava lo stupefacente dai fornitori calabresi, come dimostrato da tre trasferte fatte in Calabria e ricostruite dagli inquirenti, anche attraverso il contestuale monitoraggio;
inoltre il 4.3.2006 egli era stato arrestato nella flagranza della detenzione di 520 grammi di eroina, rinvenuti nella autovettura con la quale tornava dalla Calabria;
anche il LA aveva preso parte a trasferte in Calabria;
e pure il IC aveva avuto parte attiva nell'organizzazione dei viaggi per l'approvvigionamento e poi nella vendita dello stupefacente. Ad avviso della Corte di Appello gli imputati disponevano di vari referenti e canali di approvvigionamento in terra calabra e le modalità del viaggio del 22/1/2005 (l'unico avvenuto con l'autovettura sottoposta ad intercettazione ambientale) denunciano una collaudata organizzazione e grande dimestichezza con gli accorgimenti finalizzati ad eludere le indagini delle forze dell'ordine, come dimostrato dall'uso di una serie di schede telefoniche dedicate alla trasferta e l'andatura "sfalsata" tra le due autovetture in marcia (e con due autovetture separate gli imputati erano andati in Calabria anche in occasione della trasferta del 17/1/2005). Numerosi erano stati i contatti ed i rapporti tra il MA, il IC, il LA e tale Giuffrida, per la gran parte finalizzati ad affrontare i vari aspetti afferenti alla gestione del traffico. Anche l'uso del linguaggio criptico o circospetto é stato ritenuto sintomatico dell'inserimento degli interlocutori nel commercio degli stupefacenti, non occasionale ma 3HН : caratterizzato dalla notevole continuità nel tempo, nella consapevolezza di ciascuno di operare nell'ambito di un contesto associativo. I sodali potevano contare sulla disponibilità e sull'aiuto degli altri associati e i numerosi episodi di traffico accertati, pur nel ristretto periodo di osservazione, unitariamente considerati, sono stati reputati idonei a far ritenere l'esistenza di un'attività permanente ed attuativa di un programma generico di commercio di droga. La corte distrettuale ha anche affermato che dai materiali di prova emerge il comune interesse degli associati al mantenimento sempre attivo dei canali di immissione della droga nel mercato dei tossicodipendenti ed il costante interessamento alla natura e qualità e quantità della sostanza stupefacente acquistata (e/o trattata) e poi rivenduta;
al guadagno economico derivante dal traffico di droga, manifestato anche dalla comparazione tra prezzi di acquisto e di cessione della droga con sistematici aumenti di quest'ultimo, e la continua preoccupazione manifestata anche con l'utilizzo di linguaggio criptico nelle - conversazioni intercettate non solo di sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine di modo che la stesse non potessero né rinvenire droga né avere elementi di conferma specifica alle indagini in corso (con ciò indirettamente confermandosi la non occasionale ma stabile illiceità degli affari trattati), ma anche di non perdere la droga nemmeno in occasione di controlli delle citate forze dell'ordine. L'analisi delle intercettazioni, condotta anche alla luce delle dichiarazioni rese dal IC, ha permesso inoltre alla Corte territoriale di ricostruire i reati fine pure ascritti ai menzionati associati. Quanto agli imputati non rientranti tra gli associati, la Corte di Appello ha sostenuto che il AI era stato identificato come colui che aveva acquistato dello stupefacente dal MA e lo aveva pagato con un assegno risultato rubato;
il IT era stato individuato quale fornitore di droga del NÈ e di OS LV, in specie sulla scorta di un credito vantato dal IT che i debitori avrebbero voluto saldare al più presto;
il US aveva concluso l'accordo con il MA per la consegna di venti o trenta grammi di stupefacente che egli doveva a sua volta consegnare ad un proprio cliente.
3. Avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello propongono ricorso per cassazione MA LV, LA AR AT, IC NT, NÈ ON, US AN, IT OS, AI NO.
4. AI NO 4.1. Ricorre per cassazione AI NO, con atto sottoscritto personalmente, deducendo in primo luogo la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra delitto contestato e delitto ritenuto. A fronte della motivazione } data dalla Corte di Appello a sostegno del rigetto della eccezione sul punto avanzata, il ricorrente rappresenta di non essere mai stato raggiunto da ordinanza cautelare, diversamente da quanto asserito dal Collegio distrettuale e di aver appreso solo con la richiesta di rinvio a giudizio di essere imputato di un reato in concorso con altri.
4.2. Con un secondo motivo deduce vizio motivazionale, per essersi la Corte di Appello limitata ad assumere quale fondamento del giudizio di responsabilità le sole intercettazioni, rimaste quindi prive dei necessari riscontri. Lamenta che l'assegno rubato che ricorre nella vicenda che concerne il ricorrente non sia : presente negli atti processuali e che non sia stato compiuto l'accertamento dell'identità della persona che portò all'incasso il titolo in questione;
illogica la ricostruzione fatta dalla Corte di Appello, nell'interpretazione della conversazione riportata a pg. 86 tra colui che dovrebbe essere il capo dell'organizzazione criminosa ed il AI, atteso che quello si esprime in termini di cortesia verso il secondo.
