Sentenza 28 novembre 2014
Massime • 2
Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi.
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza per non aver il giudice di merito indicato gli elementi fattuali dai quali far discendere la prova che l'imputato fosse il mandante di un omicidio).
Commentari • 3
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La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2014, n. 7643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7643 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2014 |
Testo completo
7643/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 1359/2014 Dott. ARTURO CORTESE Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 33599/2014 Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO CE N. IL 20/08/1982 OT IV N. IL 16/10/1975 avverso la sentenza n. 1720/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del 10/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO CENTONZE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SC Mouro lacoviello che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Udito, per la parte civile, l'Avv Uditii difensori Avv.; Massimo Torre per IN OR, EN UC a ED GO perIV Cammarata RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 26/11/2012 il Tribunale di Salerno condannava IN IL e IV MM alla pena di anni nove e mesi dieci di reclusione, per il tentato omicidio pluriaggravato di NO NO, commesso a Salerno il 05/02/2001. Tali fatti delittuosi risultavano aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152. Nella sentenza si accertava che il 05/02/2001, intorno alle ore 13.40, NO NO si presentava presso gli uffici della Squadra Mobile di Salerno, riferendo che, intorno alle ore 13, mentre si trovava all'interno del suo negozio ortofrutticolo, sito in largo Conservatorio vecchio, nel centro storico di Salerno, era stato avvicinato da un giovane, armato di pistola, che aveva tentato di sparargli. Tale ricostruzione veniva confermata dalle testimonianze rese nell'immediatezza dei fatti da Rita Giudice e Anna Pacifico. Nel prosieguo delle indagini la vittima riconosceva il pregiudicato SC IN per il giovane che, nei giorni antecedenti all'agguato, si era recato presso il suo esercizio commerciale. Il giorno dopo l'agguato veniva eseguita una perquisizione presso l'abitazione del IN, ubicata a Salerno in via Salvo D'Acquisto n. 3, dove viveva insieme a IN IL, all'esito della quale venivano sequestrate due armi giocattolo, una di colore nero e una cromata, sprovviste di tappo rosso. Dopo il sequestro, il NO individuava una delle due pistole giocattolo con cui l'attentatore si era presentato presso il suo esercizio commerciale e precisamente quella cromata - che riconosceva. Su questo omicidio, nel corso delle indagini preliminari, venivano acquisite le dichiarazioni dei collaboranti CI RR, SC IN, CI De NE e LT NA, che collocavano l'episodio delittuoso nell'ambiente camorristico collegato alla consorteria criminale nella quale il MM e il IL gravitavano. Nella sentenza di primo grado il contenuto di tali propalazioni veniva ricostruito puntualmente, attraverso la disamina dei passaggi dichiarativi salienti e il richiamo alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi nel corso degli anni in tema di dichiarazioni accusatorie rese da collaboratori di giustizia. Si rilevava, in particolare, che le dichiarazioni rese dal collaborante SC IN costituivano una chiamata in correità pienamente attendibile ed estrinsecamente riscontrata;
mentre, le dichiarazioni rese dai collaboranti CI RR, CI De NE e LT NA costituivano chiamate in reità, anch'esse attendibili e riscontrate. In tale ambito, inoltre, si precisava che le dichiarazioni rese dal collaborante CI De NE intervenivano, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., all'udienza 2 del 05/11/2012; mentre, le dichiarazioni rese da LT NA, dopo la sua ritrattazione, venivano acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., nonostante l'opposizione delle difese degli imputati, che ritenevano tale norma inapplicabile al caso di specie. Queste convergenti dichiarazioni, secondo il giudice di primo grado, consentivano di ricostruire la dinamica dell'agguato oggetto di contestazione processuale, individuando IV MM quale mandante dell'agguato omicidiario in danno di NO NO, che eseguivano IN IL e SC IN, che si recavano presso