Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
Nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto.
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- 1. valore dichiarazioni collaboratoreDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 marzo 2026
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Leggi di più… - 2. Le dichiarazioni de relato non bastano: serve una rigorosa verifica della fonte e dei riscontri individualizzanti (Cass. Pen. n. 21867/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2025
1. Premessa In tema di misure cautelari fondate su dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, la Cassazione ribadisce un principio tanto consolidato quanto essenziale: non è sufficiente evocare una pluralità di dichiarazioni convergenti per fondare un giudizio di gravità indiziaria, se queste si rivelano prive di autonoma attendibilità, risultano inquinate da circolarità o si fondano su fonti di conoscenza non adeguatamente identificate. 2. Il fatto Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 gennaio 2025, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Am.Cl., ritenuto gravemente indiziato, in concorso con Ma.Ro., dell'omicidio di Ma.An., avvenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2017, n. 16183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16183 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
16 183-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 240/2017 - Presidente- GIOVANNI DIOTALLEVI REGISTRO GENERALE MARCO MARIA ALMA N.46925/2016 -- Rel. Consigliere - STEFANO FILIPPINI SE COSCIONI SE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI SE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 18/08/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI per il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. PE BRUNO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6.7.2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro applicava nei confronti, tra gli altri, di FI PE la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. capo 59), estorsione aggravata in concorso, 110, 81, 628 comma 2 in relazione all'art. 629 comma 3 nn.
1-3 cod. pen. e 7 DL 152/91 ; capo 63), illecita concorrenza, 110, 81, 513 bis cod.pen e 7 DL 152/91 ; capo 69), associazione di stampo mafioso, 416 bis, commi 1,2,3,4,5 e 6 cod.pen.. 1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato contestando, per quanto emerge dal provvedimento impugnato, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo nonchè la presenza di esigenze cautelari.
1.2. Il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, con ordinanza del 17- confermando il 18 agosto 2016, respingeva l'istanza proposta, provvedimento impugnato.
2. Ricorre per Cassazione l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo: violazione di legge e vizio di - motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla carenza di autonoma valutazione, da parte del GIP, degli elementi a carico del FI PE, difettando l'analitica disamina degli indizi e la ricerca di specifici riscontri individualizzanti, con particolare riferimento al preteso accordo tra l'indagato e gli altri sodali rispetto al reato associativo, in relazione al quale è accusato di aver fatto parte della cosca TO con il compito di gestire un'impresa che imponeva servizi di vigilanza ai locali notturni mediante la carica di intimidazione derivante dalla cosca medesima. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 1. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte della Corte di cassazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame in tema di libertà personale. Secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile R del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni - giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, 2 Marchese, Rv 227110). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
2. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificamente, nell'ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sul quale essenzialmente si concentra il ricorso, rilevandosi come il fatto enunciato nella provvisoria imputazione (e, in particolare, il reato associativo) emerge da una serie di elementi probatori analiticamente descritti nell'ordinanza genetica, alla quale fa legittimamente rinvio il Tribunale del riesame. In primo luogo si evidenzia come numerose sentenze di merito (indicate nel provvedimento impugnato, pagg. 2-5, che riassumono anche il dettaglio delle singole vicende) abbiano accertato la presenza e il radicamento sulla costa tirrenica della provincia di Cosenza di un gruppo delinquenziale di stampo mafioso (avente in Cetraro il suo centro di riferimento territoriale e in TO CO il soggetto di vertice), dedito alla sopraffazione del libero mercato attraverso del monopolio ittico l'imposizione dell'approvvigionamento. Di tale situazione è stata verificata la perdurante attualità mediante l'osservazione delle attività nel porto di Cetraro dei refrigeratori di TO CO, rilevando il monopolio dell'acquisto e la natura forfettaria (a cassetta) del prezzo previsto. I collaboratori di giustizia Foggetti e La Manna hanno rilasciato ampie e dettagliate dichiarazioni in relazione alla attualità ed estensione di tale monopolio;