4.3. Il terzo motivo attiene alla violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la Corte di Appello non riconoscendo la tenuità del fatto ex art. 73, co. 5 T.U. Stup. nonostante questa sia stata riconosciuta per il concorrente nel reato TO LV, con sentenza divenuta irrevocabile.
4.4. In data 25.9.2015 AI NO ha depositato motivi nuovi, con i quali deduce ancora la violazione del principio di correlazione, avendo la Corte di Ε Appello ritenuto tre episodi di traffico di stupefacenti senza indicare a cosa si fa riferimento;
deduce altresì il vizio motivazionale in merito all'attinenza dell'assegno rubato che si collega al AI ad un acquisto di stupefacente.
5. MA LV 5.1. Con un primo motivo asserisce che le intercettazioni telefoniche non sono idonee a sostenere l'ipotesi accusatoria concernente la partecipazione, e nel ruolo apicale, ad un sodalizio criminoso;
infatti non vi é la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato (programma delinquenziale in materia di droga, avente carattere di permanenza e sorretto da una sia pur rudimentale organizzazione), specie sul versante della consapevolezza del ricorrente di operare in un'organizzazione, contribuendo con la propria condotta a realizzazione il fine comune. Lo stato di tossicodipendenza del MA dimostra la sua occasionale partecipazione ai vari episodi, ammessi dallo stesso, per l'approvvigionamento di quanto gli era necessario (unitamente alla AN) e l'assenza di piena consapevolezza di interagire alimentando il proposito comune dell'associazione, H f alla quale peraltro avrebbe dato un contributo in un arco di tempo assai limitato, sì da far dubitare della stabilità della partecipazione. Con l'appello si erano poi evidenziati gli elementi che escludono che il MA avesse assunto il ruolo di direzione e di organizzazione del sodalizio, emergendo già dalla richiesta di applicazione della misura cautelare e poi dalla sentenza di primo grado il ruolo subalterno assunto dal ricorrente.
5.2. Si lamenta, poi, che il diniego delle attenuanti invocate (generiche, comma 6 dell'art. 73 T.U. Stup., comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup.) e di una riduzione della pena inflitta sia stato opposto senza motivazione e ignorando le circostanze evidenziate dalla difesa. In particolare, il fatto che il Tribunale per il riesame avesse ritenuto l'insussistenza di esigenze cautelari a riguardo del MA, il percorso riabilitativo da questi seguito e già riconosciuto dal tribunale - : della cautela resa dall'imputato ed il suo stato di " la confessione tossicodipendenza.
6. LA AR AT 6.1. LA AR AT ricorre per la cassazione della sentenza a mezzo del difensore di fiducia, avv. Ernesto Pino. Con un primo motivo deduce vizio motivazionale in merito alla identificazione nel LA dello 'zio' al quale si riferiscono gli altri imputati riconoscendogli una veste preminente. Infatti, da un canto dalle intercettazioni emerge come certo il riferimento ad uno zio che non può essere il LA (conversazione riportata a fl. 1631 e contenuto di fl. 1472), dall'altro la Corte di Appello si richiama ad una conversazione progressivo 17917 che pare piuttosto essere la nr. 17916, priva però di riferimenti al LA;
ad una conversazione del 23.2.2015 ore 17,19, nella quale chi parla di zio (OL IZ) é effettivamente il nipote del LA;
a due conversazioni tra LV MA e NT IC, concernenti il medesimo episodio, a riguardo delle quali, però, per una prima individua lo zio in TO LV e per una seconda nel LA. Inoltre la corte distrettuale rinviene elementi di prova a carico del LA in tre viaggi effettuati in Calabria, nonostante solo in uno fosse presente il LA. Lamenta che la Corte di Appello non abbia dato risposta alla deduzione difensiva che segnalava la inverosimiglianza del pagamento con vaglia di una partita di stupefacente.
6.2. Con un secondo motivo si lamenta vizio motivazionale in relazione all'attribuzione al LA di un ruolo apicale all'interno del sodalizio criminoso.
6.3. Si deduce, ancora, vizio motivazionale e violazione di legge in merito al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche. La violazione é consistita nel ritenere che dovesse trovare applicazione il divieto posto dall'art. 62, co. 2 H cod. pen. nonostante esso sia stato introdotto dopo la cessazione della consumazione dei reati ascritti al LA. Il vizio motivazionale nella sostanziale assenza di motivazione, specie in relazione agli specifici rilievi avanzati con l'atto di appello.
7. IC NT.
7.1. Con atto sottoscritto personalmente IC NT articola un primo motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui rispettivamente all'art. 73, co. 7 e all'art. 74, co. 7 T.U. Stup. Rileva il ricorrente che in tutta la motivazione resa dalla Corte di Appello viene apprezzato il contributo offerto dal IC alla ricostruzione dei fatti;
dopo aver ripercorso le fasi della collaborazione con l'autorità giudiziaria egli conclude che ne doveva derivare il riconoscimento della menzionata attenuante;
contesta che "la seria gravità obiettiva dei fatti contestati" evidenziata dalla Corte di Appello possa costituire motivazione adeguata per negare l'attenuante.