l'esercizio commerciale del NO a bordo di un motociclo condotto dal IL, che fungeva anche da palo, dal quale il IN scendeva esplodendo all'indirizzo della vittima alcuni colpi di pistola, che non andavano a segno perché l'arma utilizzata dal IN si inceppava. Tali propalazioni, inoltre, consentivano di accertare che la pistola utilizzata dal IN per eseguire l'agguato in danno del NO non era una pistola giocattolo modificata in modo da renderla idonea a fare fuoco al - contrario di quanto dichiarato dalla vittima nell'immediatezza dei fatti ma un'altra arma, come riferito dallo stesso IN, dopo essere passato a collaborare con la giustizia. Grazie al contributo dichiarativo fornito da tali collaboranti, inoltre, veniva individuata la causale del tentato omicidio del NO, nei cui confronti veniva organizzata una spedizione punitiva che maturava nel settore del traffico di sostanze stupefacenti di Salerno ed era stata organizzata perché il MM riteneva che la vittima fosse un confidente di polizia e avesse segnalato al personale della Squadra Mobile di Salerno i suoi interessi in tale ambito criminale. Nel corso del dibattimento, all'udienza del 13/10/2011, veniva escussa la persona offesa, che rendeva una deposizione sottoposta e numerose contestazioni da parte del pubblico ministero di udienza, che lo inducevano a chiedere, all'esito del dibattimento, la trasmissione degli atti per il reato di falsa testimonianza. In tale ambito testimoniale, caratterizzato da una complessiva contraddittorietà del suo resoconto dichiarativo, il NO confermava il riconoscimento della pistola cromata sequestrata il 06/02/2011 presso l'abitazione del IN;
non confermava, invece, di avere riconosciuto lo stesso IN come il soggetto che, nei giorni che precedevano l'agguato, si era presentato in più occasioni presso il suo negozio, pur non identificandolo quale autore del tentato omicidio commesso in suo danno. Nel dibattimento di primo grado venivano anche acquisite le deposizioni dei testi OM, De LC, EL e D'AM, che avevano svolto le attività investigative che avevano consentito l'individuazione del IN, del MM 3 e del IL quali autori del tentato omicidio oggetto di cognizione nel corso delle indagini preliminari;
venivano, inoltre, escussi i testi della difesa NE, Comunale, NO, BA, DE CH e TA;
si acquisiva, infine, la deposizione del perito LI. Sulla base di questi elementi probatori il Tribunale di Salerno riteneva provata la penale responsabilità di IN IL e IV MM, in concorso con SC IN, che venivano condannati alla pena di anni nove e mesi dieci di reclusione.
2. Avverso tale sentenza veniva proposto appello, con atti separati, dai difensori di entrambi gli imputati.
2.1. Nell'appello proposto dalla difesa di IN IL, si deduceva che la ricostruzione fondata sulle dichiarazioni di NO NO e SC IN era contraddittoria e non risultava credibile, determinando una molteplicità di discrasie processuali, alla luce dell'esiguità del materiale probatorio residuo. Tali discrasie processuali, in particolare, riguardavano il riconoscimento dell'arma impiegata per l'agguato subito dal NO;
la collocazione del IL sul luogo del delitto;
la descrizione delle modalità dell'agguato; la mancanza di riscontri probatori al resoconto dichiarativo fornito dal collaborante SC IN;
la scarsa credibilità e la contraddittorietà dei resoconti dichiarativi forniti dai collaboratori di giustizia CI RR, CI De NE e LT NA.
2.2. Passando a considerare i motivi di appello proposti dai difensori di IV MM, questi riguardavano: la contraddittorietà della ricostruzione processuale operata da SC IN e da NO NO;
la scarsa credibilità e la contraddittorietà dei resoconti dichiarativi forniti dai collaboranti CI RR, CI De NE e LT NA, escussi nel corso del dibattimento, su cui il giudice di primo grado non si era confrontato adeguatamente;
l'incongruenza della ricostruzione processuale tenuto conto dell'ambiente non camorristico nel quale gravitavano gli imputati;
l'assenza di elementi probatori univoci in ordine all'intento omicidiario perseguito dal MM, che non risultava coinvolto nella deliberazione esecutiva di uccidere la persona offesa;
l'assenza di elementi probatori relativi alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991; la concessione delle attenuanti generiche mediante un giudizio di prevalenza, fondato sull'effettivo disvalore dei fatti contestati.
