Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2014, n. 7643
CASS
Sentenza 28 novembre 2014

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Massime2

Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi.

In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza per non aver il giudice di merito indicato gli elementi fattuali dai quali far discendere la prova che l'imputato fosse il mandante di un omicidio).

Commentari3

  • 1Le dichiarazioni de relato non bastano: serve una rigorosa verifica della fonte e dei riscontri individualizzanti (Cass. Pen. n. 21867/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2025

    1. Premessa In tema di misure cautelari fondate su dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, la Cassazione ribadisce un principio tanto consolidato quanto essenziale: non è sufficiente evocare una pluralità di dichiarazioni convergenti per fondare un giudizio di gravità indiziaria, se queste si rivelano prive di autonoma attendibilità, risultano inquinate da circolarità o si fondano su fonti di conoscenza non adeguatamente identificate. 2. Il fatto Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 gennaio 2025, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Am.Cl., ritenuto gravemente indiziato, in concorso con Ma.Ro., dell'omicidio di Ma.An., avvenuto …

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  • 2Cellulari in carcere: familiare chiamato risponde per concorso morale (Cass. 1787/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 gennaio 2026

    In tema di utlizzo indebito di telefono cellulare da parte di un detenuto, è configurabile il concorso morale del terzo quando la sua condotta, pur priva di apporti materiali (procura/introduzione/ricariche), rafforzi o agevoli il proposito del detenuto di utilizzare indebitamente il cellulare. La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato non dipende dalla “passività” formale della condotta, ma dall'idoneità del comportamento a fornire stimolo all'azione criminosa o maggiore senso di sicurezza all'autore principale. È viziata per contraddittorietà e manifesta illogicità l'ordinanza del riesame che, a fronte di conversazioni numerose e protratte nel tempo con detenuto …

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  • 3Truffa: condannato medico che non comunica l'esercizio di attività professionale extra moenia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2014, n. 7643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7643
Data del deposito : 28 novembre 2014

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