7.2. Con un secondo motivo il IC denuncia analoghi vizi in relazione alla esclusione della sussistenza di un reato continuato tra quelli per cui si procede nel presente giudizio e quelli oggetto della sentenza n. 960/2006, divenuta definitiva. La Corte di Appello ha escluso l'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. nonostante i fatti in questione fossero della medesima tipologia e temporalmente contigui ed erroneamente asserendo che quelli già giudicati "si contestualizzano in un differente ambiente e territorio"; neppure sussistono quelle relazioni del IC con sodalizi mafiosi, che sono stati evocati dalla Corte di Appello per negare l'esistenza di un medesimo programma criminoso.
8. NÈ ON 8.1. A mezzo di atto sottoscritto dal difensore, avv. Marco Tringali, NÈ ON ricorre per la cassazione della sentenza deducendo con un primo motivo vizio motivazionale [ma viene richiamata anche la lettera b) dell'art. 606 cod. proc. pen.], osservando che la Corte di Appello ha posto a base del giudizio di condanna conversazioni in linguaggio criptico, che l'imputato ha chiarito mettendo in evidenza una causale alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito. In ogni caso, anche a voler ritenere che dalle conversazioni emerga che il NÈ ebbe ad acquistare dello stupefacente, non emerge certamente che esso era destinato alla illecita cessione a terzi.
8.2. Censura poi che la Corte di Appello non abbia accolto il motivo di appello con il quale si chiedeva il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. Н 9. IT OS 9.1. Con il ricorso, proposto a mezzo del difensore avv. AR Luciano Brancato, IT OS deduce la nullità della sentenza impugnata per essere pedissequa a quella di primo grado e pertanto mancante di una autonoma valutazione dei rilievi avanzati con l'atto di appello.
9.2. Con il secondo motivo censura la valutazione degli elementi di prova operata dalla Corte di Appello, che non ha chiarito perché il credito vantato dal IT derivasse da una fornitura di droga, e non ha tenuto conto delle prove contrarie addotte dalla difesa (dichiarazioni del IT, del NÈ, i precedenti di OS LV concernenti l'emissione di assegni a vuoto, la conversazione n. 541 del 13.3.2005). In definitiva la corte distrettuale ha operato un ragionamento infondato, basato su circostanze ipotetiche;
incorrendo nella violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. per non aver valutato il complesso degli elementi disponibili, e quindi anche il fatto che il IT non era mai stato coinvolto in accertamenti di polizia in compagnia del NÈ o del OS o del MA, che non era mai stato menzionato dal collaboratore di giustizia, che non conosceva OS IO, che non é mai stato trovato in possesso di cose collegabili allo smercio di stupefacenti.
9.3. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità della intercettazione avente numero progressivo 565 del 13.3.2005 perché danneggiata la bobina in modo da risultare impossibile l'ascolto integrale della stessa (come documentato con certificazione della Procura della Repubblica di Catania); conversazione utilizzata e decisiva. L'eccezione, già sollevata dinanzi alla Corte di Appello, non é stata valutata;
così come la richiesta avanzata ex art. 603 cod. proc. pen., relativa alla trascrizione delle intercettazioni.
9.4. Con il quarto motivo censura il diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. e delle attenuanti generiche. La qualificazione in termini di fatto di lieve entità si imponeva, non avendosi conoscenza di quantità e qualità dello stupefacente, in applicazione del principio in dubio pro reo. Quanto alle attenuanti generiche, nella specie non trova applicazione il divieto introdotto con la legge n. 125/2008, perché i fatti sono precedenti all'entrata in vigore di questa.
9.5. Con 'Motivi aggiunti' depositati l'11.11.2015 nell'interesse di IT OS si ribadisce la censura alla motivazione resa in punto di colpevolezza dell'imputato, per essere stata affermata apoditticamente la criticità delle conversazioni intercettate e per essere state queste poste a fondamento della decisione pur in assenza di riscontri, ed anzi senza tener conto di quanto provato 8 th dalla difesa. Si allude alla causa dei riferimenti a somme di denaro operati in conversazioni tra il IT ed il OS ed il NÈ, da identificarsi in un cambio di assegno fatto al OS, come chiaramente emerge dalla conversazione n. 152 dell'11.3.2015 e dalla inverosimiglianza del pagamento con assegno di un quantitativo di stupefacente. Nella specie si tratta di 'droga parlata' e secondo la più recente giurisprudenza di legittimità é necessario, per addivenire a sentenza di condanna, che siano reperiti riscontri al fatto che trattasi di traffico di droga ovvero motivate le ragioni dei mancati riscontri. 10. US AN 10.1. Con atto sottoscritto dal difensore avv. Massimo Vetrano, US AN ricorre per la cassazione della sentenza deducendo un errore di calcolo nella quantificazione della pena da espiare. 10.2. Assume inoltre il ricorrente che la motivazione impugnata si fonda unicamente sulle intercettazioni di conversazioni, le quali sono rimaste prive dei necessari riscontri;
in ogni caso si tratterebbe di droga per uso personale. Conclude l'esponente che il reato di cui ci si occupa non può perfezionarsi con il mero accordo di vendita dello stupefacente, occorrendo anche la consegna del medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 11. Il ricorso per AI NO 11.1. Il primo motivo é generico. Premesso che per aversi mutamento del fatto, tale da determinare la violazione del principio di correlazione tra accusa e giudicato, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
