Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2016, n. 32520
CASS
Sentenza 14 aprile 2016

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In tema di reati concernenti gli stupefacenti, i presupposti per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione (articolo 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) sono differenti da quelli richiesti per la concessione dell'attenuante della collaborazione nel reato associativo, di cui al successivo articolo 74, comma settimo, del medesimo decreto, atteso che, mentre per la prima è sufficiente l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di "risorse rilevanti", per il riconoscimento della seconda è richiesta l'assicurazione delle prove del reato, oppure è necessario un contributo efficace per il sequestro di "risorse decisive". (In motivazione la Corte ha precisato che, a fronte di un atto di appello che censuri il mancato riconoscimento di entrambe le circostanze attenuanti, sussiste l'obbligo per il giudice di motivare in relazione ad entrambe le richieste).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2016, n. 32520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32520
    Data del deposito : 14 aprile 2016

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