3. Con sentenza emessa il 10/02/2014 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza impugnata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, condannava IN IL e IV MM alla pena di anni sette e mesi due di reclusione. Veniva, pertanto, confermata la fondatezza del materiale probatorio raccolto nel giudizio di primo grado, con la sola eccezione dell'ambito criminale nel quale maturava la decisione di uccidere NO NO, che non poteva essere ricondotto allo scenario camorristico salernitano, così come contestato al capo A) della rubrica. Gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, infatti, non consentivano di suffragare la sussistenza nella condotta degli imputati IN IL e IV MM dei connotati caratterizzanti le modalità di esecuzione sanzionate dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, così come canonizzati dalla giurisprudenza di questa Corte. Quanto alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia escussi nel dibattimento di primo grado, secondo il giudice d'appello, il collaborante CI RR aveva appreso della decisione di uccidere il NO dal IN, con tutto quello che ne conseguiva sul piano probatorio sotto il profilo delle fonti di conoscenza di tale ricostruzione;
il collaborante CI De NE, invece, aveva appreso dei fatti in esame dal IL, pur essendo a conoscenza del fatto che avrebbero dovuto gambizzare e non uccidere il NO;
infine, il teste LT NA le cui dichiarazioni venivano acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., a seguito della sua ritrattazione, conseguente alle minacce subite dai suoi familiari, aveva dichiarato che il IN, il MM e il IL avevano organizzato l'agguato omicidiario in danno del NO, specificando ulteriormente che il IL svolgeva le funzioni di sicario per conto del MM, venendo incaricato delle attività delittuose di volta in volta eseguite. In questa cornice processuale, secondo quanto riferito testualmente nella sentenza impugnata dalla corte territoriale, anche volendo addossare al solo MM il ruolo di mandante del tentato omicidio, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. del d.l. n. 152 del 1991, l'imputato non poteva rispondere del metodo esecutivo scelto per eseguire l'attentato mortale in danno di NO NO, perché «le concrete modalità dell'azione erano state decise dal solo IN». Risultava, inoltre, che, una volta informato del fatto, il MM, pur approvando la spedizione punitiva, aveva espresso il suo disappunto per non essere stato informato prima che venisse eseguito l'agguato in danno del NO. 5 4. Avverso tale sentenza ricorrevano per cassazione, con atti separati, i difensori di entrambi gli imputati.
4.1. Con ricorso depositato il 12/06/2014, l'avv. Massimo Torre, nell'interesse di IN IL eccepiva i seguenti motivi: la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge;
la violazione dei criteri di valutazione della prova, rilevanti ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.; l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della decisione di secondo grado;
l'esclusione dei reati contestati al capo B) della rubrica e comunque l'intervenuta prescrizione di tali ipotesi di reato;
l'esclusione dell'aggravante della premeditazione;
la concessione delle attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulle contestate aggravanti. Si evidenziava, in particolare, che le discrasie probatorie richiamate traevano origine da un inadeguato approfondimento investigativo della vicenda delittuosa svoltasi il 05/02/2011, che aveva portato a esiti non soddisfacenti per potere addivenire a uno sviluppo processuale ulteriore, tanto è vero che il IL, che inizialmente era stato indagato, era stato prosciolto dalle accuse elevate nei suoi confronti. In tale ambito processuale, inoltre, si sottoponevano all'attenzione di questa Corte le discrasie già evidenziate nell'atto di appello, di cui il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto, eminentemente riguardanti la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa NO NO e dai collaboranti CI RR, SC IN, CI De NE e LT NA. Tali contraddizioni facevano emergere una ricostruzione processuale della vicenda delittuosa in esame incongrua logicamente e distonica rispetto al materiale probatorio raccolto nei confronti del IL. UC4.2. Con ricorso depositato il 30/06/2014, l'avv. EN nell'interesse di IV MM eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti al ricorrente al capo B) della rubrica. Si eccepivano, inoltre, i seguenti vizi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sotto il profilo dell'illogicità e l'omissione della motivazione in relazione agli artt. 110, 56, 575, 577, nn. 3, 4, cod. pen., 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., con specifico riferimento al problema della responsabilità morale del Cammarata, quale mandante del tentato omicidio del NO, che i giudici di appello non avevano risolto né affrontato;