e che pertanto la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso |""iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 03/02/2016, Addio e altri, Rv. 265946), il ricorrente che eleva una censura fondata sulla violazione del principio in parola é tenuto ad indicare le circostanze nelle quali si sarebbe concretizzata la lesione dei diritti difensivi. La mera deduzione di un mutamento del fatto, nei sensi dianzi precisati, rende il motivo di ricorso indeterminato e come tale, ai sensi del combinato disposto agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., inammissibile. th 9 Vale comunque rilevare che nel caso che occupa la Corte di Appello, a pg. 81 e s., ha chiarito che la contestazione elevata nei confronti del AI, configurata come concorso nel reato, fa riferimento a tre episodi di traffico di stupefacenti, tutti commessi in concorso con altro soggetto, volta a volta diverso: uno con TO LV, uno con NÌ PP, uno con SI ZO. Dalla precisazione operata dalla Corte di Appello si comprende che dei tre è stato ritenuto solo l'episodio che coinvolge il TO (si tratta del traffico di droga che sarebbe stato retribuito con un assegno 'scoperto', commesso nel febbraio del 2005); ed infatti il successivo esame del motivo di appello che contestava il giudizio di responsabilità é stato svolto dalla corte distrettuale esponendo e valutando i materiali probatori che attengono a quell'episodio. Non vi é quindi alcun mutamento del fatto, essendosi pronunciata la corte distrettuale in ordine ad un episodio delittuoso già ricompreso nell'imputazione. 11.2. Il secondo motivo lambisce il limite dell'inammissibilità, poiché si concreta nella contestazione della valutazione della prova fatta dai giudici di merito, opponendo ad essa giudizi assertivi in merito alla verosimiglianza di taluni assunti. Va però rammentato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). La Corte di Appello é pervenuta a confermare il giudizio di responsabilità del AI sulla scorta di una serie di conversazioni nelle quali si fa menzione di un assegno rubato, con il diretto coinvolgimento dell'imputato in parola, impegnato a mettere in contatto MA LV con colui che aveva consegnato il titolo. Il ricorrente assume che se si tratta di un assegno e per di più rubato il rapporto sottostante non poteva avere ad oggetto sostanze stupefacenti;
ma la Corte di Appello aveva già fornito motivazione sul punto, rimarcando, quali elementi di convincimento dell'illiceità del traffico, il linguaggio criptico utilizzato dai conversanti, l'assenza di spiegazioni date dal AI che rimandassero ad altre causali, il coinvolgimento diretto del LA e del IC, le chiarificatrici dichiarazioni rese da quest'ultimo. Con tale apparato argomentativo il ricorrente 10 Н non interloquisce, optando per quella opposizione che si é sopra descritta, che rende generico il motivo. Infatti, la consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). 11.3. Il terzo motivo é infondato. Dal ricorrente viene prospettato un contrasto 'virtuale' tra decisioni irrevocabili. Il tema è stato affrontato a riguardo della transizione dal reato tentato al reato consumato per taluno soltanto tra i concorrenti. Si é affermato che nel caso di più imputati in concorso di reato nessuna disposizione di legge prevede l'inammissibilità dell'appello proposto tempestivamente dal P.M. nei confronti di taluno di essi, qualora la sentenza di primo grado sia divenuta irrevocabile per altri;
l'eventuale discrasia creatasi nella posizione di tali coimputati non è in contrasto col nostro sistema processuale che ne prevede l'eliminazione, mediante l'estensione degli effetti dell'impugnazione, soltanto quando tale estensione sia favorevole all'imputato nei cui confronti la sentenza sia divenuta irrevocabile, mentre la stessa è destinata a rimanere quando il giudizio di secondo grado abbia portato ad una condanna più grave sotto qualunque profilo. Nè tale diversità di trattamento a cui in definitiva i vari imputati sono sottoposti può far sorgere dubbi di legittimità costituzionale di alcuna norma dato che la diversità non è prevista dalla legge ma è conseguenza materiale delle vicende processuali. Siffatto principio stato enunciato in una fattispecie nella quale il P.M. aveva proposto il gravame solo per taluni dei coimputati;
nel giudizio di impugnazione la Corte di Appello aveva qualificato il fatto ascritto come consumato, mentre era passata in giudicato per gli altri la sentenza di primo grado che aveva qualificato il fatto come tentato;
nell'affermare il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso col quale si deduceva l'inammissibilità dell'appello del P.M. ex art. 591 lett. b), cod. proc. pen. o l'incostituzionalità di tale norma in relazione all'art. 3 della Costituzione (Sez. 1, n. 5411 del 19/01/1994 - dep. 10/05/1994, Astero ed altri, Rv. 197810). Mutatis mutandi, il principio testè rammentato appare suscettibile di dare soluzione anche alla vicenda in esame, stante la analogia tra le due occorrenze. Peraltro, giova precisare che il motivo in esame risulta infondato anche guardando al tema nella prospettiva dell'obbligo motivazionale: a pg. 94 la Corte di Appello ha dato compiuto conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto di poter qualificare il fatto secondo il paradigma di cui all'art. 73, co. 5 T.U. 10 th Stup., facendo richiamo, con congruenza rispetto alla fattispecie legale, dei profili che escludono la "lieve entità del disvalore penale e sociale dell'illecito concreto". 11.4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 12. Il ricorso per MA LV 12.1. Il motivo concernente l'affermazione di responsabilità del MA, in quanto partecipe dell'associazione per cui é processo, é inammissibile, perché invero non risulta formulata alcuna censura alla motivazione resa dalla Corte di Appello;
