Sentenza 17 gennaio 2011
Massime • 1
Il giudice della cognizione che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati-satellite in quelli già definitivamente giudicati, non è vincolato, nella rideterminazione della complessiva pena, dalla misura stabilita dalla sentenza irrevocabile relativa ai reati-satellite.
Commentario • 1
- 1. Reato continuato e quantificazione in executivis dell’aumento per iRossella Fonti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2011, n. 5832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5832 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania Presidente del 17/01/2011
Dott. TARDIO Angela Consigliere SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere N. 114
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere N. 26551/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) RAZZAQ FAISAL N. IL 15/02/1982 C/;
avverso la sentenza n. 543/2010 TRIBUNALE di BRESCIA, del 02/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
Avverso la sentenza resa il 2 febbraio 2010 dal Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, con la quale è stata applicata nei confronti di Razzaq Faisal, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi cinque e giorni venti di reclusione in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 - ter, consumato in Ghedi, il primo febbraio 2010, reato giudicato in continuazione con precedente, analoga condotta di cui ad altra sentenza pronunciata dal medesimo tribunale bresciano il 4.12.2007, propone ricorso al giudice di legittimità il Procuratore Generale della Repubblica, chiedendone l'annullamento giacché viziata, a suo avviso, da violazione di legge con riferimento all'art. 81 c.p., e difetto di motivazione. Denuncia, in particolare, il procuratore ricorrente che la sentenza di condanna dell'imputato resa il 4.12.2007 riguarda la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 - ter, nonché la - contravvenzione di cui all'art. 6 della stessa legge e per essa risulta inflitta all'imputato la pena di mesi cinque e giorni venti di reclusione, pena identica a quella patteggiata ed impugnata, ancorché relativa, quest'ultima, alle condotte giudicate con la prima sentenza e l'ulteriore condotta delittuosa di cui al presente processo. Da ciò deduce parte istante l'illegittimità della pena inflitta, del tutto vanificata rispetto all'ultimo reato giudicato, sia perché omessa una motivazione circa la sua singolare determinazione, sia perché in violazione, per le ragioni dette, degli artt. 132 e 133 c.p., nonché dell'art. 27 Cost., comma 2. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Anche l'imputato depositava proprio atto difensivo, a mente dell'art. 611 c.p.p., deducendo che nella fattispecie in esame non ricorrerebbe alcuna ipotesi di reato, giacché contestata all'imputato la violazione della condotta tipizzata al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 - ter, in ipotesi in cui tale condotta risultava già consumata, fattispecie considerata dalla giurisprudenza di questa Corte penalmente non prevista ne' sanzionata.
Il ricorso è infondato.
Giova rammentare, preliminarmente, che la richiesta di pena concordata ovvero l'adesione alla pena proposta dall'altra parte comporta la rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass. pen. 25.11.19 3, Arvieri, m. 197720) e che la necessità di una motivazione della sentenza, in ipotesi di applicazione dell'art. 444 c.p., risulta soddisfatta anche se questa sia articolata succintamente (Cass. sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto, m. 191135; Cass. pen., sez. 6^, 8 marzo 1991, Caratti, m. 201809). Gli esposti principi cedono però all'ipotesi in cui oggetto del patto processuale sia una pena illegalmente determinata. Ha infatti reiteratamente affermato questa Corte che, in tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, in caso di patteggiamento, poiché l'accordo in ordine ad una pena illegale non può essere ratificato dal giudice e rende nulla la sentenza che lo recepisce, deve essere dichiarata tale la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la quale applichi una pena in contrasto con le norme di essa regolatrice (Cass., Sez. 6^, 04/11/2002, n. 18173; Cass. Sez. 3^, 13/6/2001, n. 27702). Orbene, nel caso di specie va pertanto delibato se la pena inflitta dal giudice a quo sia o meno illegittima.
Insegna la Corte di legittimità che il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della continuazione, è vincolato al giudicato solo per l'individuazione del reato più grave e la misura della pena per esso stabilita, mentre può rideterminare gli aumenti di pena per i reati-satellite (Cass., Sez. 1^, 10/11/2009, n. 46905, rv. 245684) Orbene, nel caso di specie il Tribunale ha individuato il reato più grave in quello al suo esame e quelli satellite nei reati giudicati con la sentenza passata in giudicato, la cui relativa sanzione poteva, per questo, essere legittimamente rideterminata, alla stregua dell'art. 81 c.p., nell'ambito di una potestà decisionale del tutto analoga a quella riconosciuta dall'ordinamento al giudice dell'esecuzione allorché è chiamato a decidere di fattispecie disciplinate dall'art. 671 c.p.p.. Nessuna violazione di legge è pertanto riscontrabile nel caso in esame, non ricorrendo ipotesi di pena illegalmente quantificata ancorché identica la sanzione inflitta dal primo giudice a quella determinata dal giudicante in applicazione della disciplina in materia di reato continuato, comprensiva, quest'ultima, delle condotte di cui alla precedente sentenza i cui reati sono stati considerati in continuazione con quello successivamente giudicato. Nè appare idonea ad inficiare la correttezza giuridica delle esposte conclusioni l'argomento, comunque utilizzato dal procuratore ricorrente, che la quantificazione sanzionatoria impugnata comporterebbe, sostanzialmente, l'esenzione dalla pena di un comportamento penalmente rilevante, dappoiché altro è l'esenzione dalla pena, altro è la diversa valutazione di gravità delle condotte giudicate, valutazione che l'ordinamento rimette al giudice che per ultimo emette legittimamente la decisione sulla condotta valutata. Neppure rilevante ai fini del presente giudizio può infine considerarsi l'argomentazione, illustrata dall'imputato con la sua memoria difensiva, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nella qualificazione giuridica della condotta contestata, dappoiché non attinente essa al contenuto del ricorso proposto dal procuratore ricorrente (oltre tale decisiva ed assorbente considerazione, può altresì osservarsi che la difesa dell'imputato non tiene conto della circostanza che la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. m), ha sostituito interamente, come è noto,
il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 - quater, introducendo la figura di reato riferibile alla fattispecie difensivamente evocata e che sul punto si è formato il giudicato in mancanza di impugnazione delle parti interessate).
Il ricorso, su tali premesse, va pertanto rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011