la violazione dell'art. 666, comma 1, lett. c), e), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e 6 dell'omissione e dell'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110, 56, 575, 577, nn. 3, 4, cod. pen., 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, 192, commi 2, 3, 210, 197 bis cod. proc. pen., con specifico riferimento all'inquadramento processuale delle dichiarazioni dei collaboranti escussi e al giudizio di credibilità e attendibilità intrinseca relativo agli stessi propalanti;
la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omissione e dell'illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 110, 56, 575, 577, nn. 3, 4, cod. pen., 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, 192, commi 2, 3, 190 bis, cod. proc. pen., con specifico riferimento alle carenze motivatorie relative ai riscontri probatori estrinseci alla chiamata di correo di SC IN;
la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omissione e della manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 110, 56, 575, 577, nn. 3, 4, 648 cod. pen., 10, 12, legge 14 ottobre 1974, n. 497, 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, 192, comma 2, 210, 197 bis cod. proc. pen., con specifico riferimento alla doglianza, già proposta dalla difesa in appello, in merito alla responsabilità del MM per i reati di ricettazione e porto abusivo di armi;
la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omissione della motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 81, 133 cod. pen., 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, 192, comma 2, cod. proc. pen., con specifico riferimento alla questione sottoposta ai giudici di appello della possibile derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di tentate lesioni personali che veniva inadeguatamente affrontata nelle pagine 19 e 20 della sentenza impugnata. In questo articolato contesto processuale si evidenziavano le discrasie probatorie già evidenziate nell'atto di appello, di cui il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto, eminentemente riguardanti la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa NO NO e dai collaboranti CI RR, SC IN, CI De NE e LT NA, che facevano emergere una ricostruzione della vicenda delittuosa in esame incongrua logicamente e contraddittoria rispetto al materiale probatorio raccolto nei confronti del MM. Non si era, inoltre, fatto alcun riferimento all'intento calunnioso sotteso alle dichiarazioni rese dal IN nei confronti del MM, sul quale nessuna plausibile spiegazione logica era stata fornita nell'ambito della sentenza impugnata, nonostante le specifiche deduzioni difensive sottese ai motivi di appello. Infine, si evidenziavano discrasie processuali relative all'inquadramento giuridico delle ipotesi delittuose contestate al MM ai capi A) e B), di cui si chiedeva la rivisitazione con il ricorso in esame, non essendosi raggiunta alcuna certezza probatoria sulle finalità della spedizione punitiva organizzata nei 7 confronti del NO né sulle modalità esecutive utilizzate per la sua realizzazione.
4.3. In data 04/11/2014 venivano depositate note difensive, sottoscritte dall'avv. ED Gaito nell'interesse di IV MM, con cui si sottoponevano all'attenzione della Corte doglianze riguardanti i seguenti profili processuali l'esistenza di insuperabili dubbi processuali sul contenuto del mandato omicidiario conferito dal MM;
l'esistenza di ragionevoli dubbi sul ruolo concorsuale svolto dal MM;
l'interesse alla commissione del delitto in contestazione;
l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti CI RR, CI De NE, SC IN e LT NA;
l'assenza di adeguati riscontri probatori in ordine alle stesse propalazioni accusatorie;
l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B) della rubrica. In tale ambito, ci si soffermava con particolare attenzione sulla questione dell'enucleazione processuale dell'incarico omicidiario conferito dal MM agli imputati, evidenziandosi che nella ricostruzione processuale censurata l'adesione postuma del ricorrente non riguardava esclusivamente le modalità esecutive dell'attentato, al contrario di quanto evidenziato nella sentenza impugnata, essendo riferibile all'intero delitto, che gli era ignoto, in assenza di un apposito e preventivo mandato a uccidere il NO. In questa prospettiva processuale, la semplice approvazione o la ipotetica condivisione del reato, laddove intervenuta successivamente alla commissione dell'ipotesi di reato in contestazione, non equivaleva a un mandato delittuoso né valeva a rafforzare il proposito criminoso degli imputati. Ne conseguiva che, nella vicenda processuale in esame, risultava inequivocabile la mancanza di un ordine impartito precedentemente alla commissione dell'attentato dal MM, riscontrandosi unicamente un'adesione postuma al fatto compiuto, che avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a differenti conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, deve evidenziarsi che i motivi di ricorso proposti nell'interesse degli imputati IN IL e IV MM devono essere esaminati separatamente.