il ricorrente si é limitato a svolgere una serie di affermazioni, le quali delineano una ricostruzione alternativa ed apodittica - dei fatti. Come si è già - rammentato nella superiore parte narrativa, é risultato accertato che il MA si occupava del ritiro dello stupefacente dai fornitori calabresi, presso i quali aveva compiuto più trasferte. Tenuto presente che per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012 - dep. 28/03/2012, Abboubi e altri, Rv. 252232), la circostanza che il MA fosse tossicodipendente non assume in alcun modo la valenza che vorrebbe attribuirgli il ricorrente;
all'inverso, tale stato rappresenta un elemento fortemente motivante all'inserimento in un'organizzazione che consenta di ottenere stabilmente e continuativamente quanto necessario a soddisfare i bisogni determinati dalla tossicodipendenza. Ma tutto ciò si muove nella dimensione dei motivi, e come tale non assume rilievo ai fini della sussistenza del dolo di partecipazione. A tal riguardo, a fronte della rinnovata evidenza accordata dai giudici territoriali alla reiterazione del contributo reso dal MA, alla sua rilevanza nell'ambito delle attività del sodalizio, non può che concludersi per la incensurabilità della motivazione resa sul tema in esame. Anche in relazione al ruolo apicale attribuito al MA il ricorso si pone a diretto confronto con i materiali di prova, che valuta in termini opposti rispetto a quanto ritenuto dai giudici di merito;
si concretizza, in tal modo, un motivo non consentito in sede di legittimità. Né assume rilievo che nella fase delle indagini preliminari il p.m. avesse attribuito al MA un ruolo subalterno ad altri;
sarebbe sufficiente replicare che già con l'imputazione si era delineata una ben diversa posizione. Ma il solo dato che rileva é quanto ritenuto accertato dai giudici del merito (si vd. pg. 75). 12 H 12.2. Con riferimento alle statuizioni concernenti le circostanze attenuanti ed il trattamento sanzionatorio va rimarcato come il riferimento operato dal ricorrente al giudizio di insussistenza delle esigenze cautelari sia del tutto incongruo, posto che esso é assunto sulla scorta di criteri estranei alla valutazione di sussistenza del reato. La Corte di Appello ha reso esplicito il giudizio di "seria gravità obiettiva" e di "marcata offensività" dei fatti;
ha evocato il "marcato allarme" suscitato nella collettività ed ha quindi ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice, in ogni sua componente. Orbene, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Inoltre, la motivazione resa dalla Corte di Appello soddisfa l'onere imposto al giudice, specie se si tiene conto dei referenti fattuali: ci si riferisce a quanto descritto dalla Corte di Appello in merito all'attività del MA (pg. 20 ss.) e alla circostanza che questi venne tratto in arresto essendo stato trovato in possesso di 520 grammi di eroina. Indicazioni che rendono incensurabile il giudizio espresso in merito alla esclusione del fatto di lieve entità, reso in termini espliciti a pg. 74. 12.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità. 13. Il ricorso per LA AR AT 13.1. Il primo motivo, che investe con censura che attiene alla motivazione l'identificazione del LA, risulta non consentito. Invero, esso propone una critica alla valutazione della prova, senza però riuscire ad indicare una manifesta illogicità della motivazione che ne da conto o l'assunzione di un dato probatorio non corrispondente al patrimonio processuale. Giova anche rammentare che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nel caso che occupa il ricorrente manifesta di aver equivocato il significato del riferimento fatto dalla Corte di Appello alla the 13 telefonata n. 17917; l'esposizione della conversazione (cfr. pg. 49) chiarisce che non si tratta di una conversazione che vede il LA tra i parlanti;
ma ad essa la corte territoriale fa riferimento perché - se letta in connessione alla precedente telefonata n. 2589, questa sì direttamente coinvolgente il LA, che viene riconosciuto dagli operanti dalla voce dimostra che lo 'zio' era il LA. I - contenuti delle due conversazioni e la sicura riferibilità di quanto detto in una di esse al LA rappresentano gli elementi a base della identificazione dello zio nell'odierno ricorrente. La quale si avvale anche dell'esito del servizio di osservazione di p.g. eseguito il 23.2.2005, che permise di constatare che lo zio del quale aveva parlato al IC IZ OL era proprio il LA. Ancorché quest'ultimo sia effettivamente lo zio del OL, non é manifestamente illogica la deduzione operata dal giudice territoriale, perché coordinata al complesso delle evidenze probatorie. Nel resto il motivo propone una critica frammentaria dei singoli punti della motivazione, così incorrendo nella inammissibilità, giacché, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (così Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 - dep. 29/01/2013, Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096). 13.2. Alcun vizio motivazionale può rinvenirsi in relazione all'attribuzione al LA di un ruolo apicale all'interno del sodalizio criminoso. Come già evocato trattando della posizione del MA, la Corte di Appello ha espressamente preso in esame il tema, identificando gli indici della posizione direttiva nella diretta partecipazione alle trasferte per l'acquisto della droga, nella titolarità della gestione dei contatti con gli spacciatori su piazza e delle scelte dei pagamenti da farsi e delle somme da riscuotere. Orbene, tanto si pone in linea di condivisione del principio giurisprudenziale per il quale la qualifica di "organizzatore", all'interno di un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (Sez. 4, n. 45018 del 23/10/2008 - dep. 03/12/2008, Cela e altro, Rv. 242032). 