Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, poichè non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, non può contestarsi la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico. (Fattispecie in tema di ricettazione nella quale, in appello, era stata dedotta la buona fede nell'utilizzo dell'apparecchio cellulare di provenienza illecita ed in sede di ricorso la mancata utilizzazione del bene oggetto di furto e, quindi, l'assenza dell'elemento materiale).
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: non basta la mera detenzione di bene alterato in modo da ostacolarne l'identificazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio a carico del detentore di un motociclo con targa posticcia applicata sopra quella originaria, in assenza di accertamento della partecipazione di quest'ultimo, anche a titolo di concorso, all'apposizione della seconda targa - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2016, n. 6131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6131 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
- | 6 1 3 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/01/2016 306 SENTENZA N. Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Presidente Dott. MARCO MARIA ALMA Consigliere REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO N.45047/2015 Dott. LUCIA AIELLI Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI Consigliere SENTENZA Sul ricorso proposto da: NA NI N. IL 27/09/1968 LL EL N. IL 6/07/1969 avverso la sentenza n.485/2010 CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO del 20/05/2014 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri che ha chiesto il rigetto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 20 maggio 2014 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico dello stesso capoluogo del 16 novembre 2009, condannava NN AN e AL RC alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 200,00 di multa ciascuno, riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva contestata ad entrambi.
1.2 Riteneva la Corte di appello che gli imputati dovessero essere ritenuti colpevoli dell'ipotesi di ricettazione, nella forma attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., per avere fatto uso, in tempi diversi, del medesimo telefono cellulare precedentemente asportato a EC ND. Quanto ai motivi di gravame, rilevava il giudice di secondo grado, che l'eccezione di nullità sollevata dal AL andava respinta poiché lo stesso non aveva mai dedotto di essere stato detenuto al momento di celebrazione del giudizio di primo grado, mentre con riguardo alla ricostruzione dei fatti, si evidenziava come il numero di chiamate telefoniche effettuate con le SIM card intestate agli imputati fosse tale da fare ritenere gli stessi consapevoli dell'utilizzo di un bene di provenienza illecita.
1.3 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati. AL deducendo la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc.pen., poiché la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della circostanza del suo stato di detenzione al momento della commissione del furto del cellulare limitandosi a ritenere non rilevante lo stato detentivo al momento di celebrazione del giudizio di primo grado perché non comunicato dall'imputato. Esponeva poi l'omessa motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, non essendo stati precisati gli elementi posti a fondamento dell'affermazione di colpevolezza da parte del giudice di appello. La difesa del NN deduceva invece violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. poiché l'affermazione di responsabilità era stata fondata su indizi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza posto che dall'analisi dei tabulati acquisiti in seguito alla denuncia di furto erano emerse solo n. 8 chiamate effettuate con la SIM card intestata al NN, e ciò in un periodo in cui anche altri ne faceva più frequente utilizzo, circostanza che doveva fare ritenere un utilizzo solo incidentale e precario dell'apparecchio. Contestava poi la correttezza della motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato, ritenuto provato dalla Corte di appello in assenza di qualsiasi indicazione da parte dell'imputato circa l'avvenuta utilizzazione di quella scheda allo stesso intestata da parte di terzi, trattandosi di un ragionamento probatorio che aveva così invertito l'onere della prova. All'udienza del 29 gennaio 2016 le parti concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.
2.1 Ed infatti, in relazione al ricorso AL deve in primo luogo essere osservato che per costante interpretazione giurisprudenziale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 22362 del 23/4/2013, Rv. 255940). Orbene, il AL nei motivi di appello proposti personalmente ovvero a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentava circostanze differenti rispetto alla oggi dedotta mancata utilizzazione dell'apparecchio cellulare oggetto di precedente furto, ovvero del tutto incompatibili con detta ricostruzione. Difatti l'avere in quella sede lamentato l'utilizzazione in 2 buona fede del cellulare rubato, e quindi dedotto l'assenza dell'elemento soggettivo del reato con i motivi di appello, esclude che in sede di ricorso per cassazione possa poi contestarsi la sussistenza della condotta sotto un profilo oggettivo;
una siffatta prassi ove ammessa, comporterebbe permettere la deduzione per la prima volta in sede di giudizio di legittimità di motivi mai in precedenza proposti, esponendo il giudizio di cassazione ad accertamenti sul fatto che gli sono preclusi. In concreto, infatti, un'indagine sulla utilizzazione del cellulare ad opera del AL alla data di contestazione dei fatti, esposta con il primo motivo dell'odierno ricorso, non risulta compiuta dal giudice di appello, proprio perché mai dedotta in quella sede ove si esponevano doglianze riguardanti la buana fede nella ricezione dell'oggetto, che davano proprio per scontata la condotta di utilizzazione. Il principio giurisprudenziale precedentemente esposto va pertanto precisato affermando che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si contesta la sussistenza della condotta materiale nel caso in cui con i motivi di appello siano state formulate doglianze che riguardavano solo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nel caso di specie riguardanti la dedotta buona fede. Anche le ulteriori doglianze relative al difetto di motivazione in ordine all'accertata affermazione di responsabilità paiono inconducenti posto che il giudice di appello ha limitato la propria motivazione rispetto all'oggetto del devolutum e comunque richiamato la decisione del primo giudice che ricostruiva la condotta posta in essere dal ricorrente a seguito della ripetuta utilizzazione di un oggetto di provenienza illecita.
2.2 Quanto al ricorso del NN deve replicarsi che le censure riproposte, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile ed il mancato esame di alcuni marginali elementi fattuali non è tale da inficiare nelle sue linee portanti la fondatezza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Appello di Lecce ha analiticamente indicato, alla pagina 5 della sentenza impugnata, le plurime circostanze sulla base delle quali ritenere che seppure il numero di chiamate provenienti dalla SIM card intestata al NN fosse inferiore rispetto a quello originariamente accertato, comunque doveva ritenersi pacificamente sussistere un quadro probatorio tale da riconoscere la sussistenza della condotta di ricezione di un bene di origine furtiva;
tali elementi indicati nei ripetuti e plurimi contatti con i probabili autori del furto e nell'uso continuato per un periodo di 8 giorni, appaiono del tutto adeguati e sono privi di qualsiasi concreta smentita non avendo mai il ricorrente indicato chi avesse in concreto fatto uso di una SIM card allo stesso intestata.
2.3 Quanto infine alla contestata sussistenza dell'elemento soggettivo ed alla correttezza del ragionamento operato dal giudice di appello, lo stesso appare avere fatto applicazione del 3 costante insegnamento secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 41423 del 21/7/2010, Rv 248718) da cui questa Corte non ritiene certo doversi discostare stante la mancata giustificazione da parte del ricorrente delle circostanze nelle quali veniva in possesso del cellulare. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in € 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Roma, 29 gennaio 2016 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Dott. Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 15 FEB. 2018 IL Il Cancelliere E CANCELLIERE R S P E U T S Claudia Pianelli R O O E N C : 4