2. Quanto alla posizione processuale di IN IL il ricorso deve ritenersi fondato. 8 2.1. In tale ambito, innanzitutto, occorre evidenziare che non può trovare accoglimento il primo fra l'altro generico motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza impugnata per violazione di legge, conseguente alle modalità di riapertura delle indagini preliminari, che veniva correttamente effettuata dai pubblici ministeri procedenti, senza incorrere nelle violazioni lamentate dal ricorrente, essendo intervenuto un provvedimento di archiviazione. Dopo l'emissione di tale provvedimento giurisdizionale, si procedeva ritualmente nei confronti di IN IL, non potendo certamente stabilirsi alcuna assimilazione tra decreto di archiviazione e sentenza di non luogo a procedere, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 3255 del 10/10/2103, dep. 23/01/2014, Rostan, Rv. 258528).
2.2. Risultano, invece, fondati i motivi di doglianza relativi alla violazione dei criteri di valutazione della prova, rilevanti ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., emergendo oggettive discrasie probatorie in ordine alla natura dell'agguato in danno di NO NO e al conseguente ruolo svoltovi dal ricorrente. Nel ricostruire i fatti omicidiari in esame, innanzitutto, occorreva tenere conto delle contraddizioni del resoconto dichiarativo della persona offesa NO NO, emerse nel dibattimento di primo grado, che contribuivano a rendere incerto il quadro probatorio complessivo. Né si poteva trascurare che la consistenza delle contraddizioni emerse dalla deposizione del NO - su cui la corte territoriale non si soffermava adeguatamente induceva il pubblico - ministero a chiedere, all'esito del dibattimento, la trasmissione degli atti per il reato di falsa testimonianza. lo lov Nell'effettuare state ricostruzione processuale, inoltre, i giudici di appello non facevano una lineare applicazione dei principi enucleati da questa Corte con riferimento alla valutazione del narrato dei collaboranti CI RR, SC IN, CI De NE e LT NA, a proposito dei quali occorre ricordare che le dichiarazioni rese dal IN costituivano una chiamata in correità, mentre le dichiarazioni rese dal RR, del De NE e del NA costituivano una chiamata in reità. In ordine all'applicazione dei parametri ermeneutici vigenti in materia di chiamate in correità, ci si deve limitare a richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite, applicabile anche nei confronti di tutti i collaboranti esaminati nel dibattimento di primo grado, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue 9 dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (cfr. Sez. un., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina e altri, Rv. 255145). Questo orientamento ermeneutico, a sua volta, si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato di questa Corte, che è possibile esplicitare, richiamando il seguente principio: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili;
sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del - dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (cfr. Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, dep. 19/03/2007, P.G. e P.C. in proc. Pelaggi, Rv. 236151). In tale ambito, le censure mosse dalla difesa del ricorrente appaiono meritevoli di accoglimento, non essendosi compiuta nella sentenza impugnata un'adeguata ricostruzione della valenza probatoria dei resoconti processuali forniti dai collaboranti CI RR, SC IN, CI De NE e LT NA, che presentavano discrasie che imponevano una più rigorosa verifica della loro portata processuale. Premesso che l'unica chiamata diretta e in correità del IL nel concorso del contestato omicidio è costituita dalle dichiarazioni del IN e passando a considerare le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia, occorre innanzitutto evidenziare che, secondo il giudice di secondo grado, il collaborante CI RR aveva appreso della decisione di uccidere NO NO dal IN, con la conseguenza che le sue dichiarazioni devono ritenersi prive di autonomia sotto il profilo delle fonti di conoscenza da cui promanavano. Tale passaggio argomentativo emerge inequivocabilmente dal testo della stessa sentenza impugnata, nel quale si affermava: «Il collaboratore di giustizia CI RR, già membro del clan camorristico D'GO, asseriva di avere appreso dal IN che, questi, su incarico di MM IV, aveva tentato di ammazzare "... un OL che aveva un negozio nel centro storico con una pistola giocattolo modificata che, però, si era inceppata;