13.3. Manifestamente infondato é il terzo motivo. Lungi da fondare il diniego delle riconoscimento delle attenuanti generiche sullo stato di incensuratezza dell'imputato, la Corte di Appello ha affermato che quella condizione non dimostra l'esistenza dei presupposti per la concessione delle stesse. Ovvero che non ha la capacità di soverchiare e risolvere in senso favorevole all'imputato gli altri elementi sui quali poggia quel diniego. Che dalla corte distrettuale vengono 13 the puntualmente indicati: grave modalità dei fatti, loro disvalore penale, elevato livello di offensività delle condotte. Sicchè neppure risulta il lamentato vizio motivazionale, rammentato ancora una volta che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 dep. 23/09/2010, Giovane e - altri, Rv. 248244). 13.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 14. Il ricorso per IC NT 14.1. Il ricorso é fondato, limitatamente al primo motivo. E' opportuno rammentare in primo luogo che i presupposti per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, co. 7 T.U. Stup. sono diversi rispetto a quelli richiesti per la concessione dell'attenuante della collaborazione nel reato associativo, di cui al successivo articolo 74, comma settimo, del medesimo decreto. Mentre perché risulti integrata la prima è sufficiente l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di "risorse rilevanti", per il riconoscimento della seconda, in considerazione della maggiore gravità del reato e della necessità di interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività dell'associazione criminosa finalizzata a diversi traffici, è richiesta l'assicurazione delle prove del reato, oppure è necessario un contributo efficace per il sequestro di "risorse decisive" (Sez. 1, n. 36069 del 14/07/2009 dep. 17/09/2009, Anastasio e altri, Rv. 244745). Ne consegue la necessità, a fronte di una richiesta avanzata con l'atto di appello che censuri l'applicazione dell'una come dell'altra attenuante, che il giudice del gravame motivi in relazione ad entrambe. Nel caso di specie la Corte di Appello ha fatto riferimento alla sola attenuante di cui all'art. 74, co. 7 T.U. Stup., senza prendere in alcuna considerazione l'ulteriore richiesta dell'appellante. Quanto alla motivazione con la quale é stato negato il riconoscimento dell'attenuante concernente il reato associativo, la corte territoriale si é richiamata al già ricordato principio per il quale é sufficiente ad escludere tale attenuante il dato che le dichiarazioni - che si voleva fossero idonee a giustificare il favorevole trattamento -concernevano circostanze già acquisite agli atti attraverso l'attività di intercettazione e di monitoraggio dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti (Sez. 6, n. 7995 del 17/06/2014 - dep. 23/02/2015, Demiri e altri, Rv. 262624); e tuttavia ha poi 15 th escluso l'attenuante nonostante abbia ritenuto e più volte affermato che il contenuto delle conversazioni era stato criptico e che esso era stato chiarito grazie al IC;
e che questi aveva fornito i riscontri necessari a che le conversazioni captate potessero dare prova dei fatti contestati. Si tratta all'evidenza di una motivazione manifestamente illogica o che postula un assunto interpretativo non corretto;
ovvero che, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, co. 7 T.U. Stup., può essere negato il rilievo del contributo reso dal collaboratore quando grazie ad esso abbiano acquisito una capacità dimostrativa altrimenti non sussistente elementi di prova già venuti a far parte dei materiali scrutinabili, ma la cui portata esplicativa non si sia ancora interamente dispiegata. Come accade nel caso di specie, avendo le intercettazioni assunto valenza dimostrativa grazie al contributo recato dal dichiarante, perché esso ha permesso di decrittare i codici utilizzati dai conversanti e/o perché ha fornito i necessari riscontri. Anche in tal caso ricorre quella assicurazione delle prove del reato richiesta per il riconoscimento dell'attenuante della quale si discute. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata sul punto appena esaminato. 14.2. Con riferimento al motivo concernente il rigetto di riconoscimento del reato continuato, in primo luogo va rilevato che secondo il prevalente orientamento di questa Corte, al quale anche questo Collegio ritiene di dover aderire, l'imputato che nel giudizio di cognizione chiede il riconoscimento della continuazione fra i reati oggetto del processo e reati già giudicati, non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrre copia delle stesse, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva (Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014 - dep. 03/03/2015, Infantolino, Rv. 262817). Sicchè non si può contestare alla Corte di Appello di aver valutato sulla base di un documento che era costituito dalle sole imputazioni e dal dispositivo della sentenza. Sul piano sostanziale deve poi aggiungersi che ai fini del riconoscimento della continuazione, costituisce in sede di giudizio di cognizione un vero e proprio onere della prova a carico dell'imputato l'allegazione degli specifici elementi dai quali è desumibile l'unicità del disegno criminoso (Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004 - dep. 22/04/2004, D'Aria, Rv. 229826; Sez. 6, n. 43441 del 24/11/2010 - dep. 07/12/2010, Podda, Rv. 248962). Tutto ciò chiarisce che la piattaforma fattuale con la quale si é cimentato il collegio distrettuale é stata definita dal ricorrente medesimo e che una sua inidoneità a rappresentare correttamente l'asserito unitario disegno criminoso non é ragione di vizio della decisione impugnata. Quanto ai parametri utilizzati dalla Corte di Appello, questa ha escluso la sufficienza allo scopo della reiterazione dei fatti a non marcata distanza nel 16 th tempo e l'analogia tra le condotte;
