Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2016, n. 6131
CASS
Sentenza 29 gennaio 2016

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Massime1

In tema di ricorso per cassazione, poichè non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, non può contestarsi la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico. (Fattispecie in tema di ricettazione nella quale, in appello, era stata dedotta la buona fede nell'utilizzo dell'apparecchio cellulare di provenienza illecita ed in sede di ricorso la mancata utilizzazione del bene oggetto di furto e, quindi, l'assenza dell'elemento materiale).

Commentario1

  • 1Riciclaggio: non basta la mera detenzione di bene alterato in modo da ostacolarne l'identificazione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023

    La massima In tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio a carico del detentore di un motociclo con targa posticcia applicata sopra quella originaria, in assenza di accertamento della partecipazione di quest'ultimo, anche a titolo di concorso, all'apposizione della seconda targa - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2016, n. 6131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6131
Data del deposito : 29 gennaio 2016

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