sul posto lo aveva 10 portato il MM;
l'agguato era stato ordinato perché il OL era considerato una spia, per aver fatto arrestare CI IL, e per non aver onorato una fornitura di droga"». Il collaboratore di giustizia CI De NE, invece, aveva appreso della vicenda delittuosa in esame da IV IL, precisando però di essere a conoscenza del fatto che i sicari incaricati dal MM avrebbero dovuto gambizzare e non uccidere il NO, con la conseguenza che le sue dichiarazioni, astrattamente idonee a riscontrare il resoconto fornito dal IN, evidenziavano una divergenza significativa sul piano dell'oggetto del mandato conferito al MM, che non avrebbe compreso l'assassinio del NO. Anche in questo caso, la discrasia processuale evidenziata emerge univocamente dalla motivazione del provvedimento in esame, nel quale si affermava: «Il collaboratore di giustizia De NE CI, che aveva avuto rapporti stretti con il IL ed il MM, precisava che del fatto in esame gliene aveva parlato il IL e lo zio De NE EN [...] ; secondo il teste i IN ed il IL avevano avuto mandato dal MM di gambizzare e non di uccidere il NO;
essi quindi si erano recati nel negozio del NO e, non riuscendo a far fuoco per l'improvviso inceppamento della pistola, lo avevano picchiato con pugni e calci>>. Infine, il teste LT NA le cui dichiarazioni venivano ritualmente acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., a seguito della sua ritrattazione, conseguente alle minacce subite dai suoi familiari aveva - dichiarato che il IN, il MM e il IL avevano organizzato l'omicidio del NO, aggiungendo che il IL abitualmente veniva utilizzato dal MM per compiere azioni delittuose, di volta in volta assegnategli. Tale resoconto dichiarativo, dunque, sarebbe astrattamente idoneo a convergere su quello fornito dal IN, ma risulta ricostruito in modo eccessivamente generico nella sentenza impugnata, che non si sofferma adeguatamente né sul suo contenuto né sulle fonti di conoscenza dalle quali promanava, con la conseguenza di non consentire di esprimere alcun giudizio, allo stato degli atti, sulla sua pregnanza probatoria e sulla sua rilevanza ai presenti fini processuali, pur dovendosi ribadire l'astratta convergenza con le dichiarazioni rese dal IN. L'obiettiva genericità della ricostruzione del resoconto dichiarativo del NA emerge chiaramente dal passaggio della motivazione della sentenza impugnata riguardante il contenuto delle sue propalazioni, nel quale, il giudice d'appello - facendo genericamente riferimento ai verbali delle dichiarazioni rese da tale soggetto nel corso delle indagini preliminari che erano stati ritualmente acquisiti ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., senza indicarne il 11 -contenuto nemmeno per relationem affermava: «Da tali verbali emergeva la conoscenza, da parte del teste, dei rapporti esistenti tra il MM ed il IN ed il IL, dei quali il primo si serviva per le sue azioni punitive ed, in particolare, dell'attentato portato ai danni del NO, ritenuto infame per averlo tradito, poi fallito a causa dell'inceppamento della pistola utilizzata per tale scopo». Sulla scorta di tali emergenze processuali, occorre procedere a una rivalutazione delle discrasie segnalate in relazione ai resoconti dichiarativi forniti dai collaboranti esaminati, attraverso una verifica complessiva della loro portata processuale, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante di questa Corte, secondo cui: «Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi» (cfr. Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, dep. 02/12/2004, P.G. in proc. Palmisani e altro, Rv. 230592). Ne discende conclusivamente che appare opportuna una nuova valutazione del materiale dichiarativo proveniente dai collaboranti SC IN, CI RR, CI De NE e LT NA, anche alla luce del resoconto testimoniale contraddittorio della persona offesa, allo scopo di stabilire - sulla scorta di tali propalazioni e di altri eventuali elementi - i reali termini di una possibile responsabilità del IL nella vicenda di cui in causa.