così ponendosi in consonanza con il principio giurisprudenziale per il quale l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013 - dep. 23/01/2014, P, Rv. 259094). E ciò perché quei dati sono compatibili con una deliberazione insorta di volta in volta, sulla scorta delle condizioni del momento. Il motivo é quindi infondato. 14.3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del IC limitatamente al punto concernente e attenuanti di cui agli artt. 73, co. 7 e 74, co. 7 del D.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Il ricorso va rigettato nel resto. 15. Il ricorso per NÈ ON 15.1. Il ricorso é inammissibile. Esso si pone a diretto colloquio con gli elementi di prova, proponendo una valutazione degli stessi antagonista a quella fornita dai giudici di merito, della quale non viene evidenziata alcuna criticità motivazionale. Tanto vale anche a riguardo del lamentato diniego di qualificazione dei fatti alla stregua del comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. Va, al riguardo, rammentato che la consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso di specie il ricorrente si é limitato alla formulazione di censure delineate in astratto, senza alcuna correlazione con specifiche argomentazioni rinvenbili nella decisione impugnata. Che i rapporti intrattenuti dal NÈ, dal IT e dai fratelli OS avessero ad oggetto quantitativi di sostanza stupefacente si ricava - é stato spiegato dalla Corte di Appello - dall'utilizzo di un linguaggio criptico, che non ha trovato in una accettabile interpretazione offerta dall'imputato una diversa chiave di lettura;
dalla sicura ricorrenza di rapporti tra il MA ed i OS aventi ad oggetto la vendita di droga (cfr. pg. 140 e la frase captata in ambientale ivi riportata); dalle mosse effettuate dal NÈ per entrare in diretto contatto con il MA;
da una serie di circostanze emergenti dalle conversazioni oggetto di intercettazione, che attestano il diretto coinvolgimento del NÈ nei traffici illeciti durante il marzo 18 th 2005. A fronte di ciò il ricorrente evoca quanto dalla Corte di Appello espresso a riguardo di una sola conversazione che per il giudice distrettuale segna soltanto B il primo emergere del NÈ nell'indagine come se si trattasse dell'unico elemento a carico;
così come, lamentando che solo due siano stati i contatti tra il MA ed il NÈ, non considera quanto più ampiamente ricostruito dalla Corte territoriale sulla relazione MA-OS-NÈ. Il motivo é quindi aspecifico. 15.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità. 16 Il ricorso per IT OS 16.1. Il primo motivo é aspecifico. E' senz'altro vero che è nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente (Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013 - dep. 12/02/2013, Conti, Rv. 254937). Ma é parimenti vero che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 dep. 04/09/2015, B e altri, Rv. 264879). Nel caso che occupa il ricorrente si é limitato a lamentare l'omessa autonoma motivazione in ordine alle "specifiche censure mosse dalla difesa con i motivi di appello"; in tal modo rimettendo a questa Corte l'identificazione delle questioni di diritto e delle ragioni di fatto che, proposte al giudice di secondo grado, non avrebbero trovato autonoma trattazione. -16.2. Per quanto attiene al giudizio di colpevolezza investito dal secondo motivo e dai motivi aggiunti -, la Corte di Appello ha messo in evidenza sia le telefonate tra OS, NÈ e IT che, a partire dal 13.3.2005 danno conto di rapporti di credito di quest'ultimo verso i primi due, sia la certa attinenza della relazione a compravendita di droga;
sotto tale aspetto di particolare significato nell'iter argomentativo tratteggiato dalla corte territoriale - le sono conversazioni che sembrano concernere l'organizzazione di un incontro 'galante', 16 th che hanno in realtà lo scopo di concordare la fornitura di una certa quantità di droga. Sul punto la motivazione resa dalla Corte di Appello tiene ben conto delle deduzioni dell'appellante, tanto che essa precisa che non ha trovato alcuna conferma documentale e/o testimoniale la tesi difensiva secondo cui il credito vantato dal IT era da ricondurre a un normale prestito, al più maggiorato degli interessi, effettuato dal IT nei confronti del NÈ e del OS LV;