il collaboratore NT PE si è soffermato sull'attuale ricorrente, FI PE, descrivendolo come uno dei fiduciari di TO GI (figlio del boss CO), come pure i collaboratori De Dato, Laino e Casella hanno fornito elementi di particolare rilievo in ordine alla esistenza, attualità ed operatività della cosca TO nel territorio di Cetraro, nonché in merito ai collegamenti con la criminalità campana per il traffico di stupefacenti. I predetti collaboratori hanno poi concordemente riferito dell'estendersi degli interessi della cosca TO al settore della vigilanza presso i locali notturni mediante l'imposizione di proprie ditte di reclutatori di buttafuori da impiegare, in via esclusiva, da parte degli esercizi commerciali in questione. Alle pagg. 9 e segg. dell'ordinanza impugnata sono esposti i plurimi elementi accusatori raccolti a carico del FI in relazione alle imputazioni ascritte, provenienti essenzialmente dalle accuse formulate da parte di Foggetti DO e, con grande dovizia di particolari, da NT PE. Quest'ultimo descrive in maniera particolareggiata il sistema di 3 imposizione ai locali notturni dei buttafuori reclutati dalla cosca, definendosi ex socio nello specifico settore proprio del FI PE, del quale conosce dunque nel dettaglio tutte le condotte criminali di cui si discute (cfr. pagg. 10 e segg.), a partire dalla appartenenza associativa e dallo stretto legame con TO GI per abbracciare poi i metodi mafiosi utilizzati e le specifiche vicende di cui alle imputazioni. Alla pag. 21 e seguente si evidenziano poi i riscontri trovati dai Carabinieri del ROS in relazione alla figura del FI, a proposito della titolarità dell'impresa individuale Corpus 2000 (avente ad oggetto anche i servizi in questione), dei tentativi di imposizione di sudditanza o collaborazione ad altro operatore del settore (Trazza Rocco), della arroganza del FI risultante da intercettazioni di terzi (Trazza-Tagliaferri) o dello stesso indagato (FI - NT), degli incontri tra sodali in detta attività (poi riconosciuti per tali dai titolari dei locali notturni) presso un distributore di benzina.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Rv. 246948). Nella specie, con evidenza, sussistono dunque convergenti e circostanziati riscontri alla chiamata di correo di un collaboratore. Sulla sufficienza, a fini indiziari, della chiamata in correità da parte di un solo collaboratore, opportunamente riscontrato, si veda anche Sez. 1, n. 40523 del 10/10/2001, Rv. 220241. 3.1. Inoltre, le questioni oggetto del ricorso erano già state proposte in sede di riesame e rispetto ad esse il Tribunale si è già pronunciato in maniera esaustiva, senza errori logico giuridici. In particolare, anche - attraverso un rinvio all'ordinanza applicativa della misura, viene ribadito un giudizio di generale attendibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia escussi nell'ambito del procedimento. Viene resa adeguata risposta all'asserzione difensiva proposta in sede di riesame in ordine alla carenza di autonoma valutazione, come emerge a pag. 25 dell'ordinanza impugnata. ч 3.2. Peraltro, proprio a quest'ultimo riguardo, mette conto segnalare che il motivo di ricorso in parola risulta del tutto generico, dunque intrinsecamente inammissibile, posto che, a fronte della esplicita motivazione sul punto da parte del Tribunale del Riesame (che giudica sussistente e adeguata la autonoma valutazione operata dal GIP), il ricorrente non evidenzia quali aspetti specifici, relativamente alla posizione del FI, non avrebbero trovato specifica disamina e verifica. Invero, come noto, essendo preclusa nella presente sede l'analisi delle singole risultanze istruttorie, non può certo immaginarsi un sindacato esplorativo del Collegio sul punto.
4. Quanto allo specifico profilo della affiliazione alla cosca, le dichiarazioni del collaboratore, riscontrate nel modo sopra indicato, evidenziano il ruolo di collegamento svolto dal FI tra i sodali NT ed TO e TO GI, raccogliendo altresì egli stesso i proventi dell'attività estorsiva svolta nei confronti dei titolari dei locali notturni e consegnandoli in busta chiusa al sodale NI IG o al fratello di quest'ultimo (CI IG). Si vedano, al riguardo, le pagg. 27 e 28 dell'ordinanza impugnata.
4.1. Con specifico riferimento all'attendibilità intrinseca del collaboratore citato, il provvedimento impugnato contiene un'esauriente motivazione in ordine al giudizio espresso, facendosi riferimento a tutti gli elementi esposti nella pag. 26. E la posizione occupata dal NT nell'associazione, a condivisibile avviso del TDL, consentiva allo stesso di descrivere con accuratezza i fatti ed in particolare le dinamiche interne del sodalizio. Al riguardo, rileva questo Collegio che il Tribunale di Catanzaro ha fatto corretta applicazione delle regole di legittimità in tema di valutazione della chiamata in reità o in correità in sede cautelare, in base alle quali le dichiarazioni suddette possono costituire grave indizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 commil e 1 bis cod. proc. pen., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atti, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma l'elevata probabilità di colpevolezza del chiamato (sez. 1 n. 11058 del 2/3/2010, Rv. 246790; sez. 1 n. 19517 del 1/4/2010, Rv. 246790).
4.2. Nella direzione ora segnalata, il TDL, rifacendosi alle argomentazioni 5 P contenute nell'ordinanza genetica, dà atto della convergenza delle molteplici dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, affermando che le stesse consentono un riscontro reciproco delle rispettive propalazioni sulla base del criterio enunciato da questa Corte della cosiddetta convergenza del molteplice;
in tal senso si è affermato che i riscontri esterni alle chiamate in correità possono anche consistere in ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali, tuttavia, devono caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di suggestioni e condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la cosiddetta convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (sez. 2 n. 13473 del 4/3/2008, Rv. 239744). Sul positivo riscontro di tali elementi il TDL ha adeguatamente fondato la propria valutazione.
5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di € 1.500,00. 4.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, - delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 1 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Dr. Stefano Filippini In Presidente -Dr. Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 30 MAR. 2017 CANCELLTERE Claudia Planellсти 7