2.3. Restano assorbite le censure sull'aggravante della premeditazione e sul giudizio comparativo.
2.4. Merita, infine, accoglimento la doglianza della difesa del IL, relativa all'intervenuta prescrizione delle ipotesi delittuose ascrittegli al capo B) della rubrica, ai sensi degli artt. 61, n. 2, 110, 648 cod. pen., 10, 12, 14 della legge n. 497 del 1974, 7 del d.l. n. 152 del 1991. Nel caso di specie il decorso dei termini prescrizionali discende dall'epoca del commesso reato individuato nel 05/02/2001 e dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, in conseguenza della sentenza impugnata, su cui, limitatamente a tale punto, si formava giudicato. Tale inquadramento non consentiva l'applicazione della disciplina dei termini prescrizionali di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen., fuoriuscendo l'ipotesi delittuosa di cui al capo B), così 12 come riqualificata in appello, dall'ambito normativo prefigurato dall'art. 51 commi 3 bis e 3 quater cod. proc. pen. Ne discende che, non potendosi emettere, per le ragioni che si sono esposte, pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al capo B), impugnata, così come specificato in dispositivo.
3. Passando a considerare la posizione di IV MM deve rilevarsi che il ricorso presentato nel suo interesse è fondato.
3.1. Deve, innanzitutto, farsi riferimento al primo motivo del ricorso proposto dall'avv. EN UC, cui si ricollegano il quinto e il sesto motivo dello stesso ricorso, con cui si chiedeva il proscioglimento di IV MM dalle ipotesi ascrittegli al capo B) della rubrica, per l'intervenuta prescrizione dei reati in contestazione. Tale doglianza, inoltre, risulta formulata quale ultimo motivo delle note illustrative depositate dall'avv. ED Gaito nell'interesse del ricorrente. Tale doglianza deve ritenersi meritevole di accoglimento, per le medesime ragioni evidenziate con riferimento alla posizione processuale del IL nel paragrafo 2.4, al quale si deve rinviare. L'accoglimento di questo motivo deve ritenersi assorbente rispetto alla valutazione delle doglianze formulate nel quinto e nel sesto motivo dello stesso ricorso, che la difesa dell'imputato proponeva in via subordinata al mancato accoglimento della doglianza preliminare relativa alla prescrizione delle ipotesi di reato contestate al capo B) della rubrica. Ne consegue che, anche per il MM, limitatamente alle ipotesi di reato contestate al capo B) della rubrica, deve essere emessa una pronunzia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3.2. Parimenti meritevoli di accoglimento devono ritenersi le doglianze formulate dall'avv. UC in difesa del MM relative alle carenze motivatorie della sentenza impugnata riguardanti il suo ruolo di mandante della spedizione punitiva in danno del NO, che venivano proposti quale secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. Questi motivi devono essere esaminati congiuntamente, riguardando la valutazione del materiale probatorio proveniente dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia escussi nel dibattimento di primo grado. A tale profilo valutativo si richiamavano anche i primi tre motivi delle note illustrative depositate dall'avv. ED Gaito. : 13 3 3 Deve, in proposito, rilevarsi che la sentenza impugnata presenta delle carenze motivatorie in ordine alle concrete finalità della spedizione punitiva in danno del NO. Su tali carenze, invero, ci si è già soffermati nel valutare il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia esaminati dai giudici di merito con riferimento alla posizione del IL nell'ambito del paragrafo 2.3, al quale occorre rinviare. Evidenziata la necessità di una più approfondita verifica processuale sul reale contenuto del mandato delittuoso in ipotesi conferito dal MM al IN e al IL, occorre evidenziare che tale passaggio fondamentale della vicenda delittuosa viene spiegato dal giudice d'appello del tutto impropriamente, tenuto conto del fatto che vengono ritenute pertinenti all'accertamento della responsabilità del MM le dichiarazioni del chiamante in correità SC IN e degli altri chiamanti in correità esaminati, senza dare adeguatamente conto se non nella parte conclusiva della motivazione e