e che a fronte di un asserito prestito "congiunto" in favore dei due soggetti, nessuna attività lecita avevano in comune OS LV e NÈ (mentre avevano diretti contatti con il MA impegnato, in un ben più vasto traffico di stupefacenti) ed era anomala l'urgenza manifestata da entrambi nel volere ripianare l'esposizione debitoria. Urgenza ben spiegabile con la consapevolezza che, senza il rapido rientro, quel canale di rifornimento di droga si sarebbe inesorabilmente chiuso. Ha aggiunto la corte distrettuale che la ricostruzione fatta dal primo giudice era altresì confermata dalle conversazioni n. 541 e 565, certamente concernenti la richiesta di una nuova fornitura di stupefacente del OS e dello PA nei confronti del IT. La conclusione alla quale giunge la Corte di Appello non appare manifestamente illogica: "se dunque c'è la prova che il OS LV e lo PA, in quel periodo temporale, erano dediti al traffico di stupefacenti e che al IT i predetti si sono rivolti per una fornitura di stupefacente, è giocoforza ritenere che quell'esposizione debitoria solidale nei confronti del IT (pari, grosso modo, a € 2.000...) era da ricondurre a pregresse forniture di stupefacente in loro favore effettuate a credito". Né ha mancato, il collegio di merito, di farsi carico della deduzione difensiva per la quale era incompatibile con tale ricostruzione l'uso di un assegno quale mezzo di pagamento da parte dei OS al IT, assegno che non era andato a buon fine. Osserva la Corte di Appello che "la mera circostanza che i OS possano in passato aver svolto anche con altri soggetti - attività di 'scambio' - assegni/contanti costituisce la prova "tout court" che i contatti con il VITALE si limitavano a ciò, anche perché vi sono numerose conversazioni intercettate che trattano del rapporto debitorio avuto verso il VITALE, ben prima che emergesse nella conversazione captata in occasione dell'intercettazione ore 20.41 dell'11.3.2005..." (testuale a pg. 175 s.; é palese il mero refuso che ha fatto omettere un essenziale 'non', tra le parole 'IT' e 'si limitavano'). 16.3. Il terzo motivo, che fa perno sul danneggiamento delle bobine, é inammissibile. In via generale, se è vero che, in tema di intercettazioni telefoniche la prova è costituita dalle bobine o nastri contenenti la registrazione e non dalla relativa trascrizione, la quale è uno dei modi per rendere possibile la th 18 consultazione della prova che, dunque, esiste ed è utilizzabile anche in mancanza di trascrizione e qualunque sia il metodo di trascrizione utilizzato (Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004 - dep. 10/12/2004, Mauro ed altri, Rv. 230569), é parimenti vero che un eventuale danneggiamento della bobina non pone un problema di inutilizzabilità della prova bensì una questione di attendibilità della medesima, che potrebbe essere compromessa per l'impossibilità di ricostruire l'esatto significato della conversazione. Ben si comprende, quindi, che un eventuale danneggiamento parziale della bobina non per ciò solo assume rilievo;
la significatività della circostanza é connessa alla impossibilità di operare quella ricostruzione. Ne deriva che il motivo proposto dal IT é quanto meno aspecifico, perché si limita a segnalare un difetto della bobina. Per contro, dal verbale di apertura e chiusura reperti del 27.1.2011, redatto in occasione della duplicazione di una pluralità di conversazioni, come da richiesta dell'avv. Salvo, si evince unicamente che la sola conversazione n. 14 dell'elenco del difensore era associata alla dicitura 'brano con difetti' e che la conversazione aveva una durata di trentuno secondi. Pertanto, che la conversazione presentasse vizi che ne compromettessero la valenza quale prova non é in alcun modo dimostrato;
ed anzi, che si tratti proprio della intercettazione n. 565 del 13.3.2005 non é nemmeno documentato dal ricorrente. 16.4. Il motivo articolato a riguardo del diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche é manifestamente infondato, giacchè la Corte di Appello non ha fondato tale diniego sulla previsione del divieto legale ex art. 62, co. 2 cod. pen. bensì sulla gravità dei fatti. Va quindi nuovamente rammentato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). In merito alla asserita incertezza della tipologia di droga trattata, essa non trova conforto nelle risultanze processuali, posto che il solo sequestro di stupefacente che venne eseguito ebbe ad oggetto i 520 gr. di eroina trovati al MA (risulta invero anche un ulteriore sequestro, alla AN, di una piccola quantità di marijuana, ma essa non é mai stata riferita alle vicende del presente giudizio). 16.5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 17. Il ricorso per US AN 20 th 17.1. Il US è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro ventimila di multa, in relazione all'opera di intermediazione svolta per la compravendita di sostanze stupefacenti, oggetto di contestazione al capo D) della rubrica (art. 73, co. 1 bis T.U. Stup., 81 e 110 cod. pen.). Non si comprende, quindi, a quale errore ci si riferisca, risultando la pena compresa nei termini edittali e non essendo stata fatta alcuna specificazione dal ricorrente. 17.2. Del tutto generico, per un verso, e manifestamente infondato, dall'altro, é il secondo motivo. Esso non si confronta con l'ampia disamina operata dalla Corte di Appello degli elementi a carico del US ed afferma, diversamente dal vero, che il reato di cui ci si occupa non può perfezionarsi con il mero accordo di vendita dello stupefacente, occorrendo anche la consegna del medesimo (cfr. ex adverso, Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014 - dep. 12/02/2014, Bekshiu, Rv. 259284). 17.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di IC NT, limitatamente alla bunto -statuizione concernente le attenuanti di cui agli artt. 73, co. 7 e 74, co. 7 del d.p.r. n. 309 del 1990, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di MA LV, US AN, NÈ ON e li condanna al pagamento delle spese processuali e di 1500,00 euro ciascuno a favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di LA AR AT, IT OS e AI NO e li condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2016. Il Presidente gliere estensore Rocco Marco Blaiotta LV Dovere CORTE * I Z A M P U E R S A S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S A IV Sezione Penale C DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 LUG. 2016 UPREMA OF IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza 20