sotto il - diverso profilo dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 delle modalità con le quali il ricorrente sarebbe stato coinvolto - nell'organizzazione della spedizione punitiva in danno del NO. Nella parte centrale della motivazione, in particolare, il giudice di appello ricostruiva le fasi preparatorie dell'agguato in esame, soffermandosi genericamente sulle dichiarazioni rese dai collaboranti CI RR, SC IN, CI De NE e LT NA, ma non si soffermava specificamente sugli elementi probatori che inducevano a ritenere il MM il mandante della operazione. Ne discende che, così come si è evidenziato, nell'esaminare la posizione processuale del IL, appare opportuna una rivalutazione del materiale probatorio complessivo, non senza rilevare che, quanto al MM, ulteriori discrasie motivatorie emergono dallo stesso testo della sentenza impugnata, nel passaggio dedicato all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 152 del 1991, laddove si affermava: «Anche volendo addossare al MM il ruolo di mandante del tentato omicidio questi non potrebbe rispondere del metodo esecutivo perché le concrete modalità dell'azione erano state decise dal solo IN;
infatti emerge dagli atti che il MM, una volta informato del fatto, pur approvando la spedizione, aveva espresso il proprio disappunto per non essere stato informato prime di procedere;
ne consegue che all'imputato mancava quantomeno l'elemento psicologico dell'aggravante (ossia la previsione ex ante delle modalità esecutive del delitto) non potendosi considerare tale un'adesione postuma≫. Ne deriva che la stessa motivazione utilizzata sul punto dalla corte territoriale sembrerebbe ricondurre l'intervento del MM a una fase 14 differente -- appunto definita postuma - del delitto, rendendo in tal modo contraddittorio il giudizio di responsabilità formulato nei riguardi del ricorrente dalla corte territoriale quale mandante della spedizione punitiva nei confronti del NO. Tali contraddizioni motivatorie emergono ulteriormente dal passaggio immediatamente successivo a quello che si è richiAM, nel quale il giudice di appello affermava: «Né alcuno dei collaboratori ha riferito di preventivi accordi sui tempi e sugli schemi operativi pre e post agguato intervenuti fra il MM e il IN>>. Nel caso di specie, invero, occorreva tenere conto del fatto che, ai fini della prova del contributo dato da un soggetto nella commissione di un reato, compreso quello che si manifesta nella forma della condotta di istigazione, il giudice di merito deve dare conto degli elementi fattuali dai quali ricavare l'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma essa si sia concretamente manifestata, tenuto conto delle emergenze processuali di cui si dispone, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti morali o materiali che siano non potendosi confondere l'atipicità della - condotta criminosa concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (cfr. Sez. un., n. 45276 del 30/10/2003, dep. 30/10/2013, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226101). In questi termini, le incertezze richiamate rendono indispensabile un see ulteriore intervento giurisdizionale, finalizzato anche a verificare quale ruolo dovesse essere attribuito al MM nel mandato conferito al IN e al IL. 15 4. Per le ragioni processuali che si sono esposte, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 27/02/2014 nei confronti di IN IL e IV MM deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai reati contestati al capo B) della rubrica, perché estinti per prescrizione. Occorre, infine, annullare la sentenza impugnata, limitatamente al reato contestato al capo A) della rubrica, con rinvio alla corte territoriale per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati contestati al capo B) della rubrica, perché estinti per prescrizione;
annulla la stessa sentenza in relazione al reato di cui al capo A) della rubrica e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 novembre 2014. Il Presidente Il Consigliere estensore Arturo Cort Alessandro Centonze Olenteme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 FEB 2015 IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA 16